AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 31.2001.2
Data decisione, Autorità: 23.06.2001, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n. 31.2001.00002
BS/rg
Lugano 22 giugno 2001
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Marco Bischof
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sulla STFA di rinvio del 22 dicembre 2000 nella causa promossa con petizione ex art. 52 LAVS dell'11 marzo 1998 __________ della
__________,
contro
__________,
rappr. da: avv. __________,
in relazione alla fallita
ritenuto, in fatto
1.1. Con sentenza 23 settembre 1999 il TCA, statuendo a Giudice unico, ha accolto la petizione ex art. 52 LAVS del 30 dicembre 1998 inoltrata della Cassa __________ e condannato __________, __________, __________ e __________ al risarcimento di fr. 8'460.-- per i contributi paritetici non versati dalla __________ (inc. __________).
Contro il giudizio cantonale __________, __________ e __________, per il tramite dei loro rappresentanti, sono insorti presso il TFA. Il gravame dei primi due è stato poi dichiarato inammissibile a seguito del mancato versamento dell'anticipo richiesto (sentenze dell'8 febbraio 2000, __________ e __________).
1.2. Con sentenza del 22 dicembre 2000 (ricevuta dal TCA il 29 gennaio 2001) il TFA ha accolto il ricorso di __________, ritenendo innanzitutto che la vertenza è stata a torto decisa a Giudice unico, poiché:
" (…)
la particolare natura dell'azione di risarcimento dei danni giusta l'art. 52 LAVS, ma anche, in concreto, i mezzi di prova richiamati nella risposta del convenuto in sede cantonale (testi, interrogatorio formale, perizia, edizione documenti dall'ufficio fallimenti e dalle banche), erano elementi tali da far apparire d'acchito, sulla base degli atti disponibili, che si fosse ben lungi dall'ipotesi del caso di scarsa rilevanza, così come inteso dal legislatore cantonale. (…)",
(STFA di rinvio 22.12.200, H 360/99, pag. 7).
Inoltre, il TFA ha ravvisato una violazione del diritto di essere sentito in relazione alla mancata assunzione di mezzi di prova elencati dal ricorrente durante la procedura cantonale, in quanto:
" (…)
Non è infatti dato a dividere per quali motivi in prima sede non siano stati assunti i mezzi di prova richiesti e non sia stato indicato perché se ne prescindeva. La pronunzia impugnata nulla dice a tale proposito, né sussistono elementi tali da poter inferire che vi sia stato un corretto apprezzamento anticipato delle prove (…)"
(STFA di rinvio 22.12.200, H 360/99, pag. 8)
Pertanto il TFA ha disposto che:
"I. (..) il ricorso di diritto amministrativo è accolto nel senso che, annullato il giudizio querelato 9 agosto 1999 nella misura in cui concerne le pretese nei confronti del ricorrente per il danno addebitabile al mancato pagamento dei contributi di diritto federale, gli atti sono rinviati al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino perché proceda a complemento d'istruttoria e renda, per quel che attiene al predetto punto, una nuova pronunzia, conformemente ai considerandi (…)" (STFA di rinvio 22.12.200, H 360/99, pag. 10)
Il presente giudizio si riferisce quindi unicamente alla richiesta di risarcimento danni avanzata dalla Cassa nei confronti di __________.
1.3. La __________ è stata iscritta a Registro di commercio il __________ 1987. __________ è stato presidente del CdA, con diritto di firma individuale, dal 5 ottobre 1992, dimissionando al 30 giugno 1997. Il consiglio di amministrazione era inoltre composto da __________ e __________, entrambi con firma collettiva a due, mentre __________ è diventato amministratore unico dal 30 luglio 1997.
Fino al 31 dicembre 1996 la società è rimasta affiliata alla Cassa di compensazione __________, per poi passare in data 1° gennaio 1997 alla Cassa __________ (in seguito: Cassa). Sin dall’affiliazione presso la Cassa la __________ è stata in mora col pagamento dei contributi per cui l'amminstrazione ha dovuto diffidarla e precettarla (cfr. specchietto evoluzione dei pagamenti dei contributi in doc. _ inc. __________).
Con decreti del 19 settembre 1997 (FUSC __________ 1997) e 20 ottobre 1997 (FUSC del __________ 1997) della Pretura di __________ è stato aperto il fallimento della società, rispettivamente decisa la sospensione della procedura.
La procedura di fallimento è tuttavia continuata, in via sommaria ex art. 231 LEF, avendo un creditore anticipato le relative spese (FUSC del __________ 1997).
Il 3 aprile 1998 la Cassa, dopo aver eseguito il regolare controllo del datore di lavoro, ha definitivamente insinuato all’Ufficio esecuzioni e fallimenti di __________ il proprio credito di fr. 36’504,55 relativo ai contributi AVS/AI/IPG/AD/AF del 1997 (sino al mese di luglio) non versati dalla fallita, modificando così l'insinuazione del 4 novembre 1997 (cfr. doc. _ inc. __________).
Con scritto del 12 giugno 1998 l’UEF di __________ ha comunicato alla Cassa di non potere prevedere un dividendo per i creditori chirografari (doc. _ inc. __________).
1.4. Costatato di aver subito un danno, il 22 ottobre 1998 la Cassa ha emesso una decisione di risarcimento danni ex art. 52 LAVS nei confronti di __________ per fr. 8’460.--, corrispondenti ai contributi paritetici AVS/AI/IPG/AD/AF scaduti e non soluti dalla società al 31 maggio 1997.
1.5. Essendosi __________ tempestivamente opposto alla decisione di risarcimento, con petizione del 30 dicembre 1998 la Cassa ha chiesto al TCA che __________ venga condannato a risarcirle il danno di fr. 8’460.-- per i contributi paritetici non soluti dalla __________ relativi al periodo 1° gennaio - 31 maggio 1997.
L'attrice ha respinto l’eccezione di tardività dell’azione risarcitoria sollevata dal convenuto ed evidenziato quanto segue:
" c) Il convenuto sostiene che, malgrado avesse prontamente
sottoposto ai responsabili delle società del "gruppo __________ ", di cui la fallita faceva parte, la gravità della situazione finanziaria, egli non avrebbe né potuto determinare in alcun modo la volontà all'interno della __________ né avrebbe avuto accesso ai mezzi finanziari per far fronte al pagamento dei contributi AVS.
Dagli organi formali, ma in particolare dal presidente del CdA con diritto di firma individuale, si deve pretendere che mantengano una visione sulle questioni essenziali della ditta anche quando ne hanno ampiamente delegato la gestione a terzi.
Controparte non ha suffragato con prove sia l'assunzione di informazioni sia le misure che avrebbe dovuto adottare. D'altra parte, siffatto controllo non doveva essere certamente difficoltoso, ritenuta la semplice struttura della società.
Inoltre, proprio in ragione della sua formazione di fiduciario, non potevano essergli sconosciuti sia le conseguenze di un mancato pagamento dei contributi paritetici sia gli strumenti legali per evitare una sua responsabilità personale.
Senza dimenticare che il convenuto é stato presidente del CdA della società dal 1992 al 1997.
Durante la seduta del CdA della società, tenutasi il 23 giugno 1997 (Doc. _), la controparte evidenziava la situazione deficitaria della società. Le perdite degli anni 1995 e 1996 ed il peggioramento intervenuto nel corso del primo semestre 1997 sarebbero dipese dalla forte recessione. Egli inoltre comunicava lo scoperto per oneri sociali di circa fr. 80'000.--. La crisi finanziaria della società non era quindi né passeggera né momentanea.
Il Tribunale federale delle assicurazioni ha sanzionato l'amministratore che, a conoscenza del fatto che la ditta stava attraversando una crisi finanziaria, non ha prestato l'attenzione necessaria (STFA inedita del 16 aprile 1998 - H 136/96).
Il fatto di non aver fatto uso del potere decisionale che il mandato gli conferiva, non scagiona il convenuto dalla propria responsabilità ex art. 52 LAVS (DTCA del 13 febbraio 1995 in re W. P. S. B.) e ciò in considerazione del fatto che la violazione delle norme legali é possibile anche per omissione.
Pertanto, la passività a dispetto della conoscenza (eventuale) di mancati pagamenti di contributi deve essere considerata un'inosservanza per negligenza grave delle prescrizioni (RCC 1989, pag. 115).
Vi é quindi luogo di credere che il convenuto abbia assunto la carica di organo formale quale prestanome, fidandosi, ma senza una stretta vigilanza, della persona a cui sarebbe stata affidata la gestione della società." (petizione pag. 9/10).
1.6. __________, rappresentato dall’avv. __________, con risposta del 22 marzo 1999 ha postulato la reiezione della petizione.
Egli ritiene la presente procedura prematura in quanto il danno non è stato comprovato e nemmeno risulta essere esigibile. Il convenuto sostiene inoltre che l’informazione ricevuta dall’UEF di __________ non è sufficiente per permettere all’attrice di constatare di aver subito un danno poiché il fallimento non è stato ancora liquidato. Il convenuto rileva altresì che la Cassa può farsi cedere dalla massa fallimentare i crediti a copertura della propria pretesa. __________ ribadisce la perenzione del credito risarcitorio in quanto già a gennaio 1997 l’attrice sapeva che la Cassa di compensazione __________ aveva delle pretese verso la società.
Da ultimo egli contesta l’ammontare del danno e la propria responsabilità ex art. 52 LAVS in quanto:
" A rispondere per il danno della Cassa cantonale di compensazione dev'essere chiamata la società anonima in prima linea, il CdA e gli organi di fatto unitamente all'ufficio di controllo in seconda linea nella misura in cui questi avevano la facoltà di influenzare le decisioni sociali e renderle esecutive con facoltà di adottare misure finanziarie.
In concreto l'amministrazione come la gestione della __________ é sempre stata effettuata direttamente, se non a titolo esaustivo, dai signori __________, __________ nonché a far tempo dal 1. Gennaio 1996 dalla __________ a seguito dello speciale mandato amministrativo.
Tutti i documenti e gli atti relativi alla __________ in possesso della Cassa cantonale di compensazione così come pure quelli depositati presso l'UEF di __________, sono stati firmati dalle persone fisiche di cui sopra e non già dal convenuto, se non in rari casi comunque non inerenti il versamento dei contributi AVS.
Non v'é chi non veda come il signor __________ e le altre persone di cui sopra fossero in realtà le sole in grado di influenzare le decisioni sociali, ritenuto che verosimilmente l'unico disponente dei mezzi finanziari in grado di far fronte al versamento dei contributi paritetici era il signor __________. Al di là delle forme, essendo __________ il disponente, anche con tutta la diligenza e la sorveglianza esigibile non sarebbe stato possibile al signor __________ influenzare alcunché.
Per non dilungarsi in inutili ripetizioni si rimanda integralmente all'opposizione 23 novembre 1998 e più precisamente a quanto esposto sub 4.
Si danno per integralmente riconfermate le argomentazioni già fatte valere in sede di opposizione, cui si rimanda.
Si sottolinea la diligenza e la serietà del convenuto. Quest'ultimo infatti, appena venuto a conoscenza della crisi finanziaria che aveva investito la __________ non si é certo adagiato; al contrario egli ha fatto tutto quanto in suo potere per trovare un rimedio. L'istruttoria lo dimostrerà.
D'altra parte se le banche ed i vari istituti di credito, che in questi frangenti sono gli unici a poter aiutare una ditta in crisi finanziaria, non hanno concesso crediti, non si può certo pretendere che il convenuto, poiché presidente del CdA facesse miracoli. Controparte non illustra quali altre misure avrebbero dovuto essere adottate nel caso specifico. Il convenuto ha messo in atto una procedura per il risanamento della ditta. L'attrice stessa riconosce che il peggioramento é avvenuto nel primo semestre 1997. In quel periodo il signor __________ era già attivo per tentare un risanamento.
Si ribadisce quindi la completa estraneità del convenuto a qualsiasi tipo di negligenza in seno alla sua posizione."
1.8. Con scritto del 19 maggio 1999 il TCA ha informato le parti che la Cassa di compensazione __________ ha introdotto due petizioni ex art. 52 LAVS nei confronti di __________, __________, __________ e __________ in relazione ai contributi paritetici del 1996 non versati dalla __________ (cfr. inc. __________) e che le cause sono state abbinate ai fini dell’istruttoria.
Di conseguenza, alle parti è stata data la possibilità di consultare gli atti acquisiti durante l'istruttoria relativa alla procedura iniziata dalla Cassa di compensazione __________, con facoltà di presentare delle osservazioni (doc. _ inc. __________).
La presa di posizione di __________ è del 7 giugno 1999, quella della Cassa è datata 9 giugno 1999. Il 23 settembre 1999 il TCA ha poi emesso la sentenza contestata.
1.9. Nell'ambito dell'azione di risarcimento promossa dalla Cassa di compensazione __________ nei confronti di __________ per i contributi non versati dalla __________ nel 1996 (cfr. inc. __________), il TCA ha esperito degli accertamenti che verrano ripresi, se occorre, nella presente causa.
in diritto
2.1. Secondo l'art. 52 LAVS "il datore di lavoro deve risarcire alla cassa di compensazione i danni da esso causati violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le prescrizioni".
I presupposti dell'obbligo di risarcimento sono quindi l'esistenza di un danno, la violazione delle prescrizioni vigenti in materia di contributi paritetici da parte del datore di lavoro, e l'intenzionalità o la negligenza grave.
Nell’ipotesi in cui il datore di lavoro è una persona giuridica, che è stata sciolta allorché la pretesa viene fatta valere, possono essere convenuti, in via sussidiaria, i suoi organi responsabili (DTF 123 V 15 consid. 5b con riferimenti).
Sussidiarietà significa che la cassa di compensazione deve innanzitutto rivolgersi al datore di lavoro. Solo nel caso in cui il datore di lavoro non può far fronte al suo obbligo contributivo la cassa di compensazione può agire sussidiariamente e direttamente contro i suoi organi. Generalmente questo è il caso in cui la cassa accusa un danno a seguito del fallimento della società datrice di lavoro (Nussbaumer, Die Haftung des Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, in AJP/PJA 1996 pag. 107.; Frésard, Les développements récents de la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances relative à la responsabilité de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1991, no. 2 pag. 163).
2.2. __________ sostiene la perezione del diritto al risarcimento danni.
Al proposito va rilevato che, ai sensi dell’art. 82 cpv. 1 OAVS il diritto al risarcimento dei danni si prescrive quando la Cassa di compensazione non lo fa valere mediante una decisione entro un anno dal momento in cui ne ha avuto conoscenza e, in ogni caso, decorsi 5 anni dal giorno in cui essi si sono avverati. Contrariamente al tenore letterale dell’art. 82 OAVS, si tratta di termini di perenzione, che vengono considerati d’ufficio.
D’altra parte la Cassa ha conoscenza del danno nel momento in cui, facendo uso dell’attenzione da lei esigibile, accerta che la situazione di fatto non permette l’esazione dei contributi e consente di fondare la decisione di risarcimento (DTF 121 III 388 consid. 3a e b; 119 V 92 con riferimenti cfr. anche DTF 121 V pag. 240).
Il TFA ha altresì precisato che il credito risarcitorio della Cassa nasce il giorno in cui il danno è causato. Nell’ambito di un fallimento del datore di lavoro detto giorno è quello dell’apertura del fallimento stesso, poiché è da questo momento che gli oneri sociali scoperti non possono più essere recuperati seguendo la procedura ordinaria (DTF 123 V 15 consid. 5b e c, 170 consid. 2b, 121 III 384 consid. 3bb, 388 consid. 3a e b riferimenti).
Decisiva per la decorrenza del termine annuo di perenzione non è però la data d’insorgenza del danno, ma quella in cui la cassa di compensazione ne viene effettivamente a conoscenza (cfr. Nussbaumer, “Das Schadenersatzverfahren nach art. 52 AHVG” pag. 109, in Aktuelle Fragen aus dem Beistragsrecht der AHV, Veröffentlichungen des Schweizerischen Instituts für Verwaltungskurse an der Universität St. Gallen, volume 44, S. Gallo 1998).
Quando il danno risulta da un fallimento, il momento della “conoscenza del danno” ai sensi dell’art. 82 cpv. 1 OAVS non coincide con quello in cui la cassa è a conoscenza della ripartizione finale o riceve un attestato di carenza beni; la giurisprudenza del TFA considera in effetti che il creditore intenzionato a chiedere il risarcimento di un danno subito in un fallimento conosce sufficientemente il suo pregiudizio, in via di massima, quando è informato del suo collocamento nella liquidazione; a quel momento egli conosce o può conoscere l’importo dell’inventario, il suo proprio collocamento nella liquidazione, nonché il dividendo prevedibile. I medesimi principi sono applicabili anche nel caso di un concordato con l’abbandono (DTF 121 III 388 consid. 3b; 119 V 92 consid. 3 con riferimenti cfr. anche DTF 126 V 444 consid. 3a).
La conoscenza del danno può, in presenza di particolari circostanze, sussistere già prima del deposito dello stato di graduatoria; segnatamente allorquando la Cassa è stata resa edotta dall’amministrazione del fallimento, in seguito ad un’assemblea dei creditori, che nessun dividendo verrà distribuito ai creditori della sua classe. L’esistenza di tali circostanze viene ammessa con riserbo: delle semplici indiscrezioni o delle informazioni provenienti da persone non autorizzate non permettono ancora di fondare e di motivare l’istanza giudiziaria (DTF 118 V 196 consid. 3b; 116 II 162; RCC 1992 pag. 504 consid. 3b; riguardo al riconoscimento del danno al momento della prima assemblea dei creditori cfr. Pratique VSI 1996 pag. 167 consid. 3c/aa = DTF 121 V 240 consid. 3c/aa).
Tuttavia può accadere che la conoscenza del danno può avvenire dopo il deposito dello stato di graduatoria, se, a questo momento, l’ammontare effettivo degli atti non è stato ancora stabilito, poiché, ad esempio, gli immobili devono dapprima essere venduti, per cui l'amministrazione del fallimento non può fornire nessuna indicazione in merito a un possibile dividendo. (DTF 118 V 196 consid. 3b; RCC 1992, pag. 266 consid. 5c, Nussbaumer, op. cit., pag. 406).
In particolare, in un’esecuzione per via di pignoramento la conoscenza del danno coincide con la notifica dell’attestato di carenza beni ai sensi dell’art. 115 cpv. 1, in relazione con l’art. 149 LEF questo anche nell’ipotesi in cui il datore di lavoro è una persona giuridica non ancora sciolta per fallimento.
Da quel momento decorre il termine di perenzione di un anno (DTF 113 V 257s = RCC 1988 pag. 136; RCC 1991 pag. 132; Nussbaumer, Les caisses de compensation en tant que parties à une procédure de réparation d’un dommage selon l’art. 52 LAVS in RCC 1991 pag. 405 in fine).
Tuttavia ciò non è il caso quando si tratta di un attestato di carenza di beni provvisorio, in quanto generalmente in quel momento non si ha conoscenza del danno. Questo atto infatti obbliga la Cassa di compensazione, dal punto di vista del diritto dei contributi, a inoltrare una domanda di vendita ed attendere il relativo esito. Diverso è il caso allorquando, secondo le circostanze, manifestamente dalla realizzazione non ci si può attendere alcun ricavo (RCC 1988 pag. 322; RCC 1991 pag. 135 consid. 2a in fine).
2.3. Nella fattispecie in esame, va innanzitutto rilevato che la Cassa, nell'ambito delle esecuzioni in via di pignoramento nei confronti della __________ per l'incasso dei contributi scaduti, non ha mai ricevuto un attestato di carenza beni (cfr. specchietto doc. _ inc. __________) per cui il momento della "conoscenza di aver subito un danno" non può essere fatto risalire a prima del fallimento. Lo stesso vale anche se, come sostenuto, agli inizi del 1997 la Cassa sapeva che la __________ aveva un debito contributivo nei confronti della Cassa di compensazione __________.
Solo con l’apertura del fallimento decretata il 19 settembre 1997 e pubblicata nel FUSC il __________ 1997 (cfr. estratto RC in doc. _ inc. __________), la società è divenuta insolvibile. A seguito di questa insolvenza l’incasso dei contributi, secondo la procedura ordinaria ex art. 14 LAVS, non era più possibile. In quel momento il danno è da reputare insorto (DTF 123 V 16 consid. 5c). Ciò non vuol tuttavia dire che la Cassa ha avuto conoscenza del danno a seguito dell'apertura del fallimento decretata il 19 settembre 1997 (cfr. consid. 2.2).
La conoscenza del danno non può nella specie nemmeno essere fatta risalire alla successiva decisione pretorile di continuare il fallimento in via sommaria ex art. 231 LEF (pubblicata nel FUSC no. __________ 1997 pag. 8461). Secondo giurisprudenza del TFA, infatti, l’apertura del fallimento in via sommaria ex art. 231 LEF (nell'evenienza concreta la pubblicazione dell'avviso di continuazione della procedura di fallimento in via sommaria è avvenuta) non coincide con il momento della conoscenza del danno (cfr. DTF 116 V 77 in fondo con riferimenti; cfr. Nussbaumer, Les caisses de compensation en tant que parties à une procédure de réparation d’un dommage selon l’art. 52 LAVS in RCC 1991 pag. 406; idem; Das Schadenersatzverfahren nach Art. 52 AHVG, pag. 110; STFA inedita 6 novembre 2000 nella causa C. e D., consid. 3c, H138/00 + H 139/00). A tale proposito in una recente sentenza del 6 novembre 2000, pubblicata in DTF 126 V 448 consid. 4c nella causa C e D, consid. 4c, H 138/00, il TFA, confermando la sua precedente giurisprudenza, ha infatti rilevato:
(…)
" Für die Schadenskenntnis bedarf es daher neben der Konkurseröffnung und der Arbeitgeberkontrolle zusätzlicher Erkenntnisse. Zum andern hat es das Eidgenössische Versicherungsgericht erst kürzlich abgelehnt, im Falle der Anordnung eines summarischen Konkursverfahrens nach Art. 231 SchKG (in der bis Ende 1996 gültig gewesenen Fassung), den Zeitpunkt der Schadenskenntnis vorzuverlegen (nicht veröffentlichte Urteile in Sachen I. vom 17. Juni 2000 [H 12/99] und S. sowie K. vom 2. Dezember 1999 [H 250/98 und H 252/98]). Schliesslich nimmt das Eidgenössische Versicherungsgericht in Einklang mit der bundesgerichtlichen Rechtsprechung (BGE 116 II 162, 111 II 55 Erw. 3a) angesichts der kurzen Frist von einem Jahr zur Geltendmachung der Schadenersatzforderung im Interesse des Gläubigers nicht leichthin einen früheren Zeitpunkt der Schadenskenntnis an (BGE 121 V 242), zumal eine Ausgleichskasse bei verfrühtem Vorgehen die Abweisung ihrer Klage riskiert (erwähntes Urteil M. vom 13. März 1998, H 290/97).
In casu è con la comunicazione del 21 dicembre 1998 (doc. _), in cui l'UEF ha escluso la distribuzione di un dividendo ai creditori chirografari, che la Cassa è venuta a conoscenza del danno ed é da questo momento che è iniziato a decorrere il termine annuale ex art. 82 cpv. 2 OAVS (cfr. consid. 2.2.).
Ne discende che il credito non è perento.
Del resto la procedura che ci concerne, contrariamente a quanto sostenuto dal convenuto, non è da ritenere prematura, anche se la Cassa, al momento di intimare la decisioni di risarcimento non conosceva l’esatta entità del danno, visto che il fallimento della __________ non era ancora chiuso.
Infatti, secondo la giurisprudenza del TFA, se la cassa di compensazione non può determinare esattamente il danno, nemmeno in modo approssimativo, sulla decisione di risarcimento dovrà figurare un importo tale da obbligare i responsabili (nei limiti di responsabilità di ogni singolo interessato) a pagare la totalità dell’ammontare dei contributi di cui la cassa è stata privata; in caso di pagamento nell’ambito del fallimento, l’amministrazione dovrà cedere il relativo dividendo (DTF 113 V 180 consid. 3b = RCC 1987 pag. 607 consid. 3b; DTF 116 V 76 consid. 3b con riferimenti = RCC 1990 pag. 417 consid. 3b).
Infine, va rilevato che la cassa di compensazione non può farsi cedere dalla massa dei creditori delle pretese ex art. 260 LEF prima di iniziare una procedura risarcimento danni (cfr. RCC 1983 consid. 8 pag. 477).
2.4 Si ha un danno ai sensi dell'art. 52 LAVS ogni qualvolta dei contributi paritetici legalmente dovuti all'AVS sfuggono a questa assicurazione. Il danno subentra allorquando questi contributi non possono essere riscossi per motivi di diritto o di fatto. Questo per intervenuta perenzione ai sensi dell’art. 16 cpv. 1 LAVS o per insolvenza del datore di lavoro ( cfr. Nussbaumer, AJP/PJA 1996 pag. 1076). L'ammontare del danno corrisponde a quello dei contributi che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare (DTF 98 V 26 = RCC 1972 pag. 687; Frésard, La responsabilité de l’employeur pour le non-paiement de cotisations d’assurances sociales selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1987, no. 10, pag. 9).
Costituiscono elementi del danno risarcibile, tra l’altro, i contributi AVS/AI/IPG, sia per la parte del salariato che quella del datore di lavoro (Pratique VSI 1994 pag. 104); i contributi della disoccupazione; i contributi dovuti all’assicurazione cantonale degli assegni familiari, le spese di amministrazione ; le spese esecutive, gli interessi moratori (cfr. la giurisprudenza citata in: Trisconi-Rossetti, L’azione di risarcimento danni della Cassa di compensazione AVS/AI/IPG nei confronti del datore di lavoro ex art. 52 LAVS, RDAT II 1995 pag. 369 s).
2.5. __________ contesta l’ammontare del danno fatto valere dalla Cassa.
Orbene, l’amministrazione ha ricordato di aver allegato alle decisioni di risarcimento l’estratto conto contabile comprovante l’ammontare dei contributi paritetici AVS insoluti (cfr. petizione pag. 7 e doc. _). La Cassa ha anche prodotto uno specchietto riassuntivo concernente l’evoluzione del pagamento dei contributi (doc. _), dal quale si evince l’ammontare degli scoperti, nonché la decisione del 24 aprile 1997 concernente la fissazione dell’acconto mensile di fr. 8’460.-- per il 1997 (doc. _). A seguito della richiesta di affiliazione da parte della __________, avvenuta solo il 9 aprile 1997 (doc. _), per il 1997 sono stati infatti previsti otto acconti mensili di fr. 8’460.-- l’uno, determinati su una massa salariale annua dichiarata di fr. 665’775.--.
Dal momento che il primo acconto del 1997 è scaduto prima delle dimissioni dal CdA presentate dal convenuto (il 30 giugno 1997 cfr. anche verbale 23 giugno 1997 del CdA), rettamente la Cassa gli ha chiesto l’intero ammontare di fr. 8’460.--. Infatti, secondo la giurisprudenza del TFA, un amministratore è da ritenersi liberato dalla responsabilità ex art. 52 LAVS dalla data in cui egli ha dimissionato quale organo della società: a partire da questa data (e non dalla radiazione dal Registro di Commercio) egli non ha infatti più alcuna facoltà di controllo sull’attività della medesimo (DTF 112 V consid. 3c e 3b).
In queste circostanze, dunque, l’ammontare del danno risulta essere sufficientemente comprovato.
Va comunque ricordato che, in applicazione del principio dell’obbligo di collaborazione delle parti, in caso di contestazione incombe alla controparte provare che l’importo del danno richiesto dalla cassa di compensazione non è corretto ( RCC 1991 pag. 133, consid. II/1b), ciò che in casu il convenuto non è stato in grado di dimostrare.
2.6. Per definizione, il danno considerato dall'art. 52 LAVS è quello derivante da un atto o da un'omissione in relazione ai compiti che la legge attribuisce al datore di lavoro, segnatamente in materia di versamento dei contributi (Pratique VSI 1994 pag. 99, consid. 5a). Le prescrizioni cui fa riferimento l'art. 52 LAVS sono in primo luogo quelle contenute nella LAVS medesima e nelle sue disposizioni di esecuzione: in particolare le norme concernenti l'obbligo di pagare i contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di un'attività salariata, il prelevamento dei contributi dei salariati, l'obbligo di allestire i relativi conteggi: sono queste le disposizioni in senso stretto (art, 14 cpv. 1 LAVS, art. 34ss OAVS; cfr. RCC 1985, pag. 607 consid. 5a).
L’obbligo di conteggiare e versare i contributi da parte del datore di lavoro è un compito di diritto pubblico (Pratique VSI 1994 pag. 108 consid. 7a con riferimenti) ed il venire meno a questo compito costituisce una violazione di prescrizioni ai sensi dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno (Pratique VSI 1993 pag. 84 consid. 2a, DTF 111 V 173 consid. 2; DTF 108 V 186 consid. 1a; 192 consid. 2a; RCC 1985 p. 646 consid. 3a, 650 consid. 2).
Inoltre - anche se ciò non è esplicitamente menzionato nella legge - il datore di lavoro deve preoccuparsi dei contributi paritetici dei quali egli è tenuto ad assumere il prelevamento e la trasmissione alla Cassa con tutta la necessaria attenzione richiesta. Ne consegue che se egli è causa della propria insolvenza nei confronti della Cassa, egli può essere reso responsabile ai sensi dell'art. 52 LAVS, anche se non ha violato una prescrizione specifica della LAVS (RCC 1985, pag. 608 consid. 5b).
2.7. La cassa di compensazione che constata di aver subito un danno in seguito alla non osservanza delle prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo di dedurre da ogni paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa, rispettivamente degli art. 34 e ss. OAVS relativi ai modi di conteggio e di pagamento dei contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le prescrizioni intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può procedere contro di lui.
Incombe allora al datore di lavoro di far valere e provare validi motivi di giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad escludere una violazione intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni, rispettivamente idonei a giustificarla in base a circostanze speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr. 70 pag. 213).
2.8. __________ sostiene di non aver avuto alcun potere d'influenza nella __________, la cui amministrazione e la cui gestione era stata affidata direttamente ad __________, __________, __________ e dal 1.01.1996 alla __________, a seguito di un mandato amministrativo speciale. Egli sostiene parimenti di poter dimostrare di aver richiesto informazioni complementari e reso attenti gli altri membri del CdA, nonché i direttori, e l'Ufficio di revisione, circa le prescrizioni LAVS. In particolare egli ha prodotto il verbale della seduta del CdA tenutasi il 14 giugno 1995 in cui è stato deciso all'unanimità di conferire ad __________ " ogni più ampio potere per la definizione della politica aziendale, controllo della gestione, controllo dei risultati, piano di investimento e sviluppo di tutta l'attività produttiva della società" (doc. _ allegato alla petizione inc. __________) e la relativa delega (doc. _ allegato alla petizione inc. __________).
Occorre innanzitutto precisare che l’organo di una società anonima deve prestare particolare attenzione alla scelta del personale al quale affida la gestione degli affari importanti della ditta (cura in eligendo), alle istruzioni che egli dà (cura in instruendo) e alla sorveglianza (cura in custodiendo). Segnatamente è suo preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano regolarmente versati (DTF 108 V 202 consid. 3a; Frésard, Les développements récents de la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances relative à la responsabilité de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, RSA 1991, pag. 165).
Inoltre, ai sensi dell’art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO ad ogni membro Infatti ad ogni amministratore spetta ai sensi dell’art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO “l’alta vigilanza sulle persone incaricate della gestione, in particolare per quanto concerne l’osservanza delle legge, dello statuto, dei regolamenti e delle istruzioni “.
Pertanto deve, di principio, informarsi periodicamente dell’andamento dell’azienda ed in particolare sugli affari principali, richiedendo rapporti dettagliati, studiandoli attentamente, cercando di chiarire errori ed agendo per correggere irregolarità. Se, dalle informazioni raccolte, sorge il sospetto di una gestione scorretta o negligente da parte di chi ha ottenuto la delega gestionale, l’organo deve intervenire affinché le prescrizioni siano rispettate (cfr. DTF 114 V 219, consid. 4a = RCC 1989, pag. 1116, consid. 4a e STFA non pubblicata del 25 luglio 1991 in re V.E. cfr. anche STFA non pubblicata del 29 agosto 1997 in re G.M.). Segnatamente è suo preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano regolarmente versati (DTF 108 V 202 consid. 3a; Frésard, Les développements récent de la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances relative à la responsabilité del l’employeur selon l’art. 52 LAVS, RSA 1991, pag. 165). Secondo la nostra Massima istanza, egli deve rassegnare le proprie dimissioni dal CdA se, nonostante le sue sollecitazioni, i contributi paritetici rimangono impagati (cfr. STFA inedita del 21.12.1993 in re M.T.S. e STFA inedita del 15.12.1993 in re L.N.).
Se non ha adempiuto i suoi obblighi con la dovuta diligenza che, secondo la giurisprudenza, va oltre la prudenza che è d’uso osservare nei propri affari (STFA del 29 maggio 1995 nella causa A. C. p. 6; DTF 99 II 179; STFA non pubbl. del 19 maggio 1995 nella causa M. D), il membro del Consiglio di amministrazione sarà ritenuto responsabile del danno.
Non è quindi sufficiente asserire di essere membro del CdA con funzioni puramente tecniche (STFA del 27 marzo 2000 non pubblicata nella causa V.G e R.N, H 272/99, consid. 3c) e con la prospettiva di ricevere dei lavori (RDAT 1998 I pag. 286s) per non incorrere in nessuna responsabilità ex art. 52 LAVS.
Questo principio è stato anche ribadito per esteso dal TCA in una sentenza non pubblicata del 6 agosto 1998 in re M.B., inc. __________, dove un amministratore, al quale erano state esclusivamente affidate competenze tecniche, è stato ritenuto responsabile del danno subito dalla Cassa poiché non aveva ottemperato al suo obbligo di vigilanza e di diligenza prescritto dalla legge.
2.9. Nel caso in esame, e riprendendo il primo argomento sollevato dal convenuto, va detto che la delega gestionale non esonerava __________, con formazione di fiduciario, dall’avere una visione globale sulle questioni essenziali della società. Quale presidente del CdA, con diritto di firma individuale (carica che ha ricoperto per quasi cinque anni) egli doveva sapere del suo specifico dovere di vigilare affinché i contributi fossero versati regolarmente (cfr. consid. 2.8).
Va del resto rilevato che fino al mese di giugno 1997 il convenuto è stato presidente del CdA, sempre con diritto di firma individuale, della società __________ alla quale la __________ ha conferito il 1° gennaio 1996 un mandato amministrativo speciale (cfr. doc _ al doc. _ inc. __________). Del resto deve essere precisato che tale mandato, sottoscritto da __________ per conto della __________, riguardava unicamente "ogni procedura di incasso e/o in ogni contenzioso esistente e futuro tra la __________ e terzi" (doc. _ allegato al doc. _ inc. __________). Del resto che il convenuto, malgrado la delega, conoscesse la difficile situazione economica in cui la società versava lo dimostra il tenore della disdetta del rapporto di lavoro da lui firmata il 26 settembre 1996 ed indirizzata al direttore __________. Tale disdetta era principalmente dovuta dalla razionalizzazione dei costi operata dalla società (cfr. doc. _ allegato al doc. _ inc. __________).
Inoltre, durante la riunione del CdA tenutasi il 23 giugno 1997, __________ aveva comunicato “che a causa dei gravi motivi economici causati dalla forte recessione con perdite negli anni 1995 e 1996 e con il peggioramento verificatosi nel primo semestre 1997, la situazione finanziaria e gestionale della società è da considerarsi deficitaria", informando i presenti dello scoperto di oneri sociali per circa fr. 80’000.--, e questo nonostante le misure di risanamento intraprese, quali la riduzione degli oneri per affitto, la riduzione del personale e dei costi fissi. È quindi a causa della catastrofica situazione economica che il convenuto, durante la citata riunione, ha rassegnato le dimissioni da Presidente del CdA con effetto dal 30 giugno 1997. (doc. _ allegato alla replica 12 giugno 1998 doc. _ inc. __________).
A sua discolpa egli sostiene di aver reso attenti gli altri membri del CdA, i direttori e l'Ufficio di revisione sull'obbligo di versamento degli oneri sociali, sottolineando di non aver disposto dei mezzi necessari per poter determinare la volontà della società affinché i contributi fossero pagati. Questa circostanza non è comunque idonea a liberarlo dalla responsabilità ex art. 52 LAVS. Innanzitutto va sottolineato che già quando era affiliata presso la Cassa di compensazione __________ la società è entrata in mora, nel 1995, col pagamento dei contributi, lasciando scoperti i contributi del 1996 (cfr. inc. __________) e quelli del 1997, oggetto della vertenza che ci occupa.
Inoltre, come visto, __________ conosceva bene la situazione economica della società. Egli si è dimesso a giugno del 1997, pur sapendo del suo limitato potere d'azione nella società e del debito contributivo che sussisteva già da lungo tempo. Ora, secondo la giurisprudenza del TFA, l’amministratore deve, se intende limitare i rischi connessi alla sua funzione, deve invece rassegnare le dimissioni quando accerta che non dispone di potere decisionale (cfr. DTF 123 V 173 consid. 3a e STFA dell’8 giugno 1998 non pubblicata in re G.S., L.S e R.S., H 213/219/243/96). Al proposito, va rilevato che in una sentenza non pubblicata del 18 luglio 1995 in re R.G ( H 84/94), il TFA ha liberato da una responsabilità ex art. 52 LAVS un amministratore, il quale, dopo che le sue sollecitazione a versare i contributi erano rimaste inascoltate dal presidente del CdA, si era immediamente dimesso. In particolare, l'Alta Corte ha rilevato quanto segue:
" (…)
Invero questi, membro del consiglio di amministrazione della A. SA
e contabile di formazione, doveva essere consapevole degli obblighi rigorosi che incombono all'amministratore, e in particolare dei doveri che impongono il tempestivo versamento dei contributi sociali.
Tuttavia, non si può dimenticare che la società è stata fondata solo nell'agosto 1990 (iscrizione a giornale il 21 agosto e pubblicazione sul FUSC il 30 agosto), e che essa comprendeva pochi dipendenti. Risulta che nella società medesima, era il presidente del consiglio di amministrazione, e lui solo, a fruire del diritto di firma individuale, gli altri due amministratori, G. e Z., potevano firmare solo congiuntamente con il presidente o con altro membro del consiglio di amministrazione. Gli ordini di pagamento, anche dei contributi paritetici, venivano preparati da R. G., come confermato dalla deposizione della teste G. R., e sottoposti a R., che però si rifiutava di firmarli.
Le dimissioni di G., il quale ha ricoperto la carica di membro del consiglio d'amministrazione per neanche sei mesi, sono state assai immediate (sottolineatura della redazione). Risulta che, non appena egli s'era reso conto che gli importi dovuti non venivano pagati, s'è preoccupato seriamente e, dopo inascoltate sollecitazioni, ha lasciato la società (a inizio febbraio 1991), nove mesi prima della dichiarazione di fallimento, e cioè quando i contributi ancora avrebbero potuto venir pagati. Si ricorda infine che, come si desume
dalla stessa petizione della Cassa, la società era entrata in mora con il pagamento dei contributi "a partire dal 1° marzo 1991 ... e dovette essere diffidata". Prima d'allora non c'è stata alcuna intimazione per il pagamento dei contributi e per il regolamento dei conti, ai sensi dell'art. 37 OAVS. (…)"
In un'altra sentenza, l'Alta Corte non ha liberato dalla responsabilità fondata sull'art. 52 LAVS un semplice operaio della società per la quale era amministratore con diritto di firma collettivo (cfr. STFA inedita del 30 dicembre 1997 nella causa V.B. (H 66/96). Dopo aver ricordato gli obblighi di vigilanza e controllo, il TFA ha rilevato che:
" ...
Né il ricorrente può liberarsi adducendo che dell'amministrazione della ditta non si occupava egli stesso, semplice operaio, ma il gruppo X.
V.B. era organo della O. SA e gli spettavano quindi gli obblighi di vigilanza e controllo, di cui si è detto. D'altra parte, l'affermazione dell'interessato, secondo cui egli non curava la gestione - fatto, di per sé, non decisivo e comunque inidoneo a escludere la responsabilità - è contraddetta dalle lettere a lui inviate alla Cassa di compensazione il 9 aprile, 17 giugno e 19 ottobre 1993, ove si adducono i gravi problemi d'incasso della società e si chiede una proroga del termine per riversare i contributi.
L'interessato non ha provato l'esistenza di motivi seri e oggettivi, che gli avrebbero reso impossibile lo svolgimento della funzione d'amministratore della società. Non sono quindi dati i requisiti per un'eventuale discolpa dalla responsabilità fondata sull'art 52 lavs.
Il fatto, addotto nel gravame, che dietro la O. SA ci fosse il gruppo X. ad assicurarne la gestione non discolpa il ricorrente. Il dovere di diligenza e controllo dell'andamento della società non sfuggiva a V.B.
Egli non prova che, nonostante gli esigibili sforzi di conoscere lo stato della ditta di cui era, come amministratore, responsabile, la conoscenza degli atti gli sarebbe stata sottratta."
2.10. Quale ulteriore motivo di giustificazione, __________ rileva che, una volta venuto a conoscenza dell’illiquidità della Gruppo __________, cui la __________ apparteneva, avrebbe fatto tutto il possibile per trovare un rimedio.
Facendo riferimento alla procedura ex art. 52 LAVS promossa dalla Cassa di compensazione __________ nei suoi confronti in relazione ai contributi del 1996 non versati dalla fallita (inc. __________già inc. __________1), il convenuto ha segnatamente sottolineato che:
" Non appena venuti a conoscenza della reale gravità della situazione in seno all’interno del Gruppo __________, tanto l’Ufficio __________ quanto il qui convenuto hanno invitato i responsabili a sottoporre la problematica di tutto il Gruppo allo scrivente studio legale alfine di trovare una soluzione di risanamento. Ciò avveniva già nel 1996. A quell’epoca era infatti ancora ipotizzabile un risanamento il quale sarebbe tuttavia dipeso dalle disponibilità al dialogo dei diversi istituti bancari i quali vennero convocati a più riprese per esaminare le possibilità di salvataggio del Gruppo.
Vi sono stati diversi incontri che hanno portato a far esperire un rapporto richiesto dagli stessi istituti bancari alla __________, nella persona del signor __________. Fu solo in seguito di questo rapporto presentato nel maggio 1997 e della conseguente decisione del Pool delle banche di non concedere ulteriori facilitazioni per il salvataggio del Gruppo __________ che il qui convenuto inoltrò nel giugno 1997 le proprie dimissioni dal Consiglio di Amministrazione”
(opposizione pag. 11).
Orbene, va ricordato che in una fattispecie concreta sussiste l’obbligo di risarcire il danno soltanto nella misura in cui non esiste alcuna circostanza atta a giustificare il comportamento del datore di lavoro o che esclude l’intenzione e la negligenza grave.
È quindi concepibile che un datore di lavoro che ha cagionato un danno a una Cassa, malgrado una violazione delle prescrizioni dell’AVS, non è tenuto al risarcimento dello stesso.
Ciò è il caso quando, date le circostanze, l’inosservanza di prescrizioni appare legittima e non colposa (DTF 108 V 186 consid. 1b; 193 consid. 2b; RCC 1985 p. 603 consid. 2, 647 consid. 3a). È quindi possibile che, procrastinando il pagamento dei contributi, il datore di lavoro riesca a salvaguardare l’esistenza della ditta, ad esempio nell’ipotesi di difficoltà passeggere di liquidità.
Affinché un simile comportamento non comporti l’applicazione dell’art. 52 LAVS, occorre tuttavia che il datore di lavoro, nell’istante in cui decide, abbia seri e oggettivi motivi di ritenere che gli sarà possibile solvere i contributi entro un termine ragionevole (DTF 108 V 188; RCC 1992 pag. 261 consid. 4b RCC 1985 p. 604 consid. 3a).
L’obbligo del datore di lavoro e dei suoi organi responsabili di risarcire il danno alla Cassa sarà negato, e di conseguenza decadrà, se questi reca e prova motivi di giustificazione, rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187 consid. 1b; Kunz, op. cit., pag. 54; Frésard, op. cit, pag. 7).
2.11. Dalla documentazione prodotta dal convenuto nella vertenza che lo oppone alla Cassa __________a, determinante anche per la causa in esame (cfr. consid. 1.8), risulta che al 28 novembre 1996 l’avv. __________, incaricato da __________ (titolare economico del "Gruppo __________ " di cui anche la __________ faceva parte), aveva convocato per il 18 dicembre 1996 i rappresentanti degli istituti bancari per una discussione in vista di un eventuale risanamento del gruppo. Alla riunione [rinviata per lutto al 9 gennaio 1997 (doc. _ allegato alla duplica 7 settembre 1998 doc. _ inc. __________)] ha partecipato anche __________ “che cura l’aspetto contabile-commerciale- fiscale delle aziende facenti capo al gruppo __________ ” (doc. _ allegato alla duplica 7 settembre 1998 doc. _ inc. __________). Come si evince dalla lettera 27 febbraio 1997 dell'avv. __________ al __________, sostanzialmente il risanamento dipendeva dalla disponibilità del consorzio di banche a concedere nuovi crediti (almeno fr. 800'000.--), nonché dal trapasso dei debiti aziendali del Gruppo ai debiti garantiti da diritti di pegno immobiliare e dalla concessione di un tasso d'interesse inferiore al 4%. Quale contropartita vi era la realizzazione delle partecipazioni immobiliari di __________ (cfr. doc. _ allegato al doc. _ inc. __________). Prima di prendere una decisione in merito, a diverse riprese le banche hanno comunque chiesto della documentazione ed un esame approfondito della situazione economica delle diverse società appartenenti al Gruppo da parte della società fiduciaria __________. Sulla base del rapporto steso dalla menzionata fiduciaria, che non intravedeva alcuna possibilità di continuazione dell'attuale struttura del Gruppo senza un abbandono extragiudiziario dei debiti societari o un differimento del fallimento (doc. _ allegato al doc. _ pag. 5 inc. __________), a fine maggio 1997 le banche hanno poi rinunciato a partecipare al salvataggio economico (cfr. ad esempio doc. _ allegato al doc. _ inc. __________).
Orbene, conformemente ai principi generali disciplinanti la valutazione dei motivi di discolpa o di giustificazione ai sensi della giurisprudenza citati al considerando 2.13., in una recente sentenza non pubblicata del 13 dicembre 2000 in re W. C. (H 124/00 + H125/00) il TFA ha stabilito che non è determinante sapere se un risanamento è stato proposto tempestivamente o i motivi per cui non è stato accettato. Determinante è invece accertare se il datore di lavoro aveva seri e oggettivi motivi per ritenere che, in caso di non pagamento temporaneo degli oneri sociali, vi fosse una prospettiva per un imminente risanamento che avrebbe permesso di poter solvere i contributi entro un termine ragionevole. A tal proposito nella citata sentenza l'Alto tribunale ha rilevato che:
" Für die Beurteilung, ob Exkulpations- oder Rechtfertigungsgründe im Sinne der Rechtsprechung bestehen, ist entgegen der Auffassung der Beschwerdeführer nicht entscheidend, ob rechtzeitig Sanierungsbemühungen stattfanden und aus welchen Gründen diese scheiterten, sondern ob ernsthafte und objektive Gründe zur Annahme berechtigten, dass -bei vorübergehender Nichtbezahlung der Sozialversicherungsbeiträge - Aussicht auf baldige Sanierung des Unternehmens bestand und deshalb damit gerechnet werden durfte, dass die Forderung der Ausgleichkasse innert nützlicher Frist beglichen werden könnten" (STFA citata, consid. 5b H 124/00 + H125/00).
In quella fattispecie il TFA non ha riscontrato validi motivi di discolpa, in quanto la diminuzione della cifra di affari, la crisi economica del settore edile, come pure l'ammontare del debito contributivo societario (fr. 51'981,45) non permettevano di concludere per una illiquidità passeggera che avrebbe permesso di solvere i contributi entro un lasso di tempo ragionevole. Inoltre, secondo l'Alto tribunale, il fatto che il risanamento potesse essere portato a termine solo tramite un ulteriore indebitamento e che la società avesse diversi arretrati da pagare (in casu premi LAINF e tasse) non erano circostanze idonee a far ritenere che il mancato versamento temporaneo dei contributi fosse oggettivamente indispensabile per la buon riuscita del salvataggio economico ("Angesichts der Höhe der bestehenden Verbindlichkeiten und der eingegangenen Risiken konnte von der vorübergehenden Nichtbezahlung der Beiträge objektiv keine für die Rettung der Gesellschaft ausschlaggebende Wirkung erwartet werden, was Exkulpations- oder Rechtfertigungsgründe im Sinne der Rechtsprechung ausschliesst" cfr. STFA citata, consid. 5a).
2.12. Nella procedura di risarcimento danni promossa dalla Cassa di compensazione __________, il TCA non ha comunque ravvisato gli estremi per liberare __________ da una responsabilità ex art. 52 LAVS (cfr. STCA 22 giugno 2001 consid. 2.16 inc. __________). Infatti, a prescindere dal fatto che nella lettera 3 giugno 1997 la stessa __________ abbia ritenuto il prospettato risanamento come tardivo ("… abbiamo fatto del nostro meglio nonostante la situazione sia stata trascinata purtroppo da parecchio tempo", doc. _ allegato al doc. _ inc. __________), dal rapporto della stessa fiduciaria è risultato in particolare che la ditta __________ al 31.12.1996 non aveva il capitale aziendale coperto da attivi e che la ditta individuale __________ - che nell'operazione di salvataggio avrebbe dovuto sostenere lo sforzo maggiore (cfr. al riguardo doc. _ allegato al doc. _ inc. __________) - , aveva chiuso l'esercizio 1996 con una perdita di fr. 1'233'355 e un capitale proprio negativo di fr. 2'665'849 (doc. _ allegato al doc. _ inc. __________). Inoltre, l'elevato ammontare del debito contributivo nei confronti della Cassa di compensazione __________, l'altrettanto consistente scoperto di premi LPP e la concessione di un importante ulteriore credito, non hanno permesso al TCA di ritenere che il mancato versamento del debito contributivo fosse una condizione indispensabile per poter realizzare il risanamento societario. Inoltre, rilevato che dal 1995, anno in cui sono risultati i primi problemi finanziari (cfr. verbale 23 giugno 1997 del CdA in doc. _ allegato al doc. _ inc. __________7), la Cassa __________ ha iniziato a diffidare la società ed accertato che non saldati sono rimasti i contributi relativi agli acconti di febbraio, giugno - dicembre 1996, il TCA ha qualificato tale mancato pagamento come cronico, non idoneo a costituire un valido motivo di giustificazione. Le stesse considerazioni valgono anche nel caso in esame, in cui la __________, oltre ad essersi affiliata tardivamente alla Cassa __________ (cfr. consid. 2.5), non ha versato alcun contributo.
In queste circostanze __________ dovrà pertanto risarcire il danno subìto dall'amministrazione.
Va infine detto che la responsabilità differenziata a seconda del grado di colpa di ogni singolo amministratore così come prescritto dall'art. 759 cpv. 1 CO, invocata dal convenuto, non è applicabile in un procedimento ex art. 52 LAVS, dove, per definizione, il danno da risarcire è causato da colpa intenzionale o per negligenza grave (cfr. Pratique VSI 1996 pag. 309 consid. 3c). Ciò vale anche per la riduzione ai sensi dell’art. 44 cpv. 2 CO, visto che è parimenti esclusa in caso di negligenza grave (cfr. Nussbaumer, AJP 1996, pag. 1082 e i riferimenti di dottrina alla nota 129, nonché la sua critica in merito; cfr. anche STCA inedita 3 novembre 1998 in re A.R. e R.R. consid. 2.14, inc. __________, cresciuta in giudicato).
2.13. __________ ha chiesto l'assunzione dei mezzi di prova richiesti nell'ambito della procedura ex art. 52 LAVS iniziata dalla Cassa di compensazione __________ (cfr. doc. _ inc. __________). In particolare si tratta dell'assunzione di diversi testi, dell'interrogatorio formale delle parti, dell'allestimento di una perizia, del richiamo dall'UEF di __________ dell'incarto relativo al fallimento della __________. Il convenuto ha parimenti chiesto il richiamo dalla Cassa __________ di tutti i formulari, i conteggi, gli estratti conto relativi agli accrediti ricevuti dalla __________ e dalla __________ per i contributi paritetici di ques'utlima; ha chiesto l'edizione dalle banche della società degli estratti conto della società fallita relativamente ai versamenti effettuati alla __________, nonché i documenti di apertura del conto con relativo cartoncino degli aventi diritto di firma (doc. _ pag. 5 inc. __________).
Va innanzitutto precisato che, per quanto riguarda in generale la richiesta di assumere prove, corollario del diritto di essere sentito ai sensi dell'art. 29 cpv. 2 nuova CF [al quale si applica, senza eccezione alcuna, la giurisprudenza sviluppata a proposito del vecchio art. 4 CF (cfr. STFA del 9 maggio 2000 nella causa I., I 278/99 e DTF 126 V 130)], è utile precisare che sono tuttavia ammesse soltanto le prove giuridicamente determinanti ai fini del giudizio; possono inoltre essere respinti i mezzi di prova atti a provare una circostanza già chiara, i mezzi di prova che non porterebbero alcun chiarimento alla fattispecie o, ancora che sono noti all’autorità per sua conoscenza diretta o indiretta (DTF 120 V 360 consid. 1a con riferimenti; Locher, op. cit., § 53 N 24, pag. 344).
Quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove. Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito (DTF 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).
Nel caso in esame, la voluminosa documentazione acquisita nell'ambito della procedura promossa dalla Cassa __________ è sufficiente per statuire anche in merito presente vertenza, per cui il TCA non ritiene necessario assumere altre prove. In particolare non è necessario richiamare dall'UEF l'incarto della società poiché la documentazione agli atti è stata sufficiente per accertare la questione della perenzione dell'azione di risarcimento. Ininfluente ai fini della procedura appare inoltre procedere all'audizione dei testi elencati come pure all'interrogatorio formale delle parti. Infatti, a prescindere dal fatto che __________ non ha specificato i motivi di questa richiesta (verosimilmente per accertare la mancanza del potere decisionale all'interno della __________), al convenuto spettava comunque l'obbligo di vigilanza in merito al pagamento dei contributi. In questo constesto è anche ininfluente l'assunzione della documentazione atta ad accertare il diritto di firma sui conti bancari. Non determinante ai fini della procedura appare inoltre l'allestimento di una perizia. A prescindere dal fatto che il convenuto non ha specificato il motivo di tale richiesta, la situazione economica del "Gruppo __________ " è comunque facilmente rilevabile dal citato rapporto della __________. Va infine rileavto che il giudice cantonale deve di principio ordinare un dibattimento pubblico ai sensi dell'art. 6 n.1 CEDU qualora ne sia stata richiesta l'organizzazione. Tale obbligo presuppone una richiesta chiara e inequivocabile di una parte, mentre semplici domande di assunzione di prove, come ad esempio istanze di audizione personale o - come in casu - di interrogatorio di parti o di testimoni non bastano per creare un simile obbligo (DTF 122 V 55 consid. 3a).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- La petizione è accolta.
§ __________ è chiamato a versare alla Cassa __________ fr. 8'460.-- per i contributi paritetici non versati dalla __________.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione alle parti, nonché ai cointeressati __________, __________ e __________ i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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