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Numero d'incarto:
30.2004.277
Data decisione, Autorità:
28.09.2004, PRPEN
Titolo:
ricorso irricevibile poiché tardivo
Incarto
n.
30.2004.277/pg
04
1160/702
Bellinzona
28
settembre 2004
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con il cancelliere Giovanni
Pozzi in qualità di segretario, per statuire sul ricorso 8 settembre 2004
presentato da
RI 1
contro
la decisione 20 agosto 2004 emessa
dalla Sezione dei permessi e dell'immigrazione,
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto ed in diritto
A. Il
9 settembre 2004 RI 1 ha inoltrato uno scritto contro la decisione 20 agosto
2004 con cui la Sezione dei permessi e dell'immigrazione ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 500.-, oltre la tassa
di giustizia di fr. 100.- e le spese di fr. 20.-.
B. In
data 16 settembre 2004 la scrivente autorità ha invitato RI
1 a voler comunicare se lo scritto in questione era da considerarsi un ricorso
contro la decisione della Sezione dei permessi e dell'immigrazione e, in caso
affermativo, a voler produrre la procura a favore di RI 1, con la quale lo
autorizzava a farsi rappresentare nella vertenza.
C. Con
lettera 21 settembre 2004 la ricorrente, per il tramite del suo
rappresentante, informava la Pretura penale che intendeva fare ricorso contro
la decisione della Sezione dei permessi e dell'immigrazione.
D. Si
rileva che la menzionata decisione è stata notificata alla ricorrente il 23
agosto 2004; ne consegue che il termine perentorio di 15 giorni per la
presentazione del ricorso, ai sensi degli art. 4 cpv. 2 e 7 cpv. 5 LPContr, è
scaduto il 7 settembre 2004.
Pertanto
il ricorso inoltrato l'8 settembre 2004 è tardivo e deve essere dichiarato
irricevibile.
Per questi
motivi, visti gli artt. 4, 7, 15 LPContr;
dichiara
e
pronuncia: 1. Il
ricorso 8 settembre 2004 inoltrato da RI 1 è irricevibile.
-
Non
si prelevano né tasse, né spese.
-
Intimazione
a:
,
Il
presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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