AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 31.2002.30
Data decisione, Autorità: 24.03.2003, TCA
Raccomandata
Incarto n. 31.2002.30
ZA/cd
Lugano 24 marzo 2003
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Zaccaria Akbas, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sulla petizione del 28 maggio 2002 ai sensi dell'art. 52 LAVS di
contro
In relazione alla fallita __________
ritenuto, in fatto
1.1. La ditta __________, con sede a __________, è stata iscritta a Registro di Commercio il __________ (doc. _. estratto RC informatizzato; FUSC del __________).
Lo scopo sociale della società consisteva nella progettazione, costruzione, rivestimento e risanamento di piscine in PVC, piastrelle, prefabbricate o componibili, ecc.
è stata designata amministratrice unica della __________ dalla costituzione sino al 17 aprile __________1 (cfr. doc. _, estratto RC informatizzato). La radiazione venne pubblicata il 23 maggio __________.
La ditta __________ è stata affiliata alla Cassa cantonale di compensazione (di seguito la Cassa) in qualità di datrice di lavoro a partire dal 1° aprile 1999 al 31 agosto 2001.
La società entrò in mora con il pagamento dei contributi sin dalla costituzione, per cui la Cassa dovette sistematicamente diffidare la società sin dal mese di settembre 1999 e precettarla dal mese di ottobre 1999 (cfr. doc. _).
Nelle date 23 aprile 2001 e 8 giugno 2001, l'UE di __________ ha rilasciato sei attestati di carenza beni per un importo complessivo di fr. 14'567.70 (cfr. doc. _).
Con decreto 3 settembre 2001 il Pretore di __________ ha pronunciato il fallimento della __________, mentre con decreto 25 ottobre 2001 ne ha decretata la liquidazione in via sommaria ai sensi dell'art. 231 LEF (FUSC del __________).
La Cassa ha pertanto insinuato all'UF di __________ il proprio credito di fr. 25'216.40 per contributi paritetici impagati per gli anni dal 1999 al 2001, di cui fr. 1'224.90 per contributi su rivendicazioni di credito, eseguite dopo regolare controllo del datore di lavoro (cfr. doc. _).
Con scritto 1° marzo 2002 l'UF di __________ ha informato la Cassa che, allo stadio attuale della procedura, non è possibile stabilire se verrà corrisposto un dividendo (cfr. doc. _).
1.2. Costatato di aver subito un danno, il 3 aprile 2002 la Cassa ha emesso nei confronti di __________ o una decisione di risarcimento danni per l'importo di fr. 22'353.45, in via solidale con __________ per analogo periodo e importo (cfr. doc. _).
1.3. __________ non ha interposto opposizione alla decisione di risarcimento danni.
Con opposizione 26 aprile 2002, __________, ha respinto l'addebito di intenzionalità e grave negligenza, sostenendo che con decisone assembleare del 7 maggio 2001, il nuovo amministratore unico __________ si è assunto ogni piena e completa responsabilità per tutta la gestione passata e futura della società e quindi anche per le fatture scoperte relative ai contributi sociali (cfr. doc. _)
1.4. Con petizione 28 maggio 2002, la Cassa ha postulato la condanna di __________ al versamento di fr. 22'353.45, in quanto la convenuta avrebbe violato il proprio obbligo di diligenza e vigilanza, motivando:
" (…)
Infatti, dagli atti si evince che la Cassa dal mese di settembre 1999 ha iniziato a diffidare la società e dal mese di ottobre 1999 ha promosso le procedure esecutive (Doc. _).
Siffatta situazione dimostra che la società ha costantemente procrastinato e differito il pagamento dei contributi, ciò che fa sorgere la responsabilità degli amministratori, ai quali incombe per legge la massima vigilanza nella conduzione e nel controllo della società.
Tale agire è ritenuto segno di negligenza grave del datore di lavoro da parte del Tribunale federale delle assicurazioni (STFA inedita del 27 giugno 1994, in re A. M.).
Pertanto, non avendo la convenuta ottemperato agli obblighi di diligenza e di vigilanza che, secondo la giurisprudenza, va oltre la prudenza che è d'uso nei propri affari, ella deve assumersi le conseguenze del mancato pagamento dei contributi alla Cassa.
Prove: C.S.
3.2
II fatto che il nuovo amministratore unico __________ abbia esonerato la signora __________ da ogni responsabilità (Doc. _), non influisce sul rapporto esterno con la Cassa, trattandosi di mera questione interna, riferita al rapporto di diritto privato tra la convenuta e __________ (STFA inedita del 30 aprile 1998 in re C. S. e C. B.).
Prove: C.S.
3.3
Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni, un amministratore è da ritenersi liberato dalla sua responsabilità, ai sensi dell'art. 52 LAVS, dalla data in cui ha dimissionato o dalla revoca delle sue funzioni (RCC 1989, pag. 114, consid. 4), in quanto non ha più la facoltà di controllo sull'attività della ditta (DTF 109 V 86 consid. 13).
La convenuta __________ a ha dimissionato da amministratrice unica, con lettera 17 aprile 2001 (Doc. _), ragion per cui la responsabilità della stessa è limitata ai contributi paritetici AVS insoluti e scaduti al 31 marzo 2001, pari a fr. 22'353.45 (Doc. _).
Prove: C. S." (cfr. doc. _)
1.5. Con risposta 21 giugno 2002 la convenuta, riconfermandosi nell'opposizione, ha respinto l'addebito di intenzionalità e grave negligenza, precisando:
" (…)
2 Con istanza di modifica di organi statutari 11 maggio 2001 (Doc. 1), debitamente inoltrata all'Ufficio del Registro di Commercio di __________, è stata pure trasmessa copia originale del verbale dell'assemblea straordinaria 7 maggio 2001, secondo cui non solo venivano notificate le dimissioni da amministratrice unica dalla __________, __________, ma pure che il nuovo amministratore unico, Signor __________, si assumeva ogni piena e completa responsabilità per tutta la gestione passata e futura della società, quindi anche delle fatture scoperte relative all'AVS, oneri sociali, imposte alla fonte e quant'altro, circostanze espressamente riportate alla trattanda no. 2 del verbale.
Prove: Doc. : Istanza di modifica 11.5._________ e verbale
7.5.__________.
3 Occorre nella fattispecie individuare l'effettiva posizione del singolo organo in seno alla società. A mente della convenuta i disposti applicabili a detta fattispecie devono essere interpretati in modo da non stravolgere il regime di responsabilità instaurato dall'art. 52 LAVS. La nozione di negligenza grave non va interpretata in maniera così restrittiva da creare una responsabilità per negligenza lieve o di grado medio, tanto meno una responsabilità causale per la quale si renderebbe superfluo fornire la prova della colpa.
L'organo deve prestare particolare attenzione nel caso in cui egli sia a conoscenza del fatto che la ditta stia attraversando una crisi finanziaria.
A questo proposito quanto segue:
In ordine al punto 3 della petizione osservo preliminarmente che le diffide di pagamento e le procedure esecutive, come pure gli atti di carenza beni (__________) non sono mai pervenuti alla parte convenuta.
La durata del mio incarico quale Amministratrice unica è stato molto breve (circa un anno) ed è terminato non appena __________, del cui ruolo nella faccenda si dirà in seguito, mi ha comunicato la reale situazione finanziaria in cui navigava la società.
Quando la Cassa ha proceduto con la decisione di risarcimento nei miei confronti, in ossequio ai rapporti di amicizia che regnano tuttora ancora tra le parti, __________ o ha sottoscritto una convenzione nelle cui premesse viene riconosciuto:
"che __________ dal 23.04.99 al 23.05.01 (dimissioni 17.4.01) è stata iscritta quale Amministratrice Unica della ora fallita __________, con sede a __________;
che l'attività aziendale era gestita da __________ e da sua moglie: __________ occupandosi dell'attività concreta di fornitura e montaggio degli impianti, la moglie coadiuvandolo nelle questioni amministrative;
che __________ dichiara espressamente come __________ abbia a più riprese chiesto informazioni e sollecitato la consegna di documentazione inerente allo stato di salute della società;
che __________ ha affermato come vi erano posizioni debitorie in arretrato, ma che le stesse sarebbero state regolarmente pagate;
che __________ conferma di aver intenzionalmente omesso di dare informazioni a __________ circa la reale situazione finanziaria della società, in particolare modo per quel che riguarda i contributi paritetici scaduti, non permettendo dunque a __________ di esercitare le proprie funzioni di amministratrice unica;
che __________ non appena è venuta a sapere della reale situazione finanziaria della società, in data 17.04.02 ha rassegnato le proprie dimissioni da Amministratrice unica"
Dopo le premesse viene inoltre dichiarato quanto segue:
riconosce di essere l'unico debitore di ogni posizione debitoria come da graduatoria N. __________, in particolare modo per i contributi paritetici scaduti, scaricando integralmente __________ da ogni e qualsivoglia responsabilità per la gestione passata e futura della società, non avendo mai permesso a __________ di esercitare le proprie funzioni di vigilanza quale amministratrice unica.
Prove: Doc. _: Convenzione 11.6.2002
Teste: __________, Via __________.
In definitiva sussistono motivi di discolpa, avendo riconosciuto __________ di avermi impedito il corretto esercizio dei miei doveri di vigilanza." (cfr. doc. _)
1.6. Con scritto 29 luglio 2002 la Cassa ha aggiunto:
" con riferimento alla risposta di causa inoltrata dalla convenuta in data
21 giugno 2002, intimata alla Cassa con comunicazione pervenuta il 27 giugno 2002, nel termine di 10 giorni fissato, che giunge a scadenza il 16 agosto 2002, - ritenuta la non decorrenza dei termini durante le ferie giudiziarie, la Cassa comunica di non avere altri mezzi di prova da presentare, mentre nel merito osserva quanto segue.
Come già esposto in sede di petizione (cfr. punto 3) l'asserzione della convenuta, secondo cui, il nuovo amministratore unico __________, al momento dell'assunzione della propria carica abbia assunto anche la piena e completa responsabilità in particolare per gli scoperti contributivi AVS, non può - per costante giurisprudenza - essere ritenuta valido motivo di giustificazione tale da escludere ogni sua responsabilità. Una simile dichiarazione non ha alcuna influenza sul rapporto esterno esistente con la Cassa e non ha alcuna rilevanza nell'ambito della responsabilità ex art. 52 LAVS; detta dichiarazione deve piuttosto essere inserita nel contesto civilistico dei rapporti interni esistenti tra l'amministratrice uscente e quello di nuova carica.
Neppure merita accoglimento la tesi di parte convenuta che sostiene, per sottrarsi alla propria responsabilità, da un lato di non aver ricevuto le diffide di pagamento e le esecuzioni intimate alla società e, dall'altro, di essere comunque rimasta nella società per un breve periodo.
Si ricorda alla convenuta che l'obbligo di conteggiare e versare i contributi da parte del datore di lavoro è un compito di diritto pubblico ed il venire meno a tale dovere costituisce già una violazione delle prescrizioni, ai sensi dell'art. 52 LAVS, con conseguente risarcimento integrale del danno.
La responsabilità per il corretto adempimento degli oneri assicurativi nonché la diligenza necessaria alla corretta gestione degli affari sociali incombe infatti all'amministratore unico, trattandosi di attribuzioni inalienabili nel senso dell'art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO.
Nel caso che ci occupa la convenuta ha dimissionato dalla società il 17 aprile 2001 ossia dopo quasi due anni dall'assunzione della carica di amministratrice unica.
Tali dimissioni sono tardive se si pone mente al fatto che la Cassa già dal mese di settembre 1999 ha iniziato ad inviare le diffide di pagamento ed a precettare la società a partire dall'ottobre 1999.
Tale passività a dispetto della conoscenza (anche eventuale) di mancati pagamenti di contributi, secondo l'Alta Corte federale, deve essere considerata un'inosservanza per negligenza grave della prescrizioni AVS (RCC 1989 pag. 115). In ogni caso un periodo di appartenenza al consiglio di amministrazione, di due anni come nel caso in esame, non è parificabile al concetto di breve periodo ammessa dalla giurisprudenza in materia (cfr. STCA inedita 15.3.2000 in re P.R. e M.B.).
Neppure giova infine alla convenuta produrre sub. doc. _ la convenzione datata 11 giugno 2002.
In merito alle dichiarazioni in essa contenute e rilasciate dal nuovo amministratore unico ____________, la Cassa fa rilevare come la convenuta non può semplicemente sottrarsi alla propria responsabilità quale organo formale fondandosi su queste ultime.
Infatti, se pur corrisponde al vero che nel caso in cui il reale amministratore di una società sottaccia, scientemente e volontariamente, l'effettiva situazione della società agli amministratori, quest'ultima non potranno essere ritenuti responsabili del danno cagionato alla cassa di compensazione (STFA inedita del 30.3.1993 in re D.S.; STFA del 9.5.1993 in re T.B.; STCA inedita del 31.3.1995 in re W.W.; STCA del 6.8.1998 in re A.B, M.B.), altrettanto di meridiana evidenza appare che, affinché una tale giurisprudenza possa trovare applicazione, l'organo che intende discolparsi, deve dimostrare che l'effettiva e reale situazione della ditta non era riconoscibile mediante i controlli che la legge impone ad un amministratore (STFA del 8.3.1996 pubblicata in SVR 1996 AHV no. 98).
Da quanto emerge dagli atti, tale circostanza non è stata minimamente comprovata dalla convenuta che si limita a produrre una convenzione creata ad hoc ed a posteriori.
La convenuta in realtà non ha dimostrato di essersi effettivamente attivata per verificare puntualmente e personalmente che i contributi sociali venissero effettivamente pagati (ad esempio interpellando la Cassa).
Questa omissione costituisce una grave violazione del suo dovere di diligenza (RCC 1992, p. 269), dovere che risulta accresciuto quando si tratti - come in specie - di un amministratore unico (STFA 11.1.2002 in re C., H 103/01).
In pratica l'essersi fidata per quasi due anni senza una verifica accurata della situazione finanziaria della ditta ed in particolare della situazione dei contributi paritetici, è segno di grave negligenza dell'amministratrice unica (STFA 4.2.2002 in re C., H 194/01, consid. 4c; STFA 17.1.2002 in re A., H 38/01, consid. 4b).
Pertanto - rinviando inoltre a quanto già esposto con petizione al punto 3.1. - non risultano essere dati validi motivi di giustificazione e di discolpa.
Per concludere, quo alla situazione personale della convenuta, che si dichiara persona inesperta in merito a problematiche AVS o legate a situazioni finanziarie difficili circa la gestione di società, oltre a non aver mai avuto trascorsi burrascosi o particolari coinvolgimenti in questioni connesse con la gestione di società, la Cassa rileva come tali circostanze non possano comunque liberare l'amministratrice unica dalla sua responsabilità.
La massima Corte federale ha infatti stabilito che l'organo di una società non può liberarsi dalla sua responsabilità sostenendo di non aver avuto specifiche conoscenze della legislazione sull'AVS o di mancare delle attitudini necessarie all'amministrazione di una ditta (RCC 1985 pag. 50 consid. 2b; STFA inedita del 5.9.1994 ub re M.N.).
Inoltre già il solo misconoscimento dei suoi doveri quale amministratrice unica di una società rappresenta una grave violazione del dovere di diligenza (RCC 1992 p.
262 consid. 7b)." (cfr. doc. _)
1.7. Con scritto 10 agosto 2002 la convenuta ha osservato:
" (…)
1 In merito a quanto asserito da controparte circa il ricevimento delle diffide facevo semplicemente osservare nella risposta che contrariamente a quanto asserito in petizione, le medesime non mi sono mai state indirizzate né tantomeno mi sono pervenute. Si trattava di una doverosa precisazione ai fatti asseriti in petizione.
2 Sottolineo che il periodo utile per valutare se io sia rimasta o meno Amministratrice unica per un breve o lungo periodo vada contestualizzato al periodo di mancato versamento dei contributi. La cassa ha diffidato al pagamento a partire da settembre 1999, mentre le mie dimissioni risalgono a metà aprile 2000. Mi appare quanto meno opinabile che si tenga conto della durata dell'incarico quale AU in modo generico e astratto. La sottoscritta non ha tollerato per due anni inadempienze come la parte attrice sembrerebbe voler far credere.
3 Le non velate allusioni dell'attrice sulla convenzione prodotta con la risposta, a suo dire prodotta ad hoc, sono fuori luogo. I rapporti tra __________ e la sottoscritta erano e sono di amicizia. È quindi plausibile, come lo è in realtà, che, avuto riguardo alla società in questione, le mie sollecitazioni a ___________ non possano essere comprovate con documenti, che in casu comunque la parte attrice si sarebbe affrettata a definire ininfluenti.
La asserzioni sottoscritte da ___________ non fanno altro che confermare quanto sia successo, ovvero che alla sottoscritta è stata deliberatamente nascosta la reale situazione finanziaria della società. Inoltre ho pure chiesto l'audizione del teste __________. Ciò rappresenta una prova e quindi non è vero quanto asserito in modo suggestivo e fuorviante da controparte, che non ho fornite prove. ___________ confermerà che la sottoscritta si è attivata per verificare personalmente che i contributi erano stati pagati. È vero che la cassa non è stata interpellata, ma ciò non significa che la sottoscritta non abbia fatto nulla, come sembra che si voglia far credere.
4 Produco infine lo scritto tra la Cassa AVS e il Signor __________, che riguarda l'accordo di pagamento degli importi dovuti. L'Ufficio esecuzioni di __________o tramite il cursore incaricato Signor __________ avrà un incontro per definire le modalità di pagamento, comunque in tempi brevi, in ordine all'estinzione integrale del debito. Tale accordo rappresenta una conferma ulteriore che il Signor __________ è pronto a far fronte alle responsabilità per il ruolo avuto in questa vicenda." (cfr. doc. _)
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel merito
2.2. In virtù dell'art. 52 LAVS "il datore di lavoro deve risarcire alla cassa di compensazione i danni da lui causati violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le prescrizioni".
I presupposti dell'obbligo di risarcimento sono quindi l'esistenza di un danno, la violazione delle prescrizioni vigenti in materia di contributi paritetici, da parte del datore di lavoro, e l'intenzionalità o la negligenza grave.
Nell’ipotesi in cui il datore di lavoro è una persona giuridica, che è stata sciolta allorché la pretesa viene fatta valere, possono essere convenuti, in via sussidiaria, i suoi organi responsabili (DTF 123 V 15 consid. 5b con riferimenti; SVR 2001 AHV Nr. 6, pag. 20).
Sussidiarietà significa che la cassa di compensazione deve innanzitutto rivolgersi al datore di lavoro. Solo nel caso in cui il datore di lavoro non può far fronte al suo obbligo contributivo la cassa di compensazione può agire sussidiariamente e direttamente contro i suoi organi. Generalmente questo è il caso in cui la cassa accusa un danno a seguito del fallimento della società datrice di lavoro (Nussbaumer, Die Haftung des Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, in AJP/PJA 1996 pag. 107.; Frésard, Les développements récents de la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances relative à la responsabilité de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1991, no. 2 pag. 163).
In questo contesto si situa anche il rilascio dell’attestato di carenza beni definitivo in una procedura di esecuzione in via di pignoramento. Tale documento attesta ufficialmente, oltre al mancato adempimento all’obbligo di versare i contributi, l’insolvibilità del datore di lavoro. Quindi alla Cassa è lecito richiedere il risarcimento ex art. 52 LAVS agli organi anche se la società esiste giuridicamente (cfr. RCC 1988 pag. 137 consid. 3c). Per questo, dalla notifica di tale atto, non vi è motivo per non iniziare una procedura di risarcimento contro i suoi organi sussidiariamente responsabili (RCC 1988 pag. 137 consid. 3c, confermato in RCC 1991 pag. 135 consid. 2a; cfr. critica in M. Kunz, Die Schadenersatzplicht des Arbeitsgebers in der AHV, Diss. Winterthur 1989 pag. 63).
2.3. Si ha un danno ai sensi dell'art. 52 LAVS ogni qualvolta dei contributi paritetici legalmente dovuti all'AVS sfuggono a questa assicurazione. Il danno subentra allorquando questi contributi non possono essere riscossi per motivi di diritto o di fatto. Questo per intervenuta perenzione ai sensi dell’art. 16 cpv. 1 LAVS o per insolvenza del datore di lavoro ( cfr. Nussbaumer, AJP/PJA 1996 pag. 1076; DTF 123 V 15, 16, consid. 5b; DTF 98 V 26). L'ammontare del danno corrisponde a quello dei contributi che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare (DTF 98 V 26 = RCC 1972 pag. 687; Frésard, La responsabilité de l’employeur pour le non-paiement de cotisations d’assurances sociales selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1987, no. 10, pag. 9).
Costituiscono elementi del danno risarcibile, tra l’altro, i contributi AVS/AI/IPG, sia per la parte del salariato che quella del datore di lavoro (cfr. STFA del 28 ottobre 2002 nella causa P. e F., H166/02, consid. 4.1.; Pratique VSI 1994 pag. 104); i contributi della disoccupazione (cfr. STFA del 4 ottobre 2002 nella causa A. e T., H 346/01, consid. 4); i contributi dovuti all’assicurazione cantonale degli assegni familiari, le spese di amministrazione; gli interessi moratori (cfr. art. 14 cpv. 4 lett. e, art. 41bis OAVS), le spese esecutive (cfr. la giurisprudenza citata in Trisconi-Rossetti, L’azione di risarcimento danni della Cassa di compensazione AVS/AI/IPG nei confronti del datore di lavoro ex art. 52 LAVS, RDAT II 1995 pag. 369 s; vedi anche la numerosa giurisprudenza citata in Istituto delle assicurazioni sociali, ..nel campo dell'azione di risarcimento danni ex art. 52 LAVS della Cassa di compensazione AVS/AI/IPG nei confronti del datore di lavoro, RDAT II 2002 pag. 519 s; STFA del 24 ottobre 2000 nella causa T., C. e S., H 113/00, consid. 6).
Nell'evenienza concreta, dagli estratti concernenti l'evoluzione del debito (cfr. doc. _), dagli estratti dei contributi paritetici e dai quaderni dei salari (cfr. doc. _) e dall'insinuazione di credito(cfr. doc. _), dagli attestati di carenza beni (cfr. doc. _) risulta chiaramente l'importo dei contributi non saldati, che ammonta a fr. 22'353.45.
Del resto la convenuta non ha contestato l'importo del danno come tale.
2.4. Per definizione, il danno considerato dall'art. 52 LAVS è quello derivante da un atto o da un'omissione in relazione ai compiti che la legge attribuisce al datore di lavoro, segnatamente in materia di versamento dei contributi (Pratique VSI 1994 pag. 99, consid. 5a). Le prescrizioni cui fa riferimento l'art. 52 LAVS sono innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesima e nelle sue disposizioni di esecuzione: in particolare le norme concernenti l'obbligo di pagare i contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di un'attività salariata, il prelevamento dei contributi dei salariati, l'obbligo di allestire i relativi conteggi: sono queste le disposizioni in senso stretto (art, 14 cpv. 1 LAVS, art. 34ss OAVS; cfr. RCC 1985, pag. 607 consid. 5a).
L’obbligo di conteggiare e versare i contributi da parte del datore di lavoro è un compito di diritto pubblico (Pratique VSI 1994 pag. 108 consid. 7a con riferimenti) ed il venire meno a questo compito costituisce una violazione di prescrizioni ai sensi dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno (Pratique VSI 1993 pag. 84 consid. 2a, DTF 111 V 173 consid. 2; DTF 108 V 186 consid. 1a; 192 consid. 2a; RCC 1985 p. 646 consid. 3a, 650 consid. 2).
Inoltre - anche se ciò non è esplicitamente menzionato nella legge - il datore di lavoro deve preoccuparsi dei contributi paritetici dei quali egli è tenuto ad assumere il prelevamento e la trasmissione alla Cassa con tutta la necessaria attenzione richiesta. Ne consegue che se egli è causa della propria insolvenza nei confronti della Cassa, egli può essere reso responsabile ai sensi dell'art. 52 LAVS, anche se non ha violato una prescrizione specifica della LAVS (RCC 1985, pag. 608 consid. 5b).
2.5. La cassa di compensazione che constata di aver subito un danno in seguito alla non osservanza delle prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo di dedurre da ogni paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa, rispettivamente degli art. 34 e ss. OAVS relativi ai modi di conteggio e di pagamento dei contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le prescrizioni intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può procedere contro di lui.
Incombe allora al datore di lavoro di far valere e provare validi motivi di giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad escludere una violazione intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni, rispettivamente idonei a giustificarla in base a circostanze speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr. 70 pag. 213).
È quindi possibile che, procrastinando il pagamento dei contributi, il datore di lavoro riesca a salvaguardare l’esistenza della ditta, ad esempio nell’ipotesi di difficoltà passeggere di liquidità.
Affinché un simile comportamento non comporti l’applicazione dell’art. 52 LAVS, occorre che il datore di lavoro, nell’istante in cui decide, abbia seri e oggettivi motivi di ritenere che gli sarà possibile solvere i contributi entro un termine ragionevole (cfr. DTF 108 V 188; Pratique VSI 1996 pag. 307; RCC 1992 pag. 261 consid. 4b; RCC 1985 p. 604 consid. 3a).
L’obbligo del datore di lavoro e dei suoi organi responsabili di risarcire il danno alla Cassa sarà negato, e di conseguenza decadrà, se questi reca e prova motivi di giustificazione, rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187 consid. 1b; Knus, op. cit., pag. 54, Frésard, op. cit., RSA 1987, pag. 7).
2.6. Ai sensi della giurisprudenza del TFA si deve ammettere una negligenza grave del datore di lavoro quando questi abbia trascurato di fare quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevolmente posta nella stessa situazione.
La misura della diligenza richiesta viene apprezzata secondo il dovere di diligenza che si può e si deve generalmente esigere, in materia di gestione, da un datore di lavoro della stessa categoria di quella a cui appartiene l’interessato ( RCC 1988 pag. 634 consid. 5a; DTF 112 V 159 consid. 4 con riferimenti; M. Knus, op. cit., p. 53). Questo dovere risulta accresciuto quando si tratta di un amministratore unico; egli deve dare prova di tutta la diligenza necessaria alla corretta gestione degli affari sociali non essendo sufficiente l'ossequio della diligentia quam in suis (DTF 112 V 3 consid. 2b; cfr. anche DTF 122 III 198 consid. 3a). Egli deve conservare un assoluto controllo sugli affari importanti della ditta, essendo segnatamente suo preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano regolarmente versati. Occorre però esaminare se speciali circostanze legittimavano il datore di lavoro a non versare i contributi o potevano scusarlo dal provvedervi ( DTF 121 V 244 consid. 4b; 108 V consid. 1b e 193 consid.2b)
2.7. Innanzitutto va precisato che, secondo costante giurisprudenza (cfr. STCA 14 giugno 1995 nella causa C.; 31.95.00012) la responsabilità del datore di lavoro ai sensi dell'art. 52 LAVS non è in relazione alla gestione della società per se stessa, né a eventuali cause di un fallimento.
è stata designata amministratrice unica della ___________ dalla costituzione sino al 17 aprile 2001 (cfr. doc. _, estratto RC informatizzato).
2.7.1. ____________ sostiene che con decisone assembleare del 7 maggio 2001, il nuovo amministratore unico ___________ si è assunto ogni piena e completa responsabilità per tutta la gestione passata e futura della società e quindi anche per le fatture scoperte relative ai contributi sociali. ____________ le avrebbe nascosto la reale situazione finanziaria della società.
Accettando il mandato di amministratrice unica della ____________, ____________ ha assunto tutti gli oneri che da tale funzione derivano (cfr. STFA del 31 gennaio 2003 nella causa V., H 5/02, consid. 5.2; STFA del 16 settembre 2002 nella causa P.Z, L.B. e J.A.D.B, H 10+45/01, consid. 10.1.; STFA del 23 agosto 2002 nella causa V. V. e M. C., H 405+406/00, consid. 4.2; STFA del 28 maggio 2002 nella causa F., H 403/01, consid. 3b; STFA del 5 novembre 2001 nella causa F., H 153/01, consid. 6b).
La responsabilità per il corretto adempimento degli oneri assicurativi nonché la diligenza necessaria alla corretta gestione degli affari sociali non incombeva quindi solo a ___________, bensì anche e soprattutto all'amministratrice unica ____________, trattandosi di attribuzioni inalienabili nel senso dell'art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO (cfr. STFA del 27 febbraio 2002 nella causa S., H 282/01, consid. 5a; STFA del 27 aprile 2001 nella causa B., H 234/00, consid. 5d; STFA del 13 novembre 2000 nella causa S., consid. 4b, H 238/98). In caso contrario si finirebbe per legittimare la figura "dell'uomo di paglia" (cfr. STFA del 15 aprile 2002 nella causa J., H 365/01, consid. 5; STFA del 27 aprile 2001 nella causa B., H 234/00, consid. 5d; STFA del 13 febbraio 2001 nella causa M, H 225/00, consid. 3c; STFA del 29 maggio 1995 nella causa C., consid. 3b, H 294/94).
Nella presente fattispecie le argomentazioni sollevate dalla convenuta non sono sufficienti per liberarla della responsabilità ex art. 52 LAVS.
D'altronde ____________ non ha minimamente provato di essere stata impedita di raccogliere informazioni in merito al pagamento dei contributi sociali né ha indicato come e quando ha verificato che i contributi sociali venissero regolarmente pagati (ad esempio interpellando direttamente la Cassa). La convenuta si è limitata a dire che era ____________ ad occuparsi della conduzione e la gestione della società. Gli argomenti addotti, in particolare il fatto che la sua era solo una carica meramente formale, di copertura e svuotata di ogni concreto potere di intervento sulla conduzione della ____________ , visto che sarebbe stato _____________ ad avere in mani le redini della società e a deciderne l'andamento sfruttando a tale scopo l'ingenuità e la totale inesperienza della convenuta, non concretizzano qualsivoglia motivo di giustificazione o di discolpa nel senso della giurisprudenza (STFA del 31 gennaio 2003 nella causa V., H 5/02, consid. 5.2). Ora, la dichiarazione di ____________ che praticamente afferma di aver impedito a ____________ di accedere alle informazioni contabili e finanziarie della società, non è credibile. Se veramente la convenuta ha chiesto regolarmente informazioni a ___________ senza mai ricevere risposta, il suo comportamento risulta essere ancor più grave, in quanto siffatto rifiuto avrebbe dovuto essere subito accompagnato dalle dimissioni (cfr. STCA del 30 gennaio 2003 nella causa D.S, Inc. 31.2002.1, consid. 2.6.1). In queste condizioni é inconcepibile una così lunga permanenza della convenuta in seno alla società (circa due anni).
In una sentenza del 13 maggio 2002 nella causa A, H 65/01, consid. 5, il TFA ha ribadito quest'ultimo concetto precisando:
" Il se devait dès lors de surveiller encore plus étroitement l'activité de ce dernier au sein de C.________ SA, et ne pouvait se contenter, comme il l'a fait, de l'inviter à rendre compte de la situation sans réagir devant l'absence de réponse à ses demandes d'information répétées (cf. lettres des 22 novembre 1994, 25 avril et 20 juillet 1995). Le recourant a ainsi pratiquement laissé champ libre à B.________ pour gérer le projet y., attitude qui se rapproche de celle d'un homme de paille. En cela, il a méconnu l'une des attributions intransmissibles et inaliénables que lui confère l'art. 716a al. 1 CO, soit l'exercice de la haute surveillance sur les personnes chargées de la gestion, pour s'assurer notamment que celles-ci observent la loi, les règlements et les instructions données (ch. 5). Sa négligence doit être appréciée d'autant plus sévèrement que la structure de C. SA était petite et qu'il lui incombait en définitive de contrôler les agissements d'une seule personne (ATF 108 V 202 consid. 3a; RCC 1985 p. 647 consid. 3b). A cela s'ajoute que le projet constituait pour sa société une activité nouvelle, encore mal définie, et sur laquelle il était peu renseigné. Qu'il n'ait rien entrepris, selon ses dires, parce qu'il ne voulait pas compromettre la vente de sa société ne saurait en aucun cas constituer un motif légitime pour excuser son manque de réaction face au comportement de B.. A l'instar des premiers juges, il y a dès lors lieu d'admettre que le recourant a commis, au sens de l'art. 52 LAVS, une négligence grave qui est, de surcroît, en relation de causalité naturelle et adéquate avec le dommage subi par l'intimée. On ne voit pas, à cet égard, ce que l'apport de la procédure pénale pourrait y changer. Si, à n'en pas douter, le recourant a été victime d'un comportement abusif de la part de B., il n'en demeure pas moins qu'il s'est, en sa qualité d'administrateur unique de C.________ SA, rendu coupable d'un défaut de surveillance et c'est en cela que réside le fondement de sa responsabilité à l'égard de la caisse. Il en irait différemment si B.________ l'avait trompé par des manoeuvres fallacieuses, en lui présentant par exemple des comptes falsifiés (voir arrêt non publié F. du 25 juillet 2000, H 319/99). A.________ ne prétend toutefois pas que tel fut le cas. La juridiction cantonale était ainsi fondée, par appréciation anticipée des preuves, à se passer de la mesure d'instruction supplémentaire requise par le recourant sans qu'on puisse y voir une violation de son droit d'être entendu (ATF 124 V 94 consid. 4b)."
In una sentenza del 28 maggio 2002 nella causa P., H 445/ 00, consid. 3c, il TFA ha ancora precisato:
" (…)
c) Nel caso di specie, il ricorrente non può seriamente pretendere di venir liberato dalle sue responsabilità, sebbene abbia più volte sollecitato i coniugi T.________ a inviargli i documenti necessari per l'allestimento della contabilità. Dalla documentazione agli atti risultano infatti sollecitatorie rimaste in sostanza inevase, senza però che il ricorrente ne abbia tratto l'unica conclusione che si imponeva, ossia le dimissioni. A nulla serve anche lo scritto 16 luglio 1998 con cui l'interessato aveva reso attento il marito di T.________ di non voler tollerare ulteriormente la situazione, chiedendogli di fornire, finalmente, la documentazione mancante per la chiusura del- l'esercizio contabile 1997, nonché di provvedere alla prosecuzione della richiesta di sussidio. Orbene, ritenuto che l'insorgente, per sua stessa ammissione, era convinto di dover rendere conto del suo operato ad un ente pubblico, mal si comprende perché abbia continuato a far affidamento sui coniugi T.________ anche dopo che i ripetuti silenzi dei destinatari sulle varie richieste di messa a disposizione dei dati contabili avrebbero dovuto indurlo ad attivarsi in termini più risoluti. Detto altrimenti, invece di limitarsi a richiedere in via epistolare documenti contabili, era suo preciso dovere andarli a cercare sul posto, come la sua funzione di socio gerente gli avrebbe non solo consentito, ma anche imposto. Egli non poteva avere dubbi sull'importanza della corretta gestione contabile della società non solo perché era socio gerente, ma anche nella sua qualità di fiduciario di professione". (le sottolineature sono del redattore)
In un'altra sentenza del 16 settembre 2002 nella causa P.Z, L.B. e J.A.D.B, H 10+45/01, consid. 10.2., il TFA ha ancora ribadito, nel caso di un amministratore che si é dimesso dopo un anno dall'inizio delle difficoltà finanziarie della società, quanto segue:
" (…)
10.2
Nel caso di specie va rilevato che, benché avesse firmato nel 1973 un accordo con A.________ che lo liberava delle proprie responsabilità per la X.SA e avesse inoltre manifestato, a causa delle intimazioni di pagamento ricevute dalla Cassa a partire dal 1988, la sua intenzione di dimissionare dalla carica di amministratore unico - desistendovi però in quanto A. lo aveva pregato di rimanere fintanto che suo figlio avesse acquisito la cittadinanza svizzera e potesse succedergli -, nonché avesse ricevuto rassicurazioni in merito, l'interessato avrebbe comunque dovuto vigilare con maggiore attenzione al pagamento regolare e compiuto, da parte della società, dei contributi sociali, per i quali continuava comunque ad essere responsabile, indipendentemente dai rapporti interni vincolanti solo inter partes. Non doveva né poteva poi accontentarsi delle promesse di A.________ e delle rassicurazioni dello studio immobiliare D., secondo cui nulla doveva temere dal profilo finanziario in relazione ai contributi sociali. Attendere fino al 19 febbraio 1996 prima di dare le dimissioni, quando era oggettivamente e soggettivamente impossibile per Z. - ormai in pensione da anni e sprovvisto delle conoscenze di natura contabile e finanziaria necessarie per comprendere la situazione economica di una società anonima - avere un qualsivoglia controllo gestionale della società, è costitutivo di una chiara mancanza di diligenza nello svolgimento di funzioni di controllo che dal profilo della responsabilità giuridica non possono essere delegate ad altri (…)"(le sottolineature sono del redattore).
La convenuta, in violazione degli obblighi che le derivano dalla carica di amministratrice unica di una società anonima, non ha svolto nessun tipo di controllo.
Come ricorda la costante giurisprudenza federale, ad ogni amministratore spetta ai sensi dell’art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO “l’alta vigilanza sulle persone incaricate della gestione, in particolare per quanto concerne l’osservanza della legge, dello statuto, dei regolamenti e delle istruzioni “.
Pertanto deve, di principio, informarsi periodicamente dell’andamento dell’azienda ed in particolare sugli affari principali, richiedendo rapporti dettagliati, studiandoli attentamente, cercando di chiarire errori ed agendo per correggere irregolarità. Se, dalle informazioni raccolte, sorge il sospetto di una gestione scorretta o negligente da parte di chi ha ottenuto la delega gestionale, l’organo deve intervenire affinché le prescrizioni siano rispettate (cfr. STFA del 27 febbraio 2002 nella causa S., H 282/01, consid. 5a; DTF 114 V 219, consid. 4a = RCC 1989, pag. 116, consid. 4a e STFA 25 luglio 1991 nella causa V.E.; cfr. anche STFA del 29 agosto 1997 nella causa M.). Segnatamente è suo preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano regolarmente versati (cfr. STFA del 24 aprile 2002 nella causa G., H 153/00, consid. 8b; DTF 108 V 202 consid. 3a; Frésard, Les développements récent de la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances relative à la responsabilité del l’employeur selon l’art. 52 LAVS, RSA 1991, pag. 165). Non è sufficiente esaminare i conti una volta all'anno (cfr. STFA del 27 febbraio 2002 nella causa S., H 282/01, consid. 5a). Secondo la nostra Massima istanza, egli deve rassegnare le proprie dimissioni dal CdA se, nonostante le sue sollecitazioni, i contributi paritetici rimangono impagati (cfr. STFA del 17 gennaio 2002 nella causa A. e B., H 38/01, consid. 4b; STFA del 21 dicembre 1993 nella causa M.T.S. e STFA del 15 dicembre 1993 nella causa N.). Inoltre la convenuta non ha speso parola alcuna sulla possibilità che comunque aveva quale amministratrice unica con diritto di firma individuale, se solo avesse voluto, di ordinare, anche contro la volontà di ____________, il pagamento dei contributi sociali (STFA del 31 gennaio 2003 nella causa V., H 5/02, consid. 5.3).
Se non ha adempiuto i suoi obblighi con la dovuta diligenza che, secondo la giurisprudenza, va oltre la prudenza che è d’uso osservare nei propri affari (STFA del 29 maggio 1995 nella causa A. C. p. 6; DTF 99 II 179; STFA del 19 maggio 1995 nella causa M. D), il membro del Consiglio di amministrazione o l'amministratore unico sarà ritenuto responsabile del danno.
Il ruolo di presunto organo di fatto di ___________, non giustifica comunque la passività di _____________. Ella non ha adempiuto ai propri obblighi con la dovuta diligenza che, secondo la giurisprudenza, va oltre la prudenza che è d’uso osservare nei propri affari (STFA del 29 maggio 1995 nella causa A. C. p. 6; DTF 99 II 179).
La convenuta non poteva, nella veste di amministratrice unica di una società anonima, accontentarsi di svolgere un ruolo passivo nella società. La convenuta avrebbe dovuto verificare puntualmente e personalmente che i contributi paritetici venissero effettivamente versati alla Cassa (cfr. STFA del 27 gennaio 2003 nella causa D.C., A. P. e M.P., H93/01 + H 169/01, consid. 4.3; STFA del 17 gennaio 2002 nella causa A. e B., H 38/01, consid. 4b). Ella avrebbe anche potuto interpellare l'ufficio di revisione attingendo dati contabili oggettivi (STFA del 31 gennaio 2003 nella causa V., H 5/02, consid. 5.3), dai quali avrebbe facilmente potuto dedurre che vi erano oneri sociali scoperti o perlomeno possibili difficoltà finanziarie della società (cfr. STFA dell'11 settembre 2002 nella causa C. C. e M. C., H 349/01, consid. 2.4). Non è sufficiente sostenere di essere stata impedita al corretto esercizio dei doveri di vigilanza. Ad ella bastava verificare mensilmente che i contributi venivano pagati. Dopo il primo ostruzionismo avrebbe dovuto dimettersi immediatamente.
Essersi fidata senza una verifica accurata della situazione finanziaria della ditta, è segno di una grave negligenza dell'amministratrice unica. I controlli le avrebbero permesso di appurare la precaria situazione finanziaria della società (cfr. STFA dell'11 settembre 2002 nella causa C. C. e M. C., H 349/01, consid. 2.4; STFA del 28 maggio 2002 nella causa F., H 403/01, consid. 3c; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa C., H 194/01, consid. 4c; STFA del 17 gennaio 2002 nella causa A. e B., H 38/01, consid. 4b;STFA dell'8 marzo 2001 nella causa A. C., G. P. e F. F., H 115/00 e H 132/00, consid. 8b), che navigava in brutte acque da diverso tempo, costringendo la Cassa a diffidarla e precettarla sin dalla costituzione. Nulla impediva alla convenuta di richiedere qualsivoglia informazione o documentazione che gli necessitasse per far fronte ai doveri richiesti ad una amministratrice unica, attingendo ad esempio, come visto, a dati contabili oggettivi facendo capo all'ufficio di revisione. (cfr. STFA dell'11 settembre 2002 nella causa C. C. e M. C., H 349/01, consid. 2.4; STFA del 28 maggio 2002 nella causa F., H 403/01, consid. 3c). Diverso sarebbe stato se, appena conosciuta l'esposizione debitoria a titolo di contributi alle assicurazioni sociali, la convenuta avesse inoltrato immediatamente le proprie dimissioni (cfr. STFA del 16 settembre 2002 nella causa P.Z, L.B. e J.A.D.B, H 10+45/01, consid. 9).
La convenuta non può liberarsi da ogni responsabilità asserendo che le sue richieste di informazioni sono restate lettera morta. La lunga permanenza nella società, fa pensare che la convenuta ha lasciato correre le cose, senza verificare con mano l'effettiva situazione societaria (cfr. STFA del 16 settembre 2002 nella causa P.Z, L.B. e J.A.D.B, H 10+45/01, consid. 10.2.; STFA del 28 maggio 2002 nella causa P., H 445/ 00, consid. 3c; STFA del 13 maggio 2002 nella causa A, H 65/01, consid. 5).
Se avesse subito agito con determinazione, uscendo dalla società per tempo, avrebbe certamente evitato di trovarsi in una simile situazione (cfr. STFA del 23 agosto 2002 nella causa V. V. e M. C., H 405+406/00, consid. 4.2; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa C., H 194/01, consid. 4c). Neppure l'asserita completa inesperienza sono idonee a giustificare nei confronti della Cassa il comportamento di totale inattività della convenuta (cfr. STFA del 31 gennaio 2003 nella causa V., H 5/02, consid. 5.3).
Se è vero che l'amministratore unico, rispettivamente il membro del CdA può delegare compiti - tra cui anche quello di curare che i contributi vengano pagati -, è pur vero che la delega non lo esime dal vigilare che le funzioni delegate siano effettivamente svolte (cfr. STFA del 27 gennaio 2003 nella causa L., H 393/01, consid. 2.4; STFA del 23 agosto 2002 nella causa V. e C., H 405 + 406, consid. 4.2.; STFA del 28 maggio 2002 nella causa F., H 403/01, consid. 3b; STFA del 27 febbraio 2002 nella causa S., H 282/01, consid. 5a; STFA del 17 gennaio 2002 nella causa A. e B., H 38/01, consid. 4b; STFA del 5 aprile 2001, nella causa A., H 436/00, consid. 3b; SVR 2001 AHV n° 15 consid. 6b). Non è possibile liberarsi da ogni responsabilità ex art. 52 LAVS ed affermare di aver ottemperato al proprio dovere di diligenza semplicemente delegando i compiti ad una persona più competente, con specifiche conoscenze economiche e finanziarie (SVR 2002 AHV Nr. 9 consid. 3a)
Per quanto attiene alla presunta ed esclusiva colpa di ____________, si ricorda in questo contesto che l'art. 759 cpv. 1 CO non è applicabile nell'ambito della responsabilità ai sensi dell'art. 52 LAVS per giustificare una riduzione del risarcimento in relazione con la gravità dell'errore commesso dal responsabile (cfr. Pratique VSI 1996, pag. 306, citata in STFA del 13 novembre 2000 nella causa S., consid. 4b, H 238/98).
Il TFA ha infatti precisato che (Pratique VSI 1996 pag. 309):
" En l'espèce, les faits reprochés aux recourants sont en partie postérieurs à cette date. Mais l'art. 759 al. 1 CO ne saurait, quoi qu'il en soit, trouver application dans le cadre de la responsabilité de l'art. 52 LAVS, pour justifier une réduction de l'étendue de la réparation en relation avec la gravité de la faute responsable. Cette nouvelle disposition du code des obligations autorise une limitation de la responsabilité du défendeur jusqu'à concurrence du montant qu'il devrait payer s'il était seul responsable (solidarité différenciée); elle permet au responsable d'invoquer des facteurs de réduction qui lui sont propres. Pour ce qui est de la gravité de la faute de l'auteur de l'acte illicite, c'est uniquement la légèreté de celle-ci (art. 43 al. 1 CO) qui peut être invoquée (Böckli, op. cit., p. 1103, note 2022 ss; Forstmoser/Meier-Hayoz/Nobel, Schweizerisches Aktienrecht, & 36, note 99 ss).
Or la responsabilité fondée sur l'art. 52 LAVS implique, par définition, une faute qualifiée, soit une faute intentionnelle, soit une négligence grave."
In sostanza, il disinteresse mostrato da ____________ ne determina la sua responsabilità ex art. 52 LAVS. La convenuta ha omesso di compiere quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevole nell'ambito delle incombenze riconducibili alla funzione di amministratrice unica di una società anonima (cfr. STFA del 4 febbraio 2002 nella causa C., H 194/01, consid. 4c, nella fattispecie si trattava di un membro del CdA). Ella ha omesso di verificare se i contributi sociali fossero stati pagati. Questa omissione costituisce una grave violazione del suo dovere di diligenza (cfr. RCC 1992, pag. 269), dovere che risulta accresciuto quando si tratti, come in concreto, di un amministratrice unica (cfr. STFA del 31 gennaio 2003 nella causa V., H 5/02, consid. 5.3; STFA del 12 dicembre 2002 nella causa B, H 31 279/01, consid. 3.2; STFA del 28 maggio 2002 nella causa F., H 403/01, consid. 3b; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01, consid. 4c; STFA del 5 novembre 2001 nella causa F., H 153/01, consid. 6b; DTF 112 V 3 consid. 2b; cfr. anche DTF 122 III 198 consid. 3a).
Del resto, la passività a dispetto della conoscenza (eventuale) di mancati pagamenti di contributi deve essere considerata un’inosservanza per negligenza grave delle prescrizioni (RCC 1989 pag. 115). La passività della convenuta è quindi in relazione di causalità naturale e adeguata con il danno subito dalla Cassa (cfr. STFA del 13 maggio 2002 nella causa A, H 65/01, consid. 5; STFA del 17 gennaio 2002 nella causa A e B., H 38/01, consid. 4b).
2.7.2. Quanto al fatto che ___________ abbia esonerato ____________ da ogni responsabilità (cfr. doc. _), è ininfluente nel rapporto esterno con la Cassa, trattandosi di mera questione interna, riferita al rapporto di diritto privato tra ____________ e ____________ (cfr. STFA del 27 gennaio 2003 nella causa D.C., A. P. e M.P., H93/01 + H 169/01, consid. 4.3; STFA del 16 settembre 2002 nella causa P.Z, L.B. e J.A.D.B, H 10+45/01, consid. 10.3; STFA dell'11 settembre 2002 nella causa C. C. e M. C., H 349/01, consid. 2.5; STFA del 28 maggio 2002 nella causa P., H 445/ 00, consid. 3c; STFA del 24 ottobre 2000 nella causa T., C. e S., H 113/00, consid. 5; STFA del 30 aprile 1998 nella causa C.S e C.B, H 159+164/97, pag. 7).
2.8. Infine, per quanto riguarda la richiesta di assunzione di prove fatta dalla convenuta, corollario del diritto di essere sentito ai sensi dell'art. 29 cpv. 2 CF, per costante giurisprudenza, da tale principio costituzionale deve, tra l'altro, essere dedotto il diritto per l'interessato di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere visione dell'incarto, quello di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (DTF 127 I 56 consid. 2b; DTF 126 I 16 consid. 2a/aa, 124 V 181 consid. 1a, 375 consid. 3b e sentenze ivi citate).
È utile precisare che sono in ogni caso ammesse soltanto le prove giuridicamente determinanti ai fini del giudizio; possono inoltre essere respinti i mezzi di prova atti a provare una circostanza già chiara, i mezzi di prova che non porterebbero alcun chiarimento alla fattispecie o, ancora, che sono noti all’autorità per sua conoscenza diretta o indiretta (DTF 120 V 360 consid. 1a con riferimenti, Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 2.a edizione, Berna 1997, § 53 N 24, pag. 344).
Quindi, se gli accertamenti svolti d'ufficio permettono all'amministrazione o al giudice, che si sono fondati su un apprezzamento diligente delle prove, di giungere alla convinzione che certi fatti presentino una verosimiglianza preponderante, e che ulteriori misure probatorie non potrebbero modificare questo apprezzamento, è superfluo assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 no. 450; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA del 16 settembre 2002 nella causa P.Z, L.B. e J.A.D.B, H 10+45/01, consid. 4; STFA del 5 novembre 2001 nella causa F., H 153/01, consid. 4a; DTF 122 II 469 consid. 4a; 122 III 223 consid. 3c; 120 Ib 229 consid. 2b; 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). In tal caso non sussiste una violazione del diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 CF (SVR 2001 N. 10 pag. 28, consid. 4b; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).
Nel caso in esame, la documentazione acquisita durante l'istruttoria è sufficiente per statuire in merito alla presente vertenza, per cui il TCA non ritiene necessario assumere altre prove.
In particolare non è necessario procedere all'audizione testimoniale di ___________, in quanto la posizione di ___________ è stata sufficientemente chiarita (sul tema audizione testi cfr. STFA del 15 novembre 2002 nella causa R., H 177/01, consid. 2.3.4.; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa C., H 194/01, consid. 3c; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01, consid. 2c; STFA del 5 novembre 2001 nella causa F., H 153/01, consid. 4a.). Va al riguardo rammentato che non occorre far capo all'audizione di testi per accertare un elemento irrilevante ai fini del giudizio (cfr. STFA del 31 gennaio 2003 nella causa V., H 5/02, consid. 4.2).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- La petizione è accolta.
Di conseguenza __________ è condannata a versare alla Cassa cantonale di compensazione AVS l'importo di
fr. 22'353.45.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster