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Numero d'incarto:
11.2003.135
Data decisione, Autorità:
15.10.2003, ICCA
Incarto n.
11.2003.135
Lugano
15 ottobre 2003
Repubblica e
Cantone
del Ticino
Prima Camera civile
Tribunale d'appello
Il presidente
vista la richiesta di effetto sospensivo presentata il
6 ottobre 2003 da
_____________,
(patrocinato ___________),
all'appello
da lui introdotto contro la sentenza emanata il 26 settembre 2003 dal Pretore
del Distretto di , nelle cause DI.2002. e
DI.2002.__________ (protezione dell'unione coniugale) promosse con istanza del
22 settembre 1999 da
(patrocinato __________),
ricordato che le sentenze emesse in camera
di consiglio – tra cui le misure a tutela dell'unione coniugale (art. 4 cpv. 1
n. 5 e art. 5 LAC) – sono provvisoriamente esecutive, salvo che il presidente
della Camera non disponga altrimenti (art. 310 cpv. 4 lett. b CPC);
ritenuto che non v'è motivo per trattare le misure a
protezione dell'unione coniugale diversamente dalle misure provvisionali nelle
cause di separazione o divorzio (art. 137 CC), cui in sede di appello l'effetto
sospensivo è negato per legge (art. 310 cpv. 4 lett. a CPC);
stabilito inoltre che, trattandosi nella fattispecie
di contributi alimentari, appare di gran lunga più adeguato mantenere in vigore
una decisione finale, impugnata ma presa dopo contraddittorio, piuttosto che
una decisione cautelare – come vorrebbe l'appellante – emanata sulla base di
un'istruttoria incompleta;
richiamato l'art. 370 cpv. 3 CPC,
decreta: 1. La
richiesta di effetto sospensivo è respinta.
- Intimazione:
–;
–.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di __________.
Il
presidente
della
prima Camera civile
(Giorgio
A. Bernasconi)
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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