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Numero d'incarto:
11.2003.123
Data decisione, Autorità:
30.09.2003, ICCA
Incarto n.
11.2003.123
Lugano,
30 settembre
2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il presidente
visto l'appello del 22 settembre 2003 presentato da
, e
_______________,
(patrocinati,________________)
contro la decisione emessa il 1°
settembre 2003 dalla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale
autorità di __________, nella causa che oppone gli appellanti alla
_______________,
riguardo
alla custodia parentale sul figlio __________
giudicando ora sulla richiesta di effetto sospensivo contenuta nell'appello;
ricordato che a norma dell'art. 424a
cpv. 1 CPC l'appello in materie come quella specifica ha effetto sospensivo per
legge, “a meno che la decisione impugnata non disponga altrimenti”;
accertato che, al momento di statuire,
l'autorità di vigilanza ha confermato la decisione emessa il 22 maggio 2003
dalla Commissione tutoria regionale, ma non ha tolto effetto sospensivo a un
eventuale appello;
ritenuto che nelle circostanze descritte la
richiesta di effetto sospensivo è sovrabbondante, l'appello avendo già di per
sé effetto sospensivo;
decreta: 1. La
richiesta di effetto sospensivo è priva d'oggetto.
- Intimazione:
–;
–.
Comunicazione alla Divisione degli
interni, Sezione degli enti locali quale __________.
Il
presidente
della
prima Camera civile
(Giorgio
A. Bernasconi)
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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