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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
30.2004.287
Data decisione, Autorità:
28.09.2004, PRPEN
Titolo:
ricorso irricevibile poiché tardivo
Incarto
n.
30.2004.287/pg
19790/205
Bellinzona
28
settembre 2004
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con il cancelliere Giovanni
Pozzi in qualità di segretario, per statuire sul ricorso 20 settembre 2004
presentato da
RI 1
contro
la decisione 20 agosto 2004 emessa
dalla Sezione della circolazione, Camorino,
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto ed in diritto
A. Il
20 settembre 2004 RI 1 ha inoltrato ricorso contro la decisione 20 agosto 2004
con cui la Sezione della circolazione gli
ha inflitto una multa di fr. 100.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 20.- e
le spese di fr. 10.-, per aver circolato alla guida del veicolo __________senza
osservare il segnale di divieto generale di circolazione nelle due direzioni.
B. Si
rileva che la menzionata decisione è stata regolarmente intimata al ricorrente
il 20 agosto 2004 e non è stata ritirata; ne consegue che il termine perentorio
di 15 giorni per la presentazione del ricorso, ai sensi degli art. 4 cpv. 2 e 7
cpv. 5 LPContr, è scaduto infruttuosamente dal momento che decorre dopo il
settimo giorno di giacenza della raccomandata.
Pertanto
il ricorso è tardivo e deve essere dichiarato irricevibile.
C. Visto
l'esito del gravame non si può prescindere dall'applicazione di una modica
tassa di giustizia (art. 15 LPContr).
Per questi
motivi, visti gli artt. 4, 7, 15 LPContr;
dichiara
e
pronuncia: 1. Il
ricorso 20 settembre 2004 inoltrato da RI 1 è irricevibile.
-
La
tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 50.- sono a carico del
ricorrente.
-
Intimazione
a:
Il
presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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