AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 31.2002.29
Data decisione, Autorità: 24.03.2003, TCA
Raccomandata
Incarto n. 31.2002.29
ZA/cd
Lugano 24 marzo 2003
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Zaccaria Akbas, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sulla petizione del 2 maggio 2002 ai sensi dell'art. 52 LAVS di
contro
rappr. da: __________
In relazione alla fallita __________
ritenuto, in fatto
1.1. La ditta __________, con sede a __________, è stata iscritta a Registro di Commercio di __________ il __________ (doc. _. estratto RC informatizzato; FUSC del __________). In data __________ è stata pubblicata l'iscrizione della modifica statutaria e il trasferimento della sede a __________ (cfr. doc. _, estratto RC informatizzato).
Lo scopo sociale della società consisteva nell'esercizio di un'impresa di pulizia, il commercio di prodotti, materiale e attrezzatura per la pulizia, l'esecuzione di puliture chimiche ed ogni altra attività connessa, ecc.
è stato designato amministratore unico della __________ dal 1° giugno 1999 sino al 24 aprile 2001 (cfr. doc. _, estratto RC informatizzato). La radiazione venne pubblicata il 26 giugno 2001.
La ditta __________ è stata affiliata alla Cassa cantonale di compensazione (di seguito la Cassa) in qualità di datrice di lavoro a partire dal 1° aprile 1980 al 31 maggio 2001.
La società entrò in mora con il pagamento dei contributi, per cui la Cassa dovette sistematicamente diffidare la società dal mese di aprile 1999 e precettarla dal mese di ottobre 1999 (cfr. doc. _).
Con decreto 4 maggio 2001 il Pretore di __________ ha pronunciato il fallimento della __________, mentre con decreto 28 maggio 2001 ne ha decretata la liquidazione in via sommaria ai sensi dell'art. 231 LEF (FUSC del __________).
La Cassa ha pertanto insinuato all'Ufficio esecuzioni e fallimenti di __________ il proprio credito di fr. 47'957.95 per contributi paritetici impagati per gli anni dal 1999 al 2000, di cui fr. 569.60 per contributi su rivendicazioni di credito, eseguite dopo regolare controllo del datore di lavoro (cfr. doc. _).
In data 14 gennaio 2002, l'UEF di __________ ha rilasciato un attestato di carenza beni per l'intero importo insinuato dalla Cassa (cfr. doc. _).
1.2. Costatato di aver subito un danno, il 25 febbraio 2002 la Cassa ha emesso nei confronti di __________ una decisione di risarcimento danni per l'importo di fr. 47'388.35, in via solidale con __________ limitatamente all'importo di fr. 4'026.45 (cfr. doc. _).
1.3. __________ non ha interposto opposizione alla decisione di risarcimento danni.
Con opposizione 12 aprile 2002, __________, rappresentato dallo studio legale __________, ha respinto l'addebito di intenzionalità e grave negligenza, sostenendo che l'amministrazione corrente veniva completamente curata dalla signora __________, azionista della __________ unitamente a __________. L'accesso ai dati contabili gli era negato, in quanto __________ era l'unica ad occuparsi delle questioni contabili. __________ (alle dipendenze della società dall'agosto del 1998) è stato designato amministratore unico in quanto i signori __________, a seguito della partenza del precedente amministratore unico, si trovarono in difficoltà nel reperirne un altro.
ha assunto così il ruolo di "uomo di paglia". Egli sostiene inoltre che, non appena ha avuto conoscenza della reale situazione finanziaria, si sarebbe immediatamente dimesso.
Egli contesta inoltre di dover essere reso responsabile anche dei contributi esigibili prima della sua nomina di amministratore unico avvenuta il 1° giugno 1999 (cfr. doc. _).
1.4. Con petizione 2 maggio 2002, la Cassa ha postulato la condanna di __________ al versamento di fr. 38'017.80, motivando:
" (…)
Nell'evenienza, il convenuto sostiene che ad esercitare un potere effettivo sulla società - quale organo di "fatto" - sarebbe stata l'azionista __________.
(…)
Anche qualora vi fosse realmente stato un amministratore di "fatto" ciò non toglie che la responsabilità per il corretto adempimento degli oneri assicurativi nonché la diligenza necessaria alla corretta gestione degli affari sociali incombeva soprattutto all'amministratore unico __________, trattandosi di attribuzioni inalienabili nel senso dell'art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO (STFA inedita del 27 aprile 2001 in re B.; STFA inedita del 13 novembre 2000 in re S. consid. 4b).
In caso contrario si finirebbe per legittimare la figura "dell'uomo di paglia" (STFA inedita del 27 aprile 2001 in re B.; STFA 13 febbraio 2001 in re M.), posizione che del resto il convenuto ha espressamente ammesso di aver ricoperto.
Segnatamente all'affermazione di controparte secondo la quale il convenuto sarebbe stato impedito ad intervenire o controllare l'attività della società, l'attrice evidenzia l'assenza di prove al riguardo.
(…)
Per contro, la corrispondenza intercorsa con i vari istituti sociali esibita dalla controparte è irrilevante ritenuto che, oltre che a limitarsi alla denuncia del ruolo della signora __________ in relazione alle competenze gestionali della società, é seguita dopo che il convenuto era già dimissionario.
Inoltre, la controparte si contraddice poiché da una parte denuncia la mancata possibilità del convenuto ad intervenire o controllare la società e dall'altra rileva che "l'opponente si fidava ciecamente di quanto gli veniva riferito dalla signora __________ ".
Prove: C.S.
3.2
II convenuto sostiene che non appena avrebbe constatato la reale situazione di fatto avrebbe immediatamente dimissionato.
Nella fattispecie, significativo è il motivo che avrebbe portato il convenuto a dimissionare.
Infatti, in data 24 aprile 2001, il signor __________ oltre che ad inoltrare le dimissioni dalla carica di amministratore unico richiamava contemporaneamente il mancato versamento degli stipendi non versati dal mese di gennaio 2001 sino ad aprile (Doc. _).
AI riguardo, secondo il TFA, l'amministratore deve, se intende limitare i rischi connessi alla sua funzione, rassegnare le dimissioni quando accerta che non dispone di alcun potere (DTF 123 V 173 consid. 3a).
Pertanto, se il convenuto avesse subito agito con determinazione, uscendo dalla società per tempo e non attendere sino al 24 aprile 2001 per farlo, avrebbe certamente evitato di trovarsi in una simile situazione, considerato che la società ha versato salari sino al 31 dicembre 2001.
In sostanza, il disinteresse mostrato dal signor __________ ne determina la sua responsabilità ex art. 52 LAVS. Il convenuto ha omesso di compiere quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevole nell'ambito delle incombenze riconducibili alla funzione di amministratore unico. Egli ha omesso di verificare se i contributi sociali fossero stati pagati.
Questa omissione costituisce una grave violazione del suo dovere di vigilanza (RCC 1992, pag. 269).
Tale passività a dispetto della conoscenza (anche eventuale) di mancati pagamenti di contributi deve essere considerata un'inosservanza per grave negligenza delle prescrizioni (RCC 1989, pag. 115).
Prove: C.S.
3.3
Per quanto attiene alla presunta ed esclusiva colpa della signora __________, l'attrice osserva che in questo contesto l'art. 759 cpv. 1 CO non è applicabile nell'ambito della responsabilità dell'art. 52 LAVS per giustificare una riduzione del danno in relazione con la gravità dell'errore commesso dal responsabile (STFA inedita del 13 novembre 2000 in re F. S.).
Prove: C.S.
Controparte sostiene inoltre di non poter essere reso responsabile del pagamento degli arretrati contributivi precedenti l'assunzione della carica di amministratore unico.
Secondo la giurisprudenza del TFA, il nuovo amministratore è ritenuto responsabile non solo per il mancato pagamento dei contributi correnti, ma anche per quelli scaduti e relativi al periodo in cui non faceva parte del CdA (DTF 119 V 407 consid. 7b).
Non sussiste tuttavia una responsabilità per i contributi precedentemente scaduti, quando il danno era già sorto, a causa dell'insolvibilità della società o dell'indebitamento societario (DTF 119 V 407 consid. 4c).
La fattispecie non è tuttavia comparabile a quella sopra descritta, ragion per cui la responsabilità del signor __________ si estende anche ai contributi insoluti per i primi cinque mesi del 1999.
Del resto l'insolvenza della società è stata constatata il 1° giugno 2001, con la pubblicazione dell'apertura di fallimento della società, dunque dopo che il convenuto era già dimissionario.
Per contro, il convenuto dimissionario il 24 aprile 2001 (Doc. _), non può essere ritenuto responsabile per il conguaglio 2000, ma solo per gli acconti trimestrali per tale anno, pari a fr. 16'205.80 (Doc. _), poiché il conteggio finale è stato intimato il 28 agosto 2001 (Doc. _), ossia dopo le sue dimissioni (STCA inedita del 7 febbraio 2001, in re A. P.).
Di conseguenza, l'importo richiesto con decisione 25 febbraio 2002, pari a fr. 47'388.35, viene ridotto a fr. 38'017.80.
Prove: C.S.
Quanto all'addebito del ruolo di amministratore di "fatto" della fallita società della signora __________, l'attrice ne prende atto e si riserva, dopo gli accertamenti del caso, di procedere con un'azione risarcitoria, ex art. 52 LAVS, anche contro quest'ultima." (cfr. doc. _)
1.5. Con risposta 27 maggio 2002 il convenuto, rappresentato dallo Studio legale __________, riconfermandosi nell'opposizione, ha respinto l'addebito di intenzionalità e grave negligenza, precisando:
" (…)
Il sig. __________ è stato dipendente della __________ nel periodo compreso tra il mese di agosto del 1998 e il mese di maggio del 2001 (doc. _).
Quando il precedente amministratore della società decise di abbandonare la carica, i signori __________ ed __________, azionisti risp. al 50 % ciascuno della società, incontrando chiare difficoltà nel trovare un sostituto, chiesero al proprio dipendente __________ di occupare tale carica.
Il signor __________, ignaro dei doveri tipici ai quali è chiamato a far fronte un amministratore iscritto a Registro di Commercio, accettò soprattutto perché gli fu data garanzia che le sue responsabilità ed i suoi compiti in seno alla società non sarebbero cambiati e che le incombenze dell'amministrazione sarebbero state espletate dalla signora __________.
Infatti, egli non ha di fatto mai amministrato la società __________.
Egli non ha mai avuto accesso ai dati contabili ed amministrativi della stessa (doc. _), così come non è mai effettivamente entrato in possesso della documentazione relativa alla società.
Egli non è mai stato in condizione di potersi rendere conto della reale situazione finanziaria della società __________.
È sempre stata, infatti, la signora __________, (via __________), azionista con il marito __________ della __________, ad occuparsi di tutte le questioni contabili ed amministrative della __________. (doc. _).
A questo proposito si sottolinea che l'indirizzo della sede della società __________ coincide con quello del domicilio della signora __________ in Via __________, ciò che permette di chiarire come la signora __________ detenesse, di fatto, il potere materiale su ogni e qualsiasi corrispondenza entrasse alla società __________.
Ma vi è di più. Le menzionate circostanze di impedimento del sig. __________ vengono comprovate anche da eventi specifici:
Egli ha, infatti, debitamente informato i relativi istituti di non essere in grado di adempiere a questo compito e che a tal fine sarebbe stato indispensabile interpellare la signora __________, amministratrice di fatto della società (doc. _).
Tra i contributi AVS lasciati insoluti dalla società __________ vi sono anche ed in particolare quelli relativi al signor __________ stesso, che appare pertanto prima vittima della propria ingenuità, ma soprattutto dell'agire della signora __________.
Al signor __________, che per avere accettato la carica di amministratore unico della società non ha ricevuto indennità di nessun tipo, non sono neppure stati versati ben quattro salari (doc. _) relativi a i mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2001.
Orbene, appare ovvio che l'amministratore unico di una società, avente diritto di firma sui conti e che conosce il proprio margine di azione, si assicura preventivamente affinché il proprio stipendio, nonché la sue indennità quale amministratore siano retribuiti, e che i contributi sociali ad esso relativi vengano versati, e ciò senza interpellare nessuno.
Il signor __________ no; ciò che attesta inequivocabilmente che lo stesso appariva come amministratore della società, ma non lo era assolutamente. Mal si capirebbe infatti il motivo, qualora fosse effettivamente stato amministratore unico della società, del mancato prelievo di tutte le sue spettanze, da parte del signor __________." (cfr. doc. _)
(…)
Il convenuto si fidava ciecamente della signora __________. Era lei infatti che si occupava di tutte queste questioni all'interno della società. Ella gli riferiva solo ed unicamente ciò che riteneva opportuno riferirgli, in modo che nessuno potesse assolutamente dubitare della buona e corretta gestione della stessa.
Non sapendo quali oneri è chiamato ad assumersi un amministratore unico di una società, il sig. __________ era tenuto a regola d'arte all'oscuro di tutto.
Preoccupato per l'andamento della società, in quanto in qualità di dipendente notava la diminuzione della mole di lavoro, egli veniva regolarmente rassicurato da parte della signora __________ in merito all'andamento della società, ciò che lo induceva a non dubitare di nulla.
Non appena scoperta la reale situazione in cui versava la società a causa dell'operato della signora __________, egli ha immediatamente notificato disdetta, sia dalla carica di amministratore unico della società, sia del rapporto di lavoro quale dipendente della stessa (doc. _).
La spettabile Cassa cantonale di compensazione evidenzia giustamente come il signor __________ abbia dato le proprie dimissioni sia dalla carica di amministratore che da dipendente, allorché non si è più visto retribuire lo stipendio come dipendente. Questa circostanza non fa altro che comprovare la vera situazione di fatto, e più precisamente che il signor __________ non occupava altro ruolo all'interno della ditta __________ se non quello di semplice dipendente, scientemente tenuto all'oscuro da chi già esercitava di fatto la funzione di amministratrice della società, e meglio la signora __________.
Se è vero che un amministratore di fatto non scarica a priori un amministratore iscritto a RC, allora è anche vero però che un amministratore iscritto a RC, che non può materialmente adempiere alle sue funzioni, non deve essere reso responsabile per i danni che l'amministratore di fatto ha causato esercitando le proprie funzioni.
Una volta al corrente della reale situazione di fatto, il signor __________ si è adoperato al fine di aiutare chi di dovere a chiarire la posizione della società, fatto d'altronde comprovato dalle lettere indirizzate dallo stesso alla signora __________, affinché procedesse alla compilazione dei diversi formulari dei vari istituti sociali. (doc. _).
Il signor __________ non solo non era a conoscenza della reale situazione in cui versava la società, bensì non è mai neanche stato in possesso della relativa documentazione per poter eventualmente fornire i dati a chi di dovere.
La signora __________k, amministratrice di fatto della società ed unica persona in grado di provvedere in tal senso, non ha tuttavia voluto offrire la sua collaborazione defilandosi dalle proprie responsabilità (doc. _)." (cfr. doc. _, pag. 6-7)
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel merito
2.2. In virtù dell'art. 52 LAVS "il datore di lavoro deve risarcire alla cassa di compensazione i danni da lui causati violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le prescrizioni".
I presupposti dell'obbligo di risarcimento sono quindi l'esistenza di un danno, la violazione delle prescrizioni vigenti in materia di contributi paritetici, da parte del datore di lavoro, e l'intenzionalità o la negligenza grave.
Nell’ipotesi in cui il datore di lavoro è una persona giuridica, che è stata sciolta allorché la pretesa viene fatta valere, possono essere convenuti, in via sussidiaria, i suoi organi responsabili (DTF 123 V 15 consid. 5b con riferimenti; SVR 2001 AHV Nr. 6, pag. 20).
Sussidiarietà significa che la cassa di compensazione deve innanzitutto rivolgersi al datore di lavoro. Solo nel caso in cui il datore di lavoro non può far fronte al suo obbligo contributivo la cassa di compensazione può agire sussidiariamente e direttamente contro i suoi organi. Generalmente questo è il caso in cui la cassa accusa un danno a seguito del fallimento della società datrice di lavoro (Nussbaumer, Die Haftung des Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, in AJP/PJA 1996 pag. 107.; Frésard, Les développements récents de la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances relative à la responsabilité de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1991, no. 2 pag. 163).
In questo contesto si situa anche il rilascio dell’attestato di carenza beni definitivo in una procedura di esecuzione in via di pignoramento. Tale documento attesta ufficialmente, oltre al mancato adempimento all’obbligo di versare i contributi, l’insolvibilità del datore di lavoro. Quindi alla Cassa è lecito richiedere il risarcimento ex art. 52 LAVS agli organi anche se la società esiste giuridicamente (cfr. RCC 1988 pag. 137 consid. 3c). Per questo, dalla notifica di tale atto, non vi è motivo per non iniziare una procedura di risarcimento contro i suoi organi sussidiariamente responsabili (RCC 1988 pag. 137 consid. 3c, confermato in RCC 1991 pag. 135 consid. 2a; cfr. critica in M. Kunz, Die Schadenersatzplicht des Arbeitsgebers in der AHV, Diss. Winterthur 1989 pag. 63).
2.3. Si ha un danno ai sensi dell'art. 52 LAVS ogni qualvolta dei contributi paritetici legalmente dovuti all'AVS sfuggono a questa assicurazione. Il danno subentra allorquando questi contributi non possono essere riscossi per motivi di diritto o di fatto. Questo per intervenuta perenzione ai sensi dell’art. 16 cpv. 1 LAVS o per insolvenza del datore di lavoro ( cfr. Nussbaumer, AJP/PJA 1996 pag. 1076; DTF 123 V 15, 16, consid. 5b; DTF 98 V 26). L'ammontare del danno corrisponde a quello dei contributi che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare (DTF 98 V 26 = RCC 1972 pag. 687; Frésard, La responsabilité de l’employeur pour le non-paiement de cotisations d’assurances sociales selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1987, no. 10, pag. 9).
Costituiscono elementi del danno risarcibile, tra l’altro, i contributi AVS/AI/IPG, sia per la parte del salariato che quella del datore di lavoro (cfr. STFA del 28 ottobre 2002 nella causa P. e F., H166/02, consid. 4.1.; Pratique VSI 1994 pag. 104); i contributi della disoccupazione (cfr. STFA del 4 ottobre 2002 nella causa A. e T., H 346/01, consid. 4); i contributi dovuti all’assicurazione cantonale degli assegni familiari, le spese di amministrazione; gli interessi moratori (cfr. art. 14 cpv. 4 lett. e, art. 41bis OAVS), le spese esecutive (cfr. la giurisprudenza citata in Trisconi-Rossetti, L’azione di risarcimento danni della Cassa di compensazione AVS/AI/IPG nei confronti del datore di lavoro ex art. 52 LAVS, RDAT II 1995 pag. 369 s; vedi anche la numerosa giurisprudenza citata in Istituto delle assicurazioni sociali, ..nel campo dell'azione di risarcimento danni ex art. 52 LAVS della Cassa di compensazione AVS/AI/IPG nei confronti del datore di lavoro, RDAT II 2002 pag. 519 s; STFA del 24 ottobre 2000 nella causa T., C. e S., H 113/00, consid. 6).
Nell'evenienza concreta, dagli estratti concernenti l'evoluzione del debito (cfr. doc. _), dagli estratti dei contributi paritetici e dai quaderni dei salari (cfr. doc. _), dall'insinuazione di credito(cfr. doc. _), e vista la riduzione dell'importo del danno operata dalla Cassa con la petizione (cfr. doc. _ pag. 10), risulta chiaramente l'importo dei contributi non saldati, che ammonta a fr. 38'017.80.
Del resto il convenuto non ha contestato l'importo del danno come tale.
2.4. Per definizione, il danno considerato dall'art. 52 LAVS è quello derivante da un atto o da un'omissione in relazione ai compiti che la legge attribuisce al datore di lavoro, segnatamente in materia di versamento dei contributi (Pratique VSI 1994 pag. 99, consid. 5a). Le prescrizioni cui fa riferimento l'art. 52 LAVS sono innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesima e nelle sue disposizioni di esecuzione: in particolare le norme concernenti l'obbligo di pagare i contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di un'attività salariata, il prelevamento dei contributi dei salariati, l'obbligo di allestire i relativi conteggi: sono queste le disposizioni in senso stretto (art, 14 cpv. 1 LAVS, art. 34ss OAVS; cfr. RCC 1985, pag. 607 consid. 5a).
L’obbligo di conteggiare e versare i contributi da parte del datore di lavoro è un compito di diritto pubblico (Pratique VSI 1994 pag. 108 consid. 7a con riferimenti) ed il venire meno a questo compito costituisce una violazione di prescrizioni ai sensi dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno (Pratique VSI 1993 pag. 84 consid. 2a, DTF 111 V 173 consid. 2; DTF 108 V 186 consid. 1a; 192 consid. 2a; RCC 1985 p. 646 consid. 3a, 650 consid. 2).
Inoltre - anche se ciò non è esplicitamente menzionato nella legge - il datore di lavoro deve preoccuparsi dei contributi paritetici dei quali egli è tenuto ad assumere il prelevamento e la trasmissione alla Cassa con tutta la necessaria attenzione richiesta. Ne consegue che se egli è causa della propria insolvenza nei confronti della Cassa, egli può essere reso responsabile ai sensi dell'art. 52 LAVS, anche se non ha violato una prescrizione specifica della LAVS (RCC 1985, pag. 608 consid. 5b).
2.5. La cassa di compensazione che constata di aver subito un danno in seguito alla non osservanza delle prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo di dedurre da ogni paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa, rispettivamente degli art. 34 e ss. OAVS relativi ai modi di conteggio e di pagamento dei contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le prescrizioni intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può procedere contro di lui.
Incombe allora al datore di lavoro di far valere e provare validi motivi di giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad escludere una violazione intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni, rispettivamente idonei a giustificarla in base a circostanze speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr. 70 pag. 213).
È quindi possibile che, procrastinando il pagamento dei contributi, il datore di lavoro riesca a salvaguardare l’esistenza della ditta, ad esempio nell’ipotesi di difficoltà passeggere di liquidità.
Affinché un simile comportamento non comporti l’applicazione dell’art. 52 LAVS, occorre che il datore di lavoro, nell’istante in cui decide, abbia seri e oggettivi motivi di ritenere che gli sarà possibile solvere i contributi entro un termine ragionevole (cfr. DTF 108 V 188; Pratique VSI 1996 pag. 307; RCC 1992 pag. 261 consid. 4b; RCC 1985 p. 604 consid. 3a).
L’obbligo del datore di lavoro e dei suoi organi responsabili di risarcire il danno alla Cassa sarà negato, e di conseguenza decadrà, se questi reca e prova motivi di giustificazione, rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187 consid. 1b; Knus, op. cit., pag. 54, Frésard, op. cit., RSA 1987, pag. 7).
2.6. Ai sensi della giurisprudenza del TFA si deve ammettere una negligenza grave del datore di lavoro quando questi abbia trascurato di fare quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevolmente posta nella stessa situazione.
La misura della diligenza richiesta viene apprezzata secondo il dovere di diligenza che si può e si deve generalmente esigere, in materia di gestione, da un datore di lavoro della stessa categoria di quella a cui appartiene l’interessato ( RCC 1988 pag. 634 consid. 5a; DTF 112 V 159 consid. 4 con riferimenti; M. Knus, op. cit., p. 53). Questo dovere risulta accresciuto quando si tratta di un amministratore unico; egli deve dare prova di tutta la diligenza necessaria alla corretta gestione degli affari sociali non essendo sufficiente l'ossequio della diligentia quam in suis (DTF 112 V 3 consid. 2b; cfr. anche DTF 122 III 198 consid. 3a). Egli deve conservare un assoluto controllo sugli affari importanti della ditta, essendo segnatamente suo preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano regolarmente versati. Occorre però esaminare se speciali circostanze legittimavano il datore di lavoro a non versare i contributi o potevano scusarlo dal provvedervi ( DTF 121 V 244 consid. 4b; 108 V consid. 1b e 193 consid.2b)
2.7. Innanzitutto va precisato che, secondo costante giurisprudenza (cfr. STCA 14 giugno 1995 nella causa C.; 31.95.00012) la responsabilità del datore di lavoro ai sensi dell'art. 52 LAVS non è in relazione alla gestione della società per se stessa, né a eventuali cause di un fallimento.
è stato designato amministratore unico della ___________ dal 1° giugno 1999 sino al 24 aprile 2001 (cfr. doc. _ estratto RC informatizzato).
2.7.1. ___________ sostiene di essere stato solo "un uomo di paglia", senza quindi nessun compito gestionale e amministrativo. Egli si sarebbe fidato della signora ___________; tuttavia quando ha scoperto la reale situazione finanziaria della società si sarebbe dimesso immediatamente.
Accettando il mandato di amministratore unico della ____________, _____________ ha assunto tutti gli oneri che da tale funzione derivano (cfr. STFA del 31 gennaio 2003 nella causa V., H 5/02, consid. 5.2; STFA del 16 settembre 2002 nella causa P.Z, L.B. e J.A.D.B, H 10+45/01, consid. 10.1.; STFA del 23 agosto 2002 nella causa V. V. e M. C., H 405+406/00, consid. 4.2; STFA del 28 maggio 2002 nella causa F., H 403/01, consid. 3b; STFA del 5 novembre 2001 nella causa F., H 153/01, consid. 6b).
La responsabilità per il corretto adempimento degli oneri assicurativi nonché la diligenza necessaria alla corretta gestione degli affari sociali non incombeva quindi solo a ____________ (presunto organo di fatto della società), bensì anche e soprattutto all'amministratore unico ____________, trattandosi di attribuzioni inalienabili nel senso dell'art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO (cfr. STFA del 27 febbraio 2002 nella causa S., H 282/01, consid. 5a; STFA del 27 aprile 2001 nella causa B., H 234/00, consid. 5d; STFA del 13 novembre 2000 nella causa S., consid. 4b, H 238/98). In caso contrario si finirebbe per legittimare la figura "dell'uomo di paglia", figura quest'ultima mai tollerata dal TFA (cfr. STFA del 15 aprile 2002 nella causa J., H 365/01, consid. 5; STFA del 27 aprile 2001 nella causa B., H 234/00, consid. 5d; STFA del 13 febbraio 2001 nella causa M, H 225/00, consid. 3c; STFA del 29 maggio 1995 nella causa C., consid. 3b, H 294/94).
Nella presente fattispecie le argomentazioni sollevate dal convenuto non sono sufficienti per liberarlo della responsabilità ex art. 52 LAVS.
D'altronde ____________ non ha minimamente provato di essere stata impedito di raccogliere informazioni in merito al pagamento dei contributi sociali né ha indicato come e quando ha verificato che i contributi sociali venissero regolarmente pagati (ad esempio interpellando direttamente la Cassa). Il convenuto si è limitato a dire che era ____________ ad occuparsi della conduzione e la gestione della società.
Gli argomenti addotti, in particolare il fatto che la sua era solo una carica meramente formale, di copertura e svuotata di ogni concreto potere di intervento sulla conduzione della ___________, visto che sarebbe stata ___________ ad avere in mani le redini della società e a deciderne l'andamento sfruttando a tale scopo l'ingenuità e la totale inesperienza del convenuto, non concretizzano qualsivoglia motivo di giustificazione o di discolpa nel senso della giurisprudenza (STFA del 31 gennaio 2003 nella causa V., H 5/02, consid. 5.2).
Il convenuto, in violazione degli obblighi che gli derivano dalla carica di amministratore unico di una società anonima, non ha svolto nessun tipo di controllo.
Come ricorda la costante giurisprudenza federale, ad ogni amministratore spetta ai sensi dell’art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO “l’alta vigilanza sulle persone incaricate della gestione, in particolare per quanto concerne l’osservanza della legge, dello statuto, dei regolamenti e delle istruzioni “.
Pertanto deve, di principio, informarsi periodicamente dell’andamento dell’azienda ed in particolare sugli affari principali, richiedendo rapporti dettagliati, studiandoli attentamente, cercando di chiarire errori ed agendo per correggere irregolarità. Se, dalle informazioni raccolte, sorge il sospetto di una gestione scorretta o negligente da parte di chi ha ottenuto la delega gestionale, l’organo deve intervenire affinché le prescrizioni siano rispettate (cfr. STFA del 27 febbraio 2002 nella causa S., H 282/01, consid. 5a; DTF 114 V 219, consid. 4a = RCC 1989, pag. 116, consid. 4a e STFA 25 luglio 1991 nella causa V.E.; cfr. anche STFA del 29 agosto 1997 nella causa M.). Segnatamente è suo preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano regolarmente versati (cfr. STFA del 24 aprile 2002 nella causa G., H 153/00, consid. 8b; DTF 108 V 202 consid. 3a; Frésard, Les développements récent de la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances relative à la responsabilité del l’employeur selon l’art. 52 LAVS, RSA 1991, pag. 165). Non è sufficiente esaminare i conti una volta all'anno (cfr. STFA del 27 febbraio 2002 nella causa S., H 282/01, consid. 5a). Secondo la nostra Massima istanza, egli deve rassegnare le proprie dimissioni dal CdA se, nonostante le sue sollecitazioni, i contributi paritetici rimangono impagati (cfr. STFA del 17 gennaio 2002 nella causa A. e B., H 38/01, consid. 4b; STFA del 21 dicembre 1993 nella causa M.T.S. e STFA del 15 dicembre 1993 nella causa N.). Inoltre il convenuto non ha speso parola alcuna sulla possibilità che comunque aveva quale amministratore unico con diritto di firma individuale, se solo avesse voluto, di ordinare, anche contro la volontà di ____________, il pagamento dei contributi sociali (STFA del 31 gennaio 2003 nella causa V., H 5/02, consid. 5.3).
Se non ha adempiuto ai suoi obblighi con la dovuta diligenza che, secondo la giurisprudenza, va oltre la prudenza che è d’uso osservare nei propri affari (STFA del 29 maggio 1995 nella causa A. C. p. 6; DTF 99 II 179; STFA del 19 maggio 1995 nella causa M. D), il membro del Consiglio di amministrazione o l'amministratore unico sarà ritenuto responsabile del danno.
Il ruolo di presunto organo di fatto di _____________, non giustifica la passività di ___________. Il convenuto non poteva, nella veste di amministratore unico di una società anonima, accontentarsi di svolgere un ruolo passivo nella società. Il convenuto avrebbe dovuto verificare puntualmente e personalmente che i contributi paritetici venissero effettivamente versati alla Cassa (cfr. STFA del 27 gennaio 2003 nella causa D.C., A. P. e M.P., H93/01 + H 169/01, consid. 4.3; STFA del 17 gennaio 2002 nella causa A. e B., H 38/01, consid. 4b). Egli avrebbe anche potuto interpellare l'ufficio di revisione attingendo dati contabili oggettivi (STFA del 31 gennaio 2003 nella causa V., H 5/02, consid. 5.3), dai quali avrebbe facilmente potuto dedurre che vi erano oneri sociali scoperti o perlomeno possibili difficoltà finanziarie della società (cfr. STFA dell'11 settembre 2002 nella causa C. C. e M. C., H 349/01, consid. 2.4).
Essersi fidato senza una verifica accurata della situazione finanziaria della ditta, è segno di una grave negligenza dell'amministratore unico. I controlli gli avrebbero permesso di appurare la precaria situazione finanziaria della società (cfr. STFA dell'11 settembre 2002 nella causa C. C. e M. C., H 349/01, consid. 2.4; STFA del 28 maggio 2002 nella causa F., H 403/01, consid. 3c; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa C., H 194/01, consid. 4c; STFA del 17 gennaio 2002 nella causa A. e B., H 38/01, consid. 4b;STFA dell'8 marzo 2001 nella causa A. C., G. P. e F. F., H 115/00 e H 132/00, consid. 8b), che navigava in brutte acque da diverso tempo, costringendo la Cassa a diffidarla e precettarla sin dall'aprile 1999. Nulla impediva al convenuto di richiedere qualsivoglia informazione o documentazione che gli necessitasse per far fronte ai doveri richiesti ad un amministratore unico, attingendo ad esempio, come detto, a dati contabili oggettivi facendo capo all'ufficio di revisione. (cfr. STFA dell'11 settembre 2002 nella causa C. C. e M. C., H 349/01, consid. 2.4; STFA del 28 maggio 2002 nella causa F., H 403/01, consid. 3c). Diverso sarebbe stato se, appena conosciuta l'esposizione debitoria a titolo di contributi sociali, il convenuto avesse inoltrato immediatamente le proprie dimissioni (cfr. STFA del 16 settembre 2002 nella causa P.Z, L.B. e J.A.D.B, H 10+45/01, consid. 9). È troppo tardi averlo fatto solo il 24 aprile 2001 (cfr. doc. _), a distanza di quasi due anni dall'assunzione del mandato di amministratore unico.
La lunga permanenza nella società fa pensare che il convenuto ha lasciato correre le cose, senza verificare con mano l'effettiva situazione societaria (cfr. STFA del 16 settembre 2002 nella causa P.Z, L.B. e J.A.D.B, H 10+45/01, consid. 10.2.; STFA del 28 maggio 2002 nella causa P., H 445/ 00, consid. 3c; STFA del 13 maggio 2002 nella causa A, H 65/01, consid. 5), salvo quando la ditta non gli ha più versato lo stipendio.
Se avesse subito agito con determinazione, uscendo dalla società per tempo, avrebbe certamente evitato di trovarsi in una simile situazione (cfr. STFA del 23 agosto 2002 nella causa V. V. e M. C., H 405+406/00, consid. 4.2; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa C., H 194/01, consid. 4c). Neppure l'asserita completa inesperienza sono idonee a giustificare nei confronti della Cassa il comportamento di totale inattività del convenuto (cfr. STFA del 31 gennaio 2003 nella causa V., H 5/02, consid. 5.3).
Se è vero che l'amministratore unico, rispettivamente il membro del CdA può delegare compiti - tra cui anche quello di curare che i contributi vengano pagati -, è pur vero che la delega non lo esime dal vigilare che le funzioni delegate siano effettivamente svolte (cfr. STFA del 27 gennaio 2003 nella causa L., H 393/01, consid. 2.4; STFA del 23 agosto 2002 nella causa V. e C., H 405 + 406, consid. 4.2.; STFA del 28 maggio 2002 nella causa F., H 403/01, consid. 3b; STFA del 27 febbraio 2002 nella causa S., H 282/01, consid. 5a; STFA del 17 gennaio 2002 nella causa A. e B., H 38/01, consid. 4b; STFA del 5 aprile 2001, nella causa A., H 436/00, consid. 3b; SVR 2001 AHV n° 15 consid. 6b). Non è possibile liberarsi da ogni responsabilità ex art. 52 LAVS ed affermare di aver ottemperato al proprio dovere di diligenza semplicemente delegando i compiti ad una persona più competente, con specifiche conoscenze economiche e finanziarie (SVR 2002 AHV Nr. 9 consid. 3a).
Anche il fatto di rivestire la funzione di semplice dipendente e quindi di non aver potuto influenzare l’andamento societario non può essere assurto a motivo di discolpa (STCA del 14 novembre 2001 nella causa M. C e E. G., Inc. 31.1999. 27-28, consid. 2.8 e 2.9). L’Alta Corte, in una sentenza non pubblicata del 30 dicembre 1997 nella causa V.B (H 66/96) ha ritenuto responsabile del mancato pagamento dei contributi un membro del CdA, operaio della società per la quale era amministratore con diritto di firma collettiva, precisando quanto segue:
" Come già si è detto, V.B. è stato membro del Consiglio di amministrazione della società dal 1991 al 19 novembre 1993. Egli beneficiava del diritto di firma collettiva a due e poteva quindi rappresentare la ditta.
Nella sua qualità di amministratore, il ricorrente doveva, secondo l'art. 722 cpv. 1 CO, nel testo vigente sino al 30 giugno 1992, rispettivamente secondo gli art. 716a cpv. 1 cifra 5 e 717 cpv. 1 CO, in vigore dal 1992, adempiere ai suoi compiti di vigilanza e controllo con ogni diligenza. Questa va oltre la prudenza che si è soliti osservare nei propri affari.
L'interessato contesta la sua responsabilità facendo valere che la fallita nonché il suo Consiglio di amministrazione dipendevano dal gruppo guidato da I.G. per il finanziamento e la gestione della contabilità, in particolare per il versamento dei salari. Questo argomento non lo libera dai suoi obblighi di amministratore che sono diretti e primari, né basta a cancellare la grave negligenza che gli è imputabile.
...
Né il ricorrente può liberarsi adducendo che dell'amministrazione della ditta non si occupava egli stesso, semplice operaio, ma il gruppo G.
V.B. era organo della O. SA e gli spettavano quindi gli obblighi di vigilanza e controllo, di cui si è detto. D'altra parte, l'affermazione dell'interessato, secondo cui egli non curava la gestione - fatto, di per sé, non decisivo e comunque inidoneo a escludere la responsabilità - è contraddetta dalle lettere a lui inviate alla Cassa di compensazione il 9 aprile, 17 giugno e 19 ottobre 1993, ove si adducono i gravi problemi d'incasso della società e si chiede una proroga del termine per riversare i contributi.
L'interessato non ha provato l'esistenza di motivi seri e oggettivi, che gli avrebbero reso impossibile lo svolgimento della funzione d'amministratore della società. Non sono quindi dati i requisiti per un'eventuale discolpa dalla responsabilità fondata sull'art 52 lavs.
Il fatto, addotto nel gravame, che dietro la O. SA ci fosse il gruppo G. ad assicurarne la gestione non discolpa il ricorrente. Il dovere di diligenza e controllo dell'andamento della società non sfuggiva a V.B.
Egli non prova che, nonostante gli esigibili sforzi di conoscere lo stato della ditta di cui era, come amministratore, responsabile, la conoscenza degli atti gli sarebbe stata sottratta."
Infine, in un'altra sentenza non pubblicata (STFA del 30 aprile 1998 nella causa C.S. e C.B, H159+164/97) il TFA non ha ritenuto validi i motivi di discolpa portati da un membro del CdA, senza diritto di firma, rilevando quanto segue:
" b) L'interessato, in sostanza, è dell'avviso che costituisca esimente il fatto di non aver mai influito e nemmeno partecipato alla gestione della ditta. Orbene, si tratta in tutta evidenza di circostanze che non sono di rilievo, dal momento che, accettando a partire dal 3 marzo 1988 il mandato di membro del consiglio di amministrazione, pur senza diritto di firma, C. S. si era assunto tutti gli oneri che da tale funzione derivano. Come già s'è detto in precedenza, dagli atti non risulta, e nemmeno viene preteso, che il consiglio di amministrazione abbia disciplinato, in concreto, i compiti dei vari membri. La responsabilità per il corretto adempimento degli oneri assicurativi non incombeva pertanto solo ad un singolo membro - nel caso di specie al presidente C. B., come sembrerebbe addursi dalle allegazioni ricorsuali
Per quanto attiene all'asserita esclusiva colpa del presunto organo di fatto ____________, si ricorda in questo contesto che l'art. 759 cpv. 1 CO non è applicabile nell'ambito della responsabilità ai sensi dell'art. 52 LAVS per giustificare una riduzione del risarcimento in relazione con la gravità dell'errore commesso dal responsabile (cfr. Pratique VSI 1996, pag. 306, citata in STFA del 13 novembre 2000 nella causa S., consid. 4b, H 238/98).
Il TFA ha infatti precisato che (Pratique VSI 1996 pag. 309):
" En l'espèce, les faits reprochés aux recourants sont en partie postérieurs à cette date. Mais l'art. 759 al. 1 CO ne saurait, quoi qu'il en soit, trouver application dans le cadre de la responsabilité de l'art. 52 LAVS, pour justifier une réduction de l'étendue de la réparation en relation avec la gravité de la faute responsable. Cette nouvelle disposition du code des obligations autorise une limitation de la responsabilité du défendeur jusqu'à concurrence du montant qu'il devrait payer s'il était seul responsable (solidarité différenciée); elle permet au responsable d'invoquer des facteurs de réduction qui lui sont propres. Pour ce qui est de la gravité de la faute de l'auteur de l'acte illicite, c'est uniquement la légèreté de celle-ci (art. 43 al. 1 CO) qui peut être invoquée (Böckli, op. cit., p. 1103, note 2022 ss; Forstmoser/Meier-Hayoz/Nobel, Schweizerisches Aktienrecht, & 36, note 99 ss).
Or la responsabilité fondée sur l'art. 52 LAVS implique, par définition, une faute qualifiée, soit une faute intentionnelle, soit une négligence grave."
In sostanza, il disinteresse mostrato da _____________ ne determina la sua responsabilità ex art. 52 LAVS. Il convenuto ha omesso di compiere quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevole nell'ambito delle incombenze riconducibili alla funzione di amministratore unico di una società anonima (cfr. STFA del 4 febbraio 2002 nella causa C., H 194/01, consid. 4c, nella fattispecie si trattava di un membro del CdA). Egli ha omesso di verificare se i contributi sociali fossero stati pagati. Questa omissione costituisce una grave violazione del suo dovere di diligenza (cfr. RCC 1992, pag. 269), dovere che risulta accresciuto quando si tratti, come in concreto, di un amministratore unico (cfr. STFA del 31 gennaio 2003 nella causa V., H 5/02, consid. 5.3; STFA del 12 dicembre 2002 nella causa B, H 31 279/01, consid. 3.2; STFA del 28 maggio 2002 nella causa F., H 403/01, consid. 3b; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01, consid. 4c; STFA del 5 novembre 2001 nella causa F., H 153/01, consid. 6b; DTF 112 V 3 consid. 2b; cfr. anche DTF 122 III 198 consid. 3a).
Del resto, la passività a dispetto della conoscenza (eventuale) di mancati pagamenti di contributi deve essere considerata un’inosservanza per negligenza grave delle prescrizioni (RCC 1989 pag. 115). La passività del convenuto è quindi in relazione di causalità naturale e adeguata con il danno subito dalla Cassa (cfr. STFA del 13 maggio 2002 nella causa A, H 65 /01, consid. 5; STFA del 17 gennaio 2002 nella causa A e B., H 38/01, consid. 4b).
2.8. Infine, per quanto riguarda la richiesta di assunzione di prove fatta dal convenuto, corollario del diritto di essere sentito ai sensi dell'art. 29 cpv. 2 CF, per costante giurisprudenza, da tale principio costituzionale deve, tra l'altro, essere dedotto il diritto per l'interessato di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere visione dell'incarto, quello di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (DTF 127 I 56 consid. 2b; DTF 126 I 16 consid. 2a/aa, 124 V 181 consid. 1a, 375 consid. 3b e sentenze ivi citate).
È utile precisare che sono in ogni caso ammesse soltanto le prove giuridicamente determinanti ai fini del giudizio; possono inoltre essere respinti i mezzi di prova atti a provare una circostanza già chiara, i mezzi di prova che non porterebbero alcun chiarimento alla fattispecie o, ancora, che sono noti all’autorità per sua conoscenza diretta o indiretta (DTF 120 V 360 consid. 1a con riferimenti, Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 2.a edizione, Berna 1997, § 53 N 24, pag. 344).
Quindi, se gli accertamenti svolti d'ufficio permettono all'amministrazione o al giudice, che si sono fondati su un apprezzamento diligente delle prove, di giungere alla convinzione che certi fatti presentino una verosimiglianza preponderante, e che ulteriori misure probatorie non potrebbero modificare questo apprezzamento, è superfluo assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 no. 450; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA del 16 settembre 2002 nella causa P.Z, L.B. e J.A.D.B, H 10+45/01, consid. 4; STFA del 5 novembre 2001 nella causa F., H 153/01, consid. 4a; DTF 122 II 469 consid. 4a; 122 III 223 consid. 3c; 120 Ib 229 consid. 2b; 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). In tal caso non sussiste una violazione del diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 CF (SVR 2001 N. 10 pag. 28, consid. 4b; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).
Nel caso in esame, la documentazione acquisita durante l'istruttoria è sufficiente per statuire in merito alla presente vertenza, per cui il TCA non ritiene necessario assumere altre prove.
In particolare non è necessario procedere al richiamo degli incarti penali presso il Ministero Pubblico, in quanto la documentazione agli atti è sufficiente per definire la responsabilità di ___________ (cfr. per un caso simile cfr. STFA del 5 novembre 2001 nella causa F., H 153/01, consid. 4c.). Inoltre, il TFA non ammette una richiesta in termini generici di edizione di documenti, atteso che è preciso dovere dell'interessato indicare con esattezza i documenti utili a dimostrare il fondamento delle tesi formulate, potendosi da lui esigere che proceda in modo selettivo e mirato all'offerta e produzione dei mezzi di prova rilevanti per il giudizio e non incombendo ai giudici cantonali il compito di supplire ad eventuali carenze in tal senso (cfr. STFA del 31 gennaio 2003 nella causa V., H 5/02, consid. 4.3; STFA del 16 settembre 2002 nella causa P.Z, L.B. e J.A.D.B, H 10+45/01, consid. 4.3.2; STFA del 23 luglio 2002 nella causa U.G., E. G e R. G., H 170/01, consid. 3.3.; STFA del 25 giugno 2002 nella causa L, H 444/00, consid. 4d; STFA del 5 novembre 2001 nella causa F., H 153/01, consid. 4c.)
I membri del CdA devono procedere in modo selettivo e mirato all'offerta e alla produzione dei mezzi di prova rilevanti per il giudizio, indicandone partitamente gli elementi che li individuano e caratterizzano nonché l'obiettivo probatorio perseguito con la richiesta. Scopo evidente di siffatto rigore formale è di consentire l'autorità giudicante di valutare la rilevanza di ogni mezzo di prova ritualmente offerto (cfr. STFA del 31 gennaio 2003 nella causa V., H 5/02, consid. 4.3; STFA del 15 novembre 2002 nella causa R., H 177/01, consid. 2.3.2.; STFA del 16 settembre 2002 nella causa P.Z, L.B. e J.A.D.B, H 10+45/01, consid. 4.3.2.; STFA del 23 luglio 2002 nella causa U.G., E. G e R. G., H 170/01, consid. 3.3).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- La petizione è accolta .
Di conseguenza _____________ è condannato a versare alla Cassa cantonale di compensazione AVS l'importo di
38'017.80.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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