AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.2001.264
Data decisione, Autorità: 10.10.2001, CEF
Incarto n. 15.2001.00264
Lugano 10 ottobre 2001 FP/fc/dp
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini e Rusca
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 24 aprile 2001 di
rappr. __________
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di __________ nelle esecuzioni n. __________, n. __________ e n. __________ promosse nei confronti della ricorrente da
patr.
viste le osservazioni
1° ottobre 2001 della __________ e della __________
2 ottobre 2001 dell’UE di __________
esaminati atti e documenti;
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che la __________ e la __________ procedono nei confronti di __________ per l’incasso del proprio credito;
che in data 10 settembre 2001 veniva fatto spiccare dalla __________, nei confronti dell’escussa, il PE n. __________ dell’UE di __________;
che il 14 settembre 2001 venivano fatti spiccare dalla __________, nei confronti della debitrice, i precetti esecutivi n. __________ e n. __________ dell’UE di __________;
che con ricorso 24 settembre 2001 __________ si aggrava contro l’emissione dei PE in oggetto sostenendo di essere domiciliata all’estero e quindi di non poter essere escussa in Svizzera;
che delle osservazioni delle società creditrici e dell’UE di __________ si dirà, se necessario, in seguito;
che per l’art. 46 cpv.1 LEF il debitore deve essere escusso al suo domicilio;
che giusta l’art. 53 LEF se il debitore cambia domicilio dopo la notificazione del pignoramento, della comminatoria di fallimento o del precetto nell’esecuzione cambiaria, l’esecuzione si prosegue al domicilio precedente;
che in caso di trasferimento di domicilio all’estero l’esecuzione può essere proseguita in Svizzera solo in presenza di un foro speciale di esecuzione (cfr. Ernst F. Schmid, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 7 ad art. 53 LEF);
che nel caso di specie, come risulta dagli atti, __________ al momento dell’emissione dei precetti esecutivi, avvenuta il 10 e il 14 settembre 2001, era domiciliata a __________;
che la debitrice ha trasferito il proprio domicilio all’estero il 19 settembre 2001, come si evince dalla dichiarazione 25 settembre 2001 del Comune di __________;
che di conseguenza l’emissione dei PE in oggetto è corretta e conforme a quanto sancito dall’art. 46 cpv. 1 LEF;
che il gravame deve quindi essere respinto;
che sulle spese occorre ricordare a futura memoria che - benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l'art. 17 LEF (Jean-François Poudret/Suzette Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation juidiciaire, vol. II, Berna 1990, n.2.10 all'art. 81, p. 804) - siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a);
che per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art.
62 cpv. 2 OTLEF).
Richiamati gli art. 17, 46 e 53 LEF
pronuncia:
Il ricorso 24 settembre 2001 di __________, è respinto.
Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
Intimazione a: - __________;
Comunicazione all'UE di __________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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