AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 31.2001.19
Data decisione, Autorità: 07.01.2002, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n. 31.2001.00019
ZA/tf
Lugano 7 gennaio 2002
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Zaccaria Akbas
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sulla petizione del 28 giugno 2001 ai sensi dell'art. 52 LAVS di
__________,
contro
__________,
In relazione alla fallita __________
ritenuto, in fatto
1.1. La ditta __________, con sede a __________, è stata iscritta a Registro di Commercio di __________ il __________ 1995 (FUSC del __________ 1995, cfr. doc. _).
Lo scopo sociale della società consisteva nella progettazione e la costruzione di case in legno (Chalet), l'acquisto e la vendita di terreni e mobili rustici, ecc.
ha ricoperto la carica di socio gerente dalla costituzione della società sino al fallimento, con diritto di firma individuale (cfr. doc. _).
La ditta __________ è stata affiliata alla Cassa __________ di compensazione AVS/AI/IPG in qualità di datrice di lavoro dal 1° luglio 1995 al 29 febbraio 2000.
La società entrò in mora con il pagamento dei contributi sin dalla costituzione, per cui la Cassa dovette sistematicamente diffidare la società dal mese di agosto 1996 ed iniziare le procedure esecutive dal mese di settembre 1996 (cfr. doc. _).
Con decreti 16 febbraio 2000 e 6 giugno 2000 il Pretore del distretto di __________ ha dichiarato l'apertura del fallimento e la sospensione della procedura ai sensi dell'art. 230 LEF (FUSC del __________ 2000).
In data 5 ottobre 2000 la Cassa ha insinuato all'Ufficio fallimenti di __________ il proprio credito di fr. 40'291.95 per contributi paritetici impagati dal 1995 al 2000, per quest'ultimo anno sino al mese di febbraio, dopo regolare controllo del datore di lavoro (cfr. doc. _).
A seguito dell'anticipo spese da parte di un creditore, la procedura è continuata in via sommaria (FUSC del __________ 2000). Successivamente la stessa è stata nuovamente sospesa a causa della rinuncia dello stesso creditore a proseguire il fallimento. (cfr. doc. _).
1.2. Per questo motivo, costatato di aver subito un danno, il 2 maggio 2001 la Cassa ha emesso nei confronti di __________ una decisione di risarcimento danni ex art. 52 LAVS per fr. 40'291.95 concernente i contributi paritetici non versati dal 1995 al 2000 (cfr. doc. _).
1.3. Con opposizione 1° giugno 2001, __________ ha respinto l'addebito di intenzionalità e grave negligenza, sostenendo che l'azione risarcitoria sarebbe prematura in quanto la procedura fallimentare non è conclusa.
Egli contesta inoltre l'ammontare del danno, sostenendo l'esenzione contributiva per un ex dipendente nonché il mancato riconoscimento degli assegni familiari per se stesso (cfr. doc. _).
1.4. Con petizione 28 giugno 2001, la Cassa ha postulato la condanna di __________ al risarcimento di fr. 40'291.95 per gli oneri sociali scaduti e non liquidati dalla società __________ Sagl.
Premettendo che la responsabilità di un socio gerente di una società a garanzia limitata (Sagl) è da paragonare a quella di un amministratore di una società anonima, l'attrice ritiene che le argomentazioni fatte valere nell'opposizione non possono essere prese in considerazione in quanto:
" (…)
Controparte ritiene la decisione di risarcimento danni prematura, poiché la procedura fallimentare non è ancora conclusa.
La __________ Sagl è divenuta insolvente con l'apertura del fallimento decretata il 16 febbraio 2000 dalla Pretura di __________. A seguito dell'insolvenza della società, l'incasso dei contributi, secondo la procedura ex art. 14 LAVS, non è più possibile.
Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni, alla Cassa non è consentito attendere, il momento in cui essa conosce esattamente l'entità del danno, di principio alla chiusura del fallimento. Per contro, essa deve agire quando, facendo uso dell'attenzione da lei esigibile, accerta che la situazione di fatto non permette l'esazione dei contributi e consente di fondare la decisione di risarcimento (DTF 119 V 92 consid. 3 con riferimenti; Pratique VSI 1993 pag. 83 consid. 3a con riferimenti).
Nella fattispecie, la conoscenza del danno è intervenuta con la pubblicazione sul FUSC in data __________ 2000 dell'apertura del fallimento della società e la sospensione della procedura ai sensi dell'art. 230 LEF.
Gli eventi successivi non hanno modificato il momento della conoscenza del danno, ritenuto che la sospensione della procedura fallimentare è stata comunque ripristinata (Doc. _).
Pertanto, la decisione intimata non era prematura e la censura della controparte deve essere respinta in quanto infondata.
(…)
Controparte contesta l'ammontare del danno, sostenendo che esso dovrebbe essere inferiore in considerazione del fatto che lo stipendio percepito, negli anni 1997 e 1998, dall'ex dipendente __________ non sarebbe imponibile ai fini contributivi, poiché gli oneri sociali sarebbero stati regolati in Italia, tramite la __________.
Nella circostanza, l'accertamento ulteriore del revisore della Cassa ha confermato, in data 25 giugno 2001 (Doc. _), l'esattezza delle indicazioni fornite dalla società nelle distinte salari dal 1997 al 2000.
D'altra parte, sin dalla costituzione della società, l'ex dipendente __________ è sempre stato regolarmente notificato nelle dichiarazioni salariali per AVS, Previdenza professionale e assicurazioni infortuni." (cfr. doc _)
1.5. Con risposta del 24 luglio 2001 il convenuto ha ribadito quanto espresso con l'opposizione, precisando:
"
inoltrata all'Istituto __________ contro la decisione dell'istituto medesimo inerenti i contributi paritetici AVS non pagati per gli anni 1995 al 2000, quest'ultimo fino al mese di febbraio.
grave, procurato danno alla Cassa __________, quando la situazione di mercato non mi permetteva di far fronte agli impegni. Si operava in un settore delicato con margini molto ristretti e bastava qualche piccolo problema per avere costi supplementari non recuperabili.
Per quanto all'interrogatorio del 2 marzo 2000 presso l'Ufficio esecuzioni fallimenti, non ho potuto dichiarare l'esistenza della società in Italia per i seguenti motivi:
a) La __________ Italia, non è di mia proprietà ed il pacchetto
azionario appartiene a terze persone di diritto Italiano ed era stata costituita a suo tempo per dare un'immagine nel mercato italiano più Svizzera nella costruzione di Chalet.
b) Si sono avvalsi della mia collaborazione a livello tecnico e per
progettazioni, a seguito di mie difficoltà economiche in Svizzera, la __________ Italia, mi ha favorito prendendosi a carico, per loro esigenze di costruzioni l'allora mio dipendente __________, che in caso contrario avrei dovuto licenziare per difficoltà economiche.
Anno 1995: nessuna osservazione
Anno 1996: nessuna osservazione anche se non siamo in grado attualmente di controllare se vi sono stati versamenti effettuati a vostro favore
Anno 1997: vi avevamo già comunicato che il signor __________, era alle dipendenze della __________ - Italia, Via __________ e con partita IVA __________ poiché i cantieri in cui lavorava il __________ erano tutti in Italia pertanto contabilizzati con il sistema contabile e legislativo medesimo.
Il certificato di salario è stato da noi rilasciato, sulla base del fabbisogno dell'interessato per l'ufficio imposte, la persona addetta in quel periodo alla tenuta della contabilità, (non capiamo il motivo) gli ha conteggiato le deduzioni di legge, ma non sono state mai prelevate.
Pertanto il vostro conteggio va diminuito di fr. 35'000.--.
Ciò lo posso dimostrare facilmente, poiché fintanto che il __________ prestava la sua prestazione in Svizzera è stato regolarmente notificato nelle distinte di salario. Non vedo perché l'Istituto di assicurazioni sociali debba rivedere il conteggio abusivamente.
Anno 1998: Vale come il 1997, il vostro conteggio va diminuito di fr. 37'000.--. Inoltre non ci sono stati riconosciuti gli assegni familiari ammontanti a fr. 4'344.-- (cancellazione d'ufficio da parte vostra)
Anno 1999: Non ci avete riconosciuto gli assegni familiari di fr. 4'344.--
Anno 2000: Non ci avete riconosciuto gli assegni familiari di fr. 724.--
Convalido la mia opposizione rimandandovi altresì sempre al punto 5 (IN DIRITTO) della petizione della Cassa __________ parte IN DIRITTO e più precisamente Nella circostanza, l'accertamento ulteriore del revisore della cassa ha confermato in data 25 giugno 2001 (doc. _), l'esattezza delle indicazioni fornite dalla società nelle distinte salari dal 1997 al 2000.
Per quanto agli assegni non notificati, la stessa cassa afferma trattasi di mancanza di dichiarazione, dettata forse d'incompetenza da parte mia dovuta anche alla situazione in cui mi ero venuto a trovare.
In conclusione, non credo di non aver fatto valere validi motivi di giustificazione e di discolpa, la prova ne è che ho perso tutto quanto potevo perdere a livello privato, per far fronte e per salvare quello che in anni d'indipendenza economica avevo costruito con grandi sacrifici, ho cercato nella mia modestia di tenere in piedi la mia impresa con tutte le mie forze e per salvarla si sono messi all'asta anche due Chalet ad __________ e di cui allego l'esito della vendita. Preciso che gli stessi sono stati venduti ad un valore nettamente inferiore al reale con grande rammarico da parte mia." (cfr. doc. _)
1.6. In data 20 settembre 2001, l'UF di __________ ha trasmesso al TCA l'avviso speciale ai creditori concernente il deposito dello stato di ripartizione in relazione ad un credito di fr. 800.-- del Ministero Pubblico (cfr. doc. _). A tal proposito la Cassa in data 28 settembre 2001 ha osservato che:
" con riferimento al procedimento di cui a margine ed in particolare all'ordinanza del 25 settembre corr., rileviamo che l'annessa copia dell'Avviso speciale ai creditori del 17 settembre 2001 non è riferito al credito insinuato dalla Cassa nel fallimento della società, ma bensì ad un credito per "tasse di giustizia" del Ministero pubblico, __________.
Nella circostanza, le trasmettiamo l'avviso speciale dello stato di riparto relativo al nostro credito insinuato nel fallimento che risulta integralmente perdente." (cfr. doc. _)
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel merito
2.2. In via preliminare deve essere esaminato se la Cassa ha iniziato prematuramente la procedura di risarcimento che ci occupa.
Con decreto del 16 febbraio 2000 il Pretore del distretto di __________ ha dichiarato l'apertura del fallimento, mentre con decreto del 6 giugno 2000 ha sospeso la procedura ai sensi dell'art. 230 LEF (FUSC del __________ 2000).
A seguito dell'anticipo spese da parte di un creditore, la procedura è continuata in via sommaria (FUSC del __________ 2000). Successivamente la stessa è stata nuovamente sospesa a causa della rinuncia dello stesso creditore a proseguire il fallimento. (cfr. doc. _).
La __________ Sagl è divenuta insolvente con l'apertura del fallimento decretata il 16 febbraio 2000, per cui il danno è insorto a partire da questa data.
Ora, la Cassa ha giustamente considerato la data della sospensione della procedura di fallimento ai sensi dell'art. 230 LEF, quale momento a partire dal quale deduce di aver subito il danno che rivendica in questa sede.
Il fatto che in seguito un creditore ha anticipato le spese per permettere la liquidazione sommaria nulla cambia nella fattispecie. Infatti, anche se é pur vero che al momento di intimare le decisioni di risarcimento la procedura di fallimento era ancora in corso, secondo la giurisprudenza del TFA, se la cassa di compensazione non può determinare esattamente il danno, nemmeno in modo approssimativo, sulla decisione di risarcimento dovrà figurare un importo tale da obbligare i responsabili (nei limiti di responsabilità di ogni singolo interessato) a pagare la totalità dell’ammontare dei contributi di cui la cassa è stata privata. In caso di pagamento nell’ambito del fallimento, l’amministrazione dovrà cedere il relativo dividendo (cfr. SVR 2000 AHV Nr. 23, pag 74; DTF 113 V 180 consid. 3b = RCC 1987 pag. 607. consid. 3b; DTF 116 V 76 consid. 3b con riferimenti = RCC 1990 pag. 417 consid. 3b). La Cassa non è tenuta ad agire nell'istante in cui il danno è sorto. Essa può tuttavia farlo (preventivamente), anche se non dispone di tutti gli elementi da porre a fondamento dell'azione. Per intentare la causa non deve quindi attendere finché inizia a decorrere il termine di perenzione (cfr. SVR 2000 AHV Nr. 23, pag 74).
Infine, va rilevato che la cassa di compensazione non può farsi cedere dalla massa dei creditori delle pretese ex art. 260 LEF prima di iniziare una procedura risarcimento danni (cfr. RCC 1983 consid. 8 pag. 477).
In queste circostanze la Cassa era pienamente legittimata ad intimare le decisioni di risarcimento danni che ci occupano, senza dover attendere la fine della procedura fallimentare che del resto è stata nuovamente sospesa nel dicembre 2000 a causa del ritiro del creditore che aveva anticipato le spese e permesso la liquidazione sommaria (cfr. doc. _).
Anzi, l’amministrazione doveva agire tempestivamente, pena la perenzione del suo credito risarcitorio ex art. 82 cpv. 1 OAVS.
2.3. In virtù dell'art. 52 LAVS "il datore di lavoro deve risarcire alla cassa di compensazione i danni da lui causati violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le prescrizioni".
I presupposti dell'obbligo di risarcimento sono quindi l'esistenza di un danno, la violazione delle prescrizioni vigenti in materia di contributi paritetici, da parte del datore di lavoro, e l'intenzionalità o la negligenza grave.
Nell’ipotesi in cui il datore di lavoro è una persona giuridica, che è stata sciolta allorché la pretesa viene fatta valere, possono essere convenuti, in via sussidiaria, i suoi organi responsabili (DTF 123 V 15 consid. 5b con riferimenti).
Sussidiarietà significa che la cassa di compensazione deve innanzitutto rivolgersi al datore di lavoro. Solo nel caso in cui il datore di lavoro non può far fronte al suo obbligo contributivo la cassa di compensazione può agire sussidiariamente e direttamente contro i suoi organi. Generalmente questo è il caso in cui la cassa accusa un danno a seguito del fallimento della società datrice di lavoro (Nussbaumer, Die Haftung des Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, in AJP/PJA 1996 pag. 107.; Frésard, Les développements récents de la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances relative à la responsabilité de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1991, no. 2 pag. 163).
In questo contesto si situa anche il rilascio dell’attestato di carenza beni definitivo in una procedura di esecuzione in via di pignoramento. Tale documento attesta ufficialmente, oltre al mancato adempimento all’obbligo di versare i contributi, l’insolvibilità del datore di lavoro. Quindi alla Cassa è lecito richiedere il risarcimento ex art. 52 LAVS agli organi anche se la società esiste giuridicamente (cfr. RCC 1988 pag. 137 consid. 3c). Per questo, dalla notifica di tale atto, non vi è motivo per non iniziare una procedura di risarcimento contro i suoi organi sussidiariamente responsabili (RCC 1988 pag. 137 consid. 3c, confermato in RCC 1991 pag. 135 consid. 2a; cfr. critica in M. Kunz, Die Schadenersatzplicht des Arbeitsgebers in der AHV, Diss. Winterthur 1989 pag. 63).
2.4. Si ha un danno ai sensi dell'art. 52 LAVS ogni qualvolta dei contributi paritetici legalmente dovuti all'AVS sfuggono a questa assicurazione. Il danno subentra allorquando questi contributi non possono essere riscossi per motivi di diritto o di fatto. Questo per intervenuta perenzione ai sensi dell’art. 16 cpv. 1 LAVS o per insolvenza del datore di lavoro ( cfr. Nussbaumer, AJP/PJA 1996 pag. 1076; DTF 123 V 15, 16, consid. 5b). L'ammontare del danno corrisponde a quello dei contributi che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare (DTF 98 V 26 = RCC 1972 pag. 687; Frésard, La responsabilité de l’employeur pour le non-paiement de cotisations d’assurances sociales selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1987, no. 10, pag. 9).
Costituiscono elementi del danno risarcibile, tra l’altro, i contributi AVS/AI/IPG, sia per la parte del salariato che quella del datore di lavoro (Pratique VSI 1994 pag. 104); i contributi della disoccupazione; i contributi dovuti all’assicurazione cantonale degli assegni familiari, le spese di amministrazione ; le spese esecutive, gli interessi moratori (cfr. la giurisprudenza citata in Trisconi-Rossetti, L’azione di risarcimento danni della Cassa di compensazione AVS/AI/IPG nei confronti del datore di lavoro ex art. 52 LAVS, RDAT II 1995 pag. 369 s; STFA del 24 ottobre 2000 nella causa T., C. e S., H 113/00, consid. 6).
2.5. __________ ha contestato l'importo fatto valere dalla Cassa quale danno ex art. 52 LAVS.
2.5.1. Innanzitutto egli sostiene che l'importo del danno deve essere inferiore, in quanto lo stipendio percepito nel 1997 e 1998 dall'ex dipendente __________ non sarebbe imponibile ai fini contributivi, poiché gli oneri sociali di quest'ultimo sarebbero stati regolati in Italia.
Per quel che concerne l'ammontare del danno, spetta all’amministrazione di documentare la propria pretesa mediante estratti, salari, fatture, estratti conto ecc. (cfr. Trisconi-Rossetti, op. cit., RDAT II 1995, pag. 396, N.4.4.2.).
Tuttavia va ricordato che, in applicazione del principio dell’obbligo di collaborazione delle parti, in caso di contestazione, incombe alla controparte portare le prove che l’importo del danno richiesto dalla cassa di compensazione non è corretto ( RCC 1991 pag. 133, consid. II/1b).
Del resto, secondo la giurisprudenza del TFA, se il credito fatto valere dalla cassa di compensazione in una procedura di risarcimento danni si basa su una decisione di fissazione di contributi arretrati cresciuta in giudicato, l’ammontare del danno fatto valere davanti all’autorità cantonale di ricorso può essere rivisto soltanto se vi sono motivi di indubbia erroneità dei contributi. Questo vale anche nel caso in cui la decisione di fissazione dei contributi non sia stata indirizzata personalmente alle singole persone chiamate in seguito in causa (RCC 1991, pag. 133, consid. II/1b; cfr. Trisconi-Rossetti, op. cit., RDAT II 1995, pag. 374, N.4.3.6).
Infatti, la possibilità di ricorrere contro la decisione sui contributi arretrati protegge in modo sufficiente gli organi del datore di lavoro divenuto insolvibile contro il rischio di dover assumere crediti di risarcimento ingiustificati (STFA inedita del 14 dicembre 1998 in re R.G., consid. 3c, H 234/97, del 6 gennaio 1998 in re A.D.M. consid. 6c, H 99/95).
In concreto, l'ispettore __________ del servizio ispettorato della Cassa, in data 25 giugno 2001 ha stilato un rapporto supplementare del tenore seguente:
" A seguito dell'opposizione inoltrata da __________ contro la decisione dell'IAS inerente i contributi paritetici AVS non pagati per gli anni dal 1995 al 2000 abbiamo provveduto, su vostra richiesta, ad effettuare ulteriori accertamenti che ci hanno portato a confermare il contenuto del precedente rapporto e i dati riportati sulle distinte salari relative agli anni dal 1997 al 16.02.2000.
Come risulta dalla documentazione allegata il sig. __________ è sempre stato notificato sulle dichiarazioni salariali AVS, LPP e LAINF. Allo stesso sono pure stati rilasciati i relativi certificati di salario per l'allestimento delle dichiarazioni fiscali.
Tutta questa documentazione è stata redatta e sottoscritta dalla __________.
Osserviamo, per terminare, che al momento dell'interrogatorio (cfr. verbale) il sig. __________ non ha dichiarato l'esistenza della ditta in Italia." (cfr. doc. _)
Il convenuto dal canto suo non ha fornito prova alcuna dell'esistenza di una filiale in Italia e nemmeno ne ha riferito all'ufficiale l'esistenza (cfr. doc. _).
Le distinte salari del 1997 e del 1998, stilate dallo stesso convenuto, menzionano espressamente il signor __________ (cfr. doc. _). Pure i certificati di salario 1997/1998, sempre stilati dal convenuto, confermano l'impiego della sopracitata persona (cfr. doc. _).
In conclusione, la massa salariale degli anni dal 1995 al 2000, evincibile dai conteggi elaborati dalla Cassa sulla base dei quaderni salariali (cfr. doc. _), è corretta.
2.5.2. Per quanto attiene alla questione degli assegni familiari del 1998, 1999 e 2000, il convenuto sostiene che questi non gli sarebbero stati riconosciuti perché cancellati d'ufficio dalla cassa.
Ora, per quel che concerne l'inclusione nel danno dei contributi del datore di lavoro dovuti in base alla legge cantonale sugli assegni di famiglia (LAF) dell'11 giugno 1996 (RL 6.4.1.1.), va rilevato che con sentenza inedita dell'11 luglio 1985 nella causa S.B. e G.G. (inc. AVS 72/85 e 73/85 citata in Trisconi Rossetti, op. cit, pag. 370) il TCA ha ammesso l'applicazione analogica dell'art. 52 LAVS in virtù dell'art. 49 LAF del 24 settembre 1959 che, prevedeva un rinvio alla LAVS per tutte le questioni non previste nella citata legge cantonale.
Questa disposizione è stata ripresa all'art. 47 della LAF dell'11 giugno 1996, che ha il seguente tenore:
" Per quanto non previsto dalla legge, sono applicabili le disposizioni della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia ed i superstiti e la legislazione sulle prestazioni complementari all'AVS/AI)."
Quindi la Cassa è in diritto di includere tali contributi nell'azione di risarcimento danni ex art. 52 LAVS.
Comunque, come già sottolineato dal TCA in una sentenza del 26 marzo 2001 nella causa F. consid. 2.11. (Inc. __________), per fare maggiore chiarezza su questo punto è auspicabile che in occasione dell'imminente prima revisione della LAF venga introdotta nella legge cantonale sugli assegni di famiglia una norma che rinvii esplicitamente all'art. 52 LAVS. Questa soluzione si giustifica tanto più in considerazione dal fatto che un rinvio generico, come quello previsto dall'art. 47 LAF, è stato oggetto di critiche e di interpretazioni divergenti da parte della dottrina e della giurisprudenza cantonale (cfr. Kieser, op. cit, pag. 658, Kieser, Streifzug durch das Familienrecht, SZS 1995 pag. 281s; SVR 1995 AHV Nr. 45 consid. 6 pag. 127, confermato in SVR 1997 AHV Nr. 128 consid. 5a pag. 389; UFAS, "Leggi cantonali sugli assegni famigliari". La giurisprudenza delle autorità cantonali di ricorso dal 1995 al 1997, Berna 1999, pag. 99-104).
Nella fattispecie il convenuto si limita a contestare in modo generico il credito risarcitorio della Cassa senza minimamente indicare in cosa la Cassa avrebbe sbagliato, contravvenendo quindi all'obbligo di collaborazione sancito dalla giurisprudenza (RCC 1991 pag. 133, consid. II/1b).
Da una verifica operata dalla Cassa presso il competente Servizio degli assegni familiari, è emerso che il mancato riconoscimento degli assegni familiari per il 1998 è dovuto all'omissione da parte della società dell'inoltro del formulario per la richiesta per assegni di famiglia (cfr. doc. _).
Per quanto riguarda il 1999 e il 2000 la società non ha dichiarato sulle distinte dei salari il versamento anticipato di assegni familiari (cfr. doc. _).
In conclusione, questo TCA, dopo attento esame dell'incarto, ritiene che la calcolazione eseguita dalla Cassa è corretta.
Riassumendo quindi la Cassa è legittimata a far valere fr. 40'291.95 ai sensi dell'art. 52 LAVS.
2.6. Per definizione, il danno considerato dall'art. 52 LAVS è quello derivante da un atto o da un'omissione in relazione ai compiti che la legge attribuisce al datore di lavoro, segnatamente in materia di versamento dei contributi (Pratique VSI 1994 pag. 99, consid. 5a). Le prescrizioni cui fa riferimento l'art. 52 LAVS sono innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesima e nelle sue disposizioni di esecuzione: in particolare le norme concernenti l'obbligo di pagare i contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di un'attività salariata, il prelevamento dei contributi dei salariati, l'obbligo di allestire i relativi conteggi: sono queste le disposizioni in senso stretto (art, 14 cpv. 1 LAVS, art. 34ss OAVS; cfr. RCC 1985, pag. 607 consid. 5a).
L’obbligo di conteggiare e versare i contributi da parte del datore di lavoro è un compito di diritto pubblico (Pratique VSI 1994 pag. 108 consid. 7a con riferimenti) ed il venire meno a questo compito costituisce una violazione di prescrizioni ai sensi dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno (Pratique VSI 1993 pag. 84 consid. 2a, DTF 111 V 173 consid. 2; DTF 108 V 186 consid. 1a; 192 consid. 2a; RCC 1985 p. 646 consid. 3a, 650 consid. 2).
Inoltre - anche se ciò non è esplicitamente menzionato nella legge - il datore di lavoro deve preoccuparsi dei contributi paritetici dei quali egli è tenuto ad assumere il prelevamento e la trasmissione alla Cassa con tutta la necessaria attenzione richiesta. Ne consegue che se egli è causa della propria insolvenza nei confronti della Cassa, può essere reso responsabile ai sensi dell'art. 52 LAVS, anche se non ha violato una prescrizione specifica della LAVS (RCC 1985, pag. 608 consid. 5b).
2.7. La cassa di compensazione che constata di aver subito un danno in seguito alla non osservanza delle prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo di dedurre da ogni paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa, rispettivamente degli art. 34 e ss. OAVS relativi ai modi di conteggio e di pagamento dei contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le prescrizioni intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può procedere contro di lui.
Incombe allora al datore di lavoro di far valere e provare validi motivi di giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad escludere una violazione intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni, rispettivamente idonei a giustificarla in base a circostanze speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr. 70 pag. 213).
È quindi possibile che, procrastinando il pagamento dei contributi, il datore di lavoro riesca a salvaguardare l’esistenza della ditta, ad esempio nell’ipotesi di difficoltà passeggere di liquidità.
Affinché un simile comportamento non comporti l’applicazione dell’art. 52 LAVS, occorre che il datore di lavoro, nell’istante in cui decide, abbia seri e oggettivi motivi di ritenere che gli sarà possibile solvere i contributi entro un termine ragionevole (DTF 108 V 188; RCC 1992 pag. 261 consid. 4b; RCC 1985 p. 604 consid. 3a).
L’obbligo del datore di lavoro e dei suoi organi responsabili di risarcire il danno alla Cassa sarà negato, e di conseguenza decadrà, se questi reca e prova motivi di giustificazione, rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187 consid. 1b; Knus, op. cit., pag. 54, Frésard, op. cit., RSA 1987, pag. 7).
2.8. Nell'evenienza concreta, va innanzitutto precisato che organi formali della Sagl sono i soci gerenti, a cui competono compiti analoghi a quelli dei membri del consiglio di amministrazione della SA (art. 808s. CO; Meyer-Hayoz/P. Forstmoser, Grundriss des Gesellschaftsrechts, Zurigo 1993, p. 354; P. Montavon, Droit et pratique de la SARL, Lausanne 1996, p. 279, 281; M. Knus, Die Schadenersatzpflicht, des Arbeitgebers in der AHV, Winterthur 1989, p. 15; cfr. inc. 31.1997.00056).
In una recente sentenza pubblicata in Pratique VSI 5/2000, pag. 226-229 (= DTF 126 V 238, consid. 4), il TFA ha ribadito il concetto secondo cui il socio gerente di una Sagl e le persone che di fatto esercitano la funzione di direttore rispondono dei danni causati dal non pagamento dei contributi sociali come gli organi di una società anonima. Per contro, sempre nella stessa sentenza, il TFA ha precisato nei seguenti termini la posizione del socio semplice:
" (…)
1996, § 19 N 7; Wohlmann, Die GmbH, SPR VIII/2 p. 427 s., p. 430; id., GmbH‑Recht, Bâle 1997, p. 119, p. 124). Par ailleurs, si le législateur avait voulu imposer aux simples associés des tâches de contrôle et de surveillance de la gestion, ceci aurait indubitablement trouvé son reflet dans la loi, alors que tel n'est pas le cas. En conséquence, l'art. 827 CO ne prévoit de norme en matière de responsabilité du fait de la violation d'obligations que pour les personnes participant à la fondation de la société et chargées de la conduite des affaires et du contrôle, ainsi que pour les liquidateurs. Même si cette solution légale peut être qualifiée de peu heureuse, car l'organe de contrôle n'agit pas seulement dans l'intérêts des associés, mais aussi dans celui des créanciers et du droit (Amstutz, loc. cit.; Wohlmann, loc. cit.), il n'y a pas de raison impérieuse de s'écarter de la réglementation instaurée par le législateur voir ATF 125 Il 196 consid. 3a, 244 consid. 5a, 125 V 130 consid. 5, avec renvois). Dans la mesure où la caisse, dans le contexte de l'article 814 al. 1 CO désire en tirer d'autres conclusions, ceci n'est pas admissible car la disposition ne concerne que le droit de représentation des gérants. En conséquence, si un associé non gérant ne contrôle pas le respect par l'entreprise de ses obligations de décompte et de paiement des cotisations relevant du droit des assurances sociales (art. 14 al. 1 LAVS, art. 34 ss RAVS), il ne saurait être rendu responsable par la caisse du dommage résultant du non-paiement des cotisations. Si les statuts lui imposent de contrôler ou de surveiller l'activité des gérants de l'entreprise (ce qui ne doit pas être confondu avec l'intervention d'un organe de révision externe selon l'art. 819 al. 2 CO), il peut être rendu responsable comme dans le cas où il ne prendrait aucune mesure après avoir pris connaissance d'insuffisances de la part de la direction (dans ce contexte: jugement A. non publié du 17 septembre 1999, H 136/99). S'il occupe toutefois au sein de la SàrI une position correspondant à celle d'un gérant, il est alors soumis à des obligations plus étendues (pour plus de détails à ce sujet, voir: AmstutzlWatter, BasIer Kommentar, N 16 sur l'art. 811 CO avec renvoi à N 3 ss sur l'art. 717 CO; Steiger, Zürcher Kommentar, N 33 sur l'art. 811 OR; Handschin, loc. cit., § 19 N 40 ss; Wohlmann, Die GmbH, SPR VIII/2 S. 419 ss; id., GmbH‑Recht, Bâle 1997, p. 112 ss) dont le non‑respect peut engager sa responsabilité (art. 827 en relation avec l'art. 754 CO). Sont assimilées aux gérants non seulement les personnes qui ont été expressément nommées en tant que tels (c'est‑à‑dire les organes formels), mais aussi les personnes qui assument de fait la fonction d'un gérant, soit en prenant des décisions réservées à un gérant, soit en assumant la direction effective de l'entreprise et en exerçant ainsi une influence déterminante sur la formation de la volonté de la société (organes matériels ou de fait; ATF 11711441 consid. 2,571 consid. 3,114 V 78 = RCC 1988 p. 631, ATF 114 V 213 = RCC 1989 p. 176). En font typiquement partie les personnes qui, de par la force de leur position (associé majoritaire par exemple), donnent au gérant formel des instructions sur la conduite des affaires de la société. (…)"
Pertanto, come rettamente osservato dalla Cassa, nell'ambito della responsabilità ex art. 52 LAVS, il convenuto, socio gerente della __________ Sagl, deve essere parificato ad un amministratore di una società anonima (concetto nuovamente ribadito in STFA del 21 giugno 2001 nella causa J e V, H20/01, consid. 2).
2.9. Va quindi ricordato che, ai sensi della giurisprudenza del TFA si deve ammettere una negligenza grave del datore di lavoro quando questi abbia trascurato di fare quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevolmente posta nella stessa situazione.
La misura della diligenza richiesta viene apprezzata secondo il dovere di diligenza che si può e si deve generalmente esigere, in materia di gestione, da un datore di lavoro della stessa categoria di quella a cui appartiene l’interessato (RCC 1988 pag. 634 consid. 5a; DTF 112 V 159 consid. 4 con riferimenti; M. Knus, op. cit., p. 53).
I fatti di cui si è resa colpevole una ditta non sono necessariamente imputabili a tutti gli organi della stessa.
Si deve infatti esaminare se e in quale misura questi fatti possano essere addebitati ad un organo determinato, tenuto conto della situazione di diritto e di fatto di quest’ultimo nella ditta medesima. Il tema di sapere se un organo ha agito in modo colposo dipende dalle responsabilità e dalle competenze che gli sono state attribuite dalla ditta (DTF 108 V 202 consid. 3a; RCC 1985 p. 647 consid. 3b; Knus, op. cit. p. 52; U. Cristoph Dieterle/U. Kieser, op. Cit. P. 658).
Nel caso di una società anonima si debbono porre esigenza molto severe per quanto concerne l’attenzione da prestare alle prescrizioni AVS (DTF 108 V 203 con riferimenti).
La giurisprudenza ritiene che, di regola, la mancata deduzione e relativo trasferimento alla Cassa dei contributi configura una grave negligenza. (DTF 108 V 186ss. consid. 1b).
2.10. __________ ha ricoperto la carica di socio gerente dalla costituzione della società sino al fallimento, con diritto di firma individuale (cfr. doc. _).
Innanzitutto va precisato che, secondo costante giurisprudenza (cfr. STCA 14 giugno 1995 nella causa C.; __________), la responsabilità del datore di lavoro ai sensi dell'art. 52 LAVS non è in relazione alla gestione della società per se stessa, né a eventuali cause di un fallimento.
2.10.1. In concreto __________, ha asserito di aver fatto il possibile per salvare la ditta, senza tuttavia esserci riuscito.
In concreto va analizzato se i motivi invocati dal convenuto sono idonei ad escludere una violazione intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni conformemente a quanto stabilito dalla giurisprudenza federale (cfr. consid. 2.7).
Si tratta quindi di stabilire se quella della ditta __________ Sagl è stata una crisi passeggera di qualche mese, e se il convenuto ha reso verosimile che vi erano dei seri e oggettivi motivi per presumere che i contributi potessero essere versati entro breve termine.
Il Tribunale federale delle assicurazioni ha precisato che la ditta che attraversa una fase difficile e fonda la sua esistenza su equilibri delicati deve prendere delle misure drastiche e immediate (STFA del 7 maggio 1997 nella causa V., H 336/95, consid. 3d).
In un'altra sentenza il TFA ha ancora ribadito che l’organo della società deve prestare particolare attenzione nell'ipotesi in cui è a conoscenza del fatto che la ditta sta attraversando una crisi finanziaria (STFA del 31 agosto 2001 nella causa B., H 446/00, consid. 4a; STFA del 16 aprile 1998 nella causa G., p. 6 e giurisprudenza ivi citata).
Va al riguardo ricordato che il TFA ha considerato cronico il mancato pagamento dei contributi durante numerosi mesi (STFA del 7 maggio 1997 nella causa G; cfr. anche STFA del 7 maggio 1997 nella causa V., in cui il mancato pagamento è durato all’incirca dieci mesi). L'Alta Corte ha per contro ritenuto giustificato il mancato versamento della durata di tre mesi se tuttavia precedentemente i contributi erano stati versati regolarmente (DTF 121 V 243). Secondo la giurisprudenza del TFA, non può essere riconosciuto alcun motivo di giustificazione se il differimento dei pagamenti dei contributi paritetici era cronico, e i pagamenti venivano effettuati solo dopo che le procedure esecutive, ripetute e numerose, giungevano a uno stadio avanzato (STFA del 27 giugno 1994 in re M.).
Inoltre, secondo l'Alta Corte, nemmeno l’illiquidità della società giustifica il procrastinare del pagamento dei contributi se non sono realizzati i chiari criteri di discolpa posti dalla giurisprudenza federale (STCA del 4 maggio 1995 nelle cause M.J., M.M., B.N. e P. L.).
Nell'evenienza concreta, dagli atti risulta che sin dal 1996 la società è stata in mora col pagamento dei contributi, ciò che ha costretto la Cassa a diffidarla dal mese di agosto 1996 ed a precettarla a partire dal mese di settembre 1996 (cfr. doc. _).
Il convenuto ha dichiarato di aver fatto il possibile per salvare la ditta. Egli è stato quindi costretto ad immettere nella società capitali del suo patrimonio personale.
Dagli atti risulta tuttavia che, l'eluso versamento non può dirsi dovuto a difficoltà momentanee. La Cassa ha dovuto inviare diffide alla società e anche intraprendere procedure esecutive per l'incasso dei contributi sin dal 1996. Finché, alla fine, vi è stato lo scoperto già indicato, risultato irrecuperabile.
Come visto in precedenza la ditta è stata in mora con il pagamento dei contributi sin dal mese di agosto 1996, ciò che non consente di ammettere un valido motivo di giustificazione previsto eccezionalmente dalla succitata giurisprudenza del TFA (cfr. consid. 2.7; DTF 121 V 243). Inoltre il vuoto contributivo comprende un periodo troppo lungo per ammettere qualsiasi tipo di giustificazione (dal 1995 al 2000). Nella appena citata sentenza del TFA il buco contributivo si riferiva solo a tre mesi.
Inoltre va rilevato che nella citata sentenza del TFA, la ditta aveva cessato immediatamente la propria attività senza tentare la via del concordato, dando prova della volontà di limitare al massimo i danni causati alla Cassa.
Anche se in casu si ammettesse che la ditta ha cercato di limitare i danni e tentato di salvarsi soprattutto con l'apporto di capitali da parte del convenuto, tutto ciò non sarebbe comunque sufficiente per esonerare __________ da ogni responsabilità ex art. 52 LAVS. Il fatto di continuare l'attività nonostante l'evidente grave difficoltà della società, conferma la tesi secondo la quale l'attività aziendale da sola non poteva riparare le perdite aziendali e permettere di saldare i debiti contributivi arretrati. Ne è la prova l'ingente debito accumulato nei confronti della Cassa ed il lungo vuoto contributivo.
Quindi, gli sforzi del convenuto e della società non modificano la situazione secondo cui la ditta era in difficoltà da ormai troppo tempo per ammettere un qualsiasi motivo di discolpa (cfr. consid. 2.7.).
Vista la notoria crisi del settore edile, ad __________ non poteva sfuggire che la situazione finanziaria della ditta era tale da compromettere il versamento dei contributi (cfr. STFA dell'8 marzo 2001 nella causa R., P. e F., H 115/00 e H 132/ 00, consid. 8b).
Il TFA ha peraltro già avuto modo di ricordare che, poiché quella del settore immobiliare è una crisi notoria, l'amministratore deve sapere che possono sorgere delle complicanze al momento dell'incasso dei crediti (STFA non pubblicata del 16 aprile 1998 nella causa O. G, H 193/96, consid. 3c) e quindi deve trarre le dovute conseguenze.
In una sentenza non pubblicata dell'8 marzo 2001 nella causa R., P. e F., H 115/00 e H 132/ 00, il TFA si è così espresso:
" (…) il mancato pagamento di tali oneri si è protratto troppo a lungo (dal 1994 al 1996) e a partire dal 1° gennaio 1995 l'omissione degli importi dovuti alla Cassa si è cronicizzata, costringendo quest'ultima a promuovere procedure esecutive per l'incasso dei contributi (…)"
Ancora recentemente il TFA si è pronunciato su un caso simile a quello in esame (STFA del 15 giugno 2001 nella causa A., H 29/01, consid 4d):
" (…)
d) Les premiers juges ont déduit de ce qui précède que, antérieurement aux difficultés de trésorerie reconnues par A. en 1997, ses deux sociétés, qui accusaient d'importants arriérés de cotisations, étaient déjà dans une situation financière très difficile. Le recourant aurait dès lors dû constater, en faisant preuve de l'attention que l'on pouvait exiger de lui, que X. et Z. ne souffraient pas seulement d'un manque provisoire de disponibilités mais étaient lourdement endettées et qu'il n'y avait en réalité aucune chance de voir leur situation s'améliorer rapidement, d'une manière décisive. On ne peut qu'adhérer à cette appréciation. On ne saurait en effet qualifier de simple passe délicate dans la trésorerie au sens de la jurisprudence citée ci-dessus, la situation de X. et Z., dans la mesure où le non-paiement des cotisations d'assurances sociales s'est prolongé, pour l'une des sociétés tout au moins, sur plusieurs années de manière récurrente (…)"
Ora, l'avere procrastinato costantemente il pagamento dei contributi paritetici e averlo irrimediabilmente differito, è segno di una negligenza non indifferente del datore di lavoro e fa sorgere la responsabilità del socio gerente di una Sagl cui incombe per legge la massima vigilanza nella conduzione e nel controllo della società. Questa omissione costituisce una grave violazione del suo dovere di diligenza (cfr. RCC 1992, pag. 269).
In casu il mancato pagamento dei premi era dunque da considerare cronico.
In concreto, non è dunque affatto accertato, con l'alto grado di verosimiglianza richiesto dalla giurisprudenza, che la scelta di differire il pagamento dei contributi paritetici fosse, secondo una valutazione ragionevole, obiettivamente indispensabile per la sopravvivenza della società; e nemmeno è assodato che il datore di lavoro potesse oggettivamente presumere di soddisfare entro breve termine la Cassa di compensazione riguardo ad ogni suo credito (DTF 108 V 188).
Viste le circostanze rilevate era pensabile il contrario.
Ne consegue che __________ dovrà risarcire il danno subito dalla Cassa per il mancato versamento dei contributi da parte della __________ Sagl e questo anche se egli ha investito capitali nella società. Infatti, secondo il TFA, il fatto che il convenuto abbia investito nella ditta, a fondo perso, ingenti somme provenienti dal suo patrimonio privato, nulla cambia nella sostanza, allorquando la sua responsabilità ex art. 52 LAVS sia stata appurata (cfr. STFA del 31 agosto 2001 nella causa B., H 446/00, consid. 4b; STFA del 29 febbraio 1992 nella causa J., W. e T.).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- La petizione é accolta.
è condannato a versare alla Cassa cantonale di compensazione AVS fr. 40'291.95.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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