AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 31.2000.8
Data decisione, Autorità: 17.04.2001, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n. 31.2000.00008
ZA/sc
Lugano 17 aprile 2001
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Zaccaria Akbas
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sulla petizione del 26 gennaio 2000 ai sensi dell'art. 52 LAVS di
Cassa di comp. __________
contro
__________,
In relazione alla fallita __________
ritenuto, in fatto
1.1. La ditta __________ (di seguito __________), con sede a __________, è stata iscritta a Registro di Commercio il __________ 1985 (cfr. doc. _, Inc. __________).
Lo scopo sociale consisteva nella diffusione della pubblicità commerciale tramite la stampa, consulenza, marketing e assistenza. Potrà inoltre procedere agli acquisti, vendite e alle gestioni di esercizi pubblici.
ha ricoperto la carica di amministratore unico della società dal 6 marzo 1998 con diritto di firma individuale (cfr. doc. _, Inc. __________).
La ditta __________ è stata affiliata alla Cassa di compensazione AVS __________ in qualità di datrice di lavoro dal 1° marzo 1998 al 31 agosto 1998 (cfr. doc. _, Inc. __________).
Sin dall'inizio dell'affiliazione la società non ha versato nessun contributo. La Cassa ha iniziato per questo le procedure esecutive dal mese di dicembre 1998 per i contributi non saldati dal 1° marzo 1998 al 31 agosto 1998 (cfr. doc. _, Inc. __________). La ditta ha cessato la propria attività con effetto dal 31 agosto 1998.
Per i contributi rimasti scoperti, l'UE di __________ in data 4 novembre 1999 ha emesso un attestato di carenza beni di fr. 12'075.30 (cfr. doc. _, Inc. __________).
1.2. Per questo motivo, costatato di aver subito un danno, il 9 dicembre 1999 la Cassa ha emesso nei confronti di __________ una decisione di risarcimento danni ex art. 52 LAVS per fr. 12'075.30 concernente i contributi paritetici, quelli per assegni familiari, per perdita di guadano in caso di malattia e per l'assicurazione infortuni non versati dal 1° marzo 1998 al 31 agosto 1998 (cfr. doc. _).
1.3. Con opposizione 5 gennaio 2000, __________ contesta l'importo fatto valere dalla Cassa e respinge l'addebito di intenzionalità:
" L'importo di Frs. 12'075.30 indicato quale presunto danno patito dalla vostra cassa non è provato ed a questo riguardo vi invito a trasmettermi, a stretto giro di posta, un calcolo dettagliato mediante il quale mi sia possibile verificare l'ammontare esatto dei contributi paritetici da voi rivendicati.
Circa l'intenzionalità della difficile situazione in cui è venuta a trovarsi la società di cui sono amministratore non posso che biasimare le vostre affermazioni considerata pure la situazione di salute in cui mi trovo a seguito della paresi che mi ha colpito nel maggio dell'anno scorso." (Doc. _)
1.4. Con petizione 26 gennaio 2000, la Cassa ha postulato la condanna di __________ al risarcimento di fr. 12'075.30 motivando:
" (…)
Nella sua opposizione contro la decisione di risarcimento danni il signor __________ non porta nessun elemento valido a contestare la sua presunta responsabilità. Egli si limita a biasimare l'operato della Cassa in considerazione del suo grave stato di salute.
D'altra parte pur considerando questa triste circostanza non si può pretendere che la Cassa si astenga dall'applicazione delle disposizioni di legge.
Siamo comunque in obbligo di esprimere al signor __________ i nostri migliori auguri per un ristabilimento del suo stato di salute.
Per meglio documentare l'ammontare rimasto scoperto di fr. 12'075.30 alleghiamo il quaderno dei salari presentato per l'anno 1998 nonché il relativo conteggio che, come richiesto, è già stato inviato anche al Signor __________ il 7 gennaio 2000.
Alleghiamo pure il dettaglio con l'indicazione delle date di emissione dei conteggi trimestrali, delle diffide, dei precetti esecutivi e dei relativi importi. (…)" (Doc. _)
1.5. Con risposta 21 febbraio 2000 il convenuto, ribadendo quanto espresso con scritto 5 gennaio 2000, precisa:
" (…)
Dall'esame della documentazione che sta alla base della richiesta di risarcimento, rilevo che l'estratto conto emesso il 7 gennaio 2000 contiene una serie di posizioni che non possono essere rivendicate nell'ambito dell'applicazione dell'art. 52 LAVS ed in particolare :
contributi Cassa assegni familiari Frs. 1'089.90;
perdita di guadagno in caso di malattia Frs. 1'972.20;
assicurazione infortuni Frs. 1'290.75;
===========
Ciò fa immediatamente ridurre la pretesa di risarcimento dai Frs. 12'075.30 richiesti a Frs. 7'700.‑‑ circa. (…)" (Doc. _, pag. 1-2)
In merito al suo stato di salute e alla sua situazione finanziaria precisa che:
" (…)
Più in generale va inoltre rimarcato che le pretese della Cassa trascinano spesso con sé costi esorbitanti a titolo di diffida ed in un caso __________di revisione senza alcuna particolare giustificazione.
Voglio inoltre rimarcare a codesto tribunale che mi sono venuto a trovare in una situazione finanziaria impensabile avendo perso una causa dinanzi al Tribunale Federale che mi vedeva opposto al signor __________. In tale contesto mi sono visto dilapidare tutti i miei risparmi per oltre Frs. 500'000.‑‑ trovandomi la vita d'un colpo distrutta, colpito da un ictus." (Doc. _, pag. 2-3)
1.6. La Cassa con scritto 22 marzo 2000, ha ridotto la sua pretesa a fr. 7'722.45, accogliendo le eccezioni sollevate dal convenuto con risposta del 21 febbraio 2000. (cfr. doc. _).
1.7. A seguito di un accertamento effettuato dal TCA, con scritto 22 marzo 2001, __________ ribadisce le difficoltà riscontrate a causa del suo stato di salute e a causa di una vertenza persa al Tribunale Federale.
Il convenuto produce anche un certificato medico del 16 marzo 2001 del dottor __________, che attesta l'esistenza di un'importante emiparesi sensitiva-motoria a sinistra dell'arteria carotide interna sopraggiunta il 20 maggio 1999 (cfr. doc. _ e allegato 1, Inc. __________).
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 nella causa D.C., I 623/98; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa G.H., H 304/99).
Nel merito
2.2. In virtù dell'art. 52 LAVS "il datore di lavoro deve risarcire alla cassa di compensazione i danni da lui causati violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le prescrizioni".
I presupposti dell'obbligo di risarcimento sono quindi l'esistenza di un danno, la violazione delle prescrizioni vigenti in materia di contributi paritetici, da parte del datore di lavoro, e l'intenzionalità o la negligenza grave.
Nell’ipotesi in cui il datore di lavoro è una persona giuridica, che è stata sciolta allorché la pretesa viene fatta valere, possono essere convenuti, in via sussidiaria, i suoi organi responsabili (DTF 123 V 15 consid. 5b con riferimenti).
Sussidiarietà significa che la cassa di compensazione deve innanzitutto rivolgersi al datore di lavoro. Solo nel caso in cui il datore di lavoro non può far fronte al suo obbligo contributivo la cassa di compensazione può agire sussidiariamente e direttamente contro i suoi organi. Generalmente questo è il caso in cui la cassa accusa un danno a seguito del fallimento della società datrice di lavoro (Nussbaumer, Die Haftung des Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, in AJP/PJA 1996 pag. 107.; Frésard, Les développements récents de la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances relative à la responsabilité de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1991, no. 2 pag. 163).
In questo contesto si situa anche il rilascio dell’attestato di carenza beni definitivo in una procedura di esecuzione in via di pignoramento. Tale documento attesta ufficialmente, oltre al mancato adempimento all’obbligo di versare i contributi, l’insolvibilità del datore di lavoro. Quindi alla Cassa è lecito richiedere il risarcimento ex art. 52 LAVS agli organi anche se la società esiste giuridicamente (cfr. RCC 1988 pag. 137 consid. 3c). Per questo, dalla notifica di tale atto, non vi è motivo per non iniziare una procedura di risarcimento contro i suoi organi sussidiariamente responsabili (RCC 1988 pag. 137 consid. 3c, confermato in RCC 1991 pag. 135 consid. 2a; cfr. critica in M. Kunz, Die Schadenersatzplicht des Arbeitsgebers in der AHV, Diss. Winterthur 1989 pag. 63).
2.3. Si ha un danno ai sensi dell'art. 52 LAVS ogni qualvolta dei contributi paritetici legalmente dovuti all'AVS sfuggono a questa assicurazione. Il danno subentra allorquando questi contributi non possono essere riscossi per motivi di diritto o di fatto. Questo per intervenuta perenzione ai sensi dell’art. 16 cpv. 1 LAVS o per insolvenza del datore di lavoro ( cfr. Nussbaumer, AJP/PJA 1996 pag. 1076; DTF 123 V 15, 16, consid 5b). L'ammontare del danno corrisponde a quello dei contributi che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare (DTF 98 V 26 = RCC 1972 pag. 687; Frésard, La responsabilité de l’employeur pour le non-paiement de cotisations d’assurances sociales selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1987, no. 10, pag. 9).
Costituiscono elementi del danno risarcibile, tra l’altro, i contributi AVS/AI/IPG, sia per la parte del salariato che quella del datore di lavoro (Pratique VSI 1994 pag. 104); i contributi della disoccupazione; i contributi dovuti all’assicurazione cantonale degli assegni familiari, le spese di amministrazione ; le spese esecutive, gli interessi moratori (cfr. la giurisprudenza citata in Trisconi-Rossetti, L’azione di risarcimento danni della Cassa di compensazione AVS/AI/IPG nei confronti del datore di lavoro ex art. 52 LAVS, RDAT II 1995 pag. 369 s).
2.4. __________ ha contestato l'importo fatto valere dalla Cassa quale danno ex art. 52 LAVS, sostenendo che l'attrice aveva incluso nella decisione di risarcimento delle posizioni che non possono essere fatte valere con l'azione ex art. 52 LAVS (cfr. doc. _).
La Cassa dal canto suo con scritto 22 marzo 2000 ha accolto le eccezioni del convenuto riducendo l'importo a fr. 7'722.35, come auspicato dallo stesso __________ (cfr. doc. _).
Per quel che concerne l'ammontare del danno, spetta all’amministrazione di documentare la propria pretesa mediante estratti, salari, fatture, estratti conto ecc. (cfr. Trisconi-Rossetti, op. cit, RDAT II 1995, pag. 396, N.4.4.2.).
Tuttavia va ricordato che, in applicazione del principio dell’obbligo di collaborazione delle parti, in caso di contestazione, incombe alla controparte portare le prove che l’importo del danno richiesto dalla cassa di compensazione non è corretto ( RCC 1991 pag. 133, consid. II/1b).
Del resto, secondo la giurisprudenza del TFA, se il credito fatto valere dalla cassa di compensazione in una procedura di risarcimento danni si basa su una decisione di fissazione di contributi arretrati cresciuta in giudicato, l’ammontare del danno fatto valere davanti all’autorità cantonale di ricorso può essere rivisto soltanto se vi sono motivi di indubbia erroneità dei contributi. Questo vale anche nel caso in cui la decisione di fissazione dei contributi non sia stata indirizzata personalmente alle singole persone chiamate in seguito in causa (RCC 1991, pag. 133, consid. II/1b; cfr. Trisconi-Rossetti, op. cit., RDAT II 1995, pag. 374, N.4.3.6).
Infatti, la possibilità di ricorrere contro la decisione sui contributi arretrati protegge in modo sufficiente gli organi del datore di lavoro divenuto insolvibile contro il rischio di dover assumere crediti di risarcimento ingiustificati (STFA inedita del 14 dicembre 1998 in re R.G., consid. 3c, H 234/97, del 6 gennaio 1998 in re A.D.M. consid. 6c, H 99/95).
Nella fattispecie in esame, occorre tuttavia rammentare che la società versava acconti trimestrali secondo il sistema forfetario. Ai sensi dell’art. 34 cpv. 3 OAVS, infatti, la cassa di compensazione può consentire al datore di lavoro di versare, invece dell'importo esatto dei contributi dovuti per un periodo di pagamento, una somma approssimativamente corrispondente. In tale caso, il conguaglio sarà fatto alla fine dell'anno civile.
Questa procedura forfetaria permette al datore di lavoro di versare degli acconti, secondo le istruzioni della cassa di compensazione, sino alla fine dell’anno civile. Gli acconti sono stabiliti sull’ammontare dei salari soggetti all’AVS dell’anno precedente (Pratique VSI 1993 pag. 174 consid. 4b).
Alla fine dell’anno civile la cassa di compensazione, sulla base dei dati definitivi forniti dal datore di lavoro (distinta salari), allestirà il conteggio finale, dal quale risulterà se sono stati determinati contributi in eccesso o in difetto (conguaglio) (cfr. N. 2030 delle Direttive sulla riscossione dei contributi, edite dall'UFAS).
Nel caso di specie la società aveva optato per il pagamento di acconti trimestrali.
Per quel che concerne gli elementi del danno risarcibile, rettamente il convenuto rileva che non possono essere inclusi i premi dell'assicurazione contro gli infortuni e quelli per la perdita di guadagno in caso di malattia.
Per quel che concerne l'inclusione nel danno dei contributi del datore di lavoro dovuti in base alla legge cantonale sugli assegni di famiglia (LAF) dell'11 giugno 1996 (RL 6.4.1.1.), va rilevato che con sentenza inedita dell'11 luglio 1985 nella causa S.B. e G.G. (inc. AVS 72/85 e 73/85 citata in Trisconi Rossetti, op. cit, pag. 370) il TCA ha ammesso l'applicazione analogica dell'art. 52 LAVS in virtù dell'art. 49 LAF del 24 settembre 1959 che, prevedeva un rinvio alla LAVS per tutte le questioni non previste nella citata legge cantonale.
Questa disposizione è stata ripresa all'art. 47 della LAF dell'11 giugno 1996, che ha il seguente tenore:
" Per quanto non previsto dalla legge, sono applicabili le disposizioni della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia ed i superstiti e la legislazione sulle prestazioni complementari all'AVS/AI)."
Normalmente quindi la Cassa è in diritto di includere tali contributi nell'azione di risarcimento danni ex art. 52 LAVS. Nel caso di specie tuttavia, i contributi dovuti corrispondono a quelli anticipati, per cui la Cassa non può includerli nuovamente nel conteggio.
Comunque, a mente del TCA, per fare maggiore chiarezza su questo punto è auspicabile che in occasione della ormai prossima revisione della LAF venga introdotta nella legge cantonale sugli assegni di famiglia una norma che rinvii esplicitamente all'art. 52 LAVS. Questa soluzione si giustifica tanto più in considerazione dal fatto che un rinvio generico, come quello previsto dall'art. 47 LAF, è stato oggetto di critiche e di interpretazioni divergenti da parte della dottrina e della giurisprudenza cantonale (cfr. Kieser, op. cit, pag. 658, Kieser, Streifzug durch das Familienrecht, SZS 1995 pag. 281s; SVR 1995 AHV Nr. 45 consid. 6 pag. 127, confermato in SVR 1997 AHV Nr. 128 consid. 5a pag. 389; UFAS, "Leggi cantonali sugli assegni famigliari". La giurisprudenza delle autorità cantonali di ricorso dal 1995 al 1997, Berna 1999, pag. 99-104).
Riassumendo, questo TCA, dopo attento esame dell'incarto, ritiene che la calcolazione eseguita dal convenuto è corretta, del resto la stessa è stata accettata dalla Cassa.
Quindi l'importo scoperto dei contributi risulta essere di fr. 7'722.45 (cfr. doc. _ e _).
2.5. Il convenuto sostiene inoltre che le spese per le diffide, le esecuzioni, ecc., non sarebbero giustificate.
Come abbiamo visto al considerando 2.3. costituiscono elementi del danno risarcibile, tra l’altro, i contributi AVS/AI/IPG, sia per la parte del salariato che quella del datore di lavoro (Pratique VSI 1994 pag. 104), i contributi della disoccupazione, i contributi dovuti all’assicurazione cantonale degli assegni familiari, le spese di amministrazione, le spese esecutive e gli interessi moratori (cfr. la giurisprudenza citata in Trisconi-Rossetti, L’azione di risarcimento danni della Cassa di compensazione AVS/AI/IPG nei confronti del datore di lavoro ex art. 52 LAVS, RDAT II 1995 pag. 369 s), per cui la censura del convenuto non ha nessuna ragione di essere.
2.6. Per definizione, il danno considerato dall'art. 52 LAVS è quello derivante da un atto o da un'omissione in relazione ai compiti che la legge attribuisce al datore di lavoro, segnatamente in materia di versamento dei contributi (Pratique VSI 1994 pag. 99, consid. 5a). Le prescrizioni cui fa riferimento l'art. 52 LAVS sono innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesima e nelle sue disposizioni di esecuzione: in particolare le norme concernenti l'obbligo di pagare i contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di un'attività salariata, il prelevamento dei contributi dei salariati, l'obbligo di allestire i relativi conteggi: sono queste le disposizioni in senso stretto (art, 14 cpv. 1 LAVS, art. 34ss OAVS; cfr. RCC 1985, pag. 607 consid. 5a).
L’obbligo di conteggiare e versare i contributi da parte del datore di lavoro è un compito di diritto pubblico (Pratique VSI 1994 pag. 108 consid. 7a con riferimenti) ed il venire meno a questo compito costituisce una violazione di prescrizioni ai sensi dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno (Pratique VSI 1993 pag. 84 consid. 2a, DTF 111 V 173 consid. 2; DTF 108 V 186 consid. 1a; 192 consid. 2a; RCC 1985 p. 646 consid. 3a, 650 consid. 2).
Inoltre - anche se ciò non è esplicitamente menzionato nella legge - il datore di lavoro deve preoccuparsi dei contributi paritetici dei quali egli è tenuto ad assumere il prelevamento e la trasmissione alla Cassa con tutta la necessaria attenzione richiesta. Ne consegue che se egli è causa della propria insolvenza nei confronti della Cassa, può essere reso responsabile ai sensi dell'art. 52 LAVS, anche se non ha violato una prescrizione specifica della LAVS (RCC 1985, pag. 608 consid. 5b).
2.7. La cassa di compensazione che constata di aver subito un danno in seguito alla non osservanza delle prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo di dedurre da ogni paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa, rispettivamente degli art. 34 e ss. OAVS relativi ai modi di conteggio e di pagamento dei contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le prescrizioni intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può procedere contro di lui.
Incombe allora al datore di lavoro di far valere e provare validi motivi di giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad escludere una violazione intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni, rispettivamente idonei a giustificarla in base a circostanze speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr. 70 pag. 213).
È quindi possibile che, procrastinando il pagamento dei contributi, il datore di lavoro riesca a salvaguardare l’esistenza della ditta, ad esempio nell’ipotesi di difficoltà passeggere di liquidità.
Affinché un simile comportamento non comporti l’applicazione dell’art. 52 LAVS, occorre che il datore di lavoro, nell’istante in cui decide, abbia seri e oggettivi motivi di ritenere che gli sarà possibile solvere i contributi entro un termine ragionevole (DTF 108 V 188; RCC 1992 pag. 261 consid. 4b; RCC 1985 p. 604 consid. 3a).
L’obbligo del datore di lavoro e dei suoi organi responsabili di risarcire il danno alla Cassa sarà negato, e di conseguenza decadrà, se questi reca e prova motivi di giustificazione, rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187 consid. 1b; Knus, op. cit., pag. 54, Frésard, op. cit., RSA 1987, pag. 7).
2.8. Ai sensi della giurisprudenza del TFA si deve ammettere una negligenza grave del datore di lavoro quando questi abbia trascurato di fare quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevolmente posta nella stessa situazione.
La misura della diligenza richiesta viene apprezzata secondo il dovere di diligenza che si può e si deve generalmente esigere, in materia di gestione, da un datore di lavoro della stessa categoria di quella a cui appartiene l’interessato ( RCC 1988 pag. 634 consid. 5a; DTF 112 V 159 consid. 4 con riferimenti; M. Knus, op. cit., p. 53). Questo dovere risulta accresciuto quando si tratta di un amministratore unico; egli deve dare prova di tutta la diligenza necessaria alla corretta gestione degli affari sociali non essendo sufficiente l'ossequio della diligentia quam in suis (DTF 112 V 3 consid. 2b; cfr. anche DTF 122 III 198 consid. 3a). Egli deve conservare un assoluto controllo sugli affari importanti della ditta, essendo segnatamente suo preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano regolarmente versati. Occorre però esaminare se speciali circostanze legittimavano il datore di lavoro a non versare i contributi o potevano scusarlo dal provvedervi ( DTF 121 V 244 consid. 4b; 108 V consid. 1b e 193 consid.2b)
2.9. Il convenuto contesta l'addebito di grave negligenza, in quanto sarebbe stato incapace di seguire la sua normale attività lavorativa a causa del suo grave stato di salute. Questa circostanza, complice anche la crisi che ha attraversato la ditta, avrebbe portato al fallimento la società.
In passato il TCA ha già avuto occasione di considerare giustificato il mancato pagamento dei contributi, se è dovuto a grave malattia del presidente del CdA, che aveva praticamene condotto alla rovina la ditta, poiché gli altri amministratori non erano in grado di continuare gli affari, viste le particolari conoscenze richieste (STCA 7 novembre 1990 in causa V.P., L.R., E.G., O.R.; STCA 8 luglio 1991 in causa L.B. e D.T.).
Inoltre, non è stato ritenuto responsabile l'amministratore, che a seguito di invalidità, non era più in grado di seguire gli affari della società, per il danno insorto dopo l'evento invalidante (STCA 26 novembre 1991 in causa M.C.; STCA 9 marzo 1993 in causa J.E., J.E., K.O., F.G., L.F., V.R. e V.A., consid. 2.6).
Infine il TCA ha ribadito che la persona totalmente invalida per motivi psichici che viene indotta da terze persone ad assumere la carica di amministratore unico di una società che egli non è in grado di gestire a cagione del suo stato di salute non può essere reso responsabile del mancato pagamento dei contributi (STCA del 4 maggio 1995 in causa P.P.).
A proposito di un amministratore unico con problemi di salute, in una sentenza del TFA non pubblicata del 16 aprile 1998 nella causa O.G., H 193/96 Ws, l'Alta Corte ha negato quale motivo di discolpa lo stato di salute del convenuto, motivando:
" (…)
c) Il ricorrente giustifica inoltre il mancato pagamento dei contributi con motivi di salute, riferiti al periodo tra il 1989 e il 1993. A sostegno del suo assunto, produce un certificato medico 31 luglio 1996 del dott. G. di Lugano, dal quale si evince che ha subito una operazione di by‑pass nel giugno 1990 e che era affetto da diabete di difficile controllo.
Questi motivi non possono essere fatti valere quale esimente ex art. 52 LAVS. L'amministratore unico di una società deve infatti preoccuparsi di affidarla, in sua assenza, ad una persona competente nella gestione e non può limitarsi ad assumere un atteggiamento passivo. Si noti poi che nel 1990 O. G. ha incassato da diverse assicurazioni un importo fatto successivamente affluire alla società, che nel 1991 ha acceso un prestito ipotecario presso la Banca R. di R. e che nel 1993 ha pure versato un'ulteriore somma alla A. G. SA. Trattasi di atti concludenti che dimostrano come l'interessato, malgrado avesse qualche problema di salute, si sia sempre attivamente occupato della società, ricordato comunque che ‑ ove fosse stato realmente incapace di determinarsi come si richiede a un amministratore unico - sarebbe stato suo preciso dovere dimettersi dalla carica.
Il ricorrente ha quindi mancato al dovere di diligenza che si deve esigere, in materia di gestione, da un datore di lavoro della stessa categoria di quella a cui appartiene l'interessato (DTF 112 V 159 consid. 4 e riferimenti), peraltro molto addentro nell'ambito delle imprese di costruzione, ritenuto che operava nella società già dal 1971 e che avrebbe dovuto sapere, perché fatto notorio, che in tempi di grave crisi nel settore immobiliare possono insorgere complicanze al momento dell'incasso dei crediti. Nemmeno la circostanza che O. G. abbia profuso mezzi liquidi nella ditta ‑ in misura comunque inferiore alle sue capacità, come dimostra la donazione ai figli di un bene immobile del valore di fr. 180 000.‑ ‑ è sufficiente a sanare la grave negligenza. Infatti non è accertato che la scelta di differire il pagamento dei contributi paritetici fosse obiettivamente indispensabile per la sopravvivenza della società. Neppure è assodato che il datore di lavoro potesse oggettivamente presumere di soddisfare entro breve termine la Cassa riguardo a ogni suo credito (DTF 108 V 188), visto che già dal 1990 sapeva che vi sarebbero stati problemi d'incasso riferiti alla S. SA, già G.C.T. SA. L'organo, secondo la giurisprudenza, deve prestare particolare attenzione nel caso in cui sia a conoscenza del fatto che la ditta sta attraversando una crisi finanziaria. In questo contesto il solo fatto che egli abbia investito nell'impresa, a fondo perso, ingenti somme provenienti dal suo patrimonio privato, nulla cambia, allorquando la sua responsabilità secondo l'art. 52 LAVS sia stata appurata (sentenza inedita 19 febbraio 1992 in re V., J., W. e T., H 62/91).
Va ancora ricordato al ricorrente che il dovere di diligenza risulta accresciuto quando si tratta di un amministratore unico, ritenuto che quest'ultimo deve dar prova di tutta la diligenza necessaria alla corretta gestione degli affari sociali e che non' è sufficiente l'ossequio della "diligentia quam in suis" (DTF 122 111 198 e riferimenti). Al riguardo il Tribunale federale delle assicurazioni ha già avuto modo di affermare che gli obblighi di vigilanza e di diligenza di un amministratore unico sono da connotare con particolare rigore (DTF 112 V 3 consid. 2b), tanto più quando, in mancanza di delega durante un periodo di malattia, lo stesso amministratore se ne è occupato in prima persona.
Ne consegue che O. G. dovrà pertanto risarcire il danno subito dalla Cassa."
Nella fattispecie il convenuto afferma di aver avuto un ictus con conseguente paresi nel maggio del 1999 (cfr. doc. _). Agli atti è stato prodotto un certificato medico che attesta quanto sostenuto dal convenuto senza tuttavia nessun riferimento al suo stato di salute nel 1998, soprattutto per il periodo in cui i contributi non sono stati pagati (marzo 1998-agosto 1998).
Visto che il certificato medico del dottor __________ attesta l'insorgenza della paresi nel maggio del 1999, un'eventuale incapacità lavorativa sarebbe eventualmente subentrata solo a partire da questa data (cfr. doc. _ e allegato 1, Inc. __________).
Per cui la circostanza addotta da __________ non può assurgere a motivo di giustificazione essendo i contributi scoperti relativi al 1998.
2.10. Per quello che concerne l'asserita crisi attraversata dalla società va osservato quanto segue.
Innanzitutto secondo costante giurisprudenza (cfr. STCA 14 giugno 1995 nella causa G.C.; inc. __________) la responsabilità del datore di lavoro ai sensi dell'art. 52 LAVS non è in relazione alla gestione della società per sé stessa, né a eventuali cause di un fallimento.
La Cassa ha iniziato a diffidare e poi a precettare la società sin dall'inizio dell'affiliazione. La società infatti non ha pagato nessun contributo per tutto il periodo in cui è restata affiliata alla Cassa. Per cui non si vede come si possa giustificare il mancato pagamento con l'asserita precaria situazione finanziaria, che non è del resto stata minimamente motivata né documentata. D'altronde anche se quest'eventualità si fosse presentata, ciò non impediva al convenuto di prendere delle decisioni importanti, quali ad esempio quelle offerte dall'art. 725 CO o rassegnare le proprie dimissioni. In tal senso il TFA ha precisato che la ditta che attraversa una fase difficile e fonda la sua esistenza su equilibri delicati deve prendere delle misure drastiche e immediate (STFA non pubblicata del 7 maggio 1997 nella causa M.V., H 336/95, consid. 3d). In un'altra sentenza il TFA ha ribadito che l’organo della società deve prestare particolare attenzione nell'ipotesi in cui è a conoscenza del fatto che la ditta sta attraversando una crisi finanziaria (STFA del 16 aprile 1998 in re O. G. p. 6 e giurisprudenza ivi citata).
In queste circostanze dunque il differimento dei pagamenti è stato cronico, per cui, almeno per quanto riguarda i contributi, non doveva trattarsi di una situazione di illiquidità passeggera.
Sta di fatto che, secondo la giurisprudenza del TFA, non può essere riconosciuto un motivo di giustificazione se il differimento dei pagamenti dei contributi paritetici era cronico, e anzi tali pagamenti venivano effettuati solo dopo che le procedure esecutive, ripetute e numerose, giungevano a uno stadio avanzato (STFA inedita del 27 giugno 1994 in re M.A.). Nemmeno la circostanza che la società fosse senza liquidità giustifica il procrastinare del pagamento dei contributi se non sono realizzati i chiari criteri posti dalla giurisprudenza federale (STCA 4 maggio 1995 nelle cause M.J., M.M., B.N. e P. L.).
In effetti, l'aver lasciato procrastinare costantemente il pagamento dei contributi paritetici e l'averlo lasciato irrimediabilmente differire è segno di una negligenza non indifferente, la quale è suscettibile di fare sorgere la responsabilità dell'amministratore, cui incombe per legge la massima vigilanza nella conduzione e nel controllo della società.
Visto quanto precede __________ deve essere reso responsabile del danno cagionato alla Cassa per aver violato i doveri che risultano dalla carica di amministratore di una SA, doveri che risultano accresciuti quando si tratti, come in concreto, di un amministratore unico (DTF 112 V 3 consid. 2b; cfr. anche DTF 122 III 198 consid. 3a)
Ne consegue che __________ deve risarcire il danno subito dalla Cassa per i contributi non versati dalla __________.
2.11. Infine, la situazione economica personale descritta da __________ non è rilevante ai fini della causa poiché non può assurgere a motivo di discolpa. Inoltre, va ricordato che nella procedura di risarcimento ai sensi dell'art. 52 LAVS non è contemplato l'istituto del condono. Infatti, secondo la giurisprudenza, non può essere riconosciuta la buona fede, condizione essenziale per ottenere il condono, nel caso in cui il richiedente ha agito intenzionalmente o per grave negligenza (RCC 1986, pag. 664).
Se il datore di lavoro, o l’organo della persona giuridica, è stato riconosciuto responsabile, questo significa che egli ha appunto agito intenzionalmente o per grave negligenza, per cui un condono verrebbe a priori escluso (cfr. STCA inedita del 18 gennaio 1996 in re F. inc. __________). Comunque alla Cassa rimane il compito di valutare nell'ambito dell'esecuzione del presente giudizio le reali possibilità di incasso (cfr. ZAK 1986 pag. 448).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- La petizione é parzialmente accolta.
§) __________ è condannato a versare alla Cassa di compensazione AVS __________ fr. 7'722.45.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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