AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.2002.67
Data decisione, Autorità: 17.10.2002, CEF
Incarto n. 14.2002.00067
Lugano 17 ottobre 2002 CJ/fc/dp
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini e Giani (in sostituzione del giudice Rusca, assente)
segretario:
Jaques, vicecancelliere
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile (EF.2002.461) promossa con istanza 11 marzo 2002 da
rappr. dall’avv. __________
contro
rappr. dall’avv. __________
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n. __________ dell'UE di __________ del 14 novembre 2001;
sulla quale istanza la Segretaria Assessore del Distretto di __________ con sentenza 11 luglio 2002, ha così deciso:
"1. L’istanza è accolta e di conseguenza l’opposizione interposta al summenzionato precetto esecutivo è respinta in via provvisoria.
La tassa di giustizia in fr. 500.--, da anticipare dalla parte istante, è posta a carico della parte convenuta, con l’obbligo di rifondere a controparte fr. 7’000.-- a titolo di indennità.
omissis";
sentenza dedotta tempestivamente in appello dall'escusso che con atto 19 luglio 2002 ha postulato, in via principale, la reiezione dell'istanza e protestato spese e ripetibili di prima sede, e in via subordinata, la riduzione dell’indennità concessa all’istante da fr. 7'000.-- a fr. 1'000.--;
viste le osservazioni 21 agosto 2002 della parte appellata, che si è opposta al gravame, con protesta di spese e ripetibili;
ritenuto
in fatto:
A. Con PE n. __________ dell’UE di __________ (doc. _), __________ ha escusso __________ per l'incasso dell’importo di fr. 957'516.-- oltre interessi al 5% dal 13 febbraio 2001 e spese, indicando quale titolo di credito “Contratto di mutuo del 4.10.1995 concluso dal debitore con la __________ / Ceduto al creditore con convenzione del 13.2.2001”.
Interposta opposizione, l’escutente ne ha chiesto il rigetto provvisorio.
B. All'udienza di contraddittorio del 16 maggio 2002, la parte istante ha confermato la propria istanza, alla quale la convenuta si è opposta, allegando una serie di censure, in particolare il fatto che l’escusso non sarebbe debitore personale dell’importo posto in esecuzione nonché l’eccezione di compensazione.
C. Con sentenza 11 luglio 2002, la Segretaria assessore della Pretura del Distretto di __________ ha accolto l’istanza, rilevando come i documenti prodotti dall’escusso a conforto della propria tesi secondo la quale egli non sarebbe debitore personale del credito posto in esecuzione fossero anteriori al titolo di rigetto dell’opposizione. La prima giudice ha inoltre respinto l’eccezione di compensazione, non avendo l’escusso reso verosimile l’esistenza dei propri crediti.
D. Contro la sentenza pretorile si aggrava tempestivamente __________, riproponendo la tesi dell’assenza di responsabilità personale. In via subordinata, egli oppone nuovamente la compensazione e in via ancor più subordinata critica l’indennità di fr. 7'000.-- riconosciuta dalla prima giudice all’istante, ritenendo adeguata un’indennità di fr. 1'000.--.
E. Delle osservazioni dell’appellato si dirà, se occorre, nei considerandi seguenti.
Considerato
in diritto:
Ex art. 82 cpv. 1 LEF se il credito si fonda sopra un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore può chiedere il rigetto provvisorio dell'opposizione.
Il giudice del rigetto accerta d'ufficio ed in ogni stadio di causa (quindi anche in sede d'appello) se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito (cfr. Flavio Cometta, Il rigetto provvisorio dell'opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989, p. 331).
La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte dell'escusso o del suo rappresentante di un'obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari. Conditio sine qua non è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza e sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (cfr. Cometta, op. cit., p. 338 con riferimenti).
3.1. Nel caso di specie, combinato con la convenzione di riscatto di pegni immobiliari di cui al doc. _ – che non è oggetto di censure in questa sede –, il contratto di concessione di un credito ipotecario a tasso fisso (“Festsatzhypothek”: in Svizzera, “ipoteca” non è “Hypothek” bensì “Grundpfandverschreibung”, cfr. ad es. doc. _, p. 2 ad “Sicherstellung”) costituisce un valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione, in quanto firmato per accettazione dall’escusso il 29 gennaio 1996 (cfr. timbro sulla prima pagina).Infatti, il credito scadeva il 30 settembre 1998 (cfr. voce “Fälligkeit”), vale a dire la banca poteva chiedere il rimborso del prestito a partire da questa data. L’escusso non contesta del resto che la disdetta sia stata validamente data, ciò che risulta d’altronde dal doc. _.
3.2. L’appellante eccepisce tuttavia il fatto che egli non sarebbe debitore a titolo personale del credito fatto valere in esecuzione. Orbene, risulta dal doc. _ che il credito ipotecario n. __________è stato concesso personalmente all’escusso (“Sehr geehrter Herr _____, im Zusammenhang mit der Übernahme der auf Frau __________ lautenden variablen Hypothek bestätigen wir Ihnen gerne die Aussetzung nachstehender Festsatzhypothek wie folgt”), che ne ha accettato le condizioni. Non vi sono clausole nel contratto che escludono la sua responsabilità personale, ciò che peraltro non avrebbe avuto senso, poiché le cartelle ipotecarie consegnate in garanzia lo sono state da un terzo, ossia l’escutente, che aveva proprio escluso la sua responsabilità personale (cfr. doc. , p. 2 i.f.); eppure qualcuno deve pur rispondere personalmente del debito, dato che esso non è incorporato in una rendita fondiaria. I documenti , prodotti e citati dall’appellante, non giovano neppure alla sua tesi. Da una parte, il doc. _ non vi rinvia; il riferimento all’assunzione del credito ipotecario concesso a __________ è a questo riguardo irrilevante, poiché il doc. _ concerne una nuova relazione contrattuale (cfr. il numero del conto). D’altra parte, il doc. , anteriore al contratto di cui al doc. , è una semplice proposta dell’escusso, che non risulta essere stata accettata dalla banca nei termini proposti; lo stesso dicasi del doc. , l’aggiunta “ haftet nicht als Solidarschuldner”, del 10 settembre 1990 (cfr. ultima pagina), essendo successiva alla proposta della banca, del 3 settembre 1990 (cfr. prima pagina).
4.1. Trattandosi come in concreto dell’eccezione di estinzione del debito per compensazione – eccezione che il debitore può opporre anche con riferimento a un credito contestato che egli ha contro il procedente (cfr. art. 120 cpv. 2 CO) – questa deve essere accolta nella misura in cui il credito posto in compensazione sia reso attendibile (Panchaud/Caprez, op. cit., § 36 n. 1 ss. p. 80 ss.; Staehelin, op. cit., n. 93 ad art. 82 LEF). A tal fine spetta all’escusso rendere verosimile non solo il suo diritto a far valere la compensazione, ma anche, sulla base di giustificativi, la causa e l’importo del credito, ritenuto che la compensazione può avvenire solo nel caso in cui l'importo e l'esigibilità della contropretesa risultano con sufficiente chiarezza dalla documentazione agli atti (Panchaud/Caprez, op. cit., § 36 n. 1 e 2, p. 81).
4.2. Ora, la sentenza 23 ottobre 2000 della II Camera civile del Tribunale d’appello (doc. ), e in particolare dal passo del considerando 6, a pagina 4, citato dall’appellante (“Anzi la corrispondenza fra l’avv. __________ e il convenuto [_________], a volte amichevole e a volte rivelatrice di contrasti, rappresenta un indizio non irrilevante di una situazione economica complessa fra cliente [l’escusso] e consulente [il procedente] che esula dal preteso rapporto locativo”), non può essere considerato quale giustificativo della causa e dell’importo del credito posto in compensazione, atteso che non state citate né cifre né tantomeno l’esistenza di un saldo attivo a favore dell’escusso.
Lo stesso vale per i doc. _, con la precisazione che il nome dell’escutente non vi appare nemmeno.
4.3. L’eccezione di compensazione va quindi respinta, in quanto non sufficientemente sostanziata, con riscontri oggettivi, concreti e di immediata comprensione.
Nel caso di specie, tenuto conto del tempo necessario per la preparazione e la stesura dell’istanza e la comparizione all’udienza di contraddittorio, e considerato l’elevato valore litigioso, un’indennità di fr. 4'000.-- in prima sede appare adeguata.
La fissazione della tassa di giustizia e delle indennità seguono la soccombenza pressoché totale dell’appellante (cfr. art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 82 LEF, 120 CO nonché 48, 49, 61 e 62 OTLEF;
pronuncia
1.1. Di conseguenza, il dispositivo n. 2 della sentenza 11 luglio 2002 (EF.__________) della Segretaria assessore della Pretura del Distretto di __________ è riformato come segue:
“2. La tassa di giustizia in fr. 500.-- è posta a carico di __________, che rifonderà a controparte fr. 4’000.-- a titolo di indennità.”
La tassa di giustizia di fr. 750.--, già anticipata dall'appellante, rimane a suo carico, con l’obbligo di rifondere a controparte fr. 2’000.-- di indennità ridotta.
Intimazione a: - avv. __________;
Comunicazione alla Pretura del Distretto di __________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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