AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 31.2001.15
Data decisione, Autorità: 28.05.2002, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n. 31.2001.00015
ZA/tf
Lugano 28 maggio 2002
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Zaccaria Akbas
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sulla petizione del 1° giugno 2001 ai sensi dell'art. 52 LAVS di
__________,
contro
__________,
In relazione alla fallita __________
ritenuto, in fatto
1.1. La ditta Impresa __________, con sede a , è stata iscritta a Registro di Commercio il __________ 1975 (FUSC dell' 1975, cfr. doc. _).
Lo scopo sociale della società consisteva nell'esecuzione di lavori edili di sotto e soprastruttura, ecc.
ha ricoperto la carica di amministratore unico della società, con diritto di firma individuale, dal 19 settembre 1990 sino al fallimento (cfr. doc. _).
La ditta Impresa __________ è stata affiliata alla Cassa __________ di compensazione AVS/AI/IPG in qualità di datrice di lavoro dal 1° ottobre 1975 al 31 dicembre 1999.
La società entrò in mora con il pagamento dei contributi, per cui la Cassa dovette sistematicamente diffidare la società dal mese di febbraio 1996 ed iniziare le procedure esecutive dal mese di maggio 1996 (cfr. doc. _), ottenendo in data 2 maggio 2000 nove attestati di carenza beni a seguito di pignoramento (cfr. doc. _)
Con decreti 6 settembre 2000 e 19 gennaio 2001 il Pretore del distretto di __________ ha dichiarato l'apertura del fallimento in via sommaria ai sensi dell'art. 231 LEF (FUSC del __________ 2001).
In data 11 maggio 2001 la Cassa ha insinuato all'Ufficio fallimenti di __________ il proprio credito di fr. 113'597.--, importo che si è ridotto a fr. 99'708.40 per contributi paritetici impagati nel 1996, 1998 e 1999, dopo regolare controllo del datore di lavoro (cfr. doc. _).
1.2. Constatato di aver subito un danno, il 2 aprile 2001 la Cassa ha emesso nei confronti di __________ una decisione di risarcimento danni ex art. 52 LAVS per fr. 113'597.-- concernente i contributi paritetici non versati nel 1996, 1998 e 1999 (cfr. doc. _).
1.3. Con opposizione 2 maggio 2001, __________, ha respinto l'addebito di intenzionalità e grave negligenza, sostenendo che l'importo fatto valere dalla Cassa non sarebbe quello definitivo, in quanto la procedura di fallimento non sarebbe conclusa per cui vi sarebbero oggettive possibilità di recuperare dei crediti. Inoltre i veri responsabili del danno sarebbero gli altri organi (cfr. doc. _).
1.4. Con petizione 1° giugno 2001, la Cassa ha postulato la condanna di __________ al risarcimento di fr. 99'708.40 per gli oneri sociali scaduti e non liquidati dalla società Impresa __________:
" (…)
Nella fattispecie, il convenuto sostiene che vi sarebbero stati altri organi responsabili della gestione corrente della società.
Al riguardo si sottolinea che l'esistenza di eventuali "amministratori di fatto" non scarica, a priori, l'amministratore formale dalla sua responsabilità ex art. 52 LAVS (STFA inedita del 30 marzo 1993 in re D.S., consid. 3c; STCA inedita del 7 agosto 1996 in re O.G., consid. 2.9).
Spetta in realtà all'amministratore, conformemente alla giurisprudenza, vigilare sulle persone incaricate della gestione e della rappresentanza, affinché rispettino le prescrizioni legali (DTF 114 V 223).
Nell'evenienza, al convenuto, proprio in ragione della specifica formazione (controller dipl. fed.), non potevano essergli sconosciute sia le conseguenze del mancato pagamento dei contributi sia gli strumenti legali per evitare una sua responsabilità personale.
Di conseguenza non avendo il convenuto ottemperato agli obblighi di diligenza e di vigilanza che, secondo la giurisprudenza, va oltre la prudenza che è d'uso osservare nei propri affari, egli deve assumersi le conseguenze del mancato pagamento dei contributi alla Cassa.
Infine, anche l'asserzione di controparte secondo cui sussisterebbero aspettative di recupero dei crediti, non potendo dunque considerare la procedura di fallimento come ancora definita, non trova riscontro.
Infatti, con scritto 21 maggio 2001, l'Ufficio fallimenti del Distretto di __________ comunicava alla Cassa che il proprio credito è stato iscritto nella III.a classe della graduatoria.
Anticipava tuttavia che, allo stato attuale della procedura, per i creditori chirografari non è previsto alcun dividendo (Doc. _).
Segnatamente per quanto concerne l'ammontare del danno, si dà atto che, dopo il controllo del datore di lavoro a seguito del fallimento (Doc. _), il credito risarcitorio è stato ridotto a fr. 99'708.40, come all'insinuazione di credito definitiva 11 maggio 2001 all'Ufficio fallimenti del Distretto di __________, esclusi quindi i contributi sui salari rivendicati (Doc. _)." (cfr. doc. _)
1.5. Con scritto 9 luglio 2001, il convenuto solleva la seguente istanza:
" Istanza per ottenimento di una sospensione del termine di presentazione della risposta
Causa: Art. 52 LAVS, Impresa __________ fallita e
Cassa __________ di compensazione AVS/AI/IPG, __________
Incarto: __________
Motivazione: La procedura ebbe inizio con un valore di causa di CHF 113'597.--. A seguito di una richiesta d'ispezione, da parte del sottoscritto, la richiesta viene ridotta a CHF 99'708.40.
Vi sono tuttora due sospesi che possono determinare il valore di causa:
anticipati dalla società è tuttora in contestazione;
procedura di fallimento.
Sulla base delle considerazioni citate, chiedo che la procedura venga sospesa sino alla definizione delle due pendenze citate."
(cfr. doc. _)
1.6. Con risposta del 31 agosto 2001, il convenuto ha ribadito quanto espresso con l'opposizione, aggiungendo:
" Richiamate le mie precedenti segnalo, a complemento delle precedenti osservazioni, come la Cassa __________ di Compensazione AVS, abbia omesso di accreditare gli assegni familiari anticipati dalla ditta per il periodo 1998 e per la somma di CHF 12'820.--. A sostegno della fondatezza e della correttezza degli assegni famigliari anticipati, si osserva come, agli stessi dipendenti e con le stesse situazioni famigliari, gli assegni siano stati riconosciuti sia per il 1997 sia per il 1999." (cfr. doc. _)
1.7. Con scritto 10 ottobre 2001, la Cassa ha osservato:
" con riferimento al procedimento di cui margine ed in particolare all'ordinanza del 3 settembre 2001, le comunichiamo di non avere ulteriori mezzi di prova da produrre.
La questione del mancato riconoscimento degli assegni familiari dipende dal fatto che la società non ha provveduto a fornire alla Cassa __________ assegni familiari le informazioni necessarie, affinché il diritto venisse riconosciuto.
L'attrice si è attivata informando il convenuto del fatto che qualora i dati mancanti fossero pervenuti, sarebbe stato riconosciuto il diritto con conseguente correzione dell'importo fatto valere in petizione. sebbene la controparte si sia dichiarata disposta a collaborare (Doc. _), nulla è stato in concreto realizzato. Di conseguenza, il valore di causa rimane invariato." (cfr. doc. _)
1.8. Con scritto 17 ottobre 2001, il convenuto ha osservato:
" Mi riferisco alla vostra cortese del 16 u.s. e, dopo un incontro con la Cassa __________ degli Assegni Famigliari, nel quale ho potuto finalmente chiarire la base delle differenze. Inoltre ho avuto accesso all'incarto presso l'UE di __________ e quindi potuto iniziare la completazione della documentazione relativa agli assegni familiari. Al momento attuale risulta mancante unicamente una dichiarazione della __________ che ritengo poter ottenere entro la fine del corrente mese. In seguito potrò completare tutto l'incarto da presentare alla __________ ed ottenere quindi il riconoscimento degli stessi.
Vi chiedo quindi gentilmente di voler attendere la completazione di questo incarto." (cfr., doc. _)
1.9. Sollecitato dal TCA a voler completare gli accertamenti inerenti agli assegni di famiglia (cfr. doc. _), in data 30 ottobre 2001, il convenuto ha osservato:
" Seguito alla vostra cortese del 29 u.s., in allegato, vi rimetto copia della documentazione inviata all'Istituto Assicurazioni Sociali, relativa alla disputa degli assegni famigliari.
Sono quindi dipendente, per i termini di risposta, direttamente dal citato IAS, un ritardo a questo punto non può essere imputato a mia negligenza.
Ritengo che l'IAS v'informerà direttamente sulla definizione della contestazione." (cfr, doc. _).
1.10. In data 8 novembre 2001, la Cassa ha ridotto l'importo del danno motivando:
" Con riferimento al procedimento di cui a margine ed in particolare all'ordinanza del 31 ottobre u.s., le comunichiamo che, in data 26 ottobre 2001 (Doc. _), la Cassa ha riconosciuto il diritto agli assegni familiari per gli anni 1998 e 1999 per un importo complessivo di fr. 16'470.--.
E' tuttora in sospeso la posizione dell'ex dipendente __________, per il quale la Cassa attende della documentazione da parte del convenuto.
In ragione di quanto sopra esposto, il valore di causa deve essere ridotto a fr. 83'238.40." (cfr. doc. _)
1.11. In data 20 novembre 2001, il convenuto ha prodotto uno scritto di stessa data inviato all'Istituto delle assicurazioni sociali del tenore seguente:
" Diamo seguito alla vostra del 30 ottobre 2001 e prendiamo atto delle vostre conclusioni.
Allo scopo di poter definire anche al posizione del signor __________, vi chiediamo gentilmente quale procedura dobbiamo seguire e quale documentazione lo stesso signor __________, che ci legge in copia, deve produrre." (doc. _ allegato 7)
1.12. Ancora in data 14 gennaio 2002 il TCA ha sollecitato presso la Cassa e il convenuto di provvedere alla definizione della posizione di __________ (cfr. doc. _)
1.13. Con scritto 18 febbraio 2002, la Cassa ha osservato che:
" Con riferimento alla richiesta di informazioni del 14 gennaio u.s., le comunichiamo che il danno risarcitorio ammonta a fr. 83.238.40.
Il convenuto non ha dato seguito alle richieste della Cassa assegni familiari (cfr. Doc. _), affinché si potesse stabilire l'ammontare degli assegni familiari da dedurre dal danno relativamente al dipendete __________." (cfr. doc. _)
La Cassa ha anche prodotto uno scritto del 26 ottobre 2001 dell'Istituto delle assicurazioni sociali al convenuto del seguente tenore:
" In allegato vi ritorniamo la richiesta per assegni di famiglia del signor __________ perché incompleta.
In particolare la richiesta dovrà essere completata con le seguenti indicazioni:
quale la moglie del dipendete era iscritta attestante in quale percentuale era alla ricerca di un posto di lavoro ed il relativo termine quadro;
ha svolto delle attività lucrative (indicare il nome del datore di lavoro ed il relativo grado d'occupazione ed il periodo esatto durante il quale ha esercitato la sua attività)." (cfr. doc. _)
1.14. In data 19 febbraio 2002, questo TCA ha nuovamente sollecitato presso il convenuto la definizione della posizione di __________:
" In riferimento alla causa sopraccitata, le trasmettiamo copia della lettera del 18 febbraio 2002 della Cassa . di compensazione al TCA (XX) con i relativi allegati _) per conoscenza (con facoltà di presentare ev. osservazioni scritte entro 10 giorni).
Nello stesso termine di 10 giorni voglia pure precisare la posizione del signor __________ così come già richiestole in data 15 novembre 2001 e 14 gennaio 2002.
Le ricordiamo inoltre il suo obbligo quale parte in causa a collaborare all'accertamento dei fatti. La avvertiamo che in caso di non risposta, il Tribunale deciderà sulla base degli atti acquisiti sino ad oggi."
(cfr. doc. _)
A tutt'oggi la richiesta del TCA è rimasta inevasa.
in diritto
2.1. In via preliminare deve essere esaminato se la Cassa ha iniziato prematuramente la presente procedura di risarcimento, in quanto il convenuto osserva che la procedura fallimentare non è ancora finita.
Il convenuto ha postulato la sospensione della causa in attesa di un eventuale versamento di un dividendo nell'ambito della procedura fallimentare e in attesa di definire l'importo del danno sulla base di un eventuale riconoscimento di assegni di famiglia.
La società entrò in mora con il pagamento dei contributi, per cui la Cassa dovette sistematicamente diffidare la società dal mese di febbraio 1996 ed iniziare le procedure esecutive dal mese di maggio 1996 (cfr. doc. _), ottenendo in data 2 maggio 2000 nove attestati di carenza beni a seguito di pignoramento (cfr. doc. _)
Con decreti 6 settembre 2000 e 19 gennaio 2001 il Pretore del distretto di __________ ha dichiarato l'apertura del fallimento in via sommaria ai sensi dell'art. 231 LEF (FUSC del __________ 2001).
Il TFA ha stabilito che il credito risarcitorio della Cassa nasce il giorno in cui il danno è causato (insorgenza del danno). Nell’ambito di un fallimento del datore di lavoro detto giorno è quello dell’apertura del fallimento stesso, poiché è da questo momento che gli oneri sociali scoperti non possono più essere recuperati seguendo la procedura ordinaria (DTF 123 V 15 consid. 5b e c, 170 consid. 2b, 121 III 384 consid. 3bb, 388 consid. 3a e b riferimenti; principi recentemente riconfermati in STFA inedita dell'8 novembre 1999 in re G. H., pag. 4).
Tuttavia, decisiva per la decorrenza del termine annuo di perenzione ex art 82 OAVS non è però la data d’insorgenza del danno, ma quella in cui la cassa di compensazione ne viene effettivamente a conoscenza (cfr. Nussbaumer, “Das Schadenersatzverfahren nach art. 52 AHVG” pag. 109, in Aktuelle Fragen aus dem Beistragsrecht der AHV, Veröffentlichungen des Schweizerischen Instituts für Verwaltungskurse an der Universität St. Gallen, volume 44, S. Gallo 1998; STFA inedita dell'8 novembre 1999 in re G. H., pag. 4).
In caso di fallimento la Cassa conosce sufficientemente il suo pregiudizio, in via di massima, quando è informata del suo collocamento nella liquidazione. Il TFA ha ancora di recente confermato che la Cassa ha, di regola, conoscenza del danno subito nel fallimento del datore di lavoro soltanto al momento in cui è depositata la graduatoria, e questo anche se è venuto meno il privilegio dei crediti contributivi nel fallimento (cfr. DTF 126 V 443).
Tale conoscenza può, in presenza di particolari circostanze, sussistere già prima del deposito dello stato di graduatoria quando ad esempio la Cassa è stata resa edotta dall’amministrazione del fallimento, in seguito ad un’assemblea dei creditori, che nessun dividendo verrà distribuito ai creditori della sua classe (DTF 118 V 196 consid. 3b; 116 II 162; RCC 1992 pag. 504 consid. 3b; riguardo al riconoscimento del danno al momento della prima assemblea dei creditori cfr. Pratique VSI 1996 pag. 167 consid. 3c/aa = DTF 121 V 240 consid. 3c/aa).
Nel caso concreto é vero che al momento di intimare la decisione di risarcimento la procedura di fallimento era ancora in corso e che non è da escludere l'eventuale versamento di un dividendo.
Secondo la giurisprudenza la Cassa non è tuttavia tenuta ad agire nell'istante in cui il danno è sorto. Essa può tuttavia farlo (preventivamente), anche se non dispone di tutti gli elementi da porre a fondamento dell'azione, quindi prima della conoscenza precisa del danno effettivo. In caso di pagamento nell’ambito del fallimento, l’amministrazione dovrà cedere il relativo dividendo (cfr. SVR 2000 AHV Nr. 23, pag. 74; DTF 113 V 180 consid. 3b = RCC 1987 pag. 607. consid. 3b; DTF 116 V 76 consid. 3b con riferimenti = RCC 1990 pag. 417 consid. 3b). Per intentare la causa la Cassa non deve quindi attendere l'inizio della decorrenza del termine annuale di perenzione (cfr. SVR 2000 AHV Nr. 23, pag. 74):
" (…)
Elle résulte en fait d'une confusion entre les règles définissant le moment de la survenance du dommage en cas d'insolvabilité de l'employeur (cf consid. 3 a) et les principes déterminant le moment de la connaissance du dommage par la caisse, terme à partir duquel court le délai de péremption du droit de demander la réparation de ce dommage (cf consid. 3 b). Lorsque, comme en l'espèce, l'employeur est une personne morale, le dommage est réputé survenu au moment de la faillite. A partir de ce moment là, en effet, la caisse lésée ne peut agir que contre les organes de la faillite, lesquels répondent à titre subsidiaire du dommage causé. S'il n'incombe pas à la caisse d'agir dès le moment de la survenance du dommage, parce qu'elle n'a pas en mains tous les éléments permettant de motiver une demande en justice (cf. ATF 118 V 195‑196 consid. 3a‑b et les références), en revanche, rien ne l'empêche de le faire (NUSSBAUMER, Les caisses de compensation en tant que parties à une procédure de réparation d'un dommage selon l'art. 52 LAVS, RCC 1991 p. 407). Si, à ce moment‑là, l'ampleur du dommage ne peut pas être mesuré, ni exactement ni approximativement, parce que le dividende est incertain, la caisse devra, dans sa décision en réparation, ordonner au responsable de payer la totalité du montant dont elle a été privée, moyennant une cession de son droit à un dividende éventuel (ATF 114 V 82 consid. 3 b, 113 V 183 s. consid. 3 b).
Cela étant, une demande de mainlevée des oppositions à une décision en réparation ne peut être rejetée d'emblée au motif que le dividende est encore incertain. (…)"
Infine, va rilevato che la cassa di compensazione non può farsi cedere dalla massa dei creditori delle pretese ex art. 260 LEF prima di iniziare una procedura risarcimento danni (cfr. RCC 1983 consid. 8 pag. 477).
In queste circostanze la Cassa era pienamente legittimata ad intimare la decisione di risarcimento danni che ci occupa, senza dover attendere il versamento di un eventuale dividendo.
Anzi, l’amministrazione doveva agire tempestivamente, pena la perenzione del suo credito risarcitorio ex art. 82 cpv. 1 OAVS.
Visto quanto esposto, la postulata sospensione della causa in attesa di un eventuale dividendo (cfr. doc. _) non appare giustificata.
Inoltre la richiesta di sospensione in attesa di definire la problematica relativa agli assegni di famiglia è in seguito divenuta priva di oggetto, ritenuto che con scritto 17 ottobre 2001 il convenuto ha comunicato al TCA di aver chiarito con la Cassa gli aspetti relativi a tali assegni (cfr. doc. _, consid. 1.8) senza più nulla eccepire al riguardo.
2.2. In virtù dell'art. 52 LAVS "il datore di lavoro deve risarcire alla cassa di compensazione i danni da lui causati violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le prescrizioni".
I presupposti dell'obbligo di risarcimento sono quindi l'esistenza di un danno, la violazione delle prescrizioni vigenti in materia di contributi paritetici, da parte del datore di lavoro, e l'intenzionalità o la negligenza grave.
Nell’ipotesi in cui il datore di lavoro è una persona giuridica, che è stata sciolta allorché la pretesa viene fatta valere, possono essere convenuti, in via sussidiaria, i suoi organi responsabili (DTF 123 V 15 consid. 5b con riferimenti; SVR 2001 AHV Nr. 6, pag. 20).
Sussidiarietà significa che la cassa di compensazione deve innanzitutto rivolgersi al datore di lavoro. Solo nel caso in cui il datore di lavoro non può far fronte al suo obbligo contributivo la cassa di compensazione può agire sussidiariamente e direttamente contro i suoi organi. Generalmente questo è il caso in cui la cassa accusa un danno a seguito del fallimento della società datrice di lavoro (Nussbaumer, Die Haftung des Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, in AJP/PJA 1996 pag. 107.; Frésard, Les développements récents de la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances relative à la responsabilité de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1991, no. 2 pag. 163).
In questo contesto si situa anche il rilascio dell’attestato di carenza beni definitivo in una procedura di esecuzione in via di pignoramento. Tale documento attesta ufficialmente, oltre al mancato adempimento all’obbligo di versare i contributi, l’insolvibilità del datore di lavoro. Quindi alla Cassa è lecito richiedere il risarcimento ex art. 52 LAVS agli organi anche se la società esiste giuridicamente (cfr. RCC 1988 pag. 137 consid. 3c). Per questo, dalla notifica di tale atto, non vi è motivo per non iniziare una procedura di risarcimento contro i suoi organi sussidiariamente responsabili (RCC 1988 pag. 137 consid. 3c, confermato in RCC 1991 pag. 135 consid. 2a; cfr. critica in M. Kunz, Die Schadenersatzplicht des Arbeitsgebers in der AHV, Diss. Winterthur 1989 pag. 63).
2.3. Si ha un danno ai sensi dell'art. 52 LAVS ogni qualvolta dei contributi paritetici legalmente dovuti all'AVS sfuggono a questa assicurazione. Il danno subentra allorquando questi contributi non possono essere riscossi per motivi di diritto o di fatto. Questo per intervenuta perenzione ai sensi dell’art. 16 cpv. 1 LAVS o per insolvenza del datore di lavoro ( cfr. Nussbaumer, AJP/PJA 1996 pag. 1076; DTF 123 V 15, 16, consid. 5b). L'ammontare del danno corrisponde a quello dei contributi che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare (DTF 98 V 26 = RCC 1972 pag. 687; Frésard, La responsabilité de l’employeur pour le non-paiement de cotisations d’assurances sociales selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1987, no. 10, pag. 9).
Costituiscono elementi del danno risarcibile, tra l’altro, i contributi AVS/AI/IPG, sia per la parte del salariato che quella del datore di lavoro (Pratique VSI 1994 pag. 104); i contributi della disoccupazione; i contributi dovuti all’assicurazione cantonale degli assegni familiari, le spese di amministrazione ; le spese esecutive, gli interessi moratori (cfr. la giurisprudenza citata in Trisconi-Rossetti, L’azione di risarcimento danni della Cassa di compensazione AVS/AI/IPG nei confronti del datore di lavoro ex art. 52 LAVS, RDAT II 1995 pag. 369 s; STFA del 24 ottobre 2000 nella causa T., C. e S., H 113/00, consid. 6).
2.4. __________ ha contestato l'importo fatto valere dalla Cassa quale danno ex art. 52 LAVS.
Per quel che concerne l'ammontare del danno, spetta all’amministrazione di documentare la propria pretesa mediante estratti, salari, fatture, estratti conto ecc. (cfr. Trisconi-Rossetti, op. cit., RDAT II 1995, pag. 396, N.4.4.2.).
Tuttavia va ricordato che, in applicazione del principio dell’obbligo di collaborazione delle parti, in caso di contestazione, incombe alla controparte portare le prove che l’importo del danno richiesto dalla cassa di compensazione non è corretto ( RCC 1991 pag. 133, consid. II/1b).
Del resto, secondo la giurisprudenza del TFA, se il credito fatto valere dalla cassa di compensazione in una procedura di risarcimento danni si basa su una decisione di fissazione di contributi arretrati cresciuta in giudicato, l’ammontare del danno fatto valere davanti all’autorità cantonale di ricorso può essere rivisto soltanto se vi sono motivi di indubbia erroneità dei contributi. Questo vale anche nel caso in cui la decisione di fissazione dei contributi non sia stata indirizzata personalmente alle singole persone chiamate in seguito in causa (RCC 1991, pag. 133, consid. II/1b; cfr. Trisconi-Rossetti, op. cit., RDAT II 1995, pag. 374, N.4.3.6).
Infatti, la possibilità di ricorrere contro la decisione sui contributi arretrati protegge in modo sufficiente gli organi del datore di lavoro divenuto insolvibile contro il rischio di dover assumere crediti di risarcimento ingiustificati (STFA inedita del 14 dicembre 1998 in re R.G., consid. 3c, H 234/97, del 6 gennaio 1998 in re A.D.M. consid. 6c, H 99/95).
Ora in casu, il convenuto si limita a contestare in modo generico il credito risarcitorio della Cassa senza collaborare alla definizione del danno come più volte richiesto dal TCA (cfr. consid. 1.11, 1.12, 1.13, 1.14), contravvenendo quindi all'obbligo di collaborazione sancito dalla giurisprudenza (RCC 1991 pag. 133, consid. II/1b).
Nell'evenienza concreta, dallo specchietto concernente l'evoluzione del debito contributivo (cfr. doc. _), dagli estratti conto dei contributi (cfr. doc. _), dalle dichiarazione dei salari (cfr. doc. _) e dalle correzioni apportate dalla Cassa in corso di causa (cfr. doc. _), risulta chiaramente l'importo dei contributi non saldati.
Il danno ammonta dunque a fr. 83'238.40 (cfr. consid. 1.10).
2.5. Per definizione, il danno considerato dall'art. 52 LAVS è quello derivante da un atto o da un'omissione in relazione ai compiti che la legge attribuisce al datore di lavoro, segnatamente in materia di versamento dei contributi (Pratique VSI 1994 pag. 99, consid. 5a). Le prescrizioni cui fa riferimento l'art. 52 LAVS sono innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesima e nelle sue disposizioni di esecuzione: in particolare le norme concernenti l'obbligo di pagare i contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di un'attività salariata, il prelevamento dei contributi dei salariati, l'obbligo di allestire i relativi conteggi: sono queste le disposizioni in senso stretto (art, 14 cpv. 1 LAVS, art. 34ss OAVS; cfr. RCC 1985, pag. 607 consid. 5a).
L’obbligo di conteggiare e versare i contributi da parte del datore di lavoro è un compito di diritto pubblico (Pratique VSI 1994 pag. 108 consid. 7a con riferimenti) ed il venire meno a questo compito costituisce una violazione di prescrizioni ai sensi dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno (Pratique VSI 1993 pag. 84 consid. 2a, DTF 111 V 173 consid. 2; DTF 108 V 186 consid. 1a; 192 consid. 2a; RCC 1985 p. 646 consid. 3a, 650 consid. 2).
Inoltre - anche se ciò non è esplicitamente menzionato nella legge - il datore di lavoro deve preoccuparsi dei contributi paritetici dei quali egli è tenuto ad assumere il prelevamento e la trasmissione alla Cassa con tutta la necessaria attenzione richiesta. Ne consegue che se egli è causa della propria insolvenza nei confronti della Cassa, egli può essere reso responsabile ai sensi dell'art. 52 LAVS, anche se non ha violato una prescrizione specifica della LAVS (RCC 1985, pag. 608 consid. 5b).
2.6. La cassa di compensazione che constata di aver subito un danno in seguito alla non osservanza delle prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo di dedurre da ogni paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa, rispettivamente degli art. 34 e ss. OAVS relativi ai modi di conteggio e di pagamento dei contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le prescrizioni intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può procedere contro di lui.
Incombe allora al datore di lavoro di far valere e provare validi motivi di giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad escludere una violazione intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni, rispettivamente idonei a giustificarla in base a circostanze speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr. 70 pag. 213).
È quindi possibile che, procrastinando il pagamento dei contributi, il datore di lavoro riesca a salvaguardare l’esistenza della ditta, ad esempio nell’ipotesi di difficoltà passeggere di liquidità.
Affinché un simile comportamento non comporti l’applicazione dell’art. 52 LAVS, occorre che il datore di lavoro, nell’istante in cui decide, abbia seri e oggettivi motivi di ritenere che gli sarà possibile solvere i contributi entro un termine ragionevole (DTF 108 V 188; RCC 1992 pag. 261 consid. 4b; RCC 1985 p. 604 consid. 3a).
L’obbligo del datore di lavoro e dei suoi organi responsabili di risarcire il danno alla Cassa sarà negato, e di conseguenza decadrà, se questi reca e prova motivi di giustificazione, rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187 consid. 1b; Knus, op. cit., pag. 54, Frésard, op. cit., RSA 1987, pag. 7).
2.7. Ai sensi della giurisprudenza del TFA si deve ammettere una negligenza grave del datore di lavoro quando questi abbia trascurato di fare quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevolmente posta nella stessa situazione.
La misura della diligenza richiesta viene apprezzata secondo il dovere di diligenza che si può e si deve generalmente esigere, in materia di gestione, da un datore di lavoro della stessa categoria di quella a cui appartiene l’interessato ( RCC 1988 pag. 634 consid. 5a; DTF 112 V 159 consid. 4 con riferimenti; M. Knus, op. cit., p. 53). Questo dovere risulta accresciuto quando si tratta di un amministratore unico; egli deve dare prova di tutta la diligenza necessaria alla corretta gestione degli affari sociali non essendo sufficiente l'ossequio della diligentia quam in suis (DTF 112 V 3 consid. 2b; cfr. anche DTF 122 III 198 consid. 3a). Egli deve conservare un assoluto controllo sugli affari importanti della ditta, essendo segnatamente suo preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano regolarmente versati. Occorre però esaminare se speciali circostanze legittimavano il datore di lavoro a non versare i contributi o potevano scusarlo dal provvedervi ( DTF 121 V 244 consid. 4b; 108 V consid. 1b e 193 consid.2b)
2.8. Innanzitutto va precisato che, secondo costante giurisprudenza (cfr. STCA del 14 giugno 1995 nella causa C.,__________) la responsabilità del datore di lavoro ai sensi dell'art. 52 LAVS non è in relazione alla gestione della società per se stessa, né a eventuali cause di un fallimento.
ha ricoperto la carica di amministratore unico della società dal 19 settembre 1990 sino al fallimento, con diritto di firma individuale (cfr. doc. _).
2.8.1. Il convenuto sostiene che sarebbero altri organi ad occuparsi della gestione corrente.
Accettando il mandato di amministratore unico della Impresa __________, __________ ha assunto tutti gli oneri che da tale funzione derivano (cfr. STFA del 5 novembre 2001 nella causa F., H 153/01, consid. 6b; STFA del 31 agosto 2001, nella causa B., H 446/00, consid. 4a).
La responsabilità per il corretto adempimento degli oneri assicurativi nonché la diligenza necessaria alla corretta gestione degli affari sociali non incombeva quindi solo ad "altri organi" (dei quali peraltro non ha fornito il o i nominativi), bensì anche e soprattutto all'amministratore unico __________, trattandosi di attribuzioni inalienabili nel senso dell'art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO (cfr. STFA del 27 aprile 2001 nella causa B., H 234/00, consid. 5d; STFA del 13 novembre 2000 nella causa S., consid. 4b, H 238/98). In caso contrario si finirebbe per legittimare la figura "dell'uomo di paglia" (cfr. STFA del 27 aprile 2001 nella causa B., H 234/00, consid. 5d; STFA del 13 febbraio 2001 nella causa M, H 225/00, consid. 3c; STFA del 29 maggio 1995 nella causa C., consid. 3b, H 294/94).
Nella presente fattispecie le argomentazioni sollevate dal convenuto non sono sufficienti per liberarlo della responsabilità ex art. 52 LAVS.
D'altronde __________ non ha minimamente provato di essere stato impedito di raccogliere informazioni in merito al pagamento dei contributi sociali né ha indicato come e quando ha verificato che i contributi sociali venissero regolarmente pagati (ad esempio interpellando direttamente la Cassa). Il convenuto si è limitato a dire che " altri organi si occupavano della gestione corrente".
Tutto ciò non è sufficiente.
__________, in violazione degli obblighi che gli derivano dalla carica di amministratore unico di una società anonima, non ha comunque svolto nessun tipo di controllo.
Come ricorda la costante giurisprudenza federale, ad ogni amministratore spetta ai sensi dell’art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO “l’alta vigilanza sulle persone incaricate della gestione, in particolare per quanto concerne l’osservanza della legge, dello statuto, dei regolamenti e delle istruzioni “.
Pertanto deve, di principio, informarsi periodicamente dell’andamento dell’azienda ed in particolare sugli affari principali, richiedendo rapporti dettagliati, studiandoli attentamente, cercando di chiarire errori ed agendo per correggere irregolarità. Se, dalle informazioni raccolte, sorge il sospetto di una gestione scorretta o negligente da parte di chi ha ottenuto la delega gestionale, l’organo deve intervenire affinché le prescrizioni siano rispettate (DTF 114 V 219, consid. 4a = RCC 1989, pag. 1116, consid. 4a e STFA non pubblicata del 25 luglio 1991 in re V.E. cfr. anche STFA del 29 agosto 1997 nella causa M.). Segnatamente è suo preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano regolarmente versati (DTF 108 V 202 consid. 3a; Frésard, Les développements récent de la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances relative à la responsabilité del l’employeur selon l’art. 52 LAVS, RSA 1991, pag. 165). Secondo la nostra Massima istanza, egli deve rassegnare le proprie dimissioni dal CdA se, nonostante le sue sollecitazioni, i contributi paritetici rimangono impagati (cfr. STFA del 17 gennaio 2002 nella causa A. e B., H 38/01, consid. 4b; STFA del 21 dicembre 1993 nella causa M.T.S. e STFA del 15 dicembre 1993 nella causa N.).
Se non ha adempiuto i suoi obblighi con la dovuta diligenza che, secondo la giurisprudenza, va oltre la prudenza che è d’uso osservare nei propri affari (STFA del 29 maggio 1995 nella causa A. C. p. 6; DTF 99 II 179; STFA del 19 maggio 1995 nella causa M. D), il membro del Consiglio di amministrazione o l'amministratore unico sarà ritenuto responsabile del danno.
Il ruolo dei presunti "altri organi", non giustifica comunque la passività di __________. Egli non ha adempiuto ai propri obblighi con la dovuta diligenza che, secondo la giurisprudenza, va oltre la prudenza che è d’uso osservare nei propri affari (STFA del 29 maggio 1995 nella causa A. C. p. 6; DTF 99 II 179).
Il convenuto non poteva, nella veste di amministratore unico di una società anonima, accontentarsi di svolgere un ruolo passivo nella società. Egli avrebbe dovuto verificare puntualmente e personalmente che i contributi paritetici venissero effettivamente versati alla Cassa (cfr. STFA del 17 gennaio 2002 nella causa A. e B., H 38/01, consid. 4b).
Essersi fidato senza una verifica accurata della situazione finanziaria della ditta, è segno di una grave negligenza dell'amministratore unico. I controlli gli avrebbero permesso di appurare la precaria situazione finanziaria della società (cfr. STFA del 4 febbraio 2002 nella causa C., H 194/01, consid. 4c; STFA del 17 gennaio 2002 nella causa A. e B., H 38/01, consid. 4b;STFA dell'8 marzo 2001 nella causa A. C., G. P. e F. F., H 115/00 e H 132/00, consid. 8b), che navigava in brutte acque da diverso tempo, costringendo la Cassa a diffidarla sin dal mese di febbraio 1996 e precettarla dal mese di maggio 1996.
Se avesse subito agito con determinazione, uscendo dalla società per tempo, avrebbe certamente evitato di trovarsi in una simile situazione (cfr. STFA del 4 febbraio 2002 nella causa C., H 194/01, consid. 4c). Se è vero che l'amministratore unico, rispettivamente il membro del CdA può delegare compiti
Per quanto attiene alla presunta ed esclusiva colpa dei presunti "altri organi", si ricorda in questo contesto che l'art. 759 cpv. 1 CO non è applicabile nell'ambito della responsabilità ai sensi dell'art. 52 LAVS per giustificare una riduzione del risarcimento in relazione con la gravità dell'errore commesso dal responsabile (cfr. Pratique VSI 1996, pag 306, citata in STFA del 13 novembre 2000 nella causa S., consid. 4b, H 238/98).
Il TFA ha infatti precisato che (Pratique VSI 1996 pag 309):
" En l'espèce, les faits reprochés aux recourants sont en partie postérieurs à cette date. Mais l'art. 759 al. 1 CO ne saurait, quoi qu'il en soit, trouver application dans le cadre de la responsabilité de l'art. 52 LAVS, pour justifier une réduction de l'étendue de la réparation en relation avec la gravité de la faute responsable. Cette nouvelle disposition du code des obligations autorise une limitation de la responsabilité du défendeur jusqu'à concurrence du montant qu'il devrait payer s'il était seul responsable (solidarité différenciée); elle permet au responsable d'invoquer des facteurs de réduction qui lui sont propres. Pour ce qui est de la gravité de la faute de l'auteur de l'acte illicite, c'est uniquement la légèreté de celle-ci (art. 43 al. 1 CO) qui peut être invoquée (Böckli, op. cit., p. 1103, note 2022 ss; Forstmoser/Meier-Hayoz/Nobel, Schweizerisches Aktienrecht, & 36, note 99 ss).
Or la responsabilité fondée sur l'art. 52 LAVS implique, par définition, une faute qualifiée, soit une faute intentionnelle, soit une négligence grave."
In sostanza, il disinteresse mostrato da __________ ne determina la sua responsabilità ex art. 52 LAVS.
Il convenuto ha omesso di compiere quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevole nell'ambito delle incombenze riconducibili alla funzione di amministratore di una società anonima (cfr. STFA del 4 febbraio 2002 nella causa C., H 194/01, consid. 4c, nella fattispecie si trattava di un membro del CdA), tanto più che inoltre che il convenuto ha una specifica formazione di controller dipl. fed. (cfr. STCA del 17 aprile 2001 nella causa A. e B., Inc. 31.00.11-12, consid. 2.7; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01, consid. 4b e STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 102/01, consid. 5, nelle due fattispecie si trattava di un laureato in scienze economiche).
Egli ha omesso di verificare se i contributi sociali fossero stati pagati. Questa omissione costituisce una grave violazione del suo dovere di diligenza (cfr. RCC 1992, pag. 269), dovere che risulta accresciuto quando si tratti, come in concreto, di un amministratore unico (cfr. STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01, consid. 4c; STFA del 5 novembre 2001 nella causa F., H 153/01, consid. 6b; STFA non pubblicata del 5 aprile 2001, nella causa A., H 436/00, consid. 3b; DTF 112 V 3 consid. 2b; cfr. anche DTF 122 III 198 consid. 3a)
Del resto, la passività a dispetto della conoscenza (eventuale) di mancati pagamenti di contributi deve essere considerata un’inosservanza per negligenza grave delle prescrizioni (RCC 1989 pag. 115). La passività del convenuto è quindi in relazione di causalità naturale e adeguata con il danno subito dalla Cassa (STFA del 17 gennaio 2002 nella causa A e B., H 38/01, consid. 4b).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- La petizione è parzialmente accolta.
Di conseguenza __________ è condannato a versare alla Cassa __________ AVS l'importo di fr. 83'238.40
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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