AIUTO RICERCA
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Numero d'incarto: 31.2001.3
Data decisione, Autorità: 22.06.2001, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n. 31.2001.00003
BS
Lugano 22 giugno 2001
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Marco Bischof
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sulla STFA di rinvio del 22 dicembre 2000 nella causa promossa con petizione ex art. 52 LAVS dell'17 febbraio 1998 __________ della
Cassa di compensazione __________,
contro
__________,
rappr. da: avv. __________,
in relazione alla fallita
ritenuto, in fatto
1.1. Con sentenza 14 settembre 1999 il TCA, statuendo a Giudice unico, ha accolto la petizione ex art. 52 LAVS 17 febbraio 1998 inoltrata della Cassa di compensazione __________ e condannato __________ al risarcimento di fr. 20'972,15 per i contributi paritetici non versati dal __________ (in seguito: ). Contestualmente il Tribunale ha respinto la petizione 13 febbraio 1998 della Cassa nei confronti di __________ (inc).
1.2. Con sentenza del 22 dicembre 2000 (ricevuta dal TCA il 29 gennaio 2001) il TFA ha accolto il ricorso di __________, ritenendo innanzitutto che la vertenza è stata a torto decisa a Giudice unico, poiché:
" (…)
la particolare natura dell'azione di risarcimento dei danni giusta l'art. 52 LAVS, ma anche, in concreto, i mezzi di prova richiamati nella risposta del convenuto in sede cantonale (testi, interrogatorio formale, perizia, edizione documenti dall'ufficio fallimenti e dalle banche), erano elementi tali da far apparire d'acchito, sulla base degli atti disponibili, che si fosse ben lungi dall'ipotesi del caso di scarsa rilevanza, così come inteso dal legislatore cantonale. (…)",
(STFA di rinvio 22.12.200, H 358/99, pag. 8).
Inoltre, il TFA ha ravvisato una violazione del diritto di essere sentito in relazione alla mancata assunzione di mezzi di prova elencati dal ricorrente durante la procedura cantonale poiché:
" (…)
Non è infatti dato a divedere per quali motivi in prima sede non siano stati assunti i mezzi di prova richiesti e non sia stato indicato perché se ne prescindeva. La pronunzia impugnata nulla dice a tale proposito, né sussistono elementi tali da poter inferire che vi sia stato un corretto apprezzamento anticipato delle prove (…)"
(STFA di rinvio 22.12.200, H 358/99, pag. 8)
Pertanto il TFA ha disposto che:
"I. (..) il ricorso di diritto amministrativo è accolto nel senso che, annullato il giudizio querelato 14 settembre 1999 nella misura in cui concerne le pretese nei confronti del ricorrente per il danno addebitabile al mancato pagamento dei contributi di diritto federale, gli atti sono rinviati al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino perché proceda a complemento d'istruttoria e renda, per quel che attiene al predetto punto, una nuova pronunzia, conformemente ai considerandi (…)" (STFA di rinvio 22.12.200, H 358/99, pag. 9)
Il presente giudizio si riferisce dunque unicamente alla richiesta di risarcimento danni avanzata dalla Cassa nei confronti di __________.
1.3. La __________, con sede a __________, è stata iscritta a Registro di Commercio di __________ il __________ 1994.
__________ è stato Presidente del Cda, con diritto di firma individuale, dal 1° aprile 1994 sino al 30 luglio 1997, dimissionando al 30 giugno 1997. __________ ha ricoperto la carica di membro del C.d.A., con diritto di firma individuale, dalla costituzione della società fino al 30 luglio 1997; in seguito è divenuto amministratore unico sino al fallimento della __________. __________ è stato invece direttore dal 1° aprile 1994 al 16 ottobre 1997.
La __________ è stata affiliata alla Cassa di compensazione __________ in qualità di datrice di lavoro.
In data 30 ottobre 1997 la Cassa ha ricevuto due attestati di carenza beni da esecuzione in via di pignoramento per complessivi fr. 24’683,55 relativi ai contributi paritetici per il 1996 (doc. _ inc. __________).
Con decreti del 9 dicembre (FUSC del __________ 1997) e 18 dicembre 1997 (FUSC del __________ 1998) della Pretura di __________ è stato aperto il fallimento della società, rispettivamente ordinata la sospensione della relativa procedura per mancanza di attivo.
Il fallimento è stato chiuso in quanto nessun creditore aveva anticipato le spese e la ragione sociale è stata radiata d’ufficio da registro di commercio (FUSC __________ 1998).
La società non ha versato alla Cassa fr. 64’532,80 di contributi paritetici AVS/AI/IPG/AD/AF e 2° pilastro (spese amministrative, esecutive, interessi moratori inclusi; cfr. il relativo estratto conto contabile in doc. _ inc. __________).
1.4. Costatato di aver subito un danno, il 17 dicembre 1997 la Cassa ha emesso nei confronti di __________ una decisione di risarcimento danni ex art. 52 LAVS. A seguito dell'opposizione, con petizione 17 febbraio 1998, l’amministrazione ha postulato che __________ venga condannato a risarcirle fr. 20’972,15 per i contributi paritetici non soluti dalla __________ (acconti IV trimestre 1996 e I trimestre 1997), in via solidale con __________ e __________.
Per quanto riguarda l’ammontare del danno, constestato dal convenuto, l’attrice ha precisato che:
" (...) La qualità d'organo del convenuto si è estinta con una dimissione il 30 giugno 1997.
Ciò significa che il suo obbligo di risarcimento del danno deve essere limitato a quello causato dal mancato pagamento dei contributi fino a fine marzo 1997. Con la fallita facevamo dei conteggi trimestrali. Per questo motivo, entro il 10 aprile 1997. Per contro, egli non è responsabile degli atri scoperti, poiché i contributi del 2° trimestre 1997 sarebbero venuti a scadenza soltanto al 10 luglio 1997, cioè dopo la dimissione di __________.
La nostra cassa di compensazione ha subito nel fallimento della ditta __________ un danno totale di fr. 64'532.80 (act. 5) per contributi non pagati. La procedura del fallimento è definitivamente chiusa, questo danno ci rimane invariato. Sotto la responsabilità di __________ (fino al 31 marzo 1997) rimane un danno di fr. 33'034.15; occorre pertanto dedurre i contributi dovuti per il 2° pilastro poiché non possono essere richiesti tramite questo procedimento. Rimane pertanto un danno di fr. 20'972.15. Alleghiamo l'estratto conto della fallita ed i certificati di salari per gli anni 1996 e 1997 (act. 11 e 12) affinché si può controllare in ogni dettaglio i nostro conto. (...)" (Doc. _, inc. __________)
In merito alla responsabilità di __________ la Cassa ha osservato:
" Il convenuto, nella sua opposizione, dichiara soprattutto quanto segue: "L'amministrazione come la gestione della __________ è sempre stata effettuata direttamente ... dai signori __________ e __________. Tutti i documenti e gli atti relativi alla __________... sono stati firmati dai signori __________ e __________i, salvo qualche rara eccezione ... La legge, permettendo la delega di tutti i compiti dell'amministrazione non inclusi ...al nuovo art. 716 a CO, riduce la responsabilità del Consiglio di amministrazione. ... La delega legittima ad un altro organo ha quindi l'effetto di ridurre la responsabilità di chi delega alle tre classifiche diligenze, ossia alla "cura in eligendo, istruendo e custodiendo ... Con il nuovo diritto azionario viene stabilito anche nel rapporto esterno una solidarietà differenziata ... Ogni responsabile solidale può quindi far valere - gli argomenti previsti dagli art. 43 e 44 CO".
Il danno risulta dal periodo che va dal dicembre 1996 all'apertura del fallimento. Si vede però dall'estratto conto (act. 5) che il modo di pagamento della fallita si mostrava già prima molto irregolarmente. Da gennaio 1996 quasi ogni fattura doveva essere sollecitata e messa in esecuzione. In caso di necessità possiamo pure presentare prove per questa irregolarità nei pagamenti per periodi precedenti.
Il convenuto non può statuire che egli non era sul corrente dei ritardi e pretendere che i signori __________ e __________ erano all'altezza dei compiti a loro affidati. In altre parole non può aver rispettato l'art. 716a CO, cioè la sorveglianza suprema sulle persone incaricate della gestione degli affari. Doveva piuttosto conoscere la situazione della fattila e avrebbe dovuto prendere delle misure adatte e agire in modo che il nostro danno non sarebbe avvenuto. Il suo comportamento deve essere considerato colpevole. (...)" (Doc. _, inc. __________)
1.5. Con risposta 13 marzo 1998 __________, rappresentato dall’avv. __________, solleva cautelativamente l’eccezione di nullità della decisione e della petizione per mancata e/ o sufficiente sottoscrizione della persona legittimata.
Nel merito, contesta l’ammontare del danno in quanto non sufficientemente comprovato e dettagliato. Inoltre ritiene la presente azione di risarcimento perenta poiché, come ammesso dalla Cassa, già nel corso dei primi mesi del 1996 ogni fattura relativa ai contributivi doveva essere sollecitata e messa in esecuzione forzata.
Per ciò che concerne la propria responsabilità, __________ contesta che gli si possa rimproverare una qualsiasi negligenza nell’espletamento del suo obbligo di diligenza, poiché:
" La diligenza richiesta dalle circostanze nello scegliere e nell'istruire le persone in questione, qui sopra menzionate, non può essere messa in discussione. Precisato peraltro che il qui convenuto non aveva manifestamente il potere d'imporre alla società una volontà diversa in quanto la scelta e l'istruzione degli altri membri del Consiglio di amministrazione nonché la relativa assunzione avveniva per volontà del signor __________, il quale era "a capo" dell'intero gruppo di società sopraccitato.
Non v'è chi non veda come dette persone erano comunque qualificate e a conoscenza della necessità di far fronte al pagamento dei premi AVS avendo sempre fatto fronte alle prescrizioni di quest'ultima normativa negli anni precedenti. Essi erano quindi all'altezza dei compiti a loro affidati e ne conoscevano le incombenze.
Resta pertanto da valutare se il qui convenuto nella sua veste di presidente del Consiglio di amministrazione ha semmai mancato al proprio dovere di sorveglianza restando inattivo. Potendo quest'ultimo dimostrare di aver richiesto informazioni complementari e reso attenti gli altri membri del Consiglio di amministrazione, nonché i direttori, e l'Ufficio di revisione, seppur marginalmente al di fuori delle proprie competenze, circa le prescrizioni della LAVS, allora egli non potrà essere tenuto civilmente responsabile per il danno patito dalla Cassa di compensazione __________."(risposta pag. 13/14).
1.6. Con lettera 22 maggio 1998 la Cassa ha prodotto della documentazione inerente la regolamentazione del diritto di firma in seno all’amministrazione e l’ammontare del danno subìto, per poi prendere posizione in merito alle contestazioni fatte dal convenuto (doc. _ inc. __________).
In particolare ha rilevato che:
"__________ sottolinea che solo __________ quale testa del gruppo "__________", abbia avuto la possibilità di prendere delle decisioni e di effettuare dei pagamenti. Egli ripete di essersi potuto fidare che __________ e __________, che conducevano gli affari della fallita, avrebbero fatto bene il loro lavoro.
L'allegato estratto conto (act. 10) prova che la fallita, già nel 1995, ha cominciato a lottare con le difficoltà di pagamento. I pagamenti sono sì, sempre stati fatti, ma sempre più spesso soltanto sulla base dei richiami, rispettivamente di precetti esecutivi. __________ nella sua qualità di organo che agiva con cura, avrebbe dovuto rendersi conto di queste irregolarità. Inoltre __________ era stato membro del Consiglio di Amministrazione della ditta __________ che è pure fallita e che era membro del gruppo "__________". Quella ditta, molto prima della fallita, aveva delle difficoltà finanziarie. I relativi processi di risarcimento dei danni sono pendenti presso il Vostro tribunale fra l'altro anche contro __________ quale organo della __________. Sulla base dei documenti di quella procedura, il convenuto conosceva le difficoltà della fallita __________. Doveva perciò rendersi conto anche dei problemi della fallita poiché tutte due le ditte venivano "governate" da __________.
Per quanto necessario, chiediamo l'edizione degli atti di quel processo di risarcimento dei danni.
Il convenuto __________ aveva personalmente firmato la delega della fallita a nome della __________ (act. 15) - non si può negare un coinvolgimento molto stretto degli eventi. Non da ultimo è interessante che al nostro revisore in occasione del controllo finale della fallita le informazioni necessari erano dati da una ditta __________ (act. 8). La denominazione di questa ditta è: "__________ di __________ ". Richiediamo informazioni per quanto tempo la ditta __________ aveva già lavorato per la fallita. Si può sospettare che il convenuto , anche attraverso questo canale, abbia avuto visione dei libri della fallita rispettivamente avrebbe dovuto averla. La __________ ha avuto quale Fiduciario anche in un altro caso del gruppo "", la società fallita __________. E per finire __________ era organo della società __________ (act. 16) - ufficio di revisione della ___. A nostro parere con questo fatto gli art. 727c e 727d CO non sono stati rispettati - un'altra indicazione del comportamento scorretto del convenuto __________.
Riassumendo, a nostra opinione, è chiaro che __________ non può avere fatto fronte al suo obbligo di sorveglianza, previsto dalla legge, quale membro del consiglio di amministrazione, se vuole far credere di non aver saputo niente degli scoperti, rispettivamente che avrebbe potuto fidarsi che tutto fosse in ordine. Aveva conoscenza di questi fatti attraversi vari canali - o almeno avrebbe facilmente potuto avere conoscenza del fatto che le faccende andavano tutt'altro che bene e che a noi non venivano effettuati i pagamenti.
(…)
I convenuti non possono invocare l'art. 759 CO, contrariamente all'avviso dei convenuti questo articolo non è applicabile a diminuire la loro responsabilità secondo l'art. 52 LAVS (AHI-Praxis 1996 p. 291ss.). (...)" (Doc. _, inc. __________)
1.7. Con scritto del 25 maggio 1999 __________ ha preso posizione in merito a quanto sostenuto dall'amminstrazione:
" (...) Si ribadisce peraltro come sia l'amministrazione sia la gestione della __________ è sempre stata effettuata direttamente ed esclusivamente dai signori __________ e __________.
Inoltre, va messo in evidenza come, non appena venuto a conoscenza dei seri problemi finanziari della società, il signor __________ si è adoperato per risanare la situazione economica della __________ (si richiamano gli atti di causa di cui all'inc. no. __________), in particolare invitando i responsabili a sottoporre la problematica di tutto il "Gruppo __________ ", con l'aiuto dello scrivente Studio legale, a consulenti e banche alfine di trovare una soluzione di risanamento, la quale avrebbe permesso il versamento dei contributi entro un termine ragionevole, in quanto non priva di possibilità di riuscita.
Per stessa ammissione della __________, il danno risulta dal periodo che va dal dicembre 1996 all'apertura del fallimento. Come si evince dalla documentazione richiamata, già prima di quel periodo e durante tutto lo stesso, il qui convenuto ha fatto quanto ragionevolmente si poteva attendere da lui per ovviare alle difficoltà della ditta. Vi sono stati parecchi incontri che hanno portato a far esperire un rapporto dettagliato alla __________ (cfr. rapporto situazione Gruppo __________ di cui all'inc. no. __________).
In seguito, non appena resosi conto che gli sforzi profusi non hanno dato l'esito sperato, il signor __________ rassegnò le proprie dimissioni, molto prima del fallimento.
In sostanza il convenuto ha quindi fatto tutto quanto era ragionevolmente esigibile da lui per porre rimedio alla situazione. In questo senso tanto l'avv. __________ quanto il signor __________ della __________, potranno confermare in via testimoniale quanto sopra ed inoltre si richiamano i succitati documenti di cui all'inc. no. __________.
L'emergere della mancanza di liquidità si evidenziò nel novembre 1996. Il qui convenuto si adoperò immediatamente per evitare l'insorgere del danno senza tuttavia ch'egli potesse altrimenti determinare qualsivoglia volontà all'interno della società o avesse accesso ai mezzi finanziari per far fronte al pagamento delle fatture di parte attrice.
Si contestano recisamente le allusioni di controparte relative alle difficoltà finanziarie precedenti, nonché alle difficoltà economiche della __________, non avendo queste ultime influenzato la successiva mancanza di liquidità della __________. Ogni società aveva dipendenti ed affari propri e ben distinti.
La delega amministrativa della fallita a nome della __________, è, in effetti, sottoscritta dal signor __________ ma corrisponde ad una volontà del signor __________. Essa costituisce ancora un segnale a favore del convenuto e non già il contrario.
Inoltre, l'ufficio contabile e commerciale __________ ha unicamente prestato consulenza per chiusure e pratiche fiscali. L'agire quale fiduciaria anche in un altro caso del Gruppo __________ è da mettere in relazione con il prodigarsi del signor __________ unitamente allo scrivente Studio legale per ovviare ai problemi finanziari del Gruppo stesso.
Giusta l'art. 727c CO i revisori devono essere indipendenti dal consiglio di amministrazione e dall'azionista che dispone della maggioranza dei voti.
Nel caso in esame, il signor __________ era organo della società __________ e non revisore della __________. Inoltre la __________
è una società anonima la quale non si occupa unicamente di revisioni e che non ha esclusivamente il convenuto come organo dipendente. Egli non ha mai proceduto personalmente a verifiche o revisioni pertanto non v'è alcuna violazione delle norme citate da controparte. Ciò non ha comunque pertinenza con la presente vertenza salvo il tentativo di mettere in cattiva luce il convenuto. (...)" (Doc. _, inc. __________)
1.8. Il 7 maggio 1999 il TCA ha chiesto alla Cassa di esporre un conteggio dettagliato del danno richiesto. Questo conteggio è stato inviato con lettera 31 maggio 1999 (doc. _ inc. __________), poi trasmesso per conoscenza dal TCA al convenuto.
In data 14 settembre 1999 lo scrivente Tribunale ha poi emesso la sentenza in oggetto.
1.9. Con lettera 6 febbraio 2001 il TCA ha chiesto all'amministrazione delle informazioni in merito al piano di dilazione che __________ ha allegato al ricorso di diritto amministrativo contro la STCA 9 agosto 1999 concernente una procedura ex art. 52 LAVS intentata dalla Cassa nei confronti del convenuto in relazione ai contributi non versati dalla __________ che insieme alla __________ faceva parte del "Gruppo __________ " (doc. _ inc. __________). In risposta, l'amministrazione ha segnatamente rilevato che il piano rateale si riferiva ai contributi dovuti dalla ditta individuale __________, rilevando comunque che un simile piano è stato concesso anche alla __________. La Cassa ha poi precisato che la __________ non ha chiesto alcuna dilazione (lettera 22 febbraio 2001 doc. _ inc. __________).
Con scritto 23 marzo 2001 il convenuto ha preso posizione in merito a quanto rilevato dall'attrice, sollevando delle contestazioni (doc. _) che hanno reso necessario un complemento istruttorio presso la Cassa (doc. _ inc. __________).
Con lettera 19 aprile 2001 l'attrice ha dato seguito a quanto richiesto dal TCA (doc. _ inc. __________).
Il 3 maggio 2001 il convenuto ha presentato le proprie osservazioni al succitato scritto (doc. _ inc. __________). Le risultanze di questo scambio di allegati, che concernono principalmente la __________, verranno riprese nei considerandi di diritto nella misura in cui si riferiscono alla presente vertenza.
in diritto
2.1. Oggetto del contendere è sapere se __________ deve risarcire alla Cassa fr. 20'972,15 a seguito dei contributi paritetici non soluti dalla __________.
Innanzitutto nella precedente procedura giudiziaria il convenuto ha sollevato a titolo cautelativo l’eccezione di nullità della petizione per mancata e/ o sufficiente sottoscrizione di persona legittimata.
Egli ha rilevato come le decisioni di risarcimento siano state sottoscritte dal gerente della Cassa, sig. __________, e dalla responsabile del reparto legale, Dr. iur. __________, mentre le petizioni erano state sottoscritte unicamente da quest’ultima.
Il convenuto ha anche osservato che dagli atti non risultava che la Dr. iur. __________ fosse autorizzata a sottoscrivere a titolo individuale in nome e per conto della Cassa di compensazione __________. Trattandosi di un presupposto processuale, __________ ha chiesto al TCA di verificare il diritto di firma in vigore presso l'amministrazione.
Dal verbale 5/1996 del 29 ottobre 1996 risulta che il comitato della Cassa di compensazione __________ ha conferito alla Dr. iur __________, responsabile del settore giuridico, il diritto di firma individuale per tale settore e quindi anche per le petizioni di risarcimento danni, ma non per le transazioni finanziarie (doc. _ inc. __________).
È pure vero che nel regolamento del diritto di firma datato 12 febbraio 1998 le azioni di risarcimento danni e le petizioni devono essere firmate collettivamente. Ma è altrettanto vero che il diritto di firma individuale conferito alla Dr. iur. __________ nel 1996 è rimasto invariato ( cfr. “Grundsatz: Der Kassenvorstand hat gemäss Protokoll 5/1996 vom 29.10.1996 beschlossen, für den Bereich “Rechtsdienst” Einzelunterschrift zu erteilen. Die Verantwortliche für den Rechtsdienstil zeichnet nicht für finanzielle Einzelunterschrift”, doc. _ inc. __________).
Deve essere pertanto concluso che la Dr. iur. __________ è legittimamente autorizzata a rappresentare la Cassa attrice (sia che firmi singolarmente che congiuntamente al gerente; cfr. anche il cartoncino firme doc. _ inc. __________).
L'eccezione sollevata dal convenuto deve pertanto essere respinta.
2.2. Con osservazioni 25 maggio 1999 (cfr. consid. 1.7) __________ ha postulato l'estromissione dagli atti di causa dello scritto 22 maggio 1999 della Cassa (cfr. consid. 1.6), poiché si tratterebbe di una vera e propria replica inoltrata dopo il termine di scambio degli allegati.
Secondo l'art. 7 della LPTCA "il giudice dichiara chiuso lo scambio degli allegati e ne dà comunicazione alla parti fissando alle stesse un breve termine per la notifica di mezzi di prova in precedenza non indicati ". Tuttavia, deve essere rilevato, che nell’ambito del diritto delle assicurazioni sociali vige il principio inquisitorio: il giudice accerta d’ufficio i fatti determinati per il giudizio, assume le prove necessarie e le valuta liberamente (cfr. fra le tante, DTF 122 V 158 consid. 1a con riferimenti; Zünd, Kommentar zum Gesetz über das Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich, Zürich 1999,§ 23 n. 5 pag. 154).
Ciò significa che il TCA é tenuto a prendere in considerazione ogni mezzo di prova - anche se prodotto intempestivamente - nella misura in cui esso si rivela essere in qualche modo rilevante ai fini di un corretto e puntuale chiarimento di fatti giuridicamente importanti. In questo ordine d’idee, il TFA ha, del resto, stabilito che determinante non é la provenienza di un mezzo di prova ma bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine; STFA 29.9.1998 in re UAI c. F., inedita, cfr. anche STCA 23 novembre 1999 in re G.T., inc. __________).
Nel caso in esame, con scritto 22 maggio 1999 la Cassa ha prodotto della nuova documentazione importante. Di conseguenza il TCA ha concesso al convenuto la facoltà di esaminarla con la possibilità di presentare delle osservazioni in merito, ciò che egli ha fatto con scritto 25 maggio 1999 (doc. _ inc. __________). Infatti, nel caso in cui una parte produce della nuova documentazione, l'autorità giudiziaria deve ordinare uno scambio di allegati, pena la violazione del diritto costituzionale di essere sentito (cfr. in questo senso DTF 119 V 323 consid. 1 con riferimenti; C. Zünd, op.cit, § 19 n.7 pag. 139). In queste circostanze non vi è alcun motivo per dare seguito alla richiesta del convenuto.
Nel merito
2.3. Secondo l'art. 52 LAVS "il datore di lavoro deve risarcire alla cassa di compensazione i danni da esso causati violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le prescrizioni".
I presupposti dell'obbligo di risarcimento sono quindi l'esistenza di un danno, la violazione delle prescrizioni vigenti in materia di contributi paritetici da parte del datore di lavoro, e l'intenzionalità o la negligenza grave.
Nell’ipotesi in cui il datore di lavoro è una persona giuridica, che è stata sciolta allorché la pretesa viene fatta valere, possono essere convenuti, in via sussidiaria, i suoi organi responsabili (DTF 123 V 15 consid. 5b con riferimenti).
Sussidiarietà significa che la cassa di compensazione deve innanzitutto rivolgersi al datore di lavoro. Solo nel caso in cui il datore di lavoro non può far fronte al suo obbligo contributivo la cassa di compensazione può agire sussidiariamente e direttamente contro i suoi organi. Generalmente questo è il caso in cui la cassa accusa un danno a seguito del fallimento della società datrice di lavoro (Nussbaumer, Die Haftung des Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, in AJP/PJA 1996 pag. 107.; Frésard, Les développements récents de la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances relative à la responsabilité de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1991, no. 2 pag. 163).
2.4. __________ sostiene la perenzione del credito risarcitorio.
Va rilevato che, ai sensi dell’art. 82 cpv. 1 OAVS il diritto al risarcimento dei danni si prescrive quando la Cassa di compensazione non lo fa valere mediante una decisione entro un anno dal momento in cui ne ha avuto conoscenza e, in ogni caso, decorsi 5 anni dal giorno in cui essi si sono avverati. Contrariamente al tenore letterale dell’art. 82 OAVS, si tratta di termini di perenzione, che vengono considerati d’ufficio.
D’altra parte la Cassa ha conoscenza del danno nel momento in cui, facendo uso dell’attenzione da lei esigibile, accerta che la situazione di fatto non permette l’esazione dei contributi e consente di fondare la decisione di risarcimento (DTF 121 III 388 consid. 3a e b; 119 V 92 con riferimenti cfr. anche DTF 121 V pag. 240).
Il TFA ha altresì precisato che il credito risarcitorio della Cassa nasce il giorno in cui il danno è causato. Nell’ambito di un fallimento del datore di lavoro detto giorno è quello dell’apertura del fallimento stesso, poiché è da questo momento che gli oneri sociali scoperti non possono più essere recuperati seguendo la procedura ordinaria (DTF 123 V 15 consid. 5b e c, 170 consid. 2b, 121 III 384 consid. 3bb, 388 consid. 3a e b riferimenti).
Decisiva per la decorrenza del termine annuo di perenzione non è però la data d’insorgenza del danno, ma quella in cui la cassa di compensazione ne viene effettivamente a conoscenza (cfr. Nussbaumer, “Das Schadenersatzverfahren nach art. 52 AHVG” pag. 109, in Aktuelle Fragen aus dem Beistragsrecht der AHV, Veröffentlichungen des Schweizerischen Instituts für Verwaltungskurse an der Universität St. Gallen, volume 44, S. Gallo 1998).
"
Quando il danno risulta da un fallimento, il momento della “conoscenza del danno” ai sensi dell’art. 82 cpv. 1 OAVS non coincide con quello in cui la cassa è a conoscenza della ripartizione finale o riceve un attestato di carenza beni; la giurisprudenza del TFA considera in effetti che il creditore intenzionato a chiedere il risarcimento di un danno subito in un fallimento conosce sufficientemente il suo pregiudizio, in via di massima, quando è informato del suo collocamento nella liquidazione; a quel momento egli conosce o può conoscere l’importo dell’inventario, il suo proprio collocamento nella liquidazione, nonché il dividendo prevedibile. I medesimi principi sono applicabili anche nel caso di un concordato con l’abbandono dell’attivo (DTF 121 III 388 consid. 3b; 119 V 92 consid. 3 con riferimenti, cfr. anche DTF 126 V 444 consid. 3a).
La conoscenza del danno può, in presenza di particolari circostanze, sussistere già prima del deposito dello stato di graduatoria; segnatamente allorquando la Cassa è stata resa edotta dall’amministrazione del fallimento, in seguito ad un’assemblea dei creditori, che nessun dividendo verrà distribuito ai creditori della sua classe. L’esistenza di tali circostanze viene ammessa con riserbo: delle semplici indiscrezioni o delle informazioni provenienti da persone non autorizzate non permettono ancora di fondare e di motivare l’istanza giudiziaria (DTF 118 V 196 consid. 3b; 116 II 162; RCC 1992 pag. 504 consid. 3b; riguardo al riconoscimento del danno al momento della prima assemblea dei creditori cfr. Pratique VSI 1996 pag. 167 consid. 3c/aa = DTF 121 V 240 consid. 3c/aa).
Tuttavia può accadere che la conoscenza del danno può avvenire dopo il deposito dello stato di graduatoria se, a questo momento, l’ammontare effettivo degli attivi non è stato ancora stabilito, poiché, ad esempio, gli immobili devono dapprima essere venduti, per cui l'amministrazione del fallimento non può fornire nessuna indicazione in merito a un possibile dividendo. (DTF 118 V 196 consid. 3b; RCC 1992, pag. 266 consid. 5c, Nussbaumer, op. cit., pag. 406).
In particolare, in un’esecuzione per via di pignoramento la conoscenza del danno coincide con la notifica dell’attestato di carenza beni ai sensi dell’art. 115 cpv. 1, in relazione con l’art. 149 LEF questo anche nell’ipotesi in cui il datore di lavoro è una persona giuridica non ancora sciolta per fallimento.
Da quel momento decorre il termine di perenzione di un anno (DTF 113 V 257s = RCC 1988 pag. 136; RCC 1991 pag. 132; Nussbaumer, Les caisses de compensation en tant que parties à une procédure de réparation d’un dommage selon l’art. 52 LAVS in RCC 1991 pag. 405 in fine).
Tuttavia ciò non è il caso quando si tratta di un attestato di carenza di beni provvisorio, in quanto generalmente in quel momento non si ha conoscenza del danno. Questo atto infatti obbliga la Cassa di compensazione, dal punto di vista del diritto dei contributi, a inoltrare una domanda di vendita ed attendere il relativo esito. Diverso è il caso allorquando, secondo le circostanze, manifestamente dalla realizzazione non ci si può attendere alcun ricavo (RCC 1988 pag. 322; RCC 1991 pag. 135 consid. 2a in fine).
2.5. Nella fattispecie in esame, il 30 ottobre 1997 ha ricevuto degli attestati carenza di beni datati 29 ottobre 1997 (doc. _ inc. __________).
In quel momento la Cassa ha così avuto conoscenza di aver subito un danno e da tale data decorre il termine di perenzione di un anno (RCC 1988 pag. 137 consid. 3c, confermato in RCC 1991 pag. 135 consid. 2a; cfr. critica in M. Kunz, Die Schadenersatzplicht des Arbeitsgebers in der AHV, Diss. Winterthur 1989 pag. 63).
La circostanza che sin dagli inizi del 1996 la __________ fosse in mora con il pagamento dei contributi non permette di anticipare il momento della conoscenza del danno.
Solo l’attestato di carenza beni definitivo certifica infatti l’insolvibilità del datore di lavoro e attesta conseguentemente che la Cassa non può più richiedere il pagamento dei contributi paritetici secondo la procedura ordinaria dell’art. 14 LAVS.
Le decisioni di risarcimento essendo datate 17 dicembre 1997, le stesse sono state intimate entro l’anno dalla notifica dei menzionati attestati e quindi sono tempestive.
Ne discende che il credito risarcitorio non è perento.
2.6. Si ha un danno ai sensi dell'art. 52 LAVS ogni qualvolta dei contributi paritetici legalmente dovuti all'AVS sfuggono a questa assicurazione. Il danno subentra allorquando questi contributi non possono essere riscossi per motivi di diritto o di fatto. Questo per intervenuta perenzione ai sensi dell’art. 16 cpv. 1 LAVS o per insolvenza del datore di lavoro ( cfr. Nussbaumer, AJP/PJA 1996 pag. 1076). L'ammontare del danno corrisponde a quello dei contributi che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare (DTF 98 V 26 = RCC 1972 pag. 687; Frésard, La responsabilité de l’employeur pour le non-paiement de cotisations d’assurances sociales selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1987, no. 10, pag. 9).
Costituiscono elementi del danno risarcibile, tra l’altro, i contributi AVS/AI/IPG, sia per la parte del salariato che quella del datore di lavoro (Pratique VSI 1994 pag. 104); i contributi della disoccupazione; i contributi dovuti all’assicurazione cantonale degli assegni familiari, le spese di amministrazione ; le spese esecutive, gli interessi moratori (cfr. la giurisprudenza citata in: Trisconi-Rossetti, L’azione di risarcimento danni della Cassa di compensazione AVS/AI/IPG nei confronti del datore di lavoro ex art. 52 LAVS, RDAT II 1995 pag. 369 s).
2.7. Nel caso che ci concerne, rettamente il convenuto rileva che spetta all’amministrazione di documentare il danno subito mediante estratti, salari, fatture, estratti conto ecc. (cfr. Trisconi-Rossetti, op. cit, RDAT II 1995, pag. 396, N.4.4.2.).
Tuttavia va ricordato che, in applicazione del principio dell’obbligo di collaborazione delle parti, in caso di contestazione, incombe alla controparte portare le prove che l’importo del danno richiesto dalla cassa di compensazione non è corretto ( RCC 1991 pag. 133, consid. II/1b),
Del resto, secondo la giurisprudenza del TFA, se il credito fatto valere dalla cassa di compensazione in una procedura di risarcimento danni si basa su una decisione di fissazione di contributi arretrati cresciuta in giudicato, l’ammontare del danno fatto valere davanti all’autorità cantonale di ricorso può essere rivisto soltanto se vi sono motivi di indubbia erroneità dei contributi. Questo vale anche nel caso in cui la decisione di fissazione dei contributi non sia stata indirizzata personalmente alle singole persone chiamate in seguito in causa (RCC 1991, pag. 133, consid. II/1b; cfr. Trisconi-Rossetti, op. cit., RDAT II 1995, pag. 374, N.4.3.6).
Infatti, la possibilità di ricorrere contro la decisione sui contributi arretrati protegge in modo sufficiente gli organi del datore di lavoro divenuto insolvibile contro il rischio di dover assumere crediti di risarcimento ingiustificati (STFA inedita del 14 dicembre 1998 in re R.G., consid. 3c, H 234/97, del 6 gennaio 1998 in re A.D.M. consid. 6c, H 99/95).
2.8. Nella fattispecie in esame con la replica la Cassa ha prodotto le distinte salari 1995, 1996 e 1997 (doc. _ inc. _________) ed i rapporti delle revisioni AVS ( inc. __________).
Inoltre l’attrice ha prodotto due estratti contabili inerenti i contributi paritetici AVS/AI/IPG/AD/AF e premi LPP: il primo relativo al periodo 1996/1997 (doc. _ inc. __________), il secondo agli anni 1995 - 1997 (doc. _ inc. __________).
Dai citati estratti contabili si distinguono chiaramente i contributi paritetici dai premi del secondo pilastro, per cui si può evincere la destinazione dei versamenti effettuati dalla società.
Per quanto riguarda la registrazione dei contributi, la Cassa ha spiegato che la prima colonna si riferisce al periodo dell’acconto (gli acconti della __________ erano fissati trimestralmente) ed al conguaglio di fine anno, la seconda colonna alla data di registrazione della fatture, la terza alla causale di registrazione, la quarta al “dare” e la quinta all’”avere”, la sesta al saldo intermedio dopo ogni operazione contabile e la settima al saldo per ogni periodo di contribuzione.
Inoltre si può evincere la destinazione dei singoli versamenti effettuati dalla società contabilizzati sotto la voce “versamenti __________ ”.
Ora, rettamente i convenuti hanno rilevano che i contributi per la previdenza professionale (registrati con la voce “contributi PVP”) non possono essere inclusi nel danno (cfr. SVR 1997 AVS Nr. 128, pag. 389), come invece indicato dalla Cassa nelle decisioni di risarcimento. La presente petizione tiene conto di questo aspetto. Interpellata dal TCA, con lettera del 31 maggio 1999 (doc. _ inc. __________) l’amministrazione ha allestito un conteggio dettagliato del danno richiesto (doc. _ inc. __________).
Dal medesimo emerge che a __________ la Cassa postula il risarcimento di complessivi fr. 20’972,15 pari agli acconti AVS/AIA/IPG/AD/AF del IV trimestre 96 e I trimestre 1997, spese di intimazione, spese esecutive e interessi di mora inclusi.
Tale modo di procedere è corretto, visto che __________ si è dimesso dal CdA il 30 giugno 1997, ossia dopo la scadenza dell’acconto del I trimestre 1997 (10 aprile, cfr. art. 34 cpv. 4 OAVS) e prima di quello del II trimestre 1997 (10 luglio). Infatti secondo la giurisprudenza del TFA, un amministratore è da ritenersi liberato dalla responsabilità ex art. 52 LAVS dalla data in cui egli ha dimissionato quale organo della società: a partire da questa data (e non dalla radiazione del Registro di Commercio) egli non ha infatti più alcuna facoltà di controllo sull’attività della medesima (DTF 112 V consid. 3c e 3b). In queste circostanze l'attrice ha dunque provato il danno richiesto con la petizione in oggetto.
Occorre ora esaminare se i motivi di discolpa invocati da __________ sono idonei a liberarlo da una responsabilità ex art. 52 LAVS.
2.9. Va innanzitutto ricordato che per definizione, il danno considerato dall'art. 52 LAVS è quello derivante da un atto o da un'omissione in relazione ai compiti che la legge attribuisce al datore di lavoro, segnatamente in materia di versamento dei contributi (Pratique VSI 1994 pag. 99, consid. 5a). Le prescrizioni cui fa riferimento l'art. 52 LAVS sono in primo luogo quelle contenute nella LAVS medesima e nelle sue disposizioni di esecuzione: in particolare le norme concernenti l'obbligo di pagare i contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di un'attività salariata, il prelevamento dei contributi dei salariati, l'obbligo di allestire i relativi conteggi: sono queste le disposizioni in senso stretto (art, 14 cpv. 1 LAVS, art. 34ss OAVS; cfr. RCC 1985, pag. 607 consid. 5a).
L’obbligo di conteggiare e versare i contributi da parte del datore di lavoro è un compito di diritto pubblico (Pratique VSI 1994 pag. 108 consid. 7a con riferimenti) ed il venire meno a questo compito costituisce una violazione di prescrizioni ai sensi dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno (Pratique VSI 1993 pag. 84 consid. 2a, DTF 111 V 173 consid. 2; DTF 108 V 186 consid. 1a; 192 consid. 2a; RCC 1985 p. 646 consid. 3a, 650 consid. 2).
Inoltre - anche se ciò non è esplicitamente menzionato nella legge - il datore di lavoro deve preoccuparsi dei contributi paritetici dei quali egli è tenuto ad assumere il prelevamento e la trasmissione alla Cassa con tutta la necessaria attenzione richiesta. Ne consegue che se egli è causa della propria insolvenza nei confronti della Cassa, egli può essere reso responsabile ai sensi dell'art. 52 LAVS, anche se non ha violato una prescrizione specifica della LAVS (RCC 1985, pag. 608 consid. 5b).
2.10. La cassa di compensazione che constata di aver subito un danno in seguito alla non osservanza delle prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo di dedurre da ogni paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa, rispettivamente degli art. 34 e ss. OAVS relativi ai modi di conteggio e di pagamento dei contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le prescrizioni intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può procedere contro di lui.
Incombe allora al datore di lavoro di far valere e provare validi motivi di giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad escludere una violazione intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni, rispettivamente idonei a giustificarla in base a circostanze speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr. 70 pag. 213).
2.11. Ai sensi della giurisprudenza del TFA si deve ammettere una negligenza grave del datore di lavoro quando questi abbia trascurato di fare quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevolmente posta nella stessa situazione.
La misura della diligenza richiesta viene apprezzata secondo il dovere di diligenza che si può e si deve generalmente esigere, in materia di gestione, da un datore di lavoro della stessa categoria di quella a cui appartiene l’interessato ( RCC 1988 pag. 634 consid. 5a; DTF 112 V 159 consid. 4 con riferimenti; M. Knus, Die Schadenersatzpflicht des Arbeitgebers in der AHV, Winterthur 1989 p. 53). Nel caso di una società anonima si debbono porre esigenza molto severe per quanto concerne l’attenzione da prestare alle prescrizioni AVS (DTF 108 V 203 con riferimenti).
La giurisprudenza ritiene che, di regola, la mancata deduzione e relativo trasferimento alla Cassa dei contributi configura una grave negligenza. (DTF 108 V 186ss. consid. 1b; Locher, op. cit., p. 144 N 14).
2.12. __________ sostiene di non aver avuto alcun potere d'influenza nella __________, la cui amministrazione e la cui gestione erano state affidate direttamente ad __________ ed al direttore __________. Egli sostiene parimenti di poter dimostrare di aver richiesto informazioni in merito agli oneri sociali e reso attenti i due succitati circa le prescrizioni LAVS.
Occorre innanzitutto precisare che l’organo di una società anonima deve prestare particolare attenzione alla scelta del personale al quale affida la gestione degli affari importanti della ditta (cura in eligendo), alle istruzioni che egli dà (cura in instruendo) e alla sorveglianza (cura in custodiendo). Segnatamente è suo preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano regolarmente versati (DTF 108 V 202 consid. 3a; Frésard, Les développements récents de la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances relative à la responsabilité de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, RSA 1991, pag. 165).
Inoltre, ai sensi dell’art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO ad ogni membro Infatti ad ogni amministratore spetta ai sensi dell’art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO “l’alta vigilanza sulle persone incaricate della gestione, in particolare per quanto concerne l’osservanza delle legge, dello statuto, dei regolamenti e delle istruzioni “.
Pertanto deve, di principio, informarsi periodicamente dell’andamento dell’azienda ed in particolare sugli affari principali, richiedendo rapporti dettagliati, studiandoli attentamente, cercando di chiarire errori ed agendo per correggere irregolarità. Se, dalle informazioni raccolte, sorge il sospetto di una gestione scorretta o negligente da parte di chi ha ottenuto la delega gestionale, l’organo deve intervenire affinché le prescrizioni siano rispettate (cfr. DTF 114 V 219, consid. 4a = RCC 1989, pag. 1116, consid. 4a e STFA non pubblicata del 25 luglio 1991 in re V.E. cfr. anche STFA non pubblicata del 29 agosto 1997 in re G.M.). Segnatamente è suo preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano regolarmente versati (DTF 108 V 202 consid. 3a; Frésard, Les développements récent de la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances relative à la responsabilité del l’employeur selon l’art. 52 LAVS, RSA 1991, pag. 165). Secondo la nostra Massima istanza, egli deve rassegnare le proprie dimissioni dal CdA se, nonostante le sue sollecitazioni, i contributi paritetici rimangono impagati (cfr. STFA inedita del 21.12.1993 in re M.T.S. e STFA inedita del 15.12.1993 in re L.N.).
Se non ha adempiuto i suoi obblighi con la dovuta diligenza che, secondo la giurisprudenza, va oltre la prudenza che è d’uso osservare nei propri affari (STFA del 29 maggio 1995 nella causa A. C. p. 6; DTF 99 II 179; STFA non pubbl. del 19 maggio 1995 nella causa M. D), il membro del Consiglio di amministrazione sarà ritenuto responsabile del danno.
Non è quindi sufficiente asserire di essere membro del CdA con funzioni puramente tecniche (STFA del 27 marzo 2000 non pubblicata nella causa V.G e R.N, H 272/99, consid. 3c) e con la prospettiva di ricevere dei lavori (RDAT 1998 I pag. 286s) per non incorrere in nessuna responsabilità ex art. 52 LAVS.
Questo principio è stato anche ribadito per esteso dal TCA in una sentenza non pubblicata del 6 agosto 1998 in re M.B., inc. __________, dove un amministratore, al quale erano state esclusivamente affidate competenze tecniche, è stato ritenuto responsabile del danno subito dalla Cassa poiché non aveva ottemperato al suo obbligo di vigilanza e di diligenza prescritto dalla legge.
2.13. Nel caso in esame, e riprendendo il primo argomento sollevato dal convenuto, va detto che la delega gestionale non esonerava __________, con formazione di fiduciario, dall’avere una visione globale sulle questioni essenziali della società (cfr. consid. 2.12).
Quale presidente del CdA, con diritto di firma individuale (carica che ha ricoperto per quasi tre anni) egli doveva sapere del suo specifico dovere di vigilare affinché i contributi fossero versati regolarmente.
Del resto che il convenuto, malgrado la delega, conoscesse la difficile situazione economica in cui versava la società lo dimostra il tenore della disdetta del rapporto di lavoro da lui firmata il 25 giugno 1997 ed indirizzata al direttore __________, in cui si parla della grave situazione finanziaria e delle perdite riscontrate nel 1995 e 1996 (doc. _ inc. __________).
A sua discolpa il convenuto sostiene inoltre di aver reso attenti __________ e __________ sull'obbligo di versamento degli oneri sociali, sottolineando di non avere i mezzi necessari per poter determinare la volontà della società affinché i contributi fossero pagati. Secondo il TCA, questa circostanza non è comunque idonea a liberarlo dalla responsabilità ex art. 52 LAVS. Dall’estratto contabile della Cassa (doc. _ inc. __________) risulta infatti che dal mese settembre 1995 (per il pagamento del III acconto trimestrale, dopo quasi un anno e mezzo dalla costituzione della società) la Cassa ha dovuto sollecitare, mediante intimazione ex art. 37 OAVS, il pagamento dei contributi paritetici e dal mese di marzo 1996 (acconto I trimestre 1996) sono iniziate le relative procedure esecutive. Scoperti sono rimasti comunque i contributi a partire dal IV trimestre 1996 e i due trimestri 1997. __________ è stato per quasi tre anni presidente del CdA e, come visto, conosceva bene la situazione della società. Egli si è dimesso solo nel giugno del 1997, pur sapendo del suo limitato potere d'azione nella società e del debito contributivo che sussisteva già da tempo. Ora, secondo la giurisprudenza del TFA, l’amministratore deve, se intende limitare i rischi connessi alla sua funzione, deve invece rassegnare le dimissioni quando accerta che non dispone di potere decisionale (cfr. DTF 123 V 173 consid. 3a e STFA dell’8 giugno 1998 non pubblicata in re G.S., L.S e R.S., H 213/219/243/96). Al proposito, va rilevato che in una sentenza non pubblicata del 18 luglio 1995 in re R.G ( H 84/94), il TFA ha liberato da una responsabilità ex art. 52 LAVS un amministratore, il quale, dopo che le sue sollecitazione a versare i contributi erano rimaste inascoltate dal presidente del CdA, si è immediamente dimesso. In particolare, l'Alta Corte ha rilevato quanto segue:
" (…)
Invero questi, membro del consiglio di amministrazione della A. SA, e contabile di formazione, doveva essere consapevole degli obblighi rigorosi che incombono all'amministratore, e in particolare dei doveri che impongono il tempestivo versamento dei contributi sociali.
Tuttavia, non si può dimenticare che la società è stata fondata solo nell'agosto 1990 (iscrizione a giornale il 21 agosto e pubblicazione sul FUSC il 30 agosto), e che essa comprendeva pochi dipendenti. Risulta che nella società medesima, era il presidente del consiglio di amministrazione, e lui solo, a fruire del diritto di firma individuale, gli altri due amministratori, G. e Z., potevano firmare solo congiuntamente con il presidente o con altro membro del consiglio di amministrazione. Gli ordini di pagamento, anche dei contributi paritetici, venivano preparati da R. G., come confermato dalla deposizione della teste G. R., e sottoposti a R., che però si rifiutava di firmarli.
Le dimissioni di G., il quale ha ricoperto la carica di membro del consiglio d'amministrazione per neanche sei mesi, sono state assai immediate (sottolineatura della redazione). Risulta che, non appena egli s'era reso conto che gli importi dovuti non venivano pagati, s'è preoccupato seriamente e, dopo inascoltate sollecitazioni, ha lasciato la società (a inizio febbraio 1991), nove mesi prima della dichiarazione di fallimento, e cioè quando i contributi ancora avrebbero potuto venir pagati. Si ricorda infine che, come si desume
dalla stessa petizione della Cassa, la società era entrata in mora con il pagamento dei contributi "a partire dal 1° marzo 1991 ... e dovette essere diffidata". Prima d'allora non c'è stata alcuna intimazione per il pagamento dei contributi e per il regolamento dei conti, ai sensi dell'art. 37 OAVS. (…)"
In un'altra sentenza l'Alta Corte non ha liberato dalla responsabilità fondata sull'art. 52 LAVS un semplice operaio della società per la quale era amministratore con diritto di firma collettivo (cfr. STFA inedita del 30 dicembre 1997 nella causa V.B. (H 66/96). Dopo aver ricordato gli obblighi di vigilanza e controllo, il TFA ha rilevato che:
" ...
Né il ricorrente può liberarsi adducendo che dell'amministrazione della ditta non si occupava egli stesso, semplice operaio, ma il gruppo X.
V.B. era organo della O. SA e gli spettavano quindi gli obblighi di vigilanza e controllo, di cui si è detto. D'altra parte, l'affermazione dell'interessato, secondo cui egli non curava la gestione - fatto, di per sé, non decisivo e comunque inidoneo a escludere la responsabilità - è contraddetta dalle lettere a lui inviate alla Cassa di compensazione il 9 aprile, 17 giugno e 19 ottobre 1993, ove si adducono i gravi problemi d'incasso della società e si chiede una proroga del termine per riversare i contributi.
L'interessato non ha provato l'esistenza di motivi seri e oggettivi, che gli avrebbero reso impossibile lo svolgimento della funzione d'amministratore della società. Non sono quindi dati i requisiti per un'eventuale discolpa dalla responsabilità fondata sull'art 52 lavs.
Il fatto, addotto nel gravame, che dietro la O. SA ci fosse il gruppo X. ad assicurarne la gestione non discolpa il ricorrente. Il dovere di diligenza e controllo dell'andamento della società non sfuggiva a V.B.
Egli non prova che, nonostante gli esigibili sforzi di conoscere lo stato della ditta di cui era come amministratore responsabile, la conoscenza degli atti gli sarebbe stata sottratta."
2.14. Con lo scritto 25 maggio 1999 il convenuto assevera che, una volta appresa l'esistenza di seri problemi finanziari della società, si è adoperato per risanare la situazione economica della __________ e di tutto il "Gruppo __________ ".
A tal proposito egli fa riferimento alla documentazione da lui prodotta nell'ambito dell'azione di risarcimento ex art. 52 LAVS concernente la __________ (cfr. inc. __________).
Orbene, va ricordato che in una fattispecie concreta sussiste l’obbligo di risarcire il danno soltanto nella misura in cui non esiste alcuna circostanza atta a giustificare il comportamento del datore di lavoro o che esclude l’intenzione e la negligenza grave.
È quindi concepibile che un datore di lavoro che ha cagionato un danno a una Cassa, malgrado una violazione delle prescrizioni dell’AVS, non è tenuto al risarcimento dello stesso.
Ciò è il caso quando, date le circostanze, l’inosservanza di prescrizioni appare legittima e non colposa (DTF 108 V 186 consid. 1b; 193 consid. 2b; RCC 1985 p. 603 consid. 2, 647 consid. 3a). È quindi possibile che, procrastinando il pagamento dei contributi, il datore di lavoro riesca a salvaguardare l’esistenza della ditta, ad esempio nell’ipotesi di difficoltà passeggere di liquidità.
Affinché un simile comportamento non comporti l’applicazione dell’art. 52 LAVS, occorre tuttavia che il datore di lavoro, nell’istante in cui decide, abbia seri e oggettivi motivi di ritenere che gli sarà possibile solvere i contributi entro un termine ragionevole (DTF 108 V 188; RCC 1992 pag. 261 consid. 4b RCC 1985 p. 604 consid. 3a).
L’obbligo del datore di lavoro e dei suoi organi responsabili di risarcire il danno alla Cassa sarà negato, e di conseguenza decadrà, se questi reca e prova motivi di giustificazione, rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187 consid. 1b; Kunz, op. cit., pag. 54; Frésard, op. cit, pag. 7).
2.15. Dalla documentazione prodotta dal convenuto risulta in effetti che il 28 novembre 1996 l’avv. __________, incaricato da __________ (titolare economico del "Gruppo __________ " di cui anche la __________ faceva parte), aveva convocato per il 18 dicembre 1996 i rappresentati degli istituti bancari per una discussione in vista di un eventuale risanamento del gruppo. Alla riunione [rinviata per lutto al 9 gennaio 1997 (doc. _ allegato alla duplica 7 settembre 1998 doc. _ inc. __________)] ha partecipato anche __________ “che cura l’aspetto contabile-commerciale- fiscale delle aziende facenti capo al gruppo __________ ” (doc. _ allegato alla duplica 7 settembre 1998 doc. _ inc. __________). Come si evince dalla lettera 27 febbraio 1997 dell'avv. __________ al __________, sostanzialmente il risanamento dipendeva dalla disponibilità del consorzio di banche a concedere nuovi crediti (almeno fr. 800'000.--) nonché il trapasso dei debiti aziendali del Gruppo ai debiti garantiti da diritti di pegno immobiliare e dalla concessione di un tasso d'interesse inferiore al 4%. Quale contropartita vi era la realizzazione delle partecipazioni immobiliari di __________ (cfr. doc. _ allegato al doc. _ inc. __________). Prima di prendere una decisione in merito, a diverse riprese le banche hanno comunque chiesto della documentazione ed un esame approfondito della situazione economica delle diverse società appartenenti al Gruppo da parte della società fiduciaria __________. Sulla base del rapporto steso dalla menzionata fiduciaria, che non intravvedeva alcuna possibilità di continuazione dell'attuale struttura del Gruppo senza un abbandono extragiudiziario dei debiti societari o un differimento del fallimento, (doc. _ allegato al doc. _ pag. 5 inc. __________), a fine maggio 1997 le banche hanno poi rinunciato a partecipare al salvataggio economico (cfr. ad esempio doc. _ allegato al doc. _ inc. __________).
Orbene, conformemente ai principi generali disciplinanti la valutazione dei motivi di discolpa o di giustificazione ai sensi della giurisprudenza citati al considerando 2.13., in una recente sentenza non pubblicata del 13 dicembre 2000 in re W. C. (H 124/00 + H125/00) il TFA ha stabilito che non è determinante sapere se un risanamento è stato proposto tempestivamente o i motivi per cui non è stato accettato. Determinante è invece accertare se il datore di lavoro aveva seri e oggettivi motivi per ritenere che, in caso di non pagamento temporaneo degli oneri sociali, esistevano delle prospettive per un imminente risanamento che avrebbe permesso di poter solvere i contributi entro un termine ragionevole. A tal proposito nella citata sentenza l'Alto tribunale ha rilevato che:
" Für die Beurteilung, ob Exkulpations- oder Rechtfertigungsgründe im Sinne der Rechtsprechung bestehen, ist entgegen der Auffassung der Beschwerdeführer nicht entscheidend, ob rechtzeitig Sanierungsbemühungen stattfanden und aus welchen Gründen diese scheiterten, sondern ob ernsthafte und objektive Gründe zur Annahme berechtigten, dass -bei vorübergehender Nichtbezahlung der Sozialversicherungsbeiträge - Aussicht auf baldige Sanierung des Unternehmens bestand und deshalb damit gerechnet werden durfte, dass die Forderung der Ausgleichkasse innert nützlicher Frist beglichen werden könnten."
(STFA citata, consid. 5b H 124/00 + H125/00).
In quella fattispecie il TFA non ha riscontrato validi motivi di discolpa, in quanto la diminuzione della cifra di affari, la crisi economica del settore edile, come pure l'ammontare del debito contributivo societario (fr. 51'981,45) non permettevano di concludere per una illiquidità passeggera che avrebbe permesso di solvere i contributi entro un lasso di tempo ragionevole. Inoltre, secondo l'Alto tribunale, il fatto che il risanamento poteva essere portato a termine solo tramite un ulteriore indebitamento e che la società avesse diversi arretrati da pagare (in casu premi LAINF e tasse) non erano circostanze idonee a far ritenere che il mancato versamento temporaneo dei contributi fosse oggettivamente indispensabile per la buon riuscita del salvataggio economico ("Angesichts der Höhe der bestehenden Verbindlichkeiten und der eingegangenen Risiken konnte von der vorübergehenden Nichtbezahlung der Beiträge objektiv keine für die Rettung der Gesellschaft ausschlaggebende Wirkung erwartet werden, was Exkulpations- oder Rechtfertigungsgründe im Sinne der Rechtsprechung ausschliesst" cfr. STFA citata, consid. 5a).
2.16. Nella fattispecie in esame, a prescindere dal fatto che nella lettera 3 giugno 1997 la stessa __________ ha ritenuto il prospettato risanamento come tardivo (… abbiamo fatto del nostro meglio nonostante la situazione sia stata trascinata purtroppo da parecchio tempo, doc. _ allegato al doc. _ inc. __________), dal rapporto della stessa fiduciaria risulta in particolare che la ditta __________ al 31.12.1996 aveva sì un capitale proprio ma non sufficiente per far fronte ad un prestito di fr. 80'000.-- a favore del Gruppo e che la ditta individuale __________, che nell'operazione di salvataggio avrebbe dovuto sostenere lo sforzo maggiore (cfr. al riguardo doc. _ allegato al doc. _ inc. __________), aveva chiuso l'esercizio 1996 con una perdita di fr. 1'233'355 e un capitale proprio negativo di fr. 2'665'849 (doc. _ allegato al doc. _ inc. __________). Inoltre, l'ammontare del debito contributivo, la concessione di un importante ulteriore credito per il risanamento del Gruppo, in applicazione analogica dei principi giurisprudenziali elencati al considerando precedente, non potevano far ritenere che i contributi arretrati e quelli correnti potessero essere oggettivamente soluti entro un termine ragionevole. Nello scritto 23 marzo 2001 il convenuto ha ribadito che non è corretto sostenere che gli sforzi per risolvere i problemi di liquidità siano iniziati solo a fine 1996 in quanto le misure di risparmio erano iniziate già in precedenza (doc. _ inc. __________); tali sforzi, per quel che concerne la __________, sono stati del resto elencati durante la riunione del CdA del 23 giugno 1997 (cfr. doc. _ allegato al doc. _ inc. __________). Determinante è comunque valutare se quelle misure potevano far ragionevolmente ritenere solvibili, entro un termine ragionevole, i contributi arretrati. Fatto sta che dal mese di settembre 1995 la Cassa ha iniziato a diffidare la società per il versamento del III acconto trimestrale 1995 e diffidarla dal mese di marzo 1996 per il I acconto trimestrale di quell'anno. Scoperti sono rimasti i contributi del IV trimestre 1996, I trimestre e II trimestre 1997. Pertanto, le difficoltà di liquidità sono iniziate, almeno per quanto riguarda il pagamento dei contributi, dalla fine del 1995. Ora, l'aver procrastinato costantemente il pagamento dei contributi paritetici e averlo irrimediabilmente differito a partire dal 1995, è segno di una negligenza non indifferente del datore di lavoro e fa sorgere la responsabilità degli amministratori, cui incombeva per legge la massima vigilanza nella conduzione e nel controllo della società.
Va ricordato che il TFA ha considerato tale il mancato pagamento dei contributi durante numerosi mesi (STFA del 7 maggio 1997 nella causa G.G; cfr. anche STFA del 7 maggio 1997 nella causa M.V, in cui il mancato pagamento è durato all’incirca dieci mesi).
L'Alta Corte ha per contro ritenuto giustificato il mancato versamento della durata di tre mesi se tuttavia precedentemente erano stati versati regolarmente (DTF 121 V 243), ciò che non è stato il caso in esame. Secondo la giurisprudenza del TFA, non può essere riconosciuto alcun motivo di giustificazione se il differimento dei pagamenti dei contributi paritetici era cronico, e i pagamenti venivano effettuati solo dopo che le procedure esecutive, ripetute e numerose, giungevano a uno stadio avanzato (STFA inedita del 27 giugno 1994 in re M.A.).
Inoltre, secondo l'Alta Corte, nemmeno l’illiquidità della società giustifica il procrastinare del pagamento dei contributi se non sono realizzati i chiari criteri di discolpa posti dalla giurisprudenza federale (STCA 4 maggio 1995 nelle cause M.J., M.M., B.N. e P. L.). In concreto, non è dunque affatto accertato, con l'alto grado di verosimiglianza richiesto dalla giurisprudenza, che la scelta di differire il pagamento dei contributi paritetici fosse, secondo una valutazione ragionevole, obiettivamente indispensabile per la sopravvivenza della società; e nemmeno è assodato che il datore di lavoro potesse oggettivamente presumere di soddisfare entro breve termine la Cassa di compensazione riguardo ad ogni suo credito (DTF 108 V 188).
In queste circostanze __________ dovrà pertanto risarcire il danno subìto dalla Cassa.
Va infine detto che la responsabilità differenziata a seconda del grado di colpa di ogni singolo amministratore così come prescritto dall'art. 759 cpv. 1 CO, invocata dal convenuto, non è applicabile in un procedimento ex art. 52 LAVS, dove, per definizione, il danno da risarcire è causato da colpa intenzionale o per negligenza grave (cfr. Pratique VSI 1996 pag. 309 consid. 3c). Ciò vale anche per la riduzione ai sensi dell’art. 44 cpv. 2 CO, visto che è parimenti esclusa in caso di negligenza grave (cfr. Nussbaumer, AJP 1996, pag. 1082 e i riferimenti di dottrina alla nota 129, nonché la sua critica in merito; cfr. anche STCA inedita 3 novembre 1998 in re A.R. e R.R. consid. 2.14, inc. __________, cresciuta in giudicato).
2.17. Con le osservazioni 25 maggio 1999 (doc. _ inc. __________4, pag. _) __________ ha chiesto l'allestimento di una perizia e l'assunzione di diversi testi come pure l'interrogatorio formale delle parti. Egli ha anche chiesto il richiamo dall'UEF di __________ dell'incarto relativo al fallimento della __________; dalla Cassa tutti i formulari, i conteggi, gli estratti conto relativi agli accrediti ricevuti dalla __________ per i contributi paritetici; dalle banche della società, segnatamente __________, gli estratti conto della società fallita relativamente ai versamenti effettuati alla __________, nonché i documenti di apertura del conto con relativo cartoncino degli aventi diritto di firma e relativa estinzione della firma. Infine __________ ha chiesto al TCA il richiamo degli atti contenuti nelle procedure ex art. 52 LAVS concernenti la fallita __________.
Va innanzitutto precisato che, per quanto riguarda in generale la richiesta di assumere prove, corollario del diritto di essere sentito ai sensi dell'art. 29 cpv. 2 nuova CF [al quale si applica, senza eccezione alcuna, la giurisprudenza sviluppata a proposito del vecchio art. 4 CF (cfr. STFA del 9 maggio 2000 nella causa I., I 278/99 e DTF 126 V 130)], è utile precisare che sono tuttavia ammesse soltanto le prove giuridicamente determinanti ai fini del giudizio; possono inoltre essere respinti i mezzi di prova atti a provare una circostanza già chiara, i mezzi di prova che non porterebbero alcun chiarimento alla fattispecie o, ancora che sono noti all’autorità per sua conoscenza diretta o indiretta (DTF 120 V 360 consid. 1a con riferimenti; Locher, op. cit., § 53 N 24, pag. 344).
Quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove. Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito (DTF 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).
Nel caso in esame, la voluminosa documentazione acquisita durante l'istruttoria è sufficiente per statuire in merito alla presente vertenza, per cui il TCA non ritiene necessario assumere altre prove. In particolare non è necessario richiamare dall'UEF l'incarto della società poiché la documentazione agli atti è stata sufficiente per accertare la questione della perenzione dell'azione di risarcimento. Inoltre, la Cassa ha prodotto gli atti relativi alle diverse esecuzioni forzate promosse nei confronti della __________. Per quel che concerne la documentazione da richiedere all'attrice, va rilevato che la stessa è stata prodotta durante la istruttoria. Non è parimenti necessario richiamare gli estratti bancari dal momento che nei conteggi forniti dalla Cassa sono stati indicati tutti i versamenti eseguiti dalla fallita. Spettava piuttosto al convenuto produrre la controprova. Lo stesso dicasi per l'assunzione della documentazione atta accertare il diritto di firma sui conti bancari, visto che al convenuto spettava comunque l'obbligo di vigilanza sul pagamento dei contributi. Del resto, dai conteggi della Cassa risulta che la maggioranza dei pagamenti sono stati registrati come "versamenti __________ " e quindi via conto corrente postale. L'audizione dell'avv. __________ e del signor __________ della __________ è da ritenere superflua. Lo scambio di corrispondenza tra il legale e le banche, come pure il rapporto della __________, documentazione allegata agli atti, sono sufficienti per poter accertare i fatti in relazione alle trattative per il risanamento del Gruppo.
Ininfluente ai fini del presente giudizio appare inoltre l'allestimento di una perizia. A prescindere dal fatto che il convenuto non ha specificato il motivo di tale richiesta, la situazione economica del "Gruppo __________ " è comunque facilmente rilevabile dal citato rapporto della __________. Va infine rilevato che il giudice cantonale deve di principio ordinare un dibattimento pubblico ai sensi dell'art. 6 n.1 CEDU qualora ne sia stata richiesta l'organizzazione. Tale obbligo presuppone una richiesta chiara e inequivocabile di una parte, mentre semplici domande di assunzione di prove, come ad esempio istanze di audizione personale o di interrogatorio di parti o di testimoni non bastano per creare un simile obbligo (DTF 122 V 55 consid. 3a).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- La petizione è accolta.
§ __________ è codannato a versare alla Cassa di compensazione __________ fr. 20'972,15 per i contributi paritetici non versati dalla __________.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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