AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 31.2002.38
Data decisione, Autorità: 29.01.2003, TCA
Raccomandata
Incarto n. 31.2002.38 31.2002.37
BS/cd
Lugano 29 gennaio 2003
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sulla STFA di rinvio del 10 giugno 2002 nella causa promossa con petizioni ex art. 52 LAVS del 31 luglio 1998 (inc. 31.1998.0038-40) dalla
Cassa di comp. AVS __________, __________
contro
rappr. da: __________
in relazione alle fallite
e
ritenuto, in fatto
1.1. Con sentenza 14 aprile 2000 il TCA, statuendo a Giudice unico, ha accolto le petizioni ex art. 52 LAVS inoltrate della Cassa di compensazione AVS __________ (in seguito Cassa) e condannato __________ al risarcimento di complessivi fr. 60'858,35.-- per i contributi paritetici non versati dalla __________ per la gestione degli esercizi pubblici __________ e __________. Contestualmente lo scrivente Tribunale ha respinto la petizione della Cassa nei confronti di __________ (inc. 31.98.0037, 38, 40). Contro il giudizio cantonale __________, per il tramite dell’avv. __________, è insorto presso il TFA.
1.2. Con sentenza del 10 giugno 2002 (ricevuta dal TCA il 1° luglio 2002) il TFA ha accolto il gravame di __________ poiché ha ravvisato una violazione del diritto di essere sentito in quanto il primo giudice non si è determinato sui motivi che l’hanno indotto a non ammettere le prove proposte dal ricorrente in sede cantonale. Il Tribunale federale delle assicurazioni ha rilevato come il primo giudice non abbia chiesto al convenuto quali fossero i fatti che intendeva dimostrare mediante l’assunzione dei mezzi di prova richiesti. Annullata la sentenza cantonale, l’Alto Tribunale ha rinviato gli atti al TCA affinché procedesse conformemente ai considerandi e rendesse una nuova decisione (H 192/00).
Il presente giudizio si riferisce quindi unicamente alla richiesta di risarcimento danni avanzata dalla Cassa nei confronti di __________.
1.3. La ditta __________, con sede a __________, è stata iscritta al Registro di Commercio il 28 marzo __________ (FUSC __________).
Lo scopo sociale consisteva nella gestione di esercizi pubblici.
Amministratori unici della società sono stati:
__________, dal 10 aprile al 16 luglio 1996 (data di pubblicazione nel FUSC); __________, dal 16 luglio all'11 novembre 1996, succeduta da __________ che ha ricoperto tale carica sino al fallimento della società.
La __________ gestiva due esercizi pubblici, l'Osteria __________ a __________o ed il Ristorante __________ a __________, per cui
si è affiliata alla Cassa di compensazione AVS __________, quale datrice di lavoro, a partire dal 1° aprile 1996 rispettivamente 1° novembre 1996. Il 31 agosto 1997 è stata stralciata per cessata attività.
La società è entrata in mora con il pagamento dei contributi sin dall'affiliazione, ciò che ha costretto la Cassa a diffidarla e precettarla. Eccezion fatta per i contributi versati dall'Assicurazione disoccupazione a seguito delle indennità di insolvenza erogate, la società non ha mai effettuato un pagamento. Scoperti sono rimasti fr. 44'036,25 per l'Osteria __________ e fr. 16'822,10 per il Ristorante __________ (cfr. specchietto dell'evoluzione dei pagamenti dei contributi: per l'Osteria __________ doc. _ inc. 31.1998.39, per il Ristorante __________ doc. _ inc. 31.1998.40). Con decreti 2 settembre 1997 ( FUSC 17 settembre 1998) e 11 novembre 1997 il Pretore del Distretto di __________ ha pronunciato il fallimento della __________ rispettivamente sospeso la procedura per mancanza di attivi ex art. 230 LEF.
Non avendo nessun creditore anticipato le spese, il fallimento è stato poi chiuso.
1.4. Costatato di aver subito un danno, il 17 giugno 1998 la Cassa ha intimato a __________ due distinte decisioni di risarcimento per i contributi paritetici non versati dalla società durante la gestione dell'Osteria __________ (fr. 44'036,25) e del Ristorante __________ (fr. 16'822,10), interessi di mora, spese amministrative e esecutive inclusi.
1.5. Mediante opposizione 20 luglio 1998 alla due decisioni di risarcimento, __________ o, rappresentato dall'avv. __________, ha contestato una sua responsabilità ex art. 52 LAVS. Egli ha rilevato innanzitutto di esser stato amministratore unico per circa un anno, di non essere stato dipendente della società, di non aver svolto mansioni di controllo contabile, affidate alla Fiduciaria __________, e di aver ricevuto la proposta di tale incarico dal direttore nonché rappresentante degli azionisti __________. __________ o ha osservato di esser stato orientato solo in linea di massima sull'attività aziendale e che comunque __________ gli avrebbe assicurato di provvedere personalmente al pagamento degli oneri sociali anche quando l'andamento della società era negativo. In queste circostanze, l'ex amministratore unico ritiene che non gli si possa imputare alcuna negligenza. In via subordinata egli contesta di dover rispondere per gli oneri sociali scaduti antecedentemente all'assunzione del suo incarico e per i contributi sui salari non versati ad alcuni dipendenti della società, tra cui __________ che avrebbe comunque rinunciato a quanto dovuto.
1.6. Con petizione 31 luglio 1998 la Cassa ha postulato la condanna di __________ al risarcimento di fr. 44'036,25, pari ai contributi non versati dalla __________ per la gestione dell'Osteria __________. Con una seconda petizione, sempre del medesimo giorno, l'amministrazione ha chiesto al TCA di condannare __________ al risarcimento di fr. 16'822, 10 di contributi scaduti e non saldati per la gestione del Ristorante __________ o.
L’amministrazione non ritiene i motivi apportati dal convenuto idonei per escludere una responsabilità ex art. 52 LAVS poiché egli non ha ottemperato all'obbligo di vigilare sulle persone incaricate della gestione. Riguardo alle altre contestazioni sollevate, la Cassa ha rilevato quanto segue:
" Per quanto concerne le osservazioni fatte dal signor __________ in merito ai contributi maturati prima della sua entrata in carica quale amministratore unico per i quali non sarebbe responsabile rammentiamo che del Tribunale federale delle assicurazioni ha più volte sentenziato che un consiglio di amministrazione risponde anche dei contributi dovuti dalla ditta alle assicurazioni sociali, i quali sono già scaduti al momento dell'assunzione del suo mandato (RCC 1992 pag. 262 nella causa W. e A.H.).
Per quanto concerne i salari che il signor __________ non avrebbe percepito comunichiamo che il conguaglio relativo al 1997 (anno in cui sarebbero contestati i salari) è stato eseguito sulla scorta del quaderno dei salari messoci a disposizione dalla ditta stessa e allestito dalla Fiduciaria __________ (cfr. doc. _).
A questo proposito ricordiamo che quando un documento ufficiale, come in questo caso la dichiarazione dei salari che per il salariato riveste carattere di massima importanza per le conseguenze che ne potrebbero derivare in caso di prestazioni, è allestito da persone competenti in materia, in questo caso la Fiduciaria __________, dovrebbe rispettare quei parametri che ci si deve attendere da qualsiasi altra persona del ramo e che normalmente sono le esigenze della Cassa di compensazione.
E' quindi compito della Cassa di verificare e non di modificare sostazialmente i dati comunicati dai datori di lavoro o per essi, come nel caso in questione, i loro Fiduciari.
In siffatte condizioni alla Cassa non rimane che contestare categoricamente già sin d'ora un'eventuale protesta di spese e ripetibili legate a questa problematica in quanto a fine anno i salari iscritti nel relativo quaderno dovrebbero essere unicamente quelli effettivamente versati e registrati regolarmente in contabilità." ( cfr. petizione pag. 5 inc. 31.1998.39).
1.7. ____________, per il tramite dell'avv. _________, con risposta 19 settembre 1988 ha chiesto la reiezione delle due petizioni a suo carico, protestando spese e ripetibili. Egli ha contestato la pretesa fatta valere dalla Cassa poiché ai dipendenti __________, __________, __________, __________ o il salario non è stato integralmente versato e __________ ha rinunciato parzialmente al proprio stipendio. Per quel che concerne la sua responsabilità, il convenuto, studente di musica, ha ribadito quanto sostenuto in opposizione. In particolare ha rilevato che nel 1997 è venuto a conoscenza della svolta negativa delle attività commerciali dovuta al calo dell'attività presso l'Osteria __________ a causa della crisi e presso il Ristorante __________ per diverse impreviste ragioni, come il ritardo nell'ultimazione del Centro Commerciale __________ con conseguente intralcio all'accesso ecc..
ha inoltre puntualizzato che:
" Il convenuto fu assicurato che un'importante pretesa di risarcimento era stata presentata nei confronti dei solvibilissimi promotori del Centro commerciale tramite questo studio legale.
Il signor __________ assicurò pure che avrebbe destinato prioritariamente il risarcimento alla copertura di oneri sociali arretrati.
Lo stesso convenuto si interessò presso il nostro studio legale dell'esistenza di questa vertenza.
Egli ha potuto constatare anche sul posto gli evidenti difetti della cosa locata, con particolare riferimento all'inagibilità di tutto il piano sotterraneo, ove un supermercato non ha potuto essere aperto ed i gravi ritardi nell'ultimazione del Centro.
Egli, quindi, poteva essere ragionevolmente convinto che entro pochi mesi la società avrebbe messo in regola ogni arretrato.
Per questo motivo non rassegnò le dimissioni, minacciate più volte.
Inoltre il signor __________ aveva personalmente garantito tale pagamento, tra altro espressamente cedendo indennità per disoccupazione del cui ricupero aveva, a suo dire, incaricato la fiduciaria __________." (cfr. risposta pag. 8 inc. 31.1998. 38).
1.8. Con scritto 13 ottobre 1998 la Cassa ha preso posizione in merito alle censure riguardo l'inesattezza dei conteggi, spiegando la composizione del danno (cfr. doc. _ inc. 31.1998. 39). Infine, il 14 ottobre 1998 l’attrice ha segnatamente prodotto copia dei precetti esecutivi nonché la documentazione aggiuntiva per comprovare la propria pretesa, evidenziando in particolare che i salari non versati dalla società sono stati presi a carico dalla Assicurazione disoccupazione tramite l'erogazione di indennità di insolvenza, assicurazione che ha versamento direttamente i relativi contributi paritetici (doc. _ inc. 31.1998.38).
1.9. In sede di istruttoria il TCA ha richiamato d'ufficio dalla Pretura di __________ l'incarto penale aperto a nome di __________, procedura che si è conclusa con l’assoluzione dal reato di violazione alla legge tributaria (doc. _ inc. 31.1998.38), nonché dall'UT di __________ copia della decisione del reclamo contro la notifica di tassazione 1997/98 e la scheda conto salario 1996 di __________ (doc. _ inc. 31.1998.38).
Alle parti è stata data la facoltà di esprimersi in merito alla documentazione acquisita. La presa di posizione dell'avv. __________ è del 16 febbraio 2000 (doc. _ inc. 31.1998.38), mentre con scritto pervenuto al TCA il 22 febbraio 2000 la Cassa ha comunicato di non avere nulla da aggiungere (doc. _ inc. 31.1998.38).
1.10. A seguito della sentenza di rinvio, il TCA ha nuovamente richiamato dall’UT di __________ à l’incarto di __________ (doc. _ inc. 31.2002.38) e trasmesso alla Cassa la documentazione fiscale pertinente alla fattispecie in esame per una presa di posizione (doc. _ inc. 31.2002.38).
Con osservazioni 11 settembre 2002 l’amministrazione ha ridotto il danno ex art. 52 LAVS, stralciando le posizioni salariali relative a __________, i premi LAINF e cassa malati (doc. _ inc. 31.2002.38).
Il 26 settembre 2002 il convenuto ha presentato le proprie considerazioni in merito al succitato scritto, ribadendo inoltre le argomentazioni di merito esposte nel ricorso al TFA (doc. _ inc. 31.2002.38). Su richiesta del TCA, il 15 ottobre 2002 la Cassa ha prodotto delle contro-osservazioni (doc. _ inc. 31.2002.38).
Infine, il 29 ottobre 2002 l’amministrazione ha prodotto il conteggio dettagliato relativo al danno chiesto (doc. _) ed il 15 novembre 2002 il convenuto ha ribadito le proprie tesi di diritto (doc. _).
in diritto
2.1. In virtù dell'art. 52 LAVS "il datore di lavoro deve risarcire alla cassa di compensazione i danni da lui causati violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le prescrizioni".
I presupposti dell'obbligo di risarcimento sono quindi l'esistenza di un danno, la violazione delle prescrizioni vigenti in materia di contributi paritetici, da parte del datore di lavoro, e l'intenzionalità o la negligenza grave.
Nell’ipotesi in cui il datore di lavoro è una persona giuridica, che è stata sciolta allorché la pretesa viene fatta valere, possono essere convenuti, in via sussidiaria, i suoi organi responsabili (DTF 123 V 15 consid. 5b con riferimenti).
Sussidiarietà significa che la cassa di compensazione deve innanzitutto rivolgersi al datore di lavoro. Solo nel caso in cui il datore di lavoro non può far fronte al suo obbligo contributivo la cassa di compensazione può agire sussidiariamente e direttamente contro i suoi organi. Generalmente questo è il caso in cui la cassa accusa un danno a seguito del fallimento della società datrice di lavoro (Nussbaumer, Die Haftung des Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, in AJP/PJA 1996 pag. 107.; Frésard, Les développements récents de la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances relative à la responsabilité de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1991, no. 2 pag. 163).
In questo contesto si situa anche il rilascio dell’attestato di carenza beni definitivo in una procedura di esecuzione in via di pignoramento. Tale documento attesta ufficialmente, oltre al mancato adempimento all’obbligo di versare i contributi, l’insolvibilità del datore di lavoro. Quindi alla Cassa è lecito richiedere il risarcimento ex art. 52 LAVS agli organi anche se la società esiste giuridicamente (cfr. RCC 1988 pag. 137 consid. 3c). Per questo, dalla notifica di tale atto, non vi è motivo per non iniziare una procedura di risarcimento contro i suoi organi sussidiariamente responsabili (RCC 1988 pag. 137 consid. 3c, confermato in RCC 1991 pag. 135 consid. 2a; cfr. critica in M. Kunz, Die Schadenersatzplicht des Arbeitsgebers in der AHV, Diss. Winterthur 1989 pag. 63).
2.2. Si ha un danno ai sensi dell'art. 52 LAVS ogni qualvolta dei contributi paritetici legalmente dovuti all'AVS sfuggono a questa assicurazione. Il danno subentra allorquando questi contributi non possono essere riscossi per motivi di diritto o di fatto. Questo per intervenuta perenzione ai sensi dell’art. 16 cpv. 1 LAVS o per insolvenza del datore di lavoro ( cfr. Nussbaumer, AJP/PJA 1996 pag. 1076; DTF 123 V 15, 16, consid. 5b). L'ammontare del danno corrisponde a quello dei contributi che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare (DTF 98 V 26 = RCC 1972 pag. 687; Frésard, La responsabilité de l’employeur pour le non-paiement de cotisations d’assurances sociales selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1987, no. 10, pag. 9).
Costituiscono elementi del danno risarcibile, tra l’altro, i contributi AVS/AI/IPG, sia per la parte del salariato che quella del datore di lavoro (Pratique VSI 1994 pag. 104); i contributi della disoccupazione; i contributi dovuti all’assicurazione cantonale degli assegni familiari, le spese di amministrazione; le spese esecutive, gli interessi moratori (cfr. la giurisprudenza citata in Trisconi-Rossetti, L’azione di risarcimento danni della Cassa di compensazione AVS/AI/IPG nei confronti del datore di lavoro ex art. 52 LAVS, RDAT II 1995 pag. 369 s; STFA del 24 ottobre 2000 nella causa T., C. e S., H 113/00, consid. 6).
2.3. Per definizione, il danno considerato dall'art. 52 LAVS è quello derivante da un atto o da un'omissione in relazione ai compiti che la legge attribuisce al datore di lavoro, segnatamente in materia di versamento dei contributi (Pratique VSI 1994 pag. 99, consid. 5a). Le prescrizioni cui fa riferimento l'art. 52 LAVS sono innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesima e nelle sue disposizioni di esecuzione: in particolare le norme concernenti l'obbligo di pagare i contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di un'attività salariata, il prelevamento dei contributi dei salariati, l'obbligo di allestire i relativi conteggi: sono queste le disposizioni in senso stretto (art, 14 cpv. 1 LAVS, art. 34ss OAVS; cfr. RCC 1985, pag. 607 consid. 5a).
L’obbligo di conteggiare e versare i contributi da parte del datore di lavoro è un compito di diritto pubblico (Pratique VSI 1994 pag. 108 consid. 7a con riferimenti) ed il venire meno a questo compito costituisce una violazione di prescrizioni ai sensi dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno (Pratique VSI 1993 pag. 84 consid. 2a, DTF 111 V 173 consid. 2; DTF 108 V 186 consid. 1a; 192 consid. 2a; RCC 1985 p. 646 consid. 3a, 650 consid. 2).
Inoltre - anche se ciò non è esplicitamente menzionato nella legge - il datore di lavoro deve preoccuparsi dei contributi paritetici dei quali egli è tenuto ad assumere il prelevamento e la trasmissione alla Cassa con tutta la necessaria attenzione richiesta. Ne consegue che se egli è causa della propria insolvenza nei confronti della Cassa, egli può essere reso responsabile ai sensi dell'art. 52 LAVS, anche se non ha violato una prescrizione specifica della LAVS (RCC 1985, pag. 608 consid. 5b).
2.4. La cassa di compensazione che constata di aver subito un danno in seguito alla non osservanza delle prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo di dedurre da ogni paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa, rispettivamente degli art. 34 e ss. OAVS relativi ai modi di conteggio e di pagamento dei contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le prescrizioni intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può procedere contro di lui.
Incombe allora al datore di lavoro di far valere e provare validi motivi di giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad escludere una violazione intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni, rispettivamente idonei a giustificarla in base a circostanze speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr. 70 pag. 213).
È quindi possibile che, procrastinando il pagamento dei contributi, il datore di lavoro riesca a salvaguardare l’esistenza della ditta, ad esempio nell’ipotesi di difficoltà passeggere di liquidità.
Affinché un simile comportamento non comporti l’applicazione dell’art. 52 LAVS, occorre che il datore di lavoro, nell’istante in cui decide, abbia seri e oggettivi motivi di ritenere che gli sarà possibile solvere i contributi entro un termine ragionevole (DTF 108 V 188; RCC 1992 pag. 261 consid. 4b; RCC 1985 p. 604 consid. 3a).
L’obbligo del datore di lavoro e dei suoi organi responsabili di risarcire il danno alla Cassa sarà negato, e di conseguenza decadrà, se questi reca e prova motivi di giustificazione, rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187 consid. 1b; Knus, op. cit., pag. 54, Frésard, op. cit., RSA 1987, pag. 7).
2.5. Ai sensi della giurisprudenza del TFA si deve ammettere una negligenza grave del datore di lavoro quando questi abbia trascurato di fare quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevolmente posta nella stessa situazione.
La misura della diligenza richiesta viene apprezzata secondo il dovere di diligenza che si può e si deve generalmente esigere, in materia di gestione, da un datore di lavoro della stessa categoria di quella a cui appartiene l’interessato ( RCC 1988 pag. 634 consid. 5a; DTF 112 V 159 consid. 4 con riferimenti; M. Knus, op. cit., p. 53). Questo dovere risulta accresciuto quando si tratta di un amministratore unico; egli deve dare prova di tutta la diligenza necessaria alla corretta gestione degli affari sociali non essendo sufficiente l'ossequio della diligentia quam in suis (DTF 112 V 3 consid. 2b; cfr. anche DTF 122 III 198 consid. 3a). Egli deve conservare un assoluto controllo sugli affari importanti della ditta, essendo segnatamente suo preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano regolarmente versati. Occorre però esaminare se speciali circostanze legittimavano il datore di lavoro a non versare i contributi o potevano scusarlo dal provvedervi ( DTF 121 V 244 consid. 4b; 108 V consid. 1b e 193 consid.2b)
2.6. Nella caso in esame, il fatto che ___________ (amministratore unico della __________) non si fosse mai occupato della società per quel che riguarda la gerenza dei due ristoranti, che era affidata a ___________, non è sufficiente per liberarlo da una sua responsabilità ex art. 52 LAVS. Infatti, secondo la giurisprudenza del TFA, addurre che l'assunzione del mandato di amministratore unico è avvenuta a titolo fiduciario o per altri motivi non è sufficiente per liberarlo da una sua responsabilità ex art. 52 LAVS (cfr. RCC 1992 pag. 262 consid. 7b), altrimenti si giungerebbe a legittimare la posizione dell'uomo di paglia (STFA inedita del 31 dicembre 1991 in M.S. consid. 4).
Quale amministratore unico, al convenuto spettava, ai sensi dell’art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO “l’alta vigilanza sulle persone incaricate della gestione, in particolare per quanto concerne l’osservanza delle legge, dello statuto, dei regolamenti e delle istruzioni “.
Pertanto deve, di principio, informarsi periodicamente dell’andamento dell’azienda ed in particolare sugli affari principali, richiedendo rapporti dettagliati, studiandoli attentamente, cercando di chiarire errori ed agendo per correggere irregolarità. Se, dalle informazioni raccolte, sorge il sospetto di una gestione scorretta o negligente da parte di chi ha ottenuto la delega gestionale, l’organo deve intervenire affinché le prescrizioni siano rispettate (DTF 114 V 219, consid. 4a = RCC 1989, pag. 1116, consid. 4a e STFA non pubblicata del 25 luglio 1991 in re V.E. cfr. anche STFA non pubblicata del 29 agosto 1997 in re G.M.).
Secondo la nostra Massima istanza, egli deve rassegnare le proprie dimissioni dal C.d.A. se, nonostante le sue sollecitazioni, i contributi paritetici rimangono impagati (cfr. STFA inedita del 21.12.1993 in re M.T.S. e STFA inedita del 15.12.1993 in re L.N.).
Se non ha adempiuto i suoi obblighi con la dovuta diligenza che, secondo la giurisprudenza, va oltre la prudenza che è d’uso osservare nei propri affari (STFA del 29 maggio 1995 nella causa A. C. p. 6; DTF 99 II 179; STFA non pubbl. del 19 maggio 1995 nella causa M. D), il membro del Consiglio di amministrazione sarà ritenuto responsabile del danno.
2.7. Nella fattispecie in esame, il TCA ha richiamato dalla Pretura di Lugano l'incarto penale aperto nei confronti di ____________, il cui procedimento si è concluso con il proscioglimento dal reato di violazione alla Legge tributaria (mancato versamento dell'imposta alla fonte). Nella sentenza 22 dicembre 1998 il Giudice penale, fondandosi prevalentemente sulla deposizione della signora ___________, collaboratrice della omonima fiduciaria che ha allestito la contabilità della fallita, ha motivato il giudizio come segue (sottolineatura del redattore):
"
intenzionale (CCRP 29 dicembre 1995 in re R.). Atti scritti e risultanze dibattimentali hanno condotto questo giudice all'intimo convincimento che la persona in causa non si è mai resa conto di compiere un illecito. Ella era infatti sempre stata tenuta all'oscuro di tutto, dall'azionista e uomo tuttofare della società signor __________. ___________, studente di musica, non ha in realtà mai funto da vero amministratore: si faceva pagare un compendio modesto variante tra i fr. 100.-- e i fr. 200.-- mensili, semplicemente quale prestanome, ma mai è stato tenuto al corrente della reale situazione della società. E nemmeno si poteva da lui pretendere di più, stanti la sua formazione e il fatto che la __________ ha subito un crollo improvviso a seguito soprattutto delle vicissitudini giudiziarie del __________. Ciò basta per pronunciare il proscioglimento”(doc. _ inc. 31.99.38).
Nella sua presa di posizione del 16 febbraio 2000, __________ osserva in particolare che il Giudice penale ha accertato che non vi è stata grave negligenza e nemmeno intenzionalità nel mancato pagamento delle imposte alla fonte, ciò che deve valere anche per il mancato versamento degli oneri sociali per cui la petizione deve essere respinta.
Occorre innanzitutto rilevare che, secondo la costante giurisprudenza del TFA, il giudice delle assicurazioni sociali non è vincolato dagli accertamenti e dell'apprezzamento del giudice penale quando le conclusioni giuridiche penali si riferiscono a principi specifici del diritto penale che non sono determinanti nel diritto della assicurazioni sociali (DTF 111 V 177 consid. 5a; Duc, Les assurances sociales en Suisse, Losanna 1995, n. 1337). Infatti il giudice delle assicurazioni sociali applica il criterio della probabilità preponderante e non quello della prova piena come il giudice civile o penale (DTF 121 V 6 consid. 3b, 47 consid. 2).
Orbene, come ricordato al considerando precedente, spettava al convenuto agire attivamente, per cui la circostanza che egli fosse stato tenuto all'oscuro sull'andamento degli affari non è di per sé idonea per scagionarlo da una responsabilità ex art. 52 LAVS, visto che egli ha funto da prestanome. È vero che quale studente di musica egli non poteva essere consapevole degli obblighi che una carica quale amministratore unico comportava, senza peraltro aver verificato la situazione economica della società e controllato se gli oneri sociali fossero stati pagati. Tuttavia è altrettanto vero che, secondo la giurisprudenza del TFA, in caso di un amministratore unico, quest’ultimo deve dar prova di tutta la diligenza necessaria alla corretta gestione degli affari sociali e di conseguenza non è sufficiente l’ossequio della “diligentia quam suis” (DTF 122 II 198 e riferimenti). Del resto, l'Alto Tribunale non ha liberato dalla responsabilità fondata sull'art. 52 LAVS un semplice operaio della società per la quale era amministratore con diritto di firma collettivo (cfr. STFA inedita del 30 dicembre 1997 nella causa V.B. (H 66/96). Dopo aver ricordato gli obblighi di vigilanza e controllo, il TFA ha rilevato che:
" ...
Né il ricorrente può liberarsi adducendo che dell'amministrazione della ditta non si occupava egli stesso, semplice operaio, ma il gruppo X.
V.B. era organo della O. SA e gli spettavano quindi gli obblighi di vigilanza e controllo, di cui si è detto. D'altra parte, l'affermazione dell'interessato, secondo cui egli non curava la gestione - fatto, di per sé, non decisivo e comunque inidoneo a escludere la responsabilità - è contraddetta dalle lettere a lui inviate alla Cassa di compensazione il 9 aprile, 17 giugno e 19 ottobre 1993, ove si adducono i gravi problemi d'incasso della società e si chiede una proroga del termine per riversare i contributi.
L'interessato non ha provato l'esistenza di motivi seri e oggettivi, che gli avrebbero reso impossibile lo svolgimento della funzione d'amministratore della società. Non sono quindi dati i requisiti per un'eventuale discolpa dalla responsabilità fondata sull'art 52 lavs.
Il fatto, addotto nel gravame, che dietro la O. SA ci fosse il gruppo X. ad assicurarne la gestione non discolpa il ricorrente. Il dovere di diligenza e controllo dell'andamento della società non sfuggiva a V.B.
Egli non prova che, nonostante gli esigibili sforzi di conoscere lo stato della ditta di cui era, come amministratore, responsabile, la conoscenza degli atti gli sarebbe stata sottratta."
Inoltre, in una sentenza non pubblicata del 17 ottobre 1996 nella causa M.G il TFA non ha parimenti liberato una amministratrice senza diritto di firma, poiché:
" Il fatto che la gestione era curata dal presidente del consiglio di amministrazione non libera la ricorrente dai suoi obblighi, poiché essi sono diretti a primari. Essere organo di una società significa assumere la responsabilità della sua conduzione. L'amministrazione deve vigilare perché tutto proceda con ordine, nel rispetto delle norme e dei termini di pagamento.
M. G. non prova che l'accesso agli atti della società le sia stato impedito; essa afferma, piuttosto, che della gestione si occupava unicamente, e da padrone, il presidente. Tuttavia, questa circostanza non basta ad eliminare la responsabilità dell'amministratrice. A lei spettava, conformemente alla giurisprudenza (DTF 114 V 223 consid. 4a), vigilare sulla persona incaricata della gestione, affinché rispettasse la legge (v. i già citati art. 722 cpv. 2 cifra 3 CO nel testo vigente sino al 30 giugno 1992, e 716a cpv. 1 cifra 5 CO, in vigore dal 1° luglio 1992). Il principio indicato si applica a tutti gli amministratori, pena lo svuotamento del significato e della portata conferiti dalla legge, alle loro funzioni."
2.8. Nell’allegato di risposta ___________ rileva di essere venuto a conoscenza, nel 1997, del cattivo andamento degli affari dovuto alla crisi ed al grave ritardo nell’ultimazione del Centro Commerciale di _________ in cui la società aveva locato degli spazi per la prevista apertura di un bar per il quale ___________ aveva eseguito importanti investimenti. Quale ulteriore motivo di giustificazione egli sostiene di aver fatto affidamento ad una pretesa di risarcimento della fallita nei confronti del Centro Commerciale _________ per inadempienze da contratto di locazione, il cui ricavato, secondo le assicurazioni ricevute dall’amministratore di fatto, sarebbe stato utilizzato prioritariamente per liquidare gli oneri arretrati. Inoltre, __________ gli avrebbe garantito il pagamento dei contributi tramite il recupero d’indennità di disoccupazione.
Ora, senza voler negare che il convenuto, come sostenuto in sede di risposta, ha personalmente appreso dal legale della società, ora suo patrocinatore, della fondatezza di tale risarcimento, a mente del TCA, i motivi indicati non sono sufficienti per liberarlo da una responsabilità ex art. 52 LAVS. Innanzitutto va precisato che, secondo costante giurisprudenza (cfr. STCA 14 giugno 1995 nella causa C.; 31.95.12) la responsabilità del datore di lavoro ai sensi dell'art. 52 LAVS non è in relazione alla gestione della società per se stessa, né a eventuali cause di un fallimento. Quanto al caso in esame, occorre rilevare che la precedente amministratrice, ___________, è rimasta in carica solo per tre mesi: ciò avrebbe dovuto spingere il __________ ad accettare con circospezione l'incarico di amministratore unico. Incarico che, del resto, è stato preso come prestanome (cfr. sentenza pretorile 22 dicembre 1998, consid. 2.8). ___________ si sarebbe dovuto rendere conto che gli oneri sociali non erano stati versati, ad esempio, chiedendo alla Cassa un estratto conto. Come visto al consid. 2.7, questo obbligo di diligenza fa parte delle attribuzioni inalienabili e irrevocabili prescritte dall'art. 716 a cpv. 1 CO. In tale contesto, nella sentenza inedita dell'8 novembre 1999 in re P.S.J (H160/99), il TFA ha rilevato in particolare che "scopo della norma (art. 716a cpv. 1 CO, ndr) è di evidenziare che il mandato quale consigliere d'amministrazione non può essere inteso unicamente quale sinecura, ossia quale incombenza scarsamente impegnativa e di poca responsabilità." Questo indipendente dal fatto che il convenuto, studente di musica, non era cognito della materia che ci interessa (cfr. consid. 2.8). Egli avrebbe dovuto essere particolarmente prudente riguardo alle assicurazioni ricevute dall’amministratore di fatto in merito alla liquidazione degli oneri sociali arretrati. A proposito della ventilata pretesa di risarcimento nei confronti del solvibile Centro commerciale __________, va sottolineato che eventuali contenziosi in merito possono durare diverso tempo, anche se basati su legittime aspettative, e spesso l’esito è difficilmente prevedibile. Del resto, come ammesso dal convenuto stesso, le trattative con il menzionato centro commerciale sono poi naufragate (cfr. ricorso al TFA pag. 16). In queste circostanze, dunque, il convenuto non poteva fare affidamento su un tempestivo versamento degli oneri sociali arretrati, atteso inoltre che compito di un amministratore è anche quello di adoperarsi affinché vengano pagati i contributi correnti. Non va del resto dimenticato che la società, attiva da aprile 1996, ha cessato la propria attività nel mese di agosto 1997 senza aver versato alcun contributo.
2.9. I seri e oggettivi motivi di giustificazione di cui al consid. 2.6 non sono evidentemente dati nel caso in esame, dove il differimento dei pagamenti dei contributi paritetici è stato cronico, e le procedure esecutive sono state ripetute e numerose (cfr. STFA inedite del 27 giugno 1994 nella causa M.A. del 30 dicembre 1997 nelle cause V.B. e I.G.). L’eluso pagamento dei contributi è infatti da considerare cronico. Va al riguardo ricordato che il TFA ha considerato tale il mancato pagamento dei contributi durante numerosi mesi (STFA del 7 maggio 1997 nella causa G.G; cfr. anche STFA del 7 maggio 1997 nella causa M.V, in cui il mancato pagamento è durato all’incirca dieci mesi).
In una sentenza non pubblicata dell'8 marzo 2001 nella causa A. C. R., G. P. e F. F., H 115/00 e H 132/ 00, il TFA si è ancora così espresso:
" (…) il mancato pagamento di tali oneri si è protratto troppo a lungo (dal 1994 al 1996) e a partire dal 1° gennaio 1995 l'omissione degli importi dovuti alla Cassa si è cronicizzata, costringendo quest'ultima a promuovere procedure esecutive per l'incasso dei contributi. (…)"
L'Alta Corte ha per contro ritenuto giustificato il mancato versamento della durata di tre mesi se tuttavia precedentemente erano stati versati regolarmente (DTF 121 V 243). Secondo la giurisprudenza del TFA, non può essere riconosciuto alcun motivo di giustificazione se il differimento dei pagamenti dei contributi paritetici era cronico, e i pagamenti venivano effettuati solo dopo che le procedure esecutive, ripetute e numerose, giungevano a uno stadio avanzato (STFA inedita del 27 giugno 1994 in re M.A.). Inoltre, secondo l'Alta Corte, nemmeno l’illiquidità della società giustifica il procrastinare del pagamento dei contributi se non sono realizzati i chiari criteri di discolpa posti dalla giurisprudenza federale (STCA 4 maggio 1995 nelle cause M.J., M.M., B.N. e P. L.). Il mancato versamento dei contributi non può quindi essere riconducibile ad una situazione di momentanea illiquidità. Infatti, come rilevato al considerando precedente, la società non ha versato alcun contributo.
Infine, attribuire piena fiducia all'amministratore di fatto per il convenuto non può assurgere infatti a motivo di sua discolpa: proprio il disconoscimento dei suoi doveri quale membro del consiglio di amministrazione rappresenta una grave violazione del dovere di diligenza (cfr. RCC 1992, pag. 262). Pertanto, la passività a dispetto della conoscenza (eventuale) di mancati pagamenti di contributi deve essere considerata un’inosservanza per negligenza grave delle prescrizioni (RCC 1989 pag. 115).
Va infatti ricordato che l’amministratore unico deve, se intende limitare i rischi connessi alla sua funzione, rassegnare le dimissioni quando accerta che non dispone di potere decisionale (cfr. DTF 123 V 173 consid. 3a e STFA dell’8 giugno 1998 non pubblicata in re G.S., L.S e R.S., H 213/219/243/96). Dimissioni che il convenuto avrebbe dovuto dare tempestivamente, visto che egli era ben consapevole di non disporre di alcun potere decisionale.
Ne consegue che _____________ deve risarcire il danno subito dalla Cassa, anche per gli oneri sociali non versati dalla precedente amministrazione. Secondo la giurisprudenza del TFA, l’amministratore risponde infatti anche dei contributi dovuti dalla ditta i quali erano scaduti al momento dell’assunzione del mandato (cfr. RCC 1992 pag. 268 consid. 7), a meno che in quel momento il danno era già subentrato (DTF 119 V 401, cfr. anche Nussbaumer, Das Schadenersatzverfahren nach Art. 52 AHVG, pag. 107, pubblicato in Aktuelle Fragen aus dem Beitragsrecht der AHV, San Gallo 1998), ciò che non corrisponde al caso in esame. Infatti, quando il convenuto è stato nominato amministratore unico (16 novembre 1996) gli acconti relativi del 2. e 3.trimestre 1996 erano già scaduti (cfr. doc. _ inc. 31.1998.39).
2.10. Il convenuto contesta l'entità del danno fatto valere dalla Cassa, sostenendo in particolare che a diversi dipendenti non è stato versato il salario e che ____________ avrebbe rinunciato allo stipendio dall'ottobre 1996 fino alla cessazione dell'attività, ad eccezione di quello di gennaio 1997. A tal proposito il convenuto ha prodotto una dichiarazione di rinuncia stipendio resa da __________ datata 25 novembre 1998 (doc. _ inc. 31.1998.38).
Come rilevato al consid. 2.3, l'ammontare del danno corrisponde a quello dei contributi che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare (DTF 98 V 26 = RCC 1972 pag. 687; Frésard, La responsabilité de l’employeur pour le non-paiement de cotisations d’assurances sociales selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1987, no. 10, pag. 9).
Spetta comunque all’amministrazione di documentare la propria pretesa mediante estratti, salari, fatture, estratti conto ecc. (cfr. RDAT II 1995, pag. 396, N.4.4.2.).
Tuttavia va ricordato che, in applicazione del principio dell’obbligo di collaborazione delle parti, in caso di contestazione, incombe alla controparte portare le prove che l’importo del danno richiesto dalla cassa di compensazione non è corretto ( RCC 1991 pag. 133, consid. II/1b).
2.10.1. Per quel che concerne l’ammontare dei contributi dovuti, nella precedente sentenza il TCA ha rilevato che la Cassa aveva allegato gli estratti conto dei contributi paritetici determinati sui quaderni salari allestiti dalla Fiduciaria ___________ (doc. _ 31.1998.39 e doc. _ inc. 31.1998. 40) e che effettivamente la società non aveva integralmente versato i salari in quanto parte degli stessi erano stati comunque presi a carico dall'Assicurazione disoccupazione sotto forma di indennità per insolvenza. Di questa circostanza l'amministrazione ne aveva tenuto conto, detraendo dal danno fatto valere i contributi versati (che sono quelli relativi alla quota parte del salariato) direttamente dall'Assicurazione disoccupazione (cfr. doc. _ inc. 31.1998.38).
In sede di ricorso di diritto amministrativo al TFA il convenuto, facendo riferimento alla DTF 108 V 197), ha contestato tale conteggio, considerando che il datore di lavoro non può essere ritenuto responsabile del mancato pagamento di contributi su salari non versati.
Questa tesi è stata ribadita con osservazioni 26 settembre 2002 (doc. _). Tale assunto non può essere condiviso per i seguenti motivi.
Innanzitutto va rilevato che i contributi paritetici devono essere riscossi, indipendentemente dal momento in cui il salario è pagato, su tutte le retribuzioni dovute per il periodo di attività lucrativa durante la quale il salariato era soggetto a obbligo di contribuzione (DTF 110 V 225). Pertanto, secondo la giurisprudenza, i contributi sociali sono dovuti dal momento in cui il lavoratore dipendente realizza il suo diritto al salario (RCC 1976, pag. 87). Nell'ambito della LADI, ad esempio, è richiesto che il lavoratore abbia esercitato un'attività salariata soggetta a contribuzione (DTF 113 V 352). Di conseguenza, come ricordato dalla Cassa nel suo scritto 15 ottobre 1995, in una sentenza del 25 gennaio 1995 nella causa C. (inc. LAVS 52 103/94) il TCA aveva già ribadito che il datore di lavoro non può sottrarsi al suo dovere di pagare i contributi, sospendendo il pagamento dei salari. In particolare questa Corte aveva rilevato:
" (…)
Perciò, il TFA già nel 1961 aveva avuto occasione di precisare (RCC 1961, pag. 416 consid. 1):
" Que certaines cotisations aient ou n'aient pas été déduites du salaire ne change rien à l'étendue du dommage: dans les deux cas, l'assurance se voit frustrée de cotisations qui lui reviennent."
Quindi il danno della Cassa del quale risponde il datore di lavoro che ha violato le prescrizioni, si estende su tutti i contributi dovuti e non pagati.
In particolare il datore di lavoro non può sottrarsi al suo dovere di risarcire la Cassa, sospendendo oltre che il pagamento dei contributi pure il pagamento dei salari.
In ogni caso, il datore di lavoro è tenuto a versare su detti salari, siano essi dovuti o versati, acconti mensili o trimestrali, nonché il conguaglio di fine anno quale pagamento dei contributi sociali. Se non lo fa egli viola le prescrizioni, per cui se alla Cassa ne deriva un danno egli può essere chiamato a rispondere (…)".
Il TCA, con una sentenza del 30 settembre 1998 nella causa R.N e S.N., 31.97.13-14, si è chinato su un altro caso simile, osservando:
" (…) Per quanto riguarda, infine, l’ammontare del danno si osserva che esso corrisponde all’importo dei contributi che il datore di lavoro era tenuto a versare alla Cassa in virtù delle disposizioni della LAVS.
I contributi sono dovuti a partire dall’istante in cui sorge il diritto al salario. Il datore di lavoro non può quindi sottrarsi al dovere di risarcire il danno sospendendo il pagamento dei salari pur esercitando un'attività lucrativa (RDAT II 1995 p. 371 e giurisprudenza ivi citata).
In tali circostanze quindi infondata è l’allegazione dei coniugi N., secondo cui il danno non va risarcito, in quanto durante il periodo in cui sono sorte le difficoltà finanziarie, gli interessati e i figli non hanno più percepito il salario. (…)."
Di conseguenza, non è determinante sapere se effettivamente il salario è stato versato al lavoratore (cfr. anche STCA inedita 19 febbraio 2002 nella causa R.S. consid. 2.3, inc. 31.2001.28; STCA inedita 26 marzo 2001 nella causa A.F. consid. 2.9, inc. 31.99.62). Altrimenti, oltre a non ricevere quanto dovuto, i salariati subirebbero anche un pregiudizio per la loro futura rendita.
Infine, a mente del TCA, non pertinente è il riferimento giurisprudenziale fatto dal convenuto per giustificare la propria tesi. Nella DTF 108 V 197 consid. 5, ai fini della determinazione del danno, il TFA aveva in particolare prestato maggiore peso a delle dichiarazioni salariali individuali rispetto ad un piano di collocazione allestito dall’Ufficio fallimenti in cui erano inclusi dei salari non versati. Vero che l’Alta Corte ha dedotto dalla pretesa della Cassa, basata sul piano di collocazione, i salari non versati dimostrati dal convenuto mediante le dichiarazioni salariali citate, ma piuttosto per motivi di natura probatoria che di merito (cfr. “ La Cour de céans est cepandant d’avis qu’il faut accorder plus de poids aux productions individuelles des salariés qu’à la production que la caisse de compensation fondait sur des récapitulations émanant d’une societé dont l’amministration n’était pas un modéle de précision, si l’on croit l’organe de vérifications des comptes”; DTF 108 V 198 consid. 5 in fine). Per questi motivi giustamente la Cassa ha determinato i contributi in base alla massa salariale desunta dai certificati salariali allestiti dalla fiduciaria ___________, deducendo gli oneri sociali (quota parte del lavoratore) versati dall’assicurazione disoccupazione (per quel che concernente l’Osteria __________ cfr. doc. _ inc. 31.1998.38; per il Ristorante ___________ cfr. doc. _ inc. 31.1998.38 ).
2.10.2. Il convenuto sostiene che ____________ non ha percepito il salario dall’ottobre 1996 (compreso) sino alla cessazione dell’attività ( 31 agosto 1997), ad eccezione di quello relativo al mese di gennaio 1997. A tal riguardo, il convenuto ha prodotto la dichiarazione 25 novembre 1998 in cui il dipendente interessato ha rinunciato al diritto dei salari non percepiti (doc. _ inc. 31.1998.38).
A seguito della sentenza federale di rinvio, il TCA ha nuovamente richiamato dall'UT di Lugano l’incarto fiscale del dipendente interessato relativo ai periodi fiscali 1997/98 e 1999/2000 (cfr. consid. 1.10). Dalla notifica di tassazione 1997/98, intimata il 22 dicembre 1999 quale decisione su reclamo (definito in sede di audizione), risulta che ___________ è stato imposto con un reddito da lavoro per 16'376.--, corrispondenti alla media annua dei fr. 32'752,90 percepiti dalla ___________ (da aprile a dicembre 1996, cfr. scheda conto salari doc. _ inc. 31.1998.38) che costituiscono l'unico provento da attività dipendente nel periodo di computo fiscale 1995/96. Mentre nel biennio 1999/2000 egli non è stato fiscalmente imposto poiché partito per l’estero (doc. _ inc. 31.2002.38). Sulla base delle succitate risultanze fiscali appare poco convincente che __________, dipendente ed amministratore di fatto della __________, non abbia effettivamente percepito quanto dovuto.
Ora, nel ricorso al TFA il convenuto ha richiesto la deposizione di ___________ (della Fiduciaria ___________) in quanto essa avrebbe potuto confermare che effettivamente ___________ non aveva ricevuto integralmente il salario ed avrebbe potuto precisare i motivi per cui non è stato inoltrato ricorso contro la decisione su reclamo dell’Ufficio tassazione (cfr. ricorso pag. 29, doc. _ inc. 31.1998.38). A prescindere dal fatto che, come accennato, il reclamo è stato evaso in sede di audizione alla presenza della stessa signora ____________, non è necessario verificare quanto sollevato dal convenuto. Infatti, sulla base della menzionata dichiarazione 25 novembre 1998 del dipendente interessato (cfr. doc. _ inc. 31.2002.38), con lettera 11 settembre 2002 la Cassa ha deciso di stralciare dal danno i contributi relativi ai salari da ottobre 1996 ad agosto 1997, tranne quello di gennaio 1997 (doc. _ inc. 31.2002.38). In tal senso il 10 settembre 2002 l’amministrazione ha proceduto a determinare lo storno dei relativi contributi paritetici. Per il 1996 gli oneri sociali da stralciare ammontano a fr. 1'147,75 (doc. _,inc. 31.2002.38) e per il 1997 fr. 6'121,50 (doc. _, inc. 31.2002.38).
2.10.3. Come detto al consid. 2.3, costituiscono elementi del danno risarcibile, tra l’altro, i contributi AVS/AI/IPG, i contributi della disoccupazione, i contributi dovuti all’assicurazione cantonale degli assegni familiari, le spese di amministrazione, le spese esecutive e gli interessi moratori. Non inclusi sono invece i premi dell’assicurazione perdita di guadagno in caso di malattia e dell’assicurazione infortuni (cfr. STCA inedita 26 marzo 2001 nella causa A.F. consid. 2.9, inc. 31.99.62). Per questo motivi, come rettamente rilevato dal convenuto, tali premi rimasti impagati non possono essere oggetto di una decisione di risarcimento ex art. 52 LAVS.
2.10.4. Di conseguenza, visto quanto sopra, il 28 ottobre 2002 la Cassa ha proceduto ad allestire un nuovo conteggio concernente il danno da risarcire, correggendo quindi i conteggi prodotti con le petizioni 14 ottobre 1998 in cui erano stati detratti i contributi versati dall’assicurazione disoccupazione, ma inclusi quelli relativi al salario di ___________ ed i premi LAINF e cassa malati. Tale conteggio, a cui va data piena adesione, ha il seguente tenore:
" (…)
Osteria ___________:
Anni 1996 e 1997
conteggi del 14 ottobre 1998 allegati alla
petizione (cfr. doc. _) Fr. 44'036.25
deduzione contributi Cassa malati
e infortuni (cfr. nostra lettera del 11.09.02) Fr. 15'419.40
deduzione contributi su salari signor _______ (cfr. doc. _) Fr. 7'269.25 Fr. 21'347.60
Snack Bar ___________:
Anni 1996 e 1997
conteggi del 14 ottobre 1998 allegati alla
petizione (cfr. doc. _) Fr. 16'822.10
deduzione contributi Cassa malati e infortuni (cfr. nostra
lettera del 11.09.02) Fr. 5'460.75 Fr.11'361.35
Totale contributi richiesti in risarcimento Fr.32'708.95"
(cfr. doc. _)
2.11. Nella precedente procedura ___________ ha chiesto l'assunzione di tre testi specificando che “sono in grado di testimoniare sui fatti così come esposti in sede di risposta”, oltre all’edizione dell’incarto AVS della Cassa, dell’incarto dell’assicurazione disoccupazione e della contabilità societaria (doc. _ e _ inc. 31.98.38).
Per quanto riguarda in generale la richiesta di assumere prove, corollario del diritto di essere sentito ai sensi dell'art. 29 cpv. 2 nuova CF [al quale si applica, senza eccezione alcuna, la giurisprudenza sviluppata a proposito del vecchio art. 4 CF (cfr. STFA del 9 maggio 2000 nella causa I., I 278/99 e DTF 126 V 130)], è utile precisare che sono tuttavia ammesse soltanto le prove giuridicamente determinanti ai fini del giudizio; possono inoltre essere respinti i mezzi di prova atti a provare una circostanza già chiara, i mezzi di prova che non porterebbero alcun chiarimento alla fattispecie o, ancora che sono noti all’autorità per sua conoscenza diretta o indiretta (DTF 120 V 360 consid. 1a con riferimenti; Locher, op. cit., § 53 N 24, pag. 344).
Quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove. Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito (DTF 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).
Nel ricorso al TFA il convenuto ha specificato su quali fatti i tre testi notificati avrebbero dovuto testimoniare:
" (…)
· ___________
Il signor ___________, amministratore unico della __________ dalla sua costituzione, che ha avuto luogo il 10 aprile 1996, al 16 luglio 1996, era uno stretto collaboratore del signor _________, direttore e rappresentante degli azionisti della __________, avrebbe potuto confermare quanto indicato alle pag. 7, 8 e 9 della risposta 18.9.98, ovvero delle prospettive future della __________, delle problematiche con il Centro commerciale __________ e delle possibilità di richiedere un importante risarcimento nei confronti dei promotori di tale centro.
· __________
La signora __________ lavora presso la "___________ Fiduciaria", ditta incaricata di allestire la contabilità della _________, di preparare tutti i conteggi (contributi paritetici, imposte alla fonte, IVA ecc.) ed i pagamenti. I rappresentanti della _________ Fiduciaria erano pure presenti a vari incontri con il ricorrente ed il signor _________. Tale ditta funge pure da consulente fiscale del signor ___________ e della sua moglie.
Ne consegue pertanto che la signora ___________ avrebbe potuto testimoniare sia sulla situazione finanziaria della ____________, degli stipendi effettivamente pagati ai dipendenti, che degli investimenti effettuati in vista dell'apertura del supermercato presso il Centro Commerciale, delle problematiche sorte in tale ambito che dei sollecito fatti dal ricorrente nei confronti del signor __________, al fine di sistemare le pendenze. Essa è pure in grado di dare le necessarie indicazioni relativi al ricorso fatto contro la notifica di tassazione del signor _________ e del relativo esito. Essa avrebbe potuto confermare che il signor _________, a seguito di una sua rinuncia, non ha percepito lo stipendio dal ottobre 96 al dicembre 96 e dal febbraio all'agosto 1997.
Essa avrebbe potuto pure confermare che vari altri dipendenti della _________ non percepirono lo stipendio per vari mesi.
· avv.
Il sottoscritto era stato incaricato dalla ___________ di rappresentare i suoi interessi nei confronti dei promotori del Centro commerciale _________ e dal signor ___________ al fine di ottenere la sua rendita AVS.
Il sottoscritto pertanto è in grado di confermare che era stata presentata una pretesa di risarcimento nei confronti dei promotori del Centro commerciale ed quelle che erano le giustificate aspettative della ___________ nel periodo in esame, oltre ad indicare i motivi che hanno portato al fallimento delle trattative."
(cfr. doc. _ inc. 31.98.38)
Ora, la documentazione gli atti è sufficiente per statuire in merito alla presente vertenza, per cui il TCA non ritiene necessario assumere altre prove. In particolare non è necessario sentire ___________ e l’avv. __________ poiché la circostanza relativa al risarcimento danni nei confronti del Centro commerciale _________ non è idonea a liberare il convenuto da una responsabilità ex art. 52 LAVS (cfr. consid. 2.9). Altrettanto ininfluente è l’audizione di __________, come pure il richiamo della contabilità societaria (documentazione che, tra l’altro, il convenuto in qualità di amministratore unico avrebbe potuto senz’altro produrre). Da una parte, infatti, non è contestato che i dipendenti della __________ non sono stati stipendiati, circostanza che non è determinante per l’ammontare del danno (cfr. consid. 2.11.1). Dall’altra, la posizione salariale di __________ è stata stralciata dalla Cassa (cfr. consid.2.11.2). Da ultimo, il richiamo dell’incarto relativo all’assicurazione disoccupazione è diventato superfluo poiché durante la precedente istruttoria la Cassa ha prodotto i conteggi allestiti dalla citata assicurazione (cfr. doc. _ inc. 31.1998.38).
In conclusione, ___________ è tenuto a risarcire alla Cassa complessivamente fr. 32'708,95, invece degli iniziali fr. 60'858,35, suddivisi in fr. 21'347,60 per l’Osteria _________ e fr. 11'361,35 per lo Snack Bar __________, così come si evince dal dettagliato conteggio allestito dalla Cassa in data 29 ottobre 2002 (cfr. consid. 2.11.4), cui va data piena adesione.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Le petizioni 31 luglio 1998 nei confronti di ___________ sono parzialmente accolte. § __________ è condannato a versare alla Cassa di
compensazione AVS ___________ fr. 21'347,60 per i contributi non versati dalla _________ per la gestione dell'Osteria __________ e fr. 11'361,35 per la gestione del Ristorante __________.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. La Cassa verserà al convenuto fr. 1’500.— di ripetibili parziali.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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