AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 31.2000.57
Data decisione, Autorità: 06.09.2001, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n. 31.2000.00057-59
ZA/tf
Lugano 6 settembre 2001
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Zaccaria Akbas
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sulla petizione del 24 novembre 2000 ai sensi dell'art. 52 LAVS di
__________,
contro
__________, rappr. da: avv. __________, 2. __________, 3. __________, 2.,3. rappr. da: avv. __________,
In relazione alla fallita __________
ritenuto, in fatto
1.1. La società __________, con sede a __________, è stata iscritta a Registro di commercio il __________ 1992 (cfr. doc. _, Inc. 31.2000.57).
Lo scopo sociale consisteva nel commercio di pneumatici e nastri trasportatori di cinghie trapezoidali e rappresentanze in genere, ecc.
__________, é stato designato membro del CdA dalla costituzione della società sino al 15 dicembre 1998, data delle sue dimissioni, con diritto di firma individuale (cfr. doc. _, Inc. 31.2000.57).
e __________ sono stati designati membri del CdA dalla costituzione della società sino al fallimento, con diritto di firma individuale (cfr. doc. _, Inc. 31.2000.57.
La società __________, è stata affiliata alla Cassa __________ in qualità di datrice di lavoro dal 1°novembre 1992 al 28 febbraio 1999.
La società è entrata in mora con il pagamento dei contributi.
Di conseguenza la Cassa ha inviato sistematicamente le diffide di pagamento dal mese di febbraio 1996 ed ha promosso delle procedure esecutive dal mese di dicembre 1996 (cfr. doc. _, Inc. 31.2000.57).
Con decreto 31 agosto 1999 del Pretore del Distretto di __________ è stata dichiarata l'apertura del fallimento, mentre con decreto del 12 novembre 1999 la procedura fallimentare è stata sospesa per mancanza di attivi ai sensi dell'art. 230 LEF (FUSC del __________1999).
La Cassa ha insinuato all’Ufficio esecuzioni e fallimenti del Distretto di __________ il proprio credito di fr. 49'540.45 per i contributi paritetici AVS/AI/IPG/AD/AF non soluti dal 1997 al 1998, per quest'ultimo anno fino al mese di febbraio, dopo regolare controllo del datore di lavoro (cfr. doc. _, Inc. 31.2000.57).
In data 6 dicembre 1999 la procedura fallimentare è stata definitivamente chiusa per mancanza di attivi, in quanto nessun creditore ha anticipato le spese (cfr. doc. _, Inc. 31.2000.57).
1.2. Costatato di aver subito un danno, il 2 ottobre 2000 la Cassa ha emesso nei confronti di __________, __________, __________ e __________ quattro distinte decisioni di risarcimento danni ex art. 52 LAVS. Nei confronti di __________, __________ e __________ per fr. 49'540.45 in via solidale con __________ limitatamente all'importo di fr. 47'420.40 (cfr. doc. _, Inc. 31.2000.57).
1.3. Alle decisioni gli ex amministratori della __________, all'esclusione di __________ i, si sono tempestivamente opposti.
__________, con opposizione 26 ottobre 2000, sostiene di non essersi occupato della gestione della società e di non aver compreso all'epoca della sua entrata cosa volesse significare far parte di un CdA.
Nel corso del 1995-1996 egli si sarebbe accorto che la situazione stava precipitando, ma le promesse di un pronto riscatto mediante apporto di capitali lo avrebbero rassicurato. Egli si sarebbe licenziato in quanto negli ultimi 5 mesi non gli fu più corrisposto il salario. La sua situazione economica sarebbe inoltre peggiorata essendo egli in disoccupazione da due anni.
L'opponente riconosce inoltre di essersi fidato dei membri del CdA e soprattutto del padre, peccando d'ingenuità (cfr. doc. _, Inc. 31.2000.57).
e __________, rappresentati dall'avv. __________, con opposizione 2 novembre 2000, sostengono che a loro non sono mai stati attribuiti compiti amministrativi e che non fu loro mai consentito di interferire nell'attività dei veri amministratori della ditta, __________, __________ e __________ (cfr. doc. _, Inc. 31.2000.58-59).
1.4. Essendosi __________, __________ e __________ opposti, in diversi momenti, alle rispettive decisioni di risarcimento, con petizione 24 novembre 2000 la Cassa ha chiesto al TCA che i tre convenuti vengano condannati a risarcirle solidalmente il danno ex art. 52 LAVS. Più precisamente l'amministrazione chiede che __________ e __________ vengano condannati a risarcirle il danno di fr. 49'450.45 per i contributi paritetici non versati dalla ditta __________ nel 1997, 1998 e 1999, con vincolo di solidarietà con __________ limitatamente all'importo di fr. 47'420.40 (cfr. doc. _, Inc. 31.2000.57).
Nel merito della vertenza la Cassa ha osservato che:
" Dalle opposizioni non traspare un atteggiamento determinato dei convenuti, che invece avrebbero dovuto assumere, alfine di evitare l'insorgenza di una loro personale responsabilità.
L'assenza di indicazioni in tal senso, permette di concludere che essi hanno passivamente accettato che altri gestissero la società. Quindi, il fatto di non aver fatto uso del potere decisionale che il mandato conferiva loro, non scagiona i convenuti dalla responsabilità ex art. 52 LAVS (STCA 13 febbraio 1995 in re W.P. S.B.) e ciò in considerazione dal fatto che la violazione delle norme legali è possibile anche per omissione.
Prove: C.S.
3.2
Secondo la giurisprudenza, ogni membro del CdA deve informarsi o farsi informare periodicamente sugli affari più importati della società e qualora dovesse emergere il sospetto di un'esecuzione negligente o scorretta da parte di chi avrebbe ottenuto la delega gestionale, ogni amministratore è tenuto, anche al di fuori della propria sfera di competenza, ad intervenire con decisione chiedendo i necessari chiarimenti ed assumendo le misure del caso.
Dalle opposizioni non emerge che le controparti si siano attivamente interessate alla gestione della società. Di conseguenza, la passività a dispetto della conoscenza (eventuale) di mancati pagamenti di contributi dovuti, deve essere considerata un'inosservanza per negligenza grave delle prescrizioni (RCC 1989, pag. 115).
Prove: C.S.
Secondo la giurisprudenza del TFA, un amministratore è da ritenersi liberato dalla sua responsabilità, ai sensi dell'art. 52 LAVS, dalla data in cui ha dimissionato (RCC 1989, pag. 114, consid. 4), in quanto da quella data non ha più la facoltà di controllo sull'attività della ditta (DTF 109 V 86 consid. 13 = RCC 1983, pag. 475, consid. 13).
Il signor __________ ha dimissionato da membro del CdA della società in data 15 dicembre 1998, ragion per cui la responsabilità dello stesso è limitata ai contributi paritetici insoluti e scaduti al 30 novembre 1998, pari a fr. 47'420.40.
Ritenuto che il conguaglio per l'anno 1998 ammonta a fr. 22'536.85 (Doc. _) ed essendo quest'ultimo inferiore agli acconti (Doc. _), esso è l'importo che deve essere considerato per tale anno." (cfr. doc. _, Inc. 31.2000.57)
1.5. Con decreto del 29 novembre 2000 il Giudice delegato ha congiunto le cause.
1.6. Con risposta 23 gennaio 2001, __________, rappresentato dallo Studio legale __________ e, si è riconfermato nella sua opposizione del 26 ottobre 2000, precisando quanto segue:
" Orbene, come già evidenziato in precedenza, il signor __________ non ha mai influito sulla condizione contabile amministrativa della società, né ha mai potuto farlo poiché da un lato egli non aveva la necessaria competenza in questo campo e dall'altro il signor __________ ha sempre tenuto all'oscuro il signor __________ sulla reale gestione della stessa. Egli non è mai stato informato della reale situazione della ditta, o meglio, il padre gli ha sempre fatto credere che le cose "si sarebbero messe a posto". Non per niente, proprio perché il padre gli aveva fatto credere che la situazione sarebbe stata sanata con un grosso credito che avrebbe apportato alla ditta la liquidità necessaria, che il signor __________ ha continuato a lavorare malgrado che il salario non gli veniva più versato.
Trascorsi però 5 mesi senza paga e vedendo che questo fantomatico credito non perveniva malgrado i mesi passassero, egli ha in seguito deciso di licenziarsi.
A questo proposito si ricorda che non vi è colpa degli altri membri del Consiglio di amministrazione quando l'incaricato intenzionalmente si sottrae ai suoi obblighi di informazione nei confronti degli altri membri del consiglio o fornisce loro informazioni errate (STFA 7.12.1993 nella causa G.F). Inoltre, per analogia, secondo la giurisprudenza federale, l'amministratore iscritto a RC, ma di fatto privato dei suoi poteri non può essere reso responsabile del danno subito dalla Cassa (DTF 114 V 80).
In tutta evidenza il qui convenuto, al di là della carica che ha ricoperto per parecchi anni, non ha in realtà mai svolto alcuna funzione in qualità di organo e non è mai stato in condizione di influenzare in qualche modo la volontà della SA, essendo totalmente privo di poteri decisionali. La volontà della società era in effetti determinata esclusivamente dal signor __________, il quale, al contrario del convenuto, era ben conscio di quanto stava accadendo. Pertanto, nel caso concreto, è fuor di dubbio che siamo in presenza di violazione intenzionale o di negligenza grave da parte del convenuto." (cfr. doc. _, Inc. 31.2000.57)
In sede di risposta il convenuto ha sollevato l'eccezione di perenzione, motivando come segue:
" In concreto, l'apertura del fallimento della __________ è avvenuta in data 31 agosto 1999.
Vista l'avvenuta pubblicazione, al momento stesso dell'apertura del fallimento, la Cassa avrebbe dovuto rendersi conto della precarietà della situazione in cui versava l'azienda e quindi avere dei dubbi circa la solvibilità della __________. I contributi oggetto del presente procedimento non potevano più essere incassati tramite la procedura ordinaria a partire dal momento dell'apertura del fallimento (DTF 123 V 170 i.f.).
In effetti, il danno subito dalla Cassa deve essere fatto risalire al momento dell'apertura del fallimento. Il giorno della sopravvenienza del danno fa partire il termine per la nascita del credito in riparazione di quest'ultimo, anche se tale credito verrà poi contestato ulteriormente. (DTF 123 V 16c. 5c e rif. ivi citati).
Già l'esistenza di esecuzioni concernenti crediti di diritto pubblico dovuti a pubbliche casse e, quindi giusta l'art. 43 LEF precluse dalla procedura in via di fallimento, avrebbero invero dovuto rendere attenta l'opponente sul rischio del mancato recupero. In effetti, a quel momento la Cassa poteva certamente già avere conoscenza dell'ampiezza del pregiudizio causatole, poiché a fine 1998 / inizio 1999, la __________ subiva pignoramenti anche da parte degli assicuratori sociali.
Nei confronti della __________, la cui solvibilità iniziava quindi già a divenire dubbia, la Cassa avrebbe pertanto dovuto usare un'attenzione accresciuta.
Non vi sono dunque dubbi che il danno per la Cassa risale al più tardi al momento dell'apertura del fallimento.
Alla luce di tali risultanze, è evidente come la Cassa __________ abbia mancato della diligenza necessaria ad una corretta gestione del recupero dei contributi arretrati. Già al momento dei pignoramenti, sarebbe in effetti stato suo preciso dovere di attivarsi sollecitamente. Detto comportamento non va in alcun modo tutelato.
Visto quanto sopra, applicando i principi della più recente giurisprudenza del TFA, la Cassa di compensazione avrebbe, secondo la diligenza che le è imposta, dovuto conoscere il presunto danno al più tardi il 31 agosto 1999, motivo per cui le pretese fatte valere in data 2 ottobre 2000 sono perenti ex art. 82 OAVS." (cfr. doc. _, Inc. 31.2000.57).
1.7. Con risposta 8 febbraio 2001, __________ e __________, rappresentati dall'avv. __________, si sono riconfermati nella propria opposizione del 2 novembre 2000, precisando quanto segue:
" È' dunque scorretto "sparare nel mucchio" come fatto dalla Cassa. Occorre distinguere fra chi ha delle responsabilità ai sensi dell'art. 52 LAVS e chi non ne ha. Non vi può essere automatismo nell'imputare ai membri del CdA di una società anonima ogni colpa della stessa, dovendosi procedere caso per caso previa valutazione del ruolo fattuale e giuridico svolto o da svolgere da un determinato membro.
Nella fattispecie l'amministrazione "vera" della fallita non ha mai incaricato i convenuti di occuparsi delle prescrizioni della legislazione connessa alla LAVS. Ai signori __________ non è mai stata conferita nessuna mansione, se non quella di "figurare" nel CdA della __________, senza un benché minimo potere decisionale. L'amministrazione della società era affidata a __________ (padre) e __________ (figlio) __________, a cui si era affiancato il signor __________ (contabile e segretario tuttofare) quale procuratore di nome e di fatto della fallita.
Prove: interrogatorio delle parti; testi: __________, e __________
(…)
In casu, ai coniugi __________ non sono mai state attribuite le pratiche finanziarie della ditta quali stipendi, tasse, imposte, assunzioni del personale, ecc. Il raggio d'azione dei convenuti, si ripete, limitato a quanto descritto più sopra, non consentiva loro di intercedere nell'attività della ditta gestita a piacimento da __________, __________, e __________.
Si ribadisce perciò l'estraneità degli opponenti all'obbligo di pagamento di contributi paritetici. La loro firma individuale non si riferiva ai conti da cui veniva prelevato il denaro per gli stipendi, rispettivamente su cui venivano trattenute le quote AVS/AI/IPG/AD.
I Signori __________ non hanno mai saputo che la società era in ritardo con il pagamento dei contributi, per i quali la Cassa aveva ripetutamente inviato delle diffide. La corrispondenza della fallita, recapitata direttamente presso gli uffici di __________, non è mai stata loro mostrata.
__________ e __________, ma poi anche __________, nell'ambito della gestione della ditta hanno sempre avuto un ruolo chiaro. Padre e figlio erano i veri padroni della società. Tutto quanto ruotava attorno a loro. Lo dimostra pure l'atteggiamento assunto dai signori __________ in corso di causa, al punto che __________ nemmeno ha interposto opposizione alla richiesta di pagamento della Cassa. Va però condannato il di lui tentativo (maldestro e anche ingenuo) di "sollevare" suo figlio da responsabilità e poteri decisionali che quest'ultimo ha sempre avuto, e con cui ha sempre convissuto. Lo scritto 4 maggio 1999 (allegato del doc. _), che i signori __________ vedono per la prima volta, non rispecchia assolutamente la realtà, come i testi potranno senz'altro confermare.
Per contro __________ ha presentato tutta una serie di motivazioni, che, secondo lui, dovrebbero scagionarlo dal pagamento dei contributi paritetici arretrati. Interessante notare che, nella sua "opposizione" del 26 ottobre 2000 (cfr. doc. _), l'amministratore __________ non attribuisce ai signori __________ incombenze o responsabilità alcuna, limitandosi a citarli in relazione al periodo della costituzione della SA. Ciò è particolarmente significativo se si pensa che ciò è stato proferito da colui che, assieme a suo padre __________, era l'autentico responsabile/gerente delle sorti della __________." (cfr. doc. _, Inc. 31.2000.58)
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 nella causa D.C., I 623/98; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa G.H., H 304/99).
Nel merito
2.2. In virtù dell'art. 52 LAVS "il datore di lavoro deve risarcire alla cassa di compensazione i danni da lui causati violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le prescrizioni".
I presupposti dell'obbligo di risarcimento sono quindi l'esistenza di un danno, la violazione delle prescrizioni vigenti in materia di contributi paritetici, da parte del datore di lavoro, e l'intenzionalità o la negligenza grave.
Nell’ipotesi in cui il datore di lavoro è una persona giuridica, che è stata sciolta allorché la pretesa viene fatta valere, possono essere convenuti, in via sussidiaria, i suoi organi responsabili (DTF 123 V 15 consid. 5b con riferimenti).
Sussidiarietà significa che la cassa di compensazione deve innanzitutto rivolgersi al datore di lavoro. Solo nel caso in cui il datore di lavoro non può far fronte al suo obbligo contributivo la cassa di compensazione può agire sussidiariamente e direttamente contro i suoi organi. Generalmente questo è il caso in cui la cassa accusa un danno a seguito del fallimento della società datrice di lavoro (Nussbaumer, Die Haftung des Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, in AJP/PJA 1996 pag. 107.; Frésard, Les développements récents de la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances relative à la responsabilité de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1991, no. 2 pag. 163).
In questo contesto si situa anche il rilascio dell’attestato di carenza beni definitivo in una procedura di esecuzione in via di pignoramento. Tale documento attesta ufficialmente, oltre al mancato adempimento all’obbligo di versare i contributi, l’insolvibilità del datore di lavoro. Quindi alla Cassa è lecito richiedere il risarcimento ex art. 52 LAVS agli organi anche se la società esiste giuridicamente (cfr. RCC 1988 pag. 137 consid. 3c). Per questo, dalla notifica di tale atto, non vi è motivo per non iniziare una procedura di risarcimento contro i suoi organi sussidiariamente responsabili (RCC 1988 pag. 137 consid. 3c, confermato in RCC 1991 pag. 135 consid. 2a; cfr. critica in M. Kunz, Die Schadenersatzplicht des Arbeitsgebers in der AHV, Diss. Winterthur 1989 pag. 63).
Qualora più datori di lavoro, come per esempio i membri di una società semplice, o più organi di una persona morale, abbiano cagionato assieme un danno, essi ne rispondono solidalmente (DTF 114 V 214 e sentenze ivi citate).
2.3. In sede di opposizione il convenuto __________ ha sollevato l'eccezione di perenzione sostenendo che la cassa avrebbe dovuto rendersi conto di aver subito un danno con l'apertura del fallimento del 31 agosto 1999.
Va innanzitutto rilevato che, ai sensi dell’art. 82 cpv. 1 OAVS il diritto al risarcimento dei danni si prescrive quando la Cassa di compensazione non lo fa valere mediante una decisione entro un anno dal momento in cui ne ha avuto conoscenza e, in ogni caso, decorsi 5 anni dal giorno in cui essi si sono avverati. Contrariamente al tenore letterale dell’art. 82 OAVS, si tratta di termini di perenzione, che vengono considerati d’ufficio.
D’altra parte la Cassa ha conoscenza del danno nel momento in cui, facendo uso dell’attenzione da lei esigibile, accerta che la situazione di fatto non permette l’esazione dei contributi e consente di fondare la decisione di risarcimento (DTF 121 III 388 consid. 3a e b; DTF 119 V 92 con riferimenti cfr. anche DTF 121 V pag. 240).
Il TFA ha altresì precisato che il credito risarcitorio della Cassa nasce il giorno in cui il danno è causato. Nell’ambito di un fallimento del datore di lavoro detto giorno è quello dell’apertura del fallimento stesso, poiché è da questo momento che gli oneri sociali scoperti non possono più essere recuperati seguendo la procedura ordinaria (DTF 123 V 15 consid. 5b e c, 170 consid. 2b, 121 III 384 consid. 3bb, 388 consid. 3a e b riferimenti; principi recentemente riconfermati in STFA inedita dell'8 novembre 1999 in re G. H., pag. 4).
Decisiva per la decorrenza del termine annuo di perenzione non è però la data d’insorgenza del danno, ma quella in cui la cassa di compensazione ne viene effettivamente a conoscenza (cfr. Nussbaumer, “Das Schadenersatzverfahren nach art. 52 AHVG” pag. 109, in Aktuelle Fragen aus dem Beistragsrecht der AHV, Veröffentlichungen des Schweizerischen Instituts für Verwaltungskurse an der Universität St. Gallen, volume 44, S. Gallo 1998; STFA inedita dell'8 novembre 1999 in re G. H., pag. 4).
Quando il danno risulta da un fallimento, il momento della “conoscenza del danno” ai sensi dell’art. 82 cpv. 1 OAVS non coincide con quello in cui la cassa è a conoscenza della ripartizione finale o riceve un attestato di carenza beni; la giurisprudenza del TFA considera in effetti che il creditore intenzionato a chiedere il risarcimento di un danno subito in un fallimento conosce sufficientemente il suo pregiudizio, in via di massima, quando è informato del suo collocamento nella liquidazione; a quel momento egli conosce o può conoscere l’importo dell’inventario, il suo proprio collocamento nella liquidazione, nonché il dividendo prevedibile. I medesimi principi sono applicabili anche nel caso di un concordato con l’abbandono dell’attivo (DTF 121 III 388 consid. 3b; 119 V 92 consid. 3 con riferimenti).
La conoscenza del danno può, in presenza di particolari circostanze, sussistere già prima del deposito dello stato di graduatoria; segnatamente allorquando la Cassa è stata resa edotta dall’amministrazione del fallimento, in seguito ad un’assemblea dei creditori, che nessun dividendo verrà distribuito ai creditori della sua classe. L’esistenza di tali circostanze viene ammessa con riserbo: delle semplici indiscrezioni o delle informazioni provenienti da persone non autorizzate non permettono ancora di fondare e di motivare l’istanza giudiziaria (DTF 118 V 196 consid. 3b; 116 II 162; RCC 1992 pag. 504 consid. 3b; riguardo al riconoscimento del danno al momento della prima assemblea dei creditori cfr. Pratique VSI 1996 pag. 167 consid. 3c/aa = DTF 121 V 240 consid. 3c/aa). Tuttavia può accadere che la conoscenza del danno può avvenire dopo il deposito dello stato di graduatoria se, a questo momento, l’ammontare effettivo degli attivi non è stato ancora stabilito, poiché, ad esempio, gli immobili devono dapprima essere venduti, per cui l'amministrazione del fallimento non può fornire nessuna indicazione in merito a un possibile dividendo. (DTF 118 V 196 consid. 3b; RCC 1992, pag. 266 consid. 5c, Nussbaumer, op. cit., pag. 406).
In un’esecuzione per via di pignoramento la conoscenza del danno coincide con la notifica dell’attestato di carenza beni ai sensi dell’art. 115 cpv. 1, in relazione con l’art. 149 LEF questo anche nell’ipotesi in cui il datore di lavoro è una persona giuridica non ancora sciolta per fallimento.
Da quel momento decorre il termine di perenzione di un anno (DTF 113 V 257s = RCC 1988 pag. 136; RCC 1991 pag. 132; Nussbaumer, Les caisses de compensation en tant que parties à une procédure de réparation d’un dommage selon l’art. 52 LAVS in RCC 1991 pag. 405 in fine).
Tuttavia ciò non è il caso quando si tratta di un attestato di carenza di beni provvisorio, in quanto generalmente in quel momento non si ha conoscenza del danno. Questo atto infatti obbliga la Cassa di compensazione, dal punto di vista del diritto dei contributi, a inoltrare una domanda di vendita ed attendere il relativo esito. Diverso è il caso allorquando, secondo le circostanze, manifestamente dalla realizzazione non ci si può attendere alcun ricavo (RCC 1988 pag. 322; RCC 1991 pag. 135 consid. 2a in fine).
Il momento della “conoscenza del danno” può avvenire precedentemente al fallimento, ossia in caso di rilascio di un attestato di carenza beni durante un’esecuzione in via di pignoramento (cfr. DTF 113 V 256 con riferimenti), oppure, a determinate condizioni, durante una moratoria concordataria (DTF 121 V 241 consid. 3c/bb in fine, AHI Praxis 1995 pag. 164, consid. 4d).
Ad esempio in una sentenza del 1° febbraio 1995 pubblicata in Pratique VSI 1995 pagg. 169 e ss, il TFA si è posto la questione di sapere se la Cassa doveva informarsi dei motivi che hanno portato al rifiuto dell'omologazione di un concordato con abbandono dell'attivo e se doveva, se del caso, intraprendere il necessario per salvaguardare il termine di perenzione annuo dell'art. 82 cpv. 1 OAVS. A tale quesito l'Alta Corte ha risposto affermativamente, in quanto la Cassa, che all'epoca secondo la vecchia LAF era collocata in seconda classe, nella sua qualità di creditore privilegiato non poteva disinteressarsi dei motivi che hanno indotto il giudice di rifiutare l'omologazione, che in quella fattispecie le avrebbero fatto comprendere che il suo credito non sarebbe stato totalmente coperto con il dividendo che poteva sperare di ottenere dal fallimento (cfr. Pratique VSI 1995 pag. 173).
In una recente sentenza del 6 novembre 2000 pubblicata in Pratique VSI 2001 pagg. 194 e ss, il TFA ha stabilito che la perdita del privilegio nel fallimento per i crediti di contributi dovuti, non modifica assolutamente l'attuale giurisprudenza secondo la quale di norma la Cassa di compensazione, in caso di fallimento del datore di lavoro, viene a conoscenza del danno solo al momento del deposito della graduatoria.
2.4. Nell'evenienza concreta, con decreto 31 agosto 1999 del Pretore del Distretto di __________ è stata dichiarata l'apertura del fallimento. Pertanto è a quel momento che il danno è sorto. Tuttavia è solo con decreto del 12 novembre 1999 che il Pretore ha deciso la sospensione della procedura per mancanza di attivi ai sensi dell'art. 230 LEF (FUSC del __________1999).
Secondo la giurisprudenza del TFA, nel caso di una sospensione della procedura fallimentare per mancanza di attivi ex art. 230 LEF, la Cassa ha conoscenza di aver subito un danno con la pubblicazione della sospensione nel Foglio ufficiale svizzero di commercio, per cui da quel momento il termine di un anno per l’esercizio del diritto al risarcimento inizia a decorrere (RCC 1990 pag. 306 consid. 4bb). Tale principio è stato recentemente confermato dal TFA in una sentenza del 6 novembre 2000 pubblicata in DTF 126 V 443 ss (anche Pratique VSI 2001 pag. 194 ss):
" C) Wird der Konkurs weder im ordentlichen noch im summarischen Verfahren durchgeführt, fallen die zumutbare Kenntnis des Schädens und der Eintritt desselben in der Regel mit der Einstellung des Konkurses mangels Aktiven zusammen, wobei der Publikationszeitpunkt der Konkurseinstellung im Schweizerischen Handelsamtsbaltt (SHAB) massgeblich ist (ZAK 1990 S. 289 Erw. 4b und S. 290 Erw. 4c/bb; NUSSBAUMER, a.a.O. in ZAK 1991 S. 390).
Voraussetzung für eine ausreichende Kenntnis des Schädens ist aber, dass die Ausgleichskasse zu diesem Zeitpunkt bereits alle tatsächlichen Umstände über die Existenz, die Beschaffenheit und die wesentlichen Merkmale des Schädens (BGE 116 II 160 erw. 4a mit Hinweis, 116 V 76 Erw. 3b; ZAK 1992 S. 251 unten) sowie die Person des Ersatzpflichtigen (NUSSBAUMER, a.a.. in ZAK 1991 S. 390) kennt. Da die ausstehende Beitragsforderung Grundlage für die Höhe des Schädens bildet, kann daher eine Kenntnis bei der Publikation der Konkurseinstellung nur dann angenommen werden, wenn die Ausgleichskasse zu diesem Zeitpunkt bereits in der Lage ist, die Höhe der Beitragsforderung zu beziffern (nicht veröffentlichtes Urteil S. vom 7. Januar 2000)."
Inoltre va precisato che il termine annuale è salvaguardato con la consegna in tempo utile della decisione di risarcimento a un ufficio postale e non con la sua regolare intimazione al destinatario (cfr. DTF 119 V 97 consid. 4c).
Facendo quindi partire il termine ex art. 82 cpv. 1 OAVS dalla pubblicazione 26 novembre 1999, la decisione 2 ottobre 2000, risulta essere tempestiva.
Per questi motivi il credito risarcitorio non è perento.
2.5. Si ha un danno ai sensi dell'art. 52 LAVS ogni qualvolta dei contributi paritetici legalmente dovuti all'AVS sfuggono a questa assicurazione. Il danno subentra allorquando questi contributi non possono essere riscossi per motivi di diritto o di fatto. Questo per intervenuta perenzione ai sensi dell’art. 16 cpv. 1 LAVS o per insolvenza del datore di lavoro ( cfr. Nussbaumer, AJP/PJA 1996 pag. 1076; DTF 123 V 15, 16, consid. 5b). L'ammontare del danno corrisponde a quello dei contributi che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare (DTF 98 V 26 = RCC 1972 pag. 687; Frésard, La responsabilité de l’employeur pour le non-paiement de cotisations d’assurances sociales selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1987, no. 10, pag. 9).
Costituiscono elementi del danno risarcibile, tra l’altro, i contributi AVS/AI/IPG, sia per la parte del salariato che quella del datore di lavoro (Pratique VSI 1994 pag. 104); i contributi della disoccupazione; i contributi dovuti all’assicurazione cantonale degli assegni familiari, le spese di amministrazione ; le spese esecutive, gli interessi moratori (cfr. la giurisprudenza citata in Trisconi-Rossetti, L’azione di risarcimento danni della Cassa di compensazione AVS/AI/IPG nei confronti del datore di lavoro ex art. 52 LAVS, RDAT II 1995 pag. 369 s).
Nell'evenienza concreta, dagli estratti concernenti l'evoluzione del debito (cfr. doc. _, Inc. 31.2000.57), dagli estratti dei contributi paritetici (cfr. doc. _, Inc.31.2000.57), risulta chiaramente l'importo dei contributi non saldati.
Il danno ammonta dunque a fr. 49'540.45.--.
L'importo del danno come tale non è del resto stato contestato dai convenuti.
2.6. Per definizione, il danno considerato dall'art. 52 LAVS è quello derivante da un atto o da un'omissione in relazione ai compiti che la legge attribuisce al datore di lavoro, segnatamente in materia di versamento dei contributi (Pratique VSI 1994 pag. 99, consid. 5a). Le prescrizioni cui fa riferimento l'art. 52 LAVS sono innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesima e nelle sue disposizioni di esecuzione: in particolare le norme concernenti l'obbligo di pagare i contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di un'attività salariata, il prelevamento dei contributi dei salariati, l'obbligo di allestire i relativi conteggi: sono queste le disposizioni in senso stretto (art, 14 cpv. 1 LAVS, art. 34ss OAVS; cfr. RCC 1985, pag. 607 consid. 5a).
L’obbligo di conteggiare e versare i contributi da parte del datore di lavoro è un compito di diritto pubblico (Pratique VSI 1994 pag. 108 consid. 7a con riferimenti) ed il venire meno a questo compito costituisce una violazione di prescrizioni ai sensi dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno (Pratique VSI 1993 pag. 84 consid. 2a, DTF 111 V 173 consid. 2; DTF 108 V 186 consid. 1a; 192 consid. 2a; RCC 1985 p. 646 consid. 3a, 650 consid. 2).
Inoltre - anche se ciò non è esplicitamente menzionato nella legge - il datore di lavoro deve preoccuparsi dei contributi paritetici dei quali egli è tenuto ad assumere il prelevamento e la trasmissione alla Cassa con tutta la necessaria attenzione richiesta. Ne consegue che se egli è causa della propria insolvenza nei confronti della Cassa, egli può essere reso responsabile ai sensi dell'art. 52 LAVS, anche se non ha violato una prescrizione specifica della LAVS (RCC 1985, pag. 608 consid. 5b).
2.7. La cassa di compensazione che constata di aver subito un danno in seguito alla non osservanza delle prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo di dedurre da ogni paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa, rispettivamente degli art. 34 e ss. OAVS relativi ai modi di conteggio e di pagamento dei contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le prescrizioni intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può procedere contro di lui.
Incombe allora al datore di lavoro di far valere e provare validi motivi di giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad escludere una violazione intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni, rispettivamente idonei a giustificarla in base a circostanze speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr. 70 pag. 213).
È quindi possibile che, procrastinando il pagamento dei contributi, il datore di lavoro riesca a salvaguardare l’esistenza della ditta, ad esempio nell’ipotesi di difficoltà passeggere di liquidità.
Affinché un simile comportamento non comporti l’applicazione dell’art. 52 LAVS, occorre che il datore di lavoro, nell’istante in cui decide, abbia seri e oggettivi motivi di ritenere che gli sarà possibile solvere i contributi entro un termine ragionevole (DTF 108 V 188; RCC 1992 pag. 261 consid. 4b; RCC 1985 p. 604 consid. 3a).
L’obbligo del datore di lavoro e dei suoi organi responsabili di risarcire il danno alla Cassa sarà negato, e di conseguenza decadrà, se questi reca e prova motivi di giustificazione, rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187 consid. 1b; Knus, op. cit., pag. 54, Frésard, op. cit., RSA 1987, pag. 7).
2.8. Ai sensi della giurisprudenza del TFA si deve ammettere una negligenza grave del datore di lavoro quando questi abbia trascurato di fare quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevolmente posta nella stessa situazione.
La misura della diligenza richiesta viene apprezzata secondo il dovere di diligenza che si può e si deve generalmente esigere, in materia di gestione, da un datore di lavoro della stessa categoria di quella a cui appartiene l’interessato ( RCC 1988 pag. 634 consid. 5a; DTF 112 V 159 consid. 4 con riferimenti; M. Knus, op. cit., p. 53). Questo dovere risulta accresciuto quando si tratta di un amministratore unico; egli deve dare prova di tutta la diligenza necessaria alla corretta gestione degli affari sociali non essendo sufficiente l'ossequio della diligentia quam in suis (DTF 112 V 3 consid. 2b; cfr. anche DTF 122 III 198 consid. 3a). Egli deve conservare un assoluto controllo sugli affari importanti della ditta, essendo segnatamente suo preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano regolarmente versati. Occorre però esaminare se speciali circostanze legittimavano il datore di lavoro a non versare i contributi o potevano scusarlo dal provvedervi ( DTF 121 V 244 consid. 4b; 108 V consid. 1b e 193 consid.2b)
2.9. Innanzitutto va precisato che, secondo costante giurisprudenza (cfr. STCA 14 giugno 1995 in re G.C.; inc. __________) la responsabilità del datore di lavoro ai sensi dell'art. 52 LAVS non è in relazione alla gestione della società per se stessa, né a eventuali cause di un fallimento.
2.9.1. __________, é stato designato membro del CdA dalla costituzione della società sino al 15 dicembre 1998, data delle sue dimissioni, con diritto di firma individuale (cfr. doc. _, Inc. 31.2000.57).
2.9.1.1. Il convenuto sostiene di non essersi mai occupato della gestione della società, che di fatto era condotta, con piena fiducia da parte sua, dal padre __________. Egli non avrebbe avuto nessuna influenza sull'andamento della ditta né alcun potere decisionale.
__________ lo avrebbe sempre tenuto all'oscuro della reale situazione finanziaria della ditta.
Accettando il mandato di membro del CdA della __________, __________ ha assunto tutti gli oneri che da tale funzione derivano (STFA non pubblicata del 5 aprile 2001, nella causa A., H 436/00, consid. 3b).
La responsabilità per il corretto adempimento degli oneri assicurativi nonché la diligenza necessaria alla corretta gestione degli affari sociali non incombeva quindi solo a __________ (presidente del CdA dal 25 marzo 1992) bensì anche al membro del CdA __________, trattandosi di attribuzioni inalienabili nel senso dell'art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO (cfr. STFA del 13 novembre 2000 non pubblicata nella causa F.S., consid. 4b, H 238/98). In caso contrario si finirebbe per legittimare la figura "dell'uomo di paglia" (cfr. STFA non pubblicata del 29 maggio 1995 nella causa A.C., consid. 3b, H 294/94).
Il convenuto afferma che __________ lo avrebbe rassicurato sul buon andamento degli affari societari, e che quindi egli si sarebbe fidato delle sue affermazioni.
Al proposito va rilevato che effettivamente, secondo il TFA, non vi è colpa degli altri amministratori (rispettivamente il socio gerente di una società a garanzia limitata), quando l'incaricato alle questioni contributive si sottrae ai suoi obblighi di informazione nei loro confronti (cfr. STFA non pubbl. del 7 dicembre 1993 in re G. F.), cioè quando un convenuto è in grado di provare di essere stato impedito di accedere alle informazioni relative al pagamento degli oneri sociali.
Nel caso in cui il reale amministratore di una società sottaccia, scientemente e volontariamente, l’effettiva situazione della società agli altri amministratori - segnatamente per questioni di prestigio o di pudore - questi ultimi non potranno essere ritenuti responsabili del danno cagionato alla cassa di compensazione (STFA non pubblicate del 30 marzo 1993 in re D.S. e del 9 maggio 1993 in re T.B. e STCA del 31 marzo 1995 in re W.W).
È comunque implicito che, affinché tale giurisprudenza possa trovare applicazione, l’organo che intende discolparsi, deve dimostrare che l’effettiva, reale situazione della ditta non era riconoscibile mediante i controlli che la legge impone ad un amministratore.
Parimenti non vi è colpa degli altri membri del CdA quando l’incaricato alla gestione, intenzionalmente si sottrae ai suoi obblighi di informazione nei confronti degli altri membri del consiglio o fornisce loro delle informazioni errate, ma affidabili (STFA non pubblicata del 7 dicembre 1993 in re G.F.).
Nella presente fattispecie le argomentazioni sollevate dal convenuto non sono sufficienti per liberarlo della responsabilità ex art. 52 LAVS.
D'altronde __________ non ha minimamente provato di essere stato impedito di raccogliere informazioni in merito al pagamento dei contributi sociali né ha indicato come e quando ha verificato che i contributi sociali venissero regolarmente pagati (ad esempio interpellando direttamente la Cassa). Il convenuto si é limitato a dire che __________ lo avrebbe rassicurato e che gli avrebbe promesso che sarebbe giunta nuova liquidità nella società.
Tutto ciò non è sufficiente.
Il convenuto, in violazione degli obblighi che gli derivano dalla carica di membro del CdA di una società anonima, non ha svolto un sufficiente controllo.
Come ricorda la costante giurisprudenza federale, ad ogni amministratore spetta ai sensi dell’art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO “l’alta vigilanza sulle persone incaricate della gestione, in particolare per quanto concerne l’osservanza della legge, dello statuto, dei regolamenti e delle istruzioni “.
Pertanto deve, di principio, informarsi periodicamente dell’andamento dell’azienda ed in particolare sugli affari principali, richiedendo rapporti dettagliati, studiandoli attentamente, cercando di chiarire errori ed agendo per correggere irregolarità. Se, dalle informazioni raccolte, sorge il sospetto di una gestione scorretta o negligente da parte di chi ha ottenuto la delega gestionale, l’organo deve intervenire affinché le prescrizioni siano rispettate(DTF 114 V 219, consid. 4a = RCC 1989, pag. 1116, consid. 4a e STFA non pubblicata del 25 luglio 1991 in re V.E. cfr. anche STFA non pubblicata del 29 agosto 1997 in re G.M.). Segnatamente è suo preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano regolarmente versati (DTF 108 V 202 consid. 3a; Frésard, Les développements récent de la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances relative à la responsabilité del l’employeur selon l’art. 52 LAVS, RSA 1991, pag. 165). Secondo la nostra Massima istanza, egli deve rassegnare le proprie dimissioni dal CdA se, nonostante le sue sollecitazioni, i contributi paritetici rimangono impagati (cfr. STFA inedita del 21.12.1993 in re M.T.S. e STFA inedita del 15.12.1993 in re L.N.).
Se non ha adempiuto i suoi obblighi con la dovuta diligenza che, secondo la giurisprudenza, va oltre la prudenza che è d’uso osservare nei propri affari (STFA del 29 maggio 1995 nella causa A. C. p. 6; DTF 99 II 179; STFA non pubbl. del 19 maggio 1995 nella causa M. D), il membro del Consiglio di amministrazione sarà ritenuto responsabile del danno.
Il comportamento di __________, soprattutto l'aver sottaciuto l'effettiva situazione societaria al convenuto, non giustifica comunque la passività di __________ i. Egli non ha adempiuto ai propri obblighi con la dovuta diligenza che, secondo la giurisprudenza, va oltre la prudenza che è d’uso osservare nei propri affari (STFA del 29 maggio 1995 nella causa A. C. p. 6; DTF 99 II 179).
Il convenuto non poteva, nella veste di membro del CdA di una società anonima, accontentarsi di semplici dichiarazioni verbali. Il convenuto avrebbe dovuto verificare puntualmente e personalmente che i contributi paritetici venissero effettivamente versati alla Cassa.
Essersi fidato delle dichiarazioni di __________ senza una verifica accurata della situazione finanziaria della ditta, è segno di una grave negligenza del membro del CdA di una società anonima. I controlli avrebbero permesso al convenuto di appurare la precaria situazione finanziaria della società (cfr. STFA non pubblicata dell'8 marzo 2001 nella causa A. C., G. P. e F. F., H 115/00 e H 132/00, consid. 8b).
E' pur vero che generalmente all’interno di una parentela stretta, come nel caso che ci occupa, vige un rapporto di fiducia privilegiato, ma è altrettanto vero che se si volesse relativizzare gli obblighi di vigilanza all’interno di una "SA famigliare”, si finirebbe per legittimare la posizione dell’ "uomo di paglia” a scapito segnatamente dell’amministrazione AVS/AI (STFA non pubblicata del 31 dicembre 1993 in re M.S. consid. 4). Per questo motivo, l'art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO è applicabile nel caso in esame. Del resto il TFA ha riconosciuto responsabile la moglie di un amministratore, anch’essa membro del CdA, che non disponeva di una particolare formazione e che si fidava delle parole “rassicuranti” del marito, senza comunque verificarne la veridicità (STFA inedita dell’8 gennaio 1990 in re B. menzionata da Frésard, op.cit., RSA 1991 pag. 165 punto 8). D'altra parte, secondo la giurisprudenza federale, la moglie che entra in un CdA con il marito deve esercitare correttamente il suo compito (cfr, RCC 1992, pag 263).
Lo stesso discorso vale evidentemente per __________, figlio di __________.
Se il convenuto avesse subito agito con determinazione, uscendo dalla società per tempo, avrebbe certamente evitato di trovarsi in una simile situazione. Se è vero che l'amministratore unico, rispettivamente il membro del CdA può delegare compiti
Per quanto attiene alla presunta esclusiva colpa di __________ i, si ricorda in questo contesto che l'art. 759 cpv. 1 CO non è applicabile nell'ambito della responsabilità ai sensi dell'art. 52 LAVS per giustificare una riduzione del risarcimento in relazione con la gravità dell'errore commesso dal responsabile (cfr. Pratique VSI 1996, pag 306, citata in STFA del 13 novembre 2000 non pubblicata nella causa F.S., consid. 4b, H 238/98).
In sostanza, il disinteresse mostrato da __________ ne determina la sua responsabilità ex art. 52 LAVS. Il convenuto ha omesso di compiere quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevole nell'ambito delle incombenze riconducibili alla funzione di membro del CdA di una società anonima. Egli ha omesso di verificare se i contributi sociali fossero stati pagati. Questa omissione costituisce una grave violazione del proprio dovere di diligenza (cfr. RCC 1992, pag. 269),
Del resto, la passività a dispetto della conoscenza (eventuale) di mancati pagamenti di contributi deve essere considerata un’inosservanza per negligenza grave delle prescrizioni (RCC 1989 pag. 115).
Siccome __________ ha provato di aver dato le dimissioni il 15 dicembre 1998, la sua responsabilità è limitata ai contributi paritetici insoluti e scaduti al 30 novembre 1998, pari a fr. 47'420.40.
Come rettamente rilevato dalla Cassa, l'importo del conguaglio considerato per il 1998 ammonta a fr. 22'536.85 (cfr. doc. _, Inc. 31.2000.57), essendo quest'ultimo inferiore agli acconti per tale anno (cfr. doc. _, Inc. 31.2000.57)
2.9.1.2. Infine, la situazione economica personale descritta da __________ non è rilevante ai fini della causa poiché non può assurgere a motivo di discolpa. Nella procedura di risarcimento ai sensi dell'art. 52 LAVS non è contemplato l'istituto del condono. Infatti, secondo la giurisprudenza, non può essere riconosciuta la buona fede, condizione essenziale per ottenere il condono, nel caso in cui il richiedente ha agito intenzionalmente o per grave negligenza (RCC 1986, pag. 664).
Se il datore di lavoro, o l’organo della persona giuridica, è stato riconosciuto responsabile, questo significa che egli ha appunto agito intenzionalmente o per grave negligenza, per cui un condono verrebbe a priori escluso (cfr. STCA inedita del 18 gennaio 1996 in re F. inc. 31.94.11). Comunque alla Cassa rimane il compito di valutare nell'ambito dell'esecuzione del presente giudizio le reali possibilità di incasso (cfr. ZAK 1986 pag. 448).
2.9.2. __________ e __________ sono stati designati membri del CdA dalla costituzione della società sino al fallimento, con diritto di firma individuale (cfr. doc. _, Inc. 31.2000.57).
I convenuti __________ hanno sollevato gli stessi argomenti del convenuto __________, per cui si rimanda integralmente a quanto stabilito per quest'ultimo (cfr. consid. 2.9.1.1.).
2.10. Infine, per quanto riguarda la richiesta di assunzione di prove fatte dai convenuti, corollario del diritto di essere sentito ai sensi dell’art. 29 cpv. 2 CF, è utile precisare che sono in ogni caso ammesse soltanto le prove giuridicamente determinanti ai fini del giudizio; possono inoltre essere respinti i mezzi di prova atti a provare una circostanza già chiara, i mezzi di prova che non porterebbero alcun chiarimento alla fattispecie o, ancora, che sono noti all’autorità per sua conoscenza diretta o indiretta (DTF 120 V 360 consid. 1a con riferimenti, Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 2.a edizione, Berna 1997, § 53 N 24, pag. 344).
Quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove. Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 CF (DTF 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).
Nel caso in esame, la documentazione acquisita durante l'istruttoria è sufficiente per statuire in merito alla presente vertenza, per cui il TCA non ritiene necessario assumere altre prove.
In particolare non è necessario procedere all'audizione testimoniale dei testi proposti dai convenuti, in quanto il TCA ha sufficienti elementi per determinare le singole responsabilità degli ex amministratori convenuti.
Non è nemmeno necessario richiamare dall'UEF di __________ tutti gli incarti relativi alla __________, in quanto sia la situazione debitoria relativa ai contributi paritetici che il problema della perenzione, possono essere risolti sulla base della documentazione depositata agli atti.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Le petizione 24 novembre 2000 nei confronti di __________ è accolta.
§ La succitata è condannata a risarcire la Cassa __________ fr. 49'540.45, con vincolo di solidarietà con __________ e limitatamente all'importo di fr. 47'420.40 con __________.
2.- Le petizione 24 novembre 2000 nei confronti di __________ è accolta.
§ Il succitato è condannato a risarcire la Cassa __________ fr. 49'540.45, con vincolo di solidarietà con __________ e limitatamente all'importo di fr. 47'420.40 con __________.
3.- Le petizione 24 novembre 2000 nei confronti di __________ è accolta.
§ Il succitato è condannato a risarcire la Cassa __________ fr. 47'420.40, con vincolo di solidarietà con __________ e __________.
4.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
5.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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