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Numero d'incarto:
11.2002.92
Data decisione, Autorità:
23.10.2002, ICCA
Incarto n.
11.2002.00092
Lugano
23 ottobre
2002
Repubblica e
Cantone
del Ticino
Prima Camera civile
Tribunale
d'appello
La presidente
visto l'appello del 23 agosto 2002
presentato da:
__________,
(patrocinata dall'avv. __________)
contro la sentenza emessa il 5 luglio 2002 dal
Pretore della giurisdizione di Locarno-Città nella causa OA.1998.00121
(divorzio) che oppone l'appellante a
__________,
(patrocinato dall'avv. __________)
preso atto che il 22 ottobre 2002 __________ ha
presentato direttamente a questa Camera un'istanza di revoca di misure
cautelari con richiesta supercautelare inaudita altera pars, con cui
chiede di revocare i decreti cautelari emanati dallo stesso Pretore il 5 aprile
2002 (modifica del contributo alimentare dovuto pendente causa e trattenuta di
stipendio;
ricordato che, per costante giurisprudenza, questa
Camera non è competente per trattare essa medesima le domande cautelari
proposte in pendenza di un appello (Cocchi/Trezzini,
Codice di procedura civile ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, n. 2
ad art. 377; I CCA, sentenza del 1° marzo 2000 in re M. c. D), sicché l'istanza
deve essere trasmessa d'ufficio al Pretore;
considerato inoltre che l'art. 423b cpv. 3 CPC
prevede la sospensione di una procedura di appello quando è pendente una
procedura cautelare davanti al Pretore;
ordina: 1. L'istanza
cautelare del 22 ottobre 2002 è trasmessa per competenza al Pretore della
giurisdizione di __________.
-
La
procedura di appello è sospesa.
-
Le parti
produrranno alla presidente una copia del decreto emanato dal Pretore nella
procedura cautelare entro 10 giorni dalla sua emanazione.
-
Intimazione:
– avv.
__________.
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città (con l'istanza).
La
presidente
(Epiney-Colombo)
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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