AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 31.2000.33
Data decisione, Autorità: 20.06.2001, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n. 31.2000.00033
ZA/sc
Lugano 20 giugno 2001
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Zaccaria Akbas
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sulla petizione del 23 maggio 2000 ai sensi dell'art. 52 LAVS di
__________,
contro
__________,
In relazione alla fallita __________
ritenuto, in fatto
1.1. La __________, con sede a __________, è stata costituita il __________ 1997 ed iscritta a Registro di Commercio il __________ 1997 (FUSC del __________ 1997
Lo scopo sociale consisteva nell'esercizio e la gestione di alberghi, bar, ristoranti, ecc (cfr. doc. _).
ha ricoperto la carica di amministratore unico della società dalla sua costituzione, con diritto di firma individuale (cfr. doc. _).
La ditta __________ è stata affiliata alla Cassa __________ in qualità di datrice di lavoro dal 1° maggio 1997 al 31 dicembre 1998.
La __________ è entrata in mora con il pagamento dei contributi dal 1997. La Cassa ha iniziato per questo motivo ad inviare sistematicamente delle diffide dal mese di ottobre 1997 ed ha promosso delle procedure esecutive dal mese di dicembre 1997 (cfr. doc. _).
Per alcuni contributi rimasti scoperti nel 1997 e 1998, l'UE di __________ in data 21 maggio 1999 ha rilasciato due attestati di carenza beni per un totale di fr. 22'218.45 (cfr. doc. _).
L'ammontare dei contributi rimasti scoperti nel 1997 e 1998, incluse le spese esecutive e gli interessi di mora ammonta a fr. 27'625.60 (cfr. doc. _).
Con decreti 31 gennaio 2000 e 11 febbraio 2000 della Pretura di __________, è stata dichiarata l'apertura del fallimento della __________, rispettivamente la sospensione della procedura ai sensi dell'art. 230 LEF (FUSC del __________ 2000).
La Cassa ha insinuato all'UEF di __________ il proprio credito di fr. 27'625.60, per contributi paritetici insoluti per gli anni 1997 a 1998, dopo regolare controllo del datore di lavoro (cfr. doc. _).
La procedura fallimentare è stata definitivamente chiusa per mancanza di attivo siccome nessun creditore ha anticipato le spese (cfr. doc. _).
1.2. Per questo motivo, costatato di aver subito un danno, il 3 aprile 2000 la Cassa ha emesso nei confronti di __________ una decisione di risarcimento danni ex art. 52 LAVS per fr. 27'625.60 concernente i contributi paritetici AVS/AI/IPG/AD/AF non versati dal 1997 al 1998 (cfr. doc. _).
1.3. Con opposizione 4 maggio 2000, __________ ha respinto l'addebito di intenzionalità e grave negligenza, ritenuto che sarebbe stata l'indebita sottrazione di oltre fr. 130'000.-- da parte di un collaboratore a determinare il fallimento della società.
Egli ha dichiarato inoltre che, nonostante la mancanza di liquidità, la società nel corso del 1999 ha versato complessivi
fr. 18'000.-- alla Cassa (cfr. doc. _).
1.4. Con petizione 23 maggio 2000, la Cassa ha postulato la condanna di __________ al risarcimento di fr. 27'625.60, in quanto il convenuto non avrebbe ottemperato agli obblighi di diligenza e vigilanza. La Cassa ha inoltre argomentato come segue:
" (…)
3.2
Segnatamente al motivo che avrebbe portato la società allo stato fallimentare - indebita sottrazione da parte di un collaboratore - l'attrice rileva che, secondo la giurisprudenza del Tribunale cantonale delle assicurazioni, la responsabilità del datore di lavoro, ai sensi dell'art. 52 LAVS, non è in relazione alla gestione della società per sé stessa né alle eventuali cause di un fallimento (STCA del 14 giugno 1995 in re G.C.).
Inoltre, l'essersi prodigato per salvare la società ed aver profuso ogni sforzo per evitare il fallimento, non sono stati riconosciuti argomenti sufficientemente validi per escludere la responsabilità dell'organo formale (STCA del 18 gennaio 1996 in re M. e M.B.).
Prove: C.S.
3.3
L'attrice prende atto che, durante il 1999, la società si ê prodigata nel versamento di un considerevole ammontare di contributi paritetici a titolo di acconti (Doc. _).
Tuttavia, nel breve periodo di attività della società, sono rimasti ancora scoperti i saldi dei contributi paritetici per gli anni 1997 e 1998, pari a complessivi fr. 27'625.60 (Doc. _).
Ciò dimostra palesemente che le difficoltà nelle quali versava la società erano croniche.
Trattandosi di una morosità durevole, dalla costituzione della società, questa permette di dedurre che la società ha procrastinato e differito costantemente il pagamento dei contributi. (…)" (Doc. _, pag. 6-7)
1.5. Con risposta 18 settembre 2000 il convenuto, ha ribadito quanto espresso con l'opposizione (cfr. doc. _).
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 nella causa D.C., I 623/98; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa G.H., H 304/99).
Nel merito
2.2. In virtù dell'art. 52 LAVS "il datore di lavoro deve risarcire alla cassa di compensazione i danni da lui causati violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le prescrizioni".
I presupposti dell'obbligo di risarcimento sono quindi l'esistenza di un danno, la violazione delle prescrizioni vigenti in materia di contributi paritetici, da parte del datore di lavoro, e l'intenzionalità o la negligenza grave.
Nell’ipotesi in cui il datore di lavoro è una persona giuridica, che è stata sciolta allorché la pretesa viene fatta valere, possono essere convenuti, in via sussidiaria, i suoi organi responsabili (DTF 123 V 15 consid. 5b con riferimenti).
Sussidiarietà significa che la cassa di compensazione deve innanzitutto rivolgersi al datore di lavoro. Solo nel caso in cui il datore di lavoro non può far fronte al suo obbligo contributivo la cassa di compensazione può agire sussidiariamente e direttamente contro i suoi organi. Generalmente questo è il caso in cui la cassa accusa un danno a seguito del fallimento della società datrice di lavoro (Nussbaumer, Die Haftung des Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, in AJP/PJA 1996 pag. 107.; Frésard, Les développements récents de la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances relative à la responsabilité de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1991, no. 2 pag. 163).
In questo contesto si situa anche il rilascio dell’attestato di carenza beni definitivo in una procedura di esecuzione in via di pignoramento. Tale documento attesta ufficialmente, oltre al mancato adempimento all’obbligo di versare i contributi, l’insolvibilità del datore di lavoro. Quindi alla Cassa è lecito richiedere il risarcimento ex art. 52 LAVS agli organi anche se la società esiste giuridicamente (cfr. RCC 1988 pag. 137 consid. 3c). Per questo, dalla notifica di tale atto, non vi è motivo per non iniziare una procedura di risarcimento contro i suoi organi sussidiariamente responsabili (RCC 1988 pag. 137 consid. 3c, confermato in RCC 1991 pag. 135 consid. 2a; cfr. critica in M. Kunz, Die Schadenersatzplicht des Arbeitsgebers in der AHV, Diss. Winterthur 1989 pag. 63).
2.3. Si ha un danno ai sensi dell'art. 52 LAVS ogni qualvolta dei contributi paritetici legalmente dovuti all'AVS sfuggono a questa assicurazione. Il danno subentra allorquando questi contributi non possono essere riscossi per motivi di diritto o di fatto. Questo per intervenuta perenzione ai sensi dell’art. 16 cpv. 1 LAVS o per insolvenza del datore di lavoro ( cfr. Nussbaumer, AJP/PJA 1996 pag. 1076; DTF 123 V 15, 16, consid 5b). L'ammontare del danno corrisponde a quello dei contributi che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare (DTF 98 V 26 = RCC 1972 pag. 687; Frésard, La responsabilité de l’employeur pour le non-paiement de cotisations d’assurances sociales selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1987, no. 10, pag. 9).
Costituiscono elementi del danno risarcibile, tra l’altro, i contributi AVS/AI/IPG, sia per la parte del salariato che quella del datore di lavoro (Pratique VSI 1994 pag. 104); i contributi della disoccupazione; i contributi dovuti all’assicurazione cantonale degli assegni familiari, le spese di amministrazione ; le spese esecutive, gli interessi moratori (cfr. la giurisprudenza citata in Trisconi-Rossetti, L’azione di risarcimento danni della Cassa di compensazione AVS/AI/IPG nei confronti del datore di lavoro ex art. 52 LAVS, RDAT II 1995 pag. 369 s).
Nell'evenienza concreta, dagli specchietti concernenti l'evoluzione del debito contributivo (cfr. doc. _), dagli estratti conto dei contributi e dai quaderni dei salari (cfr. doc. _), risulta chiaramente l'importo dei contributi non saldati. Il danno ammonta dunque a fr. 27'625.60 (cfr. consid. 1.4.).
L'importo del contendere non è del resto stato contestato dal convenuto.
2.4. Per definizione, il danno considerato dall'art. 52 LAVS è quello derivante da un atto o da un'omissione in relazione ai compiti che la legge attribuisce al datore di lavoro, segnatamente in materia di versamento dei contributi (Pratique VSI 1994 pag. 99, consid. 5a). Le prescrizioni cui fa riferimento l'art. 52 LAVS sono innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesima e nelle sue disposizioni di esecuzione: in particolare le norme concernenti l'obbligo di pagare i contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di un'attività salariata, il prelevamento dei contributi dei salariati, l'obbligo di allestire i relativi conteggi: sono queste le disposizioni in senso stretto (art, 14 cpv. 1 LAVS, art. 34ss OAVS; cfr. RCC 1985, pag. 607 consid. 5a).
L’obbligo di conteggiare e versare i contributi da parte del datore di lavoro è un compito di diritto pubblico (Pratique VSI 1994 pag. 108 consid. 7a con riferimenti) ed il venire meno a questo compito costituisce una violazione di prescrizioni ai sensi dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno (Pratique VSI 1993 pag. 84 consid. 2a, DTF 111 V 173 consid. 2; DTF 108 V 186 consid. 1a; 192 consid. 2a; RCC 1985 p. 646 consid. 3a, 650 consid. 2).
Inoltre - anche se ciò non è esplicitamente menzionato nella legge - il datore di lavoro deve preoccuparsi dei contributi paritetici dei quali egli è tenuto ad assumere il prelevamento e la trasmissione alla Cassa con tutta la necessaria attenzione richiesta. Ne consegue che se egli è causa della propria insolvenza nei confronti della Cassa, egli può essere reso responsabile ai sensi dell'art. 52 LAVS, anche se non ha violato una prescrizione specifica della LAVS (RCC 1985, pag. 608 consid. 5b).
2.5. La Cassa di compensazione che constata di aver subito un danno in seguito alla non osservanza delle prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo di dedurre da ogni paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa, rispettivamente degli art. 34 e ss. OAVS relativi ai modi di conteggio e di pagamento dei contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le prescrizioni intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può procedere contro di lui.
Incombe allora al datore di lavoro di far valere e provare validi motivi di giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad escludere una violazione intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni, rispettivamente idonei a giustificarla in base a circostanze speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr. 70 pag. 213).
È quindi possibile che, procrastinando il pagamento dei contributi, il datore di lavoro riesca a salvaguardare l’esistenza della ditta, ad esempio nell’ipotesi di difficoltà passeggere di liquidità.
Affinché un simile comportamento non comporti l’applicazione dell’art. 52 LAVS, occorre che il datore di lavoro, nell’istante in cui decide, abbia seri e oggettivi motivi di ritenere che gli sarà possibile solvere i contributi entro un termine ragionevole (DTF 108 V 188; RCC 1992 pag. 261 consid. 4b; RCC 1985 p. 604 consid. 3a).
L’obbligo del datore di lavoro e dei suoi organi responsabili di risarcire il danno alla Cassa sarà negato, e di conseguenza decadrà, se questi reca e prova motivi di giustificazione, rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187 consid. 1b; Knus, op. cit., pag. 54, Frésard, op. cit., RSA 1987, pag. 7).
2.6. Ai sensi della giurisprudenza del TFA si deve ammettere una negligenza grave del datore di lavoro quando questi abbia trascurato di fare quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevolmente posta nella stessa situazione.
La misura della diligenza richiesta viene apprezzata secondo il dovere di diligenza che si può e si deve generalmente esigere, in materia di gestione, da un datore di lavoro della stessa categoria di quella a cui appartiene l’interessato ( RCC 1988 pag. 634 consid. 5a; DTF 112 V 159 consid. 4 con riferimenti; M. Knus, op. cit., p. 53). Questo dovere risulta accresciuto quando si tratta di un amministratore unico; egli deve dare prova di tutta la diligenza necessaria alla corretta gestione degli affari sociali non essendo sufficiente l'ossequio della diligentia quam in suis (DTF 112 V 3 consid. 2b; cfr. anche DTF 122 III 198 consid. 3a). Egli deve conservare un assoluto controllo sugli affari importanti della ditta, essendo segnatamente suo preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano regolarmente versati. Occorre però esaminare se speciali circostanze legittimavano il datore di lavoro a non versare i contributi o potevano scusarlo dal provvedervi ( DTF 121 V 244 consid. 4b; 108 V consid. 1b e 193 consid.2b)
2.7. __________ ha respinto l'addebito di intenzionalità e grave negligenza, ritenuto che sarebbe stata l'indebita sottrazione di oltre fr. 130'000.-- da parte di un collaboratore a determinare il fallimento della società.
Il convenuto ha dichiarato inoltre che, nonostante la mancanza di liquidità, nel corso del 1999 egli è riuscito a versare complessivi fr. 18'000.-- alla Cassa (cfr. doc. _).
Innanzitutto va precisato che, secondo costante giurisprudenza (cfr. STCA 14 giugno 1995 nella causa G.C.; inc. __________), la responsabilità del datore di lavoro ai sensi dell'art. 52 LAVS non è in relazione alla gestione della società per se stessa, né a eventuali cause di un fallimento.
Nell'evenienza concreta, dagli atti risulta che la Cassa ha dovuto diffidare la ditta sin dal mese di ottobre 1997 e precettarla dal mese di dicembre 1997.
A detta del convenuto, il tracollo finanziario della società sarebbe da attribuire alla sottrazione di fr. 130'000.-- da parte di un collaboratore disonesto nel corso del 1998 __________.
La circostanza evocata dal convenuto, peraltro nemmeno minimamente provata, non può nel caso di specie assurgere a motivo di discolpa, in quanto l'arretrato contributivo è ben superiore ad un anno, per cui non si capisce come il presunto furto di ben fr. 130'000.--, che avrebbe portato la ditta al fallimento, abbia permesso di continuare l'attività per tutto questo tempo. Se è vero che la sottrazione avesse intaccato così gravemente la liquidità aziendale, l'attività della società si sarebbe dovuta arrestare immediatamente. Così non è stato, anzi la società ha smesso la propria attività solo nel corso del 1999. Dai conteggi prodotti dalla Cassa risulta invece che la ditta ha attraversato un periodo difficile (dal quarto trimestre del 1997 al 1998 compreso) che l'ha portata inesorabilmente al fallimento (cfr. doc. _).
In questo senso. il Tribunale federale delle assicurazioni ha precisato che la ditta che attraversa una fase difficile e fonda la sua esistenza su equilibri delicati deve prendere delle misure drastiche e immediate (STFA non pubblicata del 7 maggio 1997 nella causa M.V., H 336/95, consid. 3d).
In un'altra sentenza il TFA ha ancora ribadito che l’organo della società deve prestare particolare attenzione nell'ipotesi in cui è a conoscenza del fatto che la ditta sta attraversando una crisi finanziaria (STFA del 16 aprile 1998 in re O. G. p. 6 e giurisprudenza ivi citata).
Infatti quella della ditta __________ non è stata una crisi passeggera di qualche mese (cfr. doc. _).
. Anche se è riuscita a pagare parte dell'arretrato contributivo
(cfr. doc. _), a mente del TCA la ditta non ha adempiuto ai suoi obblighi per un lasso di tempo troppo lungo per ammettere un qualsiasi motivo di discolpa ai sensi della giurisprudenza sopra citata (cfr. consid. 2.5). Inoltre il convenuto non ha reso verosimile che vi erano seri e oggettivi motivi per presumere che i contributi potessero essere versati entro un breve termine. Lo conferma il lungo periodo di vuoto contributivo.
Ora, l'avere procrastinato costantemente il pagamento dei contributi paritetici e averlo differito a partire dal quarto trimestre 1997 è segno di una negligenza non indifferente del datore di lavoro e fa sorgere la responsabilità degli amministratori, cui incombeva per legge la massima vigilanza nella conduzione e nel controllo della società.
Il mancato pagamento dei premi era dunque da considerare cronico.
Va al riguardo ricordato che il TFA ha considerato tale il mancato pagamento dei contributi durante numerosi mesi (STFA del 7 maggio 1997 nella causa G.G; cfr. anche STFA del 7 maggio 1997 nella causa M.V, in cui il mancato pagamento è durato all’incirca dieci mesi). L'Alta Corte ha per contro ritenuto giustificato il mancato versamento della durata di tre mesi se tuttavia precedentemente i contributi erano stati versati regolarmente (DTF 121 V 243). Secondo la giurisprudenza del TFA, non può essere riconosciuto alcun motivo di giustificazione se il differimento dei pagamenti dei contributi paritetici era cronico, e i pagamenti venivano effettuati solo dopo che le procedure esecutive, ripetute e numerose, giungevano a uno stadio avanzato (STFA inedita del 27 giugno 1994 in re M.A.).
Inoltre, secondo l'Alta Corte, nemmeno l’illiquidità della società giustifica il procrastinare del pagamento dei contributi se non sono realizzati i chiari criteri di discolpa posti dalla giurisprudenza federale (STCA 4 maggio 1995 nelle cause M.J., M.M., B.N. e P. L.). In concreto, non è dunque affatto accertato, con l'alto grado di verosimiglianza richiesto dalla giurisprudenza, che la scelta di differire il pagamento dei contributi paritetici fosse, secondo una valutazione ragionevole, obiettivamente indispensabile per la sopravvivenza della società; e nemmeno è assodato che il datore di lavoro potesse oggettivamente presumere di soddisfare entro breve termine la Cassa di compensazione riguardo ad ogni suo credito (DTF 108 V 188).
Viste le circostanze rilevate era pensabile il contrario.
Accettando il mandato di amministratore unico della __________, __________, ha assunto tutti gli oneri che da tale funzione derivano, doveri che risultano accresciuti quando si tratti, come in concreto, di un amministratore unico (STFA non pubblicata del 5 aprile 2001, nella causa A., H 436/00, consid. 3b; DTF 112 V 3 consid. 2b; cfr. anche DTF 122 III 198 consid. 3a).
Ne consegue che __________ dovrà risarcire il danno subito dalla Cassa per il mancato versamento dei contributi da parte della __________ e questo anche se egli ha investito capitali nella società. Infatti, secondo il TFA, il fatto che il convenuto abbia investito nella ditta, a fondo perso, ingenti somme provenienti dal suo patrimonio privato, nulla cambia nella sostanza, allorquando la sua responsabilità ex art. 52 LAVS sia stata appurata (sentenza non pubblicata nella STFA del 29 febbraio 1992 nella causa V. J., W. e T.).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- La petizione é accolta.
§ Di conseguenza __________ è condannato a versare alla Cassa __________ fr. 27'625.60.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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