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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 30.2004.260
Data decisione, Autorità: 06.12.2004, PRPEN
Titolo: effettuazione di una manovra di inversione di marcia transitando su una superficie vietata
Incarto n. 30.2004.260/pg 18525/202
Bellinzona 6 dicembre 2004
Sentenza
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con il cancelliere Giovanni Pozzi, in qualità di segretario per statuire sul ricorso 17 agosto 2004 presentato da
RI 1
contro
la decisione n° 18525/202 del 13 agosto 2004 emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino,
viste le osservazioni presentate dalla Sezione della circolazione,
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
A. La Sezione della circolazione con decisione 13 agosto 2004 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 200.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 40.- e alle spese di fr. 20.-, per aver effettuato, alla guida della vettura __________, una manovra d'inversione di marcia transitando su una superficie vietata.
Fatti accertati l'8 giugno 2004 in territorio di __________.
La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1 e 90 cifra 1 LCStr e 78 OSStr.
B. Contro la predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone l'annullamento.
C. La sezione della circolazione propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.
considerato in diritto
Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti ai sensi dell'art. 12 LPContr.
Ai sensi dell'art. 78 OSStr le superfici vietate al traffico (bianche, tratteggiate o bordate) servono alla guida ottica del traffico e alla sua canalizzazione e pertanto non devono essere percorse dai veicoli.
Si osserva infine che la contravvenzione è stata intimata verbalmente dagli agenti, i quali hanno pure provveduto a fornire un'esauriente spiegazione in lingua tedesca; la circostanza - peraltro senza riscontro agli atti - asserita dall'insorgente secondo cui è stato fermato da un operaio del cantiere nulla muta alla fattispecie in esame.
Il ricorso va pertanto respinto, seguito di tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).
per questi motivi, visti gli art. 3, 27 cpv. 1 e 90 cifra 1 LCStr e 78 OSStr, 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso 17 agosto 2004 è respinto.
§ Di conseguenza, è confermata la decisione n° 18525/202 del 13 agosto 2004 emessa dalla Sezione della circolazione.
La tassa di giustizia di fr. 100.- e le spese di fr. 50.- sono a carico del ricorrente.
Intimazione a:
Il presidente: Il segretario:
Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica (art. 272 PP).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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