AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 31.2000.60
Data decisione, Autorità: 01.10.2001, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n. 31.2000.00060
ZA/tf
Lugano 1 ottobre 2001
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Zaccaria Akbas
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sulla petizione del 1° dicembre 2000 ai sensi dell'art. 52 LAVS di
contro
__________,
In relazione alla fallita __________
ritenuto, in fatto
1.1. La __________, con sede a __________, è stata iscritta a Registro di Commercio il __________ 1993 (cfr. doc. _, FUSC del __________ 1993) a seguito della modifica statutaria, segnatamente la nuova ragione sociale (precedente __________).
Lo scopo sociale consisteva nella produzione e nella distribuzione di soluzioni elettroniche per l'elaborazione dei dati, il commercio di generi alimentari e la gestione di esercizi pubblici, ecc. (cfr. doc. _).
ha ricoperto la carica di amministratore unico della società dalla costituzione sino al fallimento, con diritto di firma individuale (cfr. doc. _).
La ditta __________ è stata affiliata alla Cassa __________ in qualità di datrice di lavoro dal 1° marzo 1993 al 30 novembre 1999.
La __________ è entrata in mora con il pagamento dei contributi dal 1995. La Cassa ha iniziato per questo motivo ad inviare sistematicamente delle diffide dal mese di marzo 1995 ed ha promosso delle procedure esecutive dal mese di maggio 1995.
Con decreti del 9 e 23 novembre 1999, la Pretura del Distretto di __________ ha dichiarato l'apertura del fallimento e la sospensione della procedura per mancanza di attivi ai sensi dell'art. 230 LEF (FUSC __________ 1999).
La Cassa ha insinuato all'UF di __________ il proprio credito di fr. 3'724.65 per contributi paritetici insoluti per gli anni 1998 e 1999, per quest'ultimo anno fino al mese di aprile, dopo regolare controllo del datore di lavoro (cfr. doc. _).
La procedura fallimentare è stata definitivamente chiusa per mancanza di attivo in data 13 dicembre 1999, siccome nessun creditore ha anticipato le spese, come richiesto nella pubblicazione apparsa sul Foglio Ufficiale svizzero (cfr. doc. _).
1.2. Costatato di aver subito un danno, il 2 ottobre 2000 la Cassa ha emesso nei confronti di __________ una decisione di risarcimento danni ex art. 52 LAVS per fr. 3'724.65 concernente i contributi paritetici AVS/AI/IPG/AD/AF non versati nel 1998 e 1999, per quest'ultimo anno fino al mese di aprile (cfr. doc. _).
1.3. Con opposizione 29 ottobre 2000, __________ respinge l'addebito di intenzionalità e grave negligenza, adducendo di aver assunto la carica di amministratore unico solo quale prestanome.
La società sarebbe stata gestita esclusivamente da __________ e da __________.
Egli sarebbe psichicamente invalido da anni e sarebbe stato coinvolto senza la propria volontà con promesse e menzogne.
e __________ non avrebbero inoltre mai accettato le dimissioni di __________ (cfr. doc. _)
1.4. Con petizione 1° dicembre 2000, la Cassa ha postulato la condanna di __________ al risarcimento di fr. 3'724.65, in quanto il convenuto non avrebbe ottemperato agli obblighi di diligenza e vigilanza. La Cassa ha inoltre argomentato come segue:
" (…) Spetta in realtà all'amministratore, conformemente alla giurisprudenza, vigilare sulle persone incaricate della gestione e della rappresentanza, affinché rispettino le prescrizioni legali (DTF 114 V 223). Ciò non è avvenuto, poiché la controparte ha assunto il mandato quale "prestanome". In altre parole egli ha passivamente accettato che gli ex coniugi __________ gestissero la società.
Anche lo scritto 7 marzo 2000 del convenuto alla signor __________ (Doc. _) dimostra che egli è intervenuto forzatamente, quale organo formale, a seguito della dichiarazione di fallimento della società, quando il danno era già conosciuto.
Quindi, non aver fatto uso del potere decisionale che il mandato conferiva al convenuto, non lo scagiona dalla propria responsabilità ex art. 52 LAVS (STCA 13 febbraio 1995 in re W. P. S. B.) e ciò in considerazione dal fatto che la violazione delle norme legali è possibile anche per omissione.
Di conseguenza, la passività a dispetto della conoscenza (eventuale) di mancati pagamenti di contributi dovuti, deve essere considerata un'inosservanza per negligenza grave delle prescrizioni (RCC 1989, pag. 115).
Prove: C.S.
Il convenuto afferma inoltre che avrebbe rinunciato alla carica di amministratore unico della società, ma che le dimissioni non sarebbero mai state accettate.
Secondo la giurisprudenza del TFA, un amministratore è da ritenersi liberato dalla sua responsabilità, ai sensi dell'art. 52 LAVS, dalla data in cui ha dimissionato (RCC 1989, pag. 114, consid. 4), in quanto da quella data non ha più la facoltà di controllo sull'attività della ditta (DTF 109 V 86 consid. 13 = RCC 1983, pag. 475, consid. 13).
Spetta all'organo interessato provare le effettive dimissioni.
Agli atti non è tuttavia dimostrato quanto asserito dal convenuto.
Prove: C.S.
Per quanto attiene all'addebito del ruolo di amministratori di fatto della società dei signori __________ e __________, l'attrice ne prende atto e si riserva, dopo gli accertamenti del caso, di procedere con un'azione risarcitoria ex art. 52 LAVS anche contro quest'ultimi." (cfr. doc. _)
1.5. Con risposta 21 dicembre 2000 il convenuto, ribadendo quanto espresso con l'opposizione, ha precisato:
" In risposta alla Vs. racc. del 5.12.00 vi comunico di essere completamente estraneo ai fatti della __________ in maniera cosciente perché psichicamente e fisicamente invalido da molti anni.
Fatti dovuti tra l'azionista unica e gerente __________ e il suo ex marito __________ con procura generale. Fungevo solo e unicamente da prestanome di comodo. Non mi sono mai reso conto di tutto ciò che avveniva alla __________.
Suggeritomi da tempo da terza persona, dopo che sono iniziati i litigi tra i due coniugi negli anni 98/99 di dimissionare, non ho mai potuto farmi ascoltare. Nel frattempo la signora ha acquistato una lussuosa villa a __________ attingendo, pare, una forte somma dai conti o dalla Cassa della società, percependo la disoccupazione e lasciando in balia e allo sbando il personale.
Il signor __________ si é premurato di dirmi, nel frattempo, che verserà dal 2001, a rate mensili, l'importo dovuto alla Cassa __________ (AVS)." (cfr. doc. _)
1.6. Con osservazioni del 5 gennaio 2001, __________ osserva quanto segue:
" In risposta alla vs. del 27.12. u.s., vi comunico anche che il 16.3.99 l'avv. __________ mi convocò nel suo studio per la revoca della procura generale al sig. __________ su ordine della presente sig.ra __________ responsabilizzandolo per una continuazione corretta, fino alle sue eventuali dimissioni con i rapporti di lavoro con sua moglie, essendo in corso le pratiche di divorzio.
Da qualche tempo tra i due coniugi, sembra, non c'era più fiducia approfittando che, per le loro ripicche, le responsabilità, sapendo del mio stato di salute, sarebbero cadute su di me. Tutto ciò ha causato la chiusura della __________ già subito nell'aprile 99 ed il susseguente fallimento della società nel 99." (cfr. doc. _)
1.7. Con osservazioni 26 gennaio 2001, la Cassa ha precisato che __________ non ha richiesto alcun pagamento rateale del credito (cfr. doc. _)
1.8. A seguito di un accertamento effettuato dal TCA, il medico curante di __________, Dr. Med. __________, specialista FMH in psichiatria e psicoterapia, ha confermato che il convenuto è tuttora invalido al 100% per problemi psichici. Il medico ha anche precisato che __________ era invalido al 100% anche nel periodo 1996-1999 (cfr. doc. _).
1.9. In data 26 settembre 2001, l'Ufficio AI ha confermato che __________ è tuttora invalido al 100% (cfr. doc. _).
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 nella causa D.C., I 623/98; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa G.H., H 304/99).
Nel merito
2.2. In virtù dell'art. 52 LAVS "il datore di lavoro deve risarcire alla cassa di compensazione i danni da lui causati violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le prescrizioni".
I presupposti dell'obbligo di risarcimento sono quindi l'esistenza di un danno, la violazione delle prescrizioni vigenti in materia di contributi paritetici, da parte del datore di lavoro, e l'intenzionalità o la negligenza grave.
Nell’ipotesi in cui il datore di lavoro è una persona giuridica, che è stata sciolta allorché la pretesa viene fatta valere, possono essere convenuti, in via sussidiaria, i suoi organi responsabili (DTF 123 V 15 consid. 5b con riferimenti).
Sussidiarietà significa che la cassa di compensazione deve innanzitutto rivolgersi al datore di lavoro. Solo nel caso in cui il datore di lavoro non può far fronte al suo obbligo contributivo la cassa di compensazione può agire sussidiariamente e direttamente contro i suoi organi. Generalmente questo è il caso in cui la cassa accusa un danno a seguito del fallimento della società datrice di lavoro (Nussbaumer, Die Haftung des Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, in AJP/PJA 1996 pag. 107.; Frésard, Les développements récents de la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances relative à la responsabilité de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1991, no. 2 pag. 163).
In questo contesto si situa anche il rilascio dell’attestato di carenza beni definitivo in una procedura di esecuzione in via di pignoramento. Tale documento attesta ufficialmente, oltre al mancato adempimento all’obbligo di versare i contributi, l’insolvibilità del datore di lavoro. Quindi alla Cassa è lecito richiedere il risarcimento ex art. 52 LAVS agli organi anche se la società esiste giuridicamente (cfr. RCC 1988 pag. 137 consid. 3c). Per questo, dalla notifica di tale atto, non vi è motivo per non iniziare una procedura di risarcimento contro i suoi organi sussidiariamente responsabili (RCC 1988 pag. 137 consid. 3c, confermato in RCC 1991 pag. 135 consid. 2a; cfr. critica in M. Kunz, Die Schadenersatzplicht des Arbeitsgebers in der AHV, Diss. Winterthur 1989 pag. 63).
2.3. Si ha un danno ai sensi dell'art. 52 LAVS ogni qualvolta dei contributi paritetici legalmente dovuti all'AVS sfuggono a questa assicurazione. Il danno subentra allorquando questi contributi non possono essere riscossi per motivi di diritto o di fatto. Questo per intervenuta perenzione ai sensi dell’art. 16 cpv. 1 LAVS o per insolvenza del datore di lavoro ( cfr. Nussbaumer, AJP/PJA 1996 pag. 1076; DTF 123 V 15, 16, consid. 5b). L'ammontare del danno corrisponde a quello dei contributi che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare (DTF 98 V 26 = RCC 1972 pag. 687; Frésard, La responsabilité de l’employeur pour le non-paiement de cotisations d’assurances sociales selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1987, no. 10, pag. 9).
Costituiscono elementi del danno risarcibile, tra l’altro, i contributi AVS/AI/IPG, sia per la parte del salariato che quella del datore di lavoro (Pratique VSI 1994 pag. 104); i contributi della disoccupazione; i contributi dovuti all’assicurazione cantonale degli assegni familiari, le spese di amministrazione ; le spese esecutive, gli interessi moratori (cfr. la giurisprudenza citata in Trisconi-Rossetti, L’azione di risarcimento danni della Cassa di compensazione AVS/AI/IPG nei confronti del datore di lavoro ex art. 52 LAVS, RDAT II 1995 pag. 369 s).
Nell'evenienza concreta, dagli specchietti concernenti l'evoluzione del debito contributivo (cfr. doc. _), dagli estratti conto dei contributi e dai quaderni dei salari (cfr. doc. _), risulta chiaramente l'importo dei contributi non saldati.
Il danno ammonta dunque a fr. 3'724.65 (cfr. consid. 1.4.).
L'importo del contendere non è del resto stato contestato dal convenuto.
2.4. Per definizione, il danno considerato dall'art. 52 LAVS è quello derivante da un atto o da un'omissione in relazione ai compiti che la legge attribuisce al datore di lavoro, segnatamente in materia di versamento dei contributi (Pratique VSI 1994 pag. 99, consid. 5a). Le prescrizioni cui fa riferimento l'art. 52 LAVS sono innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesima e nelle sue disposizioni di esecuzione: in particolare le norme concernenti l'obbligo di pagare i contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di un'attività salariata, il prelevamento dei contributi dei salariati, l'obbligo di allestire i relativi conteggi: sono queste le disposizioni in senso stretto (art, 14 cpv. 1 LAVS, art. 34ss OAVS; cfr. RCC 1985, pag. 607 consid. 5a).
L’obbligo di conteggiare e versare i contributi da parte del datore di lavoro è un compito di diritto pubblico (Pratique VSI 1994 pag. 108 consid. 7a con riferimenti) ed il venire meno a questo compito costituisce una violazione di prescrizioni ai sensi dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno (Pratique VSI 1993 pag. 84 consid. 2a, DTF 111 V 173 consid. 2; DTF 108 V 186 consid. 1a; 192 consid. 2a; RCC 1985 p. 646 consid. 3a, 650 consid. 2).
Inoltre - anche se ciò non è esplicitamente menzionato nella legge - il datore di lavoro deve preoccuparsi dei contributi paritetici dei quali egli è tenuto ad assumere il prelevamento e la trasmissione alla Cassa con tutta la necessaria attenzione richiesta. Ne consegue che se egli è causa della propria insolvenza nei confronti della Cassa, egli può essere reso responsabile ai sensi dell'art. 52 LAVS, anche se non ha violato una prescrizione specifica della LAVS (RCC 1985, pag. 608 consid. 5b).
2.5. La Cassa di compensazione che constata di aver subito un danno in seguito alla non osservanza delle prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo di dedurre da ogni paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa, rispettivamente degli art. 34 e ss. OAVS relativi ai modi di conteggio e di pagamento dei contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le prescrizioni intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può procedere contro di lui.
Incombe allora al datore di lavoro di far valere e provare validi motivi di giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad escludere una violazione intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni, rispettivamente idonei a giustificarla in base a circostanze speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr. 70 pag. 213).
È quindi possibile che, procrastinando il pagamento dei contributi, il datore di lavoro riesca a salvaguardare l’esistenza della ditta, ad esempio nell’ipotesi di difficoltà passeggere di liquidità.
Affinché un simile comportamento non comporti l’applicazione dell’art. 52 LAVS, occorre che il datore di lavoro, nell’istante in cui decide, abbia seri e oggettivi motivi di ritenere che gli sarà possibile solvere i contributi entro un termine ragionevole (DTF 108 V 188; RCC 1992 pag. 261 consid. 4b; RCC 1985 p. 604 consid. 3a).
L’obbligo del datore di lavoro e dei suoi organi responsabili di risarcire il danno alla Cassa sarà negato, e di conseguenza decadrà, se questi reca e prova motivi di giustificazione, rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187 consid. 1b; Knus, op. cit., pag. 54, Frésard, op. cit., RSA 1987, pag. 7).
2.6. Ai sensi della giurisprudenza del TFA si deve ammettere una negligenza grave del datore di lavoro quando questi abbia trascurato di fare quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevolmente posta nella stessa situazione.
La misura della diligenza richiesta viene apprezzata secondo il dovere di diligenza che si può e si deve generalmente esigere, in materia di gestione, da un datore di lavoro della stessa categoria di quella a cui appartiene l’interessato ( RCC 1988 pag. 634 consid. 5a; DTF 112 V 159 consid. 4 con riferimenti; M. Knus, op. cit., p. 53). Questo dovere risulta accresciuto quando si tratta di un amministratore unico; egli deve dare prova di tutta la diligenza necessaria alla corretta gestione degli affari sociali non essendo sufficiente l'ossequio della diligentia quam in suis (DTF 112 V 3 consid. 2b; cfr. anche DTF 122 III 198 consid. 3a). Egli deve conservare un assoluto controllo sugli affari importanti della ditta, essendo segnatamente suo preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano regolarmente versati. Occorre però esaminare se speciali circostanze legittimavano il datore di lavoro a non versare i contributi o potevano scusarlo dal provvedervi ( DTF 121 V 244 consid. 4b; 108 V consid. 1b e 193 consid.2b)
2.7. __________ ha ricoperto la carica di amministratore unico della società dalla costituzione (febbraio 1993) sino al fallimento (novembre 1999), con diritto di firma individuale (cfr. doc. _).
Innanzitutto va precisato che, secondo costante giurisprudenza (cfr. STCA 14 giugno 1995 nella causa G.C.; inc. __________), la responsabilità del datore di lavoro ai sensi dell'art. 52 LAVS non è in relazione alla gestione della società per se stessa, né a eventuali cause di un fallimento.
2.7.1. Il convenuto contesta anzitutto l'addebito di grave negligenza, in quanto egli sarebbe psichicamente invalido da anni e sarebbe stato coinvolto senza la propria volontà con promesse e menzogne.
In passato il TCA ha già avuto occasione di considerare giustificato il mancato pagamento dei contributi, se è dovuto a grave malattia del presidente del CdA, che aveva praticamene condotto alla rovina la ditta, poiché gli altri amministratori non erano in grado di continuare gli affari, viste le particolari conoscenze richieste (STCA 7 novembre 1990 in causa V.P., L.R., E.G., O.R.; STCA 8 luglio 1991 in causa L.B. e D.T.).
Inoltre, non è stato ritenuto responsabile l'amministratore, che a seguito di invalidità, non era più in grado di seguire gli affari della società, per il danno insorto dopo l'evento invalidante (STCA 26 novembre 1991 in causa M.C.; STCA 9 marzo 1993 in causa J.E., J.E., K.O., F.G., L.F., V.R. e V.A., consid. 2.6).
A proposito di un amministratore unico con problemi di salute, in una sentenza del TFA non pubblicata del 16 aprile 1998 nella causa O.G., H 193/96 Ws, l'Alta Corte ha negato quale motivo di discolpa lo stato di salute del convenuto, motivando:
" (…)
c) Il ricorrente giustifica inoltre il mancato pagamento dei contributi con motivi di salute, riferiti al periodo tra il 1989 e il 1993. A sostegno del suo assunto, produce un certificato medico 31 luglio 1996 del dott. G. di Lugano, dal quale si evince che ha subito una operazione di by‑pass nel giugno 1990 e che era affetto da diabete di difficile controllo.
Questi motivi non possono essere fatti valere quale esimente ex art. 52 LAVS. L'amministratore unico di una società deve infatti preoccuparsi di affidarla, in sua assenza, ad una persona competente nella gestione e non può limitarsi ad assumere un atteggiamento passivo. Si noti poi che nel 1990 O. G. ha incassato da diverse assicurazioni un importo fatto successivamente affluire alla società, che nel 1991 ha acceso un prestito ipotecario presso la Banca R. di R. e che nel 1993 ha pure versato un'ulteriore somma alla A. G. SA. Trattasi di atti concludenti che dimostrano come l'interessato, malgrado avesse qualche problema di salute, si sia sempre attivamente occupato della società, ricordato comunque che ‑ ove fosse stato realmente incapace di determinarsi come si richiede a un amministratore unico - sarebbe stato suo preciso dovere dimettersi dalla carica.
Il ricorrente ha quindi mancato al dovere di diligenza che si deve esigere, in materia di gestione, da un datore di lavoro della stessa categoria di quella a cui appartiene l'interessato (DTF 112 V 159 consid. 4 e riferimenti), peraltro molto addentro nell'ambito delle imprese di costruzione, ritenuto che operava nella società già dal 1971 e che avrebbe dovuto sapere, perché fatto notorio, che in tempi di grave crisi nel settore immobiliare possono insorgere complicanze al momento dell'incasso dei crediti. Nemmeno la circostanza che O. G. abbia profuso mezzi liquidi nella ditta ‑ in misura comunque inferiore alle sue capacità, come dimostra la donazione ai figli di un bene immobile del valore di fr. 180 000.‑ ‑ è sufficiente a sanare la grave negligenza. Infatti non è accertato che la scelta di differire il pagamento dei contributi paritetici fosse obiettivamente indispensabile per la sopravvivenza della società. Neppure è assodato che il datore di lavoro potesse oggettivamente presumere di soddisfare entro breve termine la Cassa riguardo a ogni suo credito (DTF 108 V 188), visto che già dal 1990 sapeva che vi sarebbero stati problemi d'incasso riferiti alla S. SA, già G.C.T. SA. L'organo, secondo la giurisprudenza, deve prestare particolare attenzione nel caso in cui sia a conoscenza del fatto che la ditta sta attraversando una crisi finanziaria. In questo contesto il solo fatto che egli abbia investito nell'impresa, a fondo perso, ingenti somme provenienti dal suo patrimonio privato, nulla cambia, allorquando la sua responsabilità secondo l'art. 52 LAVS sia stata appurata (sentenza inedita 19 febbraio 1992 in re V., J., W. e T., H 62/91).
Va ancora ricordato al ricorrente che il dovere di diligenza risulta accresciuto quando si tratta di un amministratore unico, ritenuto che quest'ultimo deve dar prova di tutta la diligenza necessaria alla corretta gestione degli affari sociali e che non' è sufficiente l'ossequio della "diligentia quam in suis" (DTF 122 111 198 e riferimenti). Al riguardo il Tribunale federale delle assicurazioni ha già avuto modo di affermare che gli obblighi di vigilanza e di diligenza di un amministratore unico sono da connotare con particolare rigore (DTF 112 V 3 consid. 2b), tanto più quando, in mancanza di delega durante un periodo di malattia, lo stesso amministratore se ne è occupato in prima persona.
Ne consegue che O. G. dovrà pertanto risarcire il danno subito dalla Cassa."
Con sentenza del 4 maggio 1995 Inc. __________, il TCA ha respinto la petizione della Cassa __________ contro lo stesso convenuto __________, argomentando:
" (…) Dagli atti AI richiamati d'ufficio dal TCA (doc._) risulta che il convenuto, per motivi psichici, non era e non è in grado di assumere un'attività lucrativa e men che meno di gestire o amministrare una società.
Ora, il TCA ha già avuto occasione di considerare giustificato il mancato pagamento dei contributi, se è dovuto a grave malattia del presidente del CdA, che ha praticamene condotto alla rovina la ditta, poiché gli altri amministratori non erano in grado di continuare gli affari, viste le particolari conoscenze richieste (STCA 7 novembre 1990 in causa V.P., L.R., E.G., O.R.; STCA 8 luglio 1991 in causa L.B. e D.T.).
Inoltre, secondo la giurisprudenza cantonale, non è responsabile l'amministratore, che a seguito di invalidità non era più in grado di seguire gli affari della società, per il danno insorto dopo l'evento invalidante (STCA 26 novembre 1991 in causa M.C.; STCA 9 marzo 1993 in causa J.E., J.E., K.O., F.G., L.F., V.R. e V.A., consid. 2.6).
Infine, con sentenza del 2 agosto 1993 nella causa L.B. questo TCA ha stabilito che l'amministratore di una società non può essere reso responsabile del mancato pagamento dei contributi pagabili dopo che, per motivi di salute, egli non era più in grado di seguire la gestione della società.
Si deve ora ribadire che la persona totalmente invalida per motivi psichici che viene indotta da terze persone ad assumere la carica di amministratore unico di una società ch'egli non è in grado di gestire a cagione del suo stato di salute non può essere reso responsabile del mancato pagamento dei contributi.
Poiché, dunque, __________, da tutto inizio - a causa della sua invalidità - non era in grado di amministrare la società di cui era amministratore unico, la petizione della Cassa deve essere respinta".
Ora, come abbiamo appena visto, __________ è già stato in passato oggetto di un procedimento ex art. 52 LAVS (si rimanda agli accertamenti e alla documentazione di cui all'Inc. __________). In quell'occasione (maggio 1995) il TCA ha accertato lo stato invalidante del convenuto e lo ha ritenuto, per motivi psichici, completamente incapace di assumere un'attività lucrativa, di gestire e di amministrare una società.
Il recente accertamento effettuato dal TCA per verificare se lo stato invalidante era presente anche nel 1998 e 1999 ha dato esito positivo (cfr. doc. _). La dottoressa __________ ha inoltre aggiunto che __________ è tuttora invalido al 100% per motivi psichici. Tale fatto è inoltre stato confermato dall'Ufficio AI in data 26 settembre 2001 (cfr. doc. _).
Per questi motivi il TCA non può che ribadire quanto già stabilito con sentenza del 4 maggio 1995. In altri termini __________ non era in grado di assumere la carica di amministratore unico della __________ a causa del suo stato di salute e non può quindi essere reso responsabile del mancato pagamento dei contributi. Poiché, dunque, __________, sin dall'inizio - a causa della sua invalidità - non era in grado di amministrare la società di cui era amministratore unico, la petizione della Cassa nei suoi confronti deve essere respinta.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- La petizione è respinta.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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