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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
30.2004.339
Data decisione, Autorità:
25.11.2004, PRPEN
Titolo:
ricorso irricevibile poiché tardivo
Incarto
n.
30.2004.339/pg
25738/202
Bellinzona
25
novembre 2004
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con il cancelliere Giovanni
Pozzi in qualità di segretario, per statuire sul ricorso 3 novembre 2004
presentato da
RI 1
contro
la decisione n° 25738/202 del 15
ottobre 2004 emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino,
letti
ed esaminati gli atti;
considerato, in
fatto ed in diritto
A. Con
scritto 30 ottobre 2004, ma spedito il 3 novembre successivo, RI 1 ha
inoltrato ricorso contro la decisione 15 ottobre 2004 con cui la Sezione della
circolazione gli ha inflitto una
multa di fr. 150.-, oltre la tassa di giustizia di fr. 40.- e le spese di fr.
20.-, per aver effettuato, alla guida del motoveicolo __________, una manovra
di svolta a sinistra oltrepassando la linea di sicurezza.
B. Si
rileva che la menzionata decisione è stata notificata al ricorrente il 18
ottobre 2004; ne consegue che il termine perentorio di 15 giorni per la
presentazione del ricorso, ai sensi degli art. 4 cpv. 2 e 7 cpv. 5 LPContr, è
scaduto il 2 novembre.
Pertanto
il ricorso spedito per posta A il 3 novembre è tardivo e deve essere dichiarato
irricevibile.
C. Visto
l'esito del gravame non si può prescindere dall'applicazione di una modica
tassa di giustizia (art. 15 LPContr).
Per questi
motivi, visti gli artt. 4, 7, 15 LPContr;
dichiara
e
pronuncia: 1. Il
ricorso inoltrato il 3 novembre 2004 da RI 1 è irricevibile.
-
La
tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 50.- sono a carico del
ricorrente.
-
Intimazione
a:
Il
presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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