AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 31.2001.21
Data decisione, Autorità: 14.02.2002, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n. 31.2001.00021
ZA/tf
Lugano 14 febbraio 2002
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Zaccaria Akbas
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sulla petizione del 24 agosto 2001 ai sensi dell'art. 52 LAVS di
__________,
contro
__________,
In relazione alla fallita __________
ritenuto, in fatto
1.1. La __________ Impresa di costruzioni (di seguito __________), con sede a __________, è stata iscritta a Registro di Commercio il __________ 1983 (FUSC del __________ 1983; cfr. doc. _).
Lo scopo sociale consisteva nell'esercizio di un'impresa generale di costruzione, sopra e sottostruttura, pavimentazioni stradali, partecipazioni ad imprese del ramo (cfr. doc. _).
ha ricoperto la carica di amministratore unico della società dalla costituzione sino al fallimento, con diritto di firma individuale (cfr. doc. _).
La ditta __________ è stata affiliata alla Cassa __________ in qualità di datrice di lavoro dal 1° gennaio 1984 sino al 31 dicembre 1999.
La __________ è entrata in mora con il pagamento dei contributi sin dal 1994. La Cassa ha iniziato per questo motivo ad inviare sistematicamente delle diffide di pagamento dal febbraio 1994 ed a promuovere le procedure esecutive dal mese di agosto 1994 (cfr. doc. _).
Con decreto del 1° settembre 1999 il Pretore della Pretura di __________ ha concesso una moratoria concordataria della durata di sei mesi (FUSC del __________ 1999), prorogato di altri 4 mesi il 29 febbraio 2000 (FUSC __________ 2000).
Con decisione del 3 luglio 2000, il Pretore della Pretura di __________, ha revocato il concordato proposto ai creditori (FUSC __________ 2000).
Con decreti 1 e 20 settembre 2000, la Pretura del Distretto di __________ d ha dichiarato l'apertura del fallimento in via sommaria ai sensi dell'art. 231 LEF (FUSC del __________ 2000).
Con scritto 13 ottobre 2000, la Cassa ha insinuato all'UEF di __________ il proprio credito di fr. 190'127.20, per contributi paritetici AVS non soluti per gli anni dal 1994 al 1998, dopo regolare controllo del datore di lavoro (cfr. doc. _).
Con scritto 21 maggio 2001, l'UEF di __________ ha anticipato alla Cassa che, considerati gli attivi a disposizione, i creditori chirografari di terza classe sicuramente non potranno essere interamente tacitati (cfr. doc. _)
1.2. Per questo motivo, costatato di aver subito un danno, il 5 giugno 2001 la Cassa ha emesso nei confronti di __________, una decisione di risarcimento danni ex art. 52 LAVS per fr. 190'127.20 concernente i contributi paritetici AVS/AI/IPG/AD/AF non versati dal 1994 al 1998 (cfr. doc. _).
1.3. Con opposizione 4 luglio 2001, __________, ha respinto l'addebito di intenzionalità e grave negligenza sostenendo:
" Non c'è stata intenzionalità alcuna e neppure negligenza grave, da parte dell'A.U. __________, che fino al 1993, aveva sempre assolto tutti gli impegni verso la Cassa, se non iniziando nella fattispecie un unico grosso cantiere, trattasi di una villa di grosse proporzioni, di proprietà coniugi __________ ed __________ a __________, dove la banca ha elargito un credito di costruzione di ben fr. 2'500'000.-- e la __________ ha incassato solo fr. 850'000.--, con una perdita secca di ca. fr. 800'000.--, che per una ditta come la nostra porta d'uno sol colpo al fallimento, dopo duri anni di fatiche e sana gestione. (Il signor __________ è od era A.U. della __________, materiali edili, ed il nome __________, godeva di grandi garanzie e stima. (Prove, testi, Pretore di __________).
Non può pertanto essere condannato un amministratore fedele del patrimonio, per un solo caso sporadico di mancato incasso, pur ammettendo l'entità della somma, che se incassata sarebbe già di gran lunga nelle mani della Cassa AVS, il solo rimprovero che si possa muovere alla __________, è quello di aver lavorato e non essere stata pagata.
Per queste ed altre motivazioni che esprimeremo, in un colloquio presso il Vostro Istituto, che già sin d'ora viene richiesto, piaccia giudicare:
unico, __________ non è tenuto a risarcire la somma di fr.
190'127.20 alla Cassa AVS, fino all'incasso del credito __________
e pagabile ratealmente, secondo l'art. 123 LEF." (cfr. doc. _)
1.4. Con petizione 24 agosto 2001, la Cassa ha postulato la condanna di __________ al risarcimento di fr. 190'127.20, in quanto egli non avrebbe ottemperato ai suoi obblighi di diligenza e di vigilanza. La Cassa ha inoltre argomentato che:
" Nella fattispecie, dagli atti risulta che sin dal febbraio 1990 la Cassa ha iniziato a diffidare la società e dal mese di luglio 1991 ha iniziato le procedure esecutive (la prova di tale asserzione è a disposizione, qualora venisse richiesta).
Dal mese di settembre 1997 la ditta non ha in pratica più pagato i contributi paritetici.
Siffatta situazione dimostra che la società ha costantemente procrastinato e differito il pagamento dei contributi, ciò che fa sorgere la responsabilità dell'amministratore, al quale incombe per legge la massima vigilanza nella conduzione e nel controllo della società.
Tale agire è ritenuto segno di negligenza grave del datore di lavoro da parte del Tribunale federale delle assicurazioni (STFA inedita del 27 giugno 1994, in re A. M.).
Neppure la circostanza secondo la quale il principale debitore non avrebbe pagato quanto dovuto, portando quindi la ditta alla rovina, cambierebbe questa valutazione.
Infatti, quella della società __________ non era una crisi passeggera di qualche mese. Come ha d'altronde affermato l'Alta Corte, in periodi di congiuntura negativa o crisi economica settoriale, l'amministratore deve sapere che possono sorgere delle complicazioni al momento dell'incasso dei crediti (STFA inedita del 16 aprile 1998 in re O.G.).
Pensare di poter salvare la ditta sperando nel pagamento di una importante fattura, indica chiaramente che la fallita società ha fondato gli ultimi anni di attività su equilibri delicati, che dovevano far prendere decisioni drastiche ed immediate (STFA inedita del 7 maggio 1997, in re M. V.).
Nell'evenienza, agli atti non è tuttavia dimostrato che il convenuto abbia agito nel modo sopra esposto.
Prove: C.S.
Da ultimo, l'attrice rileva che per la richiesta formulata dalla controparte intesa ad ottenere una soluzione transativa, non si sono realizzati i presupposti necessari." (cfr. doc. _)
1.5. Dopo aver chiesto una proroga per l'inoltro della risposta di causa (cfr. doc. _), concessagli il 19 settembre 2001 (cfr. doc. _) e dopo l'assegnazione di un ultimo termine di 10 giorni (cfr. doc. _), il convenuto a tutt'oggi non ha inoltrato l'allegato in parola.
in diritto
2.1. In virtù dell'art. 52 LAVS "il datore di lavoro deve risarcire alla cassa di compensazione i danni da lui causati violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le prescrizioni".
I presupposti dell'obbligo di risarcimento sono quindi l'esistenza di un danno, la violazione delle prescrizioni vigenti in materia di contributi paritetici, da parte del datore di lavoro, e l'intenzionalità o la negligenza grave.
Nell’ipotesi in cui il datore di lavoro è una persona giuridica, che è stata sciolta allorché la pretesa viene fatta valere, possono essere convenuti, in via sussidiaria, i suoi organi responsabili (DTF 123 V 15 consid. 5b con riferimenti).
Sussidiarietà significa che la cassa di compensazione deve innanzitutto rivolgersi al datore di lavoro. Solo nel caso in cui il datore di lavoro non può far fronte al suo obbligo contributivo la cassa di compensazione può agire sussidiariamente e direttamente contro i suoi organi. Generalmente questo è il caso in cui la cassa accusa un danno a seguito del fallimento della società datrice di lavoro (Nussbaumer, Die Haftung des Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, in AJP/PJA 1996 pag. 107.; Frésard, Les développements récents de la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances relative à la responsabilité de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1991, no. 2 pag. 163).
In questo contesto si situa anche il rilascio dell’attestato di carenza beni definitivo in una procedura di esecuzione in via di pignoramento. Tale documento attesta ufficialmente, oltre al mancato adempimento all’obbligo di versare i contributi, l’insolvibilità del datore di lavoro. Quindi alla Cassa è lecito richiedere il risarcimento ex art. 52 LAVS agli organi anche se la società esiste giuridicamente (cfr. RCC 1988 pag. 137 consid. 3c). Per questo, dalla notifica di tale atto, non vi è motivo per non iniziare una procedura di risarcimento contro i suoi organi sussidiariamente responsabili (RCC 1988 pag. 137 consid. 3c, confermato in RCC 1991 pag. 135 consid. 2a; cfr. critica in M. Kunz, Die Schadenersatzplicht des Arbeitsgebers in der AHV, Diss. Winterthur 1989 pag. 63).
2.2. Si ha un danno ai sensi dell'art. 52 LAVS ogni qualvolta dei contributi paritetici legalmente dovuti all'AVS sfuggono a questa assicurazione. Il danno subentra allorquando questi contributi non possono essere riscossi per motivi di diritto o di fatto. Questo per intervenuta perenzione ai sensi dell’art. 16 cpv. 1 LAVS o per insolvenza del datore di lavoro ( cfr. Nussbaumer, AJP/PJA 1996 pag. 1076; DTF 123 V 15, 16, consid. 5b). L'ammontare del danno corrisponde a quello dei contributi che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare (DTF 98 V 26 = RCC 1972 pag. 687; Frésard, La responsabilité de l’employeur pour le non-paiement de cotisations d’assurances sociales selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1987, no. 10, pag. 9).
Costituiscono elementi del danno risarcibile, tra l’altro, i contributi AVS/AI/IPG, sia per la parte del salariato che quella del datore di lavoro (Pratique VSI 1994 pag. 104); i contributi della disoccupazione; i contributi dovuti all’assicurazione cantonale degli assegni familiari, le spese di amministrazione ; le spese esecutive, gli interessi moratori (cfr. la giurisprudenza citata in Trisconi-Rossetti, L’azione di risarcimento danni della Cassa di compensazione AVS/AI/IPG nei confronti del datore di lavoro ex art. 52 LAVS, RDAT II 1995 pag. 369 s; STFA del 24 ottobre 2000 nella causa T., C. e S., H 113/00, consid. 6).
Nell'evenienza concreta, dagli estratti concernenti l'evoluzione del debito (cfr. doc. _), dagli estratti dei contributi paritetici e dai quaderni dei salari (cfr. doc. _), risulta chiaramente l'importo dei contributi non saldati, che ammonta a fr. 190'127.20.
Del resto il convenuto non ha contestato l'importo del danno.
2.3. Per definizione, il danno considerato dall'art. 52 LAVS è quello derivante da un atto o da un'omissione in relazione ai compiti che la legge attribuisce al datore di lavoro, segnatamente in materia di versamento dei contributi (Pratique VSI 1994 pag. 99, consid. 5a). Le prescrizioni cui fa riferimento l'art. 52 LAVS sono innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesima e nelle sue disposizioni di esecuzione: in particolare le norme concernenti l'obbligo di pagare i contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di un'attività salariata, il prelevamento dei contributi dei salariati, l'obbligo di allestire i relativi conteggi: sono queste le disposizioni in senso stretto (art, 14 cpv. 1 LAVS, art. 34ss OAVS; cfr. RCC 1985, pag. 607 consid. 5a).
L’obbligo di conteggiare e versare i contributi da parte del datore di lavoro è un compito di diritto pubblico (Pratique VSI 1994 pag. 108 consid. 7a con riferimenti) ed il venire meno a questo compito costituisce una violazione di prescrizioni ai sensi dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno (Pratique VSI 1993 pag. 84 consid. 2a, DTF 111 V 173 consid. 2; DTF 108 V 186 consid. 1a; 192 consid. 2a; RCC 1985 p. 646 consid. 3a, 650 consid. 2).
Inoltre - anche se ciò non è esplicitamente menzionato nella legge - il datore di lavoro deve preoccuparsi dei contributi paritetici dei quali egli è tenuto ad assumere il prelevamento e la trasmissione alla Cassa con tutta la necessaria attenzione richiesta. Ne consegue che se egli è causa della propria insolvenza nei confronti della Cassa, egli può essere reso responsabile ai sensi dell'art. 52 LAVS, anche se non ha violato una prescrizione specifica della LAVS (RCC 1985, pag. 608 consid. 5b).
2.4. La cassa di compensazione che constata di aver subito un danno in seguito alla non osservanza delle prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo di dedurre da ogni paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa, rispettivamente degli art. 34 e ss. OAVS relativi ai modi di conteggio e di pagamento dei contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le prescrizioni intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può procedere contro di lui.
Incombe allora al datore di lavoro di far valere e provare validi motivi di giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad escludere una violazione intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni, rispettivamente idonei a giustificarla in base a circostanze speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr. 70 pag. 213).
È quindi possibile che, procrastinando il pagamento dei contributi, il datore di lavoro riesca a salvaguardare l’esistenza della ditta, ad esempio nell’ipotesi di difficoltà passeggere di liquidità.
Affinché un simile comportamento non comporti l’applicazione dell’art. 52 LAVS, occorre che il datore di lavoro, nell’istante in cui decide, abbia seri e oggettivi motivi di ritenere che gli sarà possibile solvere i contributi entro un termine ragionevole (DTF 108 V 188; RCC 1992 pag. 261 consid. 4b; RCC 1985 p. 604 consid. 3a).
L’obbligo del datore di lavoro e dei suoi organi responsabili di risarcire il danno alla Cassa sarà negato, e di conseguenza decadrà, se questi reca e prova motivi di giustificazione, rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187 consid. 1b; Knus, op. cit., pag. 54, Frésard, op. cit., RSA 1987, pag. 7).
2.5. Ai sensi della giurisprudenza del TFA si deve ammettere una negligenza grave del datore di lavoro quando questi abbia trascurato di fare quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevolmente posta nella stessa situazione.
La misura della diligenza richiesta viene apprezzata secondo il dovere di diligenza che si può e si deve generalmente esigere, in materia di gestione, da un datore di lavoro della stessa categoria di quella a cui appartiene l’interessato ( RCC 1988 pag. 634 consid. 5a; DTF 112 V 159 consid. 4 con riferimenti; M. Knus, op. cit., p. 53). Questo dovere risulta accresciuto quando si tratta di un amministratore unico; egli deve dare prova di tutta la diligenza necessaria alla corretta gestione degli affari sociali non essendo sufficiente l'ossequio della diligentia quam in suis (DTF 112 V 3 consid. 2b; cfr. anche DTF 122 III 198 consid. 3a). Egli deve conservare un assoluto controllo sugli affari importanti della ditta, essendo segnatamente suo preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano regolarmente versati. Occorre però esaminare se speciali circostanze legittimavano il datore di lavoro a non versare i contributi o potevano scusarlo dal provvedervi ( DTF 121 V 244 consid. 4b; 108 V consid. 1b e 193 consid.2b)
2.6. Innanzitutto va precisato che, secondo costante giurisprudenza (cfr. STCA 14 giugno 1995 nella causa C.; __________) la responsabilità del datore di lavoro ai sensi dell'art. 52 LAVS non è in relazione alla gestione della società per se stessa, né a eventuali cause di un fallimento.
ha ricoperto la carica di amministratore unico della società, con diritto di firma individuale (cfr. doc. _), dalla costituzione sino al fallimento (pronunciato l'11 settembre 2000).
2.6.1. In sostanza il convenuto addebita la responsabilità del mancato pagamento dei contributi e del fallimento della ditta al mancato pagamento da parte di un cliente di un'ingente somma di denaro.
In concreto va analizzato se i motivi invocati dal convenuto sono idonei ad escludere una violazione intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni conformemente a quanto stabilito dalla giurisprudenza federale (cfr. consid. 2.4).
Il Tribunale federale delle assicurazioni ha precisato che la ditta che attraversa una fase difficile e fonda la sua esistenza su equilibri delicati deve prendere delle misure drastiche e immediate (STFA del 7 maggio 1997 nella causa V., H 336/95, consid. 3d).
In un'altra sentenza il TFA ha ancora ribadito che l’organo della società deve prestare particolare attenzione nell'ipotesi in cui è a conoscenza del fatto che la ditta sta attraversando una crisi finanziaria (STFA del 31 agosto 2001 nella causa B., H 446/00, consid. 4a; STFA del 16 aprile 1998 nella causa G., p. 6 e giurisprudenza ivi citata).
Va al riguardo ricordato che il TFA ha considerato cronico il mancato pagamento dei contributi durante numerosi mesi (STFA del 7 maggio 1997 nella causa G; cfr. anche STFA del 7 maggio 1997 nella causa V., in cui il mancato pagamento è durato all’incirca dieci mesi). L'Alta Corte ha per contro ritenuto giustificato il mancato versamento della durata di tre mesi se tuttavia precedentemente i contributi erano stati versati regolarmente (DTF 121 V 243). Secondo la giurisprudenza del TFA, non può essere riconosciuto alcun motivo di giustificazione se il differimento dei pagamenti dei contributi paritetici era cronico, e i pagamenti venivano effettuati solo dopo che le procedure esecutive, ripetute e numerose, giungevano a uno stadio avanzato (STFA del 27 giugno 1994 in re M.).
Inoltre, secondo l'Alta Corte, nemmeno l’illiquidità della società giustifica il procrastinare del pagamento dei contributi se non sono realizzati i chiari criteri di discolpa posti dalla giurisprudenza federale (STCA del 4 maggio 1995 nelle cause M.J., M.M., B.N. e P. L.).
Nell'evenienza concreta, dagli atti di causa risulta che sin dal 1994 la società è stata in mora col pagamento dei contributi, ciò che ha costretto la Cassa a diffidarla dal mese di febbraio 1994 ed a precettarla a partire dal mese di agosto 1994 (cfr. doc. _). La Cassa ha inoltre sostenuto che tale situazione si protraeva già dal 1990 (cfr. consid. 1.4).
Questa affermazione non è stata contestata dal convenuto.
Egli ha semplicemente precisato con l'opposizione che la ditta avrebbe incontrato delle difficoltà a partire dal 1993.
Come vedremo, nella presente fattispecie, non è importante sapere di preciso da quando la ditta è entrata in mora con il pagamento dei contributi. In ogni caso è appurato che sin dal 1993 la ditta ha incontrato difficoltà nel pagamento dei contributi paritetici (cfr. doc. _).
I contributi non versati sono relativi al periodo 1994-1998.
A mente del convenuto, il mancato incasso di una sola ingente fattura, avrebbe seriamente inciso sulla liquidità della ditta e sulla sua situazione finanziaria.
Il TCA constata che, l'eluso versamento non può dirsi dovuto a difficoltà momentanee. Infatti la Cassa ha dovuto inviare diffide alla società e anche intraprendere procedure esecutive per l'incasso dei contributi sin dal 1993 (secondo la tesi della Cassa sin dal 1990). Finché, alla fine, vi è stato lo scoperto già indicato, risultato irrecuperabile.
Non siamo dunque in presenza di un valido motivo di giustificazione previsto eccezionalmente dalla giurisprudenza del TFA. (cfr. DTF 121 V 243).
D'altra parte nella citata sentenza del TFA (cfr. DTF 121 V 243) la ditta, oltre a non versare i contributi per soli tre mesi, aveva cessato immediatamente la propria attività senza tentare la via del concordato, dando prova della volontà di limitare al massimo i danni causati alla Cassa.
Nella fattispecie, non è pensabile che il mancato incasso di una sola fattura abbia compromesso l'intera esistenza della società. È vero che la crisi del settore ha probabilmente giocato un ruolo decisivo. Comunque a persona cognita nel settore edile come __________, non poteva sfuggire che la situazione finanziaria della ditta era tale da compromettere il versamento dei contributi (cfr. STFA dell'8 marzo 2001 nella causa R., P. e F., H 115/00 e H 132/ 00, consid. 8b).
Il TFA ha peraltro già avuto modo di ricordare che, poiché quella del settore immobiliare è una crisi notoria, l'amministratore deve sapere che possono sorgere delle complicanze al momento dell'incasso dei crediti (STFA non pubblicata del 16 aprile 1998 nella causa O. G, H 193/96, consid. 3c) e quindi deve trarre le dovute conseguenze.
Il mancato pagamento di una grossa fattura non modifica dunque la situazione secondo cui la ditta era in difficoltà da ormai troppo tempo per ammettere un qualsiasi motivo di discolpa ((cfr. DTF 121 V 243; cfr. consid. 2.5.).
In una sentenza non pubblicata dell'8 marzo 2001 nella causa R., P. e F., H 115/00 e H 132/ 00, il TFA si è così espresso:
" (…) il mancato pagamento di tali oneri si è protratto troppo a lungo (dal 1994 al 1996) e a partire dal 1° gennaio 1995 l'omissione degli importi dovuti alla Cassa si è cronicizzata, costringendo quest'ultima a promuovere procedure esecutive per l'incasso dei contributi (…)"
In un'altra sentenza (STFA del 15 giugno 2001 nella causa A., H 29/01, consid 4d) l'Alta Corte ha ancora rilevato:
(…)
"d) Les premiers juges ont déduit de ce qui précède que, antérieurement aux difficultés de trésorerie reconnues par A. en 1997, ses deux sociétés, qui accusaient d'importants arriérés de cotisations, étaient déjà dans une situation financière très difficile. Le recourant aurait dès lors dû constater, en faisant preuve de l'attention que l'on pouvait exiger de lui, que X. et Z. ne souffraient pas seulement d'un manque provisoire de disponibilités mais étaient lourdement endettées et qu'il n'y avait en réalité aucune chance de voir leur situation s'améliorer rapidement, d'une manière décisive. On ne peut qu'adhérer à cette appréciation. On ne saurait en effet qualifier de simple passe délicate dans la trésorerie au sens de la jurisprudence citée ci-dessus, la situation de X. et Z., dans la mesure où le non-paiement des cotisations d'assurances sociales s'est prolongé, pour l'une des sociétés tout au moins, sur plusieurs années de manière récurrente (…)"
Ora, l'avere procrastinato costantemente il pagamento dei contributi paritetici e averlo irrimediabilmente differito a partire dal 1997, è segno di una negligenza non indifferente del datore di lavoro e fa sorgere la responsabilità del membro del CdA, cui incombeva per legge la massima vigilanza nella conduzione e nel controllo della società. Questa omissione costituisce una grave violazione del suo dovere di diligenza (cfr. RCC 1992, pag. 269) doveri che risultano accresciuti quando si tratti, come in concreto, di un amministratore unico (cfr. STFA del 5 novembre 2001 nella causa F., H 153/01, consid. 6b; STFA non pubblicata del 5 aprile 2001, nella causa A., H 436/00, consid. 3b; DTF 112 V 3 consid. 2b; cfr. anche DTF 122 III 198 consid. 3a).
Il mancato pagamento dei premi era dunque da considerare cronico.
In concreto, non è dunque affatto accertato, con l'alto grado di verosimiglianza richiesto dalla giurisprudenza, che la scelta di differire il pagamento dei contributi paritetici fosse, secondo una valutazione ragionevole, obiettivamente indispensabile per la sopravvivenza della società; e nemmeno è assodato che il datore di lavoro potesse oggettivamente presumere di soddisfare entro breve termine la Cassa di compensazione riguardo ad ogni suo credito (DTF 108 V 188).
Viste le circostanze rilevate era pensabile il contrario.
Inoltre alla Cassa non si può rimproverare di non aver concesso delle dilazioni di pagamento, in quanto, in questo, essa è libera di valutare (nei limiti dell'art. 38bis OAVS) se e come concedere eventuali dilazioni di pagamento (cfr. STCA del 27 ottobre 2000 nella causa B, consid. 2.6, Inc. __________).
Ne consegue che __________ dovrà risarcire il danno subito dalla Cassa per il mancato versamento dei contributi da parte della __________.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- La petizione é accolta.
Di conseguenza __________ è condannato a versare alla Cassa __________ di compensazione AVS fr. 190'127.20.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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