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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
30.2004.285
Data decisione, Autorità:
28.09.2004, PRPEN
Titolo:
ricorso irricevibile poiché tardivo
Incarto
n.
30.2004.285/pg
04
794/703
Bellinzona
28
settembre 2004
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con il cancelliere Giovanni
Pozzi in qualità di segretario, per statuire sul ricorso 13/24 settembre 2004
presentato da
RI 1
contro
la decisione 28 maggio 2004 emessa
dalla Sezione dei permessi e dell'immigrazione, Bellinzona,
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto ed in diritto
A. Con
scritto 13 settembre 2004, ma spedito in data 24 settembre 2004, RI 1 ha
inoltrato ricorso contro la decisione con cui la Sezione dei permessi e
dell'immigrazione gli ha inflitto
una multa di fr. 100.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 20.- e alle spese
di fr. 10.-.
B. Si
rileva che la menzionata decisione è stata regolarmente intimatata al
ricorrente il 28 maggio 2004 e non è stata ritirata; ne consegue che il termine
perentorio di 15 giorni per la presentazione del ricorso, ai sensi degli art. 4
cpv. 2 e 7 cpv. 5 LPContr, è scaduto infruttuosamente dal momento che decorre
dopo il settimo giorno di giacenza della raccomandata.
Pertanto
il ricorso è tardivo e deve essere dichiarato irricevibile.
C. Visto
l'esito del gravame non si può prescindere dall'applicazione di una modica
tassa di giustizia (art. 15 LPContr).
Per questi
motivi, visti gli artt. 4, 7, 15 LPContr;
dichiara
e
pronuncia: 1. Il
ricorso 13/24 settembre 2004 inoltrato da RI 1 è irricevibile.
-
La
tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 50.- sono a carico del
ricorrente.
-
Intimazione
a:
Il
presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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