AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 31.2000.38
Data decisione, Autorità: 20.08.2001, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n. 31.2000.00038-40
ZA/sc
Lugano 20 agosto 2001
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Zaccaria Akbas
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sulle petizioni del 16 agosto 2000 ai sensi dell'art. 52 LAVS della
__________,
contro
__________, 2. __________,
rappr. da: avv. __________, 3. __________,
In relazione alla fallita __________
ritenuto, in fatto
1.1. La ditta __________, con sede a __________, è stata iscritta a Registro di Commercio di __________ il __________ 1978 (FUSC del __________ 1978, doc. _, Inc. __________).
Lo scopo sociale della società consisteva nell'esercizio di un'impresa generale di pittura, verniciature industriali, tappezzerie di ogni genere, ecc.
è stato membro del Consiglio di amministrazione dal 23 maggio 1989 al 9 luglio 1998.
Dal 9 luglio 1998 al 7 dicembre 1998 ha ricoperto la carica di presidente del CdA, con diritto di firma collettiva a due (cfr. doc. _, Inc. __________).
ha ricoperto la carica di presidente del CdA dal 14 dicembre 1988 al 27 novembre 1997, con diritto di firma collettiva a due (cfr. doc. _, Inc. __________). La radiazione è stata pubblicata il 18 dicembre 1997.
ha assunto la carica di membro del CdA dal 6 febbraio 1995 al 15 novembre 1996 (cfr. doc. _, Inc. __________) La radiazione è stata pubblicata l'11 giugno 1997.
La ditta __________ è stata affiliata alla Cassa __________ in qualità di datrice di lavoro dal 1° gennaio 1982 al 31 gennaio 1999. Precedentemente la società era affiliata alla Cassa di Compensazione AVS __________.
La società entrò in mora con il pagamento dei contributi, per cui la Cassa dovette sistematicamente diffidare e precettare la società sin dal 1995 rispettivamente dal febbraio 1997 (cfr. doc. _, Inc. __________).
Con decreto 27 novembre 1998 il Pretore di __________ ha concesso alla __________ una moratoria concordataria (FUSC del __________ 1998) revocata in data 16 giugno 1999 (FUSC __________ 1999).
Di conseguenza, con decreti 2 e 20 agosto 1999 della Pretura di __________, è stata dichiarata l'apertura del fallimento e la sospensione della procedura ai sensi dell'art. 230 LEF (FUSC del __________ 1999).
La Cassa ha pertanto insinuato all'Ufficio esecuzioni e fallimenti di __________ il proprio credito di fr. 214'751.80 per contributi paritetici AVS/AI/IPG/AD/AF impagati per gli anni dal 1995 al 1998, di cui fr. 206.05 per contributi su salari rivendicati, eseguite dopo regolare controllo del datore di lavoro (cfr. doc. _, Inc. __________).
La procedura fallimentare è continuata in via sommaria poiché un creditore ha anticipato le spese (FUSC del __________ 1999).
Con scritto 13 luglio 2000, l'UEF di __________ ha informato la Cassa che dal deposito dello stato di riparto, ai creditori chirografari non verrà corrisposto alcun dividendo (cfr. doc. _, Inc. __________).
1.2. Costatato di aver subito un danno, il 2 giugno 2000 la Cassa ha emesso nei confronti di __________ , __________ e __________ tre distinte decisioni di risarcimento danni ex art. 52 LAVS: nei confronti di __________ per l'importo di fr. 214'545.75 (cfr. doc. _, Inc. __________), in via solidale con __________ limitatamente a fr. 176'243.70 (cfr. doc. _, Inc. __________) e con __________ limitatamente a fr. 10'451.80 (cfr. doc. _, Inc. __________).
1.3. Alle decisioni gli ex amministratori della __________ si sino tempestivamente opposti.
ha sollevato l'eccezione di perenzione. La convenuta sostiene che l'attrice sarebbe stata a conoscenza del danno già a partire dall'insinuazione del proprio credito nella moratoria concordataria concessa il 27 novembre 1998, per la precisione a partire dal 15 dicembre 1998.
Nel merito la convenuta sostiene di aver avuto all'interno della società solo una posizione marginale e che per questo non avrebbe avuto all'interno della stessa nessun potere decisionale. Per questi motivi non sarebbe ravvisabile nel suo comportamento nessuna violazione né intenzionale né per negligenza grave delle prescrizioni.
__________, come __________, ha sollevato l'eccezione di perenzione.
La convenuta afferma di essere entrata a far parte del CdA per sostituire un membro dimissionario e ciò su esplicita richiesta del signor __________. Le proprie competenze si sarebbero quindi limitate alle registrazioni contabili e all'allestimento delle relative chiusure. Il potere decisionale sarebbe stato nelle mani di terzi.
La convenuta ritiene inoltre che sino al momento delle proprie dimissioni non avrebbe avuto alcun motivo di dubitare della situazione finanziaria della ditta visti i risultati soddisfacenti negli anni precedenti.
sostiene che la sua attività all'interno della ditta era esclusivamente tecnica. Egli sarebbe stato tenuto all'oscuro della gestione finanziaria della ditta, per cui esclude la propria responsabilità per il mancato pagamento dei contributi sociali.
1.4. Essendosi __________, __________ e __________ opposti, in diversi momenti, alle rispettive decisioni di risarcimento, con una petizione del 16 agosto 2000 la Cassa ha chiesto al TCA che __________ venga condannata a risarcirle il danno di fr. 214'545.75, in via solidale con __________ limitatamente all'importo di fr. 176'243.70 e con __________ per l'importo di fr.10'451.80.
1.4.1. Facendo riferimento all'opposizione di __________ e __________, la Cassa in merito all'eccezione di perenzione, ha osservato che:
" (…)
In caso di concessione di una moratoria concordataria ed in assenza di attestati di carenza beni, rilasciati alla fine della procedura esecutiva in via di pignoramento, il momento della conoscenza del danno interviene con la revoca della moratoria.
A partire da tale data decorre l'anno di perenzione dell'art. 82 OAVS (Pratique VSI 1995, pag. 169, consid. 4b e 4c).
Nella fattispecie, il Pretore, con decreto 16 giugno 1999, ha revocato il concordato proposto ai creditori della __________ (pubblicazione FUSC del __________ 1999).
Di conseguenza, essendo state notificate le decisioni in data 2 giugno 2000, l'azione risarcitoria non è perenta. (…)"
(Doc. _, inc. __________, pag. 6-7)
1.4.2. Nel merito della responsabilità di __________ la Cassa sostiene che:
" (…)
L'argomentazione sollevata dalla controparte, per escludere ogni responsabilità, segnatamente sostenere di non aver avuto alcun potere decisionale, ritenuto il ruolo secondario in seno alla società, non può essere ritenuto valido motivo di giustificazione, per le motivazioni che verranno qui di seguito esposte.
Prove: C.S.
3.1
All'organo formale di una società sono posti degli obblighi, ai sensi dell'art. 716a cpv. 1 CO, che devono essere assunti secondo la diligenza che va oltre la prudenza che è d'uso osservare nei propri affari (STFA inedita del 29 maggio 1995 in re A. C.).
Secondo la giurisprudenza, ogni membro del CdA deve informarsi o farsi informare periodicamente sugli affari più importanti della società e qualora dovesse emergere il sospetto di un'esecuzione negligente e scorretta da parte di chi avrebbe ottenuto la delega gestionale, ogni amministratore è tenuto, anche al di fuori della propria sfera di competenza, ad intervenire con decisione chiedendo i necessari chiarimenti e assumendo le misure del caso.
In particolare, l'amministratore diligente non può mettere in pericolo o lasciare che sia messo in pericolo, il versamento alla Cassa dei contributi paritetici AVS.
Dall'opposizione non emerge tuttavia che la convenuta abbia agito nel modo sopra esposto.
Inoltre, é indubbio che la convenuta era a conoscenza degli scoperti contributivi: ella stessa ha interposto opposizione ai precetti esecutivi notificati alla società (Doc. _).
Infine, la convenuta è stata amministratrice della società, dapprima quale membro ed in seguito quale presidente, dal 1989 al 1998.
Quindi il fatto di non aver fatto uso del potere decisionale che il mandato le conferiva, non scagiona la convenuta dalla propria responsabilità ex art. 52 LAVS (STCA del 13 febbraio 1995 in re W.P.S.P.). (…)" (Doc. _, inc. __________ pag. 7-8)
1.4.3. Per quel che concerne la posizione di __________, la Cassa ha limitato la sua responsabilità a fr. 176'243.70, in quanto la convenuta ha dimissionato il 27 novembre 1997. In merito alla responsabilità della convenuta l'attrice ha osservato che:
" (…)
Anche se la carica di organo formale è assunta su richiesta, la persona che l'assume non è esonerata dall'ossequiare gli obblighi esposti al punto 3.1 della presente.
Inoltre, la convenuta si occupava delle registrazioni contabili nonché dell'allestimento delle chiusure. Tale mansione le aveva certamente permesso di sapere degli scoperti contributivi, che peraltro figurano nel conto economico alla voce "oneri sociali" (Doc. _), e quindi ella avrebbe dovuto assumere le misure per evitare che il danno aumentasse. Il fatto che la società non avesse subito delle perdite è irrilevante, ritenuto che dal bilancio al 31.12.1995 e al 31.12.1996 ben si evince la mancanza di liquidità della società.
D'altra parte è significativo pure il motivo che avrebbe indotto la convenuta presidente del CdA dal 1988 al 1997, a dimissionare: per motivi personali, in quanto "si avvicinava all'età di pensionamento".
Nella fattispecie, la passività a dispetto della conoscenza (eventuale) di mancati pagamenti di contributi dovuti, deve essere considerata un'inosservanza per negligenza grave delle prescrizioni (RCC 1989, pag. 115), per cui ella è responsabile del danno subito dalla Cassa.
Prove: C.S.
4.2
Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale della assicurazioni, un amministratore deve essere liberato dalla sua responsabilità, ex art. 52 LAVS, dalla data in cui ha dimissionato effettivamente quale organo della società o dalla revoca delle sue funzioni. Da quella data, egli non ha più la facoltà di controllo sull'attività della società. Da quella data, egli non ha più la facoltà di controllo sull'attività della società (DTF 123 V 174; DTF 112 V 1 consid. 3c e 3d).
La convenuta __________ è stata presidente del CdA sino al 27 novembre 1997 (Doc. _), allorquando dimissionò.
Di conseguenza, la responsabilità della stessa è limitata ai contributi paritetici insoluti per gli anni 1995 al 1997, quest'ultimo sino al mese di ottobre (Doc. _). (…)" (Doc. _, inc. __________, pag. 9-10)
1.4.4. Per quel che concerne la posizione di __________, la Cassa ha limitato la sua responsabilità a fr. 10'451.80, in quanto il convenuto ha dimissionato il 15 novembre 1996. In merito alla responsabilità del convenuto l'attrice ha osservato che:
" (…)
Anche per questo convenuto valgono i principi della diligente osservanza degli obblighi imposti dalla legge e già descritti al punto 3.1 del presente allegato.
Nel merito, il Tribunale federale delle assicurazioni [TFA] ha già esaminato l'assunzione della carica di membro del CdA per requisiti puramente tecnici, quale motivo di discolpa, giungendo alla conclusione che non può essere considerato tale. Infatti, per il TFA anche questo membro deve adempiere ai propri obblighi di diligenza, che vanno oltre la prudenza che è d'uso rispettare nei propri affari (STFA inedita del 29 agosto 1997 in re G. M. p. 7; STFA 8 giugno 1998 in re G.S. e L.S.).
Il fatto che della gestione e, in genere, di tutti gli affari della società, se ne occupavano altre persone, non basta di per sé, a cancellare la negligenza del convenuto.
Quest'ultimo non può quindi essere liberato dalla sua responsabilità con l'argomentazione che le iniziative per il pagamento dei contributi erano curate da altri e che la sua effettiva funzione era limitata a mansioni tecniche (STFA inedita del 29 settembre 1998 in re M. P. e F. P.).
Spetta in realtà all'amministratore, conformemente alla giurisprudenza (DTF 114 V 223 consid. 4a), vigilare sulle persone incaricate della gestione e della rappresentanza, affinché rispettino le prescrizioni legali.
Anche la generica affermazione di controparte, secondo la quale egli sarebbe stato tenuto all'oscuro della gestione finanziaria della ditta, dimostra, all'opposto, una palese passività del convenuto, quale organo formale.
Infatti, agli atti non é affatto provato che egli si interessò o sollecitò gli amministratori, a cui sarebbe stata delegata la gestione della società, riguardo al pagamento dei contributi. Neppure è dimostrato che il convenuto prese contatto direttamente con la Cassa, la quale lo avrebbe informato del debito contributivo.
In siffatta situazione, attribuire piena fiducia agli amministratori non può assurgere a motivo di discolpa per il convenuto: proprio il disconoscimento dei suoi doveri quale membro del CdA rappresenta una violazione del dovere di diligenza (RCC 1992, pag. 262), ragione per cui egli deve assumersi le conseguenze del mancato pagamento dei contributi alla Cassa.
Prove: C.S.
5.2
Secondo la giurisprudenza del TFA, l'amministratore deve, se intende limitare i rischi connessi alla sua funzione, rassegnare le dimissioni quando accerta che non dispone di alcun potere decisionale (DTF 123 V 173 consid. 3a).
Il convenuto ha presentato le dimissioni da membro del CdA, in data 15 novembre 1996 (Doc. _).
Conseguentemente, __________ impegna la propria responsabilità per il mancato pagamento dei contributi paritetici AVS sino al 31 dicembre 1995, pari fr. 10'451.80 (Doc. _), ritenuto che gli acconti mensili da gennaio a ottobre 1996 sono stati onorati. (…)" (Doc. _, inc. __________, pag. 10-12)
1.5. Con decreti del 22 agosto 2000 il Giudice delegato ha congiunto le cause.
1.6. Nonostante i solleciti del TCA __________ non ha presentato l'allegato di risposta (cfr. doc. _, Inc. __________).
1.7. Mediante risposta 4 settembre 2000, __________, rappresentata dall'avv. __________, ha ribadito quanto espresso con l'opposizione precisando:
" (…)
La convenuta __________ è entrata a fare parte del Consiglio di Amministrazione dell'__________, a seguito della richiesta ‑ in tal senso ‑ da parte dell'azionista signor __________.
Questi ha sempre assicurato alla convenuta, alla quale era legato da amicizia, che la situazione finanziaria dell'azienda era ottima.
La convenuta non ha mai eseguito, se non negli ultimi anni, la contabilità dell'azienda ‑ allestita dal signor __________ ‑ limitandosi unicamente all'allestimento delle chiusure contabili, secondo le indicazioni del signor __________.
In particolare la convenuta non ha mai potuto provvedere alla redazione dei conteggi paga per dipendenti né all'allestimento dei conteggi salari per l'AVS.
La convenuta, di fatto, non ha mai posseduto alcun potere decisionale nell'ambito della gestione aziendale, dovendosi sempre e solo attenere alle assicurazioni rilasciate dall'azionista.
L'esistenza di una firma collettiva a due impediva di fatto e de iure alla convenuta di effettuare qualsiasi operazione di pagamento a favore della Cassa di compensazione, come meglio si dimostrerà in corso d'istruttoria. Gli aventi diritto economico gestivano in tutto e per tutto l'azienda, ivi compresi i traffici di pagamento a favore dell'attrice.
Dall'altra parte, la convenuta veniva rassicurata ‑ oltre che dall'azionista __________ ‑ anche dai risultati di bilanci che dipingevano una situazione economica florida, perlomeno durante il periodo di permanenza della convenuta in seno all'amministrazione.
Addirittura, dopo le dimissioni della convenuta, l'azionista acquistò lo stabile dove aveva sede l'__________.
I bilanci dell'azienda per gli anni 1993, 1994, 1995 e 1996 erano ottimi, tanto da giustificare una ripresa di utile in occasione di un'ispezione fiscale avvenuta il 15 aprile 1997.
Le dimissioni sono subentrate unicamente per ragioni di anzianità e non certo per dubbi circa la solidità finanziaria dell'azienda.
Il dissesto ‑ sempre a mente dell'azionista, il quale ne potrà dare conferma ‑ va ricercato in un mancato pagamento da parte di un grosso committente.
Pertanto non appare nella fattispecie possibile parlare di negligenza grave da parte della qui convenuta e ciò per le seguenti ragioni.
In primo luogo la convenuta ha svolto la propria attività durante un periodo di benessere dell'__________ e nulla lasciava presagire un futuro dissesto finanziario.
Partendo da tale concreto assunto, l'azionista __________ ha sempre assicurato che non vi era alcun problema nel fare fronte agli impegni della società. E le cose stavano effettivamente così.
La convenuta ‑ che non aveva ragione per dubitare di tale affermazioni confortate dai risultati di bilancio ‑ non poteva intervenire in alcun modo concreto nella formazione della volontà sociale, ritenuto che chi operava in tutto e per tutto era il signor __________ e la suo famiglia.
Anzi, lascia alquanto sconcertati il fatto che la Cassa di compensazione ‑ che sapeva perfettamente chi fosse il vero gerente ed organo materiale della società ‑ non abbia promosso le stesse richieste nei confronti del signor __________.
Ci si vuole augurare che la Cassa provveda a questa manchevolezza in tempi brevi.
Appare altrettanto strano che la Cassa abbia ritirato le proprie pretese nei confronti del signor __________, figlio dell'azionista __________." (Doc. _, inc. __________)
1.8. Mediante risposta 7 dicembre 2000, __________ ha rinviato a quanto sollevato in sede di opposizione (cfr. doc. _, Inc. __________)
in diritto
2.1. In virtù dell'art. 52 LAVS "il datore di lavoro deve risarcire alla cassa di compensazione i danni da lui causati violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le prescrizioni".
I presupposti dell'obbligo di risarcimento sono quindi l'esistenza di un danno, la violazione delle prescrizioni vigenti in materia di contributi paritetici, da parte del datore di lavoro, e l'intenzionalità o la negligenza grave.
Nell’ipotesi in cui il datore di lavoro è una persona giuridica, che è stata sciolta allorché la pretesa viene fatta valere, possono essere convenuti, in via sussidiaria, i suoi organi responsabili (DTF 123 V 15 consid. 5b con riferimenti).
Sussidiarietà significa che la cassa di compensazione deve innanzitutto rivolgersi al datore di lavoro. Solo nel caso in cui il datore di lavoro non può far fronte al suo obbligo contributivo la cassa di compensazione può agire sussidiariamente e direttamente contro i suoi organi. Generalmente questo è il caso in cui la cassa accusa un danno a seguito del fallimento della società datrice di lavoro (Nussbaumer, Die Haftung des Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, in AJP/PJA 1996 pag. 107.; Frésard, Les développements récents de la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances relative à la responsabilité de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1991, no. 2 pag. 163).
In questo contesto si situa anche il rilascio dell’attestato di carenza beni definitivo in una procedura di esecuzione in via di pignoramento. Tale documento attesta ufficialmente, oltre al mancato adempimento all’obbligo di versare i contributi, l’insolvibilità del datore di lavoro. Quindi alla Cassa è lecito richiedere il risarcimento ex art. 52 LAVS agli organi anche se la società esiste giuridicamente (cfr. RCC 1988 pag. 137 consid. 3c). Per questo, dalla notifica di tale atto, non vi è motivo per non iniziare una procedura di risarcimento contro i suoi organi sussidiariamente responsabili (RCC 1988 pag. 137 consid. 3c, confermato in RCC 1991 pag. 135 consid. 2a; cfr. critica in M. Kunz, Die Schadenersatzplicht des Arbeitsgebers in der AHV, Diss. Winterthur 1989 pag. 63).
Qualora più datori di lavoro, come per esempio i membri di una società semplice, o più organi di una persona morale, abbiano cagionato assieme un danno, essi ne rispondono solidalmente (DTF 114 V 214 e sentenze ivi citate).
2.2. Le convenute __________ e __________ ritengono perento il credito risarcitorio in quanto la Cassa sarebbe stata a conoscenza del danno già a partire dal 15 dicembre 1998.
Va innanzitutto rilevato che, ai sensi dell’art. 82 cpv. 1 OAVS il diritto al risarcimento dei danni si prescrive quando la Cassa di compensazione non lo fa valere mediante una decisione entro un anno dal momento in cui ne ha avuto conoscenza e, in ogni caso, decorsi 5 anni dal giorno in cui essi si sono avverati. Contrariamente al tenore letterale dell’art. 82 OAVS, si tratta di termini di perenzione, che vengono considerati d’ufficio.
D’altra parte la Cassa ha conoscenza del danno nel momento in cui, facendo uso dell’attenzione da lei esigibile, accerta che la situazione di fatto non permette l’esazione dei contributi e consente di fondare la decisione di risarcimento (DTF 121 III 388 consid. 3a e b; DTF 119 V 92 con riferimenti cfr. anche DTF 121 V pag. 240).
Il TFA ha altresì precisato che il credito risarcitorio della Cassa nasce il giorno in cui il danno è causato. Nell’ambito di un fallimento del datore di lavoro detto giorno è quello dell’apertura del fallimento stesso, poiché è da questo momento che gli oneri sociali scoperti non possono più essere recuperati seguendo la procedura ordinaria (DTF 123 V 15 consid. 5b e c, 170 consid. 2b, 121 III 384 consid. 3bb, 388 consid. 3a e b riferimenti; principi recentemente riconfermati in STFA inedita dell'8 novembre 1999 in re G. H., pag. 4).
Decisiva per la decorrenza del termine annuo di perenzione non è però la data d’insorgenza del danno, ma quella in cui la cassa di compensazione ne viene effettivamente a conoscenza (cfr. Nussbaumer, “Das Schadenersatzverfahren nach art. 52 AHVG” pag. 109, in Aktuelle Fragen aus dem Beistragsrecht der AHV, Veröffentlichungen des Schweizerischen Instituts für Verwaltungskurse an der Universität St. Gallen, volume 44, S. Gallo 1998; STFA inedita dell'8 novembre 1999 in re G. H., pag. 4).
Quando il danno risulta da un fallimento, il momento della “conoscenza del danno” ai sensi dell’art. 82 cpv. 1 OAVS non coincide con quello in cui la cassa è a conoscenza della ripartizione finale o riceve un attestato di carenza beni; la giurisprudenza del TFA considera in effetti che il creditore intenzionato a chiedere il risarcimento di un danno subito in un fallimento conosce sufficientemente il suo pregiudizio, in via di massima, quando è informato del suo collocamento nella liquidazione; a quel momento egli conosce o può conoscere l’importo dell’inventario, il suo proprio collocamento nella liquidazione, nonché il dividendo prevedibile. I medesimi principi sono applicabili anche nel caso di un concordato con l’abbandono dell’attivo (DTF 121 III 388 consid. 3b; 119 V 92 consid. 3 con riferimenti).
La conoscenza del danno può, in presenza di particolari circostanze, sussistere già prima del deposito dello stato di graduatoria; segnatamente allorquando la Cassa è stata resa edotta dall’amministrazione del fallimento, in seguito ad un’assemblea dei creditori, che nessun dividendo verrà distribuito ai creditori della sua classe. L’esistenza di tali circostanze viene ammessa con riserbo: delle semplici indiscrezioni o delle informazioni provenienti da persone non autorizzate non permettono ancora di fondare e di motivare l’istanza giudiziaria (DTF 118 V 196 consid. 3b; 116 II 162; RCC 1992 pag. 504 consid. 3b; riguardo al riconoscimento del danno al momento della prima assemblea dei creditori cfr. Pratique VSI 1996 pag. 167 consid. 3c/aa = DTF 121 V 240 consid. 3c/aa). Tuttavia può accadere che la conoscenza del danno può avvenire dopo il deposito dello stato di graduatoria se, a questo momento, l’ammontare effettivo degli attivi non è stato ancora stabilito, poiché, ad esempio, gli immobili devono dapprima essere venduti, per cui l'amministrazione del fallimento non può fornire nessuna indicazione in merito a un possibile dividendo. (DTF 118 V 196 consid. 3b; RCC 1992, pag. 266 consid. 5c, Nussbaumer, op. cit., pag. 406).
In un’esecuzione per via di pignoramento la conoscenza del danno coincide con la notifica dell’attestato di carenza beni ai sensi dell’art. 115 cpv. 1, in relazione con l’art. 149 LEF questo anche nell’ipotesi in cui il datore di lavoro è una persona giuridica non ancora sciolta per fallimento.
Da quel momento decorre il termine di perenzione di un anno (DTF 113 V 257s = RCC 1988 pag. 136; RCC 1991 pag. 132; Nussbaumer, Les caisses de compensation en tant que parties à une procédure de réparation d’un dommage selon l’art. 52 LAVS in RCC 1991 pag. 405 in fine).
Tuttavia ciò non è il caso quando si tratta di un attestato di carenza di beni provvisorio, in quanto generalmente in quel momento non si ha conoscenza del danno. Questo atto infatti obbliga la Cassa di compensazione, dal punto di vista del diritto dei contributi, a inoltrare una domanda di vendita ed attendere il relativo esito. Diverso è il caso allorquando, secondo le circostanze, manifestamente dalla realizzazione non ci si può attendere alcun ricavo (RCC 1988 pag. 322; RCC 1991 pag. 135 consid. 2a in fine).
Il momento della “conoscenza del danno” può avvenire precedentemente al fallimento, ossia in caso di rilascio di un attestato di carenza beni durante un’esecuzione in via di pignoramento (cfr. DTF 113 V 256 con riferimenti), oppure, a determinate condizioni, durante una moratoria concordataria (DTF 121 V 241 consid. 3c/bb in fine, AHI Praxis 1995 pag. 164, consid. 4d).
Ad esempio in una sentenza del 1° febbraio 1995 pubblicata in Pratique VSI 1995 pagg. 169 e ss, il TFA si è posto la questione di sapere se la Cassa doveva informarsi dei motivi che hanno portato al rifiuto dell'omologazione di un concordato con abbandono dell'attivo e se doveva, se del caso, intraprendere il necessario per salvaguardare il termine di perenzione annuo dell'art. 82 cpv. 1 OAVS. A tale quesito l'Alta Corte ha risposto affermativamente, in quanto la Cassa, che all'epoca secondo la vecchia LAF era collocata in seconda classe, nella sua qualità di creditore privilegiato non poteva disinteressarsi dei motivi che hanno indotto il giudice di rifiutare l'omologazione, che in quella fattispecie le avrebbero fatto comprendere che il suo credito non sarebbe stato totalmente coperto con il dividendo che poteva sperare di ottenere dal fallimento (cfr. Pratique VSI 1995 pag. 173).
In una recente sentenza del 6 novembre 2000 pubblicata in Pratique VSI 2001 pagg. 194 e ss, il TFA ha stabilito che la perdita del privilegio nel fallimento per i crediti di contributi dovuti, non modifica assolutamente l'attuale giurisprudenza secondo la quale di norma la Cassa di compensazione, in caso di fallimento del datore di lavoro, viene a conoscenza del danno solo al momento del deposito della graduatoria.
2.3. Nell'evenienza concreta, dagli atti si evince che con decreto del 27 novembre 1998 la Pretura di __________ aveva concesso alla società una moratoria concordataria, mentre con decreto 16 giugno 1999 l'ha revocata (FUSC del __________ 1998 e FUSC del __________ 1999).
La Cassa ha giustamente considerato la data della revoca della moratoria concordataria della ditta __________, quale momento a partire dal quale deduce di aver subito il danno che rivendica in questa sede (cfr. STFA non pubblicata dell'8 marzo 2001 nelle cause A. C. R., G. P. e F. F., H 115/00 e H 132/00, consid. 4a), 4b) e 4c).
Infatti, finché dura una moratoria concordataria, che per principio avvia il processo per un'eventuale omologazione del concordato al fine di salvare la ditta, non si può stabilire se il credito sarà recuperabile oppure no.
La situazione del presente caso è simile a quella descritta in Pratique VSI 1995 pag. 173, con la differenza che qui non si è giunti ad una decisione di rifiuto dell'omologazione, ma ad una revoca della moratoria concordataria.
A quel momento la Cassa si è quindi resa conto di aver subito un danno in quanto ha ritenuto il suo credito non più recuperabile.
Con decreti 2 e 20 agosto 1999 della Pretura di __________, è stata peraltro dichiarata l'apertura del fallimento e la sospensione della procedura ai sensi dell'art. 230 LEF (FUSC del __________ 1999).
La procedura fallimentare è tuttavia continuata in via sommaria poiché un creditore ha anticipato le spese (FUSC del __________ 1999).
Le argomentazioni dei convenuti non sono quindi pertinenti. La Cassa non poteva essere a conoscenza del danno già dal 15 dicembre 1998, data dell'insinuazione del credito al commissario del concordato. La giurisprudenza citata è chiara in questo senso, il termine di perenzione parte quindi dalla revoca della moratoria concordataria.
Essendo la revoca della moratoria concordataria intervenuta in data 16 giugno 1999 e considerato che le decisioni sono del 2 giugno 2000, il credito risarcitorio non è perento.
2.4. Si ha un danno ai sensi dell'art. 52 LAVS ogni qualvolta dei contributi paritetici legalmente dovuti all'AVS sfuggono a questa assicurazione. Il danno subentra allorquando questi contributi non possono essere riscossi per motivi di diritto o di fatto. Questo per intervenuta perenzione ai sensi dell’art. 16 cpv. 1 LAVS o per insolvenza del datore di lavoro ( cfr. Nussbaumer, AJP/PJA 1996 pag. 1076; DTF 123 V 15, 16, consid 5b). L'ammontare del danno corrisponde a quello dei contributi che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare (DTF 98 V 26 = RCC 1972 pag. 687; Frésard, La responsabilité de l’employeur pour le non-paiement de cotisations d’assurances sociales selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1987, no. 10, pag. 9).
Costituiscono elementi del danno risarcibile, tra l’altro, i contributi AVS/AI/IPG, sia per la parte del salariato che quella del datore di lavoro (Pratique VSI 1994 pag. 104); i contributi della disoccupazione; i contributi dovuti all’assicurazione cantonale degli assegni familiari, le spese di amministrazione ; le spese esecutive, gli interessi moratori (cfr. la giurisprudenza citata in Trisconi-Rossetti, L’azione di risarcimento danni della Cassa di compensazione AVS/AI/IPG nei confronti del datore di lavoro ex art. 52 LAVS, RDAT II 1995 pag. 369 s).
Nell'evenienza concreta, dagli specchietti concernenti l'evoluzione del debito contributivo (cfr. doc. _, Inc. __________), dagli estratti conto dei contributi (cfr. doc. _, Inc. __________) e dai quaderni dei salari (cfr. doc. _, Inc. __________), risulta chiaramente l'importo dei contributi non saldati.
Il danno ammonta dunque a fr. 214'545.75 (cfr. consid. 1.4.).
L'importo del contendere non è del resto stato contestato dai convenuti.
2.5. Per definizione, il danno considerato dall'art. 52 LAVS è quello derivante da un atto o da un'omissione in relazione ai compiti che la legge attribuisce al datore di lavoro, segnatamente in materia di versamento dei contributi (Pratique VSI 1994 pag. 99, consid. 5a). Le prescrizioni cui fa riferimento l'art. 52 LAVS sono innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesima e nelle sue disposizioni di esecuzione: in particolare le norme concernenti l'obbligo di pagare i contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di un'attività salariata, il prelevamento dei contributi dei salariati, l'obbligo di allestire i relativi conteggi: sono queste le disposizioni in senso stretto (art, 14 cpv. 1 LAVS, art. 34ss OAVS; cfr. RCC 1985, pag. 607 consid. 5a).
L’obbligo di conteggiare e versare i contributi da parte del datore di lavoro è un compito di diritto pubblico (Pratique VSI 1994 pag. 108 consid. 7a con riferimenti) ed il venire meno a questo compito costituisce una violazione di prescrizioni ai sensi dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno (Pratique VSI 1993 pag. 84 consid. 2a, DTF 111 V 173 consid. 2; DTF 108 V 186 consid. 1a; 192 consid. 2a; RCC 1985 p. 646 consid. 3a, 650 consid. 2).
Inoltre - anche se ciò non è esplicitamente menzionato nella legge - il datore di lavoro deve preoccuparsi dei contributi paritetici dei quali egli è tenuto ad assumere il prelevamento e la trasmissione alla Cassa con tutta la necessaria attenzione richiesta. Ne consegue che se egli è causa della propria insolvenza nei confronti della Cassa, egli può essere reso responsabile ai sensi dell'art. 52 LAVS, anche se non ha violato una prescrizione specifica della LAVS (RCC 1985, pag. 608 consid. 5b).
2.6. La cassa di compensazione che constata di aver subito un danno in seguito alla non osservanza delle prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo di dedurre da ogni paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa, rispettivamente degli art. 34 e ss. OAVS relativi ai modi di conteggio e di pagamento dei contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le prescrizioni intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può procedere contro di lui.
Incombe allora al datore di lavoro di far valere e provare validi motivi di giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad escludere una violazione intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni, rispettivamente idonei a giustificarla in base a circostanze speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr. 70 pag. 213).
È quindi possibile che, procrastinando il pagamento dei contributi, il datore di lavoro riesca a salvaguardare l’esistenza della ditta, ad esempio nell’ipotesi di difficoltà passeggere di liquidità.
Affinché un simile comportamento non comporti l’applicazione dell’art. 52 LAVS, occorre che il datore di lavoro, nell’istante in cui decide, abbia seri e oggettivi motivi di ritenere che gli sarà possibile solvere i contributi entro un termine ragionevole (DTF 108 V 188; RCC 1992 pag. 261 consid. 4b; RCC 1985 p. 604 consid. 3a).
L’obbligo del datore di lavoro e dei suoi organi responsabili di risarcire il danno alla Cassa sarà negato, e di conseguenza decadrà, se questi reca e prova motivi di giustificazione, rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187 consid. 1b; Knus, op. cit., pag. 54, Frésard, op. cit., RSA 1987, pag. 7).
2.7. Ai sensi della giurisprudenza del TFA si deve ammettere una negligenza grave del datore di lavoro quando questi abbia trascurato di fare quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevolmente posta nella stessa situazione.
La misura della diligenza richiesta viene apprezzata secondo il dovere di diligenza che si può e si deve generalmente esigere, in materia di gestione, da un datore di lavoro della stessa categoria di quella a cui appartiene l’interessato ( RCC 1988 pag. 634 consid. 5a; DTF 112 V 159 consid. 4 con riferimenti; M. Knus, op. cit., p. 53). Questo dovere risulta accresciuto quando si tratta di un amministratore unico; egli deve dare prova di tutta la diligenza necessaria alla corretta gestione degli affari sociali non essendo sufficiente l'ossequio della diligentia quam in suis (DTF 112 V 3 consid. 2b; cfr. anche DTF 122 III 198 consid. 3a). Egli deve conservare un assoluto controllo sugli affari importanti della ditta, essendo segnatamente suo preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano regolarmente versati. Occorre però esaminare se speciali circostanze legittimavano il datore di lavoro a non versare i contributi o potevano scusarlo dal provvedervi ( DTF 121 V 244 consid. 4b; 108 V consid. 1b e 193 consid.2b)
2.8. Innanzitutto va precisato che, secondo costante giurisprudenza (cfr. STCA 14 giugno 1995 in re G.C.; inc. __________) la responsabilità del datore di lavoro ai sensi dell'art. 52 LAVS non è in relazione alla gestione della società per se stessa, né a eventuali cause di un fallimento.
2.8.1. __________, ha ricoperto la carica di presidente del CdA dal 14 dicembre 1988 al 27 novembre 1997 (cfr. doc. _, Inc. __________)
2.8.1.1. La convenuta respinge l'addebito di intenzionalità e grave negligenza affermando di essere entrata a far parte del CdA per sostituire un membro dimissionario e ciò su esplicita richiesta del signor __________. Le proprie competenze si sarebbero quindi limitate alle registrazioni contabili e all'allestimento delle relative chiusure. Il potere decisionale sarebbe stato quindi nella mani di terze persone.
Accettando il mandato di presidente del CdA della __________, __________ ha assunto tutti gli oneri che da tale funzione derivano (STFA non pubblicata del 5 aprile 2001, nella causa A., H 436/00, consid. 3b).
La responsabilità per il corretto adempimento degli oneri assicurativi nonché la diligenza necessaria alla corretta gestione degli affari sociali non incombeva quindi solo a __________ bensì anche, e soprattutto, al presidente del CdA __________, trattandosi di attribuzioni inalienabili nel senso dell'art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO (cfr. STFA del 13 novembre 2000 non pubblicata nella causa F.S., consid. 4b, H 238/98).
Il fatto che la convenuta sia entrata nel CdA unicamente su richiesta di __________ e per amicizia non è rilevante. In caso contrario si finirebbe per legittimare la figura "dell'uomo di paglia" (cfr. STFA non pubblicata del 29 maggio 1995 nella causa A.C., consid. 3b, H 294/94).
sostiene di essersi occupata solo delle chiusure contabili della ditta e delle registrazioni contabili relative ai movimenti finanziari:
" (…)
Non ho mai allestito i salari rispettivamente le buste paga per i dipendenti della ditta. Mi venivano consegnati gli estratti bancari dai quali risultavano le uscite per i pagamenti dei salari ed io provvedevo alle relative registrazioni" (cfr. Doc. _, inc. __________)
Nella presente fattispecie le argomentazioni sollevate dalla convenuta non sono sufficienti per liberarla dalla responsabilità ex art. 52 LAVS.
La convenuta, in violazione degli obblighi che gli derivano dalla carica di presidente del CdA di una società anonima, non ha svolto un sufficiente e diligente controllo.
Come ricorda la costante giurisprudenza federale, ad ogni amministratore spetta ai sensi dell’art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO “l’alta vigilanza sulle persone incaricate della gestione, in particolare per quanto concerne l’osservanza della legge, dello statuto, dei regolamenti e delle istruzioni “.
Pertanto deve, di principio, informarsi periodicamente dell’andamento dell’azienda ed in particolare sugli affari principali, richiedendo rapporti dettagliati, studiandoli attentamente, cercando di chiarire errori ed agendo per correggere irregolarità. Se, dalle informazioni raccolte, sorge il sospetto di una gestione scorretta o negligente da parte di chi ha ottenuto la delega gestionale, l’organo deve intervenire affinché le prescrizioni siano rispettate(DTF 114 V 219, consid. 4a = RCC 1989, pag. 1116, consid. 4a e STFA non pubblicata del 25 luglio 1991 in re V.E. cfr. anche STFA non pubblicata del 29 agosto 1997 in re G.M.). Segnatamente è suo preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano regolarmente versati (DTF 108 V 202 consid. 3a; Frésard, Les développements récent de la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances relative à la responsabilité del l’employeur selon l’art. 52 LAVS, RSA 1991, pag. 165). Secondo la nostra Massima istanza, egli deve rassegnare le proprie dimissioni dal CdA se, nonostante le sue sollecitazioni, i contributi paritetici rimangono impagati (cfr. STFA inedita del 21.12.1993 in re M.T.S. e STFA inedita del 15.12.1993 in re L.N.).
Se non ha adempiuto i suoi obblighi con la dovuta diligenza che, secondo la giurisprudenza, va oltre la prudenza che è d’uso osservare nei propri affari (STFA del 29 maggio 1995 nella causa A. C. p. 6; DTF 99 II 179; STFA non pubbl. del 19 maggio 1995 nella causa M. D), il membro del Consiglio di amministrazione sarà ritenuto responsabile del danno.
Per quanto attiene alla presunta ed esclusiva colpa di terze persone, si ricorda in questo contesto che l'art. 759 cpv. 1 CO non è applicabile nell'ambito della responsabilità ai sensi dell'art. 52 LAVS per giustificare una riduzione del risarcimento in relazione con la gravità dell'errore commesso dal responsabile (cfr. Pratique VSI 1996, pag 306, citata in STFA del 13 novembre 2000 non pubblicata nella causa F.S., consid. 4b, H 238/98).
non può giustificarsi affermando che a lei in ogni caso non competeva ricevere informazioni e che i suoi compiti erano solo quelli di aggiornare le registrazioni contabili. Ella doveva invece vigilare affinché perlomeno i contributi sociali venissero pagati. La convenuta non ha infatti minimamente provato di essere stata impedita di prendere informazioni in merito al pagamento dei contributi sociali. In realtà non ha neanche provato ad ottenere le informazioni che le avrebbero permesso di appurare la precaria situazione finanziaria della società (cfr. STFA non pubblicata dell'8 marzo 2001 nella causa A. C., G. P. e F. F., H 115/00 e H 132/00, consid. 8b).
avrebbe dovuto verificare puntualmente e personalmente che i contributi paritetici venissero effettivamente versati alla Cassa e non accontentarsi delle rassicurazioni di __________ sul buon andamento degli affari.
Oltretutto la convenuta si occupava delle registrazioni contabili e dell'allestimento delle chiusure, per cui ella doveva sicuramente accorgersi degli scoperti contributivi, che peraltro figuravano nel conto economico alla voce "oneri sociali" (cfr. esempi doc. _, Inc. __________).
Comunque sia, il disinteresse mostrato da __________ ne determina la sua responsabilità ex art. 52 LAVS. La convenuta ha omesso di compiere quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevole nell'ambito delle incombenze riconducibili alla funzione di presidente del CdA di una società anonima. Del resto, la passività a dispetto della conoscenza (eventuale) di mancati pagamenti di contributi deve essere considerata un’inosservanza per negligenza grave delle prescrizioni (RCC 1989 pag. 115).
La convenuta ha omesso di verificare se i contributi sociali fossero stati pagati. Questa omissione costituisce una grave violazione del suo dovere di diligenza (cfr. RCC 1992, pag. 269). Inoltre tali doveri risultano accresciuti quando si tratti - come in concreto - di un presidente del consiglio di amministrazione (STFA non pubblicata dell'8 novembre 1999 nella causa G. H., H 74/99, consid 6b; DTF 122 III 198, consid. 3a).
Come rettamente stabilito dalla Cassa, visto che __________ ha provato di aver dimissionato il 27 novembre 1997, la sua responsabilità deve essere limitata ai contributi paritetici insoluti per gli anni dal 1995 all'ottobre 1997, pari a fr. 176'243.70 (cfr. doc. _, Inc. __________).
2.8.1.2. __________ sostiene che nulla avrebbe fatto presagire al dissesto economico della ditta visti i risultati soddisfacenti negli anni precedenti. La convenuta avrebbe dimissionato perché prossima all'età del pensionamento. Fino alla data delle proprie dimissioni del 27 novembre 1997 la società non avrebbe avuto problemi finanziari.
Nell'evenienza concreta, dagli atti risulta che sin dai primi mesi del 1995 la società è stata in mora col pagamento dei contributi, ciò che ha costretto la Cassa a diffidarla a partire dal mese di agosto del 1995 e a precettarla a partire dal mese di dicembre del 1997 (doc. _, Inc. __________). Dal mese di febbraio del 1997 la ditta veniva praticamente diffidata e precettata regolarmente per cui la convenuta __________ avrebbe dovuto rendersi conto che la ditta da ormai diverso tempo faceva fatica a pagare i contributi sociali (cfr. doc. _, Inc. __________). Anche i bilanci del 1995 e 1996 attestano una precaria liquidità (cfr. doc. _, Inc. __________).
Il dissesto economico sarebbe stato dovuto al mancato pagamento da parte di un grosso committente.
A parere di questo TCA, nella fattispecie risulta che, l'eluso versamento non può dirsi dovuto a difficoltà momentanee. La Cassa ha dovuto inviare diffide alla società e anche intraprendere procedure esecutive per l'incasso dei contributi. Finché, alla fine, vi è stato lo scoperto già indicato, risultato irrecuperabile.
Lo scoperto per cui i convenuti devono rispondere si riferisce sostanzialmente a tre anni (1995, 1996 e 1997). In particolare era dal mese di agosto 1995 (cfr. doc. _, Inc. __________), che la ditta non pagava regolarmente i contributi, ciò che non consente di ammettere un valido motivo di giustificazione previsto eccezionalmente dalla giurisprudenza del TFA (cfr. DTF 121 V 243, consid. 2.7.).
Inoltre anche negli anni successivi i contributi non sono stati regolarmente versati. Ora, il fatto la Cassa ha dovuto praticamente richiamare il pagamento di ogni acconto mensile, avrebbe dovuto imporre una particolare attenzione proprio su questo aspetto (cfr. doc. _, Inc. __________).
Inoltre il lungo vuoto contributivo attesta la cronica situazione di illiquidità della società, che avrebbe dovuto indurre gli amministratori a prendere delle decisioni importanti. In tal senso il TFA ha precisato che la ditta che attraversa una fase difficile e fonda la sua esistenza su equilibri delicati deve prendere delle misure drastiche e immediate (STFA non pubblicata del 7 maggio 1997 nella causa M.V., H 336/95, consid. 3d). Il TFA ha ribadito che l’organo della società deve prestare particolare attenzione nell'ipotesi in cui è a conoscenza del fatto che la ditta sta attraversando una crisi finanziaria (STFA del 16 aprile 1998 in re O. G. p. 6 e giurisprudenza ivi citata). Il fatto che un grosso committente non abbia onorato le proprie fatture determinando lo stato di illiquidità della società, non può essere tutelato. Una società deve prevedere che prima o poi ci possono essere delle difficoltà nell'incasso di determinati crediti, difficoltà che, se la ditta è solida e ben gestita, non incideranno sull'esistenza della stessa qualora alcune fatture non vengano onorate.
La ditta era dunque in difficoltà da ormai troppo tempo per ammettere un motivo di discolpa ai sensi della giurisprudenza
(cfr. consid. 2.6.).
Neanche la concessione della moratoria concordataria poteva indurre a pensare che il pagamento degli oneri sociali potesse avvenire entro breve tempo.
Ora, l'avere procrastinato costantemente il pagamento dei contributi paritetici e averlo irrimediabilmente differito a partire dal mese di novembre 1996 (cfr. doc. _, Inc. __________), è segno di una negligenza non indifferente del datore di lavoro e fa sorgere la responsabilità degli amministratori, cui incombeva per legge la massima vigilanza nella conduzione e nel controllo della società.
Il mancato pagamento dei premi era infatti da considerare cronico.
Va al riguardo ricordato che il TFA ha considerato tale il mancato pagamento dei contributi durante numerosi mesi (STFA del 7 maggio 1997 nella causa G.G; cfr. anche STFA del 7 maggio 1997 nella causa M.V, in cui il mancato pagamento è durato all’incirca dieci mesi).
In una sentenza non pubblicata dell'8 marzo 2001 nella causa A. C. R., G. P. e F. F., H 115/00 e H 132/ 00, il TFA si è ancora così espresso:
" (…) il mancato pagamento di tali oneri si è protratto troppo a lungo (dal 1994 al 1996) e a partire dal 1° gennaio 1995 l'omissione degli importi dovuti alla Cassa si è cronicizzata, costringendo quest'ultima a promuovere procedure esecutive per l'incasso dei contributi. (…)"
L'Alta Corte ha per contro ritenuto giustificato il mancato versamento della durata di tre mesi se tuttavia precedentemente erano stati versati regolarmente (DTF 121 V 243). Secondo la giurisprudenza del TFA, non può essere riconosciuto alcun motivo di giustificazione se il differimento dei pagamenti dei contributi paritetici era cronico, e i pagamenti venivano effettuati solo dopo che le procedure esecutive, ripetute e numerose, giungevano a uno stadio avanzato (STFA inedita del 27 giugno 1994 in re M.A.).
Inoltre, secondo l'Alta Corte, nemmeno l’illiquidità della società giustifica il procrastinare del pagamento dei contributi se non sono realizzati i chiari criteri di discolpa posti dalla giurisprudenza federale (STCA 4 maggio 1995 nelle cause M.J., M.M., B.N. e P. L.). In concreto, non è dunque affatto accertato, con l'alto grado di verosimiglianza richiesto dalla giurisprudenza, che la scelta di differire il pagamento dei contributi paritetici fosse, secondo una valutazione ragionevole, obiettivamente indispensabile per la sopravvivenza della società; e nemmeno è assodato che il datore di lavoro potesse oggettivamente presumere di soddisfare entro breve termine la Cassa di compensazione riguardo ad ogni suo credito (DTF 108 V 188).
Viste le circostanze rilevate era pensabile il contrario.
2.8.1.3. __________ ha chiesto che venga convenuto anche __________, in quanto azionista di maggioranza.
A prescindere dall'esistenza o meno degli elementi per convenire in giudizio __________, va comunque ricordato che, secondo la giurisprudenza del TFA, alla cassa di compensazione spetta per legge un’ampia facoltà di decidere, nel caso di solidarietà tra più debitori, se convenire in giudizio tutti i debitori o soltanto uno o solo alcuni di essi. Qualora la Cassa omette di procedere contro uno di loro, nessun’altra autorità può sostituirsi ad essa ed agire al suo posto (DTF 108 V 195 consid. 3). In simili condizioni, dunque il TCA non può intervenire nel senso postulato dalla convenuta.
2.8.2. __________ o, è stata membro del Consiglio di amministrazione dal 23 maggio1989 al 9 luglio 1998. Dal 9 luglio 1998 al 7 dicembre 1998 ha ricoperto la carica di presidente del CdA, con diritto di firma collettiva a due (cfr. doc. _, Inc. __________).
Anch'essa come __________ sostiene di aver avuto all'interno della società solo una posizione marginale e che per questo non avrebbe avuto all'interno della stessa nessun potere decisionale. Per questi motivi non sarebbe ravvisabile nel suo comportamento nessuna violazione né intenzionale né per negligenza grave delle prescrizioni.
Al riguardo il TCA non può che rinviare a quanto esposto ai considerandi precedenti a proposito di __________: i motivi invocati dalla convenuta __________o non sono tali da esimerla da una responsabilità ex art. 52 LAVS. Ella avrebbe dovuto verificare puntualmente e personalmente che i contributi paritetici venissero effettivamente versati alla Cassa (cfr. consid. 2.8.1.1).
Il danno cui deve rispondere __________ è pari a fr. 214'545.75.
2.8.3. __________ ha assunto la carica di membro del CdA dal 6 febbraio 1995 al 15 novembre 1996 (cfr. doc. _, Inc. __________) La radiazione è stata pubblicata l'11 giugno 1997.
Egli sostiene che la sua attività all'interno della ditta era esclusivamente tecnica, per cui a lui non gli si può addebitare nessuna colpa né intenzionale né per negligenza grave. Egli sarebbe stato tenuto all'oscuro della gestione finanziaria della ditta, per cui esclude la propria responsabilità per il mancato pagamento dei contributi sociali.
Anche a __________ spettava l'obbligo di vigilare sull'andamento della società ed in particolare per quanto riguarda il pagamento dei contributi.
Non è quindi sufficiente asserire di essere membro del CdA con funzioni puramente tecniche per non incorrere in nessuna responsabilità ex art. 52 LAVS (STFA non pubblicata 29 agosto 1997 in re G.M, H 318/95; STFA del 27 marzo 2000 non pubblicata nella causa V.G e R.N, H 272/99 Ws, consid. 3c).
Questo principio è stato ancora ribadito per esteso dal TCA in una sentenza non pubblicata del 6 agosto 1998 in re M.B., inc. __________, dove un amministratore, al quale erano state esclusivamente affidate competenze tecniche, è stato ritenuto responsabile del danno subito dalla Cassa poiché non aveva ottemperato al suo obbligo di vigilanza e di diligenza prescritto dalla legge.
Anche per __________ valgono per il resto le considerazioni fatte a __________ (cfr. consid. 2.8.1.1).
Come rettamente stabilito dalla Cassa, visto che __________ ha provato di aver dimissionato il 15 novembre 1996, la sua responsabilità deve essere limitata ai contributi paritetici insoluti sino al 31 dicembre 1995, pari a fr. 10'451.80, ritenuto che gli acconti mensili da gennaio a ottobre 1996 sono stati pagati (cfr. doc. _, Inc. __________).
2.9. Infine, per quanto riguarda la richiesta di assunzione di prove fatte dalla convenuta __________, corollario del diritto di essere sentito ai sensi dell’art. 29 cpv. 2 CF, è utile precisare che sono in ogni caso ammesse soltanto le prove giuridicamente determinanti ai fini del giudizio; possono inoltre essere respinti i mezzi di prova atti a provare una circostanza già chiara, i mezzi di prova che non porterebbero alcun chiarimento alla fattispecie o, ancora, che sono noti all’autorità per sua conoscenza diretta o indiretta (DTF 120 V 360 consid. 1a con riferimenti, Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 2.a edizione, Berna 1997, § 53 N 24, pag. 344).
Quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove. Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 CF (DTF 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).
Nel caso in esame, secondo questo Tribunale, la documentazione agli atti è sufficiente per pronunciare il presente giudizio. I mezzi di prova richiesti dalla convenuta, segnatamente la sua audizione e quella di __________, devono essere rifiutati in quanto non porterebbero alcun chiarimento alla fattispecie, che appare sufficientemente accertata.
Inoltre non è necessario richiamare dall'UEF e dall'ACC l'incarto della società (contabilità e dichiarazioni fiscali), poiché la documentazione agli atti è sufficiente per accertare la questione della perenzione dell'azione di risarcimento.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- La petizione 16 agosto 2000 nei confronti di __________ è accolta.
§ La succitata é condannata a risarcire alla Cassa __________ fr. 214'545.75, con vincolo di solidarietà con __________ limitatamente all'importo di fr. 176'243.70 e con __________ per fr. 10'451.80.
2.- La petizione 16 agosto 2000 nei confronti di __________ è accolta.
§ La succitata é condannata a risarcire alla Cassa __________ fr. 176'243.70, con vincolo di solidarietà con __________ e limitatamente all'importo di fr. 10'451.80 con __________.
3.- La petizione 16 agosto 2000 nei confronti di __________ è accolta.
§ Il succitato é condannato a risarcire alla Cassa __________ fr. 10'451.80, con vincolo di solidarietà con __________ e __________.
4.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
5.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
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Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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