AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 31.2001.32
Data decisione, Autorità: 15.02.2002, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n. 31.2001.00032
ZA/sc
Lugano 15 febbraio 2002
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Zaccaria Akbas
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sulla petizione del 29 ottobre 2001 ai sensi dell'art. 52 LAVS di
__________,
contro
__________,
In relazione alla ditta __________
ritenuto, in fatto
1.1. La ditta __________, con sede a __________, è stata iscritta a Registro di Commercio il __________ 1981 (FUSC del __________ 1981, cfr. doc. _).
Lo scopo sociale della società consiste nell'importazione, esportazione, compra-vendita di mobili d'arredamento, tappeti e oggetti di collezione, ecc.
è stato designato amministratore unico della società, con diritto di firma individuale, dal 6 marzo 1997 (cfr. doc. _).
La ditta __________ è stata affiliata alla Cassa __________ di compensazione AVS in qualità di datrice di lavoro a partire dal 1° aprile 1981 al 31 gennaio 2000.
La __________ è entrata in mora con il pagamento dei contributi sin dal 1992. La Cassa ha iniziato per questo motivo ad inviare sistematicamente delle diffide di pagamento dal mese di maggio 1992 ed a promuovere le procedure esecutive dal mese di marzo 1995 (cfr. doc. _).
In data 24 gennaio 2001 e 12 luglio 2001 l'UE di __________ ha rilasciato 3 attesti di carenza beni per un importo complessivo di fr. 7'886.60 (cfr. doc. _).
1.2. Per questo motivo, costatato di aver subito un danno, il 29 ottobre 2001 la Cassa ha emesso nei confronti di __________ una decisione di risarcimento danni ex art. 52 LAVS per fr. 14'192.45 per contributi paritetici impagati nel 1997 al 1999 (cfr. doc. _).
1.3. Con opposizione 8 ottobre 2001, __________ ha respinto l'addebito di intenzionalità e grave negligenza, sostenendo che la temporanea insolvenza della società sarebbe da attribuire ad una vertenza tuttora in corso con la banca __________.
Egli in data 3 ottobre 2001 avrebbe versato fr. 4'865.25, attingendo dal proprio patrimonio personale (cfr. doc. _).
1.4. Con petizione 29 ottobre 2001, la Cassa ha postulato la condanna di __________ al risarcimento di fr. 9'327.20, precisando che l'ammontare dei contributi paritetici ammonterebbe oggi a fr. 9'327.20, in quanto il convenuto ha proceduto ad alcuni versamenti (cfr. doc. _). Nel merito l'attrice ha osservato inoltre che:
" (…)
Segnatamente all'insolvenza della società, si rileva che la giurisprudenza ha valutato questo argomento in modo restrittivo e solo se esistono particolari circostanze atte a giustificare il comportamento del datore di lavoro, quali il breve periodo di scoperto contributivo o la carenza di liquidità passeggera.
Nella fattispecie, la "temporanea insolvenza" della società, che sarebbe da attribuire ad una vertenza tuttora in corso con l'istituto di credito, non può essere condivisa dall'attrice.
Infatti, la morosità della società è iniziata nel mese di maggio 1992, con l'invio sistematico delle diffide, e dal mese di marzo 1995, sono state promosse le procedure esecutive (la prova di tale affermazione è a disposizione qualora venisse richiesta).
Ciò dimostra palesemente che le difficoltà nelle quali si trova la società non sono certamente passeggere, come vorrebbe far credere la controparte.
Siffatta situazione rende verosimile che la società ha costantemente procrastinato e differito il pagamento dei contributi, ciò che fa sorgere la responsabilità dell'amministratore, al quale incombe la massima vigilanza nella conduzione e nel controllo della società.
Tale agire è ritenuto segno di negligenza grave del datore di lavoro da parte del Tribunale federale delle assicurazioni (STFA inedita del 27 giugno 1994, in re A. M.).
Prove: C.S.
3.1
La Cassa conferma l'esattezza del Doc. _, presentato dal convenuto. II versamento di fr. 4'865.25, avvenuto successivamente l'invio della decisione risarcitoria, è stato imputato sullo scoperto, il quale è stato ridotto a fr. 9'327.20.
Purtroppo, il fatto di aver investito nella ditta, a fondo perso, somme provenienti dal patrimonio privato dell'amministratore, diminuendo il danno patito dalla Cassa, è irrilevante, allorquando la sua responsabilità ex art. 52 LAVS sia stata appurata (STFA inedita del 29 febbraio 1992 in re V. J., W e T.). (…)" (Doc. _)
1.5. Con risposta 16 novembre 2001 il convenuto, ha ribadito quanto espresso con l'opposizione, precisando:
" (…)
le diffide dal 1992 e le procedure esecutive dal 1995 nei confronti della __________ non mi concernono, in quanto ho assunto l'incarico di amministrare la Società dal 6 marzo 1997.
Inoltre tutti gli arretrati della __________ fino al 1997 sono stati interamente saldati, incluse le relative spese e mora.
Preciso che l'Attrice aveva già proceduto legalmente nei confronti della __________ con le seguenti esecuzioni per entrare in possesso di contributi paritetici AVS non soluti dal 1997 al 1999:
per il 1997
Esec. n. __________ Fr. 1'054.65 più spese e interessi
Esec. n. __________ Fr. 4'141.90 più spese e interessi
per il 1998
Esec. n. __________ Fr. 1'054.65 più spese e interessi
Esec. n. __________ Fr. 1'054.65 più spese e interessi
Esec. n. __________ Fr. 1'054.65 più spese e interessi
Esec. n. __________ Fr. 2'654.35 più spese e interessi
per il 1999
Esec. n. __________ Fr. 3'395.35 più spese e interessi
Le esecuzioni __________ (relativa ai contributi AVS del 1997)
Inoltre in data 3 ottobre 2001 ho pagato con i miei mezzi Fr. 1'478.08 alla Cassa __________ di compensazione, la quale li ha considerati come versamento per le rate della Dilazione del 9 maggio 2001, trasmettendo una relativa notifica all'Ufficio esecuzioni.
Per l'esecuzione __________ (relativa ai contributi AVS del 1997) di Fr. 1'054.65 più spese e interessi è stato rilasciato il 24 gennaio 2001 un attestato di carenza beni a carico della __________.
Per l'esecuzione n. __________ (relativa ai contributi AVS del 1998) di Fr. 2'654.35 più spese e interessi è stato effettuato in data 11 dicembre 2000 un acconto di Fr. 500.-, mentre per il rimanente è stato rilasciato un attestato di carenza beni il 24 gennaio 2001.
In merito a questa esecuzione in data 3 ottobre 2001, ho personalmente provveduto a effettuare un versamento di Fr. 1'567.52 che deve venire sottratto (come pure l'acconto dell'11 dicembre 2000) da quanto dovuto dalla __________ per l'esecuzione n. __________.
Per l'esecuzione n. __________ (relativa ai contributi AVS del 1999) di Fr. 3'395.35 più spese e interessi è stato rilasciato un attestato di carenza beni il 12 luglio 2001.
In data 3 ottobre 2001 ho effettuato un versamento di Fr. 1'819.65 che deve venire sottratto da quanto dovuto dalla __________ per l'esecuzione n. __________.
Constato che quanto è già stato concesso in Dilazione alla __________, viene preteso doppiamente dalla Cassa __________ di compensazione alla mia diretta persona, quale amministratore della società.
Come risulta dalle disposizioni indicate nella notifica inerente le trattenute e i contributi degli impiegati, trasmesso annualmente dall'Istituto delle assicurazioni sociali ai datori di lavoro, i contributi paritetici di AVS/AI/IPG del 10.1% sono al 5.05% a carico del datore di lavoro e al 5.05% a carico del salariato, quelli di assicurazione contro la disoccupazione del 3% (del salano determinante fino all'importo determinante di Fr. 97'200.00 annuo) sono al 1.5% a carico del datore di lavoro e all'1.5% a carico del salariato, quelli degli assegni familiari cantonali del 2% sono a carico del datore di lavoro e le spese amministrative AVS/AI/IPG sono per i contributi paritetici del 1.5 % ad esclusivo carico del datore di lavoro.
Per quanto sopraesposto preciso che il datore del lavoro è la __________, mentre io, in qualità di amministratore della società, ho l'obbligo di provvedere alla dovute trattenute dei contributi degli impiegati al momento del retribuzione e a trasmetterli alla Cassa __________ di compensazione, ciò che ho competentemente eseguito, includendo le spese e gli interessi di ritardo:
Pertanto non ritengo di aver recato alcun danno alla Cassa __________ di compensazione nei limiti dei miei obblighi, nonché contesto, come ho già effettuato in precedenza, la "Decisione di risarcimento dei danni" emessa nei miei confronti dalla Cassa __________ di compensazione, nonché confermo che in data 3 ottobre 2001 ho pagato con i miei mezzi personali Fr. 4'865.25 (per il 1997 Fr. 1'478.08, per il 1998 Fr. 1'567.52, per il 1999 Fr. 1'819.65) che è quanto sarebbe stato dovuto trattenere dagli stipendi degli impiegati (anche se non tutti gli stipendi sono stati ancora saldati), nonché i contributi di spese amministrative, gli interessi di mora e le spese esecutive (per dimostrare la mia buona fede, nonostante che una parte di tali spese sono di responsabilità della società e non mia), poiché non intendo recare alcun danno alla Cassa __________ di compensazione.
Inoltre preciso che una parte di quanto era stato trattenuto dai dipendenti era già stato trasmesso alla Cassa __________ di compensazione, la quale li ha considerati a saldo dei debiti arretrati della società, prima della mia designazione ad Amministratore.
Pertanto affermo che la pretesa dell'Attrice di Fr. 9'327.20 deve venire aggiornata, considerando che parte di questo conteggio è già stato convenuto in pagamento rateale (vedi Dilazione del 9 maggio 2001) con un termine di saldo entro il 9 maggio 2002, inoltre quanto preteso non è da considerarsi a mio carico, ma bensì a carico alla __________.
L'8 ottobre 2001 ho notificato alla Cassa __________ di compensazione la situazione della Società, allegando la lettera del 26 aprile 2001 della __________ indirizzata all'Ufficio dei Registri, nella quale chiariva esattamente che la società è stata forzata ad una temporanea carenza beni contro la propria volontà:
La __________ per la sua proprietà in __________, aveva un mutuo ipotecario concesso a suo tempo dalla Banca __________ per una valore di Fr. 2'970'000.00 con un tasso al 4 e ¼.
A causa della vendita della Banca __________ alla __________ che successivamente è divenuta __________, la società è stata confrontata con una richiesta di un tasso pari a 7 e ¼ che non fu accettabile e sostenibile dalle proprie finanze, le quali erano già confrontate con la crisi di mercato.
A causa di una procedura legale promossa contro la __________, tutti gli affitti provenienti dall'immobile in __________ che costituivano l'unica entrata per la __________ vennero bloccati da parte dell'Ufficio di esecuzione (affitti cumulatisi presso di loro).
Pertanto il legale della società effettuò un ricorso al lodevole Tribunale d'Appello che in data 11 aprile 2000 decretò a favore della __________.
Il 21 agosto 2000 il legale della __________ promosse una Petizione contro la __________ per un'azione di disconoscimento di debito per un valore di Fr. 724'381.00 con degli interessi al 5%, azione legale che tuttora è in corso presso la lodevole Pretura di __________.
L'attuale carenza beni della __________ non è dipesa dalle proprie attività, ma bensì a causa delle azioni sopraccitate della __________.
A fine vertenza la __________ intende risanare la propria situazione finanziaria, mettendo nuovamente in attivo la nostra società con l'aiuto delle entrate provenienti dagli affitti cumulatisi presso l' Ufficio esecuzioni e da quanto riceverà a risoluzione della vertenza in merito alla sua Petizione, nonché con la vendita del suo immobile in __________ che ha un valore stimato di oltre Fr. 4'800'000.00.
Mi permetto di precisare che la crisi di mercato, gli abusi finanziari avanzati dagli istituti di credito nei confronti della __________ e il relativo blocco delle uniche entrate da parte dell'Ufficio esecuzioni non sono stati né voluti dalla Società e neppure da me in qualità di suo amministratore, in considerazione di quanto già sopra esposto. Inoltre se la Cassa __________ di compensazione sarà in qualche modo danneggiata da un eventual fallimento (non così probabile come vorrebbe presumere l'Attrice) della __________, il relativo risarcimento dovrebbe essere richiesto dagli azionisti della Società e non dal suo amministratore.
Inoltre bisogna considerare che la __________ ha pagato fino ad oggi tutte le rate della Dilazione del proprio debito verso la Cassa __________ di compensazione e con il mio pagamento del 3 ottobre 2001 sono stati coperte parte delle esecuzioni che avevano causato la carenza dei beni della Società." (Doc. _)
1.6. Con scritto 3 dicembre 2001, il convenuto ha osservato quanto segue:
" Ho ricevuto la vostra intimazione del 19 novembre 2001 in data 23 novembre 2001, alla quale replico nel temine concessomi di 10 giorni (considerati quelli festivi).
Come già riferito nella mia risposta del 16 novembre 2001, la Cassa __________ di compensazione aveva già effettuato delle procedure esecutive nei confronti della __________ per il suo intero credito, le quali sono già state per la maggior parte saldate e dilazionate.
Quindi la pretesa avanzatami (quale amministratore della __________) è una richiesta in doppio per il debito della __________ verso la Cassa __________ di compensazione, debito che venne dilazionato con scadenza di saldo per il 9 maggio 2002, le quali rate sono state finora onorate, inclusa quella del mese di dicembre 2001 (copia pagamento allegato) per la quale la __________ ha pagato in data odierna Fr. 710.- che deve venire detratto da quanto dovuto."
(Doc. _)
1.7. Con scritto 10 dicembre 2001, la Cassa ha ridotto l'importo fatto valere con la petizione, motivando:
" (…)
Il danno fatto valere dalla Cassa dev'essere ridotto a fr. 6'872.20, in quanto sono pervenuti, tramite l'UE di __________, gli importi di fr. 2'400.35 rispettivamente fr. 422.60 (Doc. _). Quest'ultimo imputato solo nella misura di fr. 54.65, poiché la differenza riguarda interessi di mora e spese non considerati al momento della decisione, ritenuto che l'esecuzione - a quella data - era ancora pendente.
Per una migliore comprensione alleghiamo (Doc. _) gli specchietti riassuntivi aggiornati.
Le esecuzioni elencate dal convenuto sono allo stadio seguente:
anno 1997:
esec. No. __________ ACB del 24.1.2001 di fr. 1'432.10
esec. No. __________ attiva presso I'UE di __________ per fr. 263.47
anno 1998:
esec. No. __________ liquidata in data 21.11.2001 con pagamento di fr. 422.60
esec. No. __________ attiva presso l'UE di __________ per fr. 1'054.65
esec. No. __________ attiva presso I'UE di __________ per fr. 1'054.65
esec. No. __________ ACB del 24.1.2001 ridotto a fr. 1'097.73
anno 1999:
esec. No. __________ ACB del 12.7.2001 ridotto a fr. 1'969.60 "
(Doc. _)
Con scritto 11 dicembre 2001, la Cassa ha nuovamente ridotto l'importo fatto valere con la petizione, motivando:
" (…)
II danno fatto valere dalla Cassa deve essere ridotto a fr. 6608.73, in quanto è pervenuto, tramite I'UE di __________, l'importo di fr. 705.-.
Tuttavia, l'importo è stato imputato solo nella misura di fr. 263.47 (Doc. _), poiché la differenza riguarda interessi di mora e spese non considerati al momento della decisione, ritenuto che l'esecuzione - a quel momento - era ancora pendente." (Doc. _)
1.8. Con scritto 27 dicembre 2001, il convenuto ha aggiunto:
" (…)
Come risulta dallo scritto del 10 dicembre 2001 della Cassa __________ di compensazione __________, il datore del lavoro in questione è la __________, alla quale la Cassa ha trasmesso dei precetti esecutivi per entrare in possesso del proprio credito che è stato successivamente dilazionato presso l'Ufficio Esecuzioni, di cui le relative rate sono state regolarmente saldate fino ad oggi dalla stessa __________. Quindi la procedura avanzata nei miei confronti risulta in doppio rispetto a quanto già preteso ed ottenuto dalla Cassa." (Doc. _)
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel merito
2.2. In virtù dell'art. 52 LAVS "il datore di lavoro deve risarcire alla cassa di compensazione i danni da lui causati violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le prescrizioni".
I presupposti dell'obbligo di risarcimento sono quindi l'esistenza di un danno, la violazione delle prescrizioni vigenti in materia di contributi paritetici, da parte del datore di lavoro, e l'intenzionalità o la negligenza grave.
Nell’ipotesi in cui il datore di lavoro è una persona giuridica, che è stata sciolta allorché la pretesa viene fatta valere, possono essere convenuti, in via sussidiaria, i suoi organi responsabili (DTF 123 V 15 consid. 5b con riferimenti).
Sussidiarietà significa che la cassa di compensazione deve innanzitutto rivolgersi al datore di lavoro. Solo nel caso in cui il datore di lavoro non può far fronte al suo obbligo contributivo la cassa di compensazione può agire sussidiariamente e direttamente contro i suoi organi. Generalmente questo è il caso in cui la cassa accusa un danno a seguito del fallimento della società datrice di lavoro (Nussbaumer, Die Haftung des Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, in AJP/PJA 1996 pag. 107.; Frésard, Les développements récents de la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances relative à la responsabilité de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1991, no. 2 pag. 163).
In questo contesto si situa anche il rilascio dell’attestato di carenza beni definitivo in una procedura di esecuzione in via di pignoramento. Tale documento attesta ufficialmente, oltre al mancato adempimento all’obbligo di versare i contributi, l’insolvibilità del datore di lavoro. Quindi alla Cassa è lecito richiedere il risarcimento ex art. 52 LAVS agli organi anche se la società esiste giuridicamente (cfr. RCC 1988 pag. 137 consid. 3c). Per questo, dalla notifica di tale atto, non vi è motivo per non iniziare una procedura di risarcimento contro i suoi organi sussidiariamente responsabili (RCC 1988 pag. 137 consid. 3c, confermato in RCC 1991 pag. 135 consid. 2a; cfr. critica in M. Kunz, Die Schadenersatzplicht des Arbeitsgebers in der AHV, Diss. Winterthur 1989 pag. 63).
Qualora più datori di lavoro, come per esempio i membri di una società semplice, o più organi di una persona morale, abbiano cagionato assieme un danno, essi ne rispondono solidalmente (DTF 114 V 214 e sentenze ivi citate).
2.3. Si ha un danno ai sensi dell'art. 52 LAVS ogni qualvolta dei contributi paritetici legalmente dovuti all'AVS sfuggono a questa assicurazione. Il danno subentra allorquando questi contributi non possono essere riscossi per motivi di diritto o di fatto. Questo per intervenuta perenzione ai sensi dell’art. 16 cpv. 1 LAVS o per insolvenza del datore di lavoro ( cfr. Nussbaumer, AJP/PJA 1996 pag. 1076; DTF 123 V 15, 16, consid. 5b). L'ammontare del danno corrisponde a quello dei contributi che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare (DTF 98 V 26 = RCC 1972 pag. 687; Frésard, La responsabilité de l’employeur pour le non-paiement de cotisations d’assurances sociales selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1987, no. 10, pag. 9).
Costituiscono elementi del danno risarcibile, tra l’altro, i contributi AVS/AI/IPG, sia per la parte del salariato che quella del datore di lavoro (Pratique VSI 1994 pag. 104); i contributi della disoccupazione; i contributi dovuti all’assicurazione cantonale degli assegni familiari, le spese di amministrazione ; le spese esecutive, gli interessi moratori (cfr. la giurisprudenza citata in Trisconi-Rossetti, L’azione di risarcimento danni della Cassa di compensazione AVS/AI/IPG nei confronti del datore di lavoro ex art. 52 LAVS, RDAT II 1995 pag. 369 s; STFA del 24 ottobre 2000 nella causa T., C. e S., H 113/00, consid. 6).
2.4. Il convenuto contesta l'importo del danno fatto valere dalla Cassa in quanto parte dello scoperto sarebbe stato versato alla Cassa.
Per quel che concerne l'ammontare del danno, spetta all’amministrazione di documentare la propria pretesa mediante estratti, salari, fatture, estratti conto ecc. (cfr. Trisconi-Rossetti, op. cit., RDAT II 1995, pag. 396, N.4.4.2.).
Tuttavia va ricordato che, in applicazione del principio dell’obbligo di collaborazione delle parti, in caso di contestazione, incombe alla controparte portare le prove che l’importo del danno richiesto dalla cassa di compensazione non è corretto ( RCC 1991 pag. 133, consid. II/1b).
Del resto, secondo la giurisprudenza del TFA, se il credito fatto valere dalla cassa di compensazione in una procedura di risarcimento danni si basa su una decisione di fissazione di contributi arretrati cresciuta in giudicato, l’ammontare del danno fatto valere davanti all’autorità cantonale di ricorso può essere rivisto soltanto se vi sono motivi di indubbia erroneità dei contributi. Questo vale anche nel caso in cui la decisione di fissazione dei contributi non sia stata indirizzata personalmente alle singole persone chiamate in seguito in causa (RCC 1991, pag. 133, consid. II/1b; cfr. Trisconi-Rossetti, op. cit., RDAT II 1995, pag. 374, N.4.3.6).
Infatti, la possibilità di ricorrere contro la decisione sui contributi arretrati protegge in modo sufficiente gli organi del datore di lavoro divenuto insolvibile contro il rischio di dover assumere crediti di risarcimento ingiustificati (STFA del 14 dicembre 1998 nella causa G., consid. 3c, H 234/97, STFA del 6 gennaio 1998 nella causa M. consid. 6c, H 99/95).
La Cassa ha confermato quanto sostenuto dal convenuto riducendo l'importo del danno chiesto con la petizione a fr. 6'608.73 (cfr. doc. _).
Ora la dilazione di pagamento concessa dall'UE concerne effettivamente lo scoperto dei contributi che la __________ non ha saldato. La Cassa ha ben riassunto nel doc. _ il residuo rimasto scoperto, in parte riferito agli attestati di carenza beni ed in parte a esecuzioni oggetto della dilazione concessa dall'UE.
È evidente che quanto incassato dall'UE e poi versato alla Cassa deve essere computato sulla cifra che questo TCA stabilisce quale scoperto contributivo non saldato dalla società e opponibile al convenuto quale risarcimento danni ex art. 52 LAVS. Parimenti vale per qualsiasi ulteriore versamento effettuato dal convenuto in futuro.
Letta ed esaminata la documentazione agli atti questo TCA ritiene la calcolazione effettuata dalla Cassa corretta, in quanto dagli specchietti concernenti l'evoluzione del debito contributivo (cfr. doc. _), dagli estratti conto dei contributi paritetici (cfr. doc. _), dai precetti esecutivi e dagli attestati di carenza beni (cfr. doc. _), dai pagamenti effettuati a tutt'oggi a saldo del debito contributivo (cfr. doc. _) e dalle distinte dei salari (cfr. doc. _), risulta chiaramente l'importo dei contributi non saldati.
Il danno ammonta dunque a fr. 6'608.73.
2.5. Per definizione, il danno considerato dall'art. 52 LAVS è quello derivante da un atto o da un'omissione in relazione ai compiti che la legge attribuisce al datore di lavoro, segnatamente in materia di versamento dei contributi (Pratique VSI 1994 pag. 99, consid. 5a). Le prescrizioni cui fa riferimento l'art. 52 LAVS sono innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesima e nelle sue disposizioni di esecuzione: in particolare le norme concernenti l'obbligo di pagare i contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di un'attività salariata, il prelevamento dei contributi dei salariati, l'obbligo di allestire i relativi conteggi: sono queste le disposizioni in senso stretto (art, 14 cpv. 1 LAVS, art. 34ss OAVS; cfr. RCC 1985, pag. 607 consid. 5a).
L’obbligo di conteggiare e versare i contributi da parte del datore di lavoro è un compito di diritto pubblico (Pratique VSI 1994 pag. 108 consid. 7a con riferimenti) ed il venire meno a questo compito costituisce una violazione di prescrizioni ai sensi dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno (Pratique VSI 1993 pag. 84 consid. 2a, DTF 111 V 173 consid. 2; DTF 108 V 186 consid. 1a; 192 consid. 2a; RCC 1985 p. 646 consid. 3a, 650 consid. 2).
Inoltre - anche se ciò non è esplicitamente menzionato nella legge - il datore di lavoro deve preoccuparsi dei contributi paritetici dei quali egli è tenuto ad assumere il prelevamento e la trasmissione alla Cassa con tutta la necessaria attenzione richiesta. Ne consegue che se egli è causa della propria insolvenza nei confronti della Cassa, egli può essere reso responsabile ai sensi dell'art. 52 LAVS, anche se non ha violato una prescrizione specifica della LAVS (RCC 1985, pag. 608 consid. 5b).
2.6. La Cassa di compensazione che constata di aver subito un danno in seguito alla non osservanza delle prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo di dedurre da ogni paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa, rispettivamente degli art. 34 e ss. OAVS relativi ai modi di conteggio e di pagamento dei contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le prescrizioni intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può procedere contro di lui.
Incombe allora al datore di lavoro di far valere e provare validi motivi di giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad escludere una violazione intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni, rispettivamente idonei a giustificarla in base a circostanze speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr. 70 pag. 213).
È quindi possibile che, procrastinando il pagamento dei contributi, il datore di lavoro riesca a salvaguardare l’esistenza della ditta, ad esempio nell’ipotesi di difficoltà passeggere di liquidità.
Affinché un simile comportamento non comporti l’applicazione dell’art. 52 LAVS, occorre che il datore di lavoro, nell’istante in cui decide, abbia seri e oggettivi motivi di ritenere che gli sarà possibile solvere i contributi entro un termine ragionevole (DTF 108 V 188; RCC 1992 pag. 261 consid. 4b; RCC 1985 p. 604 consid. 3a).
L’obbligo del datore di lavoro e dei suoi organi responsabili di risarcire il danno alla Cassa sarà negato, e di conseguenza decadrà, se questi reca e prova motivi di giustificazione, rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187 consid. 1b; Knus, op. cit., pag. 54, Frésard, op. cit., RSA 1987, pag. 7).
2.7. Ai sensi della giurisprudenza del TFA si deve ammettere una negligenza grave del datore di lavoro quando questi abbia trascurato di fare quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevolmente posta nella stessa situazione.
La misura della diligenza richiesta viene apprezzata secondo il dovere di diligenza che si può e si deve generalmente esigere, in materia di gestione, da un datore di lavoro della stessa categoria di quella a cui appartiene l’interessato ( RCC 1988 pag. 634 consid. 5a; DTF 112 V 159 consid. 4 con riferimenti; M. Knus, op. cit., p. 53). Questo dovere risulta accresciuto quando si tratta di un amministratore unico; egli deve dare prova di tutta la diligenza necessaria alla corretta gestione degli affari sociali non essendo sufficiente l'ossequio della diligentia quam in suis (DTF 112 V 3 consid. 2b; cfr. anche DTF 122 III 198 consid. 3a). Egli deve conservare un assoluto controllo sugli affari importanti della ditta, essendo segnatamente suo preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano regolarmente versati. Occorre però esaminare se speciali circostanze legittimavano il datore di lavoro a non versare i contributi o potevano scusarlo dal provvedervi ( DTF 121 V 244 consid. 4b; 108 V consid. 1b e 193 consid.2b)
2.8. Innanzitutto va precisato che, secondo costante giurisprudenza (cfr. STCA del 14 giugno 1995 nella causa C., __________), la responsabilità del datore di lavoro ai sensi dell'art. 52 LAVS non è in relazione alla gestione della società per se stessa, né a eventuali cause di un fallimento.
è stato designato amministratore unico della società, con diritto di firma individuale, dal 6 marzo 1997.
2.8.1. Il convenuto sostiene che la crisi temporanea di liquidità non sarebbe dovuta ad una sua precisa volontà, ma la responsabilità deve essere accollata alla vertenza con la banca __________.
In concreto va analizzato se i motivi invocati dal convenuto sono idonei ad escludere una violazione intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni conformemente a quanto stabilito dalla giurisprudenza federale (cfr. consid. 2.6).
Il Tribunale federale delle assicurazioni ha precisato che la ditta che attraversa una fase difficile e fonda la sua esistenza su equilibri delicati deve prendere delle misure drastiche e immediate (STFA del 7 maggio 1997 nella causa V., H 336/95, consid. 3d).
In un'altra sentenza il TFA ha ancora ribadito che l’organo della società deve prestare particolare attenzione nell'ipotesi in cui è a conoscenza del fatto che la ditta sta attraversando una crisi finanziaria (STFA del 31 agosto 2001 nella causa B., H 446/00, consid. 4a; STFA del 16 aprile 1998 nella causa G., p. 6 e giurisprudenza ivi citata).
Va al riguardo ricordato che il TFA ha considerato cronico il mancato pagamento dei contributi durante numerosi mesi (STFA del 7 maggio 1997 nella causa G; cfr. anche STFA del 7 maggio 1997 nella causa V., in cui il mancato pagamento è durato all’incirca dieci mesi). L'Alta Corte ha per contro ritenuto giustificato il mancato versamento della durata di tre mesi se tuttavia precedentemente i contributi erano stati versati regolarmente (DTF 121 V 243). Secondo la giurisprudenza del TFA, non può essere riconosciuto alcun motivo di giustificazione se il differimento dei pagamenti dei contributi paritetici era cronico, e i pagamenti venivano effettuati solo dopo che le procedure esecutive, ripetute e numerose, giungevano a uno stadio avanzato (STFA del 27 giugno 1994 in re M.).
Inoltre, secondo l'Alta Corte, nemmeno l’illiquidità della società giustifica il procrastinare del pagamento dei contributi se non sono realizzati i chiari criteri di discolpa posti dalla giurisprudenza federale (STCA del 4 maggio 1995 nelle cause M.J., M.M., B.N. e P. L.).
Nell'evenienza concreta, dagli atti risulta che la __________ è in mora con il pagamento dei contributi sin dal 1997 (la Cassa sostiene sin dal 1992, fatto comunque non contestato dal convenuto). La Cassa ha iniziato per questo motivo ad inviare sistematicamente delle diffide di pagamento dal mese di aprile 1997 ed a promuovere le procedure esecutive dal mese di giugno 1997 (cfr. doc. _).
Lo stesso convenuto ha dichiarato che la ditta ha incontrato delle difficoltà, ma che i contributi sino al 1997 sono stati integralmente pagati.
A mente del convenuto, la crisi del settore, oltre ad altri fattori specifici (vertenza con la banca), avrebbe seriamente inciso sulla liquidità della ditta e sulla sua situazione finanziaria.
Il TCA constata che l'eluso versamento non può dirsi dovuto a difficoltà momentanee. Infatti la Cassa ha dovuto inviare diffide alla società e anche intraprendere procedure esecutive per l'incasso dei contributi. Finché, alla fine, vi è stato lo scoperto già indicato, risultato irrecuperabile. Questo TCA prende atto comunque della buona volontà dimostrata dal convenuto nel cercare di ridurre il debito contributivo.
Tuttavia non siamo in presenza di un valido motivo di giustificazione previsto eccezionalmente dalla giurisprudenza del TFA. (cfr. DTF 121 V 243).
D'altra parte nella citata sentenza del TFA (cfr. DTF 121 V 243) la ditta, oltre a non versare i contributi per soli tre mesi, aveva cessato immediatamente la propria attività senza tentare la via del concordato, dando prova della volontà di limitare al massimo i danni causati alla Cassa.
In casu, a mente del TCA la ditta era in difficoltà da ormai troppo tempo (sin dal 1992) per ammettere un qualsiasi motivo di discolpa (cfr. consid. 2.6.).
In una sentenza non pubblicata dell'8 marzo 2001 nella causa R., P. e F., H 115/00 e H 132/ 00, il TFA si è così espresso:
" (…)
il mancato pagamento di tali oneri si è protratto troppo a lungo (dal 1994 al 1996) e a partire dal 1° gennaio 1995 l'omissione degli importi dovuti alla Cassa si è cronicizzata, costringendo quest'ultima a promuovere procedure esecutive per l'incasso dei contributi (…)"
In un'altra sentenza (STFA del 15 giugno 2001 nella causa A., H 29/01, consid 4d) l'Alta Corte ha ancora rilevato:
" (…)
d) Les premiers juges ont déduit de ce qui précède que, antérieurement aux difficultés de trésorerie reconnues par A. en 1997, ses deux sociétés, qui accusaient d'importants arriérés de cotisations, étaient déjà dans une situation financière très difficile. Le recourant aurait dès lors dû constater, en faisant preuve de l'attention que l'on pouvait exiger de lui, que X. et Z. ne souffraient pas seulement d'un manque provisoire de disponibilités mais étaient lourdement endettées et qu'il n'y avait en réalité aucune chance de voir leur situation s'améliorer rapidement, d'une manière décisive. On ne peut qu'adhérer à cette appréciation. On ne saurait en effet qualifier de simple passe délicate dans la trésorerie au sens de la jurisprudence citée ci-dessus, la situation de X. et Z., dans la mesure où le non-paiement des cotisations d'assurances sociales s'est prolongé, pour l'une des sociétés tout au moins, sur plusieurs années de manière récurrente (…)"
In un'altra recente sentenza dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01, consid. 4c, il TFA si è nuovamente espresso nei medesimi termini:
" (…)
I dati dimostrano con palmare evidenza che i problemi finanziari dell'A. F. SA erano tutt'altro che temporanei, la stessa attraversando da anni una grave crisi di liquidità.
L'aver, a queste condizioni, deliberatamente procrastinato il pagamento dei contributi per più anni - quando invece un differimento è tollerabile in via eccezionale solo per un periodo di breve durata - nella vana speranza di un risanamento aziendale che doveva apparire ragionevolmente improbabile, tanto più a persona cognita per professione e formazione, esclude che possa darsi esimente di qualsivoglia natura a favore dell'interessato (…)"
Ora, l'avere procrastinato costantemente il pagamento dei contributi paritetici e averlo irrimediabilmente differito, è segno di una negligenza non indifferente del datore di lavoro e fa sorgere la responsabilità dell'amministratore unico della società, cui incombeva per legge la massima vigilanza nella conduzione e nel controllo della società. Questa omissione costituisce una grave violazione del suo dovere di diligenza (cfr. RCC 1992, pag. 269) doveri che risultano accresciuti quando si tratti, come in concreto, di un amministratore unico (cfr. STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01, consid. 4c; STFA del 5 novembre 2001 nella causa F., H 153/01, consid. 6b; STFA non pubblicata del 5 aprile 2001, nella causa A., H 436/00, consid. 3b; DTF 112 V 3 consid. 2b; cfr. anche DTF 122 III 198 consid. 3a).
Il mancato pagamento dei premi era dunque da considerare cronico.
In concreto, non è dunque affatto accertato, con l'alto grado di verosimiglianza richiesto dalla giurisprudenza, che la scelta di differire il pagamento dei contributi paritetici fosse, secondo una valutazione ragionevole, obiettivamente indispensabile per la sopravvivenza della società; e nemmeno è assodato che il datore di lavoro potesse oggettivamente presumere di soddisfare entro breve termine la Cassa di compensazione riguardo ad ogni suo credito (cfr. STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01, consid. 4c; DTF 108 V 188).
Viste le circostanze rilevate era pensabile il contrario.
Inoltre, anche se la ditta non è fallita, l'attestato di carenza beni definitivo rilasciato in una procedura di esecuzione in via di pignoramento attesta ufficialmente, oltre al mancato adempimento all’obbligo di versare i contributi, l’insolvibilità del datore di lavoro (cfr. consid. 2.3). Quindi alla Cassa è lecito richiedere il risarcimento ex art. 52 LAVS agli organi anche se la società esiste giuridicamente (cfr. RCC 1988 pag. 137 consid. 3c). Per questo, dalla notifica di tale atto, non vi è motivo per non iniziare una procedura di risarcimento contro i suoi organi sussidiariamente responsabili (RCC 1988 pag. 137 consid. 3c, confermato in RCC 1991 pag. 135 consid. 2a; cfr. critica in M. Kunz, Die Schadenersatzplicht des Arbeitsgebers in der AHV, Diss. Winterthur 1989 pag. 63).
Ne consegue che __________ dovrà risarcire il danno subito dalla Cassa per il mancato versamento dei contributi da parte della __________ e questo anche se egli ha investito capitali nella società. Infatti, secondo il TFA, il fatto che il convenuto abbia investito nella ditta, a fondo perso, ingenti somme provenienti dal suo patrimonio privato, nulla cambia nella sostanza, allorquando la sua responsabilità ex art. 52 LAVS sia stata appurata (cfr. STFA non pubblicata del 31 agosto 2001 nella causa R.B., H 446/00, consid. 4b; STFA non pubblicata del 29 febbraio 1992 nella causa V. J., W. e T.).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- La petizione é parzialmente accolta.
Di conseguenza __________ è condannato a versare alla Cassa __________ di compensazione AVS fr. 6'608.75.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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