AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 31.2000.14
Data decisione, Autorità: 25.06.2001, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n. 31.2000.00014 31.2000.00016
ZA/sc
Lugano 25 giugno 2001
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Zaccaria Akbas
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sulle petizioni dell'8 febbraio 2000 e 20 marzo 2000 ai sensi dell'art. 52. LAVS di
Cassa di comp. AVS __________,
contro
__________, rappr. da: avv. __________,
In relazione alla fallita __________
ritenuto, in fatto
1.1. La società __________, con sede a __________, è stata iscritta a Registro di commercio il __________ 1990 (cfr. doc. _, Inc. __________). Lo scopo sociale consisteva nella gestione di esercizi pubblici quali ristoranti, bar, discoteche, night-club e alberghi, ecc.
è stato amministratore unico della società a partire dal 7 marzo 1996, con diritto di firma individuale (cfr. doc. _, Inc. __________).
è stato direttore, con diritto di firma individuale, a partire dal 7 marzo 1996 (cfr. doc. _, Inc. __________).
La società __________, è stata affiliata alla Cassa di compensazione __________ in qualità di datrice di lavoro dal 1°gennaio 1996.
La Cassa ha iniziato le procedure esecutive e per tre di esse, in data 18 novembre 1999 e 27 gennaio 2000, sono stati rilasciati degli attestati di carenza beni per un importo complessivo di fr. 88'519.10 (cfr. doc. _, Inc. __________).
Nel frattempo, con decreto 29 maggio 2000 del Pretore del Distretto di __________ è stata dichiarata l'apertura del fallimento (FUSC del 6 giugno 2000), mentre con decreto del 19 giugno 2000 la procedura fallimentare è stata sospesa per mancanza di attivi (FUSC del 9 agosto 2000).
1.2. Costatato di aver subito un danno, il 9 dicembre 1999 e l'8 febbraio 2000 Cassa ha emesso nei confronti di __________ e __________ due distinte decisioni di risarcimento danni ex art. 52 LAVS per complessivi fr. 109'512.45 (cfr. doc. _, Inc. __________. e doc. _, Inc. __________)
1.3. Alle decisioni gli ex amministratori della __________ si sono tempestivamente opposti.
__________, con opposizione 10 gennaio 2000, sostiene che __________ è l'unico ad occuparsi di tutte le questioni amministrative, che non ha mai dubitato del mancato pagamento dei contributi, visto che i permessi di lavoro vengono rilasciati unicamente ai richiedenti che sono in regola con il pagamento dei contributi.
avrebbe venduto a sua insaputa gli attivi sociali (esercizio pubblico) incassando di persona il relativo prezzo, pagando i debiti a sua totale discrezione lasciando scoperti solo i contributi AVS, consapevole del fatto che sarebbe stato l'amministratore unico a risponderne in prima persona (cfr. doc. _, Inc. __________).
__________, con opposizione 18 febbraio 2000, sostiene che il mancato pagamento dei contributi è dovuto unicamente ad una mancanza di liquidità conseguente ad un imprevisto calo delle entrate. Egli quindi non avrebbe violato le prescrizioni dell'AVS né intenzionalmente né per negligenza.
Egli contesta inoltre l'importo del danno fatto valere dalla Cassa (cfr. doc. _, Inc. __________).
1.4. Essendosi __________ e __________ opposti, in diversi momenti, alle rispettive decisioni di risarcimento, con una prima petizione dell'8 febbraio 2000 la Cassa ha chiesto al TCA che __________ venga condannato a risarcirle il danno di fr. 109'512.45 per i contributi paritetici non versati dalla fallita __________ nel 1997, 1998 e 1999, con vincolo di solidarietà con __________ per analogo periodo ed importo (cfr. doc. _, Inc. __________) Mediante petizione 20 marzo 2000 la Cassa ha poi chiesto la condanna di __________ al risarcimento di fr. 109'512.45 in via solidale con __________ per i contributi paritetici non versati dalla fallita __________ nel 1997, 1998 e 1999 (cfr. doc. _, Inc. __________)
1.4.1. Facendo riferimento all'opposizione di __________ l'attrice, per quanto attiene ai salari dichiarati ed agli acconti richiesti, ha osservato che:
" (…)
1990 Fr. 135'730.00
1991 Fr. 107'020.00
1992 Fr. 118'780.00
1993 Fr. 130'560.00
1994 Fr. 131'050.00
1995 Fr. 78'710.00
1996 Fr. 60'030.00
Seguendo la costante del 1995, (del 1996 non eravamo ancora in possesso della dichiarazione dei salari) per l'anno 1997 e per l'anno 1998 sono state emesse delle richieste di acconto trimestrali basate su una somma di salari, sempre trimestrali, di Fr. 19'600.00.
Dall'inizio del 1999 c'è stata inviata la dichiarazione dei salari del 1997. Dalla stessa abbiamo potuto costatare che il totale dei salari annuo, da Fr. 60, 70mila per gli anni 1996 e 1995 è lievitato a Fr. 220'026.25 per il 1997.
Chiaramente a questo punto non abbiamo potuto fare altro che allestire la chiusura del 1997 che ammontava a Fr. 25'445.75, e modificare le richieste di acconto a partire dal 1. trimestre 1999 sulla base di Fr. 88'000.00 di salari trimestrali.
Nel merito della vertenza, la Cassa ha precisato quanto segue:
" (…)
Con quanto affermato dal signor __________ nella sua opposizione, egli ribadisce la sua estraneità alla conduzione commerciale della società.
Il signor __________ era membro del consiglio di amministrazione della società e come amministratore unico, e come tale egli doveva, secondo l'art. 717 cpv. 1 CO adempiere ai suoi compiti con ogni diligenza. Questa va oltre la prudenza che si è usi osservare nei propri affari (STF 99 II 179).
Come detto in precedenza, il signor __________, si difende argomentando che la gestione della società era assunta da altre persone. Tuttavia questa circostanza non è sufficiente a liberarlo.
Un amministratore diligente non può lasciare che venga messo in pericolo il versamento dei contributi sociali alla Cassa. Egli non può estraniarsi dai problemi della società adducendo che altri si occupavano della gestione.
Lascia intendere in sostanza che la sua presenza nel consiglio di amministrazione è da considerare unicamente come prestanome e che in pratica la gestione vera e propria della società era affidata ad altri.
In questo ambito, codesto Tribunale cantonale ha già avuto modo di decidere che una simile circostanza non può essere considerata come scusante nei confronti della Cassa per il mancato pagamento dei contributi.
Per quanto concerne l'affermazione del signor __________ circa il rilascio dei permessi di lavoro unicamente a chi è in regola con il pagamento dei contributi, corrisponde al vero.
Da parte della Cassa un'unica dichiarazione in questo senso è stata rilasciata nel settembre del 1997. In quel momento tutti i contributi richiesti dalla Cassa erano pagati. Tuttavia un mese prima era stata saldata l'esecuzione no. __________relativa al 1. trimestre 1997. La stessa, da parte dell'Ufficio esecuzione di __________, era stata intimata al signor __________ (cfr. doc. _).
Chiaramente, nel momento in cui è stata rilasciata la dichiarazione, i contributi emessi dalla Cassa si basavano su 19'600.00 franchi di salari trimestrali in quanto era l'unico dato conosciuto. Prima di ricevere la dichiarazione dei salari relativa al 1997 (inizio 1999) nessuno si era mai preoccupato di comunicare che già dal 1997 gli stipendi avevano subito un netto aumento.
Quindi, nel caso specifico se l'amministrazione avesse adottato queste procedure, che sono peraltro sancite dalla legge nonché confermate dalla giurisprudenza relativa, molto probabilmente non si giungeva all'intimazione di una decisione di risarcimento danni qui contestata e per un importo di queste proporzioni.
(…)
Nella fattispecie, maggiore responsabilità si deve porre al signor __________ che per natura stessa della sua professione, ed avendo uno studio legale e notarile in proprio, conosce benissimo l'importanza dei contributi sociali, e che gli stessi, in virtù dell'art. 14 LAVS, devono essere dedotti da ogni paga e versati periodicamente unitamente a quelli del datore di lavoro."
(Doc. _, inc. __________, pag. 4-6)
1.4.2. Facendo riferimento all'opposizione di __________ l'attrice, ha osservato quanto segue:
" (…)
Il signor __________ s, come d'altronde già affermato dall'avv. __________ nella sua opposizione, si occupava dell'amministrazione in generale della società. Egli risultava iscritto a registro di commercio in qualità di direttore con firma individuale, e come tale firmava le dichiarazioni di salario (quindi sapeva che i relativi contributi dovevano essere pagati), richiedeva dilazioni di pagamento (sapeva quindi che vi erano dei contributi arretrati) e richiedeva dichiarazioni da presentare all'ufficio competente per il rilascio di permessi di lavoro.
In base all'art. 716a CO, l'amministrazione di una società anonima deve "vigilare sulle persone incaricate della gestione affinché esse rispettino la legge". Ciò significa che il Consiglio di Amministrazione deve leggere con spirito critico i rapporti che gli vengono sottoposti; domanderà, se necessario, delle informazioni supplementari e interverrà se costata degli errori o delle irregolarità (cfr. RC 1983, pag. 106).
L'amministrazione non può delegare l'obbligo di vigilare sulle persone incaricate della gestione e della rappresentanza affinché esse rispettino la legge (art. 716a CO), altrimenti l'essenza medesima dell'amministrazione ne sarebbe così svuotata da rendere inutile la sua esistenza (cfr. STCA del 30.05.1988, inc. AVS __________, consid. 2.2.5).
Nella sua opposizione il signor __________ non contesta di essersi occupato dell'amministrazione della __________. Egli afferma di non aver regolato i contributi per mancanza di liquidità.
Un amministratore diligente non può lasciare che venga messo in pericolo il versamento dei contributi sociali alla Cassa.
Nel caso specifico la dichiarazione dei salari del 1997 è stata presentata all'inizio del 1999 (un anno dopo la sua scadenza). Questo modo di procedere non ha permesso alla Cassa di aggiornare gli acconti del 1998 che di conseguenza ha portato un conguaglio di ca. 50'000 franchi ed all'inizio del 1999 (al ricevimento del quaderno salari 1997) un conguaglio per il 1997 ca. 25'000 franchi. (…)"
(Doc. _, inc. __________, pag. 4)
1.5. Con risposta 27 marzo 2000, __________ si riconferma nella sua opposizione del 10 gennaio 2000, precisando quanto segue:
" (…)
Ad 5. Contestato
La Cassa si esprime in termini assai generici e vaghi. Ad esempio si limita ad affermare di avere ricevuto la dichiarazione dei salari del 1997 "all'inizio del 1999", senza precisare quando, circostanza che dovrebbe essere semplice da desumere. La Cassa non spiega nemmeno, perché ha atteso la dichiarazione dei salari del 1997 fino al 1999 (oltre un anno dopo la chiusura dell'anno di pertinenza) e non ne ha sollecitato l'invio in precedenza. Il convenuto osserva che i conteggi doc. _ non portano alcuna data e la Cassa ben si guarda dal precisare quando li ha allestiti ed inviati alla società. Il convenuto precisa sin d'ora che questa mancata conoscenza non può essergli imputata, poiché tutta la documentazione inviata dalla Cassa è stata recapitata al direttore signor __________. La documentazione societaria che quest'ultimo ha consegnato al convenuto non contempla i documenti prodotti dalla Cassa.
Prove:
documenti, testimoni, interrogatorio formale
Ad 6. Contestato
La Cassa ammette che gli acconti da lei richiesti sono sempre stati pagati in modo regolare.
Essa sostiene per contro che sono rimasti scoperti i contributi del 1999 ed il saldo degli anni 1997 e 1998.
Se ciò corrisponde al vero, non può comunque essere posto a carico del convenuto, per i motivi che si diranno di seguito.
Per il conteggio 1998 il convenuto osserva che la società, per opera del signor __________, ed a sua insaputa, in data 8 marzo 1999 ha chiesto una dilazione di pagamento "in 10 rate mensili di ca. fr. 4'810. ‑‑". La Cassa l'ha concessa in data 10 marzo 1999, ma in 5 rate. Nulla viene detto a proposito del saldo dei contributi 1997, che a mente della Cassa già era scoperto per CHF 25'445.75.
La società, sempre per opera del direttore ed a totale insaputa del convenuto, ha accettato la dilazione in 5 rate mensili.
Il convenuto osserva, quindi, che la Cassa ha concesso una dilazione, allorquando sapeva che la società già era in arretrato con il saldo dei contributi del 1997.
Prove:
documenti, testimoni, interrogatorio formale, edizione di documento dalla Cassa
Ad 7. Agli atti
Il convenuto rileva come la Cassa abbia sempre e solo corrisposto per iscritto con il direttore della società, __________, e mai con il convenuto, quale amministratore unico. A questi la Cassa si è limitata ad inviare gli atti esecutivi prodotti agli atti.
Prove:
documenti, testimoni, interrogatorio formale, edizione di documento dalla Cassa
Ad 8. Contestato
Il convenuto contesta di potere essere ritenuto responsabile del mancato pagamento dei contributi degli anni 1997, 1998 e 1999.
Il convenuto è diventato amministratore unico della società, in virtù della conoscenza professionale e personale, che durava da anni, con il signor __________, neoazionista della società.
Il convenuto ha sempre preteso di essere debitamente informato sull'andamento della società. La nomina di __________ quale direttore con firma individuale è avvenuta sulla base del rapporto di fiducia esistente tra i due.
Per quanto concerne gli aspetti contabili il convenuti ed il direttore si sono affidati al signor __________, dipendente della fiduciaria __________, e di formazione contabile, nonché municipale del Comune di __________.
Tutti gli aspetti contabili (registrazioni, quaderno salari, pagamento oneri sociali, ecc.) erano stati affidati al duo __________ ‑ __________. Il convenuto, in virtù della propria formazione professionale, si occupava delle sole questioni legali.
Il 12 maggio 1999, a completa insaputa del convenuto, il __________ ha sottoscritto un contratto con tale __________, per la cessione del "locale __________ ".
Dopo avere passato questo contratto il __________ ne ha data vaga e fumosa notizia telefonica al convenuto. Questi, allarmato dalla situazione, ha scritto al __________ in data 1. giugno 1999 per essere informato sugli estremi della vendita (cessione della società in liquidazione o degli attivi?). Il convenuto ha chiesto, di ricevere copia del contratto. Egli, inoltre, dopo avere preso conoscenza che il saldo, dei contributi AVS 1998 non era ancora stato pagato, ha intimato la sospensione di tutti i pagamenti della società "fino a quando non mi sarà stata illustrata la situazione debitoria della __________ ".
Il __________ ha inviato il contratto, al convenuto e ricevuto, istruzioni da parte di quest'ultimo di incassare il prezzo di vendita sul conto bancario della società (Banca __________).
In data 11 agosto 1999 il convenuto ha ribadito tale richiesta e diffidato il signor __________ dall'effettuare pagamenti per conto della società con il ricavato della cessione dell'esercizio.
La risposta di quest'ultimo è sintomatica. A quel punto, per il convenuto Io scenario si è chiarito, nel senso che il __________ già aveva messo in atto la propria volontà di salvaguardare solo i suoi interessi personali a danno di quelli della società e del convenuto quale amministratore della medesima.
Il convenuto è tornato a scrivere al __________ il 18 ottobre 1999, ricevendo una risposta il 15 novembre 1999.
Il __________ ha impiegato il ricavato della vendita per appianare certi debiti della società, per i quali era garante personale, ed ha volontariamente lasciato impagati i contributi sociali, sapendo che il convenuto sarebbe stato chiamato a risponderne personalmente, in qualità di amministratore unico.
Il __________ ha quindi "liquidato" gli attivi della società, contro ogni istruzione che gli era stata impartita e ne ha utilizzato il ricavato a suo piacimento, svuotando la società e lasciandola nell'impossibilità di fare fronte al debito nei confronti della Cassa. Quando il convenuto ne ha avuto conoscenza il danno (e la società) già era stato realizzato.
AI convenuto non possono quindi essere mossi rimproveri di sorta. Il convenuto è vittima dell'agire del __________ e pertanto ritiene di dovere essere sollevato da ogni responsabilità. Il procedimento deve proseguire contro il solo __________.
B. DIRITTO
AI convenuto è nota la giurisprudenza del TFA in materia di art. 52 LAVS. In particolare egli è a conoscenza dell'applicazione "assai larga" che ne viene fatta da parte della nostra massima Corte giudiziaria.
Il convenuto non ha mai funto da prestanome e mai si è disinteressato alla società. Egli ha sostenuto che il solo direttore si occupasse delle questioni salariali e dei contributi, come d'altra parte risulta dalla documentazione prodotta dalla Cassa stessa, che reca sempre la firma del solo __________.
Nel caso concreto non si tratta di avere delegato la gestione della società per disinteresse. La gestione era stata affidata ad una gerente per quanto concerne la conduzione dell'esercizio pubblico, ovvero la signora __________, ad un direttore, il signor __________ e ad un contabile, il signor __________, per quanto concerne gli aspetti contabili.
Il convenuto ha sempre vigilato, affinché i contributi fossero regolarmente pagati.
Quando egli ricevette il precetto esecutivo no. __________intervenne subito affinché la società Io pagasse, come effettivamente avvenne.
Il convenuto è stato letteralmente "gabbato" dal direttore‑azionista, che gli ha sottaciuto la vendita, gli scoperti AVS ed ha incassato, contro le istruzioni impartitegli, il prezzo a contanti brevi manu, per utilizzarlo come meglio egli credeva. Ne è una prova il fatto che i documenti _ non figurano negli atti della società. Questi conteggi, non datati, sono stati inviati a __________. Il direttore li ha presi e sottaciuti al convenuto.
Il convenuto si è quindi trovato nella situazione di liquidatore di una società, privata di ogni attivo, perché il direttore li ha alienati ed impiegati a propria discrezione.
Il direttore ha agito sapendo delle conseguenze che ne sarebbero derivate. Egli ha difatti pagato i debiti per i quali aveva dato garanzie personali. Egli ha volutamente lasciato scoperti i contributi sociali, sapendo che la Cassa li avrebbe richiesti all'amministratore. Il direttore‑azionista ha agito in tale modo, dopo che la società era stata posta in liquidazione coatta, a seguito del mancato adeguamento ai nuovi disposti del CO sulle società anonime benché il convenuto Io avesse reso attento delle conseguenze, dopo avere ricevuto una proroga di tre mesi dal Pretore.
Il direttore aveva coinvolto una nuova azionista, la già citata signora __________, ricevendo CHF 100'000.--, senza procedere ad un formale aumento del capitale azionario.
Come codesto lodevole Tribunale può dedurre, il convenuto è venuto a trovarsi nella più che spiacevole posizione di amministratore/liquidatore di una società debitrice di contributi sociali, senza che egli vi avesse potuto ovviare, perché la società era stata privata di ogni mezzo liquido. (…)"
(Doc. _, inc. __________)
1.6. Con risposta 30 maggio 2000, __________, rappresentato dall'avv. __________, si riconferma nella propria opposizione del 18 febbraio 2000, precisando quanto segue:
" (…)
A sua discolpa produce il verbale del suo interrogatorio dinanzi al Ministero pubblico in data 10 maggio 2000.
Da ciò traspare inequivocabilmente una fattispecie, che, nel caso concreto, dimostra l'inapplicabilità delle norme e prassi invocate dall'attrice ed intese ad addossare al convenuto la responsabilità dei mancati pagamenti dei contributi sociali in questione.
Egli non si è appropriato dei contributi, ma anzi ha agli stesso finanziato l'attività, finché non ce l'ha più fatta e gli è crollata addosso irrimediabilmente.
Egli ha fatto tutto quello che gli si poteva esigere date le circostanze di quel momento e ritenuto la sua volontà a non voler cedere alle prime difficoltà che verosimilmente poteva credere passeggere.
Ma poi l'imprevedibile e drastico calo della cifra d'affari nel settore e di conseguenza anche per la __________ con il sorgere ovunque di attività legate alla prostituzione, che poi fortunatamente recentemente sono state limitate da parte di polizia, magistratura ed autorità amministrative con la chiusura di diversi locali dediti alla prostituzione (i fatti fanno parte della cronaca odierna e sono noti a tutti), hanno portato il Night Club alla situazione in esame.
Prove: ‑ Doc. _: copia verbale d'interrogatorio Ministero pubblico, 10 maggio 2000;
‑ si suggerisce il richiamo dell'intero incarto relativo alla liquidazione/fallimento della società __________ presso l'Ufficio dei fallimenti, __________;
‑ si suggerisce la perizia tecnica per provare il tracollo improvviso nell'anno 1999 della società __________.
Visto quanto precede il convenuto si appella alla sensibilità di codesta lodevole Corte giudicante che abbia ad intravedere, in specie con l'aiuto della deposizione resa spontanea e sincera da parte del Signor __________, non (sufficientemente) provata la grave negligenza.
Piuttosto si può intravedere una disattenzione da parte dell'attrice, che accortasi dei ritardi della società __________ nel rendere i conteggi (punti 4 e 5 petizione), non è intervenuta, ma anzi ha lasciato correre, accontentandosi di ricevere acconti, che naturalmente non corrispondevano alla reale situazione, perché riferentisi a periodi antecedenti per poi in un secondo tempo affogarla con altissimi conguagli che dovevano recuperare 2 anni di ritardi: (…)" (Doc. _, inc. __________)
1.7. Con decreto del 6 giugno 2000 il Giudice delegato ha congiunto le cause.
1.8. Con scritto 6 giugno 2000, __________ produce il decreto di abbandono del procedimento penale aperto nei suoi confronti a titolo di appropriazione indebita d'imposta alla fonte (cfr. doc. _, Inc. __________).
1.9. A seguito di un accertamento effettuato dal TCA, la Cassa in data 25 aprile 2001 ha osservato quanto segue:
"1. I contributi relativi al 1995 e al 1996, non sempre sono stati pagati regolarmente motivo per cui le alleghiamo il dettaglio con l'indicazione delle date di emissione delle polizze di versamento, delle diffide e delle procedure esecutive.
Gli attestati di carenza di beni ricevuti fino a quel momento vi sono stati inviati al momento dello presentazione della nostra petizione. Le procedure esecutive che al momento della pubblicazione del fallimento, da parte dell'Ufficio esecuzione, erano ancora in corso sono state sospese da parte dello stesso Ufficio.
Il fallimento tuttavia, al momento della pubblicazione citato, avvenuto il giugno 2000, ero già stato sospeso per mancanza di attivo con decreto dello Lodevole Pretura del Distretto di __________ ‑ sezione 5 del 19 giugno 2000.
Contributi AVS/AI/IPG Fr. 48'383.30
Contributi disoccupazione Fr. 14'371.30
Contributi Assegni familiari Fr. 13'565.15
Assicurazione Ind. giornaliera Fr. 10'898.25
Assicurazione Infortuni Fr. 17'387.15
Spese d'amministrazione Fr. 1'591.75
Spese intimazione, tassazioni d'ufficio Fr. 400.00
Interessi di mora Fr. 2'915.55
Totale Fr. 109'512.45
In effetti l'importo di Fr. 107512.45, comprende anche i contributi relativi all'Ass. ind. giornaliera e all'Ass. infortuni. Pertanto nell'evenienza concreta devono essere detratti e di conseguenza l'importo di Fr. 109'512.45 ridotto a Fr. 81'227.05.
Comunichiamo inoltre che l'importo per assegni familiari di Fr. 13'565.15 è costituito dai contributi 1997 (4'290.50) meno le prestazioni (1'149.25) dai contributi 1998 (7'065.55) e dai contributi 1999 (3'358.35).
In effetti, all'inizio del 1999 (12 febbraio) la Cassa ha ricevuto la dichiarazione dei salari relativa al 1998 (e non 1997) per Fr. 336'453.85. Il 24 febbraio 1999 è stato allestito il conteggio di chiusura che presentava un saldo a favore della Cassa di Fr. 50'334.95.
Sulla base di Fr. 336'453.85 aumentato del 5% (353'276.35) abbiamo inviato le richieste di acconto per il 1. ‑ 2. e 3. trimestre 1999 (solari trimestrali Fr. 88300.00) di Fr. 17'431.15 ciascuno.
Per l'anno 1997, la dichiarazione dei salari è giunta alla Cassa il 5 febbraio 1998, e purtroppo per un disguido interno ci si è accorti unicamente al momento della revisione effettuata il 25 novembre 1999 che non era stato effettuato il conteggio di chiusura del 1997. Lo stesso è stato effettuato il 9 dicembre 1999 e presentava un soldo a favore della Cassa di Fr. 25'445.75.
(Doc. _, inc. __________)
1.10. In data 7 maggio 2001, __________ ha osservato:
" Ad 1.
I contributi 1995 sono estranei allo scrivente, poiché, come già è stato posto in evidenza nella risposta di causa del 27 marzo 2000 (Ad 2. ‑ pag. 2), la nomina ad amministratore unico della società è avvenuta in data 7 marzo 1996.
In merito ai contributi 1996 va detto, che gli acconti del 1. e 2. semestre sono stati pagati con ritardo in concomitanza con il cambiamento dell'azionariato nella società. Tant'è che i contributi del 3. e 4. trimestre di quell'anno non sono stati oggetto né di diffida, né di procedure esecutive.
Ad 2. e 3.
Lo scrivente ritiene di dovere rilevare, ante omnia, che le spiegazioni fornite dalla __________, quo alla composizione dell'importo di CHF 109'512.45, dimostrano la negligenza dell'attrice nella fissazione e nell'incasso dei contributi, per non dire nella gestione dell'intera partita ‑ contributi della società fallita.
Il fatto che, solo in data 25 aprile 2001 viene fornito il dettaglio del suddetto importo, con conseguente riduzione a CHF 81'227.05, è più che sintomatico di questo modo di agire.
È inoltre opinione dello scrivente, che dall'importo richiesto dalla __________ si devono defalcare i contributi disoccupazione, poiché basati su una lex specialis (LADI) che prevede una competenza propria, le spese d'amministrazione, di intimazione e gli interessi di mora, poiché non sufficientemente provati.
L'unico importo che potrebbe entrare in linea di conto è, pertanto, quello di CHF 48'383.30. Ma come è stato ampiamente argomentato, allo scrivente non può essere addebitata una responsabilità ex art. 52 LAVS.
Ad 4.
La __________ ammette sia esplicitamente "per un disguido interno" sia implicitamente "quanto indicato al pto. 5 della petizione ... non è esatto" di avere agito con negligenza.
Con lo scritto in esame la __________ rettifica anni di contributi e contributi e fornisce un'altra versione dei fatti.
Per lo scrivente, a questo punto si pone anche il problema della prescrizione della pretesa fatta valere dalla __________, eccezione che viene formalmente sollevata.
Ad 5.
La __________ conferma, che la gestione dei salari, dei contributi e dei relativi pagamenti è stata effettuata dal solo direttore della società signor __________.
Lo scrivente va quindi prosciolto da ogni e qualsiasi richiesta di risarcimento." (Doc. _, inc. __________)
1.11. In data 10 maggio 2001, __________ ha osservato:
" (…)
Ad 3. Agli atti con la seguente precisazione.
Si prende atto che controparte finalmente riconosce, così come il Signor __________ aveva avuto modo di indicare con le proprie opposizioni del 18 febbraio 2000, che l'importo rivendicabile risulta semmai essere inferiore di un importo di oltre Fr. 20'000.‑‑. E non è poco!
Ciò dimostra ancora una volta, in questo stadio avanzato della causa, la superficialità e l'insicurezza con cui la Cassa ha gestito il dossier in esame.
Ad 4. Parzialmente contestato secondo le seguenti precisazioni.
Ancora oggi, malgrado i tentativi di giustificazione di controparte, risulta una chiara negligenza da parte della Cassa nell'affrontare la pratica nei confronti del convenuto.
Anche se da un lato giustifica il ritardo con cui ha definito gli acconti ed i conguagli con motivi di una svista accaduta all'amministrazione della Cassa, ciò non toglie che effettivamente questo abbia causato la situazione pregiudizievole per il convenuto già ampiamente rilevata con i precedenti allegati scritti, circostanza che non può quindi essere riportata in addebito al convenuto.
Si rileva poi un'altra curiosità circa la gestione dell'incarto, rispettivamente la determinazione degli importi e l'incasso degli stessi: dai documenti _ rispettivamente _ si evince che non è nemmeno vero, contrariamente a quanto si asserisce nello scritto in esame in questa sede, che la Cassa ha preso in mano le relative distinti dei salari in data 12 febbraio 1998 e 5 febbraio 1998 bensì, da un timbro ben visibile, ciò risulta essere stato fatto solo in data 30 settembre 1999 e 19 agosto 1998.
Ancora una volta quindi, seppur per motivi diversi, la Cassa ha elaborato le distinte di salario, e deciso su di esse, solo con un notevole ritardo, causando poi appunto quel accumulo di richieste di pagamento alle quali il convenuto non ha più potuto far fronte.
E questo principalmente per due motivi, non certo per negligenza del convenuto, ma primariamente a causa del disordine e cattiva coordinazione della Cassa, alla quale secondariamente si è aggiunta purtroppo una situazione di estrema crisi nel settore dei locali notturni, dovuta al noto improvviso ed inimmaginabile fiorire di bar e alberghetti illegittimamente destinati all'intrattenimento a luci rosse ed alla prostituzione.
A tal proposito proprio di recente nuovamente, e quindi per la seconda volta con un secondo Procuratore Pubblico, il Signor __________ è stato completamente scagionato da qualsiasi rimprovero penale per il mancato pagamento, in quella fattispecie, dell'Imposta alla Fonte (cfr. Decreti d'abbandono).
Infine ancora una volta si rileva che il convenuto ha fatto tutto il possibile per onorare i contributi sociali legati al personale facendo capo persino ai propri fondi di risparmio." (Doc. _, inc. __________)
in diritto
2.1. In virtù dell'art. 52 LAVS "il datore di lavoro deve risarcire alla cassa di compensazione i danni da lui causati violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le prescrizioni".
I presupposti dell'obbligo di risarcimento sono quindi l'esistenza di un danno, la violazione delle prescrizioni vigenti in materia di contributi paritetici, da parte del datore di lavoro, e l'intenzionalità o la negligenza grave.
Nell’ipotesi in cui il datore di lavoro è una persona giuridica, che è stata sciolta allorché la pretesa viene fatta valere, possono essere convenuti, in via sussidiaria, i suoi organi responsabili (DTF 123 V 15 consid. 5b con riferimenti).
Sussidiarietà significa che la cassa di compensazione deve innanzitutto rivolgersi al datore di lavoro. Solo nel caso in cui il datore di lavoro non può far fronte al suo obbligo contributivo la cassa di compensazione può agire sussidiariamente e direttamente contro i suoi organi. Generalmente questo è il caso in cui la cassa accusa un danno a seguito del fallimento della società datrice di lavoro (Nussbaumer, Die Haftung des Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, in AJP/PJA 1996 pag. 107.; Frésard, Les développements récents de la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances relative à la responsabilité de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1991, no. 2 pag. 163).
In questo contesto si situa anche il rilascio dell’attestato di carenza beni definitivo in una procedura di esecuzione in via di pignoramento. Tale documento attesta ufficialmente, oltre al mancato adempimento all’obbligo di versare i contributi, l’insolvibilità del datore di lavoro. Quindi alla Cassa è lecito richiedere il risarcimento ex art. 52 LAVS agli organi anche se la società esiste giuridicamente (cfr. RCC 1988 pag. 137 consid. 3c). Per questo, dalla notifica di tale atto, non vi è motivo per non iniziare una procedura di risarcimento contro i suoi organi sussidiariamente responsabili (RCC 1988 pag. 137 consid. 3c, confermato in RCC 1991 pag. 135 consid. 2a; cfr. critica in M. Kunz, Die Schadenersatzplicht des Arbeitsgebers in der AHV, Diss. Winterthur 1989 pag. 63).
Qualora più datori di lavoro, come per esempio i membri di una società semplice, o più organi di una persona morale, abbiano cagionato assieme un danno, essi ne rispondono solidalmente (DTF 114 V 214 e sentenze ivi citate).
2.2. Si ha un danno ai sensi dell'art. 52 LAVS ogni qualvolta dei contributi paritetici legalmente dovuti all'AVS sfuggono a questa assicurazione. Il danno subentra allorquando questi contributi non possono essere riscossi per motivi di diritto o di fatto. Questo per intervenuta perenzione ai sensi dell’art. 16 cpv. 1 LAVS o per insolvenza del datore di lavoro ( cfr. Nussbaumer, AJP/PJA 1996 pag. 1076; DTF 123 V 15, 16, consid 5b). L'ammontare del danno corrisponde a quello dei contributi che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare (DTF 98 V 26 = RCC 1972 pag. 687; Frésard, La responsabilité de l’employeur pour le non-paiement de cotisations d’assurances sociales selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1987, no. 10, pag. 9).
Costituiscono elementi del danno risarcibile, tra l’altro, i contributi AVS/AI/IPG, sia per la parte del salariato che quella del datore di lavoro (Pratique VSI 1994 pag. 104); i contributi della disoccupazione; i contributi dovuti all’assicurazione cantonale degli assegni familiari, le spese di amministrazione ; le spese esecutive, gli interessi moratori (cfr. la giurisprudenza citata in Trisconi-Rossetti, L’azione di risarcimento danni della Cassa di compensazione AVS/AI/IPG nei confronti del datore di lavoro ex art. 52 LAVS, RDAT II 1995 pag. 369 s).
2.3. __________ in sede di opposizione contesta l'importo del danno fatto valere dalla Cassa in quanto non dettagliato.
Per quel che concerne l'ammontare del danno, spetta all’amministrazione di documentare la propria pretesa mediante estratti, salari, fatture, estratti conto ecc. (cfr. Trisconi-Rossetti, op. cit, RDAT II 1995, pag. 396, N.4.4.2.).
Tuttavia va ricordato che, in applicazione del principio dell’obbligo di collaborazione delle parti, in caso di contestazione, incombe alla controparte portare le prove che l’importo del danno richiesto dalla cassa di compensazione non è corretto ( RCC 1991 pag. 133, consid. II/1b).
Del resto, secondo la giurisprudenza del TFA, se il credito fatto valere dalla cassa di compensazione in una procedura di risarcimento danni si basa su una decisione di fissazione di contributi arretrati cresciuta in giudicato, l’ammontare del danno fatto valere davanti all’autorità cantonale di ricorso può essere rivisto soltanto se vi sono motivi di indubbia erroneità dei contributi. Questo vale anche nel caso in cui la decisione di fissazione dei contributi non sia stata indirizzata personalmente alle singole persone chiamate in seguito in causa (RCC 1991, pag. 133, consid. II/1b; cfr. Trisconi-Rossetti, op. cit., RDAT II 1995, pag. 374, N.4.3.6).
Infatti, la possibilità di ricorrere contro la decisione sui contributi arretrati protegge in modo sufficiente gli organi del datore di lavoro divenuto insolvibile contro il rischio di dover assumere crediti di risarcimento ingiustificati (STFA inedita del 14 dicembre 1998 in re R.G., consid. 3c, H 234/97, del 6 gennaio 1998 in re A.D.M. consid. 6c, H 99/95).
Nella fattispecie in esame, occorre tuttavia rammentare che la società versava acconti trimestrali secondo il sistema forfetario. Ai sensi dell’art. 34 cpv. 3 OAVS, infatti, la cassa di compensazione può consentire al datore di lavoro di versare, invece dell'importo esatto dei contributi dovuti per un periodo di pagamento, una somma approssimativamente corrispondente. In tale caso, il conguaglio sarà fatto alla fine dell'anno civile.
Questa procedura forfetaria permette al datore di lavoro di versare degli acconti, secondo le istruzioni della cassa di compensazione, sino alla fine dell’anno civile. Gli acconti sono stabiliti sull’ammontare dei salari soggetti all’AVS dell’anno precedente (Pratique VSI 1993 pag. 174 consid. 4b).
Alla fine dell’anno civile la cassa di compensazione, sulla base dei dati definitivi forniti dal datore di lavoro (distinta salari), allestirà il conteggio finale, dal quale risulterà se sono stati determinati contributi in eccesso o in difetto (conguaglio) (cfr. N. 2030 delle Direttive sulla riscossione dei contributi, edite dall'UFAS).
2.4. Il convenuto __________ si limita a contestare in modo generico il credito risarcitorio della Cassa senza minimamente indicare in cosa la Cassa avrebbe sbagliato, contravvenendo quindi all'obbligo di collaborazione sancito dalla giurisprudenza (RCC 1991 pag. 133, consid. II/1b).
Nell'evenienza concreta, la massa salariale degli anni 1997, 1998 e 1999 è evincibile dai conteggi elaborati dalla Cassa sulla base dei quaderni salariali (cfr. doc. _, Inc. __________). Dopo un accertamento effettuato dal TCA pendente lite, la Cassa ha rettificato i conteggi ed ha ridotto l'importo di causa fissandolo in fr. 81'227.05 (cfr. doc. _, Inc. __________).
Infatti, per quel che concerne gli elementi del danno risarcibile, non possono essere inclusi i premi dell'assicurazione contro gli infortuni e quelli per la perdita di guadagno in caso di malattia (cfr. consid. 2.2). Ciò che è stato riconosciuto dalla Cassa, la quale ha allestito pendente causa il predetto nuovo conteggio del danno (cfr. doc. _, Inc. __________).
Di conseguenza valgono i seguenti conteggi corretti dal TCA.
Per il 1997, dal totale di fr. 25'445.75 bisogna sottrarre fr. 3'153.95 (cassa malati perdita di guadagno) e fr. 5'868.10 (assicurazione infortuni). Per il 1997 quindi la Cassa ha diritto di richiedere unicamente l'importo di fr. 16'423.70 (cfr. doc. _, Inc. __________).
Per il 1998, dal totale di fr. 51'993.60 bisogna sottrarre fr. 5'690.90 (cassa malati perdita di guadagno) e fr. 8'973.20 (assicurazione infortuni + complementare). Per il 1998 quindi la Cassa ha diritto di richiedere unicamente l'importo di fr. 37'329.50 (cfr. doc. _, Inc. __________)
Per il 1999, dal totale di fr. 32'073.10 bisogna sottrarre fr. 2'053.40 (cassa malati perdita di guadagno) e fr. 2545.85 (assicurazione infortuni + complementare). Per il 1998 quindi la Cassa ha diritto di richiedere unicamente l'importo di fr. 27'473.85 (cfr. doc. _, Inc. __________).
Inoltre va rilevato che i contributi paritetici devono essere riscossi, indipendentemente dal momento in cui il salario è pagato, su tutte le retribuzioni dovute per il periodo di attività lucrativa durante la quale il salariato era soggetto a obbligo di contribuzione (DTF 110 V 225). Pertanto, secondo la giurisprudenza, i contributi sociali sono dovuti dal momento in cui il lavoratore dipendente realizza il suo diritto al salario (RCC 1976, pag. 87). Nell'ambito della LADI, ad esempio, è richiesto che il lavoratore abbia esercitato un'attività salariata soggetta a contribuzione (DTF 113 V 352). Di conseguenza, non è determinante sapere se effettivamente il salario sia stato versato al lavoratore.
2.5. Per costante giurisprudenza federale, i contributi dell'assicurazione contro la disoccupazione non versati dal datore di lavoro possono essere chiesti sulla base dell'art. 52 LAVS.
Il diritto vigente sino al 31 dicembre 1983 predisponeva peraltro che in materia di contributi erano applicabili per analogia le prescrizioni della legislazione AVS segnatamente sul punto della «responsabilità per danni» (art. 5 DAD; RU 1977 208) e prevedeva inoltre che trovava applicazione la normativa AVS in quest'ambito «per l'esecuzione e il contenzioso» (art. 33 cpv. 1 DAD). Da queste disposizioni si evince che il datore di lavoro era responsabile ai sensi dell'art. 52 LAVS anche del danno determinato dal mancato pagamento dei contributi dell'assicurazione contro la disoccupazione (cfr. STFA del 15 gennaio 1986 nella causa F., inedita su questo punto, citata in DTF 113 V 187).
In una sentenza 5 ottobre 1987, pubblicata in DTF 113 V 186, il TFA ha confermato la sua giurisprudenza anche dopo l'entrata in vigore della LADI il (1° gennaio 1984) ed in particolare delle norme relative alla responsabilità per i danni dei datori di lavoro che l'ufficio di compensazione dell'assicurazione contro la disoccupazione può far valere (cfr. 82 cpv. 2, 83 cpv. 1 lett. e 88 cpv. 2 LADI).
Nella sentenza citata l'Alta Corte ha esplicitamente richiamato l'art. 6 LADI secondo cui "salvo disposizione contraria della presente legge, in materia di contributi è applicabile per analogia la legislazione AVS" e si è così espressa:
" Il silenzio del Messaggio 2 luglio 1980 nelle note riguardanti l'art. 88 LADI circa i danni cagionati dal mancato pagamento di contributi dell'assicurazione contro la disoccupazione, da un canto, le esplicite affermazioni in merito all'art. 6 LADI secondo cui doveva essere mantenuto lo «statu quo ante» in materia di percezione dei contributi, d'altro canto, indicano che per l'autore della legge pacificamente, in virtù di quest'ultima norma, doveva pure in tema di risarcimento dei danni imputabili al mancato pagamento di essi contributi continuare a trovare applicazione il disciplinamento della LAVS.
Né comunque si vedono validi motivi di sottoporre il risarcimento dei danni per il non avvenuto pagamento di contributi dell'assicurazione contro la disoccupazione a una procedura diversa da quella applicabile in materia di contributi dell'AVS, incaricando l'ufficio di compensazione dell'assicurazione contro la disoccupazione di agire, quando identiche sono le condizioni della responsabilità nei due rami assicurativi. Non può d'altra parte essere disatteso che competente a statuire sui ricorsi dell'ufficio di compensazione è il Dipartimento federale dell'economia pubblica (art. 101 lett. c LADI), mentre le vertenze relative all'art. 52 LAVS rientrano nella competenza delle autorità cantonali di ricorso (art. 81 cpv. 3 OAVS), il che, prescindendo dalle complicazioni amministrative, potrebbe condurre a decisioni contraddittorie (cfr. FRESARD op. cit., pag. 9)."
(DTF 113 V 189)
Il TFA ha successivamente implicitamente confermato la propria giurisprudenza (cfr. DTF 124 V 146 consid. 1; 119 V 68 consid. 2a con riferimenti).
La dottrina si è pure espressa in questo senso (cfr. ad esempio Nussbaumer, Das Schadenersatzverfahren nach Art. 52 AHG, pag. 100, pubblicato in Aktuelle Fragen aus dem Beitragsrecht der AHV, San Gallo 1998; Nussbaumer, Die Haftung des Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, AJP/PJA 1996 punto 8 a pag. 1076, Kieser, Der Schadenersatzprozess nach art. 52 AHVG, pubblicato in " Der Buchhalter/l'expert contable", 1995 pag. 657). Pertanto non vi è alcun motivo per discostarsi dalla giurisprudenza del TFA.
2.6. Per quel che concerne l'inclusione nel danno dei contributi del datore di lavoro dovuti in base alla legge cantonale sugli assegni di famiglia (LAF) dell'11 giugno 1996 (RL 6.4.1.1.), va rilevato che con sentenza inedita dell'11 luglio 1985 nella causa S.B. e G.G. (inc. AVS 72/85 e 73/85 citata in Trisconi Rossetti, op. cit, pag. 370) il TCA ha ammesso l'applicazione analogica dell'art. 52 LAVS in virtù dell'art. 49 LAF del 24 settembre 1959 che, prevedeva un rinvio alla LAVS per tutte le questioni non previste nella citata legge cantonale.
Questa disposizione è stata ripresa all'art. 47 della LAF dell'11 giugno 1996, che ha il seguente tenore:
" Per quanto non previsto dalla legge, sono applicabili le disposizioni della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia ed i superstiti e la legislazione sulle prestazioni complementari all'AVS/AI)."
Quindi la Cassa è in diritto di includere tali contributi nell'azione di risarcimento danni ex art. 52 LAVS.
Comunque, come già sottolineato dal TCA in una sentenza del 26 marzo 2001 nella causa F. consid. 2.11. (Inc. __________), per fare maggiore chiarezza su questo punto è auspicabile che in occasione dell'imminente prima revisione della LAF venga introdotta nella legge cantonale sugli assegni di famiglia una norma che rinvii esplicitamente all'art. 52 LAVS. Questa soluzione si giustifica tanto più in considerazione dal fatto che un rinvio generico, come quello previsto dall'art. 47 LAF, è stato oggetto di critiche e di interpretazioni divergenti da parte della dottrina e della giurisprudenza cantonale (cfr. Kieser, op. cit, pag. 658, Kieser, Streifzug durch das Familienrecht, SZS 1995 pag. 281s; SVR 1995 AHV Nr. 45 consid. 6 pag. 127, confermato in SVR 1997 AHV Nr. 128 consid. 5a pag. 389; UFAS, "Leggi cantonali sugli assegni famigliari". La giurisprudenza delle autorità cantonali di ricorso dal 1995 al 1997, Berna 1999, pag. 99-104).
In conclusione, questo TCA, dopo attento esame dell'incarto e dopo la produzione del nuovo conteggio di cui al doc. _, ritiene che la calcolazione eseguita dalla Cassa è corretta. Riassumendo quindi la Cassa è legittimata a far valere fr. 81'227.05 ai sensi dell'art. 52 LAVS.
2.7. Per definizione, il danno considerato dall'art. 52 LAVS è quello derivante da un atto o da un'omissione in relazione ai compiti che la legge attribuisce al datore di lavoro, segnatamente in materia di versamento dei contributi (Pratique VSI 1994 pag. 99, consid. 5a). Le prescrizioni cui fa riferimento l'art. 52 LAVS sono innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesima e nelle sue disposizioni di esecuzione: in particolare le norme concernenti l'obbligo di pagare i contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di un'attività salariata, il prelevamento dei contributi dei salariati, l'obbligo di allestire i relativi conteggi: sono queste le disposizioni in senso stretto (art, 14 cpv. 1 LAVS, art. 34ss OAVS; cfr. RCC 1985, pag. 607 consid. 5a).
L’obbligo di conteggiare e versare i contributi da parte del datore di lavoro è un compito di diritto pubblico (Pratique VSI 1994 pag. 108 consid. 7a con riferimenti) ed il venire meno a questo compito costituisce una violazione di prescrizioni ai sensi dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno (Pratique VSI 1993 pag. 84 consid. 2a, DTF 111 V 173 consid. 2; DTF 108 V 186 consid. 1a; 192 consid. 2a; RCC 1985 p. 646 consid. 3a, 650 consid. 2).
Inoltre - anche se ciò non è esplicitamente menzionato nella legge - il datore di lavoro deve preoccuparsi dei contributi paritetici dei quali egli è tenuto ad assumere il prelevamento e la trasmissione alla Cassa con tutta la necessaria attenzione richiesta. Ne consegue che se egli è causa della propria insolvenza nei confronti della Cassa, egli può essere reso responsabile ai sensi dell'art. 52 LAVS, anche se non ha violato una prescrizione specifica della LAVS (RCC 1985, pag. 608 consid. 5b).
2.8. La cassa di compensazione che constata di aver subito un danno in seguito alla non osservanza delle prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo di dedurre da ogni paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa, rispettivamente degli art. 34 e ss. OAVS relativi ai modi di conteggio e di pagamento dei contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le prescrizioni intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può procedere contro di lui.
Incombe allora al datore di lavoro di far valere e provare validi motivi di giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad escludere una violazione intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni, rispettivamente idonei a giustificarla in base a circostanze speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr. 70 pag. 213).
È quindi possibile che, procrastinando il pagamento dei contributi, il datore di lavoro riesca a salvaguardare l’esistenza della ditta, ad esempio nell’ipotesi di difficoltà passeggere di liquidità.
Affinché un simile comportamento non comporti l’applicazione dell’art. 52 LAVS, occorre che il datore di lavoro, nell’istante in cui decide, abbia seri e oggettivi motivi di ritenere che gli sarà possibile solvere i contributi entro un termine ragionevole (DTF 108 V 188; RCC 1992 pag. 261 consid. 4b; RCC 1985 p. 604 consid. 3a).
L’obbligo del datore di lavoro e dei suoi organi responsabili di risarcire il danno alla Cassa sarà negato, e di conseguenza decadrà, se questi reca e prova motivi di giustificazione, rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187 consid. 1b; Knus, op. cit., pag. 54, Frésard, op. cit., RSA 1987, pag. 7).
2.9. Ai sensi della giurisprudenza del TFA si deve ammettere una negligenza grave del datore di lavoro quando questi abbia trascurato di fare quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevolmente posta nella stessa situazione.
La misura della diligenza richiesta viene apprezzata secondo il dovere di diligenza che si può e si deve generalmente esigere, in materia di gestione, da un datore di lavoro della stessa categoria di quella a cui appartiene l’interessato ( RCC 1988 pag. 634 consid. 5a; DTF 112 V 159 consid. 4 con riferimenti; M. Knus, op. cit., p. 53). Questo dovere risulta accresciuto quando si tratta di un amministratore unico; egli deve dare prova di tutta la diligenza necessaria alla corretta gestione degli affari sociali non essendo sufficiente l'ossequio della diligentia quam in suis (DTF 112 V 3 consid. 2b; cfr. anche DTF 122 III 198 consid. 3a). Egli deve conservare un assoluto controllo sugli affari importanti della ditta, essendo segnatamente suo preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano regolarmente versati. Occorre però esaminare se speciali circostanze legittimavano il datore di lavoro a non versare i contributi o potevano scusarlo dal provvedervi ( DTF 121 V 244 consid. 4b; 108 V consid. 1b e 193 consid.2b)
2.10. Innanzitutto va precisato che, secondo costante giurisprudenza (cfr. STCA 14 giugno 1995 in re G.C.; inc. __________) la responsabilità del datore di lavoro ai sensi dell'art. 52 LAVS non è in relazione alla gestione della società per se stessa, né a eventuali cause di un fallimento.
__________, di professione avvocato, sostiene che __________ è stato l'unico ad occuparsi di tutte le questioni amministrative. __________ non avrebbe inoltre mai dubitato del mancato pagamento dei contributi, visto che i permessi di lavoro vengono rilasciati unicamente ai richiedenti che sono in regola con il pagamento dei contributi.
Inoltre __________ avrebbe venduto a sua insaputa gli attivi sociali (esercizio pubblico) incassando di persona il relativo prezzo e pagando i debiti a sua totale discrezione lasciando scoperti solo i contributi AVS, consapevole del fatto che sarebbe stato l'amministratore unico a risponderne in prima persona.
avrebbe inoltre ricevuto dalla Cassa e sottaciuto al convenuto i documenti _.
Accettando il mandato di amministratore unico della __________, __________ ha assunto tutti gli oneri che da tale funzione derivano (STFA non pubblicata del 5 aprile 2001, nella causa A., H 436/00, consid. 3b).
La responsabilità per il corretto adempimento degli oneri assicurativi nonché la diligenza necessaria alla corretta gestione degli affari sociali non incombeva quindi solo ad __________ (direttore con firma individuale) bensì anche, e soprattutto, all'amministratore unico __________, trattandosi di attribuzioni inalienabili nel senso dell'art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO (cfr. STFA del 13 novembre 2000 non pubblicata nella causa F.S., consid. 4b, H 238/98). In caso contrario si finirebbe per legittimare la figura "dell'uomo di paglia" (cfr. STFA non pubblicata del 29 maggio 1995 nella causa A.C., consid. 3b, H 294/94).
addossa inoltre tutta la responsabilità ad __________, il quale avrebbe venduto gli attivi sociali saldando parte dei debiti societari a scapito degli oneri sociali e avrebbe tenuto scientemente nascosto dei documenti.
Al proposito va rilevato che effettivamente, secondo il TFA, non vi è colpa degli altri amministratori (rispettivamente il socio gerente di una società a garanzia limitata), quando l'incaricato alle questioni contributive si sottrae ai suoi obblighi di informazione nei loro confronti (cfr. STFA non pubbl. del 7 dicembre 1993 in re G. F.), cioè quando un convenuto è in grado di provare di essere stato impedito di accedere alle informazioni relative al pagamento degli oneri sociali.
Nel caso in cui il reale amministratore di una società sottaccia, scientemente e volontariamente, l’effettiva situazione della società agli altri amministratori
È comunque implicito che, affinché tale giurisprudenza possa trovare applicazione, l’organo che intende discolparsi, deve dimostrare che l’effettiva, reale situazione della ditta non era riconoscibile mediante i controlli che la legge impone ad un amministratore.
Parimenti non vi è colpa degli altri membri del CdA quando l’incaricato alla gestione, intenzionalmente si sottrae ai suoi obblighi di informazione nei confronti degli altri membri del consiglio o fornisce loro delle informazioni errate, ma affidabili (STFA non pubblicata del 7 dicembre 1993 in re G.F.).
Nella presente fattispecie le argomentazioni sollevate dal convenuto non sono sufficienti per liberarlo della responsabilità ex art. 52 LAVS.
D'altronde egli non ha minimamente provato di essere stato impedito di raccogliere informazioni in merito al pagamento dei contributi sociali né ha indicato come e quando ha verificato che i contributi sociali venivano regolarmente pagati (ad esempio interpellando direttamente la Cassa ). Il convenuto si è limitato a dire che __________ gli avrebbe tenuto nascosto dei documenti e che lo stesso avrebbe venduto l'esercizio pubblico gestito dalla società per tacitare creditori di sua scelta.
D'altra parte se egli fosse stato realmente impedito di accedere alle informazioni richieste, si sarebbe dimesso e non avrebbe anche assunto la funzione di liquidatore della società.
Il convenuto, in violazione degli obblighi che gli derivano dalla carica di amministratore unico di una società anonima, non ha svolto un sufficiente controllo.
Come ricorda la costante giurisprudenza federale, ad ogni amministratore spetta ai sensi dell’art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO “l’alta vigilanza sulle persone incaricate della gestione, in particolare per quanto concerne l’osservanza della legge, dello statuto, dei regolamenti e delle istruzioni “.
Pertanto deve, di principio, informarsi periodicamente dell’andamento dell’azienda ed in particolare sugli affari principali, richiedendo rapporti dettagliati, studiandoli attentamente, cercando di chiarire errori ed agendo per correggere irregolarità. Se, dalle informazioni raccolte, sorge il sospetto di una gestione scorretta o negligente da parte di chi ha ottenuto la delega gestionale, l’organo deve intervenire affinché le prescrizioni siano rispettate(DTF 114 V 219, consid. 4a = RCC 1989, pag. 1116, consid. 4a e STFA non pubblicata del 25 luglio 1991 in re V.E. cfr. anche STFA non pubblicata del 29 agosto 1997 in re G.M.). Segnatamente è suo preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano regolarmente versati (DTF 108 V 202 consid. 3a; Frésard, Les développements récent de la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances relative à la responsabilité del l’employeur selon l’art. 52 LAVS, RSA 1991, pag. 165). Secondo la nostra Massima istanza, egli deve rassegnare le proprie dimissioni dal CdA se, nonostante le sue sollecitazioni, i contributi paritetici rimangono impagati (cfr. STFA inedita del 21.12.1993 in re M.T.S. e STFA inedita del 15.12.1993 in re L.N.).
Se non ha adempiuto i suoi obblighi con la dovuta diligenza che, secondo la giurisprudenza, va oltre la prudenza che è d’uso osservare nei propri affari (STFA del 29 maggio 1995 nella causa A. C. p. 6; DTF 99 II 179; STFA non pubbl. del 19 maggio 1995 nella causa M. D), il membro del Consiglio di amministrazione sarà ritenuto responsabile del danno.
Per quanto attiene alla presunta ed esclusiva colpa di __________, si ricorda in questo contesto che l'art. 759 cpv. 1 CO non è applicabile nell'ambito della responsabilità ai sensi dell'art. 52 LAVS per giustificare una riduzione del risarcimento in relazione con la gravità dell'errore commesso dal responsabile (cfr. Pratique VSI 1996, pag 306, citata in STFA del 13 novembre 2000 non pubblicata nella causa F.S., consid. 4b, H 238/98).
Se __________ avesse controllato regolarmente la situazione relativa al pagamento dei contributi paritetici, si sarebbe accorto delle presunte malversazioni del __________. Egli si sarebbe dimesso immediatamente. Ora i presunti fatti ai quali fa allusione __________ non si sono svolti in un lasso di tempo estremamente breve (per esempio da uno a tre mesi, periodo corrispondente ai versamenti degli acconti). In tale ipotesi si sarebbe eventualmente potuto ammettere che per un trimestre egli era stato "gabbato", per riprendere i termini del convenuto (cfr. consid. 1.5.). In realtà, nella presente fattispecie i trimestri scoperti del 1999 sono tre. Inoltre non sono stati nemmeno pagati i conguagli del 1997 e del 1998.
Il comportamento del __________ non giustifica dunque la passività di __________. Egli non ha adempiuto ai suoi obblighi con la dovuta diligenza che, secondo la giurisprudenza, va oltre la prudenza che è d’uso osservare nei propri affari (STFA del 29 maggio 1995 nella causa A. C. p. 6; DTF 99 II 179). Se avesse subito agito con determinazione, uscendo dalla società per tempo, avrebbe certamente evitato di trovarsi in una simile situazione. Se è vero che l'amministratore unico può delegare compiti - tra cui anche quello di curare che i contributi vengano pagati -, è pur vero che la delega non lo esime dal vigilare che le funzioni delegate siano effettivamente svolte (cfr. STFA non pubblicata del 5 aprile 2001, nella causa A., H 436/00, consid. 3b).
In sostanza, il disinteresse mostrato da __________ ne determina la sua responsabilità ex art. 52 LAVS. Il convenuto ha omesso di compiere quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevole nell'ambito delle incombenze riconducibili alla funzione di amministratore unico di una società anonima. Egli ha omesso di verificare se i contributi sociali fossero stati pagati. Questa omissione costituisce una grave violazione del suo dovere di diligenza (cfr. RCC 1992, pag. 269).
__________, di professione avvocato, doveva sapere che fare parte di un CdA comporta dei doveri e dei rischi (cfr. STFA non pubblicata del 5 aprile 2001, nella causa A., H 436/00, consid. 3b; STFA non pubblicata del 24 gennaio 2000 nella causa P-A. B., consid. 5b), doveri che risultano accresciuti quando si tratti, come in concreto, di un amministratore unico (STFA non pubblicata del 5 aprile 2001, nella causa A., H 436/00, consid. 3b; DTF 112 V 3 consid. 2b; cfr. anche DTF 122 III 198 consid. 3a).
2.11. __________ respinge l'addebito di grave negligenza riguardo al mancato pagamento dei contributi. Egli asserisce che il mancato pagamento è dovuto ad una situazione di illiquidità a seguito di un calo delle entrate, situazione che in quel momento ha ritenuto passeggera.
Nell'evenienza concreta, dagli atti risulta che già per il secondo trimestre del 1995 e per il primo trimestre del 1996 la società è stata diffidata e in seguito precettata per l'incasso del contributi (cfr. doc._, Inc. __________). Lo stesso si è verificato nel 1997 e 1998 (cfr. doc. _, Inc. __________). Tuttavia i contributi dovuti per quei trimestri sono stati in seguito pagati. La situazione è per contro precipitata nel 1999, anno a partire dal quale non è più stato corrisposto nulla alla Cassa, provocando un buco contributivo di ben tre trimestri (cfr. doc. _, Inc. __________). Anche i conguagli per il 1997 e il 1998, emessi nel 1999, non sono stati più pagati.
A detta del direttore della ditta, il cui ruolo di amministratore di fatto non viene contestato nella fattispecie, la società ha attraversato una fase di difficoltà economiche a causa della diminuzione delle entrate.
In questo senso il Tribunale federale delle assicurazioni ha precisato che la ditta che attraversa una fase difficile e fonda la sua esistenza su equilibri delicati deve prendere delle misure drastiche e immediate (STFA non pubblicata del 7 maggio 1997 nella causa M.V., H 336/95, consid. 3d).
In un'altra sentenza il TFA ha ancora ribadito che l’organo della società deve prestare particolare attenzione nell'ipotesi in cui è a conoscenza del fatto che la ditta sta attraversando una crisi finanziaria (STFA del 16 aprile 1998 in re O. G. p. 6 e giurisprudenza ivi citata).
Ora quella della ditta __________ non è stata una crisi passeggera di qualche mese. Le prime avvisaglie di difficoltà finanziarie erano emerse già nel 1995, anche se poi gli acconti sono stati versati.
A mente del TCA la ditta non ha così adempiuto ai suoi obblighi per un lasso di tempo troppo lungo per ammettere un qualsiasi motivo di discolpa ai sensi della giurisprudenza sopra citata (cfr. consid. 2.8). Inoltre il convenuto non ha reso verosimile che vi erano seri e oggettivi motivi per presumere che i contributi sarebbero stati versati entro un breve termine. Lo conferma il lungo periodo di vuoto contributivo (tre trimestri nel 1999 e i conguagli del 1997 e 1998).
Ora, l'avere procrastinato costantemente il pagamento dei contributi paritetici e averlo differito a partire dal marzo 1999 è segno di una negligenza non indifferente del datore di lavoro e fa sorgere la responsabilità degli amministratori, cui incombeva per legge la massima vigilanza nella conduzione e nel controllo della società.
Il mancato pagamento dei premi era dunque da considerare cronico.
Va al riguardo ricordato che il TFA ha considerato tale il mancato pagamento dei contributi durante numerosi mesi (STFA del 7 maggio 1997 nella causa G.G; cfr. anche STFA del 7 maggio 1997 nella causa M.V, in cui il mancato pagamento è durato all’incirca dieci mesi). L'Alta Corte ha per contro ritenuto giustificato il mancato versamento della durata di tre mesi se tuttavia precedentemente i contributi erano stati versati regolarmente (DTF 121 V 243). Secondo la giurisprudenza del TFA, non può essere riconosciuto alcun motivo di giustificazione se il differimento dei pagamenti dei contributi paritetici era cronico, e i pagamenti venivano effettuati solo dopo che le procedure esecutive, ripetute e numerose, giungevano a uno stadio avanzato (STFA inedita del 27 giugno 1994 in re M.A.).
Inoltre, secondo l'Alta Corte, nemmeno l’illiquidità della società giustifica il procrastinare del pagamento dei contributi se non sono realizzati i chiari criteri di discolpa posti dalla giurisprudenza federale (STCA 4 maggio 1995 nelle cause M.J., M.M., B.N. e P. L.). In concreto, non è dunque affatto accertato, con l'alto grado di verosimiglianza richiesto dalla giurisprudenza, che la scelta di differire il pagamento dei contributi paritetici fosse, secondo una valutazione ragionevole, obiettivamente indispensabile per la sopravvivenza della società; e nemmeno è assodato che il datore di lavoro potesse oggettivamente presumere di soddisfare entro breve termine la Cassa di compensazione riguardo ad ogni suo credito (DTF 108 V 188).
Viste le circostanze rilevate era pensabile il contrario.
Ne consegue che __________ dovrà risarcire il danno subito dalla Cassa per il mancato versamento dei contributi da parte della __________ e questo anche se egli ha investito capitali nella società. Infatti, secondo il TFA, il fatto che il convenuto abbia investito nella ditta, a fondo perso, ingenti somme provenienti dal proprio patrimonio privato, nulla cambia nella sostanza, allorquando la sua responsabilità ex art. 52 LAVS sia stata appurata (sentenza non pubblicata nella STFA del 29 febbraio 1992 nella causa V. J., W. e T.).
2.12. Entrambi i convenuti rimproverano alla cassa di aver atteso troppo tempo nell'allestimento dei conguagli relativi al 1997 e 1998, al punto che, visto il netto aumento della massa salariale, la ditta si è ritrovata con importi troppo elevati rispetto agli acconti versati per gli stessi anni.
Per questi motivi con osservazioni del 7 maggio 2001, __________ ha sollevato l'eccezione di perenzione.
In una sentenza del TFA del 24 giugno 1996, pubblicata in DTF 122 V 186ss., l’alta Corte federale ha stabilito, modificando la propria giurisprudenza, che l’obbligo di risarcire il danno del datore di lavoro può essere ridotto analogicamente a quanto previsto negli art. 4 Lresp e 44 CO, se la violazione di un obbligo da parte dell’amministrazione e meglio di una norma elementare relativa alla procedura di riscossione dei contributi, ha causato la nascita oppure il peggioramento del danno. In proposito il TFA ha precisato che il nesso di causalità tra danno e comportamento illegale della Cassa dev’essere adeguato (consid. 3c).
Come visto in precedenza nella fattispecie in esame la società versava acconti trimestrali secondo il sistema forfetario. Alla fine dell'anno quindi, sulla base dell'effettiva massa salariale, la Cassa deve allestire il conguaglio.
Ora, effettivamente a proposito del tempo impiegato dalla Cassa per allestire il conguaglio del 1997 vanno fatte alcune considerazioni.
La Cassa afferma di aver eseguito il conguaglio per il 1997 solo il 9 dicembre 1999 (la dichiarazione dei salari è giunta alla Cassa il 5 febbraio 1998), in quanto a seguito di un disguido interno si è accorta solo al momento della revisione del 25 novembre 1999 che il conteggio di chiusura del 1997 non era stato effettuato.
La Cassa ha dunque negligentemente ritardato l'invio del conguaglio 1997. Questo non vuol dire che i convenuti sono esenti da colpa. Dal momento che la massa salariale è pressoché triplicata dal 1996 al 1997, i convenuti avrebbero dovuto comunicare alla Cassa quest'aumento al fine di adeguare gli acconti per il 1997, evitando così di ritrovarsi con un conguaglio di ben 25'445.75. Di conseguenza la disattenzione della Cassa è di gran lunga inferiore alla colpa dei convenuti, i quali avrebbero dovuto comunicare per tempo alla Cassa di adeguare gli acconti alla nuova massa salariale. Per questo motivo anche il conguaglio del 1997 è da imputare ad entrambi i convenuti.
Per quello che concerne l'eccezione di perenzione va precisato che il credito risarcitorio non è perento in quanto non sono trascorsi oltre cinque anni per poter richiedere il conguaglio del 1997. Il termine di perenzione cui fa riferimento il convenuto è quello dell'art. 16 cpv. 1 LAVS e riguarda la riscossione, mediante decisione formale, dei contributi AVS. Inoltre, se il danno subentra allo scadere del termine ex art. 16 cpv. 1 LAVS, da quel momento decorre il termine ex art. 82 cpv.. 1 OAVS. In un certo senso, quindi, i due termini verrebbero così "cumulati" (cfr. Frésard, RSA 1987, La responsabilité de l’employeur pour le non-paiement de cotisations d’assurances sociales selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1987, N.15 pag. 13).
Ai sensi dell'art. 16 LAVS quindi, il conguaglio 1997 è stato inviato entro 5 anni dalla mutata situazione (dicembre 1999), per cui l'argomento sollevato non è pertinente.
2.13. Infine, per quanto riguarda la richiesta di assunzione di prove fatte dalle parti, corollario del diritto di essere sentito ai sensi dell’art. 29 cpv. 2 CF, è utile precisare che sono in ogni caso ammesse soltanto le prove giuridicamente determinanti ai fini del giudizio; possono inoltre essere respinti i mezzi di prova atti a provare una circostanza già chiara, i mezzi di prova che non porterebbero alcun chiarimento alla fattispecie o, ancora che sono noti all’autorità per sua conoscenza diretta o indiretta (DTF 120 V 360 consid. 1a con riferimenti, Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 2.a edizione, Berna 1997, § 53 N 24, pag. 344).
Quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove. Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 CF (DTF 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).
Nel caso in esame, secondo questo Tribunale, la documentazione agli atti è sufficiente per pronunciare il presente giudizio.
2.14. Nelle rispettive risposte di causa entrambi i convenuti hanno protestato le spese e tasse del presente giudizio, con riconoscimento di ripetibili.
Considerata l'accertata assenza di responsabilità ex art. 52 LAVS di entrambi i convenuti per quanto riguarda il mancato pagamento sia dei premi dell'assicurazione contro gli infortuni che di quelli per la perdita di guadagno in caso di malattia, l'importo di fr. 109'512.45 fatto valere in petizione è stato conseguentemente ridotto a fr. 81'227.05 (cfr. consid. 2.4), ciò che configura parziale soccombenza dei convenuti, limitatamente a tale importo.
Orbene, l’art. 20 della legge di procedura per i ricorsi al Tribunale cantonale delle assicurazioni (LPTCA) stabilisce che la procedura é per principio gratuita. Solo in caso di ricorso temerario o inoltrato per leggerezza possono venire addossate al ricorrente la tassa di giustizia e le spese di procedura.
In virtù dell’art. 22 LPTCA il ricorrente ( analogicamente l’opponente) che vince la causa ha diritto nella misura stabilita dal giudice al rimborso delle spese processuali, dei disborsi e delle spese di patrocinio.
Se e a quali condizioni la parte vittoriosa ha diritto alle ripetibili si valuta secondo il diritto federale (DTF 114 V 86).
Per quanto concerne l'indennità per ripetibili, essa può venire assegnata, di regola, solo al ricorrente vittorioso patrocinato in causa (cfr. art. 22 LPTCA; vedasi per la regola e le eccezioni: DTF 112 V 86 consid. 4, DTF 110 V 81 consid. 7, DTF 105 V 89 consid. 4, DTF 105 Ia 122, DTF 99 Ia 580 consid. 4; Susanne Leuzinger-Naef, "Bundesrechtliche Verfahrensanforderungen betreffend Verfahrenskosten, Parteientschädigung und unentgeltliche Rechtsbeistand im Sozialversicherungsrecht", in SZS 1991 pag. 180 ss).
Ne discende che a __________, rappresentato in causa da un avvocato, deve essere riconosciuto il diritto ad un'indennità per ripetibili parziali, che questo TCA ritiene giustificato fissare in fr. 800.-.
Per quanto riguarda __________, avvocato, egli ha agito in causa propria senza l'assistenza di un patrocinatore.
Al riguardo giova ricordare che la giurisprudenza federale riconosce eccezionalmente ad un avvocato non rappresentato il diritto ad ottenere un'indennità per ripetibili per l'attività da lei svolta solo se - cumulativamente - la causa è complessa, gli interessi in gioco sono importanti, il lavoro svolto ha impedito notevolmente l'attività professionale e se gli sforzi profusi sono ragionevolmente proporzionati ai risultati ottenuti (cfr. VSI 2000 pag. 335; DTF 113 Ib 356 consid. 6b, DTF 110 V 81 consid. 7, DTF 110 V 133 consid. 4a; Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, no. 1 ad art. 159; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1997, pag. 394).
A mente del TCA, nel presente caso, non sono dati gli estremi per riconoscere a __________ un’indennità per ripetibili ai sensi della succitata giurisprudenza federale. Infatti da un lato nulla agli atti lascia supporre che l'attività svolta a dipendenza della presente procedura giudiziaria abbia notevolmente impedito il convenuto nello svolgimento della propria attività professionale; d'altro lato non è ravvisabile la benché minima connessione tra i motivi che giustificano la parziale reiezione dell'azione e il lavoro e gli argomenti sostenuti dal convenuto.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Le petizioni sono parzialmente accolte.
§ __________ e __________ sono condannati a versare alla Cassa di compensazione AVS __________ solidalmente tra di loro fr. 81'227.05.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
La cassa verserà a __________ fr. 800.-- per ripetibili.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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