AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 31.2001.12
Data decisione, Autorità: 08.11.2001, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n. 31.2001.00012
ZA/nh
Lugano 8 novembre 2001
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Zaccaria Akbas
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sulla petizione del 9 maggio 2001 ai sensi dell'art. 52 LAVS di
__________,
contro
__________,
rappr. da: avv. __________,
in relazione alla fallita
ritenuto, in fatto
1.1. La __________, con sede a __________, è stata iscritta a Registro di Commercio il __________ 1989 (cfr. doc. _; FUSC del __________ 1989).
In data __________ 1998 è stata iscritta a RC la modifica statutaria e la nuova ragione sociale __________.
Lo scopo sociale consisteva nella gestione, la compra-vendita di bar, ristoranti, alberghi, ecc. (cfr. doc. _).
ha ricoperto la carica di amministratrice unica della società dal 24 giugno 1998 sino al fallimento, con diritto di firma individuale (cfr. doc. _).
La ditta __________ è stata affiliata alla Cassa __________ di compensazione AVS in qualità di datrice di lavoro dal 1° gennaio 1990 al 30 giugno 1998. Successivamente la nuova ragione sociale __________ è stata affiliata dal 1° luglio 1998 al 30 novembre 2000.
La __________ è entrata in mora con il pagamento dei contributi. La Cassa ha iniziato per questo motivo ad inviare sistematicamente delle diffide di pagamento dal novembre 1998 ed a promuovere le procedure esecutive dal giugno 1999 (cfr. doc. _).
In data 28 marzo, 13 giugno, 19 settembre e 31 ottobre 2000 l'UF di __________ ha rilasciato 5 attestati di carenza beni per un totale di fr. 11'685.25 (cfr. doc. _).
Con decreti del 17 novembre e 8 gennaio 2001, la Pretura del Distretto di __________ ha dichiarato l'apertura del fallimento e la sospensione della procedura per mancanza di attivi ai sensi dell'art. 230 LEF (FUSC del __________ 2001).
La Cassa ha insinuato all'UF di __________ il proprio credito provvisorio di fr. 20'916.05, il quale si è ridotto a fr. 15'230.25 dopo controllo del datore di lavoro. Esso si riferisce ai contributi paritetici AVS non soluti per gli anni dal 1997 al 1999 (cfr. doc. _).
Il fallimento è stato definitivamente chiuso in data 29 gennaio 2001 in quanto nessun creditore ha anticipato le spese richieste dal'UF come richiesto nella pubblicazione apparsa sul Foglio Ufficiale svizzero (cfr. doc. _).
1.2. Per questo motivo, costatato di aver subito un danno, il 2 marzo 2001 la Cassa ha emesso nei confronti di __________ una decisione di risarcimento danni ex art. 52 LAVS per fr. 20'916.05, in via solidale con __________ limitatamente all'importo di fr. 3'206.30 concernente i contributi paritetici AVS/AI/IPG/AD/AF non versati dal 1997 al 2000 (cfr. doc. _).
1.3. Con opposizione 30 marzo 2001, __________, rappresentata dall'avv. __________, respinge l'addebito di intenzionalità e grave negligenza, sostenendo di aver assunto la carica di amministratrice unica della società solo quale prestanome. La società sarebbe stata gestita esclusivamente dai signori __________, __________ e da __________.
La convenuta si sarebbe fidata delle rassicurazioni sull'andamento della società fornite da questi ultimi.
contesta inoltre di dover rispondere per i contributi antecedenti l'assunzione del mandato di amministratrice unica (cfr. doc. _).
1.4. Con petizione 9 maggio 2001, la Cassa ha postulato la condanna di __________ riducendo l'importo del danno a fr. 15'230.25 e precisando che la responsabilità della convenuta si estende anche ai contributi insoluti nel 1997 e nei primi sei mesi del 1998. Nel merito la Cassa ha aggiunto quanto segue:
" Riguardo ai motivi che avrebbero portato la società allo stato fallimentare ‑appropriazione indebita dei coniugi __________ ‑ l'attrice rileva che, secondo la giurisprudenza del TCA, la responsabilità del datore di lavoro, ai sensi dell'art. 52 LAVS, non è in relazione alla gestione della società per se stessa né alle eventuali cause di un fallimento (STCA del 14 giugno 1995 in re G.C.).
Prove: C. S.
L'argomentazione sollevata dalla controparte, per escludere ogni responsabilità, segnatamente l'aver delegato a terzi l'intera gestione della società, non può essere ritenuta valido motivo dì giustificazione.
Il fatto che la convenuta non ha influito sull'andamento della società è irrilevante, poiché, accettando il mandato di amministratrice unica, ella si era assunta tutti gli oneri che da tale funzione derivano (STFA 20 aprile 1998 in re C.S. e C.B.).
Inoltre, la peculiarità di aver assunto la carica di organo formale su richiesta non esonerava la convenuta dall'ossequiare gli obblighi intrinseci di un amministratore.
Inoltre, l'amministratrice unica deve adempiere agli obblighi previsti dall'art. 716a cpv. 1 CO con la massima diligenza, la quale deve andare oltre la prudenza che è d'uso osservare nei propri affari (STFA inedita del 29 maggio 1995 in re A.C.).
Secondo il Tribunale federale delle assicurazioni [TFA] il citato dovere risulta accresciuto quando si tratta, come nella fattispecie, di un amministratrice unica, ritenuto che quest'ultima deve dar prova di tutta la diligenza necessaria alla corretta gestione degli affari sociali e che non è sufficiente l'ossequio della "diligentia quam in suis" (DTF 122 III 198, consid. 3). Non solo, ma al riguardo il TFA ha avuto modo di sottolineare che gli obblighi di vigilanza e di diligenza di un'amministratrice unica sono da connotare con particolare rigore (DTF 112 V 3, consid. 2b).
Dagli organi formali, ma in particolare dall'amministratrice unica con diritto di firma individuale, si deve pretendere che mantenga un assoluto controllo sugli affari importanti della ditta, agendo con risolutezza, qualora gli obblighi nei confronti della Cassa non sono adempiuti, ed assumendo i provvedimenti del caso.
Nella fattispecie, la convenuta sostiene che ad esercitare un potere effettivo sulla società ‑ quali organi di "fatto" ‑ sarebbero stati i signori __________ e __________ s, azionisti, e __________, contabile.
Al riguardo si sottolinea che l'esistenza di amministratori di fatto non scarica, a priori, l'amministratore formale dalla sua responsabilità ex art. 52 LAVS (STFA inedita del 30 marzo 1993 in re D.S., consid. 3c; STCA inedita del 7 agosto 1996 in re O.G. consid. 2.9).
In particolare, l'amministratore diligente non può mettere in pericolo o lasciare che sia messo in pericolo, il versamento alla Cassa dei contributi paritetici AVS.
Spetta in realtà all'amministratore, conformemente alla giurisprudenza, vigilare sulle persone incaricate della gestione e della rappresentanza, affinché rispettino le prescrizioni legali (DTF 114 V 223). Ciò non è avvenuto, poiché la controparte ha assunto il mandato quale "prestanome". In altre parole ella ha passivamente accettato che i coniugi __________ gestissero la società.
Inoltre, i giudici hanno ritenuto che l'organo di una società non può liberarsi dalla propria responsabilità sostenendo di non avere avuto specifiche conoscenze o di mancare di attitudini necessarie all'amministrazione di una ditta (RCC 1995, pag. 50, consid. 2b).
Quindi, il fatto di non aver fatto uso del potere decisionale che il mandato conferiva alla convenuta, non la scagiona dalla propria responsabilità ex art. 52 LAVS (STCA 13 febbraio 1995 in re W.P.S.B.) e ciò in considerazione dal fatto che la violazione delle norme legali è possibile anche per omissione.
Di conseguenza, la passività a dispetto della conoscenza (eventuale) di mancati pagamenti di contributi dovuti, deve essere considerata un'inosservanza per negligenza grave delle prescrizioni (RCC 1989, pag. 115).
Prove: C.S.
Per quanto riguarda all'assunzione d'informazioni, l'attrice evidenzia l'assenza di prove relative all'interessamento o di solleciti di quest'ultima nei confronti degli amministratori di "fatto" della società.
Neppure è stato dimostrato che la convenuta prese contatto, in qualità di amministratrice unica, direttamente con la Cassa, la quale l'avrebbe informata del debito contributivo.
Un tale comportamento è stato considerato un disconoscimento dei doveri dell'amministratore e rappresenta una violazione del dovere di diligenza (RCC 1992 pag. 262), ragione per cui ella deve assumersi le conseguenze del mancato pagamento dei contributi alla Cassa." (cfr. doc. _)
1.5. Con risposta 13 giugno 2001 la convenuta, rappresentata dall'avv. __________, ha ribadito quanto esposto in sede di opposizione, precisando:
" Già nel settembre 2000, la convenuta si era rivolta all'Ufficio registro di commercio nell'intento di dare le proprie dimissioni. Soltanto per un disguido tra Foglio Ufficiale Svizzero di Commercio e __________, l'assemblea, inizialmente prevista per il 7 novembre e che dovette essere convocata mediante pubblicazione sul FUSC, poté aver luogo soltanto il 4 dicembre 2000.
Si fa d'altronde notare che l'ufficio di revisione, nella persona dell'avv. __________, contrariamente alla convenuta un professionista, non si è mai interessato della società e non ha mai sollecitato la presentazione dei conti: "Di tale società non ho mai saputo più nulla da quando, tre anni or sono, avevo dato la mia adesione di nomina quale Ufficio di revisione…" (lettera 3.10.00 avv. __________ alla sottoscritta legale, doc. _).
Prove: doc.
Ad 5
Si prende atto che l'ammontare della pretesa di risarcimento dei danni è stata ridotta a fr. 15'230.25, cfr. doc. _.
La responsabilità solidale andrebbe estesa ad __________, AU dal 17.2.98 al 24.6.98, doc. _.
Prove: doc.
(…)
Anche se per denegatissima ipotesi il fatto che la gestione fosse stata curata dai signori __________ e __________ e __________ non fosse sufficiente per liberare la convenuta dalle sue responsabilità, si ritiene che l'attrice avrebbe il dovere di verificare quanto esposto nelle osservazioni 30.3.01, in considerazione anche del fatto che la convenuta è praticamente nullatenente e anche in caso di accoglimento della presente petizione si finirà verosimilmente con un attestato di carenza beni almeno parziale. Le persone citate avendo assunto funzioni da organo, rispondono sulla base dell'art. 52 LAVS e anche nei loro confronti il termine di prescrizione è di 1 anno (art. 82 cpv. 1 OAVS).
La convenuta, per la quale già la presente procedura costituisce un grosso onere, non è in grado di assumersi le spese e il rischio per ulteriori indagini e denuncia di lite nei confronti delle persone citate.
Prove: audizione dell'interessata; testi; richiamo contratto di compravendita del bar __________, da __________ e __________ risp. Amministrazioni __________; richiamo contabilità e corrispondenza concernente la __________ dal sig. __________, Amministrazioni __________, dal 16.6.1998
La gestione e in particolare la gestione contabile della società è stata delegata al sig. __________ della Amministrazioni __________, che pure sorvegliava i pagamenti. Si tratta di una persona con ampia esperienza di gestione di società e di gestione contabile: è AU della Amministrazioni __________, società che ha per scopo in particolare la consulenza e intermediazioni per esercizi pubblici e commerci in genere (doc. _). Siede in 33 società soltanto in Ticino (doc. _). La cura in eligendo è pertanto adempiuta.
Considerata la sua esperienza, la cura in instruendo non necessitava di nessuna attenzione.
Per quanto concerne la cura in custodiendo, la convenuta si è più volte informata presso il sig. __________ per quanto concerne i pagamenti, ricevendo per risposta di inviare a lui tutte le bollette che si sarebbe provveduto al loro pagamento. Non per niente, i verbali di pignoramento/ACB doc. _ sono stati intimati presso la Amministrazioni __________, così come le dichiarazioni dei salari venivano firmate non dall'AU, ma ‑ almeno da quanto i doc. _ lasciano dedurre ‑ dal sig. __________ dapprima e dal sig. __________ poi.
La convenuta conosceva il sig. __________ anche perché in passato era stata dipendente di un esercizio pubblico di cui egli curava in particolare la contabilità, ma forse anche la gestione. Sapeva quindi che era pratico della gestione di esercizi pubblici e di contabilità e poteva quindi legittimamente fidarsi delle sue assicurazioni, tanto più che anche da parte dell'ufficio di revisione non vi furono interventi relativi alla conduzione della contabilità (lettera 3.10.00 avv. __________ alla sottoscritta).
Poteva quindi legittimamente ritenersi tranquilla per quanto concerne il pagamento dei debiti della società, che nella misura in cui le arrivassero, puntualmente gli trasmetteva, ed in particolare dei contributi paritetici.
Prove: audizione dell'interessata; testi; richiamo contratto di compravendita dei bar __________, da __________ e __________ risp. Amministrazioni __________; richiamo contabilità e corrispondenza concernente la Bar __________ dal sig. __________, Amministrazioni __________, dal 16.6.1998.
Si fa notare che la signora __________ è una signora di origine dello __________, da lunghi anni in Ticino, ma che non ha certo l'istruzione necessaria per entrare in un consiglio di amministrazione. Se lo ha fatto, è stato unicamente perché conosceva appunto il sig. __________, che poteva darle le necessarie garanzie.
Si nota tra l'altro che uno dei precedenti amministratori della Bar __________ era il sig. __________, già amministratore unico e poi procuratore della Amministrazioni __________, per cui la Amministrazioni __________ ben conoscevano la società.
Prove: audizione dell'interessata; testi; doc.
Ritenuto quanto precede, non si può certo dire che la convenuta ha causato il danno per negligenza grave, né tantomeno intenzionalmente. Considerate le circostanze e la sua formazione, ha fatto tutto quanto era in grado di fare.
Ha accettato di entrare nel consiglio di amministrazione della società conoscendo chi la gestiva e ne curava la contabilità, persona cognita del ramo, persona da cui ha avuto l'assicurazione che i debiti venivano pagati.
Se poi, come esposto nelle osservazioni 30.3.01, il bar sembra essere stato venduto senza interpellarne l'amministratrice unica (e, si presume, nemmeno la Amministrazioni __________), ciò costituisce semmai appropriazione indebita da parte dei signori __________, cosa di cui la convenuta certamente non risponde. Si contesta pertanto pure il nesso causale tra l'entrata nel CdA della convenuta e il fallimento della società rispettivamente il mancato pagamento dei contributi paritetici, se questi ultimi non sono stati pagati in definitiva è perché l'azionista ha ceduto i beni della società, sottraendole il substrato.
Prove: audizione dell'interessata; testi; richiamo contratto di compravendita del bar __________, dai signori __________ e __________; richiamo contabilità e corrispondenza dal 16.6.1998 concernente la __________ e richiamo contratto di compravendita __________, dal sig. __________, Amministrazioni __________."
(cfr. doc. _)
1.6. In data 19 giugno 2001 la convenuta ha chiesto l'assunzione delle seguenti prove:
" OItre alle prove dettagliatamente indicate nella risposta 13.6.01, ed in particolare i richiami, i testi che si propone di sentire sono:
__________, c/o Amministrazioni __________, che curava la contabilità della fallita __________
__________ e __________, gerenti della fallita __________ (cfr. doc. _)
1.7. Con scritto 20 giugno 2001 indirizzato alla Cassa, la convenuta ha precisato:
" Con petizione 9.5.2001, il vostro ufficio avviato la procedura di risarcimento nei confronti della mia cliente, __________, per il risarcimento di fr. 15'230.25 ex art. 52 LAVS.
Nel frattempo, sono riuscita a prendere contatto con l'ultimo gerente e azionista della società, che si dice stupito dell'ammontare dei contributi arretrati e convinto di aver versato ulteriori acconti. Mi dice inoltre di essere disposto a pagare quanto effettivamente ancora dovuto, almeno per il periodo in cui la società gli apparteneva. Gli ho pertanto sottoposto la documentazione da voi prodotta, con preghiera di verifica.
Nel frattempo vi sarei grata se anche la cassa potesse procedere ad un'ulteriore verifica degli importi ricevuti in acconto." (cfr. doc. _)
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 nella causa D.C., I 623/98; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa G.H., H 304/99).
Nel merito
2.2. In virtù dell'art. 52 LAVS "il datore di lavoro deve risarcire alla cassa di compensazione i danni da lui causati violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le prescrizioni".
I presupposti dell'obbligo di risarcimento sono quindi l'esistenza di un danno, la violazione delle prescrizioni vigenti in materia di contributi paritetici, da parte del datore di lavoro, e l'intenzionalità o la negligenza grave.
Nell’ipotesi in cui il datore di lavoro è una persona giuridica, che è stata sciolta allorché la pretesa viene fatta valere, possono essere convenuti, in via sussidiaria, i suoi organi responsabili (DTF 123 V 15 consid. 5b con riferimenti).
Sussidiarietà significa che la cassa di compensazione deve innanzitutto rivolgersi al datore di lavoro. Solo nel caso in cui il datore di lavoro non può far fronte al suo obbligo contributivo la cassa di compensazione può agire sussidiariamente e direttamente contro i suoi organi. Generalmente questo è il caso in cui la cassa accusa un danno a seguito del fallimento della società datrice di lavoro (Nussbaumer, Die Haftung des Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, in AJP/PJA 1996 pag. 107.; Frésard, Les développements récents de la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances relative à la responsabilité de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1991, no. 2 pag. 163).
In questo contesto si situa anche il rilascio dell’attestato di carenza beni definitivo in una procedura di esecuzione in via di pignoramento. Tale documento attesta ufficialmente, oltre al mancato adempimento all’obbligo di versare i contributi, l’insolvibilità del datore di lavoro. Quindi alla Cassa è lecito richiedere il risarcimento ex art. 52 LAVS agli organi anche se la società esiste giuridicamente (cfr. RCC 1988 pag. 137 consid. 3c). Per questo, dalla notifica di tale atto, non vi è motivo per non iniziare una procedura di risarcimento contro i suoi organi sussidiariamente responsabili (RCC 1988 pag. 137 consid. 3c, confermato in RCC 1991 pag. 135 consid. 2a; cfr. critica in M. Kunz, Die Schadenersatzplicht des Arbeitsgebers in der AHV, Diss. Winterthur 1989 pag. 63).
2.3. Si ha un danno ai sensi dell'art. 52 LAVS ogni qualvolta dei contributi paritetici legalmente dovuti all'AVS sfuggono a questa assicurazione. Il danno subentra allorquando questi contributi non possono essere riscossi per motivi di diritto o di fatto. Questo per intervenuta perenzione ai sensi dell’art. 16 cpv. 1 LAVS o per insolvenza del datore di lavoro ( cfr. Nussbaumer, AJP/PJA 1996 pag. 1076; DTF 123 V 15, 16, consid. 5b). L'ammontare del danno corrisponde a quello dei contributi che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare (DTF 98 V 26 = RCC 1972 pag. 687; Frésard, La responsabilité de l’employeur pour le non-paiement de cotisations d’assurances sociales selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1987, no. 10, pag. 9).
Costituiscono elementi del danno risarcibile, tra l’altro, i contributi AVS/AI/IPG, sia per la parte del salariato che quella del datore di lavoro (Pratique VSI 1994 pag. 104); i contributi della disoccupazione; i contributi dovuti all’assicurazione cantonale degli assegni familiari, le spese di amministrazione ; le spese esecutive, gli interessi moratori (cfr. la giurisprudenza citata in Trisconi-Rossetti, L’azione di risarcimento danni della Cassa di compensazione AVS/AI/IPG nei confronti del datore di lavoro ex art. 52 LAVS, RDAT II 1995 pag. 369 s).
2.4. La convenuta ha chiesto alla Cassa di rivedere il conteggio dei contributi arretrati, in quanto l'importo scoperto a suo dire sarebbe inferiore a fr. 15'230.25 (cfr. doc. _).
Per quel che concerne l'ammontare del danno, spetta all’amministrazione di documentare la propria pretesa mediante estratti, salari, fatture, estratti conto ecc. (cfr. Trisconi-Rossetti, op. cit, RDAT II 1995, pag. 396, N.4.4.2.).
Tuttavia va ricordato che, in applicazione del principio dell’obbligo di collaborazione delle parti, in caso di contestazione, incombe alla controparte portare le prove che l’importo del danno richiesto dalla cassa di compensazione non è corretto ( RCC 1991 pag. 133, consid. II/1b).
Del resto, secondo la giurisprudenza del TFA, se il credito fatto valere dalla cassa di compensazione in una procedura di risarcimento danni si basa su una decisione di fissazione di contributi arretrati cresciuta in giudicato, l’ammontare del danno fatto valere davanti all’autorità cantonale di ricorso può essere rivisto soltanto se vi sono motivi di indubbia erroneità dei contributi. Questo vale anche nel caso in cui la decisione di fissazione dei contributi non sia stata indirizzata personalmente alle singole persone chiamate in seguito in causa (RCC 1991, pag. 133, consid. II/1b; cfr. Trisconi-Rossetti, op. cit., RDAT II 1995, pag. 374, N.4.3.6).
Infatti, la possibilità di ricorrere contro la decisione sui contributi arretrati protegge in modo sufficiente gli organi del datore di lavoro divenuto insolvibile contro il rischio di dover assumere crediti di risarcimento ingiustificati (STFA inedita del 14 dicembre 1998 in re R.G., consid. 3c, H 234/97, del 6 gennaio 1998 in re A.D.M. consid. 6c, H 99/95).
2.5. La convenuta si limita a contestare in modo generico il credito risarcitorio della Cassa senza minimamente indicare in cosa la Cassa avrebbe sbagliato, contravvenendo quindi all'obbligo di collaborazione sancito dalla giurisprudenza (RCC 1991 pag. 133, consid. II/1b).
Nell'evenienza concreta, dagli estratti concernenti l'evoluzione del debito (cfr. doc. _), dagli estratti dei contributi paritetici e dai quaderni dei salari (cfr. doc. _) e tenuto conto della riduzione dell'importo operato con la petizione, risulta chiaramente l'importo dei contributi non saldati, che ammonta a fr. 15'230.25.
2.6. Per definizione, il danno considerato dall'art. 52 LAVS è quello derivante da un atto o da un'omissione in relazione ai compiti che la legge attribuisce al datore di lavoro, segnatamente in materia di versamento dei contributi (Pratique VSI 1994 pag. 99, consid. 5a). Le prescrizioni cui fa riferimento l'art. 52 LAVS sono innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesima e nelle sue disposizioni di esecuzione: in particolare le norme concernenti l'obbligo di pagare i contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di un'attività salariata, il prelevamento dei contributi dei salariati, l'obbligo di allestire i relativi conteggi: sono queste le disposizioni in senso stretto (art, 14 cpv. 1 LAVS, art. 34ss OAVS; cfr. RCC 1985, pag. 607 consid. 5a).
L’obbligo di conteggiare e versare i contributi da parte del datore di lavoro è un compito di diritto pubblico (Pratique VSI 1994 pag. 108 consid. 7a con riferimenti) ed il venire meno a questo compito costituisce una violazione di prescrizioni ai sensi dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno (Pratique VSI 1993 pag. 84 consid. 2a, DTF 111 V 173 consid. 2; DTF 108 V 186 consid. 1a; 192 consid. 2a; RCC 1985 p. 646 consid. 3a, 650 consid. 2).
Inoltre - anche se ciò non è esplicitamente menzionato nella legge - il datore di lavoro deve preoccuparsi dei contributi paritetici dei quali egli è tenuto ad assumere il prelevamento e la trasmissione alla Cassa con tutta la necessaria attenzione richiesta. Ne consegue che se egli è causa della propria insolvenza nei confronti della Cassa, egli può essere reso responsabile ai sensi dell'art. 52 LAVS, anche se non ha violato una prescrizione specifica della LAVS (RCC 1985, pag. 608 consid. 5b).
2.7. La cassa di compensazione che constata di aver subito un danno in seguito alla non osservanza delle prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo di dedurre da ogni paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa, rispettivamente degli art. 34 e ss. OAVS relativi ai modi di conteggio e di pagamento dei contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le prescrizioni intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può procedere contro di lui.
Incombe allora al datore di lavoro di far valere e provare validi motivi di giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad escludere una violazione intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni, rispettivamente idonei a giustificarla in base a circostanze speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr. 70 pag. 213).
È quindi possibile che, procrastinando il pagamento dei contributi, il datore di lavoro riesca a salvaguardare l’esistenza della ditta, ad esempio nell’ipotesi di difficoltà passeggere di liquidità.
Affinché un simile comportamento non comporti l’applicazione dell’art. 52 LAVS, occorre che il datore di lavoro, nell’istante in cui decide, abbia seri e oggettivi motivi di ritenere che gli sarà possibile solvere i contributi entro un termine ragionevole (DTF 108 V 188; RCC 1992 pag. 261 consid. 4b; RCC 1985 p. 604 consid. 3a).
L’obbligo del datore di lavoro e dei suoi organi responsabili di risarcire il danno alla Cassa sarà negato, e di conseguenza decadrà, se questi reca e prova motivi di giustificazione, rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187 consid. 1b; Knus, op. cit., pag. 54, Frésard, op. cit., RSA 1987, pag. 7).
2.8. Ai sensi della giurisprudenza del TFA si deve ammettere una negligenza grave del datore di lavoro quando questi abbia trascurato di fare quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevolmente posta nella stessa situazione.
La misura della diligenza richiesta viene apprezzata secondo il dovere di diligenza che si può e si deve generalmente esigere, in materia di gestione, da un datore di lavoro della stessa categoria di quella a cui appartiene l’interessato ( RCC 1988 pag. 634 consid. 5a; DTF 112 V 159 consid. 4 con riferimenti; M. Knus, op. cit., p. 53). Questo dovere risulta accresciuto quando si tratta di un amministratore unico; egli deve dare prova di tutta la diligenza necessaria alla corretta gestione degli affari sociali non essendo sufficiente l'ossequio della diligentia quam in suis (DTF 112 V 3 consid. 2b; cfr. anche DTF 122 III 198 consid. 3a). Egli deve conservare un assoluto controllo sugli affari importanti della ditta, essendo segnatamente suo preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano regolarmente versati. Occorre però esaminare se speciali circostanze legittimavano il datore di lavoro a non versare i contributi o potevano scusarlo dal provvedervi ( DTF 121 V 244 consid. 4b; 108 V consid. 1b e 193 consid.2b)
2.9. Innanzitutto va precisato che, secondo costante giurisprudenza (cfr. STCA 14 giugno 1995 nella causa C.; __________) la responsabilità del datore di lavoro ai sensi dell'art. 52 LAVS non è in relazione alla gestione della società per se stessa, né a eventuali cause di un fallimento.
è stata amministratrice unica della __________ dal 24 giugno 1998 sino al fallimento, con diritto di firma individuale.
2.9.1. __________ sostiene di aver assunto la carica di amministratrice unica della società su esplicita richiesta di __________.
La società sarebbe stata gestita esclusivamente dai signori __________, __________ e da __________.
Inoltre la convenuta si sarebbe fidata delle rassicurazioni sull'andamento della società fornite da questi ultimi.
Accettando il mandato di amministratrice unica della __________, __________ ha assunto tutti gli oneri che da tale funzione derivano (STFA non pubblicata del 31 agosto 2001, nella causa B., H 446/00, consid. 4a).
La responsabilità per il corretto adempimento degli oneri assicurativi nonché la diligenza necessaria alla corretta gestione degli affari sociali non incombeva quindi solo a __________, __________ e da __________ (presunti organi di fatto della società), bensì anche e soprattutto all'amministratrice unica __________, trattandosi di attribuzioni inalienabili nel senso dell'art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO (cfr. STFA del 13 novembre 2000 non pubblicata nella causa F.S., consid. 4b, H 238/98). In caso contrario si finirebbe per legittimare la figura "dell'uomo di paglia" (cfr. STFA non pubblicata del 29 maggio 1995 nella causa A.C., consid. 3b, H 294/94).
Nella presente fattispecie le argomentazioni sollevate dalla convenuta non sono sufficienti per liberarla della responsabilità ex art. 52 LAVS.
D'altronde __________ non ha minimamente provato di essere stata impedita di raccogliere informazioni in merito al pagamento dei contributi sociali né ha indicato come e quando ha verificato che i contributi sociali venissero regolarmente pagati (ad esempio interpellando direttamente la Cassa). La convenuta si è limitata a dire che erano __________, __________ e da __________ ad occuparsi della conduzione e la gestione della società e che nulla le faceva presagire che la ditta non andasse bene, sostenendo inoltre di essere stata regolarmente tranquillizzata da parte di __________.
Tutto ciò non è sufficiente.
La convenuta, in violazione degli obblighi che le derivano dalla carica di amministratrice unica di una società anonima, non ha svolto nessun tipo di controllo.
Come ricorda la costante giurisprudenza federale, ad ogni amministratore spetta ai sensi dell’art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO “l’alta vigilanza sulle persone incaricate della gestione, in particolare per quanto concerne l’osservanza della legge, dello statuto, dei regolamenti e delle istruzioni “.
Pertanto deve, di principio, informarsi periodicamente dell’andamento dell’azienda ed in particolare sugli affari principali, richiedendo rapporti dettagliati, studiandoli attentamente, cercando di chiarire errori ed agendo per correggere irregolarità. Se, dalle informazioni raccolte, sorge il sospetto di una gestione scorretta o negligente da parte di chi ha ottenuto la delega gestionale, l’organo deve intervenire affinché le prescrizioni siano rispettate(DTF 114 V 219, consid. 4a = RCC 1989, pag. 1116, consid. 4a e STFA non pubblicata del 25 luglio 1991 in re V.E. cfr. anche STFA non pubblicata del 29 agosto 1997 in re G.M.). Segnatamente è suo preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano regolarmente versati (DTF 108 V 202 consid. 3a; Frésard, Les développements récent de la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances relative à la responsabilité del l’employeur selon l’art. 52 LAVS, RSA 1991, pag. 165). Secondo la nostra Massima istanza, egli deve rassegnare le proprie dimissioni dal CdA se, nonostante le sue sollecitazioni, i contributi paritetici rimangono impagati (cfr. STFA inedita del 21.12.1993 in re M.T.S. e STFA inedita del 15.12.1993 in re L.N.).
Se non ha adempiuto i suoi obblighi con la dovuta diligenza che, secondo la giurisprudenza, va oltre la prudenza che è d’uso osservare nei propri affari (STFA del 29 maggio 1995 nella causa A. C. p. 6; DTF 99 II 179; STFA non pubbl. del 19 maggio 1995 nella causa M. D), il membro del Consiglio di amministrazione o l'amministratore unico sarà ritenuto responsabile del danno.
Il ruolo di presunti organi di fatto di __________, __________ e __________ a, non giustifica comunque la passività di __________. Ella non ha adempiuto ai propri obblighi con la dovuta diligenza che, secondo la giurisprudenza, va oltre la prudenza che è d’uso osservare nei propri affari (STFA del 29 maggio 1995 nella causa A. C. p. 6; DTF 99 II 179).
La convenuta non poteva, nella veste di amministratrice unica di una società anonima, accontentarsi delle rassicurazioni di __________. La convenuta avrebbe dovuto verificare puntualmente e personalmente che i contributi paritetici venissero effettivamente versati alla Cassa.
Essersi fidata senza una verifica accurata della situazione finanziaria della ditta, è segno di una grave negligenza dell'amministratrice unica. I controlli le avrebbero permesso di appurare la precaria situazione finanziaria della società (cfr. STFA non pubblicata dell'8 marzo 2001 nella causa A. C., G. P. e F. F., H 115/00 e H 132/00, consid. 8b), che navigava in brutte acque da diverso tempo, costringendo la Cassa a diffidarla e precettarla sin dal novembre 1998.
Se avesse subito agito con determinazione, uscendo dalla società per tempo, avrebbe certamente evitato di trovarsi in una simile situazione. Se è vero che l'amministratore unico, rispettivamente il membro del CdA può delegare compiti
Per quanto attiene alla presunta ed esclusiva colpa di __________, __________ e __________, si ricorda in questo contesto che l'art. 759 cpv. 1 CO non è applicabile nell'ambito della responsabilità ai sensi dell'art. 52 LAVS per giustificare una riduzione del risarcimento in relazione con la gravità dell'errore commesso dal responsabile (cfr. Pratique VSI 1996, pag. 306, citata in STFA del 13 novembre 2000 non pubblicata nella causa F.S., consid. 4b, H 238/98).
In sostanza, il disinteresse mostrato da __________ ne determina la sua responsabilità ex art. 52 LAVS. La convenuta ha omesso di compiere quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevole nell'ambito delle incombenze riconducibili alla funzione di amministratrice unica di una società anonima. Ella ha omesso di verificare se i contributi sociali fossero stati pagati. Questa omissione costituisce una grave violazione del suo dovere di diligenza (cfr. RCC 1992, pag. 269), dovere che risulta accresciuto quando si tratti, come in concreto, di un'amministratrice unica (STFA non pubblicata del 5 aprile 2001, nella causa A., H 436/00, consid. 3b; DTF 112 V 3 consid. 2b; cfr. anche DTF 122 III 198 consid. 3a).
Del resto, la passività a dispetto della conoscenza (eventuale) di mancati pagamenti di contributi deve essere considerata un’inosservanza per negligenza grave delle prescrizioni (RCC 1989 pag. 115).
2.9.2. La convenuta sostiene di non poter essere resa responsabile del pagamento degli arretrati contributivi precedenti l'assunzione della carica di amministratrice unica.
In concreto la convenuta è entrata a far parte del CdA il 24 giugno del 1998. Ora, al momento della sua entrata in seno al CdA, la ditta vantava diversi arretrati contributivi (cfr. doc. _).
Secondo la giurisprudenza del TFA, il nuovo amministratore ha il dovere di vegliare affinché vengano versati i contributi correnti e quelli arretrati che sono dovuti per il periodo in cui egli non faceva ancora parte del CdA, poiché esiste in entrambi i casi un nesso di causalità adeguato tra il non agire dell'organo e il non pagamento dei contributi (cfr. SVR 1996 EVG Nr. 98, pag. 300-301; DTF 119 V 407 consid. 4c; RCC 1992, pag. 269).
Tuttavia il nesso di causalità adeguato fra la violazione intenzionale o di grave negligenza ed il danno va negata qualora la società fosse già insolvibile al momento dell'elezione nel consiglio di amministrazione. Ciò vale anche qualora la società fosse gravemente indebitata e tuttavia non ancora insolvibile (cfr. SVR 1996 EVG Nr. 98, pag. 301). In queste condizioni quindi, i membri del consiglio di amministrazione non possono essere considerati responsabili per il danno verificatosi precedentemente all'assunzione della funzione di organo (cfr. SVR 1996 EVG Nr. 98, pag. 301; DTF 119 V 407 consid. 4c; RCC 1992, pag. 269).
La fattispecie che ci occupa non è tuttavia comparabile a quella appena descritta. Infatti nel 1997 rispettivamente nel 1998 non si era ancora verificato un danno ai sensi dell'art. 52 LAVS, poiché la ditta non era ancora insolvibile o gravemente indebitata al momento dell'assunzione della carica di amministratrice unica da parte di __________ (cfr. cfr. doc. _). I primi attestati di carenza beni sono stati rilasciati nel marzo del 2000 (cfr. doc. _)
Quindi alla luce di quanto detto sopra, la convenuta deve essere condannata anche al pagamento dei contributi non soluti nel 1997 e nel 1998.
2.9.3. La convenuta sostiene che la responsabilità ai sensi dell'art. 52 LAVS debba essere solidalmente estesa all'ex amministratore unico __________.
A prescindere dall'esistenza o meno degli elementi per convenire in giudizio __________, va comunque ricordato che, secondo la giurisprudenza del TFA, alla cassa di compensazione spetta per legge un’ampia facoltà di decidere, nel caso di solidarietà tra più debitori, se convenire in giudizio tutti i debitori o soltanto uno o solo alcuni di essi. Qualora la Cassa omette di procedere contro uno di loro, nessun’altra autorità può sostituirsi ad essa ed agire al suo posto (DTF 108 V 195 consid. 3).
In tal senso, dunque il TCA non può intervenire.
2.9.4. La convenuta sostiene inoltra di essere nullatenente.
A tale riguardo occorre rilevare la situazione economica personale descritta da __________ non è rilevante ai fini della causa poiché non può assurgere a motivo di discolpa. Nella procedura di risarcimento ai sensi dell'art. 52 LAVS non è contemplato l'istituto del condono. Infatti, secondo la giurisprudenza, non può essere riconosciuta la buona fede, condizione essenziale per ottenere il condono, nel caso in cui il richiedente ha agito intenzionalmente o per grave negligenza (RCC 1986, pag. 664).
Se il datore di lavoro, o l’organo della persona giuridica, è stato riconosciuto responsabile, questo significa che egli ha appunto agito intenzionalmente o per grave negligenza, per cui un condono verrebbe a priori escluso (cfr. STCA inedita del 18 gennaio 1996 in re F. inc. 31.94.11). Comunque alla Cassa rimane il compito di valutare nell'ambito dell'esecuzione del presente giudizio le reali possibilità di incasso (cfr. ZAK 1986 pag. 448).
2.9.5. Infine, per quanto riguarda la richiesta di assunzione di prove fatte dalla convenuta, corollario del diritto di essere sentito ai sensi dell’art. 29 cpv. 2 CF, è utile precisare che sono in ogni caso ammesse soltanto le prove giuridicamente determinanti ai fini del giudizio; possono inoltre essere respinti i mezzi di prova atti a provare una circostanza già chiara, i mezzi di prova che non porterebbero alcun chiarimento alla fattispecie o, ancora, che sono noti all’autorità per sua conoscenza diretta o indiretta (DTF 120 V 360 consid. 1a con riferimenti, Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 2.a edizione, Berna 1997, § 53 N 24, pag. 344).
Quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove. Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 CF (DTF 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).
Nel caso in esame, la documentazione acquisita durante l'istruttoria è sufficiente per statuire in merito alla presente vertenza, per cui il TCA non ritiene necessario assumere altre prove.
In particolare non è necessario sentire i testi proposti in quanto il TCA ha tutti gli elementi per definire la responsabilità della convenuta in relazione alla grave negligenza nel controllo del pagamento dei contributi sociali.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- La petizione è accolta.
§) Di conseguenza __________ è condannata a risarcire alla Cassa __________ di compensazione fr.15'230.25.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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