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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2004.1
Data decisione, Autorità:
08.01.2004, IICCA
Incarto n.
12.2004.1
Lugano
8 gennaio
2004/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Chiesa e Epiney-Colombo
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. n. DI.2003.251
della Pretura della giurisdizione di __________ promossa con istanza 4 novembre
2003 da
rappr. dall'avv.
contro
Comunione ereditaria fu __________, composta da:
-
-
-
-
tutti rappr.
dall'avv. __________
intesa ad assumere, quale prova a futura memoria ai
sensi degli art. 446 e seg. CPC, la deposizione testimoniale del signor __________
che il Pretore, con decreto 19 dicembre 2003, ha accolto.
Appellanti i convenuti, i quali, con atto d'appello 29
dicembre 2003, chiedono la riforma del primo giudizio nel senso di respingere
l'istanza a futura a memoria.
Letti ed esaminati gli atti della causa.
Considerato
in fatto ed in diritto
che l'art. 451 CPC prevede che i decreti che ammettono la prova a
futura memoria sono inappellabili;
che, di
conseguenza, l'appello in questione, che si aggrava contro una decisione del
Pretore che ammette la prova a futuro, è irricevibile e come tale può essere
deciso già all'esame preliminare dell'art. 313bis CPC, senza necessità di
intimazione alla controparte;
che
l'appello, come intendono i ricorrenti, non può nemmeno essere considerato
formulato a titolo prudenziale ai sensi dell'art. 96 CPC e trattato con la
prima appellazione sospensiva della causa di merito che eventualmente seguirà
l'assunzione della prova a futuro;
che,
infatti, la procedura di prova a futura memoria e quella di merito, come appare
dalla sistematica della legge, sono due procedure ben distinte ed indipendenti
tra loro (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 446 m. 5), e ciò sia quando
la prova a futuro è chiesta prima che quando lo è pendente la causa di merito;
che la
parte appellante sopporta la tassa e le spese di giudizio mentre non sono
assegnate ripetibili alla controparte che non ha dovuto esprimersi
sull'appello;
Per i quali motivi
visti gli art. 446 e seg. CPC
e, per le spese, la vigente TG
dichiara e pronuncia
-
L'appello 29 dicembre 2003 è irricevibile.
-
La
tassa di giudizio di Fr. 100.- e le spese di Fr. 50.- (totale Fr. 150.-) sono a
carico degli appellanti.
-
Intimazione:
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di __________
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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