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Numero d'incarto:
30.2003.9
Data decisione, Autorità:
14.10.2004, PRPEN
Titolo:
decisione annullata per intervenuta prescrizione dell'azione penale
Incarto
n.
30.2003.9/pg
1129/204
Bellinzona
14
ottobre 2004
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con il cancelliere Giovanni
Pozzi in qualità di segretario, per statuire sul ricorso 22 ottobre 2002
presentato da
RI 1
PR 1 )
contro
la decisione 4 ottobre 2002 emessa
dalla Sezione forestale, Bellinzona,
letti
ed esaminati gli atti;
rilevato
che la Sezione forestale non ha inoltrato osservazioni né prodotto l'incarto;
considerato, in
fatto ed in diritto
che la Sezione forestale con
decisione 4 ottobre 2002 ha inflitto al ricorrente una multa di fr. 5'000.- oltre
a fr. 100.- di tasse e spese di giustizia per i fatti accertati nel corso
della primavera del 2002 e avvenuti negli anni precedenti in territorio di __________;
che
la risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 16 LFo, 14 e 38 LCFo;
che
per l'art. 109 CP, applicabile in virtù del rimando di cui agli art. 42 e
seguenti LFo, nella sua versione precedente il 1° ottobre 2002, l'azione penale
per le contravvenzioni si prescrive in un anno;
che
nondimeno secondo l'art. 72 cifra 2 vCP la prescrizione è interrotta da ogni
atto d'istruzione di un'autorità incaricata del procedimento come pure da ogni
decisione del giudice diretto contro l'agente, in particolare dalle citazioni e
dagli interrogatori ecc.;
che
l'azione penale è tuttavia prescritta in tutti i casi col decorso per le
contravvenzioni di un termine pari al doppio della durata normale, ossia dopo
due anni (prescrizione assoluta);
che
questa normativa è più favorevole all'imputato di quella attualmente in vigore
che prevede un termine unico di prescrizione di 3 anni e l'imprescrittibilità
dell'azione penale dopo la decisione di prima istanza (cfr. art. 70 cpv. 3 CP);
che
essendo i fatti avvenuti prima del 13 ottobre 2002 è in ogni caso intervenuta
la prescrizione assoluta;
che
la decisione 4 ottobre 2002 deve di conseguenza essere annullata per intervenuta
prescrizione dell'azione penale;
che
non si assegnano ripetibili, in quanto la LPContr non le prevede e nemmeno si
percepiscono tasse e spese di giudizio;
per questi
motivi, visti gli artt. 1 e segg. LPContr;
dichiara
e
pronuncia: 1. La
decisione 4 ottobre 2002 emessa dalla Sezione forestale, Bellinzona, è annullata per intervenuta prescrizione dell'azione penale.
-
Non
prelevano né tasse né spese e nemmeno si assegnano ripetibili.
-
Intimazione
a:
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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