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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
39.2003.12
Data decisione, Autorità:
07.07.2003, TCA
Raccomandata
Incarto n.
39.2003.12
DC/fz
Lugano
7 luglio 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
visto il ricorso del 28 novembre 2002
interposto da
contro
la decisione del 5 novembre 2002 emanata
da
Cassa cantonale assegni familiari, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di assegni di famiglia
(assegno integrativo)
letti ed esaminati gli atti;
visto in particolare lo scritto 28.4.03
della parte convenuta che precisa di aver emesso in data 25.4.03 una nuova
decisione con la quale vengono integralmente accolte le conclusioni dell'atto
di ricorso e viene annullata la precedente decisione qui impugnata;
ricordato che, ai sensi dell'art. 3a cpv. 1
della Legge di procedura per i ricorsi al Tribunale cantonale delle
assicurazioni (LPTCA), l'autorità amministrativa può, fino all'invio della sua
risposta, riesaminare la decisione impugnata;
ritenuto che comunque, anche la
ricorrente, con scritto 7.5.03 ha comunicato il ritiro del ricorso aderendo
alla nuova decisione della cassa (VII);
rilevato che di conseguenza il gravame è
divenuto privo di oggetto;
decreta 1.
il ricorso di cui sopra è stralciato dai ruoli;
-
non si percepiscono né
tasse né spese;
intimazione alle parti a sensi ed effetti di legge.
Il
presidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Daniele
Cattaneo
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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