AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 31.2000.24
Data decisione, Autorità: 21.06.2001, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n. 31.2000.00024
ZA/nh
Lugano 21 giugno 2001
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Zaccaria Akbas
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sulla petizione del 26 aprile 2000 ai sensi dell'art. 52 LAVS di
__________,
contro
__________,
in relazione alla fallita
ritenuto, in fatto
1.1. La __________ è stata iscritta a Registro di Commercio il __________ 1993 (FUSC del __________ 1993), a seguito delle modifiche statutarie, segnatamente la nuova ragione sociale (precedente __________) ed il trasferimento della sede da __________ a __________ (cfr. doc. _).
Lo scopo sociale consisteva nell'esercizio di un'impresa di costruzioni, lavori edili di sotto e sopra struttura, ecc. (cfr. doc. _)
ha ricoperto la carica di amministratore unico della società dal 12 agosto 1992, con diritto di firma individuale (cfr. doc. _).
La ditta __________ è stata affiliata alla Cassa __________ in qualità di datrice di lavoro dal 1° aprile 1993 al 31 dicembre 1998. Dal 1° gennaio 1999 la società è iscritta, nel registro degli affiliati della Cassa, quale ente senza salari.
A detta della Cassa, la __________ è entrata in mora con il pagamento dei contributi sin dal 1994. La Cassa avrebbe iniziato per questo motivo ad inviare sistematicamente delle diffide dal mese di aprile 1994 ed ha promosso delle procedure esecutive dal mese di giugno 1994.
Per i contributi rimasti scoperti, l'UE di __________ in data 27 aprile 1999 rispettivamente 16 agosto 1999 ha rilasciato cinque attestati di carenza beni per un totale di fr. 18'796.50 (cfr. doc. _).
La società è stata sciolta in seguito a fallimento pronunciato con decreto della Pretura del Distretto di __________ del 26 giugno 2000 (FUSC del __________ 2000).
L'ammontare complessivo dei contributi non soluti dal 1996 al 1998, incluse le spese esecutive e gli interessi di mora, ammonta a fr. 33'214.35 (cfr. doc. _).
1.2. Per questo motivo, costatato di aver subito un danno, il 1° marzo 2000 la Cassa ha emesso nei confronti di __________ una decisione di risarcimento danni ex art. 52 LAVS per fr. 33'214.35 concernente i contributi paritetici AVS/AI/IPG/AD/AF non versati dal 1996 al 1998 (cfr. doc. _).
1.3. Con opposizione 28 marzo 2000, __________ respinge l'addebito di intenzionalità e grave negligenza, ritenuto che sarebbe stata la crisi del mercato settoriale ed il fallimento di un debitore a determinare la difficile situazione della società.
Il convenuto ha chiesto inoltre la sospensione della vertenza sino all'assemblea generale, in occasione della quale si sarebbero decise le sorti della società (cfr. doc. _).
1.4. Con petizione 26 aprile 2000, la Cassa ha postulato la condanna di __________ al risarcimento di fr. 33'214.35, in quanto il convenuto non avrebbe ottemperato agli obblighi di diligenza e vigilanza. La Cassa ha inoltre argomentato come segue:
" Anche l'affermazione della controparte secondo la quale la difficile situazione finanziaria sopraggiunta alla società, sarebbe dipesa dalla congiuntura negativa ‑ crisi del settore edilizio ‑, non è sufficiente, secondo la costante giurisprudenza, per escludere una responsabilità degli amministratori (STFA inedita del 15 febbraio 1995 in re K.I., consid. 5b).
Inoltre, non va dimenticato che gli amministratori devono prestare particolare attenzione nel caso in cui siano a conoscenza del fatto che la ditta sta attraversando una crisi finanziaria (DTF 114 V 219, consid. 4a e 4b = RCC 1989, pag. 116, consid. 4a e 4b).
Prove: C.S.
3.3
L'attrice rileva infine che ha dovuto sollecitare già dal mese di aprile 1994, mediante intimazioni ex art. 37 OAVS, il pagamento dei contributi paritetici e dal mese di giugno 1994 ha iniziato le procedure esecutive (la prova è a disposizione, qualora venisse richiesta).
La società ha pagato i contributi sino al 1995 e degli acconti per il 1996. Tuttavia, sono ancora scoperti i contributi paritetici 1996 (saldo), 1997 e 1998.
Trattandosi di una morosità durevole, questa permette di dedurre che la società ha procrastinato e differito costantemente il pagamento dei contributi.
Tale agire fa sorgere la responsabilità dell'amministratore, al quale incombe per legge la massima vigilanza nella conduzione e nel controllo della società (STFA inedita del 27 giugno 1994 in re M. A.).
Prove: C.S.
In siffatte circostanze, le argomentazioni addotte dalla controparte non possono essere ritenute dei validi motivi di discolpa e giustificazione. Di conseguenza, l'attrice ritiene il convenuto responsabile del danno patito dalla Cassa.
Prove: C.S.
Da ultimo, l'attrice rileva che la sospensione della vertenza sino all'esito dell'assemblea generale prevista per il mese di giugno p.v., formulata dalla controparte, non può essere accolta.
Infatti, qualora la Cassa ritiene che sussista responsabilità dell'organo ‑ come nella fattispecie ‑ ella deve promuovere, entro 30 giorni dal l'opposizione, l'azione risarcitoria innanzi all'autorità di ricorso del Cantone ove è domiciliato il datore di lavoro, ex art. 81 cpv. 3 OAVS.
Se la Cassa così non agisse, interverrebbe la perenzione dell'azione e implicitamente l'accoglimento dell'opposizione."
(cfr. doc. _)
1.5. Con risposta 7 giugno 2000 il convenuto, ribadendo quanto espresso con l'opposizione, ha precisato:
"1) La società __________ ha cessato ogni attività dal 1.1.1999 per mancanza di lavoro.
L'assemblea della società che si riunirà a fine mese deciderà se depositare o meno i bilanci con la relativa pronuncia del fallimento.
Di fatto la società non ha più mezzi propri per cui sono stati già rilasciati degli attestati di carenza beni.
Negli anni 1997‑1998 la società ha subito perdite importanti dovute o a fallimento o a mancati pagamenti di vari clienti.
La morosità della ditta è diventata palese a partire dagli anni predetti.
Vari tentativi di ripresa si sono verificati vani a causa della mancanza di lavoro per cui problema della liquidità ha pregiudicato il pagamento regolare degli oneri sociali.
Il sottoscritto respinge le accuse di aver determinato intenzionalmente o per negligenza un danno alla Cassa di Compensazione."
(cfr. doc. _)
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 nella causa D.C., I 623/98; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa G.H., H 304/99).
Nel merito
2.2. In virtù dell'art. 52 LAVS "il datore di lavoro deve risarcire alla cassa di compensazione i danni da lui causati violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le prescrizioni".
I presupposti dell'obbligo di risarcimento sono quindi l'esistenza di un danno, la violazione delle prescrizioni vigenti in materia di contributi paritetici, da parte del datore di lavoro, e l'intenzionalità o la negligenza grave.
Nell’ipotesi in cui il datore di lavoro è una persona giuridica, che è stata sciolta allorché la pretesa viene fatta valere, possono essere convenuti, in via sussidiaria, i suoi organi responsabili (DTF 123 V 15 consid. 5b con riferimenti).
Sussidiarietà significa che la cassa di compensazione deve innanzitutto rivolgersi al datore di lavoro. Solo nel caso in cui il datore di lavoro non può far fronte al suo obbligo contributivo la cassa di compensazione può agire sussidiariamente e direttamente contro i suoi organi. Generalmente questo è il caso in cui la cassa accusa un danno a seguito del fallimento della società datrice di lavoro (Nussbaumer, Die Haftung des Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, in AJP/PJA 1996 pag. 107.; Frésard, Les développements récents de la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances relative à la responsabilité de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1991, no. 2 pag. 163).
In questo contesto si situa anche il rilascio dell’attestato di carenza beni definitivo in una procedura di esecuzione in via di pignoramento. Tale documento attesta ufficialmente, oltre al mancato adempimento all’obbligo di versare i contributi, l’insolvibilità del datore di lavoro. Quindi alla Cassa è lecito richiedere il risarcimento ex art. 52 LAVS agli organi anche se la società esiste giuridicamente (cfr. RCC 1988 pag. 137 consid. 3c). Per questo, dalla notifica di tale atto, non vi è motivo per non iniziare una procedura di risarcimento contro i suoi organi sussidiariamente responsabili (RCC 1988 pag. 137 consid. 3c, confermato in RCC 1991 pag. 135 consid. 2a; cfr. critica in M. Kunz, Die Schadenersatzplicht des Arbeitsgebers in der AHV, Diss. Winterthur 1989 pag. 63).
2.3. Si ha un danno ai sensi dell'art. 52 LAVS ogni qualvolta dei contributi paritetici legalmente dovuti all'AVS sfuggono a questa assicurazione. Il danno subentra allorquando questi contributi non possono essere riscossi per motivi di diritto o di fatto. Questo per intervenuta perenzione ai sensi dell’art. 16 cpv. 1 LAVS o per insolvenza del datore di lavoro ( cfr. Nussbaumer, AJP/PJA 1996 pag. 1076; DTF 123 V 15, 16, consid 5b). L'ammontare del danno corrisponde a quello dei contributi che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare (DTF 98 V 26 = RCC 1972 pag. 687; Frésard, La responsabilité de l’employeur pour le non-paiement de cotisations d’assurances sociales selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1987, no. 10, pag. 9).
Costituiscono elementi del danno risarcibile, tra l’altro, i contributi AVS/AI/IPG, sia per la parte del salariato che quella del datore di lavoro (Pratique VSI 1994 pag. 104); i contributi della disoccupazione; i contributi dovuti all’assicurazione cantonale degli assegni familiari, le spese di amministrazione ; le spese esecutive, gli interessi moratori (cfr. la giurisprudenza citata in Trisconi-Rossetti, L’azione di risarcimento danni della Cassa di compensazione AVS/AI/IPG nei confronti del datore di lavoro ex art. 52 LAVS, RDAT II 1995 pag. 369 s).
Nell'evenienza concreta, dagli specchietti concernenti l'evoluzione del debito contributivo (cfr. doc. _), dagli estratti conto dei contributi e dai quaderni dei salari (cfr. doc. _), risulta chiaramente l'importo dei contributi non saldati. Il danno ammonta dunque a fr. 33'214.35 (cfr. consid. 1.4.).
L'importo del contendere non è del resto stato contestato dal convenuto.
2.4. Per definizione, il danno considerato dall'art. 52 LAVS è quello derivante da un atto o da un'omissione in relazione ai compiti che la legge attribuisce al datore di lavoro, segnatamente in materia di versamento dei contributi (Pratique VSI 1994 pag. 99, consid. 5a). Le prescrizioni cui fa riferimento l'art. 52 LAVS sono innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesima e nelle sue disposizioni di esecuzione: in particolare le norme concernenti l'obbligo di pagare i contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di un'attività salariata, il prelevamento dei contributi dei salariati, l'obbligo di allestire i relativi conteggi: sono queste le disposizioni in senso stretto (art, 14 cpv. 1 LAVS, art. 34ss OAVS; cfr. RCC 1985, pag. 607 consid. 5a).
L’obbligo di conteggiare e versare i contributi da parte del datore di lavoro è un compito di diritto pubblico (Pratique VSI 1994 pag. 108 consid. 7a con riferimenti) ed il venire meno a questo compito costituisce una violazione di prescrizioni ai sensi dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno (Pratique VSI 1993 pag. 84 consid. 2a, DTF 111 V 173 consid. 2; DTF 108 V 186 consid. 1a; 192 consid. 2a; RCC 1985 p. 646 consid. 3a, 650 consid. 2).
Inoltre - anche se ciò non è esplicitamente menzionato nella legge - il datore di lavoro deve preoccuparsi dei contributi paritetici dei quali egli è tenuto ad assumere il prelevamento e la trasmissione alla Cassa con tutta la necessaria attenzione richiesta. Ne consegue che se egli è causa della propria insolvenza nei confronti della Cassa, egli può essere reso responsabile ai sensi dell'art. 52 LAVS, anche se non ha violato una prescrizione specifica della LAVS (RCC 1985, pag. 608 consid. 5b).
2.5. La Cassa di compensazione che constata di aver subito un danno in seguito alla non osservanza delle prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo di dedurre da ogni paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa, rispettivamente degli art. 34 e ss. OAVS relativi ai modi di conteggio e di pagamento dei contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le prescrizioni intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può procedere contro di lui.
Incombe allora al datore di lavoro di far valere e provare validi motivi di giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad escludere una violazione intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni, rispettivamente idonei a giustificarla in base a circostanze speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr. 70 pag. 213).
È quindi possibile che, procrastinando il pagamento dei contributi, il datore di lavoro riesca a salvaguardare l’esistenza della ditta, ad esempio nell’ipotesi di difficoltà passeggere di liquidità.
Affinché un simile comportamento non comporti l’applicazione dell’art. 52 LAVS, occorre che il datore di lavoro, nell’istante in cui decide, abbia seri e oggettivi motivi di ritenere che gli sarà possibile solvere i contributi entro un termine ragionevole (DTF 108 V 188; RCC 1992 pag. 261 consid. 4b; RCC 1985 p. 604 consid. 3a).
L’obbligo del datore di lavoro e dei suoi organi responsabili di risarcire il danno alla Cassa sarà negato, e di conseguenza decadrà, se questi reca e prova motivi di giustificazione, rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187 consid. 1b; Knus, op. cit., pag. 54, Frésard, op. cit., RSA 1987, pag. 7).
2.6. Ai sensi della giurisprudenza del TFA si deve ammettere una negligenza grave del datore di lavoro quando questi abbia trascurato di fare quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevolmente posta nella stessa situazione.
La misura della diligenza richiesta viene apprezzata secondo il dovere di diligenza che si può e si deve generalmente esigere, in materia di gestione, da un datore di lavoro della stessa categoria di quella a cui appartiene l’interessato ( RCC 1988 pag. 634 consid. 5a; DTF 112 V 159 consid. 4 con riferimenti; M. Knus, op. cit., p. 53). Questo dovere risulta accresciuto quando si tratta di un amministratore unico; egli deve dare prova di tutta la diligenza necessaria alla corretta gestione degli affari sociali non essendo sufficiente l'ossequio della diligentia quam in suis (DTF 112 V 3 consid. 2b; cfr. anche DTF 122 III 198 consid. 3a). Egli deve conservare un assoluto controllo sugli affari importanti della ditta, essendo segnatamente suo preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano regolarmente versati. Occorre però esaminare se speciali circostanze legittimavano il datore di lavoro a non versare i contributi o potevano scusarlo dal provvedervi ( DTF 121 V 244 consid. 4b; 108 V consid. 1b e 193 consid.2b)
2.7. Il convenuto respinge l'addebito di intenzionalità e grave negligenza, ritenuto che sarebbe stata la crisi del mercato settoriale, il fallimento o il mancato pagamento di diversi clienti a determinare la difficile situazione della società.
In sede di opposizione il convenuto ha chiesto inoltre la sospensione della vertenza sino all'assemblea generale, in occasione della quale si sarebbero decise le sorti della società (cfr. consid. 1.3).
Innanzitutto va precisato che, secondo costante giurisprudenza (cfr. STCA 14 giugno 1995 nella causa G.C.; inc. __________), la responsabilità del datore di lavoro ai sensi dell'art. 52 LAVS non è in relazione alla gestione della società per se stessa, né a eventuali cause di un fallimento.
Nell'evenienza concreta, dagli atti risulta che la Cassa ha dovuto diffidare e precettare la ditta sin dal primo trimestre 1996. La Cassa sostiene che la morosità della ditta è iniziata sin dal mese di aprile del 1994, affermazione non contestata dal convenuto (cfr. doc. _). La situazione è precipitata nel corso del quarto trimestre del 1996, periodo a partire dal quale non è più stato corrisposto nulla alla Cassa, provocando un buco contributivo di oltre due anni (cfr. doc. _).
A detta del convenuto, la società ha attraversato una fase di difficoltà economiche a causa della diminuzione delle entrate e del fallimento di alcuni clienti con il conseguente mancato pagamento di fatture. Tale situazione di illiquidità, riconosciuta dal convenuto, doveva indurre lo stesso ad una seria riflessione sulla reale possibilità di sopravvivenza della società, indipendentemente dal fatto di poter o meno incassare determinate fatture. Come ha avuto modo di affermare il TFA, poiché quella del settore immobiliare è una crisi notoria, l'amministratore deve sapere che possono sorgere delle complicanze al momento dell'incasso dei crediti (STFA non pubblicata del 16 aprile 1998 nella causa O. G, H 193/96, consid. 3c).
In questo senso, il Tribunale federale delle assicurazioni ha precisato che la ditta che attraversa una fase difficile e fonda la sua esistenza su equilibri delicati deve prendere delle misure drastiche e immediate (STFA non pubblicata del 7 maggio 1997 nella causa M.V., H 336/95, consid. 3d).
In un'altra sentenza il TFA ha ancora ribadito che l’organo della società deve prestare particolare attenzione nell'ipotesi in cui è a conoscenza del fatto che la ditta sta attraversando una crisi finanziaria (STFA del 16 aprile 1998 in re O. G. p. 6 e giurisprudenza ivi citata).
Quella della ditta __________ non è stata una crisi passeggera di qualche mese. Le prime avvisaglie di difficoltà finanziarie erano emerse, a detta della Cassa, già nel 1994, circostanza non contestata dal convenuto. In ogni caso la morosità della ditta è stata ampiamente comprovata dal 1996 (cfr. doc. _).
Anche se la ditta è riuscita a pagare i contributi sino al 1995 e gli acconti del 1996, a mente del TCA la ditta non ha adempiuto ai suoi obblighi per un lasso di tempo troppo lungo per ammettere un qualsiasi motivo di discolpa ai sensi della giurisprudenza sopra citata (cfr. consid. 2.5). Inoltre il convenuto non ha reso verosimile che vi erano seri e oggettivi motivi per presumere che i contributi potessero essere versati entro un breve termine. Lo conferma il lungo periodo di vuoto contributivo (conguaglio 1996, contributi 1997 e 1998).
Ora, l'avere procrastinato costantemente il pagamento dei contributi paritetici e averlo differito a partire dal primo trimestre 1997 è segno di una negligenza non indifferente del datore di lavoro e fa sorgere la responsabilità degli amministratori, cui incombeva per legge la massima vigilanza nella conduzione e nel controllo della società.
Il mancato pagamento dei premi era dunque da considerare cronico.
Va al riguardo ricordato che il TFA ha considerato tale il mancato pagamento dei contributi durante numerosi mesi (STFA del 7 maggio 1997 nella causa G.G; cfr. anche STFA del 7 maggio 1997 nella causa M.V, in cui il mancato pagamento è durato all’incirca dieci mesi). L'Alta Corte ha per contro ritenuto giustificato il mancato versamento della durata di tre mesi se tuttavia precedentemente i contributi erano stati versati regolarmente (DTF 121 V 243). Secondo la giurisprudenza del TFA, non può essere riconosciuto alcun motivo di giustificazione se il differimento dei pagamenti dei contributi paritetici era cronico, e i pagamenti venivano effettuati solo dopo che le procedure esecutive, ripetute e numerose, giungevano a uno stadio avanzato (STFA inedita del 27 giugno 1994 in re M.A.).
Inoltre, secondo l'Alta Corte, nemmeno l’illiquidità della società giustifica il procrastinare del pagamento dei contributi se non sono realizzati i chiari criteri di discolpa posti dalla giurisprudenza federale (STCA 4 maggio 1995 nelle cause M.J., M.M., B.N. e P. L.). In concreto, non è dunque affatto accertato, con l'alto grado di verosimiglianza richiesto dalla giurisprudenza, che la scelta di differire il pagamento dei contributi paritetici fosse, secondo una valutazione ragionevole, obiettivamente indispensabile per la sopravvivenza della società; e nemmeno è assodato che il datore di lavoro potesse oggettivamente presumere di soddisfare entro breve termine la Cassa di compensazione riguardo ad ogni suo credito (DTF 108 V 188).
Viste le circostanze rilevate era pensabile il contrario.
Accettando il mandato di amministratore unico della __________, __________, ha assunto tutti gli oneri che da tale funzione derivano, doveri che risultano accresciuti quando si tratti, come in concreto, di un amministratore unico (STFA non pubblicata del 5 aprile 2001, nella causa A., H 436/00, consid. 3b; DTF 112 V 3 consid. 2b; cfr. anche DTF 122 III 198 consid. 3a).
Ne consegue che __________ dovrà risarcire il danno subito dalla Cassa per il mancato versamento dei contributi da parte della __________.
La richiesta di sospensione formulata dal convenuto, non può essere in ogni caso accolta visto che la ditta è fallita nel giugno del 2000, per cui tale richiesta non viene nemmeno esaminata. Va per altro aggiunto che la Cassa in ogni caso doveva promuovere entro 30 giorni dall'opposizione l'azione risarcitoria ex art. 81 cpv. 3 OAVS, pena la perenzione dell'azione.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- La petizione é accolta.
§ Di conseguenza __________ è condannato a versare alla Cassa __________ fr. 33'214.35.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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