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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
11.2003.127
Data decisione, Autorità:
02.10.2003, ICCA
Incarto n.
11.2003.127
Lugano,
2 ottobre 2003
Repubblica e
Cantone
del Ticino
Prima Camera civile
Tribunale d'appello
Il presidente
vista la richiesta di effetto sospensivo presentata il
26 settembre 2003 da
_____________,
(patrocinato __________)
all'appello da lui introdotto contro il decreto di
stralcio emanato il 17 settembre 2003 del Pretore del Distretto di
__________, , nella causa CN.2003. (provvedimenti
conservativi del pegno immobiliare) promossa con istanza del 28 febbraio 2003
dalla
______________,
(patrocinata ____________);
ricordato che le decisioni emesse in camera
di consiglio – tra cui i provvedimenti conservativi del pegno immobiliare (art.
4 cpv. 1 n. 22 e art. 5 LAC) – sono provvisoriamente esecutive, salvo che il
presidente della Camera adita non disponga altrimenti (art. 310 cpv. 4 lett. b
CPC);
considerato che ciò vale altresì, in materia di spese
e ripetibili, per i decreti di stralcio;
ritenuto che in la sola eventualità di dover versare
una somma di denaro ancora non giustifica il conferimento dell'effetto
sospensivo, a meno che l'obbligo di pagare implichi per l'appellante difficoltà
finanziarie o che la restituzione della somma in esito al possibile
accoglimento dell'appello sembri dubbia (v. DTF 107 Ia 272; cfr. anche, per
analogia, DTF 122 I 39);
accertato che nella fattispecie l'appellante nemmeno
prospetta estremi del genere;
richiamato l'art. 370 cpv. 3 CPC,
decreta: 1. La
richiesta di effetto sospensivo è respinta.
- Intimazione:
– avv. __________ ;
– avv. __________ :
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di __________.
Il
presidente
della
prima Camera civile
(Giorgio
A. Bernasconi)
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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