AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 31.2000.36
Data decisione, Autorità: 27.08.2001, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n. 31.2000.00036
ZA/nh
Lugano 27 agosto 2001
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Zaccaria Akbas
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sulla petizione del 8 giugno 2000 ai sensi dell'art. 52 LAVS di
__________,
rappr. da: __________,
contro
avv. __________,
in relazione alla fallita
ritenuto, in fatto
1.1. In data __________ 1998 é stata iscritta a Registro di commercio la società __________, con sede a __________ (cfr. doc. _), precedente ragione sociale __________ (cfr. doc. _), che prima del trasferimento in Ticino era iscritta a registro di commercio di __________ (cfr. doc. _).
Lo scopo sociale consisteva nella produzione, l'importazione, l'esportazione e il commercio all'ingrosso o al minuto di prodotti di ogni genere per la manutenzione, la pulizia e l'igiene di stalle per ogni tipo di animale, ecc..
è stato amministratore unico della società __________ fino al 21 luglio 1998, con diritto di firma individuale (cfr. doc. _).
La __________ è stata affiliata quale datrice di lavoro presso la Cassa __________ dall'11 luglio 1997 al 31 dicembre 1998.
In data 20 aprile 1999 è stato rilasciato un attestato di carenza beni di fr. 10'200.55 relativo ai contributi paritetici non saldati dalla __________ nei due primi trimestri del 1998 (cfr. doc. _).
Con decreti 6 e 18 ottobre 1999 la Pretura di __________ ha dichiarato l'apertura del fallimento della __________, rispettivamente la sospensione della procedura per mancanza di attivi (FUSC del __________ 1999).
1.2. Costatato di aver subito un danno, il 7 aprile 2000 la Cassa ha emesso nei confronti di __________ una decisione di risarcimento danni ex art. 52 LAVS per fr. 13'463.50 pari ai contributi non saldati dalla ditta __________ nel 2° semestre del periodo 1998 (cfr. doc. _).
1.3. Con opposizione 3 marzo 2000 il convenuto respinge l'addebito di intenzionalità e negligenza grave.
Egli sostiene inoltre di aver provveduto al pagamento dello scoperto fatto valere dalla Cassa:
"2. Anlässlich einer Besprechung vom 17.06.1998 hatte ich mich ausdrücklich nach dem Vorliegen von AHV‑Abrechnungen erkundigt Danach waren die bereits vorliegenden AHV‑Beitrags- abrechnungen 1997 und 1998 bezahlt. Offen war scheinbar eine Beitragsabrechnung 01.01.1998 ‑ 30.06.1998. Diesbezüglich wurde meinerseits die Anweisung erteilt, dass diese Beitrags- abrechnung zu bezahlen sei. Eine Kontrolle für die effektive Bezahlung der Beitragsabrechnung war infolge Ausscheidens
des Unterzeichnenden nicht mehr möglich. Meine diesbezügliche Stellungnahme vom 14.03.2000 sowie die dort erwähnte Demission vom 21.07.1998 befinden sich bei Ihren Akten.
Entgegen der Auffassung der __________ trifft dies jedoch zu für die Nachtragsabrechnung 1997 vom 29.01.1999 sowie auch auf die Monatspauschale Juni 1998 vom 15.06.1998.
Im Rahmen der einem Verwaltungsrat obliegenden Sorgfaltspflicht gehört es lediglich, die zur Bezahlung der Beitragsabrechnung notwendigen Anweisungen zu erteilen und soweit möglich, auch die diesbezügliche Kontrolle für die Bezahlung zu führen. Die entsprechende Anweisung für die Bezahlung der Monatspauschale Juni 1998 wurde erteilt.
(cfr. doc. _)
1.4. Con petizione 8 giugno 2000, tradotta in italiano il 26 giugno 2000, la Cassa ha postulato la condanna di __________ al pagamento di fr. 10'200.55, per i contributi paritetici AVS/AI/IPG/AD/AF non versati dalla ditta __________ (precedente __________) nel periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 1998.
La cassa ha precisato che il timbro con la dicitura "pagato" (bezahlt) che figura sull'attestato di carenza beni del 20 aprile 1999 (cfr. doc. _) é riferito unicamente alle spese d'esecuzione pagate dall'attrice stessa.
La Cassa ha ridotto a fr. 10'200.55 l'importo del danno fatto valere con la decisione di risarcimento (fr. 13'463.50), in quanto al momento dell'emissione del conteggio aggiuntivo del 29 gennaio 1999 relativo al 1997, il convenuto non era più amministratore unico della società.
Nel merito l'attrice osserva quanto segue:
" 3.3 Responsabilità del convenuto
Secondo la conferma trasmessaci dall'Ufficio del registro di commercio del Canton __________ e le informazioni del convenuto, quest'ultimo è stato Consigliere d'amministrazione unico della già ditta, fino alla sua uscita dal Consiglio d'amministrazione il 24 luglio 1998 (cfr. scritto di dimissioni del 21 luglio 1998). In tal modo il convenuto ha dunque pure contribuito in maniera determinante alla formazione della volontà sociale della __________. In quanto tale il convenuto è pure stato responsabile del conteggio e del pagamento corretti dei contributi AVS e CAF nei confronti dell'attrice. Da quanto appena esposto si può desumere che il convenuto, quale Consigliere d'amministrazione unico della già ditta, va reso responsabile del danno oggetto della petizione.
Per ragioni di completezza occorre aggiungere che soltanto il 5 giugno 1998 è stato possibile allestire il conteggio annuale 1997, dato che il convenuto non ha provveduto a inoltrare entro i termini, come è suo dovere quale datore di lavoro, i relativi documenti dei salari (Art. 35 capoverso 3 OAVS), e ha dunque violato il dovere di conteggio. Per tale motivo soltanto in data 15 giugno 1998 è stato possibile emettere i conteggi forfettari relativi al periodo dal 1° gennaio fino al 30 giugno 1998, e in assenza di indicazioni corrispondenti da parte del convenuto, non è neppure stato possibile fatturare prima dei forfait trimestrali o mensili.
(…)
In casu non è dunque sufficiente contestare semplicemente una colpa o asserire che non vi sarebbe più stato il tempo necessario per controllare il pagamento effettivo (cifra 2 risposta questionario del 14 febbraio 2000). Il convenuto deve piuttosto essere in grado di esporre su quali elementi poggia la propria assenza di colpa, cosa ha intrapreso concretamente per evitare il danno. Quale Consigliere d'amministrazione unico, il convenuto era infatti responsabile sia del rispetto del dovere di conteggio che di quello di pagamento. Tali doveri dovevano essere rispettati da lui personalmente. Non è possibile delegare né trasferire tali doveri in maniera giuridicamente sufficiente dal profilo della LAVS o vincolante per terzi né ad altre persone soggiacenti al dovere né a impiegati della ditta, ad es. alla signora __________. Alle affermazioni del convenuto in tal senso non è perciò possibile dar seguito (cifra 2 risposta questionario del 14 marzo 2000). La negligenza grave è dunque data se il convenuto non ha versato i contributi. Non sta dunque all'attrice dover provare la negligenza grave del convenuto.
5.2 Obbligo di pagamento
Il forfait del mese di giugno 1998 del 15 giugno 1998, esigibile per il 30 giugno 1998, era da pagare entro il 10 luglio 1998 (Art. 34 cpv. 4 OAVS). AI momento del colloquio del 17 giugno 1998, citato dal convenuto, è invero possibile che tale forfait non fosse ancora pervenuto, ciò però non toglie nulla al fatto che occorreva pagare tale fattura entro il 10 luglio 1998 e che il convenuto era Consigliere d'amministrazione unico fino al 24 luglio 1998 e dunque in tal senso unico responsabile. Contrariamente all'avviso del convenuto non è dunque sufficiente "dar ordine" di pagamento degli importi dovuti (cifra 2 dell'opposizione), tanto meno visto che quest'ultimo era ancora responsabile per il pagamento degli importi per la durata di due settimane intere oltre il termine di pagamento.
Il convenuto non può dunque voler asserire che un controllo del pagamento effettivo del conteggio dei contributi non sarebbe più stato possibile in seguito all'uscita dal Consiglio d'amministrazione (cifra 2 dell'opposizione). Inoltre il convenuto non può seriamente asserire che faceva parte del proprio dovere di diligenza unicamente l'impartire gli ordini necessari al pagamento del conteggio dei contributi e, in quanto possibile, l'eseguire il controllo relativo a tale pagamento (cifra 3 dell'opposizione). Infatti, come sopra esposto gli era possibile effettuare tale controllo, e inoltre la giurisprudenza del Tribunale federale applica in questo contesto un parametro severo, da cui con certezza non è possibile desumere nulla a favore del convenuto. Altrimenti starebbe all'attrice sopportare il comportamento del convenuto che contravviene all'obbligo di diligenza, cosa che ovviamente non è possibile supporre.
Il convenuto deve inoltre ancora provare che l'ordine di pagamento del forfait più volte citato sia stato dato, ciò che però, come esposto, non potrebbe né giustificare né discolpare il suo comportamento.
5.3. Obbligo di controllo
Non è inoltre neppure vero che il 17 giugno 1998 sarebbero (già) stati pagati i conteggi dei contributi AVS 1997 e 1998 (cifra 2 risposta questionario del 14 marzo 2000), dato che fino alla fine di giugno 1998 il contributo dovuto ammontava a Fr. 18'969.‑ (fattura conteggio annuale 1997 e conteggio forfettario relativo al periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 1998), di modo che il convenuto, contrariamente a quanto asserisce, non poteva partire dal presupposto che i conteggi dei contributi venissero pagati regolarmente.
A questo riguardo il convenuto avrebbe dovuto ottemperare ai propri obblighi di controllo . Anche se un Consigliere d'amministrazione che non è incaricato della gestione degli affari, giusta l'art. 716a CO, non è tenuto a vigilare su ogni singolo affare delle persone incaricate della gestione e della rappresentanza, ma si può limitare alla vigilanza sull'attività della gestione e dell'andamento degli affari. Ciò comporta però che s'informi costantemente sull'andamento degli affari, che chieda rapporti, che li studi, che richieda, se necessario, informazioni supplementari e che tenti di chiarire errori (RCC 1989 p. 108). Non vi sono indizi che provino che il convenuto abbia ottemperato alla propria responsabilità nella maniera sopra esposta. La fattura del conteggio annuale 1997 è stata infatti pagata soltanto in data 1° luglio 1998. Era ancora scoperto e da pagare il conteggio forfettario del 15 giugno 1998, fatto per il quale il convenuto va reso responsabile.
(…)
5.5. Ignoranza del Consigliere d'amministrazione relativa ai pagamenti di contributi ancora dovuti:
Inoltre l'obiezione della mancata conoscenza relativa a
contributi ancora dovuti non può rappresentare un motivo di giustificazione o di discolpa. Ciò perché il convenuto non sembra essersi impegnato in maniera sufficiente per il pagamento dei contributi dovuti. E' dunque impensabile che l'attrice debba sopportare le conseguenze del fatto che il convenuto non ha eseguito l'attività di controllo dovuta e non ha vigilato sulle persone con obblighi interni. Il convenuto è dunque responsabile del danno oggetto della petizione.
5.6 Motivi per il fallimento della ditta:
Infine è pure irrilevante per quali motivi sia sopravvenuto il fallimento della ditta, dato che neppure la mancanza di mezzi finanziari della società è sufficiente di per se stessa quale motivo di giustificazione o di discolpa. Un datore di lavoro deve piuttosto esporre motivi concreti che facciano apparire come lecita o non colposa la sua violazione delle prescrizioni legali dovuta alla mancanza di liquidità (RCC 1985 pag. 621 consid. 4). Il convenuto non è però in grado di addurre tali motivazioni. Anzi, quest'ultimo asserisce che quando ancora ricopriva la funzione di Consigliere d'amministrazione unico ed era dunque unico responsabile, la ditta disponeva di sufficienti mezzi e presenta le relative prove in tal senso (cifra 4 dell'obiezione come pure cifra 4 del questionario)."
(cfr. doc. _)
1.5. Con risposta 19 settembre 2000, il convenuto ha ribadito quanto sollevato in sede di opposizione, precisando inoltre che le pretese di risarcimento danni richieste dall'attrice sarebbero state pagate il 3 maggio 1999:
" Per le sue pretese di risarcimento, la parte attrice si basa sulla fattura forfettaria del periodo dall'01.01. al 30.06.1998, con data del 15.06.1998. La decisione sulla contribuzione risale al 15.06.1998. Si contesta il fatto che questa decisione sia stata recapitata all'ex __________. La decisione sulla contribuzione del 15.06.1998, messa agli atti, è stata recapitata alla __________; fatto incontestato anche dalla parte attrice.
Soltanto la decisione di tassazione del 31.12.1998 è stata indirizzata alla __________. A quel momento, il convenuto non faceva più parte del consiglio d'amministrazione. A causa dell'errore d'invio della fattura forfettaria del periodo dall'01.01. al 30.06.1998, il sottoscritto non poteva essere a conoscenza della decisione per tempo e come consigliere d'amministrazione. Inoltre, il convenuto invoca il fatto che questa fattura di contribuzione è stata saldata (vedi documenti giustificativi _).
Alla cifra 1.4 dell'azione, la parte attrice afferma che la voce "pagato" si riferisce soltanto alle spese d'esecuzione. Questa affermazione è indubbiamente falsa. Nei documenti giustificativi è infatti stato apportato il timbro della parte attrice. Dai documenti giustificativi A15 / A16 risulta che la parte attrice ha pagato le spese d'esecuzione di CHF 13.‑‑. Se il timbro "pagato" (03.05.1999) si riferisse soltanto al pagamento delle spese d'esecuzione, esso sarebbe stato apportato sulla parte sinistra del documento giustificativo 19, e non sulla parte destra, dove è indicata la fattura di contribuzione di CHF 10,200.55. Il convenuto invoca quindi l'avvenuto pagamento del credito di contribuzione. Gli importi sono stati saldati.
(…)
Quali motivi di giustificazione il convenuto ha addotto quanto segue:
ad 5. Motivi di giustificazione e di discolpa (obbligo di pagamento e obbligo di controllo)
Il 17.06.1998 sussisteva un bilancio annuale provvisorio per il 1997. A quel momento, su richiesta del sottoscritto era stata stilata una lista di creditori per il mese di giugno 1998, dalla quale risultava che il conteggio del 1997, in data del 05.06.1998, era ancora scoperto dell'importo di CHF 9'390.35. Il sottoscritto ha dato chiaramente l'ordine di effettuare immediatamente il versamento di CHF 9'390.35, in data del 05.06.1998. La parte attrice ha ricevuto l'importo. Il convenuto ha quindi svolto in maniera molto accurata il suo obbligo di controllo.
Il 02.07.1998 è stato discusso il bilancio annuale. Durante questa discussione il convenuto ha potuto accertarsi che il conteggio annuale del 1997 era effettivamente stato saldato il 01.07.1998, e che quindi le istruzioni del sottoscritto erano state seguite (A24). Al contrario di quanto afferma la parte attrice, il convenuto non si è soltanto limitato a dare l'ordine di pagamento, ma ha anche controllato l'esecuzione di quest'ultimo.
La stessa cosa è avvenuta anche con la pretesa di contribuzione. Durante la seduta del 17.06.1998, il conteggio forfettario per il 1998 del 15.06.1998 non sussisteva ancora. In occasione della stessa riunione, il sottoscritto si è espressamente informato sull'esistenza di un tale conteggio. Durante la seduta del 02.07.1998 sul bilancio annuale, la __________ ha accennato a un'eventuale esistenza di tale conteggio, che tuttavia è risultato non ancora sussistere. Il sottoscritto ha istruito telefonicamente la signora __________ di effettuare il pagamento del conteggio forfettario (da gennaio a giugno 1998) immediatamente al 10.07.1998.
(…)
(cfr. doc. _)
1.6. Con osservazioni del 5 ottobre 2000, la Cassa ha aggiunto quanto segue:
(…)
"Per quanto attiene al riferimento che il convenuto fa alla tassazione del 31 dicembre 1998, occorre rilevare che non ne figura alcuna negli atti. Non risulta dunque possibile ricostruire le argomentazioni del convenuto a tale proposito.
Se il convenuto intendesse far riferimento alla decisione di tassazione d'ufficio del 4 dicembre 1998, rimane da menzionare che quest'ultima ha il medesimo contenuto del calcolo forfetario del 15 giugno 1998 che, come noto, è stato inviato alla __________, a cui vanno aggiunti Fr. 70.‑ di spese di esecuzione. E' del resto stato necessario allestire questa decisione di tassazione perché il convenuto non ha pagato il forfait mensile del mese di giugno 1998 e in tal modo ha tra l'altro causato un danno all'attrice.
(…)
Per quanto riguarda il conteggio dei contributi 1997 si rinvia pure a quanto esposto dall'attrice e si sottolinea il fatto che il reddito dei dipendenti __________ ed __________ versato nel 1997 è stato conteggiato unicamente in data 22 giugno risp. 10 luglio 1998, mentre sarebbe stato necessario annunciare all'attrice tali redditi entro la fine di gennaio 1998 (articolo 35 capoverso 3 LAVS). E' dunque accertato che il convenuto ha violato il proprio obbligo di allestire i conteggi. Tale violazione degli obblighi del datore di lavoro non ha infatti nulla a che vedere con il versamento dei contributi e non è dunque sanata con l'asserito versamento dei contributi, soprattutto visto che il versamento dei contributi AVS 1997 è avvenuto evidentemente sulla base di un importo di salario troppo esiguo, rendendo così necessaria l'emanazione di un conteggio complementare 1997 del 29 gennaio 1999. Il convenuto nel frattempo aveva però lasciato il consiglio d'amministrazione della ditta.
A causa delle omissioni del convenuto, in occasione dell'emissione del forfait mensile del mese di giugno 1998 (periodo di contribuzione 01.01.1998 fino al 30.06.1998) del 15 giugno 1998, per un totale di Fr. 10'200.55, non è neppure stato possibile rilevare correttamente l'intera massa salariale e dunque i contributi AVS. A causa delle omissioni del convenuto, l'ammontare dei contributi fatturati quale forfait è infatti risultato essere troppo esiguo. In tal senso l'omissione del convenuto relativa al computo corretto dei contributi 1997
ha certamente a che vedere con il forfait mensile del mese di giugno 1998 e vi è una correlazione determinante in questo senso.
(…)
Nella fattispecie non interessano gli affari interni della ditta. Il convenuto ammette infatti di aver già saputo in data 17 giugno 1998 del credito dell'attrice, che però non ha né intrapreso dei provvedimenti concreti né provveduto egli stesso a saldare il credito. Il preteso ordine di versare i contributi in sospeso, dato a chiunque sia ‑ il convenuto non fornisce alcuna informazione in merito ‑senza alcun controllo né accertamento se davvero è stato effettuato il versamento, non riesce a liberare il convenuto dalla propria responsabilità. Per l'attrice è inoltre molto sconcertante il fatto che il convenuto continui a sostenere l'affermazione infondata secondo cui l'attrice avrebbe già ottenuto l'importo rivendicato (si veda in merito quanto esposto alla cifra 1: danno).
Anche il presunto colloquio del 2 luglio 1998 concernente il bilancio 1997, di cui non è possibile trovare alcuna traccia negli atti, se davvero dovesse aver avuto luogo, non c'entra nulla con la fattispecie, dato che il danno rivendicato, come più volte sottolineato, riguarda il forfait mensile del mese di giugno 1998 (periodo di contribuzione 01.01.1998 fino al 30.06.1998) e non i crediti in sospeso dell'anno 1997. Questi ultimi in data 2 luglio 1998 non erano tra l'altro neppure ancora stabiliti, contrariamente a quanto asserisce il convenuto, dato che le notifiche dei salari 1997 per i dipendenti __________ ed __________ sono state inoltrate in ritardo, risp. con data 22 giugno e 10 luglio 1998, né tantomeno erano stati saldati e che resero necessaria l'emissione del conteggio complementare 1997 del 29 gennaio 1999 (vedi sopra cifra 3.3 in merito). Il fatto che il convenuto fosse a conoscenza dei crediti sospesi del 1997 è inoltre documentato dal documento di prova 1 del convenuto (in merito al conteggio AVS). In tale scritto viene affermato che nei confronti dell'attrice non sono stati conteggiati tutti i redditi versati durante l'anno 1997. Di modo che le affermazioni del convenuto secondo cui i propri ordini relativi al versamento dei contributi AVS dovuti sarebbero stati ossequiati, sempre che li abbia veramente dati, sono totalmente prive di fondamento, soprattutto dato che il documento 24 che dovrebbe fungere da sostegno a tali affermazioni, non è presente negli atti. Non è dunque possibile parlare di una sorveglianza su un conteggio e un versamento corretti dei contributi AVS, così come il convenuto era tenuto a eseguirli.
Il forfait mensile del mese di giugno 1998 (periodo di contribuzione 01.01.1998 fino al 30.06.1998), sussisteva davvero, anche se il convenuto non fosse ancora stato a conoscenza dell'ammontare esatto, dato che il convenuto sapeva che per l'anno 1998 non erano ancora stati versati contributi AVS. Doveva dunque essergli chiaro che l'attrice era in possesso di un corrispondente credito basato sul diritto pubblico, che poggiava sugli obblighi del datore di lavoro cui sottostava il convenuto, indipendentemente dal momento in cui è stato emesso il forfait mensile per il mese di giugno 1998, che il convenuto non aveva però saldato. Il convenuto ammette inoltre che la __________ aveva attirato la sua attenzione su tale circostanza. Dal verbale del colloquio del 17 giugno 1998 non è infatti possibile desumere alcun indizio, secondo cui il convenuto avrebbe dato ordini relativi al versamento dei contributi AVS dovuti. Le affermazioni contrarie del convenuto si rivelano una volta di più essere delle mere affermazioni di parte.
Il convenuto non riesce neppure a liberarsi dalla propria responsabilità, affermando di aver dato ordine alla signora __________ di versare il forfait mensile per il mese di giugno 1998, dato che è evidente che tale forfait non è stato versato; questo fatto va addebitato al convenuto in qualità di unico membro del consiglio d'amministrazione della ditta. Egli non poteva delegare in maniera giuridicamente valida tale obbligo di versare il contributo, senza accertarsi che sia effettivamente stato adempiuto.
A ciò si aggiunge che il forfait mensile per il mese di giugno 1998 era esigibile per il 30 giugno 1998, e che occorreva versarlo entro il 10 luglio 1998. Il convenuto ammette però di essersi occupato unicamente il 10 luglio 1998 di tale fattura, e di aver presumibilmente puntato al versamento della medesima."
(cfr. doc. _)
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 nella causa D.C., I 623/98; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa G.H., H 304/99).
Nel merito
2.2. In virtù dell'art. 52 LAVS "il datore di lavoro deve risarcire alla cassa di compensazione i danni da lui causati violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le prescrizioni".
I presupposti dell'obbligo di risarcimento sono quindi l'esistenza di un danno, la violazione delle prescrizioni vigenti in materia di contributi paritetici, da parte del datore di lavoro, e l'intenzionalità o la negligenza grave.
Nell’ipotesi in cui il datore di lavoro è una persona giuridica, che è stata sciolta allorché la pretesa viene fatta valere, possono essere convenuti, in via sussidiaria, i suoi organi responsabili (DTF 123 V 15 consid. 5b con riferimenti).
Sussidiarietà significa che la cassa di compensazione deve innanzitutto rivolgersi al datore di lavoro. Solo nel caso in cui il datore di lavoro non può far fronte al suo obbligo contributivo la cassa di compensazione può agire sussidiariamente e direttamente contro i suoi organi. Generalmente questo è il caso in cui la cassa accusa un danno a seguito del fallimento della società datrice di lavoro (Nussbaumer, Die Haftung des Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, in AJP/PJA 1996 pag. 107.; Frésard, Les développements récents de la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances relative à la responsabilité de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1991, no. 2 pag. 163).
In questo contesto si situa anche il rilascio dell’attestato di carenza beni definitivo in una procedura di esecuzione in via di pignoramento. Tale documento attesta ufficialmente, oltre al mancato adempimento all’obbligo di versare i contributi, l’insolvibilità del datore di lavoro. Quindi alla Cassa è lecito richiedere il risarcimento ex art. 52 LAVS agli organi anche se la società esiste giuridicamente (cfr. RCC 1988 pag. 137 consid. 3c). Per questo, dalla notifica di tale atto, non vi è motivo per non iniziare una procedura di risarcimento contro i suoi organi sussidiariamente responsabili (RCC 1988 pag. 137 consid. 3c, confermato in RCC 1991 pag. 135 consid. 2a; cfr. critica in M. Kunz, Die Schadenersatzplicht des Arbeitsgebers in der AHV, Diss. Winterthur 1989 pag. 63).
2.3. Si ha un danno ai sensi dell'art. 52 LAVS ogni qualvolta dei contributi paritetici legalmente dovuti all'AVS sfuggono a questa assicurazione. Il danno subentra allorquando questi contributi non possono essere riscossi per motivi di diritto o di fatto. Questo per intervenuta perenzione ai sensi dell’art. 16 cpv. 1 LAVS o per insolvenza del datore di lavoro ( cfr. Nussbaumer, AJP/PJA 1996 pag. 1076; DTF 123 V 15, 16, consid. 5b). L'ammontare del danno corrisponde a quello dei contributi che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare (DTF 98 V 26 = RCC 1972 pag. 687; Frésard, La responsabilité de l’employeur pour le non-paiement de cotisations d’assurances sociales selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1987, no. 10, pag. 9).
Costituiscono elementi del danno risarcibile, tra l’altro, i contributi AVS/AI/IPG, sia per la parte del salariato che quella del datore di lavoro (Pratique VSI 1994 pag. 104); i contributi della disoccupazione; i contributi dovuti all’assicurazione cantonale degli assegni familiari, le spese di amministrazione ; le spese esecutive, gli interessi moratori (cfr. la giurisprudenza citata in Trisconi-Rossetti, L’azione di risarcimento danni della Cassa di compensazione AVS/AI/IPG nei confronti del datore di lavoro ex art. 52 LAVS, RDAT II 1995 pag. 369 s).
Nell'evenienza concreta, dai conteggi prodotti (cfr. doc. _), dagli estratti conto dei contributi e dai quaderni dei salari (cfr. doc. _), dall'insinuazione di credito all'UEF di __________ (cfr. doc. _), risulta chiaramente l'importo dei contributi non saldati. Il danno ammonta dunque a fr. 10'200.55 (cfr. consid. 1.4.).
L'importo del contendere come tale non è stato contestato dal convenuto (cfr. doc. _).
2.4. Con il suo allegato di risposta il convenuto sostiene che in data 3 maggio 1999 l'importo del danno di fr. 10'200.55 relativo ai due trimestri del 1998 sarebbe stato pagato.
Egli sostiene che il termine "bezahlt" che figura sul doc. _ si riferisce all'importo di fr. 10'200.55 e non, come asserisce la Cassa, alle spese di esecuzione.
Questo TCA, dopo un attento esame degli atti, ritiene che l'importo oggetto del contendere non è stato saldato dalla __________ per i motivi che seguono.
È evidente che la dicitura "bezahlt" cui si riferisce il convenuto era riferita alla spese di esecuzione. Infatti la Cassa ha prodotto tutte le ricevute dei pagamenti all'UEF relative alle spese di esecuzione (cfr. doc. _). Inoltre se la __________ avesse effettivamente pagato l'importo di fr. 10'200.55 non sarebbe difficile per il convenuto fornirne la relativa prova. Tuttavia ciò non è avvenuto.
Dall'estratto conto della __________ non emerge il pagamento cui fa riferimento __________. Egli, dopo le dettagliate osservazioni del 5 ottobre 2000 della Cassa, non ha né risposto a queste ultime, né documentato quanto asserito in sede di risposta. Come giustamente rilevato dalla Cassa, non incombe all'attrice provare di non aver ricevuto il pagamento, ma incombe al convenuto provare di aver versato l'importo di fr. 10'200.55 a tacitazione dello scoperto contributivo.
Apprezzando le prove secondo l'abituale criterio della probabilità preponderante (cfr. STFA non pubblicata del 15 gennaio 2001 nella causa C. P., C 49/00 Ws, consid. 2c; STFA del 23 dicembre 1999 in re A.F., C 341/98 Ws, consid. 3, pag., 6; STFA 6 aprile 1994 in re E.P.; SZS 1993 pag. 106 consid. 3a; RCC 1986 pag. 202 consid. 2c, RCC 1984 pag. 468 consid. 3b, RCC 1983 pag. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, "Die Rechtspflege in der Sozialversicherung", in Basler Juristische Metteilungen (BJM) 1989 pag. 31-32; Scartazzini, "Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale", Basilea 1991, pag. 63), questo TCA ritiene che l'importo di fr. 10'200.55 non è stato saldato né dalla __________ né dal convenuto.
2.5. Egli rimprovera inoltre alla Cassa che la decisione di contribuzione oggetto del contendere é stata inviata alla __________ e non alla __________.
Il convenuto si contraddice palesemente poiché è lui stesso ad aver asserito che
"Durante la seduta del 17.06.1998, il conteggio forfetario per il 1998 del 15.06.1998 non sussisteva ancora. In occasione della stessa riunione, il sottoscritto si è espressamente informato sull'esistenza di un tale conteggio. Durante la seduta del 02.07.1998 sul bilancio annuale, la __________ ha accennato a un'eventuale esistenza di tale conteggio, che tuttavia è risultato non ancora sussistere. Il sottoscritto ha istruito telefonicamente la signora __________ di effettuare il pagamento del conteggio forfetario (da gennaio a giugno 1998) immediatamente al 10.07.1998 (cfr. doc. _, pag. 5).
Visto quanto sopra egli era chiaramente a conoscenza del conteggio del 15 giugno 1998. Inoltre la fiduciaria __________ rappresentava la __________, per cui ogni comunicazione doveva per forza essere notificata alla __________ che era gestita dall'amministratore unico __________ (cfr. doc. _).
In conclusione l'affermazione secondo cui il convenuto non sarebbe venuto a conoscenza del conteggio del 15 luglio 1998 non può essere tutelata.
2.6. Per definizione, il danno considerato dall'art. 52 LAVS è quello derivante da un atto o da un'omissione in relazione ai compiti che la legge attribuisce al datore di lavoro, segnatamente in materia di versamento dei contributi (Pratique VSI 1994 pag. 99, consid. 5a). Le prescrizioni cui fa riferimento l'art. 52 LAVS sono innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesima e nelle sue disposizioni di esecuzione: in particolare le norme concernenti l'obbligo di pagare i contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di un'attività salariata, il prelevamento dei contributi dei salariati, l'obbligo di allestire i relativi conteggi: sono queste le disposizioni in senso stretto (art, 14 cpv. 1 LAVS, art. 34ss OAVS; cfr. RCC 1985, pag. 607 consid. 5a).
L’obbligo di conteggiare e versare i contributi da parte del datore di lavoro è un compito di diritto pubblico (Pratique VSI 1994 pag. 108 consid. 7a con riferimenti) ed il venire meno a questo compito costituisce una violazione di prescrizioni ai sensi dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno (Pratique VSI 1993 pag. 84 consid. 2a, DTF 111 V 173 consid. 2; DTF 108 V 186 consid. 1a; 192 consid. 2a; RCC 1985 p. 646 consid. 3a, 650 consid. 2).
Inoltre - anche se ciò non è esplicitamente menzionato nella legge - il datore di lavoro deve preoccuparsi dei contributi paritetici dei quali egli è tenuto ad assumere il prelevamento e la trasmissione alla Cassa con tutta la necessaria attenzione richiesta. Ne consegue che se egli è causa della propria insolvenza nei confronti della Cassa, egli può essere reso responsabile ai sensi dell'art. 52 LAVS, anche se non ha violato una prescrizione specifica della LAVS (RCC 1985, pag. 608 consid. 5b).
2.7. La Cassa di compensazione che constata di aver subito un danno in seguito alla non osservanza delle prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo di dedurre da ogni paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa, rispettivamente degli art. 34 e ss. OAVS relativi ai modi di conteggio e di pagamento dei contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le prescrizioni intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può procedere contro di lui.
Incombe allora al datore di lavoro di far valere e provare validi motivi di giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad escludere una violazione intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni, rispettivamente idonei a giustificarla in base a circostanze speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr. 70 pag. 213).
È quindi possibile che, procrastinando il pagamento dei contributi, il datore di lavoro riesca a salvaguardare l’esistenza della ditta, ad esempio nell’ipotesi di difficoltà passeggere di liquidità.
Affinché un simile comportamento non comporti l’applicazione dell’art. 52 LAVS, occorre che il datore di lavoro, nell’istante in cui decide, abbia seri e oggettivi motivi di ritenere che gli sarà possibile solvere i contributi entro un termine ragionevole (DTF 108 V 188; RCC 1992 pag. 261 consid. 4b; RCC 1985 p. 604 consid. 3a).
L’obbligo del datore di lavoro e dei suoi organi responsabili di risarcire il danno alla Cassa sarà negato, e di conseguenza decadrà, se questi reca e prova motivi di giustificazione, rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187 consid. 1b; Knus, op. cit., pag. 54, Frésard, op. cit., RSA 1987, pag. 7).
2.8. Ai sensi della giurisprudenza del TFA si deve ammettere una negligenza grave del datore di lavoro quando questi abbia trascurato di fare quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevolmente posta nella stessa situazione.
La misura della diligenza richiesta viene apprezzata secondo il dovere di diligenza che si può e si deve generalmente esigere, in materia di gestione, da un datore di lavoro della stessa categoria di quella a cui appartiene l’interessato ( RCC 1988 pag. 634 consid. 5a; DTF 112 V 159 consid. 4 con riferimenti; M. Knus, op. cit., p. 53). Questo dovere risulta accresciuto quando si tratta di un amministratore unico; egli deve dare prova di tutta la diligenza necessaria alla corretta gestione degli affari sociali non essendo sufficiente l'ossequio della diligentia quam in suis (DTF 112 V 3 consid. 2b; cfr. anche DTF 122 III 198 consid. 3a). Egli deve conservare un assoluto controllo sugli affari importanti della ditta, essendo segnatamente suo preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano regolarmente versati. Occorre però esaminare se speciali circostanze legittimavano il datore di lavoro a non versare i contributi o potevano scusarlo dal provvedervi ( DTF 121 V 244 consid. 4b; 108 V consid. 1b e 193 consid.2b)
2.9. __________ ha respinto l'addebito di intenzionalità e grave negligenza, sostenendo di aver dato ordine ad una dipendente della fiduciaria __________ di provvedere al pagamento del conteggio del 15 luglio 1998, per cui non gli si potrebbe addebitare nessuna colpa.
Innanzitutto va precisato che, secondo costante giurisprudenza (cfr. STCA 14 giugno 1995 nella causa G.C.; inc. __________), la responsabilità del datore di lavoro ai sensi dell'art. 52 LAVS non è in relazione alla gestione della società per se stessa, né a eventuali cause di un fallimento.
Accettando il mandato di amministratore unico della __________, __________ ha assunto tutti gli oneri che da tali funzioni derivano (cfr. STFA non pubblicata del 5 aprile 2001, nella causa A., H 436/00, consid. 3b ; STFA non pubblicata dell'8 marzo 2001 nella causa A. C., G. P. e F. F., H 115/00 e H 132/00, consid. 5b).
La responsabilità per il corretto adempimento degli oneri assicurativi nonché la diligenza necessaria alla corretta gestione degli affari sociali dovevano imporre al convenuto un controllo rigoroso del pagamento degli oneri sociali, trattandosi di attribuzioni inalienabili nel senso dell'art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO (cfr. STFA del 13 novembre 2000 non pubblicata nella causa F.S., consid. 4b, H 238/98; STFA non pubblicata dell'8 marzo 2001 nella causa A. C. R., G. P. e F. F., H 115/00 e H 132/00, consid. 5c). Non è del resto sufficiente dare ordine a terze persone di effettuare il pagamento (tale ordine non figura comunque nel verbale del 17 giugno 1998), senza controllare poi che questo venga effettivamente eseguito. Il convenuto sapeva inoltre che i contributi del 1998 non erano ancora stati pagati e che una decisione in tal senso sarebbe giunta alla ditta entro il primo semestre del 1998 (per la precisione 15 giugno 1998, cfr. doc. _).
Ai sensi dell’art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO ad ogni amministratore spetta “l’alta vigilanza sulle persone incaricate della gestione, in particolare per quanto concerne l’osservanza della legge, dello statuto, dei regolamenti e delle istruzioni".
Pertanto, secondo la giurisprudenza, egli deve, di principio, informarsi periodicamente dell’andamento dell’azienda ed in particolare sugli affari principali, richiedendo rapporti dettagliati, studiandoli attentamente, cercando di chiarire errori ed agendo per correggere irregolarità. Se, dalle informazioni raccolte, sorge il sospetto di una gestione scorretta o negligente da parte di chi ha ottenuto la delega gestionale, l’organo deve intervenire affinché le prescrizioni siano rispettate(DTF 114 V 219, consid. 4a = RCC 1989, pag. 1116, consid. 4a e STFA non pubblicata del 25 luglio 1991 in re V.E. cfr. anche STFA non pubblicata del 29 agosto 1997 in re G.M.). Segnatamente è suo preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano regolarmente versati (DTF 108 V 202 consid. 3a; Frésard, Les développements récent de la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances relative à la responsabilité del l’employeur selon l’art. 52 LAVS, RSA 1991, pag. 165). Secondo la nostra Massima istanza, egli deve rassegnare le proprie dimissioni dal CdA se, nonostante le sue sollecitazioni, i contributi paritetici rimangono impagati (cfr. STFA inedita del 21.12.1993 in re M.T.S. e STFA inedita del 15.12.1993 in re L.N.).
Se non ha adempiuto i suoi obblighi con la dovuta diligenza che, secondo la giurisprudenza, va oltre la prudenza che è d’uso osservare nei propri affari (STFA del 29 maggio 1995 nella causa A. C. p. 6; DTF 99 II 179; STFA non pubbl. del 19 maggio 1995 nella causa M. D), il membro del Consiglio di amministrazione o l'amministratore unico, sarà ritenuto responsabile del danno.
In sostanza, il disinteresse mostrato da __________ ne determina la sua responsabilità ex art. 52 LAVS. Il convenuto ha omesso di compiere quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevole nell'ambito delle incombenze riconducibili alla funzione di amministratore unico di una società anonima. Egli ha omesso di verificare se i contributi sociali fossero stati pagati (e ciò indipendentemente dal fatto che egli abbia dato o meno l'ordine di pagamento). Questa omissione costituisce una grave violazione del suo dovere di diligenza (cfr. RCC 1992, pag. 269).
__________, di professione avvocato, doveva sapere che fare parte di un CdA comporta dei doveri e dei rischi (cfr. STFA non pubblicata del 5 aprile 2001, nella causa A., H 436/00, consid. 3b; STFA non pubblicata del 24 gennaio 2000 nella causa P-A. B., consid. 5b), doveri che risultano accresciuti quando si tratti, come in concreto, di un amministratore unico (STFA non pubblicata del 5 aprile 2001, nella causa A., H 436/00, consid. 3b; DTF 112 V 3 consid. 2b; cfr. anche DTF 122 III 198 consid. 3a).
2.10. Infine, per quanto riguarda la richiesta di assunzione di prove fatte dal convenuto, corollario del diritto di essere sentito ai sensi dell’art. 29 cpv. 2 CF, è utile precisare che sono in ogni caso ammesse soltanto le prove giuridicamente determinanti ai fini del giudizio; possono inoltre essere respinti i mezzi di prova atti a provare una circostanza già chiara, i mezzi di prova che non porterebbero alcun chiarimento alla fattispecie o, ancora, che sono noti all’autorità per sua conoscenza diretta o indiretta (DTF 120 V 360 consid. 1a con riferimenti, Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 2.a edizione, Berna 1997, § 53 N 24, pag. 344).
Quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove. Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 CF (DTF 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).
Nel caso in esame, secondo questo Tribunale, la documentazione agli atti è sufficiente per pronunciare il presente giudizio.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- La petizione é accolta.
§ Di conseguenza __________ è condannato a versare alla __________ l'importo di fr. 10'200.55.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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