AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 31.2000.20
Data decisione, Autorità: 11.05.2001, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n. 31.2000.00020
ZA/sc
Lugano 11 maggio 2001
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Zaccaria Akbas
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sulla petizione del 4 aprile 2000 ai sensi dell'art. 52 LAVS di
__________,
contro
__________,
rappr. da: avv. __________,
In relazione alla fallita __________
ritenuto, in fatto
1.1. In data __________ 1948 è stata iscritta a Registro di commercio la società __________ (di seguito __________), con sede a __________ (cfr. doc. _).
Lo scopo sociale consisteva nella fabbricazione e la vendita di articoli di valigeria, pelletteria ed affini, ecc..
è stato presidente del CdA, con diritto di firma individuale dall'11 febbraio 1982 al 6 aprile 1998 e da tale data sino alla dichiarazione di fallimento amministratore unico (cfr. doc. _).
La __________ è stata affiliata quale datrice di lavoro presso la Cassa __________ dal 1° gennaio 1948 al 31 marzo 1999.
La società è entrata in mora con il pagamento dei contributi, di conseguenza la Cassa ha incominciato ad inviare alla società le diffide di pagamento dal mese di febbraio 1997 ed ha iniziato le procedure esecutive dal mese di luglio 1997 (cfr. doc. _).
In data 16 febbraio 1999 sono stati rilasciati due attestati di carenza beni per complessivi fr. 64'702.80 relativi ad una parte dei contributi maturati durante il 1997 (cfr. doc. _).
Con decreti 5 e 16 marzo 1999 la Pretura di __________ ha dichiarato l'apertura del fallimento della società in via sommaria ai sensi dell'art. 231 LEF (FUSC del 31 marzo 1999).
La Cassa ha insinuato all'Ufficio esecuzioni e fallimenti di __________ il proprio credito di fr. 513'944.75 per i contributi paritetici non soluti per gli anni dal 1997 al 1999, nonché delle riprese salariali per gli anni dal 1993 al 1996, di cui fr. 56'570.55 per contributi su salari rivendicati, dopo regolare controllo del datore di lavoro.
Con scritto 18 gennaio 2000, l'UEF di __________, ha anticipato alla Cassa che, con ogni probabilità, i creditori chirografari non saranno completamente tacitati (cfr. doc. _).
1.2. Costatato di aver subito un danno, il 1° febbraio 2000 la Cassa ha emesso nei confronti di __________ una decisione di risarcimento danni ex art. 52 LAVS per fr. 513'944.75, pari ai contributi non saldati dalla ditta __________ nel periodo 1997-1999, nonché e alle riprese salariali per gli anni dal 1993 al 1996 (cfr. doc. _).
1.3. Con opposizione 3 marzo 2000 il convenuto, patrocinato dall'avv. __________ respinge l'addebito di intenzionalità e negligenza grave, ritenuto che la società avrebbe ceduto, dal 26 agosto 1993, tutti i suoi crediti alla banca __________. Alla società sarebbe quindi mancata la disponibilità finanziaria per pagare i contributi sociali.
La società avrebbe tuttavia avuto ragione di credere di poter far fronte alla situazione, ma l'improvvisa rinuncia di collaborazione del maggior cliente, avrebbe portato la società al fallimento (cfr. doc. _).
1.4. Con petizione 4 aprile 2000 la Cassa ha postulato la condanna di __________ al pagamento di fr. 513'944.75, per i contributi paritetici AVS/AI/IPG/AD/AF non versati dalla ditta __________ nel periodo 1997-1999 (cfr. doc. _). Nel merito l'attrice osserva che:
" (…)
L'argomentazione sostenuta dalla controparte per escludere ogni responsabilità, segnatamente la cessione del fatturato, dall'agosto 1993, all'istituto di credito __________ procurante una mancanza di disponibilità finanziaria per onorare i contributi sociali, non può assurgere a motivo di discolpa, per le motivazioni che verranno esposte.
A fondamento della propria tesi la controparte ha citato la giurisprudenza del TFA secondo la quale "un datore di lavoro potrebbe scagionarsi dal mancato versamento dei contributi paritetici argomentando di aver ceduto tutti i suoi crediti ad una banca e che gli sarebbe stato ormai impossibile di versare i contributi alle assicurazioni sociali" (STFA del 27.07.1998 in re P., H 269/96).
Tuttavia e secondo la giurisprudenza federale (STFA 17 febbraio 1994 in re A. e E. M.), la condizione, affinché gli organi formali di una società possono essere liberati dalla responsabilità ex 52 LAVS, è la dimostrazione che la Banca medesima ha impedito loro di procedere al versamento degli oneri sociali.
Perché si possa ammettere un motivo di giustificazione e discolpa, è necessario che l'istituto di credito sia assurto al ruolo di organo di fatto della società, assumendo decisioni che avrebbero influito sulla volontà della medesima, segnatamente impedendo il versamento degli oneri sociali a favore di altri creditori.
Resta comunque sempre necessario che l'organo della società sia ripetutamente intervenuto ‑ nella misura del possibile e per quanto si possa pretendere dallo stesso ‑ presso la banca, affinché venissero pagati i contributi sociali.
Il solo fatto di aver uno stretto rapporto di dipendenza con l'istituto di credito non è quindi, di per sé, sufficiente.
Tale tesi è stata ulteriormente confermata dal Tribunale federale in una recente sentenza (STFA del 3 febbraio 2000, in re B.S.I, consid. 3 lett. e). In tale occasione il TFA ha pure precisato che l'organo formale deve intervenire con atti scritti idonei a rendere attenta la banca dell'importanza che il bonifico ha per la società e per renderla responsabile in caso di mancato pagamento dei contributi.
Sulla base dei complementi giurisprudenziali apportati, ben si evince che la sola cessione dei debitori alla banca non è sufficiente per escludere la responsabilità dell'organo formale.
Inoltre, l'attrice rileva come il convenuto era a conoscenza dello stato fallimentare della società già da diversi anni. Infatti, i bilanci precedenti il 1990, come pure i successivi, dimostrano il costante indebitamento della società (Doc. _). In situazioni simili l'amministratore deve prestare tutta l'attenzione del caso (DTF 114 V 219, consid. 4a e 4b).
Il fatto di aver perseverato nella continuazione dell'attività può configurare in una negligenza dell'amministratore, ritenuto che, in caso di esito negativo nell'assunzione di misure di risanamento, egli avrebbe dovuto avvisare il giudice, ai sensi dell'art. 725 CO, dell'indebitamento della società (STIFA 18 marzo 1997 in re D., H 62/96).
Di conseguenza, non avendo lo stesso ottemperato agli obblighi di diligenza e vigilanza, deve assumersi le conseguenze del mancato pagamento dei contributi alla Cassa.
Prove: C.S.
3.2
Anche l'asserzione della controparte, secondo la quale la società avrebbe ancora avuto ragione di poter far fronte alla situazione, non può essere condivisa dall'attrice.
Nel caso di specie, l'attrice dà atto alla controparte che la società, confrontata con gli enunciati problemi finanziari, ha pagato i contributi sino al 1996 e degli acconti per l'anno 1997. Tuttavia, vi sono ancora scoperti i saldi dei contributi paritetici per gli anni 1997, 1998 e 1999, inclusivi dei contributi su salari rivendicati, nonché delle riprese di salari per gli anni 1993 al 1996.
D'altra parte, dalla verifica contabile emerge che da decenni la società non paga regolarmente i contributi (la prova di tale affermazione è a disposizione, qualora venisse richiesta).
Ciò dimostra palesemente che le difficoltà nelle quali versava la società erano croniche. (…)" (Doc. _)
1.5. Con risposta 9 giugno 2000, il convenuto ha ribadito quanto sollevato in sede di opposizione. In questa sede solleva l'eccezione di perenzione argomentando:
" (…)
Occorre peraltro chinarsi sul problema della prescrizione delle pretese della Cassa.
La stessa fa partire l'anno di computo dalla conoscenza del danno che sarebbe avvenuta soltanto al momento del rilascio del primo attestato di carenza di beni (cfr. doc. _). In realtà l'attestato è stato rilasciato a seguito della mancata aggiudicazione di beni pignorati. E' al momento dell'asta deserta o dell'accertamento dell'inesistenza di beni pignorabili che la Cassa ha conoscenza del danno (per estensione a quanto in DTF 113 V 256 consid. 3c). La Cassa non si può limitare ad attendere il rilascio formale di un attestato di carenza di beni definitivo come prevede la DTF 113 V 256, quando appare chiaro che mancano beni pignorabili o che un'asta è andata deserta così da risultare chiaro che l'UEF emetterà un ACB. La conoscenza del danno non può essere artificiosamente rinviata, anche di sole poche settimane, attendendo la comunicazione dell'esito di un'asta pubblica. L'azione deve pertanto considerarsi prescritta (si richiamano dall'UEF di __________ l'intero dossier relativo agli attestati di carenza di beni N. __________e __________di data 16 febbraio 1999). (…)" (Doc. _, pag. 7)
Nel merito il convenuto precisa quanto segue:
" (…)
Ad 5. Esatta la cifra indicata.
Nondimeno si contesta l'esistenza di un danno pari all'importo di CHF 513'944.75 per i motivi esposti nel presente allegato di risposta.
Prove: come sopra
Ad 6. Contestato come esposto.
In nessun momento nella sua petizione la Cassa ha contestato che è stata l'improvvisa rinuncia di collaborazione da parte del maggior cliente ad aver portato la società al fallimento. Essa si limita (cfr. in diritto Ad 3.2) che le difficoltà della società erano croniche in quanto la società da sempre pagava in arretrato. Tale argomentazione non può essere condivisa. La società ha infatti, pur pagando con grandi ritardi "da decenni", ha sempre versato il dovuto fino alla fine del 1996. In questi anni la società sì è sviluppata, grazie ad un grosso credito bancario con importanti investimenti in macchinari per far fronte agli ordini della __________. Come si dimostrerà (i testi citati sono indispensabili) è stato l'improvviso "tradimento" dell'unico cliente ad affossare l'azienda. Occorrerà di conseguenza esaminare se il convenuto ha agito per negligenza grave o se poteva credere, come del resto ha creduto anche la banca __________ al buon fondamento dei piani aziendali. Non si può dimenticare che il convenuto ha assunto il controllo pieno della società solo dopo la malattia del padre, amministratore delegato e titolare dell'azienda. Non può pertanto essergli imputato il fatto che anche in precedenza i pagamenti avvenivano in ritardo. Il mancato pagamento dei contributi correnti aveva un carattere puramente temporaneo. Nello stesso periodo __________ aveva saldato gli arretrati 1996 e parte del 1997.
L'investimento aziendale che doveva rilanciare l'azienda è la prova evidente che il __________ riteneva di poter risanare la stessa. Nel caso concreto non si è trattato di far sopportare il rischio connesso al finanziamento dell'impresa all'assicurazione sociale. Peraltro la società era in rosso sui conti e non disponeva di risorse per pagare più contributi di quanto non abbia fatto. Anzi, la ditta ha addirittura utilizzato i denari presi a credito per il pagamento delle vecchie pendenze e ciò malgrado la cessione generale di fatture non gli permettesse di disporre di alcuna liquidità.
Prove: come sopra
IN DIRITTO
(…)
La Cassa di compensazione sottolinea il costante indebitamento della società ma omette di indicare il progressivo aumento degli attivi quali prodotti finiti, semilavorati, materie prime ed accessori (cfr. doc. _ oltre CHF 2'000'000.‑‑; cfr. doc. _ all'anno 1995 CHF 800'000.‑‑). In altre parole il signor __________ era sulla strada giusta del risanamento e solo l'improvvisa decisione della __________ ha causato il fallimento della società. In queste circostanze non si può semmai che ammettere una colpa lieve del signor __________, al di là dell'importo oggettivamente alto rimasto scoperto. Qualora il __________ avesse pagato i contributi sociali correnti non avrebbe avuto risorse per pagare i precedenti e/o per pagare gli operai, ciò che avrebbe determinato la morte immediata dell'azienda. In altre parole il mancato pagamento dei contributi era oggettivamente indispensabile all'esistenza medesima dell'impresa ed avrebbe permesso di versare i contributi sociali. Non si trattava di un rinviare alle calende la soluzione quanto di mettere in opera l'immediato rilancio dell'azienda che si dotò di nuovi macchinari e che aumentò il numero delle maestranze proprio per risanare l'azienda.
La Cassa di compensazione si esprime diffusamente sulla cessione di fatture invocando una recente sentenza che vide coinvolta la __________ alla quale fu rimproverato, a torto, di essere responsabile del mancato pagamento dei contributi. Nel caso che ci occupa non solo la ditta aveva da anni una cessione di fatture a favore della propria banca, ma anche un importante scoperto sul conto rimasto perennemente nelle cifre rosse (cfr. doc. allegati all'opposizione). E' questa mancanza di disponibilità di liquidità che viene espressamente invocata quale motivo di discolpa. E' vero che il TFA con una giurisprudenza estremamente rigorosa non considera una scusante la mancanza di liquidità. Nel caso concreto la questione non è tanto nella mancanza di liquidità al momento della scadenza dei contributi, quanto del fatto che il convenuto non ha mai avuto a disposizione i mezzi per pagare i contributi.
(…)
In conclusione si chiede di respingere la petizione, dopo assunzione delle prove indicate in calce ai punti di risposta, in quanto al signor __________ non si può imputare neppure la negligenza lieve.
La situazione è precipitata, come confermeranno i testi, dal ritiro dal mercato di __________ della __________. __________ aveva dato fiducia. La negligenza grave è data quando un datore di lavoro trascura ciò che avrebbe dovuto apparire chiaramente degno di essere osservato da ogni persona ragionevole in una situazione analoga e nelle stesse circostanze (categoria imprenditoriale). Ma la banca stessa credeva nell'operazione di risanamento. Così la Cassa di compensazione sapeva delle difficoltà e questo potrebbe semmai essere considerato un motivo di sostanziale riduzione od esclusione del risarcimento. Se infatti si decidesse di applicare criteri severi al __________ (DTF 108 V 203), allo stesso modo occorrerà censurare con la stessa severità l'inazione della Cassa. La data dell'emissione degli attestati di carenza di beni non è in ogni caso determinante quale data più favorevole alla Cassa. La Cassa avrebbe dovuto, nell'evenienza in cui si dovesse negare il nesso di causalità tra il ritiro della __________ ed il fallimento, agire entro un anno dall'asta andata deserta dei beni pignorati ovvero ben prima del 1° febbraio 2000 (data della decisione di risarcimento).
In altre parole se si ammetterà la negligenza grave del convenuto, malgrado la preesistente cessione generale di tutte le fatture, la mancanza di liquidità e l'inaspettata partenza della __________ dopo l'allestimento delle nuove linee di lavorazione, non si potrà non tener conto dell'affermazione della Cassa che descrive la ditta come un debitore cronico ciò che l'avrebbe dovuta spingere ad agire con la stessa accortezza che avrebbe usato qualsiasi altro creditore che si fosse trovato nella medesima situazione (RDAT Il 1995 pag. 378)." (Doc. _, pag. 3-8)
1.6. A seguito di un accertamento effettuato dal TCA, in data 25 aprile 2001 l'UEF di __________ ha trasmesso i documenti relativi gli attestati di carenza beni no. __________e __________ (cfr. doc. _ e allegati).
in diritto
2.1. In virtù dell'art. 52 LAVS "il datore di lavoro deve risarcire alla cassa di compensazione i danni da lui causati violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le prescrizioni".
I presupposti dell'obbligo di risarcimento sono quindi l'esistenza di un danno, la violazione delle prescrizioni vigenti in materia di contributi paritetici, da parte del datore di lavoro, e l'intenzionalità o la negligenza grave.
Nell’ipotesi in cui il datore di lavoro è una persona giuridica, che è stata sciolta allorché la pretesa viene fatta valere, possono essere convenuti, in via sussidiaria, i suoi organi responsabili (DTF 123 V 15 consid. 5b con riferimenti).
Sussidiarietà significa che la cassa di compensazione deve innanzitutto rivolgersi al datore di lavoro. Solo nel caso in cui il datore di lavoro non può far fronte al suo obbligo contributivo la cassa di compensazione può agire sussidiariamente e direttamente contro i suoi organi. Generalmente questo è il caso in cui la cassa accusa un danno a seguito del fallimento della società datrice di lavoro (Nussbaumer, Die Haftung des Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, in AJP/PJA 1996 pag. 107.; Frésard, Les développements récents de la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances relative à la responsabilité de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1991, no. 2 pag. 163).
In questo contesto si situa anche il rilascio dell’attestato di carenza beni definitivo in una procedura di esecuzione in via di pignoramento. Tale documento attesta ufficialmente, oltre al mancato adempimento all’obbligo di versare i contributi, l’insolvibilità del datore di lavoro. Quindi alla Cassa è lecito richiedere il risarcimento ex art. 52 LAVS agli organi anche se la società esiste giuridicamente (cfr. RCC 1988 pag. 137 consid. 3c). Per questo, dalla notifica di tale atto, non vi è motivo per non iniziare una procedura di risarcimento contro i suoi organi sussidiariamente responsabili (RCC 1988 pag. 137 consid. 3c, confermato in RCC 1991 pag. 135 consid. 2a; cfr. critica in M. Kunz, Die Schadenersatzplicht des Arbeitsgebers in der AHV, Diss. Winterthur 1989 pag. 63).
2.2. Il convenuto ritiene perento il credito risarcitorio in quanto la Cassa sarebbe stata a conoscenza del danno già a partire dal momento dell'asta deserta o dell'accertamento dell'inesistenza di beni pignorabili.
Va innanzitutto rilevato che, ai sensi dell’art. 82 cpv. 1 OAVS il diritto al risarcimento dei danni si prescrive quando la Cassa di compensazione non lo fa valere mediante una decisione entro un anno dal momento in cui ne ha avuto conoscenza e, in ogni caso, decorsi 5 anni dal giorno in cui essi si sono avverati. Contrariamente al tenore letterale dell’art. 82 OAVS, si tratta di termini di perenzione, che vengono considerati d’ufficio.
D’altra parte la Cassa ha conoscenza del danno nel momento in cui, facendo uso dell’attenzione da lei esigibile, accerta che la situazione di fatto non permette l’esazione dei contributi e consente di fondare la decisione di risarcimento (DTF 121 III 388 consid. 3a e b; DTF 119 V 92 con riferimenti cfr. anche DTF 121 V pag. 240).
Il TFA ha altresì precisato che il credito risarcitorio della Cassa nasce il giorno in cui il danno è causato. Nell’ambito di un fallimento del datore di lavoro detto giorno è quello dell’apertura del fallimento stesso, poiché è da questo momento che gli oneri sociali scoperti non possono più essere recuperati seguendo la procedura ordinaria (DTF 123 V 15 consid. 5b e c, 170 consid. 2b, 121 III 384 consid. 3bb, 388 consid. 3a e b riferimenti; principi recentemente riconfermati in STFA inedita dell'8 novembre 1999 in re G. H., pag. 4).
Decisiva per la decorrenza del termine annuo di perenzione non è però la data d’insorgenza del danno, ma quella in cui la cassa di compensazione ne viene effettivamente a conoscenza (cfr. STFA inedita dell'8 novembre 1999 in re G. H., pag. 4; Nussbaumer, “Das Schadenersatzverfahren nach art. 52 AHVG” pag. 109, in Aktuelle Fragen aus dem Beistragsrecht der AHV, Veröffentlichungen des Schweizerischen Instituts für Verwaltungskurse an der Universität St. Gallen, volume 44, S. Gallo 1998).
Quando il danno risulta da un fallimento, il momento della "conoscenza del danno" ai sensi dell’art. 82 cpv. 1 OAVS non coincide con quello in cui la cassa è a conoscenza della ripartizione finale o riceve un attestato di carenza beni; la giurisprudenza del TFA considera in effetti che il creditore intenzionato a chiedere il risarcimento di un danno subito in un fallimento conosce sufficientemente il suo pregiudizio, in via di massima, quando è informato del suo collocamento nella liquidazione; a quel momento egli conosce o può conoscere l’importo dell’inventario, il suo proprio collocamento nella liquidazione, nonché il dividendo prevedibile. I medesimi principi sono applicabili anche nel caso di un concordato con l’abbandono dell’attivo (DTF 121 III 388 consid. 3b; 119 V 92 consid. 3 con riferimenti).
La conoscenza del danno può, in presenza di particolari circostanze, sussistere già prima del deposito dello stato di graduatoria; segnatamente allorquando la Cassa è stata resa edotta dall’amministrazione del fallimento, in seguito ad un’assemblea dei creditori, che nessun dividendo verrà distribuito ai creditori della sua classe. L’esistenza di tali circostanze viene ammessa con riserbo: delle semplici indiscrezioni o delle informazioni provenienti da persone non autorizzate non permettono ancora di fondare e di motivare l’istanza giudiziaria (DTF 118 V 196 consid. 3b; 116 II 162; RCC 1992 pag. 504 consid. 3b; riguardo al riconoscimento del danno al momento della prima assemblea dei creditori cfr. Pratique VSI 1996 pag. 167 consid. 3c/aa = DTF 121 V 240 consid. 3c/aa). Tuttavia può accadere che la conoscenza del danno può avvenire dopo il deposito dello stato di graduatoria se, a questo momento, l’ammontare effettivo degli attivi non è stato ancora stabilito, poiché, ad esempio, gli immobili devono dapprima essere venduti, per cui l'amministrazione del fallimento non può fornire nessuna indicazione in merito a un possibile dividendo. (DTF 118 V 196 consid. 3b; RCC 1992, pag. 266 consid. 5c, Nussbaumer, op. cit., pag. 406).
In un’esecuzione per via di pignoramento la conoscenza del danno coincide con la notifica dell’attestato di carenza beni ai sensi dell’art. 115 cpv. 1, in relazione con l’art. 149 LEF questo anche nell’ipotesi in cui il datore di lavoro è una persona giuridica non ancora sciolta per fallimento.
Da quel momento decorre il termine di perenzione di un anno (DTF 113 V 257s = RCC 1988 pag. 136; RCC 1991 pag. 132; Nussbaumer, Les caisses de compensation en tant que parties à une procédure de réparation d’un dommage selon l’art. 52 LAVS in RCC 1991 pag. 405 in fine).
Tuttavia ciò non è il caso quando si tratta di un attestato di carenza di beni provvisorio, in quanto generalmente in quel momento non si ha conoscenza del danno. Questo atto infatti obbliga la Cassa di compensazione, dal punto di vista del diritto dei contributi, a inoltrare una domanda di vendita ed attendere il relativo esito. Diverso è il caso allorquando, secondo le circostanze, manifestamente dalla realizzazione non ci si può attendere alcun ricavo (RCC 1988 pag. 322; RCC 1991 pag. 135 consid. 2a in fine).
Il momento della “conoscenza del danno” può avvenire precedentemente al fallimento, ossia in caso di rilascio di un attestato di carenza beni durante un’esecuzione in via di pignoramento (cfr. DTF 113 V 256 con riferimenti), oppure, a determinate condizioni, durante una moratoria concordataria (DTF 121 V 241 consid. 3c/bb in fine, AHI Praxis 1995 pag. 164, consid. 4d).
Ad esempio in una sentenza del 1° febbraio 1995 pubblicata in Pratique VSI 1995 pagg. 169 e ss, il TFA si è posto la questione di sapere se la Cassa doveva informarsi dei motivi che hanno portato al rifiuto dell'omologazione di un concordato con abbandono dell'attivo e se doveva, se del caso, intraprendere il necessario per salvaguardare il termine di perenzione annuo dell'art. 82 cpv. 1 OAVS. A tale quesito l'Alta Corte ha risposto affermativamente, in quanto la Cassa, che all'epoca secondo la vecchia LAF era collocata in seconda classe, nella sua qualità di creditore privilegiato non poteva disinteressarsi dei motivi che hanno indotto il giudice di rifiutare l'omologazione, che in quella fattispecie le avrebbero fatto comprendere che il suo credito non sarebbe stato totalmente coperto con il dividendo che poteva sperare di ottenere dal fallimento (cfr. Pratique VSI 1995 pag. 173).
2.3. La censura sollevata dal convenuto non può essere accolta per i motivi che seguono.
Innanzitutto perché l'incanto relativo al pignoramento delle due esecuzioni in oggetto ha avuto luogo il 9 febbraio 1999 e quand'anche l'asta fosse risultata deserta, si doveva controllare la data d'intimazione del verbale spedito alla Cassa e stabilirne la ricezione. In ogni caso, essendo la decisione di risarcimento datata 1° febbraio 2000, il termine di perenzione annuale dell'art. 82 OAVS, a fronte della data dell'incanto, sarebbe stato comunque rispettato.
In ogni caso l'asta non è risultata deserta (cfr. allegati 1 e 2, doc. _).
Come visto al considerando precedente, é solo con il rilascio degli attestati di carenza beni che l'attrice si è resa conto di aver subito un danno (anche se parziale), in quanto ha ritenuto il suo credito non più recuperabile.
Con decreti 5 e 16 marzo 1999 la Pretura di __________ ha peraltro dichiarato l'apertura del fallimento della società in via sommaria ai sensi dell'art. 231 LEF (FUSC del __________ 1999).
Le argomentazioni del convenuto non sono quindi pertinenti.
Considerato che gli attestati di carenza beni sono del 16 febbraio 1999 e la decisione é del 1°febbraio 2000, il credito risarcitorio riferito alle due esecuzioni in parola non è perento.
2.4. Si ha un danno ai sensi dell'art. 52 LAVS ogni qualvolta dei contributi paritetici legalmente dovuti all'AVS sfuggono a questa assicurazione. Il danno subentra allorquando questi contributi non possono essere riscossi per motivi di diritto o di fatto. Questo per intervenuta perenzione ai sensi dell’art. 16 cpv. 1 LAVS o per insolvenza del datore di lavoro (cfr. Nussbaumer, AJP/PJA 1996 pag. 1076; SVR 2000 AHV Nr. 16, pagg. 49-50; DTF 123 V 15, 16, consid 5b). L'ammontare del danno corrisponde a quello dei contributi che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare (DTF 98 V 26 = RCC 1972 pag. 687; Frésard, La responsabilité de l’employeur pour le non-paiement de cotisations d’assurances sociales selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1987, no. 10, pag. 9).
Costituiscono elementi del danno risarcibile, tra l’altro, i contributi AVS/AI/IPG, sia per la parte del salariato che quella del datore di lavoro (Pratique VSI 1994 pag. 104); i contributi della disoccupazione; i contributi dovuti all’assicurazione cantonale degli assegni familiari, le spese di amministrazione ; le spese esecutive, gli interessi moratori (cfr. la giurisprudenza citata in Trisconi-Rossetti, L’azione di risarcimento danni della Cassa di compensazione AVS/AI/IPG nei confronti del datore di lavoro ex art. 52 LAVS, RDAT II 1995 pag. 369 s).
Nell'evenienza concreta, dagli specchietti concernenti l'evoluzione del debito contributivo (cfr. doc. _) e dalle insinuazioni all'UEF (cfr. doc. _), risulta chiaramente l'importo dei contributi non saldati. Il danno ammonta dunque a fr. 513'944.75 (cfr. consid. 1.4.). L'importo del contendere non è del resto stato contestato dal convenuto.
2.5. Il convenuto addebita alla Cassa di non aver proceduto diligentemente all'incasso dei contributi scaduti.
In una sentenza del TFA del 24 giugno 1996, pubblicata in DTF 122 V 186ss., l’alta Corte federale ha stabilito, modificando la propria giurisprudenza, che l’obbligo di risarcire il danno del datore di lavoro può essere ridotto analogicamente a quanto previsto negli art. 4 Lresp e 44 CO, se la violazione di un obbligo da parte dell’amministrazione e meglio di una norma elementare relativa alla procedura di riscossione dei contributi, ha causato la nascita oppure il peggioramento del danno. In proposito il TFA ha precisato che il nesso di causalità tra danno e comportamento illegale della Cassa dev’essere adeguato (consid. 3c).
In casu alla Cassa non può essere rimproverata alcuna negligenza, in quanto dagli atti risulta che essa, per ciò che riguarda il buco contributivo oggetto del contendere, ha regolarmente diffidato e precettato la società alfine di incassare i contributi scaduti sin dal febbraio 1997 (diffide di pagamento, precetti esecutivi, ecc, cfr. doc. _).
2.6. Per definizione, il danno considerato dall'art. 52 LAVS è quello derivante da un atto o da un'omissione in relazione ai compiti che la legge attribuisce al datore di lavoro, segnatamente in materia di versamento dei contributi (Pratique VSI 1994 pag. 99, consid. 5a). Le prescrizioni cui fa riferimento l'art. 52 LAVS sono innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesima e nelle sue disposizioni di esecuzione: in particolare le norme concernenti l'obbligo di pagare i contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di un'attività salariata, il prelevamento dei contributi dei salariati, l'obbligo di allestire i relativi conteggi: sono queste le disposizioni in senso stretto (art, 14 cpv. 1 LAVS, art. 34ss OAVS; cfr. RCC 1985, pag. 607 consid. 5a).
L’obbligo di conteggiare e versare i contributi da parte del datore di lavoro è un compito di diritto pubblico (Pratique VSI 1994 pag. 108 consid. 7a con riferimenti) ed il venire meno a questo compito costituisce una violazione di prescrizioni ai sensi dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno (Pratique VSI 1993 pag. 84 consid. 2a, DTF 111 V 173 consid. 2; DTF 108 V 186 consid. 1a; 192 consid. 2a; RCC 1985 p. 646 consid. 3a, 650 consid. 2).
Inoltre - anche se ciò non è esplicitamente menzionato nella legge - il datore di lavoro deve preoccuparsi dei contributi paritetici dei quali egli è tenuto ad assumere il prelevamento e la trasmissione alla Cassa con tutta la necessaria attenzione richiesta. Ne consegue che se egli è causa della propria insolvenza nei confronti della Cassa, egli può essere reso responsabile ai sensi dell'art. 52 LAVS, anche se non ha violato una prescrizione specifica della LAVS (RCC 1985, pag. 608 consid. 5b).
2.7. La Cassa di compensazione che constata di aver subito un danno in seguito alla non osservanza delle prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo di dedurre da ogni paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa, rispettivamente degli art. 34 e ss. OAVS relativi ai modi di conteggio e di pagamento dei contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le prescrizioni intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può procedere contro di lui.
Incombe allora al datore di lavoro di far valere e provare validi motivi di giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad escludere una violazione intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni, rispettivamente idonei a giustificarla in base a circostanze speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr. 70 pag. 213).
È quindi possibile che, procrastinando il pagamento dei contributi, il datore di lavoro riesca a salvaguardare l’esistenza della ditta, ad esempio nell’ipotesi di difficoltà passeggere di liquidità.
Affinché un simile comportamento non comporti l’applicazione dell’art. 52 LAVS, occorre che il datore di lavoro, nell’istante in cui decide, abbia seri e oggettivi motivi di ritenere che gli sarà possibile solvere i contributi entro un termine ragionevole (DTF 108 V 188; RCC 1992 pag. 261 consid. 4b; RCC 1985 p. 604 consid. 3a).
L’obbligo del datore di lavoro e dei suoi organi responsabili di risarcire il danno alla Cassa sarà negato, e di conseguenza decadrà, se questi reca e prova motivi di giustificazione, rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187 consid. 1b; Knus, op. cit., pag. 54, Frésard, op. cit., RSA 1987, pag. 7).
2.8. Ai sensi della giurisprudenza del TFA si deve ammettere una negligenza grave del datore di lavoro quando questi abbia trascurato di fare quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevolmente posta nella stessa situazione.
La misura della diligenza richiesta viene apprezzata secondo il dovere di diligenza che si può e si deve generalmente esigere, in materia di gestione, da un datore di lavoro della stessa categoria di quella a cui appartiene l’interessato ( RCC 1988 pag. 634 consid. 5a; DTF 112 V 159 consid. 4 con riferimenti; M. Knus, op. cit., p. 53). Questo dovere risulta accresciuto quando si tratta di un amministratore unico; egli deve dare prova di tutta la diligenza necessaria alla corretta gestione degli affari sociali non essendo sufficiente l'ossequio della diligentia quam in suis (DTF 112 V 3 consid. 2b; cfr. anche DTF 122 III 198 consid. 3a). Egli deve conservare un assoluto controllo sugli affari importanti della ditta, essendo segnatamente suo preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano regolarmente versati. Occorre però esaminare se speciali circostanze legittimavano il datore di lavoro a non versare i contributi o potevano scusarlo dal provvedervi ( DTF 121 V 244 consid. 4b; 108 V consid. 1b e 193 consid.2b)
2.9. Il convenuto respinge l'addebito di intenzionalità e negligenza grave, ritenuto che la società avrebbe ceduto, dal 26 agosto 1993, tutti i suoi crediti alla banca __________. Alla società sarebbe quindi mancata la disponibilità finanziaria per pagare i contributi sociali.
Innanzitutto va precisato che, secondo costante giurisprudenza (cfr. STCA 14 giugno 1995 nella causa G.C.; inc. __________), la responsabilità del datore di lavoro ai sensi dell'art. 52 LAVS non è in relazione alla gestione della società per se stessa, né a eventuali cause di un fallimento.
Nel caso concreto, sin dal 1991 la __________ era in relazione d'affari con la __________, beneficiando sostanzialmente di linee di credito, l'ultima delle quali (del 29 marzo 1995) consisteva nel fornire alla ditta una linea di credito di fr. 500'000.-- garantita da due cartelle ipotecarie al portatore di fr. 150'000.-- , da un'altra cartella ipotecaria al portatore di fr. 200'000.-- (cfr. doc. _), dalla cessione in garanzia di tutti i crediti vantati verso clienti della __________, da due vaglia cambiari di fr. 75'000.-- rispettivamente fr. 50'000.-- avallati dalla __________ e da __________ e __________ e, infine, dalla costituzione in pegno della polizza di assicurazione mista della __________.
Il convenuto non può scagionarsi sostenendo che la ditta non aveva i mezzi per pagare i contributi perché questa avrebbe ceduto tutti i propri crediti all'istituto bancario. Come visto la cessione dei crediti serviva a garantire una linea di credito di ben 500'000.-- che non è verosimilmente bastata alla ditta per far fronte ai debiti correnti, oneri sociali compresi. La linea di credito probabilmente è stata utilizzata in primo luogo per far fronte ad altre spese che l'amministrazione ha ritenuto prioritarie per la sopravvivenza della società. In casu la banca ha avuto unicamente il compito di riscuotere delle fatture, che andavano a copertura di una linea di credito (cfr. doc. _).
Non si vede come essa possa essere resa responsabile del mancato pagamento del debito contributivo.
Nella presente fattispecie quindi la funzione della Banca si è limitata a quella di banca finanziatrice (cfr. STFA del 3 febbraio 2000 nella causa B. SA, H 103/99 Ws, pubblicata in RDAT 2000 II 293 ss).
L'argomentazione secondo la quale la cessione dei crediti avrebbe privato la ditta di liquidità è smentita anche dal fatto che fino al 1996 (la cessione dei crediti era in atto almeno dal 1993, cfr. doc. _), i debiti contributivi, anche se con notevoli sforzi, sono stati pagati.
D'altronde, come visto, la ditta non navigava in buone acque da diverso tempo, per cui addossare la colpa alla banca è pretestuoso.
2.10. Il convenuto sostiene che la società avrebbe tuttavia avuto ragione di credere di poter far fronte alla situazione, ma l'improvvisa rinuncia di collaborazione del maggior cliente, l'avrebbe portata al fallimento.
Nell'evenienza concreta, dagli atti risulta che sin dal 1997 la società è stata in mora col pagamento dei contributi, ciò che ha costretto la Cassa a diffidarla e a precettarla (doc. _).
La ditta però, a detta del convenuto, avrebbe fatto tutto il possibile per salvarsi. La rinuncia definitiva di un grosso cliente di collaborare con la __________, avrebbe seriamente inciso sulla liquidità della ditta e sulla sua situazione finanziaria.
Si tratta dunque di stabilire se quella della ditta __________ è stata una crisi passeggera di qualche mese oppure no, e se il convenuto aveva seri e oggettivi motivi per presumere che i contributi potessero essere versati entro un breve termine.
Dagli atti risulta che l'eluso versamento non può dirsi dovuto a difficoltà momentanee. La Cassa ha infatti dovuto inviare diffide alla società e anche intraprendere procedure esecutive per l'incasso dei contributi sin dal 1997 (cfr. doc. _), finché, alla fine, vi è stato lo scoperto sopra indicato, risultato irrecuperabile.
Anzi, la Cassa afferma che è da 10 anni che ha dovuto diffidare e precettare la ditta per ottenere il pagamento dei contributi. Il convenuto, che ammette questo fatto, sostiene però che per finire la ditta è sempre riuscita a far fronte ai pagamenti e che questa circostanza deve essere premiata perché dimostra la volontà di non arrendersi alle prime difficoltà.
I motivi addotti dal convenuto non sono tuttavia sufficienti per esonerarlo da una responsabilità ex art. 52 LAVS.
Le difficoltà finanziarie della ditta erano infatti talmente gravi che le giustificazioni addotte dal convenuto non possono essere ritenute valide.
Inoltre il Tribunale federale delle assicurazioni ha precisato che la ditta che attraversa una fase difficile e fonda la sua esistenza su equilibri delicati deve prendere delle misure drastiche e immediate (STFA non pubblicata del 7 maggio 1997 nella causa M.V., H 336/95, consid. 3d).
In un'altra sentenza il TFA ha ancora ribadito che l’organo della società deve prestare particolare attenzione nell'ipotesi in cui è a conoscenza del fatto che la ditta sta attraversando una crisi finanziaria (STFA del 16 aprile 1998 in re O. G. p. 6 e giurisprudenza ivi citata).
La ditta era in difficoltà da ormai troppo tempo per cui gli sforzi del convenuto e della società non permettono in ogni caso di ammettere i motivi di discolpa citati in precedenza (cfr. DTF 121 V 243, consid. 2.6.).
Ora, l'avere procrastinato costantemente il pagamento dei contributi paritetici e averlo irrimediabilmente differito, è segno di una negligenza non indifferente del datore di lavoro e fa sorgere la responsabilità degli amministratori, cui incombeva per legge la massima vigilanza nella conduzione e nel controllo della società.
Il mancato pagamento dei premi era dunque da considerare cronico.
Va al riguardo ricordato che il TFA ha considerato tale il mancato pagamento dei contributi durante numerosi mesi (STFA del 7 maggio 1997 nella causa G.G; cfr. anche STFA del 7 maggio 1997 nella causa M.V, in cui il mancato pagamento è durato all’incirca dieci mesi). L'Alta Corte ha per contro ritenuto giustificato il mancato versamento della durata di tre mesi se tuttavia precedentemente erano stati versati regolarmente (DTF 121 V 243). Secondo la giurisprudenza del TFA, non può essere riconosciuto alcun motivo di giustificazione se il differimento dei pagamenti dei contributi paritetici era cronico, e i pagamenti venivano effettuati solo dopo che le procedure esecutive, ripetute e numerose, giungevano a uno stadio avanzato (STFA inedita del 27 giugno 1994 in re M.A.).
Inoltre, secondo l'Alta Corte, nemmeno l’illiquidità della società giustifica il procrastinare del pagamento dei contributi se non sono realizzati i chiari criteri di discolpa posti dalla giurisprudenza federale (STCA 4 maggio 1995 nelle cause M.J., M.M., B.N. e P. L.). In concreto, non è dunque affatto accertato, con l'alto grado di verosimiglianza richiesto dalla giurisprudenza, che la scelta di differire il pagamento dei contributi paritetici fosse, secondo una valutazione ragionevole, obiettivamente indispensabile per la sopravvivenza della società; e nemmeno è assodato che il datore di lavoro potesse oggettivamente presumere di soddisfare entro breve termine la Cassa di compensazione riguardo ad ogni suo credito (DTF 108 V 188).
Viste le circostanze rilevate era pensabile il contrario. Se avesse subito agito con determinazione, uscendo dalla società per tempo, il convenuto avrebbe certamente evitato di trovarsi in una simile situazione.
Ne consegue che __________ dovrà risarcire il danno subito dalla Cassa per il mancato versamento dei contributi da parte della __________ e questo anche se egli ha investito capitali nella società. Infatti, secondo il TFA, il fatto che il convenuto abbia investito nella ditta, a fondo perso, ingenti somme provenienti dal suo patrimonio privato, nulla cambia nella sostanza, allorquando la sua responsabilità ex art. 52 LAVS sia stata appurata (sentenza non pubblicata nella STFA del 29 febbraio 1992 nella causa V. J., W. e T.).
Accettando il mandato di presidente del CdA prima e poi di amministratore unico della __________, __________ ha assunto tutti gli oneri che da tali funzioni derivano (cfr. STFA non pubblicata dell'8 marzo 2001 nella causa A. C., G. P. e F. F., H 115/00 e H 132/00, consid. 5b). Egli avrebbe dovuto valutare con maggior rigore i controlli che ogni amministratore deve svolgere. Questi controlli non possono avergli fatto sfuggire la precaria situazione finanziaria della società (cfr. STFA non pubblicata dell'8 marzo 2001 nella causa A. C., G. P. e F. F., H 115/00 e H 132/00, consid. 8b).
Il convenuto ha omesso di compiere quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevole nell'ambito delle incombenze riconducibili alla funzione di presidente del CdA e di amministratore unico di una società anonima. Questa omissione costituisce una grave violazione del suo dovere di diligenza (cfr. RCC 1992, pag. 269), dovere che risulta accresciuto quando si tratti - come in concreto - di un presidente del consiglio di amministrazione (STFA non pubblicata dell'8 novembre 1999 nella causa G. H., H 74/99, consid 6b; DTF 122 III 198, consid. 3a) e, dal 6 aprile 1998, di un amministratore unico ( cfr. DTF 112 V 3 consid 2b; 122 III 198 consid 3a; STFA non pubblicata del 24 gennaio 2000 nella causa P-A. B., H180/99, consid. 4).
2.11. Infine, per quanto riguarda la richiesta di assunzione di prove fatte dal convenuto, corollario del diritto di essere sentito ai sensi dell’art. 29 cpv. 2 CF, è utile precisare che sono in ogni caso ammesse soltanto le prove giuridicamente determinanti ai fini del giudizio; possono inoltre essere respinti i mezzi di prova atti a provare una circostanza già chiara, i mezzi di prova che non porterebbero alcun chiarimento alla fattispecie o, ancora che sono noti all’autorità per sua conoscenza diretta o indiretta (DTF 120 V 360 consid. 1a con riferimenti, Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 2.a edizione, Berna 1997, § 53 N 24, pag. 344).
Quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove. Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 CF (DTF 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).
Nel caso in esame, secondo questo Tribunale, la documentazione agli atti è sufficiente per pronunciare il presente giudizio.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- La petizione è accolta.
§ Di conseguenza __________ è condannato a versare alla Cassa __________ fr. 513'944.75.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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