AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 39.2003.10
Data decisione, Autorità: 05.02.2003, TCA
Raccomandata
Incarto n. 39.2003.10
rs
Lugano 5 febbraio 2003
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Raffaella Sartoris, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 30 gennaio 2003 di
contro
la decisione del 18 marzo 2002 emanata da
Cassa cantonale assegni familiari, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di assegni di famiglia
ritenuto, in fatto
1.1. In occasione della procedura di revisione periodica degli assegni di famiglia, la Cassa cantonale per gli assegni familiari (di seguito la Cassa), con decisione del 18 marzo 2002, ha attribuito alla moglie di __________, a favore dei figli __________ e __________, un assegno integrativo di fr. 849.-- mensili a decorrere dal 1° aprile 2002 (cfr. doc. _).
Con provvedimento emesso sempre il 18 marzo 2002 è invece stato negato il diritto a un assegno di prima infanzia, in quanto i redditi determinanti erano più elevati delle spese riconosciute (cfr. doc. _).
1.2. __________, con uno scritto del 30 gennaio 2003, consegnato alla posta in medesima data e pervenuto al TCA il 31 gennaio 2003 (cfr. timbro postale sulla busta), ha impugnato la decisione di rifiuto dell'assegno di prima infanzia dinanzi a questa Corte, postulando in particolare l'erogazione di assegni di prima infanzia retroattivi per il 2002 (cfr. doc. _).
A motivazione del proprio gravame l'interessato ha rilevato:
" Nel 2002 l'Istituto delle assicurazioni sociali, aveva soppresso l'API in quanto per loro l'AFI copriva la differenza tra reddito e fabbisogno.
La decisione avvenne in data 18.03.02, ma nel periodo di marzo 02, con la famiglia ci dovemmo recare in __________ per problemi famigliari.
Tornati il 06.04.02, come vedrete dai biglietti aerei, vidi questa decisione del 18.03.02 e mi misi subito all'opera per procedere con il ricorso.
Ma purtroppo la mia situazione professionale era instabile, questo perché lavorando con le agenzie private di collocamento, capita che per un periodo anche di due settimane, non vi sia lavoro e quindi io non seppi cosa fare ma specialmente cosa notificare come reddito, anche perché in quel periodo non ero in disoccupazione e l'unico sostegno per i fabbisogni minimi erano mia madre e mio fratello. Quindi decisi di aspettare fine anno per dare un resoconto più specifico dell'anno passato, con la conseguenza di essere sicuro di percepire i retroattivi dell'AFI e API, poiché già in passato avevo riscosso tali retroattività, nonostante l'ente mi disse che non avevo diritto.
Adesso purtroppo, forse per una mia lacuna ma causata da forze maggiori, mi si negano i retroattivi del 2002, poiché dovevo inoltrare ricorso in tempo debito.
La cosa mi sembra assurda, anche perché come vedrete dagli allegati, il reddito riscontrato in tale anno è stato ai limiti della sopravvivenza e per di più si era soppresso l'API.
Io mi chiedo, se un beneficiario non dichiara l'aumento del suo reddito nell'anno in uso, nel successivo anno, l'ente pretenderà da costui il rimborso delle prestazioni avute, ma allora questo contesto vale anche nel senso contrario?!
In conclusione, Lodevole Tribunale d'appello, vi chiedo di riconoscermi la mia richiesta, anche perché credo nei doveri dei cittadini, ma soprattutto nei diritti e in equo modo nella giustizia pubblica e nella tutela della famiglia." (Doc. _)
in diritto
2.1. Secondo l'art. 68 LAF contro le decisioni della Cassa è data la facoltà di ricorso al Tribunale cantonale delle assicurazioni nel termine di 30 giorni dalla loro intimazione.
La legge di procedura per le cause davanti al TCA, che si applica agli assegni di famiglia (cfr. art. 1 lett. f), non prevede nulla in merito al computo e alla sospensione dei termini. L'art. 23 LPTCA, tuttavia, precisa che, per quanto non stabilito dalla presente legge, valgono le norme federali che regolano le materie e sussidiariamente il Codice cantonale di procedura civile (CPC).
L'art. 131 CPC enuncia:
" 1 Nel computo dei termini non è compreso il giorno dell'intimazione.
2 Il termine fissato a mesi o ad anni scade nel giorno corrispondente per numero a quello in cui comincia a decorrere. Mancando tale giorno nell'ultimo mese, il termine scade l'ultimo giorno di detto mese.
3 Se l'ultimo giorno è un giorno festivo o un sabato, il termine scade il prossimo giorno feriale.
4 Quando la comunicazione di un atto viene fatta per mezzo della posta, il termine si reputa osservato se la consegna alla posta ha avuto luogo prima della sua scadenza.
5 Il termine è pure osservato quando la memoria, inoltrata da una persona avente domicilio, dimora abituale o stabile organizzazione all'estero, perviene ad una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera il giorno della scadenza."
Secondo l’art. 133 cpv. 1 CPC:
" Le ferie giudiziarie sono stabilite:
a) 7 giorni prima e 7 giorni dopo la Pasqua e il Natale;
b) dal 15 luglio al 15 agosto."
La nuova disposizione avrebbe dovuto essere applicata alle cause proposte a partire dalla sua entrata in vigore (cfr. art. 515 CPC pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del 27 febbraio 2001, BU 10/2001, pag. 57).
Il Parlamento ha tuttavia cambiato la norma transitoria.
Il 25 giugno 2001 ha infatti così modificato l'art. 515 CPC:
" 1Le disposizioni introdotte con la revisione del 20 dicembre 2000 si
applicano a tutti i processi pendenti al momento della loro entrata in
vigore.
2Fanno eccezione gli artt. 176 cpv. 1, 188 lett. a), 193 a 196, 392 a
394 cpv. 2 e 3, i quali si applicano ai processi introdotti dopo l'entrata
in vigore della modifica."
Il nuovo tenore dell'art. 515 CPC è entrato in vigore il 1° ottobre 2001 (cfr. BU 39/2001 del 31 agosto 2001 pag. 279).
Infine l’art. 132 CPC stabilisce che:
" La decorrenza dei termini previsti dalla legge o stabiliti dal giudice rimane sospesa durante le ferie, ove non sia diversamente disposto."
Di transenna va segnalato che la Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA), che è entrata in vigore il 1° gennaio 2003 (cfr. RU 5 novembre 2002) e che si applica, però, soltanto alle assicurazioni sociali disciplinate dalla legislazione federale, per quanto attiene al computo, alla sospensione, all'osservanza dei termini prevede agli art. 38 e 39 della sezione concernente la procedura in materia di assicurazioni sociali, ai quali rinvia l'art. 60 relativo al contenzioso, la medesima regolamentazione stabilita dal CPC.
Infatti l'art. 38 LPGA prevede:
" 1 Se il termine è computato in giorni o in mesi e deve essere notificato
alle parti, inizia a decorrere il giorno dopo la notificazione.
2 Se non deve essere notificato alle parti, esso inizia a decorrere il
giorno dopo l'evento che lo ha provocato.
3 Se l'ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un
giorno festivo del Cantone in cui ha domicilio o sede la parte o il suo
rappresentante, il termine scade il primo giorno feriale seguente.
4 I termini stabiliti dalla legge o dall'autorità in giorni o in mesi
decorrono:
a. dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno successivo alla Pasqua incluso;
b. dal 15 luglio al 15 agosto inclusi;
c. dal 18 dicembre al 1° gennaio incluso."
Secondo l'art. 39 LPGA inoltre
" 1 Le richieste scritte devono essere consegnate all'assicuratore
oppure, a lui indirizzate, a un ufficio postale svizzero o a una
rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo
giorno del termine.
2Se la parte si rivolge in tempo utile a un assicuratore incompetente,
si considera che il termine è stato rispettato."
Un invio raccomandato è reputato notificato al momento in cui il destinatario l’ha ricevuto. Nel caso in cui il destinatario non è reperibile e perciò un invito di ritiro è stato depositato nella sua buca delle lettere o nella sua casella postale, l’invio raccomandato è considerato notificato al momento in cui avviene il ritiro; se ciò non avviene entro la scadenza del termine di ritiro, che è di sette giorni (cfr. Condizioni generali della Posta relative ai servizi postali, gennaio 2003, p.to 2.3.7), l’invio si considera notificato allo scadere di questo periodo (cfr. RAMI 2001 pag. 238; DTF 127 I 31; STFA del 25 febbraio 2000 nella causa G., C 359/99; DTF 123 III 493). Irrilevanti sono sia i motivi per i quali il destinatario non ha ritirato l'invio durante il termine di giacenza - tali ragioni potranno se del caso essere fatte valere a sostegno di una domanda di restituzione del termine giusta l'art. 137
CPC -, che gli eventuali accordi conclusi con la Posta per ritirare la propria corrispondenza entro un termine più lungo, come ad esempio l'ordine di trattenuta (cfr. RAMI 2001 pag. 328; DTF 123 III 492). Generalmente un secondo invio e la susseguente ricezione non modificano tale risultato; essi sono giuridicamente ininfluenti (DTF 119 V 94 consid. 4b/aa con riferimenti).
Secondo costante giurisprudenza federale affinché un atto possa essere ritenuto notificato non è poi necessario che il diretto interessato lo ritiri, a tal fine è sufficiente che l’atto entri nella sua sfera d’azione (cfr. DTF 122 I 139 consid. 1, pag. 142-144).
Se il termine di ricorso è spirato, il giudice non entra nel merito di un ricorso tardivo, per cui la decisione contestata cresce in giudicato (cfr. DTF 110 V 37 consid. 2).
2.2. Nell'evenienza concreta risulta dagli atti che la decisione del 18 marzo 2002 con la quale la Cassa ha rifiutato l'attribuzione di un assegno di prima infanzia al ricorrente è stata notificata a quest'ultimo al più tardi il 6 aprile 2002. Infatti l'insorgente medesimo ha dichiarato di aver preso visione del provvedimento in tale data, al rientro dalla __________ (cfr. consid. 1.2., doc. II).
Il termine per presentare ricorso di 30 giorni (cfr. consid. 2.1.) è pertanto palesemente e ampiamente scaduto.
Il gravame di __________ del 30 gennaio 2003 è di conseguenza tardivo.
L'insorgente, del resto, nulla ha addotto che potesse giustificare la restituzione del termine inosservato ai sensi dell'art. 137 CPC.
Gli atti vanno in ogni caso trasmessi alla Cassa per conoscenza e affinché prenda posizione in merito a quanto asserito dall'assicurato nel suo scritto del 30 gennaio 2003 e più precisamente relativamente ai quesiti da lui posti.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso è irricevibile, in quanto tardivo.
2.- L'incarto è trasmesso alla Cassa cantonale per gli assegni familiari per conoscenza e per prendere posizione nei confronti dell'assicurato.
3.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4.- Intimazione alle parti.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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