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Numero d'incarto:
30.2004.290
Data decisione, Autorità:
27.09.2004, PRPEN
Titolo:
contravvenzione emessa nei confronti di una persona giuridica
Incarto
n.
30.2004.290/pg
22580/201
Bellinzona
27
settembre 2004
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con il
cancelliere Giovanni Pozzi in qualità di segretario, per statuire sul ricorso
16 settembre 2004 presentato da
contro
la decisione
10 settembre 2004 emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino,
letti ed esaminati gli atti;
considerato in fatto ed in diritto
- La Sezione della
circolazione con decisione 10 settembre 2004 ha inflitto
all'________ SA una
multa di fr. 50.-, oltre la tassa di giustizia di fr. 20.- e le spese di fr.
10.-, per aver illecitamente fatto uso, allo scopo di posteggiare il veicolo TI
__________, di un fondo privato debitamente segnalato con apposito avviso
autorizzato dal competente giudice di pace.
- Contro la predetta
pronuncia dipartimentale la ricorrente si aggrava ora davanti a questo giudice
chiedendone l'annullamento.
Poiché il gravame è stato inoltrato
contro due risoluzioni distinte della Sezione della circolazione con da una
parte la RI 1 SA, rispettivamente dall'altra __________ in qualità di
contravventori, le pratiche sono state disgiunte.
Non essendo necessario per la
contravvenzione nei confronti della RI 1 SA entrare nel merito per i motivi di
cui si dirà, si può procedere sulla base degli atti senza la necessità di
rinviare il ricorso all'insorgente per la traduzione in italiano.
- In merito all'intimazione
della contravvenzione si rileva preliminarmente come la RI 1 SA, come ogni
altra persona giuridica, manca della capacità delittuosa in ambito contravvenzionale;
di conseguenza quando un'infrazione è commessa nell'ambito di una persona
giuridica sono punibili le persone fisiche che hanno agito - o omesso di agire
- nella loro qualità di organi.
- Di conseguenza il
ricorso deve essere accolto, senza ulteriormente addentrarsi nel merito del
gravame, riservata la facoltà della sezione della circolazione di riprendere ex
novo la procedura.
per questi motivi visti gli art. 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso 16 settembre 2004 è
accolto.
§ Di conseguenza è
annullata la decisione n° 22580/201 del 10 settembre 2004 emessa dalla sezione
della circolazione.
-
Non si prelevano né
tasse né spese.
-
Intimazione a:
Sezione della circolazione, Camorino,
Il presidente:
Il segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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