AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 31.2001.23
Data decisione, Autorità: 22.03.2002, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n. 31.2001.00023
ZA/DC/sc
Lugano 22 marzo 2002
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Zaccaria Akbas
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul petizione del 28 agosto 2001 ai sensi dell'art. 52 LAVS di
__________,
contro
__________,
in relazione alla fallita
ritenuto, in fatto
1.1. La ditta __________ Impresa costruzioni SA (di seguito __________ SA), con sede ad , è stata iscritta a Registro di Commercio l' 1988 (FUSC del __________ 1988, cfr. doc. _).
Lo scopo sociale della società consisteva nell'esercizio di ogni attività nell'ambito delle costruzioni di sopra e sottostruttura, scavi meccanici, trasporti, ecc.
ha ricoperto la carica di membro del CdA, con carica di segretario, con diritto di firma individuale, dal 7 agosto 1996 al 23 aprile 1997. Da tale data sino al 17 dicembre 1999 ha assunto la carica di presidente del CdA (cfr. doc. _). La radiazione venne pubblicata il 14 gennaio 2000.
La ditta __________ SA è stata affiliata alla Cassa __________ di compensazione AVS in qualità di datrice di lavoro dal 1° gennaio 1991 al 31 ottobre 1999.
La società __________ SA entrò in mora con il pagamento dei contributi sin dal 1997, per cui la Cassa dovette sistematicamente diffidarla dal mese di marzo 1997 e precettarla dal mese di settembre 1998 (cfr. doc. _).
Con decreti del 4 aprile 2000 e 14 giugno 2000, la Pretura di __________ ha dichiarato l'apertura del fallimento in via sommaria ai sensi dell'art. 231 LEF (FUSC del __________ 2000).
In data 5 ottobre 2000 la Cassa ha insinuato definitivamente all'Ufficio esecuzioni e fallimenti di __________ il proprio credito di fr. 194'714.20 per contributi paritetici impagati dal 1998 al 1999 e per riprese salariali dal 1995 al 1998, dopo regolare controllo del datore di lavoro (cfr. doc. _).
In data 12 marzo 2001 l'UEF di __________ ha informato la Cassa che, allo stadio attuale della procedura, per i creditori di terza Classe non è previsto nessun dividendo. A procedura fallimentare conclusa non è tuttavia escluso il versamento di un dividendo ai creditori chirografari (cfr. doc. _).
1.2. Per questo motivo, costatato di aver subito un danno, il 4 luglio 2001 la Cassa ha emesso nei confronti di __________ una decisione di risarcimento danni ex art. 52 LAVS per fr. 194'714.20, solidalmente con __________ per analogo periodo ed importo, concernente i contributi paritetici impagati dal 1998 al 1999 e riprese salariali dal 1995 al 1998 (cfr. doc. _).
1.3. Con opposizione 6 agosto 2001, __________, ha respinto l'addebito di intenzionalità e grave negligenza, sostenendo che nell'esercizio delle proprie funzioni di segretario rispettivamente di presidente del CdA, avrebbe sempre impartito univoche istruzioni alle persone che si sarebbero occupate della gestione e amministrazione della società, affinché gli oneri sociali venissero regolarmente corrisposti.
Egli avrebbe dimissionato proprio perché, contrariamente alle istruzioni assegnate, non tutti i contributi sociali sarebbero stati versati.
Egli inoltre contesta prudenzialmente l'ammontare del danno, in quanto non disporrebbe della contabilità della società.
Infine, egli contesta pure la legittimità della richiesta relativa alle riprese salariali, poiché antecedenti alla nomina nel CdA (cfr. doc. _).
1.4. Con petizione 28 agosto 2001, la Cassa ha postulato la condanna di __________ al risarcimento di fr. 194'714.20, argomentando:
" (…)
Nell'evenienza, dagli atti risulta che sin dal marzo 1997 la Cassa ha iniziato a diffidare la società e dal mese di settembre 1998 ha iniziato sistematicamente le procedura esecutive (la prova di tale asserzione è a disposizione, qualora venisse richiesta).
Dal mese di aprile 1998 la ditta non ha in pratica più pagato i contributi paritetici.
Proprio in ragione della specifica formazione di avvocato del convenuto, tale situazione avrebbe dovuto indurlo a reagire con risolutezza, ritenuto che non potevano essergli sconosciute sia le conseguenze di un mancato pagamento dei contributi paritetici sia gli strumenti legali per evitare una sua responsabilità personale. Tuttavia, agli atti nulla di tutto ciò è dimostrato.
Secondo la giurisprudenza del TFA, l'amministratore deve, se intende limitare i rischi connessi alla sua funzione, rassegnare le dimissioni quando accerta che non dispone di alcun potere decisionale (DTF 123 V 173 consid. 3a).
Il convenuto ha invece dimissionato il 17 dicembre 1999 (Doc. _), allorquando la società aveva già precedentemente cessato l'attività nel luglio 1999. Se avesse subito agito con determinazione, uscendo dalla società per tempo, avrebbe certamente evitato di trovarsi in una simile situazione.
Pertanto, la passività a dispetto della conoscenza (eventuale) di mancati pagamenti di contributi, deve essere considerata come un'inosservanza per negligenza grave delle prescrizioni (RCC 19 89, pag. 115).
Di conseguenza non avendo il convenuto ottemperato agli obblighi di diligenza e di vigilanza che, secondo la giurisprudenza, va oltre la prudenza che è d'uso osservare nei propri affari, egli deve assumersi le conseguenze del mancato pagamento dei contributi alla Cassa.
Prove: C.S.
Riguardo alla generica contestazione dell'ammontare del danno, l'attrice rileva che esso si fonda sulle distinte salari pervenute e sul rapporto di revisione, effettuato sulla base dei documenti contabili, documentazione allegata alla decisione.
D'altra parte, in caso di contestazione, incombe alla controparte suffragare le proprie affermazioni (RCC 1991, pag. 133, consid. II/1b; STCA inedita del 7 agosto 1996 in re F.P.).
4.1
Segnatamente alla legittimità della richiesta delle esigue riprese salariali per gli anni (1995 ‑ 1996) antecedenti la nomina nel CdA del convenuto, l'attrice osserva che il controllo del datore di lavoro è stato effettuato in data 10 settembre 1999 (Doc. _) epoca nella quale quest'ultimo era ancora organo formale della società.
Il relativo conteggio di revisione, non contestato, è stato emesso il 17 settembre 1999 (Doc. _).
Nella circostanza, l'opponente impegna la propria responsabilità anche per i contributi paritetici non pagati per gli anni 1995 e 1996, ritenuto che giurisprudenzialmente è stato determinato che l'organo che subentra in una società risponde anche dei contributi relativi a periodi anteriori alla sua entrata (STFA del 25 marzo 1993 in re W.E.A.H., consid. 7b).
Di conseguenza, l'ammontare richiesto nella decisione è confermato." (cfr. doc. _)
1.5. Con risposta 15 ottobre 2001 il convenuto, ha ribadito quanto espresso con l'opposizione, precisando:
" (…)
La Cassa ha esposto quanto prevede l'art. 52 LAVS ed i principi giurisprudenziali che ne derivano. A questo proposito va osservato, che la giurisprudenza federale riconosce motivi di giustificazione e di discolpa nell'inosservanza della citata prescrizione, "quando questa appaia, date le circostanze, legittima e non colposa".
E' bene rilevare d'acchito, che queste eccezioni non possono essere lasciate sempre "lettera morta" a seguito dell'applicazione sistematica dell'art. 52 LAVS, ogni volta che il datore di lavoro non corrisponde i contributi. In altre parole l'applicazione rigida di questa norma, che è oramai divenuta una prassi ricorrente ma per questo non accettabile a priori, non può snaturare la ratio legis e portare ad una responsabilità causale/oggettiva degli organi di una società.
Con l'accettazione del mandato di membro del Consiglio di Amministrazione della ditta __________ il convenuto era consapevole delle responsabilità che gli incombevano nell'ambito di tale carica.
Fino a prova del contrario e come già spiegato più sopra, l'entrata nel Consiglio di Amministrazione è coincisa con il tentativo di mantenere in vita una impresa di costruzioni da diversi anni operante nel nostro Cantone ed alle dipendenze della quale si trovavano pur sempre parecchi operai (cfr. distinte salariali). Il convenuto ha quindi deciso di mettere a disposizione della propria persona, non tanto per fare la figura "dell'uomo di paglia", ma piuttosto per mettere a beneficio della società le proprie conoscenze. Ovviamente questa disponibilità non poteva indicare anche quella di occuparsi in prima persona della gestione effettiva della società. Ed è per questo motivo che nell'ambito del Consiglio di Amministrazione si è proceduto ad una precisa ripartizione dei compiti tra ì vari membri che lo componevano.
La Cassa ritiene che per limitare i rischi connessi alla funzione, un amministratore deve rassegnare le dimissioni quando si rende conto che la società non può più fare fronte ai pagamenti dei contributi di legge.
Una permanenza nel Consiglio di Amministrazione, che la Cassa parifica ad una "passività", deve essere considerata "come un'inosservanza per negligenza grave delle prescrizioni (RCC 1989, pag. 115).".
E' opinione del convenuto che un siffatto ragionamento non possa portare ad una applicazione sistematica dell'art. 52 LAVS. La Cassa trascura, che la permanenza in Consiglio di Amministrazione di una società, che si trova in difficoltà, può essere dovuto al fatto di cercare di migliorare la situazione della società e ciò in primis a vantaggio dei propri dipendenti, ai quali si evita il licenziamento. È opinione del convenuto che sarebbe troppo semplice, oltre che irresponsabile, abbandonare una società in difficoltà, solamente poiché la stessa si trova in ritardo con il pagamento dei contributi sociali. Poco importa che l'amministratore in questione svolga la professione di avvocato piuttosto che di altro genere. Una tale posizione non può essere ritenuta "un'aggravante", come de facto la Cassa lascia intendere nelle proprie argomentazioni.
Il convenuto non poteva conoscere la esatta situazione della ditta __________. Il signor __________, incaricato della gestione della società sia per quanto concerne gli aspetti tecnici della medesima, sia per quelli di natura contabile, ha sempre fornito precise indicazioni che rassicuravano il convenuto sugli obblighi nei confronti della Cassa.
Ad esempio il 19 luglio 1999 egli ha inviato al convenuto una situazione patrimoniale della società al 31 dicembre 1998, dalla quale emergeva un debito nei confronti della Cassa, ma che lo stesso sarebbe stato pagato mediante l'incasso dei lavori in corso alla fine del 1998 per un ammontare complessivo di CHF 503'058.80. Questa documentazione faceva seguito ad una precisa richiesta 24 marzo 1999 del convenuto, che era stata formulata dopo che il convenuto stesso si era rivolto alla Cassa al fine di ottenere un estratto conto dei contributi paritetici al mese di marzo 1999. Ottenuto l'estratto conto, il convenuto ribadiva la necessità "di procedere a dei pagamenti a favore della Cassa __________ di compensazione AVS" come "già discusso".
Ed è appunto alla luce delle assicurazioni fornite da __________ con invio del bilancio 1998, nel senso che gli scoperti AVS sarebbero stati pagati con l'incasso dei lavori che sarebbero stati portati a termine in quel periodo, che il convenuto mantenne la propria posizione nell'ambito della ditta __________. Ed è appunto dopo avere constatato che, malgrado le precise istruzioni impartite, lo scoperto AVS non era stato saldato, che il convenuto ha deciso di rassegnare le proprie dimissioni da Presidente del Consiglio di Amministrazione.
In buona e definitiva sostanza il convenuto è convinto di avere operato con la dovuta diligenza, non tralasciando alcun tentativo per cercare di risanare la società. Il convenuto ritiene, che nel caso concreto ricorrano gli estremi per non applicare l'art. 52 LAVS.
Per quanto concerne l'ammontare del danno reclamato dalla Cassa, il convenuto prende atto dei conteggi presentati e del fatto che gli stessi risultano essere stati allestito in modo corretto.
Il convenuto, per contro, mantiene la propria opposizione alla richiesta di pagamento per le riprese salariali relative agli anni precedenti la sua nomina nel Consiglio di Amministrazione della ditta __________." (cfr. doc. _)
1.6. Il TCA ha posto alcune domande al convenuto (cfr. doc. _). __________ in data 25 febbraio 2002 ha risposto come segue:
" Come risulta dal documento 2 prodotto con la risposta di causa 15 ottobre 2001, con scritto del 16 marzo 1999 ho contattato la Cassa alfine di ricevere lo stato dei contributi AVS/AI/IPG al 28 febbraio 1999. La Cassa ha risposto con lettera del 18 marzo 1999, da me prodotta agli atti sub. doc. _.
Dal verbale dell'assemblea generale straordinaria degli azionisti, tenutasi il 17 dicembre 1999 (doc. _) risulta, che lo scrivente aveva dato precise istruzioni per il pagamento degli oneri sociali.
Tali istruzioni risalivano all'entrata del sottoscritto nel Consiglio d'Amministrazione della società.
Come già evocato nella risposta di causa, l'accettazione della carica di membro, rispettivamente presidente del Consiglio d'Amministrazione era stata decisa per cercare di aiutare la società nell'acquisizione di nuovi lavori. A tale proposito produco le lettere 6 settembre 1996 e 17 aprile 1998 indirizzate al Consiglio di Stato del Cantone Ticino (doc. _). Produco inoltre la lettera 13 gennaio 1997 del signor __________, presidente del Consiglio d'Amministrazione della __________, la quale era l'azionista della __________.
Verso la fine del 1998 lo scrivente ha preso conoscenza del fatto che la società non aveva versato i contributi (acconti) per il 1998, mentre che fino al 1997 compreso gli stessi erano stati regolarmente pagati. La situazione contabile, quindi anche quella relativa ai contributi, era allestita dai dipendenti della __________, società che rientrava nelle disponibilità decisionali del signor __________. Venuto a conoscenza del debito contributivo si era deciso di chiedere un anticipo di CHF 100'000.-- dalla Banca __________, presso la quale la società aveva i propri conti. La situazione non destava troppo preoccupazioni, nella misura in cui lo scrivente aveva richiesto all'Ing. __________, membro del Consiglio d'Amministrazione che si occupava della gestione effettiva della società, di utilizzare gli incassi delle fatture per coprire i contributi sociali. L'Ing. __________ ha sempre fornito assicurazioni sul fatto che queste direttive sarebbero state osservate. Lo scrivente non aveva motivi per dubitare quanto asserito dall'Ing. __________, poiché da quanto quest'ultimo era entrato nel Consiglio d'Amministrazione (09.04.1997) i contributi erano sempre stati corrisposti, anche se, come la maggior parte delle società operative nel nostro Cantone, con una certa dilazione nel tempo di circa 6/12 mesi.
Per lo scrivente la situazione è diventata impellente nei primi mesi del 1999 ed è appunto per questo motivo che vi fu la prima richiesta alla Cassa. Bisogna anche precisare che in concomitanza alla procedura concordataria che aveva colpito la citata __________, furono avviate delle trattative per la cessione della __________. A questo proposito si producono le lettere 4 settembre 1999 dell'Avv. __________, commissario del concordato __________ (doc. _) e 23 settembre 1999 dello scrivente (doc. _). Dal doc. _ risultano in modo particolare i motivi per cui nel 1999 il Consiglio d'Amministrazione della __________ si è trovato nell'impossibilità di disporre della contabilità della società.
Qualora codesto On. Presidente dovesse ritenerlo utile, viene proposto di sentire il signor __________, già membro nonché direttore della società fallita." (Doc. _)
Il TCA ha trasmesso alla Cassa le risposte del convenuto di cui al doc. _ con la facoltà di presentare osservazioni scritte entro 5 giorni (cfr. doc. _). L'attrice non ha formulato osservazioni in merito.
in diritto
2.1. In via preliminare deve essere esaminato se la Cassa ha iniziato prematuramente le presenti procedure di risarcimento, in quanto il convenuto osserva che la procedura fallimentare non è ancora finita (cfr. doc. _, pag. 3).
Con decreti del 4 aprile 2000 e 14 giugno 2000, la Pretura di __________ ha dichiarato l'apertura del fallimento in via sommaria ai sensi dell'art. 231 LEF (FUSC del __________ 2000).
In data 5 ottobre 2000 la Cassa ha insinuato definitivamente all'Ufficio esecuzioni e fallimenti di __________ il proprio credito di fr. 194'714.20 per contributi paritetici impagati dal 1998 al 1999 e per riprese salariali dal 1995 al 1998, dopo regolare controllo del datore di lavoro (cfr. doc. _).
In data 12 marzo 2001 l'UEF di __________ ha informato la Cassa che, allo stadio attuale della procedura, per i creditori di terza Classe non è previsto nessun dividendo. L'UEF ha d'altronde dichiarato che, al termine della procedura fallimentare, non è tuttavia escluso il versamento di un dividendo ai creditori chirografari (cfr. doc. _).
Il TFA ha stabilito che il credito risarcitorio della Cassa nasce il giorno in cui il danno è causato (insorgenza del danno). Nell’ambito di un fallimento del datore di lavoro detto giorno è quello dell’apertura del fallimento stesso, poiché è da questo momento che gli oneri sociali scoperti non possono più essere recuperati seguendo la procedura ordinaria (DTF 123 V 15 consid. 5b e c, 170 consid. 2b, 121 III 384 consid. 3bb, 388 consid. 3a e b riferimenti; principi recentemente riconfermati in STFA inedita dell'8 novembre 1999 in re G. H., pag. 4).
Tuttavia, decisiva per la decorrenza del termine annuo di perenzione ex art 82 OAVS non è però la data d’insorgenza del danno, ma quella in cui la cassa di compensazione ne viene effettivamente a conoscenza (cfr. Nussbaumer, “Das Schadenersatzverfahren nach art. 52 AHVG” pag. 109, in Aktuelle Fragen aus dem Beistragsrecht der AHV, Veröffentlichungen des Schweizerischen Instituts für Verwaltungskurse an der Universität St. Gallen, volume 44, S. Gallo 1998; STFA inedita dell'8 novembre 1999 in re G. H., pag. 4).
In caso di fallimento la Cassa conosce sufficientemente il suo pregiudizio, in via di massima, quando è informata del suo collocamento nella liquidazione. Il TFA ha ancora di recente confermato che la Cassa ha, di regola, conoscenza del danno subito nel fallimento del datore di lavoro soltanto al momento in cui è depositata la graduatoria, e questo anche se è venuto meno il privilegio dei crediti contributivi nel fallimento (cfr. DTF 126 V 443).
Tale conoscenza può, in presenza di particolari circostanze, sussistere già prima del deposito dello stato di graduatoria quando ad esempio la Cassa è stata resa edotta dall’amministrazione del fallimento, in seguito ad un’assemblea dei creditori, che nessun dividendo verrà distribuito ai creditori della sua classe (DTF 118 V 196 consid. 3b; 116 II 162; RCC 1992 pag. 504 consid. 3b; riguardo al riconoscimento del danno al momento della prima assemblea dei creditori cfr. Pratique VSI 1996 pag. 167 consid. 3c/aa = DTF 121 V 240 consid. 3c/aa).
Nel caso concreto é pur vero che al momento di intimare le decisioni di risarcimento la procedura di fallimento era ancora in corso e che l'ufficiale dell'Ufficio esecuzione e fallimenti non ha potuto escludere l'eventuale versamento di un dividendo.
Secondo la giurisprudenza la Cassa non è tuttavia tenuta ad agire nell'istante in cui il danno è sorto. Essa può tuttavia farlo (preventivamente), anche se non dispone di tutti gli elementi da porre a fondamento dell'azione, quindi prima della conoscenza effettiva del danno. In caso di pagamento nell’ambito del fallimento, l’amministrazione dovrà cedere il relativo dividendo (cfr. SVR 2000 AHV Nr. 23, pag. 74; DTF 113 V 180 consid. 3b = RCC 1987 pag. 607. consid. 3b; DTF 116 V 76 consid. 3b con riferimenti = RCC 1990 pag. 417 consid. 3b). Per intentare la causa la Cassa non deve quindi attendere l'inizio della decorrenza del termine annuale di perenzione (cfr. SVR 2000 AHV Nr. 23, pag. 74):
" (…)
Elle résulte en fait d'une confusion entre les règles définissant le moment de la survenance du dommage en cas d'insolvabilité de l'employeur (cf consid. 3 a) et les principes déterminant le moment de la connaissance du dommage par la caisse, terme à partir duquel court le délai de péremption du droit de demander la réparation de ce dommage (cf consid. 3 b). Lorsque, comme en l'espèce, l'employeur est une personne morale, le dommage est réputé survenu au moment de la faillite. A partir de ce moment là, en effet, la caisse lésée ne peut agir que contre les organes de la faillite, lesquels répondent à titre subsidiaire du dommage causé. S'il n'incombe pas à la caisse d'agir dès le moment de la survenance du dommage, parce qu'elle n'a pas en mains tous les éléments permettant de motiver une demande en justice (cf. ATF 118 V 195‑196 consid. 3a‑b et les références), en revanche, rien ne l'empêche de le faire (NUSSBAUMER, Les caisses de compensation en tant que parties à une procédure de réparation d'un dommage selon l'art. 52 LAVS, RCC 1991 p. 407). Si, à ce moment‑là, l'ampleur du dommage ne peut pas être mesuré, ni exactement ni approximativement, parce que le dividende est incertain, la caisse devra, dans sa décision en réparation, ordonner au responsable de payer la totalité du montant dont elle a été privée, moyennant une cession de son droit à un dividende éventuel (ATF 114 V 82 consid. 3 b, 113 V 183 s. consid. 3 b).
Cela étant, une demande de mainlevée des oppositions à une décision en réparation ne peut être rejetée d'emblée au motif que le dividende est encore incertain. (…)"
Infine, va rilevato che la cassa di compensazione non può farsi cedere dalla massa dei creditori delle pretese ex art. 260 LEF prima di iniziare una procedura risarcimento danni (cfr. RCC 1983 consid. 8 pag. 477).
In queste circostanze la Cassa era pienamente legittimata ad intimare le decisioni di risarcimento danni che ci occupano, senza dover attendere il versamento di un eventuale dividendo.
Anzi, l’amministrazione doveva agire tempestivamente, pena la perenzione del suo credito risarcitorio ex art. 82 cpv. 1 OAVS.
2.2. In virtù dell'art. 52 LAVS "il datore di lavoro deve risarcire alla cassa di compensazione i danni da lui causati violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le prescrizioni".
I presupposti dell'obbligo di risarcimento sono quindi l'esistenza di un danno, la violazione delle prescrizioni vigenti in materia di contributi paritetici, da parte del datore di lavoro, e l'intenzionalità o la negligenza grave.
Nell’ipotesi in cui il datore di lavoro è una persona giuridica, che è stata sciolta allorché la pretesa viene fatta valere, possono essere convenuti, in via sussidiaria, i suoi organi responsabili (DTF 123 V 15 consid. 5b con riferimenti; SVR 2001 AHV Nr. 6, pag. 20).
Sussidiarietà significa che la cassa di compensazione deve innanzitutto rivolgersi al datore di lavoro. Solo nel caso in cui il datore di lavoro non può far fronte al suo obbligo contributivo la cassa di compensazione può agire sussidiariamente e direttamente contro i suoi organi. Generalmente questo è il caso in cui la cassa accusa un danno a seguito del fallimento della società datrice di lavoro (Nussbaumer, Die Haftung des Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, in AJP/PJA 1996 pag. 107.; Frésard, Les développements récents de la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances relative à la responsabilité de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1991, no. 2 pag. 163).
In questo contesto si situa anche il rilascio dell’attestato di carenza beni definitivo in una procedura di esecuzione in via di pignoramento. Tale documento attesta ufficialmente, oltre al mancato adempimento all’obbligo di versare i contributi, l’insolvibilità del datore di lavoro. Quindi alla Cassa è lecito richiedere il risarcimento ex art. 52 LAVS agli organi anche se la società esiste giuridicamente (cfr. RCC 1988 pag. 137 consid. 3c). Per questo, dalla notifica di tale atto, non vi è motivo per non iniziare una procedura di risarcimento contro i suoi organi sussidiariamente responsabili (RCC 1988 pag. 137 consid. 3c, confermato in RCC 1991 pag. 135 consid. 2a; cfr. critica in M. Kunz, Die Schadenersatzplicht des Arbeitsgebers in der AHV, Diss. Winterthur 1989 pag. 63).
2.3. Si ha un danno ai sensi dell'art. 52 LAVS ogni qualvolta dei contributi paritetici legalmente dovuti all'AVS sfuggono a questa assicurazione. Il danno subentra allorquando questi contributi non possono essere riscossi per motivi di diritto o di fatto. Questo per intervenuta perenzione ai sensi dell’art. 16 cpv. 1 LAVS o per insolvenza del datore di lavoro ( cfr. Nussbaumer, AJP/PJA 1996 pag. 1076; DTF 123 V 15, 16, consid. 5b). L'ammontare del danno corrisponde a quello dei contributi che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare (DTF 98 V 26 = RCC 1972 pag. 687; Frésard, La responsabilité de l’employeur pour le non-paiement de cotisations d’assurances sociales selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1987, no. 10, pag. 9).
Costituiscono elementi del danno risarcibile, tra l’altro, i contributi AVS/AI/IPG, sia per la parte del salariato che quella del datore di lavoro (Pratique VSI 1994 pag. 104); i contributi della disoccupazione; i contributi dovuti all’assicurazione cantonale degli assegni familiari, le spese di amministrazione ; le spese esecutive, gli interessi moratori (cfr. la giurisprudenza citata in Trisconi-Rossetti, L’azione di risarcimento danni della Cassa di compensazione AVS/AI/IPG nei confronti del datore di lavoro ex art. 52 LAVS, RDAT II 1995 pag. 369 s; STFA del 24 ottobre 2000 nella causa T., C. e S., H 113/00, consid. 6).
2.4. Per quel che concerne l'ammontare del danno, spetta all’amministrazione di documentare la propria pretesa mediante estratti, salari, fatture, estratti conto ecc. (cfr. Trisconi-Rossetti, op. cit., RDAT II 1995, pag. 396, N.4.4.2.).
Tuttavia va ricordato che, in applicazione del principio dell’obbligo di collaborazione delle parti, in caso di contestazione, incombe alla controparte portare le prove che l’importo del danno richiesto dalla cassa di compensazione non è corretto ( RCC 1991 pag. 133, consid. II/1b).
Del resto, secondo la giurisprudenza del TFA, se il credito fatto valere dalla cassa di compensazione in una procedura di risarcimento danni si basa su una decisione di fissazione di contributi arretrati cresciuta in giudicato, l’ammontare del danno fatto valere davanti all’autorità cantonale di ricorso può essere rivisto soltanto se vi sono motivi di indubbia erroneità dei contributi. Questo vale anche nel caso in cui la decisione di fissazione dei contributi non sia stata indirizzata personalmente alle singole persone chiamate in seguito in causa (RCC 1991, pag. 133, consid. II/1b; cfr. Trisconi-Rossetti, op. cit., RDAT II 1995, pag. 374, N.4.3.6).
Infatti, la possibilità di ricorrere contro la decisione sui contributi arretrati protegge in modo sufficiente gli organi del datore di lavoro divenuto insolvibile contro il rischio di dover assumere crediti di risarcimento ingiustificati (STFA del 14 dicembre 1998 nella causa G., consid. 3c, H 234/97, STFA del 6 gennaio 1998 nella causa M. consid. 6c, H 99/95).
Nell'evenienza concreta, dallo specchietto concernente l'evoluzione del debito contributivo (cfr. doc. _), dalle dichiarazione dei salari e dai controlli presso il datore di lavoro (cfr. doc. _), dalle insinuazioni di credito, dal conteggio di revisione 1.1.1995 - 31.12.1998 e dagli estratti dei contributi paritetici cfr. doc. _), risulta chiaramente l'importo dei contributi non saldati.
Il danno ammonta dunque a fr. 194'714.20 (cfr. consid. 1.4.).
Il convenuto del resto, dopo aver verificato i conteggi prodotti dalla Cassa, ha riconosciuto che l'importo del danno è corretto (cfr. doc. _, pag. 6).
2.5. Per contro, __________ mantiene la propria opposizione alla richiesta di pagamento delle riprese salariali relative agli anni precedenti alla sua nomina nel CdA.
In concreto il convenuto è entrato a far parte del CdA nell'agosto del 1996 ed ha dimissionato nel dicembre del 1999.
Ora, al momento della sua entrata in seno al CdA, la ditta vantava diversi arretrati contributivi (cfr. doc. _).
Secondo la giurisprudenza del TFA, il nuovo amministratore ha il dovere di vegliare affinché vengano versati i contributi correnti e quelli arretrati che sono dovuti per il periodo in cui egli non faceva ancora parte del CdA, poiché esiste in entrambi i casi un nesso di causalità adeguato tra il non agire dell'organo e il non pagamento dei contributi (cfr. SVR 1996 EVG Nr. 98, pag. 300-301; DTF 119 V 407 consid. 4c; RCC 1992, pag. 269).
Tuttavia il nesso di causalità adeguato fra la violazione intenzionale o di grave negligenza ed il danno va negata qualora la società fosse già insolvibile al momento dell'elezione nel consiglio di amministrazione. Ciò vale anche qualora la società fosse gravemente indebitata e tuttavia non ancora insolvibile (cfr. SVR 1996 EVG Nr. 98, pag. 301). In queste condizioni quindi, i membri del consiglio di amministrazione non possono essere considerati responsabili per il danno verificatosi precedentemente all'assunzione della funzione di organo (cfr. SVR 1996 EVG Nr. 98, pag. 301; DTF 119 V 407 consid. 4c; RCC 1992, pag. 269).
La fattispecie che ci occupa non è tuttavia comparabile a quella appena descritta. Infatti nel 1995 rispettivamente nel 1996 non si era ancora verificato un danno ai sensi dell'art. 52 LAVS, poiché la ditta non era ancora insolvibile, o gravemente indebitata, al momento dell'assunzione della carica di amministratore da parte di __________ (cfr. doc. _).
Inoltre le differenze accertate dall'ispettore della Cassa tra il 1995 e il 1998 sono di poco più di un migliaio di franchi trattandosi del salario ripreso versato alla donna delle pulizie (cfr. doc. _).
Quindi alla luce di quanto detto sopra, il convenuto deve essere condannato anche al pagamento delle riprese salariali relative al periodo 1995-1998.
2.6. Per definizione, il danno considerato dall'art. 52 LAVS è quello derivante da un atto o da un'omissione in relazione ai compiti che la legge attribuisce al datore di lavoro, segnatamente in materia di versamento dei contributi (Pratique VSI 1994 pag. 99, consid. 5a). Le prescrizioni cui fa riferimento l'art. 52 LAVS sono innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesima e nelle sue disposizioni di esecuzione: in particolare le norme concernenti l'obbligo di pagare i contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di un'attività salariata, il prelevamento dei contributi dei salariati, l'obbligo di allestire i relativi conteggi: sono queste le disposizioni in senso stretto (art, 14 cpv. 1 LAVS, art. 34ss OAVS; cfr. RCC 1985, pag. 607 consid. 5a).
L’obbligo di conteggiare e versare i contributi da parte del datore di lavoro è un compito di diritto pubblico (Pratique VSI 1994 pag. 108 consid. 7a con riferimenti) ed il venire meno a questo compito costituisce una violazione di prescrizioni ai sensi dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno (Pratique VSI 1993 pag. 84 consid. 2a, DTF 111 V 173 consid. 2; DTF 108 V 186 consid. 1a; 192 consid. 2a; RCC 1985 p. 646 consid. 3a, 650 consid. 2).
Inoltre - anche se ciò non è esplicitamente menzionato nella legge - il datore di lavoro deve preoccuparsi dei contributi paritetici dei quali egli è tenuto ad assumere il prelevamento e la trasmissione alla Cassa con tutta la necessaria attenzione richiesta. Ne consegue che se egli è causa della propria insolvenza nei confronti della Cassa, egli può essere reso responsabile ai sensi dell'art. 52 LAVS, anche se non ha violato una prescrizione specifica della LAVS (RCC 1985, pag. 608 consid. 5b).
2.7. La Cassa di compensazione che constata di aver subito un danno in seguito alla non osservanza delle prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo di dedurre da ogni paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa, rispettivamente degli art. 34 e ss. OAVS relativi ai modi di conteggio e di pagamento dei contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le prescrizioni intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può procedere contro di lui.
Incombe allora al datore di lavoro di far valere e provare validi motivi di giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad escludere una violazione intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni, rispettivamente idonei a giustificarla in base a circostanze speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr. 70 pag. 213).
È quindi possibile che, procrastinando il pagamento dei contributi, il datore di lavoro riesca a salvaguardare l’esistenza della ditta, ad esempio nell’ipotesi di difficoltà passeggere di liquidità.
Affinché un simile comportamento non comporti l’applicazione dell’art. 52 LAVS, occorre che il datore di lavoro, nell’istante in cui decide, abbia seri e oggettivi motivi di ritenere che gli sarà possibile solvere i contributi entro un termine ragionevole (DTF 108 V 188; RCC 1992 pag. 261 consid. 4b; RCC 1985 p. 604 consid. 3a).
L’obbligo del datore di lavoro e dei suoi organi responsabili di risarcire il danno alla Cassa sarà negato, e di conseguenza decadrà, se questi reca e prova motivi di giustificazione, rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187 consid. 1b; Knus, op. cit., pag. 54, Frésard, op. cit., RSA 1987, pag. 7).
2.8. Ai sensi della giurisprudenza del TFA si deve ammettere una negligenza grave del datore di lavoro quando questi abbia trascurato di fare quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevolmente posta nella stessa situazione.
La misura della diligenza richiesta viene apprezzata secondo il dovere di diligenza che si può e si deve generalmente esigere, in materia di gestione, da un datore di lavoro della stessa categoria di quella a cui appartiene l’interessato ( RCC 1988 pag. 634 consid. 5a; DTF 112 V 159 consid. 4 con riferimenti; M. Knus, op. cit., p. 53). Questo dovere risulta accresciuto quando si tratta di un amministratore unico; egli deve dare prova di tutta la diligenza necessaria alla corretta gestione degli affari sociali non essendo sufficiente l'ossequio della diligentia quam in suis (DTF 112 V 3 consid. 2b; cfr. anche DTF 122 III 198 consid. 3a). Egli deve conservare un assoluto controllo sugli affari importanti della ditta, essendo segnatamente suo preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano regolarmente versati. Occorre però esaminare se speciali circostanze legittimavano il datore di lavoro a non versare i contributi o potevano scusarlo dal provvedervi ( DTF 121 V 244 consid. 4b; 108 V consid. 1b e 193 consid. 2b).
2.9. __________ ha ricoperto la carica di membro del CdA, con carica di segretario munito diritto di firma individuale, dal 7 agosto 1996 al 23 aprile 1997. Da tale data sino al 17 dicembre 1999 ha assunto la carica di presidente del CdA sempre con diritto di firma individuale.
Innanzitutto va precisato che, secondo costante giurisprudenza (cfr. STCA del 14 giugno 1995 nella causa C., __________), la responsabilità del datore di lavoro ai sensi dell'art. 52 LAVS non è in relazione alla gestione della società per se stessa, né a eventuali cause di un fallimento.
2.9.1. __________ sostiene che nell'esercizio delle proprie funzioni di segretario rispettivamente di presidente del CdA, avrebbe sempre impartito univoche istruzioni alle persone che si sarebbero occupate della gestione e amministrazione della società, affinché gli oneri sociali venissero regolarmente corrisposti.
Egli avrebbe dimissionato proprio perché, contrariamente alle istruzioni assegnate, non tutti i contributi sociali sarebbero stati versati.
Lo scopo principale della sua entrata nella società sarebbe stato quello di migliorare la situazione di mercato della __________.
Per costante giurisprudenza federale, ad ogni amministratore spetta ai sensi dell’art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO “l’alta vigilanza sulle persone incaricate della gestione, in particolare per quanto concerne l’osservanza della legge, dello statuto, dei regolamenti e delle istruzioni “.
Pertanto deve, di principio, informarsi periodicamente dell’andamento dell’azienda ed in particolare sugli affari principali, richiedendo rapporti dettagliati, studiandoli attentamente, cercando di chiarire errori ed agendo per correggere irregolarità. Se, dalle informazioni raccolte, sorge il sospetto di una gestione scorretta o negligente da parte di chi ha ottenuto la delega gestionale, l’organo deve intervenire affinché le prescrizioni siano rispettate (DTF 114 V 219, consid. 4a = RCC 1989, pag. 1116, consid. 4a e STFA non pubblicata del 25 luglio 1991 in re V.E. cfr. anche STFA non pubblicata del 29 agosto 1997 in re G.M.).
Segnatamente è suo preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano regolarmente versati (DTF 108 V 202 consid. 3a; Frésard, Les développements récent de la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances relative à la responsabilité del l’employeur selon l’art. 52 LAVS, RSA 1991, pag. 165).
Egli deve rassegnare le proprie dimissioni dal CdA se, nonostante le sue sollecitazioni, i contributi paritetici rimangono impagati (cfr. STFA del 17 gennaio 2002 nella causa A. e B., H 38/01, consid. 4b; STFA del 21 dicembre 1993 nella causa M.T.S. e STFA del 15 dicembre 1993 nella causa N.).
Se non ha adempiuto i suoi obblighi con la dovuta diligenza che, secondo la giurisprudenza, va oltre la prudenza che è d’uso osservare nei propri affari (STFA del 29 maggio 1995 nella causa A. C. p. 6; DTF 99 II 179; STFA non pubbl. del 19 maggio 1995 nella causa M. D), il membro del Consiglio di amministrazione o l'amministratore unico sarà ritenuto responsabile del danno.
Accettando il mandato di membro del CdA e dal 23 aprile 1997 quello di presidente del CdA della __________, __________ ha assunto tutti gli oneri che da tale funzione derivano (cfr. STFA del 4 febbraio 2002 nella causa C., H 194/01, consid. 4c; STFA del 5 novembre 2001 nella causa F., H 153/01, consid. 6b; STFA del 31 agosto 2001, nella causa B., H 446/00, consid. 4a).
La responsabilità per il corretto adempimento degli oneri assicurativi nonché la diligenza necessaria alla corretta gestione degli affari sociali non incombeva quindi solo ai membri del CdA cui è stato delegato tale compito (cfr. doc. _, pag. 3), bensì anche e soprattutto al presidente del CdA __________, trattandosi di attribuzioni inalienabili nel senso dell'art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO (cfr. STFA del 27 aprile 2001 nella causa B., H 234/00, consid. 5d; STFA del 13 novembre 2000 nella causa S., consid. 4b, H 238/98). In caso contrario si finirebbe per legittimare la figura "dell'uomo di paglia" (cfr. STFA del 27 aprile 2001 nella causa B., H 234/00, consid. 5d; STFA del 13 febbraio 2001 nella causa M, H 225/00, consid. 3c; STFA del 29 maggio 1995 nella causa C., consid. 3b, H 294/94).
Nella presente fattispecie le argomentazioni sollevate dal convenuto non sono sufficienti per liberarlo della responsabilità ex art. 52 LAVS.
Il convenuto si è limitato a dire che erano altri ad occuparsi del pagamento dei contributi e che __________ lo avrebbe rassicurato del pronto pagamento dell'arretrato contributivo. Il convenuto ha inoltre dichiarato di avere interpellato la Cassa il 16 marzo 1999 (cfr. consid. 1.6) alfine di ricevere lo stato dei contributi al 28 febbraio 1999, in quanto si sarebbe accorto, verso la fine del 1998, che la società non aveva versato gli acconti relativi a quest'ultimo anno.
A mente del TCA, il convenuto, violando gli obblighi che gli derivano dalla carica di membro e dal 23 aprile 1997 di Presidente del CdA di una società anonima, non ha svolto per troppo tempo un sufficiente controllo. Infatti, quando il convenuto si è interessato sulla situazione contributiva della società (quindi fine 1998 - marzo 1999) la società vantava un arretrato contributivo di oltre 137'000.-- fr. (cfr. doc. _). Una verifica puntuale e regolare della situazione contributiva (sin dall'inizio del 1998) lo avrebbe reso attento delle difficoltà relative al pagamento dei contributi AVS sorte molto prima della fine del 1998 e avrebbe potuto prendere le misure del caso.
Anche il fatto che all'interno del CdA erano stati ripartiti i compiti in modo dettagliato non svincola il convenuto dalla responsabilità ex art. 52 LAVS.
Il TFA in una sentenza del 2 luglio 2001 nella causa S. e F., H 9/01 e H 11/01, consid. 5b, ha al riguardo ricordato che:
" b) Quant à F., il semble ne pas avoir saisi la portée de l'art. 52 LAVS et de la jurisprudence y relative. En particulier, il lui incombait, en sa qualité d'administrateur de la société faillie, de veiller personnellement à ce que les cotisations paritaires afférentes aux salaires versés fussent effectivement payées à la caisse de compensation, nonobstant le mode de répartition interne des tâches au sein de l'administration de la société B. SA. Un administrateur ne peut en effet se libérer de cette responsabilité en se bornant à soutenir qu'il faisait confiance à ses collègues chargés de gérer les finances de l'entreprise et de régler lesdites cotisations à la caisse intimée, ou à affirmer qu'il n'avait qu'un rôle subalterne, car cela constitue déjà en soi un cas de négligence grave. On rappellera d'ailleurs que la jurisprudence s'est toujours montrée sévère, lorsqu'il s'est agi d'apprécier la responsabilité d'administrateurs qui alléguaient avoir été exclus de la gestion d'une société et qui s'étaient accommodés de ce fait sans autre forme de procès (cf. notamment RCC 1992 pp. 268-269 consid. 7b, 1989 pp. 115-116 consid. 4). La passivité de F.________ est de surcroît en relation de causalité naturelle et adéquate avec le dommage subi par la caisse de compensation. En effet, s'il avait correctement exécuté son mandat d'administrateur, il aurait pu veiller au paiement des cotisations aux assurances sociales, d'autant plus qu'il reconnaît avoir su que la société se trouvait en situation d'insolvabilité pratiquement depuis sa création et qu'elle rencontrait des difficultés dans le paiement des cotisations sociales. Pareil comportement tombe à l'évidence sous le coup de l'art. 52 LAVS".
Se è vero che il presidente del CdA, rispettivamente il membro del CdA, può delegare compiti - tra cui anche quello di curare che i contributi vengano pagati -, è pur vero che la delega non lo esime dal vigilare affinché le funzioni delegate siano effettivamente svolte (cfr. STFA del 17 gennaio 2002 nella causa A. e B., H 38/01, consid. 4b; STFA del 5 aprile 2001, nella causa A., H 436/00, consid. 3b).
Secondo questo Tribunale il convenuto non poteva, nella veste di membro del CdA e dal 23 aprile 1997 di presidente del CdA di una società anonima, limitarsi a delegare i compiti relativi al pagamento dei contributi paritetici ad altri membri del CdA.
Inoltre non doveva accontentarsi delle rassicurazioni di __________ ( anche se ricevute dopo aver richiesto ragguagli dallo stesso __________ in data 24 marzo 1999, cfr. doc. _), dal momento che la società non aveva più pagato nulla sin dai primi mesi del gennaio 1998 (cfr. doc. _).
Il convenuto avrebbe dovuto verificare puntualmente e personalmente che i contributi paritetici venissero effettivamente versati alla Cassa (cfr. STFA del 17 gennaio 2002 nella causa A. e B., H 38/01, consid. 4b) e ciò sin dall'inizio del suo mandato (iniziato nell'agosto 1996).
L'essersi fidato per molto tempo di terzi, senza una verifica accurata della situazione contributiva della ditta, è segno di una grave negligenza del presidente del CdA. I controlli gli avrebbero permesso di appurare (cfr. STFA del 4 febbraio 2002 nella causa C., H 194/01, consid. 4c; STFA del 17 gennaio 2002 nella causa A. e B., H 38/01, consid. 4b;STFA dell'8 marzo 2001 nella causa A. C., G. P. e F. F., H 115/00 e H 132/00, consid. 8b), che navigava in cattive acque da diverso tempo, costringendo la Cassa a diffidarla sin dal marzo 1997 (fatto non contestato dal convenuto) e precettarla sin dal settembre 1998.
Se avesse subito agito con determinazione, uscendo dalla società per tempo, avrebbe certamente evitato di trovarsi in una simile situazione (cfr. STFA del 4 febbraio 2002 nella causa C., H 194/01, consid. 4c).
La crisi del settore ha probabilmente giocato un ruolo decisivo al tracollo finanziario della ditta. Comunque a persona cognita nel settore edile, in quanto entrata nel CdA per migliorarne la posizione sul mercato immobiliare, come __________, non poteva sfuggire che la situazione finanziaria della ditta era tale da compromettere il versamento dei contributi (cfr. STFA del 4 febbraio 2002 nella causa C., H 194/01, consid. 4c; STFA dell'8 marzo 2001 nella causa R., P. e F., H 115/00 e H 132/ 00, consid. 8b).
Il TFA ha peraltro già avuto modo di ricordare che, poiché quella del settore immobiliare è una crisi notoria, l'amministratore deve sapere che possono sorgere delle complicanze al momento dell'incasso dei crediti (STFA non pubblicata del 16 aprile 1998 nella causa O. G, H 193/96, consid. 3c) e quindi deve trarre le dovute conseguenze.
Anche la prospettata cessione della ditta (cfr. doc. _, allegati 9 e 10 doc. _) non può valere, secondo la giurisprudenza federale, come valido motivo di discolpa (cfr. per altri casi: STFA non pubblicata del 2 novembre 1998 nella causa F.M, consid 8, H 236+240/97; STFA non pubblicata del 16 dicembre 1996 nella causa M. D., consid. 5, H 169/95).
Per quanto attiene alla presunta ed esclusiva colpa di __________ o di altri membri del CdA, si ricorda in questo contesto che l'art. 759 cpv. 1 CO non è applicabile nell'ambito della responsabilità ai sensi dell'art. 52 LAVS per giustificare una riduzione del risarcimento in relazione con la gravità dell'errore commesso dal responsabile (cfr. Pratique VSI 1996, pag. 306, citata in STFA del 13 novembre 2000 non pubblicata nella causa F.S., consid. 4b, H 238/98).
In sostanza, il disinteresse mostrato da __________ per troppo tempo ne determina la sua responsabilità ex art. 52 LAVS. Il convenuto ha omesso di compiere quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevole nell'ambito delle incombenze riconducibili alla funzione di membro e presidente del CdA di una società anonima (cfr. STFA del 4 febbraio 2002 nella causa C., H 194/01, consid. 4c). Egli ha omesso di verificare se i contributi sociali fossero stati pagati. Questa omissione costituisce una grave violazione del suo dovere di diligenza (cfr. RCC 1992, pag. 269).
__________, di professione avvocato, doveva sapere che fare parte di un CdA comporta dei doveri e dei rischi (cfr. STFA del 5 aprile 2001, nella causa A., H 436/00, consid. 3b, pubblicata in RDAT I 2001, pag 611 segg.; STFA non pubblicata del 24 gennaio 2000 nella causa P-A. B., consid. 5b).
Inoltre tali doveri risultano accresciuti quando si tratti - come in concreto dall'aprile del 1997 - di un presidente del consiglio di amministrazione (STFA non pubblicata dell'8 novembre 1999 nella causa G. H., H 74/99, consid. 6b; DTF 122 III 198, consid. 3a).
La passività a dispetto della conoscenza (eventuale) di mancati pagamenti di contributi deve essere considerata un’inosservanza per negligenza grave delle prescrizioni (RCC 1989 pag. 115). La passività del convenuto è quindi in relazione di causalità naturale e adeguata con il danno subito dalla Cassa (STFA del 17 gennaio 2002 nella causa A e B., H 38/01, consid. 4b).
In conclusione __________ è tenuto a risarcire il danno di fr. 194'714.20,
2.10. Infine, per quanto riguarda la richiesta di assunzione di prove fatta dal convenuto, corollario del diritto di essere sentito ai sensi dell'art. 29 cpv. 2 CF, per costante giurisprudenza, da tale principio costituzionale deve, tra l'altro, essere dedotto il diritto per l'interessato di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere visione dell'incarto, quello di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (DTF 127 I 56 consid. 2b; DTF 126 I 16 consid. 2a/aa, 124 V 181 consid. 1a, 375 consid. 3b e sentenze ivi citate).
È utile precisare che sono in ogni caso ammesse soltanto le prove giuridicamente determinanti ai fini del giudizio; possono inoltre essere respinti i mezzi di prova atti a provare una circostanza già chiara, i mezzi di prova che non porterebbero alcun chiarimento alla fattispecie o, ancora, che sono noti all’autorità per sua conoscenza diretta o indiretta (DTF 120 V 360 consid. 1a con riferimenti, Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 2.a edizione, Berna 1997, § 53 N 24, pag. 344).
Quindi, se gli accertamenti svolti d'ufficio permettono all'amministrazione o al giudice, che si sono fondati su un apprezzamento diligente delle prove, di giungere alla convinzione che certi fatti presentino una verosimiglianza preponderante, e che ulteriori misure probatorie non potrebbero modificare questo apprezzamento, è superfluo assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 no. 450; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA del 5 novembre 2001 nella causa F., H 153/01, consid. 4a; DTF 122 II 469 consid. 4a; 122 III 223 consid. 3c; 120 Ib 229 consid. 2b; 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). In tal caso non sussiste una violazione del diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 CF (SVR 2001 N. 10 pag. 28, consid 4b; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).
Nel caso in esame, la documentazione acquisita durante l'istruttoria è sufficiente per statuire in merito alla presente vertenza, per cui il TCA non ritiene necessario assumere altre prove.
In particolare non è necessario procedere all'audizione testimoniale di __________ (cfr. doc. _ in fine), in quanto la posizione e le responsabilità di __________ sono state ampiamente chiarite. Del resto il convenuto non ha specificato su cosa il teste proposto avrebbe dovuto precisamente testimoniare (sul tema audizione testi cfr. STFA del 4 febbraio 2002 nella causa C., H 194/01, consid. 2c; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa A.R. e G. R., H 220/00; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01, consid. 2c; STFA del 5 novembre 2001 nella causa F., H 153/01, consid. 4a.)
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- La petizione é accolta.
Di conseguenza __________ è condannato a versare alla Cassa __________ di compensazione AVS fr. 194'714.20.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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