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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
11.2004.22
Data decisione, Autorità:
23.03.2004, ICCA
Incarto n°
11.2004.22
Lugano
23 marzo 2004/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Giani, vicepresidente,
Walser e Pellegrini
segretaria:
Locatelli, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa DI.2003.603
(provvigione ad litem) della Pretura del Distretto di __________,
promossa con istanza del 23 luglio 2003 da
____________,
(patrocinata ___________)
contro
____________,
(patrocinato ____________);
premesso
che tra le parti è pendente dinanzi al Pretore del Distretto di , una
causa di divorzio su richiesta unilaterale promossa da __________ con petizione
del 12 maggio 2003 (inc. OA.2003.);
ricordato
che con decreto cautelare del 13 febbraio 2004 il Pretore ha obbligato l'attore,
in parziale accoglimento di un'istanza presentata il 23 luglio 2003 da
__________, a versare alla moglie fr. 15 000.– come provvigione ad litem;
preso
atto che contro tale decreto __________ è insorto con un appello del 25 febbraio
2004 in cui ha chiesto – previa concessione dell'effetto sospensivo al ricorso
– il rigetto dell'istanza e la conseguente riforma del giudizio impugnato;
rammentato
che la domanda di effetto sospensivo è stata dichiarata irricevibile dal
vicepresidente di questa Camera con decreto del 2 marzo 2004;
considerato
che con lettere dell'11 e del 15 marzo 2004 l'appellante ha comunicato di avere
raggiunto con la moglie una soluzione globale sul divorzio, di merito e provvisionale,
onde il ritiro dell'appello con assunzione delle spese e compensazione delle
ripetibili;
appurato
che __________ chiede anch'essa lo stralcio della procedura dai ruoli con
addebito delle spese a chi le ha anticipate e compensazione delle ripetibili;
ritenuto
che la desistenza di una parte pone fine alla lite e ha forza di cosa giudicata
(art. 352 cpv. 1 CPC);
stabilito
che il giudice ne dà atto e stralcia la causa dai ruoli (art. 352 cpv. 2 CPC);
rilevato che
in materia di tasse, spese e ripetibili non v'è ragione da scostarsi da quanto
le parti medesime hanno pattuito;
vista
sulle spese anche la tariffa giudiziaria
decreta: 1. Si
prende atto del ritiro dell'appello. La causa è stralciata dai ruoli per
desistenza.
- Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 150.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
200.–
sono
posti a carico dell'appellante. Le ripetibili sono compensate.
- Intimazione
a:
–;
–.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di __________ .
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
Il vicepresidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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