AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 31.2001.13
Data decisione, Autorità: 12.12.2001, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n. 31.2001.00013
ZA/sc
Lugano 12 dicembre 2001
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Zaccaria Akbas
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sulla petizione del 18 maggio 2001 ai sensi dell'art. 52 LAVS di
__________,
contro
In relazione alla fallita __________
ritenuto, in fatto
1.1. La Società anonima __________ (di seguito __________), con sede a __________, è stata iscritta a Registro di Commercio il __________ 1932 (cfr. doc. _).
Lo scopo sociale consisteva nell'esercizio di una fabbrica di pennelli ed altri prodotti analoghi, ecc. (cfr. doc. _).
ha ricoperto la carica di membro del CdA della __________ dal 26 marzo 1973 sino al 29 luglio 1999, con diritto di firma individuale (cfr. doc. _). La radiazione venne pubblicata il __________ 1999.
La ditta __________ è stata affiliata alla Cassa __________ di compensazione AVS in qualità di datrice di lavoro dal 1° gennaio 1948 al 31 agosto 1999.
La __________ è entrata in mora con il pagamento dei contributi dal 1997. La Cassa ha iniziato per questo motivo ad inviare sistematicamente diffide di pagamento dal febbraio 1997 ed a promuovere procedure esecutive dal giugno 1999 (cfr. doc. _).
Con decreti 6 dicembre 1999 e 15 marzo 2000, la Pretura del Distretto di __________ ha dichiarato l'apertura del fallimento e la sospensione della procedura per mancanza di attivi ai sensi dell'art. 230 LEF (FUSC del __________ 2000).
La Cassa ha insinuato all'UEF di __________ il proprio credito di fr.49'427.50, per contributi paritetici AVS non soluti per gli anni dal 1997 al 1999, dopo regolare controllo del datore di lavoro (cfr. doc. _).
Il fallimento è stato definitivamente chiuso in data 31 marzo 2000, in quanto nessun creditore ha anticipato le spese come richiesto nella pubblicazione apparsa sul Foglio Ufficiale svizzero (cfr. doc. _).
1.2. Per questo motivo, costatato di aver subito un danno, il 2 marzo 2001 la Cassa ha emesso nei confronti di __________ una decisione di risarcimento danni ex art. 52 LAVS per fr. 49'427.50, in via solidale con __________ e __________ per analogo periodo ed importo, concernente i contributi paritetici AVS/AI/IPG/AD/AF non versati dal 1997 al 1999 (cfr. doc. _).
1.3. Con opposizione 4 aprile 2001, __________, azionista di minoranza, rappresentata dallo Studio Legale __________, ha respinto l'addebito di intenzionalità e grave negligenza, sostenendo di non aver mai avuto poteri decisionali. Ella non avrebbe potuto intercedere nell'attività dei veri amministratori della ditta, gli azionisti di maggioranza __________ e __________, presidente rispettivamente vicepresidente del CdA.
Nel contempo però ella riceveva precise istruzioni da questi ultimi.
Le dimissioni del 29 luglio 1999 sarebbero dovute alla cattiva e non più trasparente gestione della società e, nonostante i continui solleciti, al mancato pagamento degli oneri sociali.
Inoltre, la convenuta, nel tentativo di ovviare alla crisi finanziaria della società creatasi con la perdita del committente principale, avrebbe liquidato i debiti societari con mezzi propri (cfr. doc. _).
1.4. Con petizione 18 maggio 2001, la Cassa ha postulato la condanna di __________ al risarcimento di fr. 49'427.50 argomentando:
" (…)
Nella circostanza, la convenuta, accettando il mandato di membro del CdA, ha assunto tutti gli oneri che da tale funzione derivano.
La responsabilità per il corretto adempimento degli oneri assicurativi nonché la diligenza necessaria alla corretta gestione degli affari sociali non incombeva quindi solo a __________ e __________, presidente rispettivamente vice presidente, bensì all'intero organo esecutivo, trattandosi di attribuzioni alienabili, ai sensi dell'art. 716 a cpv. 1 (STFA 13 novembre 2000, in re F.S.).
Prove: C.S.
3.3
L'asserzione della convenuta secondo la quale non avrebbe mai avuto poteri decisionali non è sufficiente per liberarla dalla responsabilità ex art. 52 LAVS.
Infatti, secondo la giurisprudenza del TFA, l'organo di una società non può sostenere di aver avuto poteri limitati ritenuto che egli deve sollecitare ripetutamente gli amministratori di fatto riguardo al pagamento dei contributi paritetici e rassegnare le dimissioni se, nonostante le sollecitazioni, i contributi rimangono scoperti (STFA 8 giugno 1998, in re G. S., L.S. e R.S.).
Agli atti non è dimostrato che la convenuta ha agito nel modo sopra esposto.
Prove: C. S.
3.4
Pertanto, non avendo la convenuta ottemperato agli obblighi di diligenza e di vigilanza che, secondo la giurisprudenza, va oltre la prudenza che è d'uso osservare nei propri affari, deve assumersi le conseguenze del mancato pagamento dei contributi alla Cassa.
Prove: C. S.
Anche l'asserzione della controparte, secondo la quale la convenuta, per ovviare alla crisi finanziaria della società creatasi con la rinuncia del principale cliente, avrebbe liquidato debiti societari, con mezzi propri, non può essere ritenuta valido motivo di giustificazione.
Infatti, secondo il TFA, il fatto che il convenuto abbia investito nella ditta, a fondo perso, ingenti proventi dal suo patrimonio privato, nulla cambia nella sostanza, allorquando la sua responsabilità ex art. 52 LAVS sia stata appurata (STFA inedita del 29 febbraio 1992 in re V. J. W.).
Inoltre, l'essersi prodigato per salvare la società ed avere profuso ogni sforzo per evitare il fallimento, non sono stati riconosciuti argomenti sufficientemente validi per escludere una responsabilità dell'organo formale (STCA del 18 gennaio 1996 in re M e M. B.).
La convenuta ha dimissionato il 29 luglio 1999 (Doc. _).
Di conseguenza, la responsabilità della stessa è limitata ai contributi paritetici AVS scoperti al 30 giugno 1999, pari a fr. 49'427.50.
Ritenuto che il conguaglio per l'anno 1999 ammonta a fr. 18'406.40 (Doc. _) ed essendo quest'ultimo inferiore agli acconti gennaio ‑ giugno 1999, pari a fr. 27'001.20 (Doc. _), esso è l'importo che deve essere considerato per tale anno.
Prove: C. S." (Doc. _)
1.5. Con risposta 12 giugno 2001 la convenuta, rappresentata dallo Studio Legale __________, ha ribadito quanto esposto in sede di opposizione sollevando nel contempo l'eccezione di perenzione (cfr. doc. _, pag. 3).
Nel merito della vertenza ha precisato:
" (…)
Tuttavia, come già allegato nell'opposizione, la convenuta contesta che tale statuto la abilitasse de facto ad occuparsi della gestione degli affari sociali; si ribadisce in effetti come tutte le funzioni amministrative della __________ venivano autonomamente decise dai signori __________ e __________, rispettivamente presidente e vice‑presidente della società, nonché azionisti maggioritari. Il ruolo della convenuta, residente nel Comune in cui aveva sede la __________, si esauriva esclusivamente nell'esecuzione materiale delle direttive ricevute dai due amministratori __________ e __________, entrambi residenti nella Svizzera interna. Nei rapporti interni, le prerogative relative alla formazione della volontà sociale appartenevano esclusivamente a questi ultimi; una volta prese le decisioni amministrative necessarie, esse venivano concretizzate attraverso l'operato della signora __________, la quale si limitava ad eseguire gli ordini ricevuti.
Tutte le decisioni, incluse quelle relative al pagamento dei salari ai dipendenti e dei contributi AVS, emanavano dagli azionisti maggioritari. Le mansioni concrete della convenuta consistevano in altre parole nell'esecuzione diretta dei pagamenti e negli atti di comune e ordinaria amministrazione i quali, secondo la prassi societaria interna ormai decennale, venivano sempre rigorosamente decisi o avallati da __________ e __________, ad unica eccezione per i pagamenti di esiguo valore, effettuati dalla convenuta di propria iniziativa.
Prove: testi.
Prove: testi.
Gli scritti inviati dall'avv. __________ a i signori __________ e __________ e all'UEF di __________ confermano quanto appena descritto (doc. _).
La massima diligenza e serietà con le quali la signora __________ assolveva ai propri incarichi sono invece ampiamente dimostrate dal fatto che, al fine di ovviare alla mancanza di liquidi della società, essa ha rinunciato al proprio stipendio per ben 7 mesi (doc. _). Oltre a ciò, nel tentativo di rimediare alla crisi finanziaria che aveva colpito la __________ a causa della perdita della principale cliente (la __________), la convenuta ha liquidato con mezzi propri (!) debiti societari per CHF 175'272.75, arrivando addirittura ad alienare la propria casa per sostenere tale esborso (doc. _). Quanto appena descritto è la prova inequivocabile della buona fede e della correttezza con i quali la signora __________ svolgeva le proprie mansioni, attitudine che purtroppo mal si conciliava con quella degli altri due membri del Consiglio di amministrazione. Inevitabile e più che comprensibile, quindi la decisione della convenuta di rinunciare all'incarico.
Prove: doc. citati.
La signora __________ chiede infine a questa Autorità giudicante di poter essere sentita personalmente, al fine di fornire maggiori dettagli e chiarimenti circa la dinamica dei rapporti societari interni." (Doc. _, pag. 5-9)
1.6. In data 30 luglio 2001 la Cassa ha osservato:
" (…)
L'attrice ritiene tuttavia opportuno rilevare che l'azione risarcitoria non è perenta, in quanto è stata promossa entro l'anno dalla conoscenza del danno.
Allorquando il fallimento non prosegue in via ordinaria o in via sommaria, si deve ammettere che la conoscenza e l'insorgenza del danno coincidono con il momento della sospensione del fallimento per mancanza di attivi ed è quindi determinante la data della pubblicazione nel FUSC (VSI 2001, pag. 195, consid. 3c). Nella fattispecie, la pubblicazione ha avuto luogo il __________ 2000 mentre la decisione è stata emessa il 2 marzo 2001." (Doc. _)
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 nella causa D.C., I 623/98; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa G.H., H 304/99).
Nel merito
2.2. In virtù dell'art. 52 LAVS "il datore di lavoro deve risarcire alla cassa di compensazione i danni da lui causati violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le prescrizioni".
I presupposti dell'obbligo di risarcimento sono quindi l'esistenza di un danno, la violazione delle prescrizioni vigenti in materia di contributi paritetici, da parte del datore di lavoro, e l'intenzionalità o la negligenza grave.
Nell’ipotesi in cui il datore di lavoro è una persona giuridica, che è stata sciolta allorché la pretesa viene fatta valere, possono essere convenuti, in via sussidiaria, i suoi organi responsabili (DTF 123 V 15 consid. 5b con riferimenti).
Sussidiarietà significa che la cassa di compensazione deve innanzitutto rivolgersi al datore di lavoro. Solo nel caso in cui il datore di lavoro non può far fronte al suo obbligo contributivo la cassa di compensazione può agire sussidiariamente e direttamente contro i suoi organi. Generalmente questo è il caso in cui la cassa accusa un danno a seguito del fallimento della società datrice di lavoro (Nussbaumer, Die Haftung des Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, in AJP/PJA 1996 pag. 107.; Frésard, Les développements récents de la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances relative à la responsabilité de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1991, no. 2 pag. 163).
In questo contesto si situa anche il rilascio dell’attestato di carenza beni definitivo in una procedura di esecuzione in via di pignoramento. Tale documento attesta ufficialmente, oltre al mancato adempimento all’obbligo di versare i contributi, l’insolvibilità del datore di lavoro. Quindi alla Cassa è lecito richiedere il risarcimento ex art. 52 LAVS agli organi anche se la società esiste giuridicamente (cfr. RCC 1988 pag. 137 consid. 3c). Per questo, dalla notifica di tale atto, non vi è motivo per non iniziare una procedura di risarcimento contro i suoi organi sussidiariamente responsabili (RCC 1988 pag. 137 consid. 3c, confermato in RCC 1991 pag. 135 consid. 2a; cfr. critica in M. Kunz, Die Schadenersatzplicht des Arbeitsgebers in der AHV, Diss. Winterthur 1989 pag. 63).
2.3. In sede di risposta la convenuta ha sollevato l'eccezione di perenzione, in quanto la Cassa sarebbe stata a conoscenza del danno già a partire dal 6 dicembre 2000:
(…)
2.‑ Nella fattispecie, l'insolvenza della Società anonima __________ è stata decretata già il 6 dicembre 2000 e pubblicata sul FUSC. La decisione di risarcimento danni della Cassa è stata emanata soltanto il 2 marzo 2001, ossia oltre un anno dopo la conoscenza dell'apertura del fallimento del datore di lavoro. La Cassa, usando la diligenza prescritta dalle circostanze, avrebbe dovuto rendersi conto del danno ben prima che il giudice decretasse ‑il 15 marzo 2000 ‑ la sospensione della procedura di fallimento per mancanza di attivi, per esempio premurandosi di consultare al più presto l'inventario dei beni allestito dall'Ufficio dei fallimenti di __________ in data 23 febbraio 2000.
Non per niente, in caso di sospensione della procedura fallimentare, si ritiene che il danno sorga al più tardi a quel momento (SVR 11/1994). La Cassa era certamente in grado di rendersi conto della mancanza di sufficienti attivi già il 23 febbraio 2000, senza attendere che tale mancanza venisse formalmente confermata da un decreto di sospensione ex art. 230 LEF. La decisione di risarcimento avrebbe dunque dovuto essere emanata per la fine di febbraio al massimo. (…)" (Doc. _, pag. 3)
Va innanzitutto rilevato che, ai sensi dell’art. 82 cpv. 1 OAVS il diritto al risarcimento dei danni si prescrive quando la Cassa di compensazione non lo fa valere mediante una decisione entro un anno dal momento in cui ne ha avuto conoscenza e, in ogni caso, decorsi 5 anni dal giorno in cui essi si sono avverati. Contrariamente al tenore letterale dell’art. 82 OAVS, si tratta di termini di perenzione, che vengono considerati d’ufficio.
D’altra parte la Cassa ha conoscenza del danno nel momento in cui, facendo uso dell’attenzione da lei esigibile, accerta che la situazione di fatto non permette l’esazione dei contributi e consente di fondare la decisione di risarcimento (DTF 121 III 388 consid. 3a e b; DTF 119 V 92 con riferimenti cfr. anche DTF 121 V pag. 240).
Il TFA ha altresì precisato che il credito risarcitorio della Cassa nasce il giorno in cui il danno è causato. Nell’ambito di un fallimento del datore di lavoro detto giorno è quello dell’apertura del fallimento stesso, poiché è da questo momento che gli oneri sociali scoperti non possono più essere recuperati seguendo la procedura ordinaria (DTF 123 V 15 consid. 5b e c, 170 consid. 2b, 121 III 384 consid. 3bb, 388 consid. 3a e b riferimenti; principi recentemente riconfermati in STFA dell'8 novembre 1999 nella causa G. H., pag. 4).
Decisiva per la decorrenza del termine annuo di perenzione non è però la data d’insorgenza del danno, ma quella in cui la cassa di compensazione ne viene effettivamente a conoscenza (cfr. Nussbaumer, “Das Schadenersatzverfahren nach art. 52 AHVG” pag. 109, in Aktuelle Fragen aus dem Beistragsrecht der AHV, Veröffentlichungen des Schweizerischen Instituts für Verwaltungskurse an der Universität St. Gallen, volume 44, S. Gallo 1998; STFA dell'8 novembre 1999 nella causa G. H., pag. 4).
Quando il danno risulta da un fallimento, il momento della "conoscenza del danno” ai sensi dell’art. 82 cpv. 1 OAVS non coincide con quello in cui la cassa è a conoscenza della ripartizione finale o riceve un attestato di carenza beni; la giurisprudenza del TFA considera in effetti che il creditore intenzionato a chiedere il risarcimento di un danno subito in un fallimento conosce sufficientemente il suo pregiudizio, in via di massima, quando è informato del suo collocamento nella liquidazione; a quel momento egli conosce o può conoscere l’importo dell’inventario, il suo proprio collocamento nella liquidazione, nonché il dividendo prevedibile. I medesimi principi sono applicabili anche nel caso di un concordato con l’abbandono dell’attivo (DTF 121 III 388 consid. 3b; 119 V 92 consid. 3 con riferimenti).
La conoscenza del danno può, in presenza di particolari circostanze, sussistere già prima del deposito dello stato di graduatoria; segnatamente allorquando la Cassa è stata resa edotta dall’amministrazione del fallimento, in seguito ad un’assemblea dei creditori, che nessun dividendo verrà distribuito ai creditori della sua classe. L’esistenza di tali circostanze viene ammessa con riserbo: delle semplici indiscrezioni o delle informazioni provenienti da persone non autorizzate non permettono ancora di fondare e di motivare l’istanza giudiziaria (DTF 118 V 196 consid. 3b; 116 II 162; RCC 1992 pag. 504 consid. 3b; riguardo al riconoscimento del danno al momento della prima assemblea dei creditori cfr. Pratique VSI 1996 pag. 167 consid. 3c/aa = DTF 121 V 240 consid. 3c/aa). Tuttavia può accadere che la conoscenza del danno può avvenire dopo il deposito dello stato di graduatoria se, a questo momento, l’ammontare effettivo degli attivi non è stato ancora stabilito, poiché, ad esempio, gli immobili devono dapprima essere venduti, per cui l'amministrazione del fallimento non può fornire nessuna indicazione in merito a un possibile dividendo. (DTF 118 V 196 consid. 3b; RCC 1992, pag. 266 consid. 5c, Nussbaumer, op. cit., pag. 406).
In un’esecuzione per via di pignoramento la conoscenza del danno coincide con la notifica dell’attestato di carenza beni ai sensi dell’art. 115 cpv. 1, in relazione con l’art. 149 LEF questo anche nell’ipotesi in cui il datore di lavoro è una persona giuridica non ancora sciolta per fallimento.
Da quel momento decorre il termine di perenzione di un anno (DTF 113 V 257s = RCC 1988 pag. 136; RCC 1991 pag. 132; Nussbaumer, Les caisses de compensation en tant que parties à une procédure de réparation d’un dommage selon l’art. 52 LAVS in RCC 1991 pag. 405 in fine).
Tuttavia ciò non è il caso quando si tratta di un attestato di carenza di beni provvisorio, in quanto generalmente in quel momento non si ha conoscenza del danno. Questo atto infatti obbliga la Cassa di compensazione, dal punto di vista del diritto dei contributi, a inoltrare una domanda di vendita ed attendere il relativo esito. Diverso è il caso allorquando, secondo le circostanze, manifestamente dalla realizzazione non ci si può attendere alcun ricavo (RCC 1988 pag. 322; RCC 1991 pag. 135 consid. 2a in fine).
Il momento della “conoscenza del danno” può avvenire precedentemente al fallimento, ossia in caso di rilascio di un attestato di carenza beni durante un’esecuzione in via di pignoramento (cfr. DTF 113 V 256 con riferimenti), oppure, a determinate condizioni, durante una moratoria concordataria (DTF 121 V 241 consid. 3c/bb in fine, AHI Praxis 1995 pag. 164, consid. 4d).
Ad esempio in una sentenza del 1° febbraio 1995 pubblicata in Pratique VSI 1995 pagg. 169 e ss, il TFA si è posto la questione di sapere se la Cassa doveva informarsi dei motivi che hanno portato al rifiuto dell'omologazione di un concordato con abbandono dell'attivo e se doveva, se del caso, intraprendere il necessario per salvaguardare il termine di perenzione annuo dell'art. 82 cpv. 1 OAVS. A tale quesito l'Alta Corte ha risposto affermativamente, in quanto la Cassa, che all'epoca secondo la vecchia LAF era collocata in seconda classe, nella sua qualità di creditore privilegiato non poteva disinteressarsi dei motivi che hanno indotto il giudice di rifiutare l'omologazione, che in quella fattispecie le avrebbero fatto comprendere che il suo credito non sarebbe stato totalmente coperto con il dividendo che poteva sperare di ottenere dal fallimento (cfr. Pratique VSI 1995 pag. 173).
In una recente sentenza del 6 novembre 2000 pubblicata in Pratique VSI 2001 pagg. 194 e ss, il TFA ha stabilito che la perdita del privilegio nel fallimento per i crediti di contributi dovuti, non modifica assolutamente l'attuale giurisprudenza secondo la quale di norma la Cassa di compensazione, in caso di fallimento del datore di lavoro, viene a conoscenza del danno solo al momento del deposito della graduatoria.
2.4. Nell'evenienza concreta, con decreto 6 dicembre 1999 del Pretore del Distretto di __________ è stata dichiarata l'apertura del fallimento. Pertanto è a quel momento che il danno è sorto.
Tuttavia è solo con decreto del 15 marzo 2000 che il Pretore ha deciso la sospensione della procedura per mancanza di attivi ai sensi dell'art. 230 LEF (FUSC del __________ 2000).
Secondo la giurisprudenza del TFA, nel caso di una sospensione della procedura fallimentare per mancanza di attivi ex art. 230 LEF, la Cassa ha conoscenza di aver subito un danno con la pubblicazione della sospensione nel Foglio ufficiale svizzero di commercio, per cui da quel momento il termine di un anno per l’esercizio del diritto al risarcimento inizia a decorrere (RCC 1990 pag. 306 consid. 4bb). Tale principio è stato recentemente confermato dal TFA in una sentenza del 6 novembre 2000 pubblicata in DTF 126 V 443 ss (anche Pratique VSI 2001 pag. 194 ss):
" C) Wird der Konkurs weder im ordentlichen noch im summarischen Verfahren durchgeführt, fallen die zumutbare Kenntnis des Schädens und der Eintritt desselben in der Regel mit der Einstellung des Konkurses mangels Aktiven zusammen, wobei der Publikationszeitpunkt der Konkurseinstellung im Schweizerischen Handelsamtsbaltt (SHAB) massgeblich ist (ZAK 1990 S. 289 Erw. 4b und S. 290 Erw. 4c/bb; NUSSBAUMER, a.a.O. in ZAK 1991 S. 390).
Voraussetzung für eine ausreichende Kenntnis des Schädens ist aber, dass die Ausgleichskasse zu diesem Zeitpunkt bereits alle tatsächlichen Umstände über die Existenz, die Beschaffenheit und die wesentlichen Merkmale des Schädens (BGE 116 II 160 erw. 4a mit Hinweis, 116 V 76 Erw. 3b; ZAK 1992 S. 251 unten) sowie die Person des Ersatzpflichtigen (NUSSBAUMER, a.a.. in ZAK 1991 S. 390) kennt. Da die ausstehende Beitragsforderung Grundlage für die Höhe des Schädens bildet, kann daher eine Kenntnis bei der Publikation der Konkurseinstellung nur dann angenommen werden, wenn die Ausgleichskasse zu diesem Zeitpunkt bereits in der Lage ist, die Höhe der Beitragsforderung zu beziffern (nicht veröffentlichtes Urteil S. vom 7. Januar 2000)."
Inoltre va precisato che il termine annuale è salvaguardato con la consegna in tempo utile della decisione di risarcimento a un ufficio postale e non con la sua regolare intimazione al destinatario (cfr. DTF 119 V 97 consid. 4c).
Facendo quindi partire il termine ex art. 82 cpv. 1 OAVS dalla pubblicazione 21 marzo 2000, la decisione 2 marzo 2001, risulta essere tempestiva.
Per questi motivi il credito risarcitorio non è perento.
2.5. Si ha un danno ai sensi dell'art. 52 LAVS ogni qualvolta dei contributi paritetici legalmente dovuti all'AVS sfuggono a questa assicurazione. Il danno subentra allorquando questi contributi non possono essere riscossi per motivi di diritto o di fatto.
Questo per intervenuta perenzione ai sensi dell’art. 16 cpv. 1 LAVS o per insolvenza del datore di lavoro ( cfr. Nussbaumer, AJP/PJA 1996 pag. 1076; DTF 123 V 15, 16, consid. 5b). L'ammontare del danno corrisponde a quello dei contributi che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare (DTF 98 V 26 = RCC 1972 pag. 687; Frésard, La responsabilité de l’employeur pour le non-paiement de cotisations d’assurances sociales selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1987, no. 10, pag. 9).
Costituiscono elementi del danno risarcibile, tra l’altro, i contributi AVS/AI/IPG, sia per la parte del salariato che quella del datore di lavoro (Pratique VSI 1994 pag. 104); i contributi della disoccupazione; i contributi dovuti all’assicurazione cantonale degli assegni familiari, le spese di amministrazione ; le spese esecutive, gli interessi moratori (cfr. la giurisprudenza citata in Trisconi-Rossetti, L’azione di risarcimento danni della Cassa di compensazione AVS/AI/IPG nei confronti del datore di lavoro ex art. 52 LAVS, RDAT II 1995 pag. 369 s; STFA del 24 ottobre 2000 nella causa T., C. e S., H 113/00, consid. 6).
Nell'evenienza concreta, dagli estratti concernenti l'evoluzione del debito (cfr. doc. _), dagli estratti dei contributi paritetici (cfr. doc. _), dalla massa salariale dedotta dai quaderni dei salari (cfr. doc. _), risulta chiaramente l'importo dei contributi non saldati.
Il danno ammonta dunque a fr. 49'427.50.
L'importo del danno come tale non è del resto stato contestato dalla convenuta.
2.6. Per definizione, il danno considerato dall'art. 52 LAVS è quello derivante da un atto o da un'omissione in relazione ai compiti che la legge attribuisce al datore di lavoro, segnatamente in materia di versamento dei contributi (Pratique VSI 1994 pag. 99, consid. 5a). Le prescrizioni cui fa riferimento l'art. 52 LAVS sono innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesima e nelle sue disposizioni di esecuzione: in particolare le norme concernenti l'obbligo di pagare i contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di un'attività salariata, il prelevamento dei contributi dei salariati, l'obbligo di allestire i relativi conteggi: sono queste le disposizioni in senso stretto (art, 14 cpv. 1 LAVS, art. 34ss OAVS; cfr. RCC 1985, pag. 607 consid. 5a).
L’obbligo di conteggiare e versare i contributi da parte del datore di lavoro è un compito di diritto pubblico (Pratique VSI 1994 pag. 108 consid. 7a con riferimenti) ed il venire meno a questo compito costituisce una violazione di prescrizioni ai sensi dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno (Pratique VSI 1993 pag. 84 consid. 2a, DTF 111 V 173 consid. 2; DTF 108 V 186 consid. 1a; 192 consid. 2a; RCC 1985 p. 646 consid. 3a, 650 consid. 2).
Inoltre - anche se ciò non è esplicitamente menzionato nella legge - il datore di lavoro deve preoccuparsi dei contributi paritetici dei quali egli è tenuto ad assumere il prelevamento e la trasmissione alla Cassa con tutta la necessaria attenzione richiesta. Ne consegue che se egli è causa della propria insolvenza nei confronti della Cassa, egli può essere reso responsabile ai sensi dell'art. 52 LAVS, anche se non ha violato una prescrizione specifica della LAVS (RCC 1985, pag. 608 consid. 5b).
2.7. La cassa di compensazione che constata di aver subito un danno in seguito alla non osservanza delle prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo di dedurre da ogni paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa, rispettivamente degli art. 34 e ss. OAVS relativi ai modi di conteggio e di pagamento dei contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le prescrizioni intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può procedere contro di lui.
Incombe allora al datore di lavoro di far valere e provare validi motivi di giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad escludere una violazione intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni, rispettivamente idonei a giustificarla in base a circostanze speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr. 70 pag. 213).
È quindi possibile che, procrastinando il pagamento dei contributi, il datore di lavoro riesca a salvaguardare l’esistenza della ditta, ad esempio nell’ipotesi di difficoltà passeggere di liquidità.
Affinché un simile comportamento non comporti l’applicazione dell’art. 52 LAVS, occorre che il datore di lavoro, nell’istante in cui decide, abbia seri e oggettivi motivi di ritenere che gli sarà possibile solvere i contributi entro un termine ragionevole (DTF 108 V 188; RCC 1992 pag. 261 consid. 4b; RCC 1985 p. 604 consid. 3a).
L’obbligo del datore di lavoro e dei suoi organi responsabili di risarcire il danno alla Cassa sarà negato, e di conseguenza decadrà, se questi reca e prova motivi di giustificazione, rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187 consid. 1b; Knus, op. cit., pag. 54, Frésard, op. cit., RSA 1987, pag. 7).
2.8. Ai sensi della giurisprudenza del TFA si deve ammettere una negligenza grave del datore di lavoro quando questi abbia trascurato di fare quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevolmente posta nella stessa situazione.
La misura della diligenza richiesta viene apprezzata secondo il dovere di diligenza che si può e si deve generalmente esigere, in materia di gestione, da un datore di lavoro della stessa categoria di quella a cui appartiene l’interessato ( RCC 1988 pag. 634 consid. 5a; DTF 112 V 159 consid. 4 con riferimenti; M. Knus, op. cit., p. 53). Questo dovere risulta accresciuto quando si tratta di un amministratore unico; egli deve dare prova di tutta la diligenza necessaria alla corretta gestione degli affari sociali non essendo sufficiente l'ossequio della diligentia quam in suis (DTF 112 V 3 consid. 2b; cfr. anche DTF 122 III 198 consid. 3a). Egli deve conservare un assoluto controllo sugli affari importanti della ditta, essendo segnatamente suo preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano regolarmente versati. Occorre però esaminare se speciali circostanze legittimavano il datore di lavoro a non versare i contributi o potevano scusarlo dal provvedervi ( DTF 121 V 244 consid. 4b; 108 V consid. 1b e 193 consid.2b)
2.9. Innanzitutto va precisato che, secondo costante giurisprudenza (cfr. STCA del 14 giugno 1995 nella causa G.C., __________) la responsabilità del datore di lavoro ai sensi dell'art. 52 LAVS non è in relazione alla gestione della società per se stessa, né a eventuali cause di un fallimento.
ha ricoperto la carica di membro del CdA della __________ dal 26 marzo 1973 sino al 29 luglio 1999, con diritto di firma individuale (cfr. doc. _).
2.9.1. __________ sostiene che non ha potuto gestire la ditta in quanto ad occuparsene sarebbero stati esclusivamente gli azionisti di maggioranza __________ e __________, presidente e vicepresidente del CdA. Nel contempo però ella riceveva precise istruzioni da questi ultimi.
Le dimissioni del 29 luglio 1999 sarebbero dovute alla cattiva e non più trasparente gestione della società e, nonostante i continui solleciti, al mancato pagamento degli oneri sociali.
Accettando il mandato di membro del CdA della __________, __________ ha assunto tutti gli oneri che da tale funzione derivano (STFA non pubblicata del 31 agosto 2001, nella causa B., H 446/00, consid. 4a).
La responsabilità per il corretto adempimento degli oneri assicurativi nonché la diligenza necessaria alla corretta gestione degli affari sociali non incombeva quindi solo agli azionisti di maggioranza __________ e __________, presidente e vicepresidente del CdA, bensì anche al membro del CdA __________, trattandosi di attribuzioni inalienabili nel senso dell'art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO (cfr. STFA del 13 novembre 2000 non pubblicata nella causa S., consid. 4b, H 238/98). In caso contrario si finirebbe per legittimare la figura "dell'uomo di paglia" (cfr. STFA non pubblicata del 29 maggio 1995 nella causa C., consid. 3b, H 294/94).
Nella presente fattispecie le argomentazioni sollevate dalla convenuta non sono sufficienti per liberarla della responsabilità ex art. 52 LAVS.
non ha minimamente provato di essere stata impedita di raccogliere informazioni in merito al pagamento dei contributi sociali né ha indicato come e quando ha verificato che i contributi sociali venissero regolarmente pagati (ad esempio interpellando direttamente la Cassa). La convenuta si è limitata a dire che __________ e __________ non permettevano nessuna ingerenza nella gestione della ditta e che a causa della non più trasparente gestione della società ed al mancato pagamento dei contributi sociali ella si sarebbe dimessa.
Tutto ciò non è sufficiente.
La convenuta, in violazione degli obblighi che le derivano dalla carica di membro del CdA di una società anonima, non ha svolto un sufficiente controllo.
Innanzitutto perché, come ricorda la costante giurisprudenza federale, ad ogni amministratore spetta ai sensi dell’art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO “l’alta vigilanza sulle persone incaricate della gestione, in particolare per quanto concerne l’osservanza della legge, dello statuto, dei regolamenti e delle istruzioni “.
Pertanto deve, di principio, informarsi periodicamente dell’andamento dell’azienda ed in particolare sugli affari principali, richiedendo rapporti dettagliati, studiandoli attentamente, cercando di chiarire errori ed agendo per correggere irregolarità. Se, dalle informazioni raccolte, sorge il sospetto di una gestione scorretta o negligente da parte di chi ha ottenuto la delega gestionale, l’organo deve intervenire affinché le prescrizioni siano rispettate (DTF 114 V 219, consid. 4a = RCC 1989, pag. 1116, consid. 4a e STFA del 25 luglio 1991 nella causa V.E. cfr. anche STFA del 29 agosto 1997 nella causa G.M.). Segnatamente è suo preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano regolarmente versati (DTF 108 V 202 consid. 3a; Frésard, Les développements récent de la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances relative à la responsabilité de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, RSA 1991, pag. 165). Secondo la nostra Massima istanza, egli deve rassegnare le proprie dimissioni dal CdA se, nonostante le sue sollecitazioni, i contributi paritetici rimangono impagati (cfr. STFA del 21 dicembre 1993 nella causa M.T.S. e STFA del 15 dicembre 1993 nella causa L.N.).
Se non ha adempiuto ai suoi obblighi con la dovuta diligenza che, secondo la giurisprudenza, va oltre la prudenza che è d’uso osservare nei propri affari (STFA del 29 maggio 1995 nella causa A. C. p. 6; DTF 99 II 179; STFA non pubbl. del 19 maggio 1995 nella causa M. D), il membro del Consiglio di amministrazione o l'amministratore unico sarà ritenuto responsabile del danno.
Il ruolo predominante del presidente e del vicepresidente del CdA, non giustifica comunque la passività di __________ o. Ella non ha adempiuto ai propri obblighi con la dovuta diligenza che, secondo la giurisprudenza, va oltre la prudenza che è d’uso osservare nei propri affari (STFA del 29 maggio 1995 nella causa A. C. p. 6; DTF 99 II 179).
La convenuta era a conoscenza sin dal febbraio del 1997 delle difficoltà nel pagamento dei debiti contributivi, mentre le procedure esecutive sono iniziate nel giugno del 1999. Finché, alla fine, vi è stato lo scoperto già indicato, risultato irrecuperabile.
Per quanto concerne il 1997 il buco contributivo, riferito in sostanza a 2 mesi, dopo alcuni versamenti, risultava essere di fr. 8'995.35, e ciò a fronte di un importo totale di fr. 64'495.55 (cfr. doc. _).
Per quanto concerne il 1998 il buco contributivo, riferito in sostanza a 3 mesi ed al conteggio di chiusura, era di fr. 22'025.75, e ciò a fronte di un importo totale di fr. 62'447.55 (cfr. doc. _).
Dal 1999 la ditta non ha versato più nulla accumulando ulteriori fr. 17'595.20 di arretrati (cfr. doc. _).
Quella della __________ non è stata quindi una crisi passeggera.
Da troppo tempo, più precisamente dal mese dal febbraio 1997 (cfr. doc. _), la ditta non pagava regolarmente i contributi. Ciò non consente di ammettere un valido motivo di giustificazione previsto eccezionalmente dalla giurisprudenza del TFA (cfr. consid 2.7).
La convenuta sostiene di essersi dimessa nel giugno del 1999 poiché i contributi non venivano più pagati. Ora come abbiamo visto la ditta ha avuto diversi buchi contributivi già prima del giugno 1999, per cui la convenuta avrebbe dovuto pretendere il pagamento degli arretrati sin dal 1997 e, qualora non fossero stati pagati, rassegnare le dimissioni in quel periodo. Inoltre ella stessa afferma di aver immesso capitale privato nella ditta, ciò che avvalora la tesi secondo la quale la crisi societaria le era ben nota. Questo TCA fatica inoltre a comprendere come mai un membro che dice di aver avuto un ruolo marginale all'interno della ditta abbia investito danaro privato per salvarne le sorti, gesto questo che, come vedremo qui di seguito, non sarebbe comunque sufficiente per esonerarla da ogni responsabilità ex art. 52 LAVS.
Il Tribunale federale delle assicurazioni ha precisato che la ditta che attraversa una fase difficile e fonda la sua esistenza su equilibri delicati deve prendere delle misure drastiche e immediate (STFA non pubblicata del 7 maggio 1997 nella causa M.V., H 336/95, consid. 3d).
In un'altra sentenza il TFA ha ancora ribadito che l’organo della società deve prestare particolare attenzione nell'ipotesi in cui è a conoscenza del fatto che la ditta sta attraversando una crisi finanziaria (STFA del 31 agosto 2001 nella causa B., H 446/00, consid. 4a; STFA del 16 aprile 1998 in re O. G. p. 6 e giurisprudenza ivi citata).
Quindi gli sforzi della convenuta (cfr. consid 1.5, pag. 5) e della società non cambiano il fatto che la ditta era in difficoltà da ormai troppo tempo per ammettere l'esistenza di un motivo di discolpa conformemente alla giurisprudenza citata in precedenza (cfr. consid. 2.7).
In una sentenza non pubblicata dell'8 marzo 2001 nella causa R., P. e F., H 115/00 e H 132/ 00, il TFA si è nuovamente così espresso:
" (…) il mancato pagamento di tali oneri si è protratto troppo a lungo (dal 1994 al 1996) e a partire dal 1° gennaio 1995 l'omissione degli importi dovuti alla Cassa si è cronicizzata, costringendo quest'ultima a promuovere procedure esecutive per l'incasso dei contributi (…)"
Ancora recentemente il TFA si è pronunciato su un caso simile a quello in esame (STFA del 15 giugno 2001 nella causa A., H 29/01, consid 4d):
" (…)
d) Les premiers juges ont déduit de ce qui précède que, antérieurement aux difficultés de trésorerie reconnues par A. en 1997, ses deux sociétés, qui accusaient d'importants arriérés de cotisations, étaient déjà dans une situation financière très difficile. Le recourant aurait dès lors dû constater, en faisant preuve de l'attention que l'on pouvait exiger de lui, que X. et Z. ne souffraient pas seulement d'un manque provisoire de disponibilités mais étaient lourdement endettées et qu'il n'y avait en réalité aucune chance de voir leur situation s'améliorer rapidement, d'une manière décisive. On ne peut qu'adhérer à cette appréciation. On ne saurait en effet qualifier de simple passe délicate dans la trésorerie au sens de la jurisprudence citée ci-dessus, la situation de X. et Z., dans la mesure où le non-paiement des cotisations d'assurances sociales s'est prolongé, pour l'une des sociétés tout au moins, sur plusieurs années de manière récurrente (…)"
Ora, l'avere procrastinato costantemente il pagamento dei contributi paritetici a partire dal mese di gennaio 1997 è segno di una negligenza non indifferente del datore di lavoro e fa sorgere la responsabilità degli amministratori, cui incombeva per legge la massima vigilanza nella conduzione e nel controllo della società.
Il mancato pagamento dei premi era dunque da considerare cronico.
Va al riguardo ricordato che il TFA ha considerato tale il mancato pagamento dei contributi durante numerosi mesi (STFA del 7 maggio 1997 nella causa G.G; cfr. anche STFA del 7 maggio 1997 nella causa M.V, in cui il mancato pagamento è durato all’incirca dieci mesi).
In una sentenza pubblicata in DTF 121 V 243, consid. 5, a proposito di una fattispecie dove il buco contributivo era di soli tre mesi, il TFA ha in particolare precisato:
" 5.- Die Nichtabrechnung oder - was auf den vorliegenden Fall zutrifft - die Nichtbezahlung der Beiträge als solche darf nicht einem qualifizierten Verschulden gleichgesetzt werden, weil dies auf eine nach Gesetz und Rechtsprechung unzulässige, da in Art. 52 AHVG gerade nicht vorgesehene Kausalhaftung hinausliefe (vgl. ZAK 1985 S. 51 Erw. 2a mit Hinweisen). Die von den Beschwerdeführern verwaltete Firma ist ihren Beitragsverpflichtungen nach unbestrittener Darstellung seit ihrer Gründung im Jahr 1986 immer klaglos nachgekommen und musste niemals gemahnt oder betrieben werden. Dies änderte sich auch nicht, als die Firma im Jahr 1991 zunehmend die Auswirkungen der sich verschlechternden wirtschaftlichen Lage zu verspüren bekam, welche zufolge des Arbeitskräfteüberangebots auf dem Arbeitsmarkt die Personalvermittlungsbranche in besonderem Masse traf. Die Firmenverantwortlichen ergriffen in dieser von Umsatzeinbussen geprägten Zeit verschiedene Massnahmen, die es erlaubten, dass die Unternehmung trotz wirtschaftlicher Schwierigkeiten ihren AHV-rechtlichen Arbeitgeberpflichten nachkam. Erst der konkursbedingte Ausfall eines Debitorengläubigers entzog der Firma die Existenzgrundlage, woran auch ein im Mai 1992 aufgenommener, mit einer Solidarbürgschaftsverpflichtung durch den Verwaltungsratspräsidenten gesicherter Kredit in der Höhe von Fr. 40'000.- nichts mehr zu ändern vermochte. Die Verantwortlichen sahen sich infolgedessen veranlasst, im September 1992 gestützt auf eine Zwischenbilanz per 31. August 1992 den Richter zu benachrichtigen (Art. 725 Abs. 2 OR), worauf am 24. September 1992 der Konkurs eröffnet wurde.
Alle diese im Einklang mit den gesetzlichen Bestimmungen stehenden Vorkehren und getroffenen Restrukturierungsmassnahmen (insbesondere Personalabbau), einschliesslich der bis zu diesem Zeitpunkt einwandfreien, straffen Handhabung des Beitragswesens, dokumentieren, dass die Beschwerdeführer in keiner Weise beabsichtigten, ihren Betrieb auf Kosten der Ausgleichskasse weiterzuführen. Unter diesen Umständen kann nicht von einem im Sinne der obgenannten Ausführungen schweren Normverstoss gesprochen werden, wenn die Beschwerdeführer in den folgenden drei Monaten (Juni, Juli und August 1992) des endgültigen Zusammenbruchs die unbestrittenermassen geschuldeten paritätischen Sozialversicherungsbeiträge nicht mehr ablieferten. Mithin fällt ein haftungsbegründendes qualifiziertes Verschulden, wie es Art. 52 AHVG für die Schadenersatzverpflichtung verlangt, im vorliegenden Fall ausser Betracht.
Secondo la giurisprudenza del TFA, non può essere riconosciuto alcun motivo di giustificazione se il differimento dei pagamenti dei contributi paritetici era cronico, e i pagamenti venivano effettuati solo dopo che le procedure esecutive, ripetute e numerose, giungevano a uno stadio avanzato (STFA inedita del 27 giugno 1994 in re M.A.).
Inoltre, secondo l'Alta Corte, nemmeno l’illiquidità della società giustifica il procrastinare del pagamento dei contributi se non sono realizzati i chiari criteri di discolpa posti dalla giurisprudenza federale (STCA 4 maggio 1995 nelle cause M.J., M.M., B.N. e P. L.). In concreto, non è dunque affatto accertato, con l'alto grado di verosimiglianza richiesto dalla giurisprudenza, che la scelta di differire il pagamento dei contributi paritetici fosse, secondo una valutazione ragionevole, obiettivamente indispensabile per la sopravvivenza della società; e nemmeno è assodato che il datore di lavoro potesse oggettivamente presumere di soddisfare entro breve termine la Cassa di compensazione riguardo ad ogni suo credito (DTF 108 V 188).
Viste le circostanze rilevate era pensabile il contrario.
Ne consegue che __________ dovrà risarcire il danno subito dalla Cassa per il mancato versamento dei contributi da parte della __________ e questo anche se ella ha investito capitali nella società. Infatti, secondo il TFA, il fatto che la convenuta abbia investito nella ditta, a fondo perso, ingenti somme provenienti dal suo patrimonio privato, nulla cambia nella sostanza, allorquando la sua responsabilità ex art. 52 LAVS sia stata appurata (cfr. STFA non pubblicata del 31 agosto 2001 nella causa R.B., H 446/00, consid. 4b; STFA non pubblicata del 29 febbraio 1992 nella causa V. J., W. e T.).
La convenuta, avrebbe dovuto esigere sin dalla fine del 1997 il pagamento del debito contributivo residuo relativo a questo anno, pari a fr. 8'995.35 (relativo a circa 2 mesi), per il quale la Cassa ha inviato diffide di pagamento sin dal mese di febbraio. In caso contrario si sarebbe dovuta dimettere immediatamente e non attendere sino al luglio del 1999 per farlo. Se avesse subito agito con determinazione, uscendo dalla società per tempo, avrebbe certamente evitato di trovarsi in una simile situazione (con quindi un arretrato contributivo di complessivi fr. 49'427.50). Se è vero che il membro del CdA può delegare compiti - tra cui anche quello di curare che i contributi vengano pagati -, è pur vero che la delega non lo esime dal vigilare che le funzioni delegate siano effettivamente svolte (cfr. STFA non pubblicata del 5 aprile 2001, nella causa A., H 436/00, consid. 3b).
Per quanto attiene alla presunta ed esclusiva colpa di __________ e __________ r, si ricorda in questo contesto che l'art. 759 cpv. 1 CO non è applicabile nell'ambito della responsabilità ai sensi dell'art. 52 LAVS per giustificare una riduzione del risarcimento in relazione con la gravità dell'errore commesso dal responsabile (cfr. Pratique VSI 1996, pag 306, citata in STFA del 13 novembre 2000 non pubblicata nella causa F.S., consid. 4b, H 238/98).
La convenuta ha omesso di compiere quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevole nell'ambito delle incombenze riconducibili alla funzione di membro di un CdA di una società anonima. Ella ha omesso di esigere il pagamento dei contributi arretrati (1997, 1998 e 1999). Questa omissione costituisce una grave violazione del suo dovere di diligenza (cfr. RCC 1992, pag. 269). Del resto, la passività a dispetto della conoscenza (eventuale) di mancati pagamenti di contributi deve essere considerata un’inosservanza per negligenza grave delle prescrizioni (RCC 1989 pag. 115).
2.9.2. Infine, per quanto riguarda la richiesta di assunzione di prove fatte dalla convenuta, corollario del diritto di essere sentito ai sensi dell’art. 29 cpv. 2 CF, è utile precisare che sono in ogni caso ammesse soltanto le prove giuridicamente determinanti ai fini del giudizio; possono inoltre essere respinti i mezzi di prova atti a provare una circostanza già chiara, i mezzi di prova che non porterebbero alcun chiarimento alla fattispecie o, ancora, che sono noti all’autorità per sua conoscenza diretta o indiretta (DTF 120 V 360 consid. 1a con riferimenti, Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 2.a edizione, Berna 1997, § 53 N 24, pag. 344).
Quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove. Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 CF (DTF 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).
Nel caso in esame, la documentazione acquisita durante l'istruttoria è sufficiente per statuire in merito alla presente vertenza, per cui il TCA non ritiene necessario assumere altre prove.
In particolare non è necessario sentire personalmente la convenuta (la quale voleva "fornire maggiori dettagli e chiarimenti circa la dinamica dei rapporti societari interni"; cfr. consid 1.5) in quanto la propria posizione è stata sufficientemente chiarita (cfr. anche STFA del 5 novembre 2001 nella causa F, H 153/01, consid. 4a e 4b).
Il TCA rileva che l’audizione richiesta può essere rifiutata senza per questo ledere il diritto d’essere sentito del ricorrente, sancito oltre che dalla Costituzione, anche dall'art. 6 n. 1 CEDU.
Infatti, secondo la giurisprudenza federale, l’obbligo di organizzare un dibattimento pubblico ai sensi dell’art. 6 n. 1 CEDU presuppone una richiesta chiara e inequivocabile di una parte; semplici domande di assunzione di prove, come ad esempio istanze di audizione personale o di interrogatorio di parti o di testimoni, oppure richieste di sopralluogo, non bastano per creare un simile obbligo (cfr. STFA dell'8 novembre 1999 nella causa G.H. contro CCC e TCA, H 74/99 Ws, consid. 5b, pag. 6; DTF 122 V 47; cfr. pure DTF 124 V 90, consid. 6, pag. 94 e il rinvio alla DTF prima citata).
Il fatto che all'interno del CdA siano stati ripartiti i compiti in modo dettagliato non è rilevante ai sensi della responsabilità ex art. 52 LAVS. Il TFA in una recente sentenza del 2 luglio 2001 nella causa S. e F., H 9/01 e H 11/01, consid. 5b, ha infatti stabilito che:
" b) Quant à F., il semble ne pas avoir saisi la portée de l'art. 52 LAVS et de la jurisprudence y relative. En particulier, il lui incombait, en sa qualité d'administrateur de la société faillie, de veiller personnellement à ce que les cotisations paritaires afférentes aux salaires versés fussent effectivement payées à la caisse de compen- sation, nonobstant le mode de répartition interne des tâches au sein de l'administration de la société B. SA. Un administrateur ne peut en effet se libérer de cette responsabilité en se bornant à soutenir qu'il faisait confiance à ses collègues chargés de gérer les finances de l'entreprise et de régler lesdites cotisations à la caisse intimée, ou à affirmer qu'il n'avait qu'un rôle subalterne, car cela constitue déjà en soi un cas de négligence grave. On rappellera d'ailleurs que la jurisprudence s'est toujours montrée sévère, lorsqu'il s'est agi d'apprécier la responsabilité d'administrateurs qui alléguaient avoir été exclus de la gestion d'une société et qui s'é- taient accommodés de ce fait sans autre forme de procès (cf. notamment RCC 1992 pp. 268-269 consid. 7b, 1989 pp. 115-116 consid. 4). La passivité de F.________ est de surcroît en relation de causalité naturelle et adéquate avec le dommage subi par la caisse de compensation. En effet, s'il avait correctement exécuté son mandat d'administrateur, il aurait pu veiller au paiement des cotisations aux assurances sociales, d'autant plus qu'il reconnaît avoir su que la société se trouvait en situation d'insolvabilité pratiquement depuis sa création et qu'elle rencontrait des difficultés dans le paiement des cotisations sociales. Pareil comportement tombe à l'évidence sous le coup de l'art. 52 LAVS".
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- La petizione é accolta.
§ Di conseguenza __________ è condannata a versare alla Cassa __________ d compensazione fr. 49'427.50
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Gianluca Menghetti
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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