AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 60.2003.16
Data decisione, Autorità: 16.12.2004, CRP
Titolo: istanza di promozione dell'accusa. irricevibilità. legittimazione (qualità di parte civile).
Incarto n. 60.2003.16
Lugano 16 dicembre 2004
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Daniela Rüegg, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza di promozione dell’accusa 17/21.1.2003 presentata dalla
IS 1 , ora fallita, patr. da: PA 1 ,
in relazione
al decreto di non luogo a procedere 7.1.2003 emanato dal procuratore pubblico Maria Galliani nei confronti di __________ PI 1, __________, per titolo di appropriazione semplice, appropriazione indebita, furto e sottrazione di una cosa mobile;
richiamate le osservazioni 24.1.2004 del procuratore pubblico, che chiede l’integrale reiezione dell’istanza;
rilevato che __________ PI 1 non ha presentato osservazioni;
constatato che, dopo la presentazione dell’istanza, la società IS 1 è stata dichiarata fallita dalla Pretura del Distretto di __________ con decisione del 14.5.2004 e che a seguito di questa constatazione, con scritto 27.9.2004 questa Camera ha chiesto all’Ufficio dei fallimenti del Distretto di __________ se esisteva ancora un interesse all’evasione della decisione;
ritenuto che con scritto 8.11.2004 l’Ufficio dei fallimenti interpellato ha comunicato di aver proceduto ad una cessione, verosimilmente ex art. 260 LEF, a favore di tre creditori;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto
a.Con scritto del 2.1.2002, la IS 1 di __________ ha denunciato __________ PI 1 per appropriazione semplice, appropriazione indebita, furto e sottrazione di cosa mobile. In relazione a reciproci crediti, esistenti o millantati, il denunciato avrebbe prelevato una serie di oggetti mobili presso la denunciante.
b. Con decreto 7.1.2002, il procuratore pubblico competente ha emanato una decisione di non luogo a procedere, avendo constatato che le parti vantavano reciproche pretese e che il denunciato aveva agito per garantire un suo preteso credito, ciò che farebbe mancare in ogni modo l’elemento soggettivo dei reati ipotizzati.
c. Con tempestiva istanza di promozione dell’accusa, la IS 1 ripropone i fatti alla base della denuncia, sostenendo che il credito fatto valere dal denunciato non ha fondamento ed è comunque di molto inferiore al valore degli oggetti sottratti.
d. Nelle proprie osservazioni, il procuratore pubblico richiama la motivazione del decreto di non luogo a procedere e chiede la reiezione dell’istanza.
in diritto
Il primo presupposto per l'accoglimento di un'istanza di promozione dell'accusa, risultante da consolidata giurisprudenza (REP. 1994 n. 115, 1989 p. 598 e 1987 p. 262), è l'esistenza di seri indizi di colpevolezza emergenti dagli atti. Per principio, infatti, l'azione penale è essenzialmente pubblica e, come tale, esercitata dal procuratore pubblico (art. 2 CPP) per cui la sua promozione, attraverso il preventivo esame dell'accusa contro una determinata persona (art. 189 CPP), non può essere lasciata all'arbitrio o al sentimento soggettivo della parte lesa, ma deve fondarsi su oggettivi e concreti elementi indizianti.
In questo senso non è sufficiente una diversa interpretazione delle risultanze da parte dell'istante, ma occorre la dimostrazione della verosimiglianza di alto grado circa altra conclusione che merita approfondimento istruttorio.
Seconda condizione di ammissibilità (una volta data la prima) è la disponibilità di nuove prove da assumere, rispettivamente la possibilità di approfondimento di prove già acquisite, tale da consentire l'eventuale passo dall'indizio alla certezza, come alle competenze del giudice di merito.
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La completazione delle informazioni preliminari si rende necessaria quando il decreto di non luogo a procedere è stato erroneamente pronunciato per carenza dei presupposti processuali o di punibilità (ad esempio: intervenuta prescrizione, incompetenza territoriale, tardività della querela, azione ritenuta non punibile), oppure quando il procuratore pubblico ha ritenuto erroneamente che un fatto, quand'anche venisse accertato, non costituirebbe reato o quando ha apprezzato erroneamente una circostanza di fatto che, se accertata correttamente, fonderebbe l'esistenza di seri indizi di colpevolezza, oppure quando le informazioni preliminari sono carenti nell'accertamento dei fatti, così da non permettere di stabilire la fondatezza dell'istanza di promozione dell'accusa o del decreto di non luogo a procedere (REP. 1998 n. 110).
Se il bene giuridico tutelato dalla legge è di natura individuale (vita e integrità personale, patrimonio, onore e libertà personale), il leso legittimato a costituirsi parte civile è colui che subisce l'illecito; in caso di violazione di norme penali che proteggono interessi collettivi, sono da considerare danneggiati e legittimati a costituirsi parte civile coloro che sono stati effettivamente lesi nei loro diritti da tali reati, sempre che il pregiudizio patito sia conseguenza diretta dell'azione delittuosa (DTF 119 Ia 342 e 118 Ia 14; M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, op. cit., n. 3 e 5 ad art. 69 CPP). Se la commissione di reati che proteggono beni pubblici lede solo indirettamente interessi privati, il singolo cittadino non viene di principio considerato parte lesa, poiché i suoi interessi sono rappresentati dalla magistratura penale (N. SCHMID, Strafprozessrecht, 4. ed., Zurigo 2004, n. 509).
Nel presente caso, si pongono preliminarmente due problemi relativi alla ricevibilità. Il primo riguardo al contenuto dell’istanza, che non adempie ai requisiti minimi posti dalla giurisprudenza di questa Camera in materia di promozione dell’accusa. L’istanza di promozione si limita a riferire alcuni fatti e fare alcune osservazioni in relazione alla decisione di non luogo a procedere emanata dal procuratore pubblico. In nessun modo si indica quali sarebbero i seri indizi di colpevolezza a carico del denunciato in relazione ai reati ipotizzati. Neppure è indicata la disponibilità di nuovi mezzi di prova da assumere, rispettivamente la possibilità di approfondimento di prove già acquisite. Per queste ragioni l’istanza dev’essere dichiarata irricevibile, ciò che consente di prescindere da un esame del merito.
Si pone inoltre un secondo problema di ricevibilità, riguardante la qualità di parte civile, che può essere esaminato abbondanzialmente. Nel presente caso, la denunciante, costituitasi parte civile con l’istanza di promozione dell’accusa, è nel frattempo fallita. A seguito della richiesta 27.9.2004 di questa Camera, l’Ufficio dei fallimenti del Distretto di __________, incaricato dell’amministrazione del fallimento, non ha manifestato un proprio interesse a proseguire nella procedura ed a vantare diritti, ma ha posto in cessione ex art. 260 LEF le pretese della società fallita. Tre creditori hanno richiesto ed ottenuto detta cessione (lettera dell’Ufficio fallimento dell’8.11.2004); ciò pone un problema riguardo alla qualità di parte civile in quanto i tre creditori cessionari non sono certamente danneggiati direttamente e personalmente dall’ipotetica infrazione per cui è chiesta la promozione dell’accusa e l’apertura dell’istruzione formale.
Di principio, il terzo che ha risarcito il danno, il terzo cessionario, il terzo subrogato nei diritti della parte lesa, così come i creditori di quest’ultima, non sono danneggiati personalmente (M. MINI, L’istanza di promozione dell’accusa: art. 186 CPP, istruzioni per l’uso, in RDiTi 2004-I, p. 247 ss, p. 259; L. MARAZZI, Il Giar, l’arbitro nel processo penale, p. 38; M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, op. cit., ad art. 69 n. 4 p. 218). Per questi motivi ai cessionari fa difetto la legittimazione e non esiste più la parte civile.
Per questi motivi,
visti gli art. 186 e 69 CPP, l’art. 260 LEF, l’art. 39 lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
L’istanza è irricevibile.
La tassa di giustizia di CHF 250.-- e le spese di CHF 100.--, per complessivi CHF 350.-- (trecentocinquanta), sono poste a carico della Massa fallimentare della IS 1, già in __________, rappr. dall’Ufficio dei fallimenti del Distretto di __________.
Intimazione:
terzi implicati
PI 1
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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