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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
11.2004.9
Data decisione, Autorità:
10.03.2004, ICCA
Incarto n.
11.2004.9
Lugano,
10 marzo 2004
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il presidente
visto l'appello del 29 gennaio 2004
presentato da
____________,
(patrocinata ____________)
contro la sentenza emessa il 30 dicembre 2003
dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, nella causa
OA.2000.__________ (divorzio) che oppone l'appellante, attrice, a
____________,
(patrocinato ___________),
giudicando ora sulla richiesta di
provvedimenti cautelari
introdotta dal convenuto con le osservazioni dell'8 marzo 2004 all'appello;
premesso
che con sentenza del 30 dicembre 2003 il Pretore del Distretto di __________,
ha respinto un'azione di divorzio su richiesta unilaterale promossa da
__________ contro il marito __________, ponendo gli oneri processuali a carico
della soccombente, tenuta a rifondere al convenuto un'indennità per
ripetibili;
preso
atto che contro tale sentenza l'attrice è insorta con un appello del 29 gennaio
2004 per ottenere la pronuncia del divorzio e la disciplina dei relativi
effetti, con riforma in tal senso del giudizio impugnato;
accertato
che nelle sue osservazioni dell'8 marzo 2004 il convenuto propone di respingere
l'appello, subordinatamente – nel caso in cui il matrimonio fosse sciolto – di
regolare in altro modo gli effetti accessori;
considerato
che nel memoriale di osservazioni figura altresì una richiesta cautelare intesa
a ottenere che in pendenza di appello il contributo di mantenimento dovuto
all'attrice sia soppresso immediatamente;
ricordato
che i provvedimenti cautelari cui si riferisce l'art. 377 cpv. 2 CPC sono
soltanto – per giurisprudenza invalsa – quelli che il presidente della Camera
(o il giudice delegato) emana, dandosi il caso, su domande cautelari proposte
nell'ambito di appelli contro domande cautelari già decise dal primo giudice o
nell'ambito di cause portate direttamente in appello (Cocchi/Trezzini, CPC massimato e commentato, Lugano 2000, n.
2 ad art. 377);
ritenuto
che nella fattispecie non soccorrono tali premesse, sicché l'assetto
provvisionale delle parti – seppure in pendenza di appello – può essere modificato
unicamente dal Pretore;
posto
che nelle circostanze descritte la domanda in esame esula dalla competenza del
giudice adito;
decreta: 1. La
richiesta è irricevibile.
- Intimazione:
–;
–.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di __________.
Per la prima Camera civile del Tribunale
d'appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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