AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 31.2000.25
Data decisione, Autorità: 17.04.2001, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n. 31.2000.00025-29
ZA/sc
Lugano 17 aprile 2001
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Ivano Ranzanici, Efrem Beretta (in sostituzione di Gd Raffaele Guffi, astenuto)
redattore:
Zaccaria Akbas
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sulle petizioni del 27 aprile 2000 ai sensi dell'art. 52 LAVS di
Cassa __________,
contro
__________, 2. __________, 3. __________, 4. __________, 5. __________, 2.,3.,4.,5. rappr. da: __________,
In merito alla fallita __________
ritenuto, in fatto
1.1. La ditta __________, con sede a __________, è stata costituita il __________ 1970. In data 7 marzo 1989 è stato iscritto il trasferimento della sede a __________ (cfr. doc. _ Inc. __________). Lo scopo sociale consisteva nello sviluppo e la fabbricazione di tutti gli articoli ed apparecchi per la ventilazione, l'aria condizionata, come pure tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie ed immobiliari che si collegano allo scopo principale, ecc..
__________, è stato membro del CdA dal 4 settembre 1978 ed amministratore unico dal 28 agosto 1981 al 23 novembre 1994. Da tale data sino al 26 gennaio 1998 ha assunto la carica di presidente, ed in seguito, fino alla dichiarazione di fallimento, quella di membro (cfr. doc. _, Inc. __________).
__________, è stato designato vice presidente dal 23 novembre 1994 e dal 26 gennaio 1998, presidente con diritto di firma individuale.
__________, è stato nominato amministratore delegato dal 23 novembre 1994 al 12 gennaio 1998 (cfr. doc. _, Inc. __________).
__________, è stato membro del CdA dal 23 novembre 1994 al 12 gennaio 1998 (cfr. doc. _, Inc. __________).
__________, è stato membro del CdA dal 23 novembre 1994 al 12 gennaio 1998 (cfr. doc. _, Inc. __________).
La società __________ è stata affiliata alla Cassa __________ in qualità di datrice di lavoro dal 1° gennaio 1988 al 31 maggio 1999.
La ditta è entrata in mora con il pagamento dei contributi sin dal 1990 (cfr. doc. _ e doc. _ pag. 3, Inc. __________). La documentazione agli atti attesta che l'attrice ha inviato sistematicamente le diffide alla società dal mese di marzo 1990 ed ha iniziato le procedure esecutive dal mese di luglio 1996 (cfr. doc. _, Inc __________). La ditta ha comunque saldato ogni arretrato contributivo fino al 1995 (cfr. doc. _ e _, Inc. __________). A partire dal mese di ottobre 1996, la ditta non ha in pratica più pagato nulla (cfr. doc. _, Inc. __________).
Con decreto 28 aprile 1998 il Pretore del Distretto di __________ ha concesso alla __________ una moratoria concordataria (FUSC del __________ 1998), revocata l'11 marzo 1999 (FUSC del __________ 1999).
Di conseguenza, il 6 maggio 1999 è stata dichiarata l'apertura del fallimento (FUSC del __________ 1999).
La Cassa ha pertanto insinuato all'Ufficio esecuzioni di __________, il proprio credito di fr. 157'754.50 per contributi paritetici AVS/AI/IPG/AD/AF impagati per gli anni 1996 (fr. 33'683.--), 1997 (fr. 123'845.45) e 1999 (fr. 226.05), per quest'ultimo anno fino al mese di febbraio, dopo regolare controllo del datore di lavoro (cfr. doc. _, Inc. __________).
Con lettera del 23 dicembre 1999, l'Ufficio fallimenti di __________ ha informato la Cassa che allo stadio attuale della procedura, non è in grado di stabilire se, ai creditori chirografari, verrà corrisposto un dividendo (cfr. doc. _, Inc. __________).
1.2. Costatato di aver subito un danno, il 14 febbraio 2000 la Cassa ha emesso cinque distinte decisioni di risarcimento danni ex art. 52 LAVS nei confronti di __________ e __________ per l'importo di fr. 157'754.50 (cfr. doc. _, Inc. __________), in via solidale con __________, __________ e __________ limitatamente a fr. 157'528.45 (cfr. doc. _, Inc. __________).
1.3. Gli ex amministratori della __________, per il tramite dell'avv. __________ dello studio legale __________, si sono tempestivamente opposti alle decisioni adducendo i seguenti motivi:
" (…)
Gli amministratori di __________ hanno operato con la dovuta diligenza nella gestione della società.
Infatti hanno sempre confidato che la situazione societaria potesse migliorare, consentendo di pagare gli importi scoperti, facendo fronte, nel limite del possibile, agli impegni correnti e cercando soluzioni per consentire alla società di superare il momento di crisi.
Innanzitutto sono state pagate, per il 1996 ed il 1997, le quote dei contributi sociali prelevate sui salari dei dipendenti, ossia fr. 150'426,90.
Il calcolo operato dalla Cassa deve pertanto essere rettificato, nel senso di ripartire la somma di fr. 150'426,90 negli anni 1996 e 1997, invece di considerare un unico versamento solo per il 1996.
Gli stipendi dei dipendenti sono stati interamente pagati.
Inoltre gli amministratori non hanno percepito emolumenti durante gli anni 1996 e 1997 (il sig. __________, dipendente della società, ha ricevuto unicamente il proprio stipendio).
Hanno inoltre rimborsato personalmente il residuo delle imposte alla fonte che __________ doveva versare (residuo 1997 / 1998).
Da ultimo, per poter pagare i dipendenti e la loro parte di oneri sociali, la società si è accordata con i proprietari dello stabile in cui aveva la propria sede (tra i quali l'avv. __________) per ritardare il pagamento dell'affitto (di fatto tuttora scoperto).
Tra le misure per rilanciare le attività di __________ figurano l'ottenimento di una commessa nel Canton __________ (per oltre un milione di franchi), che, a causa di una vertenza con un subappaltatore, non ha però portato gli esiti sperati, e la ricerca di nuovi azionisti, disposti a rilevare la società.
Venne quindi stipulato un contratto di cessione delle azioni a dei nuovi proprietari, che si sarebbero impegnati a continuare l'attività (portando nuovi clienti) ed a saldare le pendenze scoperte, primi tra essi gli oneri sociali (la cessione delle azioni sarebbe dovuta avvenire solo dopo il versamento ai venditori di un importo pari al debito di __________ nei confronti della Cassa di compensazione AVS).
Tuttavia, nonostante la regolare sottoscrizione di tale contratto, gli acquirenti non onorarono i loro impegni.
Si vede dunque come gli amministratori di __________ abbiano validi motivi di giustificazione, avendo cercato in ogni modo di far sì che la società fosse posta in condizione di saldare gli oneri sociali scoperti.
Inoltre, già da alcuni anni, __________ aveva ceduto all'__________ i crediti verso i propri clienti, di modo che le fatture venivano incassate direttamente dall'istituto di credito e non dall'azienda."
(Doc. _, inc. __________)
1.4. Con petizioni 27 aprile 2000, la Cassa ha postulato la condanna di __________ e __________ al risarcimento di fr. 157'754.50, in via solidale con __________, __________ e __________ limitatamente a fr. 157'528.45, per i contributi paritetici non versati dalla __________ (cfr. doc. _, Inc. __________):
" (…)
Per quanto riguarda le possibilità di superamento della crisi finanziaria nella quale versava la società, l'attrice osserva che essa doveva essere duratura.
Infatti, sebbene la società ha pagato i contributi sino al 1995, degli acconti per l'anno 1996 ed i contributi maturati durante la moratoria concordataria concessa nel 1998, è da un decennio (1990) che la società non paga regolarmente i contributi (la prova di tale affermazione è a disposizione, qualora venisse richiesta). Tant'è che l'attrice ha provveduto all'invio di diffide e di precetti.
Ciò dimostra palesemente che le difficoltà nelle quali versava la società erano croniche.
Trattandosi di una morosità durevole, questa permette di dedurre che la società ha procrastinato e differito costantemente il pagamento dei contributi.
Tale agire fa sorgere la responsabilità dell'amministratore, al quale incombe per legge la massima vigilanza nella conduzione e nel controllo della società (STFA inedita del 27 giugno 1994 in re M. A.) e l'assunzione degli obblighi intrinsechi alla carica in modo diligente, l'espletamento dei quali va oltre la prudenza che è d'uso osservare nei propri affari (STFA inedita del 29 maggio 1995 in re A. C.).
Prove: C.S.
3.2
Riguardo agli enunciati motivi che avrebbero portato la società allo stato fallimentare, l'attrice rileva che, secondo la giurisprudenza del TCA, la responsabilità del datore di lavoro, ai sensi dell'art. 52 LAVS, non è in relazione alla gestione della società per sé stessa né ad eventuali cause di un fallimento (STCA del 14 giugno 1995 i re G. C.).
Inoltre, l'essersi prodigato per salvare la società ed aver profuso ogni sforzo per evitare il fallimento, non sono stati riconosciuti argomenti sufficientemente validi per escludere una responsabilità dell'organo formale (STCA del 18 gennaio 1996 in re M. e M. B.).
Prove: C.S.
3.3
Le controparti fanno inoltre osservare che, già da alcuni anni, la società avrebbe ceduto i suoi crediti alla banca.
In questo contesto, l'attrice evidenzia che il solo fatto di avere uno stretto rapporto di dipendenza con l'istituto di credito non è sufficiente per escludere la responsabilità dell'organo formale.
Infatti, secondo la giurisprudenza federale, la condizione, affinché si possa ammettere un motivo di giustificazione e discolpa, è necessario che l'istituto di credito sia assurto al ruolo di organo di fatto della società, assumendo le decisioni che avrebbero influito sulla volontà della medesima, segnatamente impedendo il versamento degli oneri sociali a scapito di altri creditori (STFA 17 febbraio 1994 in re A e E. M.).
Mancando i presupposti giurisprudenziali, l'asserzione delle controparti non è rilevante ai fini della vertenza.
Prove: C. S.
I convenuti contestano la ripartizione dei versamenti effettuati dalla società per l'anno 1996, come pure l'ammontare del danno, poiché includerebbe anche gli emolumenti 1996/1997 non percepiti dal convenuto __________.
Dapprima, l'attrice evidenzia come la contestata ripartizione dei versamenti effettuati dalla società risulta infondata.
Infatti, i versamenti effettuati dalla società ‑ a titolo di acconti ‑, sono stati accreditati dalla Cassa per l'anno 1996, su periodi ed esecuzioni espressamente indicati dal datore di lavoro all'Ufficio esecuzioni del Distretto di __________ (Doc. _).
Ai convenuti ed allegate alle decisioni risarcitorie sono state inviate pure le distinte salari 1996, 1997 e 1999 redatte dal datore di lavoro medesimo e dalle quali emerge il salario versato al signor __________.
Sulle medesime non vi è alcuna indicazione riguardo a degli emolumenti versati. Di conseguenza la contestazione è infondata e la pretesa della Cassa è confermata.
Prove: C.S. (…)" (Doc. _, inc. __________)
1.5. Con decreti del 28 aprile 2000 il Giudice delegato ha congiunto le cause (cfr. doc _, Inc. __________).
1.6. Con tempestiva risposta di causa i convenuti hanno postulato la reiezione delle petizioni, protestando ripetibili, tasse e spese. Il loro patrocinatore si è così espresso:
" (…)
Le difficoltà nel pagamento dei contributi sorte nel 1990 non hanno alcun legame con la presente fattispecie.
Infatti le pendenze con la Cassa AVS dei primi anni novanta vennero definitivamente risolte dopo l'aumento di capitale del 1993 (fr. 500'000.‑ interamente liberato, doc. _), l'ingresso di nuovi azionisti ed il conseguente inizio di una nuova gestione.
Il periodo 1990 ed il periodo 1996 ‑ 1999 non sono dunque confrontabili.
Di conseguenza è inesatto parlare di difficoltà croniche della società; si dovrebbe invece parlare di un primo periodo di difficoltà, felicemente risolto, e, dopo la breve ripresa susseguente all'aumento di capitale, di un secondo periodo di difficoltà, culminato con la procedura concordataria e da ultimo con il fallimento.
Prove: c.s.
Ad 3.2.
Contestato.
Il fatto che l'amministrazione abbia fatto di tutto per salvare la ditta, pagando i dipendenti e rinunciando ai propri emolumenti di membri del consiglio d'amministrazione, è un valido motivo di giustificazione (cfr. RDAT l 1995 64 pag. 213).
Per quanto riguarda gli sforzi di salvare la ditta, l'amministrazione si è data da fare su due fronti.
In primo luogo si è adoperata per trovare nuovi azionisti, disposti a rilevare le azioni di __________, a continuarne e rafforzarne l'attività, a saldare le pendenze (doc. _).
In concreto, su iniziativa dell'amministrazione, venne stipulato un accordo tra gli azionisti ed il gruppo internazionale __________, in data 9 luglio 1997 (doc. _).
Tale accordo menzionava espressamente il debito nei confronti della Cassa AVS, di fr. 213'152,25 (doc. _, bilancio allegato).
Purtroppo l'acquirente non dava seguito al contratto firmato, chiedendo sempre nuove dilazioni di pagamento (doc. _). Di conseguenza veniva emesso un precetto esecutivo nei confronti del sig. __________ (doc. _, che aveva sottoscritto il contratto di cessione delle azioni a titolo fiduciario per gli acquirenti.
Tuttavia il sig. __________ falliva di lì a poco (doc. _).
Gli sforzi profusi dall'amministrazione per garantire un futuro a __________ con l'ingresso di nuovi azionisti erano dunque andati in fumo, senza colpa alcuna da parte loro.
In secondo luogo, in accordo con i futuri azionisti, __________ aveva ricevuto un'importante commessa nel Canton __________ nel mese di luglio del 1997.
__________ aveva ricevuto in subappalto dall'impresa italiana __________ l'esecuzione di lavori per un totale di circa fr. 1'250'000.‑ in uno stabilimento chimico a __________ (cfr. doc. _).
Purtroppo una disputa giudiziaria sorta con un subappaltatore di __________ (ditta __________), che presentò una liquidazione tre volte superiore al preventivo, innescando una serie di azioni (sequestri ed ipoteche legali anche da parte di altri fornitori e subappaltatori) che causò il blocco del pagamento del residuo di fr. 295'212.‑ (cfr. doc. _), trasformando di fatto quella che doveva essere un'operazione per mantenere in piedi l'attività di __________ in una delle cause principali del mancato concordato e del fallimento (la documentazione è compresa nell'intero incarto depositato presso l'ufficio fallimenti del distretto di __________, che si richiama integralmente).
L'amministrazione, individuando nuovi azionisti disposti a rilevare l'azienda e procurandosi un importante lavoro (in accordo con i futuri azionisti), dimostrò quindi un concreto impegno per salvare la ditta.
Sia il contratto di cessione delle azioni, sia l'ottenimento del lavoro a __________ potevano ragionevolmente far sperare nella concreta possibilità di saldare il debito con la Cassa AVS (cfr. DTF 108 V 188).
Si ribadisce inoltre che i convenuti non hanno percepito emolumenti quali membri del consiglio d'amministrazione durante gli anni 1996 e 1997.
Il sig. __________, direttore a tempo pieno della società, riceveva solo il proprio stipendio, senza alcun compenso supplementare quale amministratore.
L'avv. __________ ed il sig. __________ hanno oltretutto saldato di tasca propria il residuo delle imposte alla fonte della società (doc. _).
Entrambi hanno poi garantito personalmente crediti dell'__________ nei confronti della società (doc. _), nonostante non vi fossero legalmente obbligati (cfr. DTF 108 V 188).
Il signor __________ ha pure rinunciato ad un credito di fr. 600'000.‑ nei confronti della società (doc. _); erano compresi in questo credito del sig. __________ fr. 100'000.‑ ricevuti dal sìg. __________ stesso dal __________ e rimborsati alla banca (in gran parte) dall'avv. __________ (doc. _).
L'avv. __________, comproprietario dello stabile in cui era ubicata la ditta, ha inoltre accettato di differire l'incasso dell'affitto (doc. _).
In conclusione si può senza ombra di dubbio affermare che gli amministratori di __________ hanno fatto quanto era ragionevolmente esigibile da loro.
Prove: c.s.
Ad 3.3.
Contestato.
La società cedette all'__________ i propri crediti nella misura del 70% per i debitori svizzeri e del 50% per i debitori esteri (doc. _).
L'entità della cessione era tale da condizionare pesantemente l'operatività di , come dimostra la richiesta del 4 giugno 1997, in cui si chiese che parte dei crediti che venivano incassati direttamente dall' fosse messa a disposizione di __________ per far fronte ad altri impegni.
Notisi che __________ incassò nella prima parte del 1997 crediti per fr. 150'000.‑, sufficienti a rimborsare quasi interamente l'attuale pretesa della Cassa di compensazione AVS (cfr. doc. _ ‑"ha permesso la riduzione dell'esposizione nei vostri confronti da Fr. 650'000.‑ a Fr. 500'000.‑"‑).
Ciò dimostra come __________ non potesse disporre liberamente dei propri crediti, ma fosse di fatto subordinata alle decisioni della banca creditrice, ed inoltre come __________ avesse comunque a disposizione mezzi (crediti nei confronti di terzi) per far fronte allo scoperto con la Cassa AVS, che però erano praticamente inutilizzabili poiché vennero incassati dall'__________.
Ciò non consente di condannare gli amministratori al risarcimento ex art. 52 LAVS (RDAT 1 1999 72 pag. 279).
Prove: c.s.
Ad 4
Contestato.
Nell'opposizione non si contestava il fatto che il salario del signor __________ fosse stato soggetto al prelievo dei contributi, ma si faceva notare unicamente che il signor __________ non aveva percepito emolumenti quale membro del consiglio d'amministrazione (come del resto tutti gli altri amministratori); ciò per dimostrare che gli amministratori fecero dei sacrifici per tentare di salvare __________. Non si è invece mai sostenuto che la Cassa AVS abbia chiesto dei contributi su emolumenti mai versati.
Per quanto riguarda la ripartizione, in sede d'opposizione si era precisato che la somma versata da __________ rappresentava all'incirca la quota parte dei dipendenti sul totale dei contributi chiesti per il 1996 ed il 1997.
Prove: c.s.
Ad 5
Contestato.
Il membro del consiglio d'amministrazione ing. __________ rassegnò le dimissioni già nel 1995 (doc. _), le quali non vennero però comunicate al Registro di commercio.
Di conseguenza l'ing. __________ (che peraltro non ebbe mai una funzione decisionale all'interno della società, così come l'ing. __________) non può in alcun modo essere chiamato a rispondere del mancato versamento dei contributi alla Cassa AVS. (…)"
(Doc. _, inc. __________)
1.7. Con scritto 10 giugno 2000, il patrocinatore dei convenuti ha chiesto un dibattimento ai sensi dell'art. 11c LPTCA (cfr. doc. _, Inc. __________).
1.8. In data 7 luglio 2000, la Cassa ha comunicato di non avere altri mezzi di prova da produrre, osservando nel contempo quanto segue:
" L'attrice prende atto della lettera datata 2 febbraio 1995 del convenuto __________ (Doc. _), con la quale avrebbe presentato le proprie dimissioni.
L'assemblea generale, riunita in via straordinaria il 12 gennaio 1998, avrebbe preso conoscenza delle dimissioni di un membro del CdA tre anni dopo che erano state presentate? E' un'ipotesi inverosimile, ritenuto che nessuna spiegazione plausibile è stata fornita con l'allegato di risposta. Inoltre, l'assemblea generale deve essere convocata ogni anno, entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale, quindi non è ragionevolmente pensabile che le dimissioni, se realmente presentate, non siano state verbalizzate in occasione dell'assemblea generale, che avrebbe dovuto aver luogo nel 1996 e presentante il conto d'esercizio per l'anno 1995.
Per inciso si sottolinea che la lettera non è stata inviata per raccomandata e neppure controfirmata da un membro del CdA a comprova della ricezione." (Doc. _, inc. __________)
1.9. In risposta allo scritto della Cassa del 7 luglio 2000, il patrocinatore dei convenuti osserva:
" (…)
Riguardo alle affermazioni in essa contenute a proposito della veridicità della lettera del 2 febbraio 1995 dell'ing. __________, posso solo esprimere sorpresa e disappunto.
Sorpresa e disappunto accresciuti dal fatto che controparte non ha espressamente sollevato un'eccezione di falso, limitandosi a proferire accuse più o meno esplicite.
Di conseguenza non entro nemmeno nel merito di tali accuse.
Chiedo comunque che codesto Tribunale inviti l'attrice a confermare quanto scritto il 7 luglio 2000 nelle debite forme, oppure, nel caso contrario, a rinunciare a proseguire con ulteriori polemiche."
(Doc. _, inc. __________)
1.10. La Cassa non ha preso posizione sullo scritto dell'avv. __________ del 7 luglio 2000. (cfr. doc. _, Inc. __________).
1.11. A seguito di una richiesta di accertamenti del TCA, con scritto 8 febbraio 2001, il legale dei convenuti ha documentato l'uscita dal CdA di __________ producendo il verbale dell'assemblea del 1° dicembre 1995 dove è stato preso atto dell'uscita del convenuto (cfr. doc. _, Inc. __________).
1.12. Sempre a seguito di una richiesta di accertamenti, la Cassa ha prodotto in data 21 febbraio 2001 il dettaglio dell'evoluzione incassi dal 1990 (cfr. doc. _, Inc. __________).
in diritto
2.1. In virtù dell'art. 52 LAVS "il datore di lavoro deve risarcire alla cassa di compensazione i danni da lui causati violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le prescrizioni".
I presupposti dell'obbligo di risarcimento sono quindi l'esistenza di un danno, la violazione delle prescrizioni vigenti in materia di contributi paritetici, da parte del datore di lavoro, e l'intenzionalità o la negligenza grave.
Nell’ipotesi in cui il datore di lavoro è una persona giuridica, che è stata sciolta allorché la pretesa viene fatta valere, possono essere convenuti, in via sussidiaria, i suoi organi responsabili (DTF 123 V 15 consid. 5b con riferimenti).
Sussidiarietà significa che la cassa di compensazione deve innanzitutto rivolgersi al datore di lavoro. Solo nel caso in cui il datore di lavoro non può far fronte al suo obbligo contributivo la cassa di compensazione può agire sussidiariamente e direttamente contro i suoi organi. Generalmente questo è il caso in cui la cassa accusa un danno a seguito del fallimento della società datrice di lavoro (Nussbaumer, Die Haftung des Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, in AJP/PJA 1996 pag. 107.; Frésard, Les développements récents de la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances relative à la responsabilité de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1991, no. 2 pag. 163).
In questo contesto si situa anche il rilascio dell’attestato di carenza beni definitivo in una procedura di esecuzione in via di pignoramento. Tale documento attesta ufficialmente, oltre al mancato adempimento all’obbligo di versare i contributi, l’insolvibilità del datore di lavoro. Quindi alla Cassa è lecito richiedere il risarcimento ex art. 52 LAVS agli organi anche se la società esiste giuridicamente (cfr. RCC 1988 pag. 137 consid. 3c). Per questo, dalla notifica di tale atto, non vi è motivo per non iniziare una procedura di risarcimento contro i suoi organi sussidiariamente responsabili (RCC 1988 pag. 137 consid. 3c, confermato in RCC 1991 pag. 135 consid. 2a; cfr. critica in M. Kunz, Die Schadenersatzplicht des Arbeitsgebers in der AHV, Diss. Winterthur 1989 pag. 63).
Qualora più datori di lavoro, come per esempio i membri di una società semplice, o più organi di una persona morale, abbiano cagionato assieme un danno, essi ne rispondono solidalmente (DTF 114 V 214 e sentenze ivi citate).
2.2. Si ha un danno ai sensi dell'art. 52 LAVS ogni qualvolta dei contributi paritetici legalmente dovuti all'AVS sfuggono a questa assicurazione. Il danno subentra allorquando questi contributi non possono essere riscossi per motivi di diritto o di fatto. Questo per intervenuta perenzione ai sensi dell’art. 16 cpv. 1 LAVS o per insolvenza del datore di lavoro ( cfr. Nussbaumer, AJP/PJA 1996 pag. 1076; SVR 2000 AHV Nr. 16, pagg. 49-50). L'ammontare del danno corrisponde a quello dei contributi che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare (DTF 98 V 26 = RCC 1972 pag. 687; Frésard, La responsabilité de l’employeur pour le non-paiement de cotisations d’assurances sociales selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1987, no. 10, pag. 9), inclusa la quota parte detratta dal salario del lavoratore (Pratique VSI 1994 pag. 108 consid. 7a).
Nell'evenienza concreta, dagli specchietti concernenti l'evoluzione del debito contributivo (cfr. doc. _) e dalle insinuazioni di credito (cfr. doc. _) risulta chiaramente l'importo dei contributi non saldati. Il danno ammonta dunque a fr. 157'754.50.
2.3. Per definizione, il danno considerato dall'art. 52 LAVS è quello derivante da un atto o da un'omissione in relazione ai compiti che la legge attribuisce al datore di lavoro, segnatamente in materia di versamento dei contributi (Pratique VSI 1994 pag. 99, consid. 5a). Le prescrizioni cui fa riferimento l'art. 52 LAVS sono innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesima e nelle sue disposizioni di esecuzione: in particolare le norme concernenti l'obbligo di pagare i contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di un'attività salariata, il prelevamento dei contributi dei salariati, l'obbligo di allestire i relativi conteggi (art. 14 cpv. 1 LAVS, art. 34ss OAVS; cfr. RCC 1985, pag. 607 consid. 5a).
L’obbligo di conteggiare e versare i contributi da parte del datore di lavoro è un compito di diritto pubblico (Pratique VSI 1994 pag. 108 consid. 7a con riferimenti) ed il venire meno a questo compito costituisce una violazione di prescrizioni ai sensi dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno (Pratique VSI 1993 pag. 84 consid. 2a, DTF 111 V 173 consid. 2; DTF 108 V 186 consid. 1a; 192 consid. 2a; RCC 1985 p. 646 consid. 3a, 650 consid. 2).
Inoltre - anche se ciò non è esplicitamente menzionato nella legge - il datore di lavoro deve preoccuparsi dei contributi paritetici dei quali egli è tenuto ad assumere il prelevamento e la trasmissione alla Cassa con tutta la necessaria attenzione richiesta. Ne consegue che se egli è causa della propria insolvenza nei confronti della Cassa, egli può essere reso responsabile ai sensi dell'art. 52 LAVS, anche se non ha violato una prescrizione specifica della LAVS (RCC 1985, pag. 608 consid. 5b).
2.4. La cassa di compensazione che constata di aver subito un danno in seguito alla non osservanza delle prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo di dedurre da ogni paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa, rispettivamente degli art. 34 e ss. OAVS relativi ai modi di conteggio e di pagamento dei contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le prescrizioni intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può procedere contro di lui.
Incombe allora al datore di lavoro di far valere e provare validi motivi di giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad escludere una violazione intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni, rispettivamente idonei a giustificarla in base a circostanze speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr. 70 pag. 213).
È quindi possibile che, procrastinando il pagamento dei contributi, il datore di lavoro riesca a salvaguardare l’esistenza della ditta, ad esempio nell’ipotesi di difficoltà passeggere di liquidità.
Affinché un simile comportamento non comporti l’applicazione dell’art. 52 LAVS, occorre che il datore di lavoro, nell’istante in cui decide, abbia seri e oggettivi motivi di ritenere che gli sarà possibile solvere i contributi entro un termine ragionevole (DTF 108 V 188; RCC 1992 pag. 261 consid. 4b; RCC 1985 p. 604 consid. 3a).
L’obbligo del datore di lavoro e dei suoi organi responsabili di risarcire il danno alla Cassa sarà negato, e di conseguenza decadrà, se questi reca e prova motivi di giustificazione, rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187 consid. 1b; Knus, op. cit., pag. 54, Frésard, op. cit., RSA 1987, pag. 7).
2.5. Ai sensi della giurisprudenza del TFA si deve ammettere una negligenza grave del datore di lavoro quando questi abbia trascurato di fare quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevolmente posta nella stessa situazione.
La misura della diligenza richiesta viene apprezzata secondo il dovere di diligenza che si può e si deve generalmente esigere, in materia di gestione, da un datore di lavoro della stessa categoria di quella a cui appartiene l’interessato ( RCC 1988 pag. 634 consid. 5a; DTF 112 V 159 consid. 4 con riferimenti; M. Knus, op. cit., p. 53).
I fatti di cui si è resa colpevole una ditta non sono necessariamente imputabili a tutti gli organi della stessa.
Si deve infatti esaminare se e in quale misura questi fatti possano essere addebitati ad un organo determinato, tenuto conto della situazione di diritto e di fatto di quest’ultimo nella ditta medesima. Il tema di sapere se un organo ha agito in modo colposo dipende dalle responsabilità e dalle competenze che gli sono state attribuite dalla ditta (DTF 108 V 202 consid. 3a; RCC 1985 p. 647 consid. 3b; Knus, op. cit. p. 52; U. Cristoph Dieterle/U. Kieser, op. Cit. P. 658).
Nel caso di una società anonima si debbono porre esigenze molto severe per quanto concerne l’attenzione da prestare alle prescrizioni AVS (DTF 108 V 203 con riferimenti).
La giurisprudenza ritiene che, di regola, la mancata deduzione e relativo trasferimento alla Cassa dei contributi configura una grave negligenza. (DTF 108 V 186ss. consid. 1b).
2.6. Il patrocinatore dei convenuti in sede di risposta ha prodotto la lettera di dimissioni di __________ datata 2 febbario 1995 del seguente tenore:
" mi riferisco ai colloqui avuti in questi giorni e vi confermo le mie dimissioni da membro del Consiglio di Amministrazione della vostra società. Difatti a partire dal mese di maggio mi trasferirò negli Stati Uniti per motivi professionali"(cfr. doc. _, Inc. __________).
La Cassa ha sollevato delle perplessità sull'autenticità di tale scritto, ritenendo non verosimile che delle dimissioni inoltrate nel febbraio del 1995 siano state comunicate al registro di commercio solo nel 1998 e che solo il 12 gennaio 1998 siano state portate a conoscenza del CdA.
La Cassa, dopo che è stata invitata dal patrocinatore dei convenuti a sostanziare le proprie affermazioni sollevando l'eccezione di falso, non ha reagito all'intimazione di questo TCA per prendere posizione in merito (cfr. doc. _, Inc. __________).
In seguito ad un accertamento richiesto da questo Tribunale, il legale del convenuto ha documentato l'uscita dal CdA producendo il verbale dell'assemblea del 1° dicembre 1995 dove è stato preso atto dell'uscita del convenuto (cfr. doc. _, Inc. __________).
Secondo l'art. 711 cpv. 1 CO la società notifica senza indugio al registro di commercio, perché vi sia iscritta, l'uscita di un amministratore. Ove tale notificazione non sia fatta entro 30 giorni, l'amministratore uscente può chiedere direttamente la cancellazione (cfr. art. 711 cpv. 2 CO).
Nel caso di specie, __________ ha trasmesso le sue dimissioni al CdA.
Anche se di principio le dimissioni vanno indirizzate all'assemblea generale, la giurisprudenza e la dottrina dominante ne consentono l'invio al presidente del consiglio di amministrazione o all'amministratore unico, ritenuto che le stesse non sono legate a prescrizioni di forma e non necessitano di accettazione (cfr. STFA del 25 novembre 1999 non pubblicata nella causa S. C. e E. G. consid. 4 d con le relative citazioni dottrinali e giurisprudenziali).
Apprezzando le prove secondo l'abituale criterio della probabilità preponderante (cfr. STFA non pubblicata del 15 gennaio 2001 nella causa C. P., C 49/00 Ws, consid. 2c; STFA del 23 dicembre 1999 in re A.F., C 341/98 Ws, consid. 3, pag., 6; STFA 6 aprile 1994 in re E.P.; SZS 1993 pag. 106 consid. 3a; RCC 1986 pag. 202 consid. 2c, RCC 1984 pag. 468 consid. 3b, RCC 1983 pag. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, "Die Rechtspflege in der Sozialversicherung", in Basler Juristische Metteilungen (BJM) 1989 pag. 31-32; Scartazzini, "Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale", Basilea 1991, pag. 63), questo TCA ritiene che __________ ha provato di aver dato le dimissioni al 2 febbraio 1995 (cfr. doc. _ e allegato _ doc. _, Inc. __________). Durante l'assemblea del 1° dicembre 1995 è stato infatti preso atto delle dimissioni di __________, accolte all'unanimità (allegato _ doc. _, Inc. __________).
Infatti secondo la giurisprudenza del TFA, un amministratore è da ritenersi liberato dalla responsabilità ex art. 52 LAVS dalla data in cui egli ha dimissionato quale organo della società: a partire da questa data (e non dalla radiazione del Registro di Commercio) egli non ha infatti più alcuna facoltà di controllo sull’attività della medesima (SVR 2000 AHV Nr. 24 = DTF 126 V 61 consid. 4a e 4b = Pratique VSI 2000, pag 293; 112 V 1 consid. 3c e 3b, cfr. anche Forstmoser/Meier-Hyoz/Noberl, Schweizerisches Aktienrecht, Berna 1996 § 27 n. 54, STFA 25 novembre 1999 inedita in re SC, H 201 + 207/98). Determinante ai fini dell'accertamento della durata della responsabilità dell'amministratore è il momento dell'estinzione effettiva del mandato. Detto momento è decisivo pure qualora si sia omesso di procedere alla cancellazione dell'iscrizione nel registro di commercio (DTF 126 V 61 consid. 4a e 4b).
Dal momento che nessun convenuto ha sollevato obiezioni in merito all'effettività delle dimissioni di __________, la petizione nei suoi confronti deve essere respinta.
2.7. Nel caso che ci occupa, __________, __________, __________ e __________, per il tramite del loro legale, respingono l'addebito di grave negligenza riguardo al mancato pagamento dei contributi. Essi asseriscono di aver gestito con la dovuta diligenza la società, confidando sempre nel superamento della crisi finanziaria.
A causa del mancato ottenimento di una grossa commessa della rinuncia d'investire nella società da parte di alcuni azionisti, la ditta sarebbe fallita.
Inoltre l'entità di una cessione di credito ad una banca avrebbe condizionato pesantemente l'operatività della __________, che non ha più potuto far fronte al pagamento degli oneri sociali.
Per costante giurisprudenza (cfr. STCA 14 giugno 1995 nella causa G.C.; inc. __________) la responsabilità del datore di lavoro ai sensi dell'art. 52 LAVS non è in relazione alla gestione della società per se stessa, né a eventuali cause di un fallimento.
Nell'evenienza concreta, dagli atti risulta che sin dal 1990 la società è stata in mora col pagamento dei contributi, ciò che ha costretto la Cassa a diffidarla e a precettarla (cfr. doc. _, Inc. __________). La Cassa ha dovuto inviare diffide alla società e anche intraprendere procedure esecutive per l'incasso dei contributi.
I convenuti non hanno reso verosimile che vi erano dei seri e oggettivi motivi per presumere che i contributi potessero essere versati entro un breve termine.
È vero che dopo grandi sforzi gli arretrati contributivi fino al 1995 sono stati pagati.
È altrettanto vero però che anche negli anni successivi i contributi non sono stati regolarmente versati. Ora, proprio la situazione precedente l'aumento di capitale avrebbero dovuto imporre una particolare attenzione proprio su questo aspetto.
La ditta era dunque in difficoltà da ormai troppo tempo per ammettere un motivo di discolpa ai sensi della giurisprudenza
( cfr. consid. 2.4.). Lo conferma il lungo periodo di vuoto contributivo.
Neanche la concessione della moratoria concordataria poteva indurre a pensare che il pagamento degli oneri sociali potesse avvenire entro breve tempo.
Ora, l'avere procrastinato costantemente il pagamento dei contributi paritetici e averlo irrimediabilmente differito a partire dal marzo 1997 (salvo quelli del 1998 durante la moratoria concordataria), è segno di una negligenza non indifferente del datore di lavoro e fa sorgere la responsabilità degli amministratori, cui incombeva per legge la massima vigilanza nella conduzione e nel controllo della società.
Il mancato pagamento dei premi era infatti da considerare cronico.
Va al riguardo ricordato che il TFA ha considerato tale il mancato pagamento dei contributi durante numerosi mesi (STFA del 7 maggio 1997 nella causa G.G; cfr. anche STFA del 7 maggio 1997 nella causa M.V, in cui il mancato pagamento è durato all’incirca dieci mesi).
In una sentenza non pubblicata dell'8 marzo 2001 nella causa A. C. R., G. P. e F. F., H 115/00 e H 132/ 00, il TFA si è ancora così espresso:
" (…) il mancato pagamento di tali oneri si è protratto troppo a lungo (dal 1994 al 1996) e a partire dal 1° gennaio 1995 l'omissione degli importi dovuti alla Cassa si è cronicizzata, costringendo quest'ultima a promuovere procedure esecutive per l'incasso dei contributi (…)"
L'Alta Corte ha per contro ritenuto giustificato il mancato versamento della durata di tre mesi se tuttavia precedentemente erano stati versati regolarmente (DTF 121 V 243). Secondo la giurisprudenza del TFA, non può essere riconosciuto alcun motivo di giustificazione se il differimento dei pagamenti dei contributi paritetici era cronico, e i pagamenti venivano effettuati solo dopo che le procedure esecutive, ripetute e numerose, giungevano a uno stadio avanzato (STFA inedita del 27 giugno 1994 in re M.A.).
Inoltre, secondo l'Alta Corte, nemmeno l’illiquidità della società giustifica il procrastinare del pagamento dei contributi se non sono realizzati i chiari criteri di discolpa posti dalla giurisprudenza federale (STCA 4 maggio 1995 nelle cause M.J., M.M., B.N. e P. L.). In concreto, non è dunque affatto accertato, con l'alto grado di verosimiglianza richiesto dalla giurisprudenza, che la scelta di differire il pagamento dei contributi paritetici fosse, secondo una valutazione ragionevole, obiettivamente indispensabile per la sopravvivenza della società; e nemmeno è assodato che il datore di lavoro potesse oggettivamente presumere di soddisfare entro breve termine la Cassa di compensazione riguardo ad ogni suo credito (DTF 108 V 188).
Viste le circostanze rilevate era pensabile il contrario.
2.8. Gli argomenti appena esaminati non sono dunque sufficienti a liberare da una responsabilità ex art. 52 LAVS __________, di professione avvocato, che nel periodo in cui ci sono stati i vuoti contributivi è stato presidente del CdA dal 23 novembre 1994 al 26 gennaio 1998 (in seguito quale membro) e __________, direttore della società e vice presidente dal 23 novembre 1994 e dal 26 gennaio 1998 presidente con diritto di firma individuale. Per costante giurisprudenza federale gli amministratori devono dare prova di tutta la diligenza necessaria alla corretta gestione degli affari sociali non essendo sufficiente l'ossequio della diligentia quam in suis (DTF 112 V 3 consid. 2b; cfr. anche DTF 122 III 198 consid. 3a). Essi devono conservare un assoluto controllo sugli affari importanti della ditta, essendo segnatamente loro preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano regolarmente versati (DTF 108 V 202 consid. 3a; Frésard, op.cit. , RSA 1991, pag. 165). Se non adempiono i loro obblighi con la dovuta diligenza che, secondo la giurisprudenza, va oltre la prudenza che è d’uso osservare nei propri affari (STFA non pubblicata del 29 maggio 1995 nella causa A. C. p. 6; DTF 99 II 179; STFA non pubbl. del 19 maggio 1995 nella causa M. D), i membri del Consiglio di amministrazione sono ritenuti responsabili del danno.
__________, di professione avvocato, doveva sapere che fare parte di un CdA comporta dei doveri e dei rischi (cfr. STFA non pubblicata del 24 gennaio 2000 nella causa P-A. B., consid. 5b; STFA non pubblicata del 13 luglio 1999 nella causa C. J., consid. 3b e 3c). Inoltre tali doveri risultano accresciuti quando si tratti - come in concreto - di un presidente del consiglio di amministrazione (STFA non pubblicata dell'8 novembre 1999 nella causa G. H., H 74/99, consid 6b; DTF 122 III 198, consid. 3a). Quest'ultimo appunto vale anche per __________.
2.9. Per ciò che attiene più specificatamente a __________ e __________, accettando il mandato di membro del consiglio di amministrazione rispettivamente di amministratore delegato, essi hanno assunto tutti gli oneri che da tali funzioni derivano. Dagli atti non risulta, e nemmeno viene preteso, che il consiglio di amministrazione abbia disciplinato in termini cogenti, in concreto, i compiti dei vari membri. La responsabilità per il corretto adempimento degli oneri assicurativi nonché la diligenza necessaria alla corretta gestione degli affari sociali non incombeva quindi solo al presidente o al vice presidente del CdA, bensì all'intero organo esecutivo, trattandosi di attribuzioni inalienabili nel senso dell'art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO (cfr. STFA del 13 novembre 2000 non pubblicata nella causa F.S., consid. 4b, H 238/98; STFA non pubblicata dell'8 marzo 2001 nella causa A. C. R., G. P. e F. F., H 115/00 e H 132/00, consid. 5c).
Si noti in questo contesto che l'art. 759 cpv. 1 CO non è applicabile nell'ambito della responsabilità ai sensi dell'art. 52 LAVS per giustificare una riduzione del risarcimento in relazione con la gravità dell'errore commesso dal responsabile (cfr. Pratique VSI 1996, pag 306, citata in STFA del 13 novembre 2000 non pubblicata nella causa F.S., consid. 4b, H 238/98).
In sostanza, il disinteresse mostrato da __________ e __________, ne determina la responsabilità ex art. 52 LAVS. I ricorrenti hanno omesso di compiere quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevole nell'ambito delle incombenze riconducibili alla funzione di membro del consiglio di amministrazione di una società anonima. Essi hanno omesso di verificare se i contributi sociali fossero stati pagati. Questa omissione costituisce una grave violazione del loro dovere di diligenza (cfr. RCC 1992, pag. 269).
Ne consegue che __________, __________, __________ e __________ dovranno risarcire il danno subito dalla Cassa per il mancato versamento dei contributi da parte della __________ e questo anche se essi hanno investito capitali nella società. Infatti, secondo il TFA, il fatto che i convenuti abbiano investito nella ditta, a fondo perso, ingenti somme provenienti dal loro patrimonio privato, nulla cambia nella sostanza, allorquando la loro responsabilità ex art. 52 LAVS sia stata appurata (sentenza non pubblicata nel TFA del 29 febbraio 1992 nella causa V. J., W. e T.).
2.10. I convenuti sostengono che il consiglio di amministrazione, individuando nuovi azionisti disposti a rilevare l'azienda e procurandosi un importante lavoro, ha dimostrato un concreto impegno per salvare la ditta e saldare il debito con la cassa.
Tutto quanto non è però sufficiente a liberare i convenuti da una responsabilità ex art. 52 LAVS.
La sopravvivenza della società era, a detta degli ex amministratori, incentrata sulla possibilità di ottenere un nuovo finanziamento per il tramite del capitale apportato dai nuovi azionisti e dall'importante commessa che questi avrebbero creato con un gruppo internazionale.
Tali giustificazioni non possono essere ritenute quali validi motivi di discolpa, posto come gli interessati disattendono che la situazione finanziaria della __________ era già da lungo tempo compromessa e tale da non consentire ragionevoli affidamenti.
In effetti il bilancio e conto economico allegati al contratto di cessione di azioni del 9 luglio 1997 (cfr. doc. _, Inc, __________) mostrano una perdita dell'esercizio precedente di ben fr. 1'199'474.90, con all'attivo le posizioni "debitori" per fr. 869'045 e "lavori in corso" per fr. 341'337.55. Situazione che attesta una scarsa liquidità (se si pensa poi che tra cassa, posta e banca figurano soli fr. 406.--), a fronte di un debito contributivo di fr. 213'152.25, oltre a quello per fornitori, altri creditori e stipendi da liquidare per un totale di oltre fr. 800'000.--.
Quest'analisi, seppur sommaria, evidenzia chiaramente che la mancata corresponsione dei contributi sociali era il frutto, come è stato appurato (cfr. consid. 2.8), di una situazione cronica di gravi disagi finanziari, la quale non poteva lasciare indifferenti per lungo tempo i responsabili della società e soprattutto non era tale da permettere loro di contare su una soluzione facile, rapida e vantaggiosa. E in effetti la cessione non poté andare in porto.
(cfr. per altri casi: STFA non pubblicata del 2 novembre 1998 nella causa F.M, consid 8, H 236+240/97; STFA non pubblicata del 16 dicembre 1996 nella causa M. D., consid. 5, H 169/95)).
Il fatto di sperare in questa sola prospettiva denota che la società era confrontata con delle difficoltà strutturali importanti. Del resto le difficoltà riscontrate nel 1993 furono superate grazie all'apporto di nuovo capitale azionario, evenienza non ripetutasi questa volta.
Il Tribunale federale delle assicurazioni ha precisato che la ditta che attraversa una fase difficile e fonda la sua esistenza su equilibri delicati deve prendere delle misure drastiche e immediate (STFA non pubblicata del 7 maggio 1997 nella causa M.V., H 336/95, consid. 3d).
Il TFA ha pure ribadito che l’organo della società deve prestare particolare attenzione nell'ipotesi in cui è a conoscenza del fatto che la ditta sta attraversando una crisi finanziaria (STFA del 16 aprile 1998 in re O. G. p. 6 e giurisprudenza ivi citata).
Il TCA comprende lo sforzo profuso per portare avanti la ditta e tentare di pagare gli arretrati contributivi. Questo però è avvenuto quasi sempre dopo che l'azienda è stata diffidata e precettata, circostanze che denotano la precaria situazione finanziaria della stessa, che non era assolutamente passeggera.
Anche lo sforzo dei convenuti di pagare i salari dei dipendenti non può essere addotto a motivo di discolpa, in quanto l'istituto dell'art. 52 LAVS serve a recuperare il mancato pagamento dei contributi sociali non versati dalla ditta ( cfr. consid. 2.1 e 2.2).
Inoltre l'avere versato la quota dei contributi trattenuti dai dipendenti non è sufficiente per scagionarli da una responsabilità ex art. 52 LAVS. Infatti l'ammontare del danno corrisponde a quello dei contributi che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare (DTF 98 V 26 = RCC 1972 pag. 687; Frésard, La responsabilité de l’employeur pour le non-paiement de cotisations d’assurances sociales selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1987, no. 10, pag. 9), inclusa la quota parte detratta dal salario del lavoratore (Pratique VSI 1994 pag. 108 consid. 7a).
I convenuti hanno con tutta probabilità tacitato la quota trattenuta dal salario dei lavoratori per evitare un procedimento penale ex art. 87 LAVS.
2.11. I convenuti sostengono inoltre che l'entità di una cessione di credito alla banca __________ avrebbe condizionato pesantemente l'operatività della __________, che non ha più potuto far fronte al pagamento degli oneri sociali.
Nella presente fattispecie la funzione della Banca si è limitata a quella di banca finanziatrice (cfr. STFA del 3 febbraio 2000 nella causa B. SA, H 103/99 Ws, pubblicata in RDAT 2000 II, pag 293 segg; STFA non pubblicata del 13 novembre 2000 nella causa F. S., consid. 2d, H 238/98), definizione peraltro data dagli stessi convenuti. Infatti la banca ha concesso una linea di credito di fr. 650'000.--, garantita dalla cessione del 70% dei crediti su debitori svizzeri e il 50% dei crediti su debitori esteri (cfr. doc. _, Inc. __________). Da ciò non si può di certo argomentare che l'incombenza di pagare i contributi fosse stata ostacolata dalla banca, dalla quale la ditta otteneva una linea di credito (cfr. STFA non pubblicata del 27 luglio 1998 nella causa M. P., H 269/96, pag. 8) o che la stessa agisse quale organo di fatto (cfr. STFA non pubblicata del 3 febbraio 2000 nella causa B. SA, H 103/99 Ws, pag 10).
La grave situazione finanziaria della ditta non le permetteva di far fronte ai debiti societari con la linea di credito a disposizione. La cessione di parte dei crediti serviva a garanzia di questa linea di credito, per cui alla banca non si può di certo accollare la responsabilità della mancanza di liquidità della società.
2.12. Infine, per quanto riguarda la richiesta di assunzione di prove fatte dalle parti, corollario del diritto di essere sentito ai sensi dell’art. 29 cpv. 2 CF, è utile precisare che sono in ogni caso ammesse soltanto le prove giuridicamente determinanti ai fini del giudizio; possono inoltre essere respinti i mezzi di prova atti a provare una circostanza già chiara, i mezzi di prova che non porterebbero alcun chiarimento alla fattispecie o, ancora che sono noti all’autorità per sua conoscenza diretta o indiretta (DTF 120 V 360 consid. 1a con riferimenti, Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 2.a edizione, Berna 1997, § 53 N 24, pag. 344).
Quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove. Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 CF (DTF 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).
Nel caso in esame, secondo questo Tribunale, la documentazione agli atti è sufficiente per pronunciare il presente giudizio.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- La petizione 27 aprile 2000 nei confronti di __________ è respinta.
2.- Le petizioni 27 aprile 2000 nei confronti di __________, __________, __________ e __________ sono accolte.
§) __________ e __________ sono condannati a versare solidalmente alla Cassa __________ di compensazione fr. 157'754.50, in via solidale con __________ e __________ limitatamente a fr. 157'528.45.
3.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
La Cassa verserà a __________ fr. 700.-- di ripetibili.
4.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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