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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.2003.92
Data decisione, Autorità: 17.12.2003, IICCA
Incarto n. 12.2003.92
Lugano 17 dicembre 2003/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente, Chiesa e Epiney-Colombo
segretario:
Bettelini
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2001.592 della Pretura del Distretto di __________ promossa con petizione 6 settembre 2001 da
rappr. dall'avv.
contro
rappr. dall'avv. __________
che ha denunciato la lite alla ditta
rappr. dall'avv.
che vi è intervenuta
in materia di risarcimento del danno (art. 41 CO e 58 CO).
Ed ora sull'appello 16 maggio 2003 del __________ nei confronti della decisione 28 aprile 2003 del Pretore che ha respinto le eccezioni di perenzione e di prescrizione delle pretese attoree sollevate dalla convenuta con l'allegato di risposta 15 novembre 2001.
Viste le osservazioni all'appello del 1° luglio 2003 dell'attore che concludono per la reiezione del gravame e quelle pure del 1 luglio 2003 dell'intervenuta in lite che ne postula invece l'accoglimento.
Letti ed esaminati gli atti di causa
Considerato
in fatto ed in diritto
Per ottenere il risarcimento del danno patito ha convenuto in giudizio, ai sensi degli art. 41 e 58 CO, il __________ che ha commissionato quei lavori stradali e lo Stato del Canton Ticino, proprietario della strada.
Il __________ ha denunciato la lite all'impresa __________, alla quale aveva appaltato i lavori per la riparazione della condotta del suo acquedotto in quel tratto di strada.
L'attore ha, in seguito, ritirato la petizione nei confronti dello Stato.
Il Consorzio convenuto, oltre a contestare nel merito ogni ragione dell'attore, ha eccepito la perenzione delle pretese perché mai notificategli nei termini preclusivi previsti dalla Legge cantonale sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici (LResp) ed anche la loro prescrizione poiché, dopo una dichiarazione di rinuncia a prevalersene da parte del Consorzio è trascorso più di un anno sino alla presentazione dell'azione giudiziaria, senza altro precedente atto interruttivo.
Il Pretore, limitata la discussione alle due citate eccezioni, le ha respinte con decreto 28 aprile 2003.
Il Consorzio si è aggravato in appello contro tale decisione, postulando l'accoglimento delle eccezioni e la conseguente reiezione della petizione per i motivi che, così come quelli contrari espressi dall'attore con le osservazioni all'appello, se del caso, saranno ripresi nei considerandi di diritto che seguono.
Infatti, se il Consorzio è chiamato a rispondere per l'art. 58 CO, qualora si fosse in presenza di un caso eccezionale che giustifica di non considerare il proprietario reale dell'opera (cfr. DTF 121 III 448), la LResp non si applica per i difetti di costruzione o di manutenzione di strade, edifici ed altre opere appartenenti all’ente pubblico (Rapporto della Commissione della gestione sul messaggio 14 ottobre 1986 concernente la Legge sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici in: Verbali del Gran Consiglio, Vol. 4, sessione primaverile 1988, pag. 1698; Scolari, Diritto amministrativo, parte speciale, N. 1292).
Se l'eventuale responsabilità del Consorzio è fondata, invece, sull'art. 41 CO ancora una volta la LResp non trova applicazione perché il Consorzio ha appaltato a terzi l'intervento sul campo stradale senza che con ciò sia stata delegata una mansione pubblica (Scolari, op. cit., N. 1295 in fine) e che, quindi, l'appaltatore abbia svolto la funzione di agente pubblico.
Anche in questo caso la decisione del Pretore è corretta. La rinuncia "irrevocabile", dichiarata dal Consorzio, non ha altro significato che quello che l'aggettivo qualificativo utilizzato consente, ossia definitiva con effetti duraturi e anche perpetui (Battaglia, Grande dizionario della lingua italiana, UTET, vol. VIII, pag. 550). In buona fede non può essere altrimenti intesa e, di conseguenza, il volersi ora prevalere della prescrizione è rappresentativo di un abusivo "venire contra factum proprium" che non può essere protetto. Il riferimento dell'appellante alla DTF 112 II 231 consid. 3e è ininfluente poiché, in quel caso, il debitore aveva rinunciato a prevalersi della prescrizione per una durata determinata.
Per i quali motivi,
visti gli art. 41, 58 e 60 CO e la LResp
e, per le spese, gli art. 147 e seg. CPC
dichiara e pronuncia
L'appello 16 maggio 2003 del Consorzio __________ è respinto.
La tassa di giudizio di Fr. 350.- e le spese di Fr. 50.- (totale Fr. 400.-), già anticipate dall'appellante, rimangono a suo carico con l'obbligo di rifondere all'attore __________ Fr. 500.- per ripetibili.
Intimazione:
Comunicazione alla Pretura del Distretto di __________
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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