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Numero d'incarto:
31.2001.29
Data decisione, Autorità:
10.10.2002, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
31.2001.00029
rg/gm
Lugano
10 ottobre 2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
statuendo sulla petizione del 21 settembre
2001 ex art. 52 LAVS della
__________,
contro
__________,
rappr. da: avv. __________,
in relaz. alla ditta:
letti ed esaminati gli atti;
richiamata l'ordinanza 28 settembre 2001
con la quale il TCA ha assegnato alla parte convenuta il termine di rito per
presentare la risposta;
visti i decreti 26 ottobre 2001 e 8 aprile
2002 con cui il TCA ha sospeso la causa sino al 31 dicembre 2001
rispettivamente ha prolungato la sospensione sino al 31 dicembre 2002;
richiamato lo scritto 12 giugno 2002 con
cui l'avv. __________ ha comunicato e documentato il decesso di __________
avvenuto in data 28 aprile 2002;
considerato lo scritto 12 settembre 2002
con cui la Cassa attrice ha comunicato di rinunciare al proseguimento della
causa chiedendo al TCA di prescindere dall'assegnazione di spese ripetibili;
vista la lettera 8 ottobre 2002 dell'avv.
__________ con cui quest'ultimo dichiara a sua volta di rinunciare al
proseguimento della causa e di non essere intenzionato a richiedere
l'assegnazione di ripetibili;
rilevato che la causa è divenuta priva di
oggetto;
viste le disposizioni della Legge di
procedura 6.4.61;
decreta 1.
il ricorso di cui sopra è stralciato dai ruoli;
-
non si percepiscono né
tasse né spese;
intimazione alle parti a sensi ed effetti di legge.
Il
vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Raffaele
Guffi
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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