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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
30.2004.296
Data decisione, Autorità:
04.10.2004, PRPEN
Titolo:
ricorso irricevibile poiché tardivo
Incarto
n.
30.2004.296/pg
22265/206
Bellinzona
4
ottobre 2004
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con il cancelliere Giovanni
Pozzi in qualità di segretario, per statuire sul ricorso 23 settembre 2004
presentato da
RI 1
contro
la decisione 3 settembre 2004
emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino,
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto ed in diritto
A. Con
scritto 17 settembre 2004, ma spedito per "posta A" il 23 settembre
2004, RI 1 ha inoltrato ricorso contro la decisione 3 settembre 2004 con cui
la Sezione della circolazione le
ha inflitto una multa di fr. 150.-, oltre la tassa di giustizia di fr. 40.- e
le spese di fr. 20.-, per aver effettuato, alla guida del veicolo __________,
una manovra di svolta a sinistra oltrepassando la doppia linea di sicurezza.
B. Si
rileva che la menzionata decisione è stata notificata alla ricorrente il 6
settembre 2004; ne consegue che il termine perentorio di 15 giorni per la
presentazione del ricorso, ai sensi degli art. 4 cpv. 2 e 7 cpv. 5 LPContr, è
scaduto il 21 settembre 2004.
Pertanto
il ricorso inoltrato il 23 settembre 2004 è tardivo e deve essere dichiarato
irricevibile.
C. Visto
l'esito del gravame non si può prescindere dall'applicazione di una modica
tassa di giustizia (art. 15 LPContr).
Per questi
motivi, visti gli artt. 4, 7, 15 LPContr;
dichiara
e
pronuncia: 1. Il
ricorso 23 settembre 2004 inoltrato da RI 1 è irricevibile.
-
La
tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 50.- sono a carico della
ricorrente.
-
Intimazione
a:
Il
presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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