AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 39.2002.79
Data decisione, Autorità: 24.03.2003, TCA
Raccomandata
Incarto n. 39.2002.79-80
rs/cd
Lugano 24 marzo 2003
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Raffaella Sartoris, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 1 ottobre 2002 di
rappr. da: __________
contro
le decisioni del 2 settembre 2002 emanate da
Cassa cantonale assegni familiari, 6501 Bellinzona 1
in materia di assegni di famiglia
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione 2 settembre 2002 la Cassa cantonale per gli assegni familiari (di seguito la Cassa) ha ordinato a __________ di restituire l'importo di fr. 3'570.-- percepito indebitamente a titolo di assegni integrativi nel periodo dal 1° marzo 2000 al 31 dicembre 2000.
A motivazione della propria richiesta la Cassa ha precisato che:
" ci riferiamo alla nostra decisione per assegni di famiglia e alla
dichiarazione da lei debitamente firmata in data 27 marzo 2001.
Abbiamo ora ricalcolato l'importo mensile che fino a questo momento non teneva conto del reddito aziendale di fr. 40'000.-- esposto nella notifica di tassazione 2001/2002 datata 15 luglio 2002 (cresciuta in giudicato).
Per il periodo dal 1. marzo 2000 al 31 dicembre 2000 ha ricevuto un importo superiore a quello dovuto. Lo stesso ammonta a fr. 3'570.-- come nel seguente conteggio:
Assegno integrativo percepito:
dal 01.03.2000 al 31.12.2000/10 mesi a fr. 945.-- fr. 9'450.--
Assegno integrativo di diritto:
dal 01.03.2000 al 31.12.2000/10 mesi a fr. 588.-- fr. 5'880.--
Totale assegno integrativo a nostro favore fr. 3'570.--"
========
(cfr. doc. _)
1.2. In data 1° ottobre 2002 l'assicurata, tramite la __________, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel quale si è così espressa:
" Rappresentiamo gli interessi della nostra cliente citata a margine, la
quale ci ha conferito mandato per il controllo della vostra decisione inerente l'assegno integrativo per l'anno 2000.
Lo stesso è stato giustamente calcolato tenendo conto del reddito aziendale di CHF 40'000.00 esposto nella notifica di tassazione 2001/2002 cresciuta in giudicato il 15 agosto 2002.
A tale proposito ci preme specificare che l'incaricato Ufficio circondariale di tassazione, __________, ha rettificato il reddito aziendale dichiarato dai Signori __________ figurante nella contabilità dettagliata della ditta, aumentandolo di ben CHF 15'000.00. Purtroppo i Signori __________ hanno lasciato trascorrere 30 giorni senza inoltrare reclamo contro la decisione di tassazione, e quindi la stessa è cresciuta in giudicato senza poter essere ridiscussa in fase di udienza.
Chiediamo pertanto che l'assegno integrativo venga ricalcolato in base al reddito aziendale effettivamente conseguito dai Signori __________ negli anni 1999 e 2000." (cfr. doc. _)
1.3. Con risposta 31 ottobre 2002 la Cassa ha proposto di respingere il gravame e ha osservato:
" (…)
Con decisione del 9 giugno 2000, e validità dal 1. marzo 2000, la Cassa riconosceva ai coniugi __________ un assegno integrativo di fr. 945.- mensili.
Nel determinare i redditi della famiglia fu tenuto conto del reddito aziendale desumibile dalla notifica d'imposta 1999/2000, allora unico documento disponibile e riferibile agli anni di computo 1997 e 1998.
Prima di notificare la decisione di cui sopra, in data 15 marzo 2001 la Cassa trasmetteva alla ricorrente la comunicazione seguente:
"Assegno integrativo e assegno di prima infanzia
Gentile signora __________,
ci riferiamo alla pratica per assegni di famiglia e rileviamo che suo marito svolge un'attività indipendente. II reddito attuale di questa attività non è ancora stato consolidato da parte dell'autorità fiscale nella notifica di tassazione 2001/2002.
L'importo dell'assegno familiare è stato fissato in modo provvisorio, considerando il reddito aziendale esposto nella notifica di tassazione 1999/2000.
Riceverà quindi un assegno provvisorio, al massimo fino a quando non sarà emessa la notifica di tassazione biennio 2001/2002.
L'importo sarà ricalcolato con i dati definitivi del reddito d'attività indipendente. Le chiediamo quindi di ritornarci la dichiarazione con la quale si impegna a restituirci quella parte di assegno di famiglia che le è stata concessa, conformemente alla sua situazione economica presunta, ed alla quale non avrebbe avuto diritto computando un reddito d'attività indipendente diverso da quello considerato nel calcolo provvisorio degli assegni (assegno integrativo e assegno di prima infanzia).
Non appena saremo in possesso dell'allegata dichiarazione, provvederemo a trasmetterle una decisione provvisoria; la decisione formale, munita dei relativi mezzi di diritto, sarà emanata non appena riceveremo la notifica di tassazione biennio 2001/2002.
D I C H I A R A Z I O N E
La sottoscritta si impegna a trasmettere immediatamente all'Istituto delle assicurazioni sociali, Cassa cantonale per gli assegni familiari, Via Ghiringhelli 15a, 6500 Bellinzona, una copia della notifica di tassazione biennio 2001/2002.
La sottoscritta si impegna inoltre a restituire quella parte di assegno familiare che le è stata assegnata a titolo provvisorio, ed alla quale non avrebbe avuto diritto computando un reddito da attività indipendente diverso da quello considerato nel calcolo per gli assegni di famiglia (assegno integrativo e/o prima infanzia)."
La dichiarazione fu firmata dalla signora __________ il 27 marzo 2001 e ritornata alla Cassa il 29 marzo 2001. Da quanto precede si può trarre la conclusione che alla signora __________ erano perfettamente note le conseguenze di una tassazione diversa del reddito aziendale relativo agli anni di computo 1999 e 2000. La notifica d'imposta 2001/2002 del 15 luglio 2002 ha indicato un reddito aziendale di
fr. 40'000.-- sebbene, come afferma il rappresentante della ricorrente, sia stata presentata una copiosa documentazione relativa agli anni di computo 1999 e 2000. Alla notifica non è stato interposto reclamo per cui la decisione dell'Ufficio circondariale di tassazione di __________a è cresciuta in giudicato. Alla Cassa non resta altro che dar seguito operativo alla sua lettera del 15 marzo 2001 rivendicando quanto percepito indebitamente. Non si capisce come si possa decidere diversamente dal fisco, che rimane l'autorità preposta alla definizione dei redditi aziendali, quando la stessa ricorrente ha accettato la notifica d'imposta 2001/2002. Determinare oggi un reddito da attività indipendente per l'anno 2000 sarebbe assolutamente arbitrario nella misura in cui il fisco non ha fatto propria la dichiarazione fiscale trasmessagli dalla ricorrente." (cfr. doc. _)
1.4. La rappresentante dell'assicurata, l'11 novembre 2002, ha precisato:
" Abbiamo preso atto della risposta presentata dall'Istituto delle
assicurazioni sociali, Bellinzona. A tale proposito vi comunichiamo che stiamo trattando con il fisco affinché venga rilasciato un documento mediante il quale si certifichi che il reddito aziendale di CHF 40'000.00 è stato stabilito senza tener conto dell'assegno integrativo di CHF 9'450.00 versato nell'anno 2000.
Non appena saremo in possesso di questo documento, sarà nostra premura trasmetterlo a stretto giro di posta." (cfr. doc. _)
1.5. Il 25 novembre 2002 la __________ ha inviato a questa Corte una comunicazione dell'Ufficio circondariale di tassazione di __________ relativa alla notifica di tassazione 2001/2002 dei coniugi _________ e _________ (cfr. doc. _ allegato a doc. _).
Inoltre la patrocinatrice dell'assicurata ha rilevato:
" Come da nostro scritto dell'11 novembre u.s. in allegato vi
trasmettiamo il documento mediante il quale si certifica che il reddito aziendale di CHF 40'000.00 è stato stabilito senza tener conto dell'assegno integrativo di CHF 9'450.00 percepito dalla Signora ___________.
Riteniamo pertanto che l'annesso mezzo di prova debba essere tenuto in considerazione per il calcolo dell'assegno integrativo spettante alla Signora ________." (cfr. doc. _)
1.6. La Cassa, il 17 dicembre 2002, ha comunicato:
" abbiamo ricevuto la dichiarazione dell'Ufficio circondariale di
tassazione di __________ datata 15 novembre 2002.
La Cassa ha quindi ricalcolato l'assegno integrativo per il periodo dal 1. marzo 2000 al 31 dicembre 2000 tenendo in considerazione un reddito aziendale di fr. 30'550.-- (fr. 40'000.-- ./. fr. 9'450.--). L'assegno di diritto per il periodo citato rimane invariato.
L'ordine di restituzione del 2 settembre 2002 può pertanto essere annullato." (cfr. doc. _)
1.7. Il doc. _ è stato sottoposto alla ___________ per osservazioni (cfr. doc. _).
Tuttavia la parte ricorrente è rimasta silente.
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel merito
2.2. Oggetto del contendere è la restituzione alla Cassa, da parte di _________, di fr. 3'570.-- percepiti a torto a titolo di assegni integrativi dal 1° marzo al 31 dicembre 2000.
Preliminarmente va segnalato che la Legge sugli assegni di famiglia dell'11 giugno 1996 (LAF) è stata oggetto di modifiche che sono state adottate dal Parlamento il 26 giugno 2002 (cfr. FU 53/2002 del 2 luglio 2002 pag. 4752 segg.) e sono entrate in vigore, per quanto riguarda gli assegni di base e di formazione, il 1° gennaio 2003. I nuovi disposti concernenti gli assegni integrativi e di prima infanzia sono in vigore dal 1° febbraio 2003 (cfr. BU 55/2002 del 24 dicembre 2002 pag. 489 segg.).
Nel diritto delle assicurazioni sociali è determinante il disciplinamento legale in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie giuridicamente rilevante (cfr. SVR 2003 ALV Nr. 3; STFA del 23 gennaio 2002 nella causa L., H 114/01; STFA del 20 gennaio 2003 nella causa V. e V.-A., K 133/01; DTF 122 V 35 consid. 1; DTF 118 V 110 consid. 3; RAMI 1999 n. K 994 pag. 321 consid. 2).
Il caso in esame si riferisce a un periodo (1° marzo 2000 - 31 dicembre 2000) precedente all'entrata in vigore della modifica delle disposizioni della LAF, per cui vanno applicate le disposizioni valide fino al 31 dicembre 2002, rispettivamente al 31 gennaio 2003 per gli assegni integrativi e gli assegni di prima infanzia.
Il v.art. 24 LAF stabilisce come segue le condizioni per poter beneficiare dell'assegno integrativo:
" 1 Il genitore domiciliato nel Cantone ha diritto all'assegno (integrativo), per il figlio, se cumulativamente:
a) ha la custodia del figlio;
b) ha il domicilio nel Cantone da almeno tre anni;
c) il reddito disponibile del o dei genitori, con l'aggiunta
dell'eventuale assegno di base nonché degli eventuali obblighi
alimentari, è inferiore ai limiti minimi previsti dalla legislazione sulle
prestazioni complementari all'AVS/AI.
2 Se entrambi i genitori hanno la custodia del figlio, la madre ha
diritto all'assegno.
3 Non ha diritto all'assegno il beneficiario di una prestazione complementare all'AVS/AI, se il figlio è considerato per il calcolo della prestazione."
Per il v.art. 27 LAF
" 1 L'importo dell'assegno, incluso l'eventuale assegno di base nonché gli eventuali obblighi alimentari, è pari alla differenza fra il reddito disponibile ai sensi della legislazione sulle prestazioni complementari all'AVS/AI ed i limiti minimi.
2 In ogni caso l'importo dell'assegno non può superare il limite del o dei figli per i quali l'assegno è riconosciuto.
3 L'assegno integrativo non è versato se il suo importo annuo è inferiore all'importo mensile dell'assegno di base per un figlio."
Secondo il v. art. 28 cpv. 1 a 3 LAF
" 1 Per l’accertamento ed il calcolo sono applicabili per analogia le disposizioni della legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI.
2 Il reddito del lavoro è computato per intero; la sostanza computabile è considerata quale reddito nella misura di 1/15.
3 Il premio per l’assicurazione sociale ed obbligatoria contro le malattie a carico della famiglia è preso in considerazione nel calcolo. Le spese di cura e di malattia non sono prese in considerazioni nel calcolo.”
Per la determinazione dell’importo dell’assegno vengono considerati anche i figli:
a) se non sono in formazione, fino ai 18 anni;
b) se sono in formazione, fino al termine della stessa ma al più tardi fino ai 25 anni (v.art. 34 Reg.LAF).
2.3. Per il v.art. 29 LAF
" 1 L'assegno integrativo deve essere aumentato, ridotto o soppresso in caso di cambiamento del reddito disponibile dei genitori o della composizione della famiglia.
2 Il regolamento disciplina i particolari.
3 L'aumento avviene con il primo giorno del mese in cui la domanda di revisione è stata inoltrata.
4 La riduzione o la soppressione interviene:
a) se il cambiamento è stato annunciato tempestivamente, il primo giorno del mese successivo la notifica della decisione;
b) se l'interessato ha ottenuto le prestazioni indebitamente, retroattivamente dalla data in cui avvenne la modifica determinante."
In proposito il v.art. 35 RegLAF precisa che
" 1 Per cambiamento della composizione della famiglia si intende ogni variazione nella comunione di persone che è alla base del calcolo della prestazione.
2 L'assegno integrativo è aumentato o ridotto in caso di cambiamento importante del reddito disponibile dei genitori.
3 Il cambiamento del reddito disponibile è importante quando esso provoca una modifica di almeno fr. 500.- all'anno dell'assegno erogato."
Secondo il v.art. 36 RegLAF inoltre
" L'assegno integrativo è soppresso in qualsiasi momento se non sono più adempiute le condizioni legali."
2.4. Secondo il v.art. 41 LAF
" Il titolare del diritto o il beneficiario sono tenuti ad informare tempestivamente il datore di lavoro, rispettivamente la Cassa competente, su ogni cambiamento rilevante per il diritto all'assegno."
In proposito il v.art. 70 del Reg.LAF precisa che
" Il titolare del diritto o il beneficiario informano immediatamente la Cassa cantonale per gli assegni familiari di ogni cambiamento rilevante per il diritto all'assegno, in particolare:
a) ogni mutamento delle condizioni personali o familiari del titolare del diritto o del beneficiario;
b) ogni variazione della situazione economica del titolare del diritto o del beneficiario, rispettivamente dei loro familiari."
Anche secondo il v.art. 42 LAF
" Il titolare del diritto o il beneficiario e i loro familiari, i datori di lavoro, le Autorità amministrative cantonali e comunali, le Autorità giudiziarie, le Assicurazioni sociali e private sono tenuti a fornire tutte le informazioni utili all'accertamento del diritto agli assegni ed al pagamento dei contributi."
2.5. Per quanto riguarda l'obbligo di restituzione e il condono il v.art. 44 LAF prevede che:
" 1 L'assegno indebitamente percepito deve essere restituito.
2 Il diritto di esigere la restituzione è perento dopo un anno dal momento in cui la Cassa ha avuto conoscenza dell'indebito ma, in ogni caso, dopo cinque anni dal pagamento dell'assegno.
3 La restituzione è condonata da parte della Cassa competente, in tutto od in parte, se il richiedente ha percepito la prestazione indebita in buona fede e se, tenuto conto delle sue condizioni economiche al momento della restituzione, il provvedimento costituirebbe per lui un onere troppo grave."
Dal tenore del Messaggio alla LAF emerge che la norma è stata formulata analogamente all’art. 27 OPC, applicabile in materia di prestazioni complementari (Messaggio p. 54).
Per il v.art. 76 Reg.LAF:
" 1 In caso di violazione dell'obbligo di informare, la Cassa cantonale per gli assegni familiari emette un ordine di restituzione nei confronti del titolare del diritto o del beneficiario dell'assegno.
2 La richiesta di condono è presentata dalla persona tenuta alla restituzione alla Cassa cantonale per gli assegni familiari.
3 La richiesta è presentata, debitamente motivata, nel termine di 30 giorni dalla notifica della decisione di ordine di restituzione della Cassa."
Secondo il v.art. 47 LAF, infine,
" Per quanto non previsto dalla legge, sono applicabili le disposizioni della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia ed i superstiti e la legislazione sulle prestazioni complementari all'AVS/AI."
2.6. Secondo la giurisprudenza in vigore in materia di restituzione in ambito LAVS, applicabile anche alla LPC e quindi in materia LAF, in base al rinvio di cui al v.art. 47 LAF, la richiesta di restituzione è subordinata ai presupposti della revisione processuale o del riesame. In effetti l’amministrazione può riesaminare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, nel caso in cui è senza dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante oppure deve procedervi se si manifestano nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti a indurre ad una conclusione giuridica differente. Solo in tali casi può richiedere una restituzione (cfr. STFA del 20 ottobre 2000 nella causa C., C 25/00; DTF 122 V 21; RCC 1989 p. 547; RCC 1985 p. 63; Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1994, ad art. 3 p. 68).
Per quel che concerne l’importanza della correzione non è possibile fissare un ammontare limite generalmente valido. E’ infatti determinante l’insieme delle circostanze del singolo caso (RCC 1989 p. 547).
E' tenuto alla restituzione ogni assicurato che ha beneficiato di una prestazione, alla quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto. La prestazione è quindi stata erogata in contrasto con la legge. A questo stadio non è determinante sapere se l'assicurato era in buona fede oppure no quando ha ricevuto l'indebita prestazione. Il problema della buona fede è infatti oggetto di esame nell'ambito della procedura successiva di condono (Widmer, Die Rückerstattung unrechtmässig bezogener Leistungen in den Sozialversicherungen, Tesi, Basilea 1984, pag. 125 a 127; FF 1946 II p. 527-528, edizione francese; STFA del 20 ottobre 2000 nella causa C., C 25/00).
Il principio della restituzione sancito all'art. 47 cpv. 1 LAVS, analogo alle regole del diritto civile (miranti ad evitare l'arricchimento indebito, cfr. art. 62ss CO), ha beneficiato di un complemento importante nell'ambito dell'AVS e delle leggi ad essa correlate (art. 49 LAI e art. 27 LPC), nel senso che, se il principio della restituzione è stato stabilito (da un profilo oggettivo), la persona tenuta a restituire ha la possibilità di domandare, in una procedura distinta, il condono della restituzione, se egli era in buona fede e se la restituzione costituirebbe un onere troppo grave (art. 47 cpv. 1, 2a frase LAVS e art. 79 OAVS; Valterio, Commentaire de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants, pag. 226; STCA 14 maggio 1993 in re P.).
Questo concetto è stato pure ripreso dal v.art. 44 cpv. 3 LAF (cfr. consid. 2.5.).
2.7. La Cassa, il 9 giugno 2000, basandosi sul reddito aziendale desumibile dalla notifica d'imposta 1999/2000 dei coniugi __________ di fr. 20'088.-- (cfr. doc. _), ha emesso la decisione con la quale è stato riconosciuto all'assicurata un assegno integrativo di fr. 945.--, con effetto dal 1° marzo 2000.
Il 15 marzo 2001, nel contesto della revisione periodica degli assegni per l'anno 2001, alla ricorrente è stato trasmesso uno scritto, che l'ha resa attenta circa il fatto che l'assegno era stato fissato in modo provvisorio e che una volta emanata la notifica d'imposta 2001/2002 tale prestazione sarebbe stata ricalcolata. L'assicurata si è inoltre impegnata a rimborsare quella parte di assegno alla quale non avrebbe avuto diritto, sottoscrivendo una dichiarazione in tal senso (cfr. doc. _).
La notifica d'imposta 2001/2002 del 15 luglio 2002, rimasta incontestata, indica un reddito aziendale di fr. 40'000.-- (cfr. doc. _).
Pertanto la Cassa ha proceduto a rivedere l'assegno integrativo erogato all'assicurata per il periodo 1° marzo - 31 dicembre 2000 e conseguentemente le ha ordinato di restituire fr. 3'570.-- (cfr. consid. 1.1.; 1.3.).
La ricorrente, per contro, sostiene che il reddito aziendale considerato d'ufficio dall'autorità fiscale non corrisponde all'utile realmente conseguito dal marito esercitando la sua attività di agricoltore (cfr. consid. 1.2.).
L'Ufficio circondariale di tassazione di __________ ha in effetti comunicato che il reddito aziendale di fr. 40'000.-- è stato stabilito tenendo conto delle spese e del fabbisogno minimo della famiglia __________, senza far capo ad altri elementi di reddito (cfr. consid. 1.5.; doc. _ allegato a doc. _).
Nell'evenienza concreta risulta dagli atti che i coniugi ___________, nella dichiarazione di imposta 2001/2002, hanno esposto, per il 2000, unicamente un reddito aziendale di fr. 35'389.--. Essi nulla hanno menzionato a proposito degli assegni integrativi percepiti (cfr. doc. _), che nel 2000 sono stati complessivamente di fr. 9'450.--, come risulta dal certificato rilasciato dalla Cassa proprio per la dichiarazione fiscale del biennio 2001/2002 (cfr. doc. _).
L'Ufficio di tassazione di __________ ha imposto d'ufficio i coniugi _________ per gli anni 2001/2002, poiché il solo reddito di fr. 35'389.-- non era sufficiente a coprire le spese e il fabbisogno minimo della loro famiglia.
Secondo l'art. 204 cpv. 2 della Legge tributaria del 21 giugno 1994 infatti l'autorità fiscale esegue la tassazione d'ufficio in base a una valutazione coscienziosa, se il contribuente, nonostante diffida, non soddisfa i suoi obblighi procedurali oppure se gli elementi imponibili non possono essere accertati esattamente per mancanza di documenti attendibili. Può tener conto di coefficienti sperimentali, dell'evoluzione patrimoniale e del tenore di vita del contribuente.
A questo proposito va rilevato che per costante giurisprudenza ogni tassazione fiscale è presunta conforme alla realtà. Nell'ambito dell'AVS, ad esempio, le casse di compensazione sono vincolate dalle comunicazioni delle autorità di tassazione e il giudice delle assicurazioni sociali esamina di principio la decisione fiscale unicamente dal profilo della legalità. L'autorità giudicante non può scostarsi da una tassazione fiscale cresciuta in giudicato a meno che essa contenga errori manifesti e debitamente comprovati, immediatamente emendabili, oppure quando si debbano apprezzare fatti irrilevanti dal profilo fiscale, ma decisivi in tema di assicurazioni sociali. Semplici dubbi sull'esattezza di una tassazione fiscale non bastano; infatti la determinazione del reddito spetta alle autorità fiscali e il giudice delle assicurazioni sociali non deve intervenire adottando particolari provvedimenti di tassazione.
Per costante giurisprudenza l'assicurato esercitante un'attività indipendente deve anzitutto difendere i suoi diritti nel procedimento fiscale anche per quanto concerne i contributi delle assicurazioni sociali (Pratique VSI 1997 pag. 26 consid. 2b, 1993 pag. 232 consid. 4b, RCC 1992 pag. 35, RCC 1988 pag. 321 consid. 3, DTF 110 V 86 consid. 4 = RCC 1985 pag. 45 consid. 4, DTF 110 V 371 consid. 2a = RCC 1985 pag. 121 consid. 2a, DTF 106 V 130 consid. 1, DTF 102 V 30 consid. 3a = RCC 1976 pag. 275 consid. 3a). Il Tribunale federale delle assicurazioni ha comunque precisato che la comunicazione fiscale è vincolante per l'amministrazione e per il giudice delle assicurazioni sociali solo per quanto attiene alla determinazione degli importi. Le questioni relative alla qualificazione giuridica costituiscono un'eccezione a questa disposizione (Pratique VSI 1993, p. 242ss).
Nel caso di specie il TCA rileva che non è stato inoltrato nessun reclamo contro la notifica di imposte 2001/2002.
Ciò si comprende ponendo mente alla dichiarazione dell'Ufficio circondariale di tassazione di ___________ del 15 novembre 2002, in cui precisa che è stato fissato un reddito aziendale di fr. 40'000.-- in considerazione delle spese e del fabbisogno minimo della famiglia _________ in assenza di altri redditi dichiarati (cfr. doc. _ allegato a doc. _).
Per i coniugi __________ il reddito di fr. 40'000.-- stabilito d'ufficio non si discostava in modo rilevante dalle entrate di cui disponevano in realtà. Infatti se alla media dei redditi dichiarati per il 1999 (fr. 14'691.-) e per il 2000 (fr. 35'389.-- ) di fr. 25'040.-- (cfr. doc. _) si aggiungono gli assegni integrativi percepiti nel 2000, di fr. 9'450.--, si ottiene per il 2000 un reddito di poco meno di fr. 35'000.--.
Va osservato, del resto, che il reddito aziendale di fr. 35'389.-- relativo al 2000 indicato sulla dichiarazione di imposte 2001/2002 corrisponde a quanto risulta dal conto economico concernente l'attività indipendente quale agricoltore del marito della ricorrente per il periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2000 (cfr. doc. _).
e ________, dunque, verosimilmente non hanno considerato la notifica di imposta 2001/2002 manifestamente errata, motivo che permette di impugnare una tassazione operata d'ufficio (cfr. art. 206 Legge tributaria).
Alla luce della giurisprudenza federale appena citata, questa Corte, in casu, non ritiene pertanto di doversi distanziare dal reddito complessivo indicato dall'autorità fiscale.
Tuttavia a mente del TCA appare corretto tenere in considerazione la precisazione formulata dall'Ufficio circondariale di tassazione il 15 novembre 2002, ossia che per far fronte alle spese e al fabbisogno minimo la famiglia _________ doveva, mancando qualsiasi altra fonte di reddito, disporre di entrate da attività indipendente di almeno fr. 40'000.-- (cfr. doc. _ allegato a doc. _).
Di conseguenza, visto che contrariamente a quanto a conoscenza dell'autorità fiscale all'assicurata, nel 2000, sono stati erogati degli assegni integrativi di fr. 9'450.--, occorre concludere che il reddito aziendale di fr. 40'000.--, di cui alla notifica di imposte 2001/2002, deve comprendere anche gli assegni percepiti.
Va peraltro osservato che se l'Ufficio di tassazione competente avesse saputo che alla ricorrente, nel 2000, erano stati accordati degli assegni integrativi di fr. 9'450.--, nella tassazione d'ufficio avrebbe tenuto conto di un reddito aziendale inferiore, sufficiente, con gli assegni integrativi, alla famiglia _________ per provvedere al proprio sostentamento.
Ai fini del nuovo calcolo volto a stabilire l'importo dell'assegno integrativo a cui l'insorgente aveva effettivamente diritto dal 1° marzo al 31 dicembre 2000 va quindi computato un reddito aziendale di fr. 30'550.-- (fr. 40'000.-- - fr. 9'450.--), come proposto dalla Cassa il 17 dicembre 2002 (cfr. consid. 1.6.), invece di un reddito di fr. 20'088.--, costituito delle entrate da agricoltura e selvicoltura di fr. 15'000.-- e del guadagno da attività indipendente non agricola di fr. 5'088.-, conteggiato nella decisione del 9 giugno 2000 con la quale era stato assegnato all'assicurata l'assegno integrativo con effetto dal 1° marzo 2000 (cfr. doc. _).
Dal provvedimento 9 giugno 2000 (cfr. doc. _) emerge infatti che la Cassa aveva considerato dei redditi determinanti di fr. 24'687.-- (fr. 15'000.-- reddito da agricoltura e selvicoltura + fr. 5'088.-- reddito da attività indipendente non agricola + fr. 279.-- interesse libretto e deposito + fr. 4'320.-- assegno base) a fronte di spese riconosciute di fr. 51'644.-- (fr. 4'754.-- contributo assicurazione malattia + fr. 8940.-- pigione ammessa + fr. 37'950.-- fabbisogno vitale). Le spese non coperte risultavano di fr. 26'957.-- (fr. 51'644.-- - fr. 24'687.--), tuttavia l'assegno integrativo erogato ammontava a fr. 11'340.-- annui.
Ciò si spiega facendo riferimento al v. art. 27 cpv. 2 LAF secondo cui l'importo dell'assegno integrativo non può superare il limite del o dei figli per i quali l'assegno è riconosciuto e corrisponde all'ammontare minimo del fabbisogno vitale dei figli sancito dall'art. 3b LPC dedotto l'importo dell'assegno di base effettivamente percepito (cfr. Messaggio del Consiglio di Stato relativo all'introduzione di una nuova legge sugli assegni di famiglia del 19 gennaio 1994, pag. 16-17 e 51; art. 27 cpv.1 LAF; STCA del 21 settembre 2001 nella causa C., 39.2001.3; STCA del 28 aprile 1999 nella causa A.S.; STCA del 24 aprile 1999 nella causa S.B.).
Nel caso in esame l'importo massimo erogabile a titolo di assegno integrativo corrisponde proprio a fr. 11'340.-- annui (fr. 7'830.-- fabbisogno vitale minimo per figlio dal 1° gennaio 1999 al 31 dicembre 2000, cfr. Ordinanza 99 sull'adeguamento delle prestazioni complementari all'AVS/AI del 16 settembre 1998, X 2 figli - fr. 4'320.-- assegni base).
A seguito della notifica di imposta 2001/2002 la Cassa ha rivisto il calcolo dell'assegno integrativo erogato all'assicurata a decorrere dal 1° marzo 2000 computando, come già menzionato, un reddito aziendale di fr. 40'000.--. I redditi determinanti erano pari, in tal caso, a fr. 44'599 (fr. 40'000.-- + fr. 279.--
Pendente causa, come visto precedentemente, è invece emerso che il reddito aziendale effettivo della famiglia _________ per il 2000 è stato di fr. 30'550.--. Tenendo conto di redditi determinanti di fr. 35'149.-- (fr. 30'550.-- + fr. 279.--
Questa somma corrisponde a quanto l'assicurata ha effettivamente percepito dalla Cassa in tale lasso di tempo (cfr. consid. 1.1.; doc. _), poiché, come precedentemente esposto, anche nel caso di un reddito da agricoltura e da attività indipendente di fr. 20'088.--, all'insorgente non poteva essere versato, nonostante i minori redditi, un assegno integrativo superiore all'importo massimo di fr. 945.--.
In simili condizioni il TCA deve concludere che l'assicurata non ha percepito indebitamente gli assegni integrativi erogatile dal 1° marzo 2000 al 31 dicembre 2000 a favore dei figli ________ e _________.
Di conseguenza la richiesta di restituzione della Cassa è ingiustificata.
2.8. Abbondanzialmente ci si potrebbe chiedere se il reddito aziendale di fr. 30'550.-- comprenda già gli assegni familiari per i piccoli contadini versati alla famiglia _________ in virtù dell'art. 5 della Legge federale sugli assegni familiari nell'agricoltura del 20 giugno 1952 o se essi siano ancora da computare separatamente nel calcolo degli assegni integrativi.
I coniugi ____________, nel 2000, hanno in effetti percepito, a titolo di assegni familiari per i piccoli contadini, fr. 4'320.--, come risulta dalla richiesta di assegni integrativi e dal conto economico dell'attività di __________ (cfr. doc. _).
Questa questione nella fattispecie può rimanere irrisolta, visto che anche nell'ipotesi in cui il reddito di fr. 30'550.-- fosse già comprensivo degli assegni per piccoli contadini, ovvero qualora i redditi determinanti complessivi siano inferiori che nell'eventualità in cui il reddito di fr. 30'550.-- sia solo aziendale e al quale quindi andrebbero conseguentemente aggiunti gli assegni familiari nell'agricoltura, all'assicurata non potrebbe in ogni caso essere erogato un assegno integrativo più elevato.
Essa, infatti, come visto, già con un reddito determinante di fr. 35'149.-- (fr. 30'550.-- reddito aziendale + fr. 4'320.-- assegni per piccoli contadini + fr. 279.-- interessi conto deposito, doc. _), non può beneficiare di un assegno integrativo che copra completamente le spese riconosciute di fr. 51'644.-- (cfr. doc. _), ovvero di fr. 16'495.-- annui (fr. 51'644.-- - fr. 35'149.--).
Pertanto, a prescindere dall'importo esatto dei redditi determinanti di fr. 35'149.-- (fr. 30'550.-- + fr. 4'320.-- + fr. 279.--) o di fr. 30'829.-- (fr. 30'550.-- + fr. 279.--), l'insorgente dal 1° marzo 2000 al 31 dicembre 2000 non poteva comunque avere diritto a un assegno integrativo superiore a fr. 945.-- mensili (fr. 11'340.-- : 12 mesi).
Per inciso va pure segnalato che anche nell'ipotesi in cui fosse stato possibile erogare degli assegni integrativi di un importo superiore all'ammontare massimo erogabile, l'assicurata non avrebbe potuto far valere il diritto a un assegno più elevato. Infatti nell'ambito della PC, alla cui legge la LAF rinvia in modo generale (cfr. v.art. 28 e 47 LAF), al momento della restituzione è escluso il pagamento di prestazioni arretrate (cfr. DTF 122 V 19; Direttive sulle prestazioni complementari all'AVS e AI emanate dall'UFAS n° 7034; E. Carigiet/U. Koch, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, Supplement, Zurigo 2000, pag. 59).
2.9. Alla luce di quanto esposto questa Corte ritiene il ricorso fondato. Pertanto il gravame dev'essere integralmente accolto e la decisione impugnata annullata, come peraltro riconosciuto dall'amministrazione con lo scritto 17 dicembre 2002 (cfr. consid. 1.6.).
Va infine rilevato che, di regola, le ripetibili sono assegnate al ricorrente vincente in causa patrocinato, anche in assenza di una esplicita richiesta (cfr. art. 22 della legge di procedura per i ricorsi al Tribunale cantonale delle assicurazioni; DTF 118 V 139; DTF 122 V 278; STFA non pubblicata dell'8 luglio 1997 in re D., I 73/96; STFA non pubblicata 3 febbraio 1998 nella causa M.P., I 7/97; STFA non pubblicata del 30 settembre 1998 nella causa A.C.F.R., I 462/97).
L'Alta Corte riconosce un'indennità per ripetibili anche quando il patrocinio non è assunto da un avvocato, bensì da una persona particolarmente qualificata per la questione giuridica considerata (cfr. STFA del 9 settembre 2002 nella causa Fratelli B. SA, H 348/01; STFA del 5 luglio 2000 nella causa K., H 376/98; STFA del 13 gennaio 2000 nella causa K., U 284/99, consid. 6; DTF 126 V 11; DTF 118 V 139; RDAT II-1993, N. 67; RCC 1992 pag. 433 consid. 2a; RCC 1985 pag. 411 consid. 4; DTF 108 V 271 = RCC 1983 p. 329).
Nel caso concreto, vincente in causa, _________ è patrocinata dalla ___________, Consulenza commerciale e fiscale, la quale va ritenuta qualificata per la questione giuridica considerata. L'assicurata ha dunque diritto a ripetibili.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso è accolto.
§ Le decisioni del 2 settembre 2002 della Cassa cantonale per gli assegni familiari sono annullate.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
La Cassa verserà a __________ la somma di fr. 600.-- a titolo di ripetibili
3.- Intimazione alle parti.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster