AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 39.2002.61
Data decisione, Autorità: 03.02.2003, TCA
Raccomandata
Incarto n. 39.2002.61
rs/cd
Lugano 3 febbraio 2003
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Raffaella Sartoris, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 3 luglio 2002 di
contro
la decisione dell'11 giugno 2002 emanata da
Cassa cantonale assegni familiari, 6501 Bellinzona 1
in materia di assegni di famiglia
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione del 14 marzo 2000 la Cassa cantonale per gli assegni familiari (di seguito la Cassa) ha attribuito a __________, a favore del figlio __________, un assegno integrativo di fr. 653.-- mensili dal 1° agosto 1999 al 31 dicembre 1999 (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione).
L'ammontare dell'assegno è stato ridotto a fr. 470.-- mensili a partire dal 1° gennaio 2000 (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione).
La richiesta di un assegno di prima infanzia è invece stata respinta con decisione del 14 marzo 2000, in quanto il convivente dell'assicurata, padre di __________, non risiedeva nel canton Ticino da 3 anni (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione).
Dopo che l'interessata e il padre di suo figlio si sono separati, con decisioni 28 giugno 2000, oltre a un assegno integrativo di fr. 470.-- mensili (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione), è stato erogato all'assicurata un assegno di prima infanzia di fr. 2'105.-- mensili a decorrere dal 1° giugno 2000 (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione).
Gli importi mensili degli assegni sono stati adeguati con effetto dal 1° gennaio 2001 a fr. 488.-- per l'assegno integrativo e a fr. 2'139.-- per l'assegno di prima infanzia (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione).
Con decisione 31 ottobre 2001 la Cassa ha rifiutato l'erogazione dell'assegno integrativo a decorrere dal 1° maggio 2001, poiché il reddito determinante superava le spese riconosciute (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione).
Con un ulteriore provvedimento, emanato in medesima data, l'amministrazione ha respinto la domanda di un assegno di prima infanzia a far tempo dal 1° maggio 2001, in quanto l'assicurata, frequentando dal mese di ottobre 2000 la __________, Sezione Conservazione Restauro, a tempo pieno (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione), non si occupava della cura di __________ almeno al 50%.
La ricorrente, il 30 agosto 2001, ha inviato al TCA uno scritto con il quale intendeva ricorrere contro la sospensione del versamento degli assegni a partire dal 19 aprile 2001, avvenuta tuttavia senza l'emissione di una decisione formale.
Questa Corte, con decreto 3 dicembre 2001, ha stralciato le cause inerenti alla soppressione dell'assegno integrativo e di prima infanzia, mancando la volontà di ricorrere contro una determinata decisione formale. L'assicurata ha infatti comunicato di non impugnare i due provvedimenti emanati il 31 ottobre 2001 dalla Cassa e di ritirare il gravame del 30 agosto 2001 (cfr. inc. 39.2001.00055-56).
1.2. Con decisione 10 aprile 2002 la Cassa ha ordinato all'assicurata di restituire l'importo di fr. 14'871.-- percepiti indebitamente nel periodo dal 1° ottobre 2000 al 30 aprile 2001. A motivazione della richiesta l'amministrazione ha precisato:
" con decisione del 14 marzo 2000 la nostra Cassa le ha accordato un
assegno integrativo mensile di fr. 653.-- a decorrere dal 1. agosto 1999, in seguito fr. 488.-- quale assegno integrativo e fr. 2'139.-- quale assegno di prima infanzia.
Secondo l'art. 31 lett. b) LAF il genitore domiciliato nel Cantone ha diritto all'assegno di prima infanzia, per il figlio, se si occupa della cura del figlio e non esercita nessuna attività lucrativa oppure ne esercita una in misura non superiore al 50%. Le facciamo osservare che la frequenza di una scuola a tempo pieno è paragonabile all'esercizio di un'attività lucrativa.
Sulla richiesta per assegni di famiglia del 3 agosto 1999 ci comunica di essere persona senza attività lucrativa e di non beneficiare di alcuna prestazione.
In data 26 marzo 2001 le trasmettiamo il formulario per la "Revisione degli assegni familiari (AFI/API) anno 2001" che ci viene ritornato nel corso del mese di aprile 2001. Da un colloquio intercorso presso i nostri uffici in data 10 aprile 2001 rileviamo che dal 01.10.2000 è al beneficio di una rendita completiva Al, dal 01.11.2000 di una rendita per orfano di madre e dal 16.10.2000 è iscritta alla __________ Dipartimento di arte applicata, sezione Conservazione Restauro.
L'articolo 41 LAF dispone che il titolare del diritto o il beneficiario sono tenuti ad informare tempestivamente la Cassa competente su ogni cambiamento rilevante per il diritto all'assegno.
Ne consegue che per il periodo dal 01.10.2000 al 30.04.2001 l'assegno di prima infanzia non doveva essere erogato in quanto segue dei corsi c/o __________; ha quindi percepito a torto l'importo di fr. 14'871.-- come da seguente conteggio:
Assegno di prima infanzia percepito:
dal 01.10.2000 al 31.12.2000 3 mesi a fr. 2'105.-- fr. 6'315.--
dal 01.01.2001 al 30.04.2001 4 mesi a fr. 2'139.-- fr. 8'556.--
Assegno di prima infanzia di diritto:
dal 01.10.2000 al 30.04.2001 7 mesi a fr. 0.-- fr. 0.--
Totale assegno di prima infanzia a nostro favore fr.14'871.--."
(cfr. doc. _)
1.3. In data 30 aprile 2002 l'assicurata ha inoltrato una domanda di condono alla Cassa, sostenendo la sua buona fede e una situazione economica problematica (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione).
Con decisione 11 giugno 2002 la Cassa ha respinto la domanda di condono e, in particolare, ha argomentato:
" (…)
Gli assegni familiari riscossi a torto devono essere restituiti: il rimborso non può essere chiesto se l'interessato era in buona fede e se la restituzione costituisse un onere troppo grave (cfr. art. 44 cpv. 3 LAF).
Le condizioni legali citate devono pertanto essere ambedue soddisfatte.
La "buona fede" non è riconosciuta dalla legge quando il versamento a torto della prestazione è dovuto a negligenza della persona tenuta alla restituzione. Agisce con negligenza chi, al momento della richiesta, non ha prestato quel minimo di accuratezza che si poteva pretendere da lui, tenendo conto delle sue capacità e del suo grado d'istruzione, nell'adempimento dell'obbligo d'informare o accettando gli assegni familiari versatigli a torto.
La condizione legale dell'onere troppo grave deve essere assolta dalla persona obbligata alla restituzione e viene accertata in base alle condizioni di esistenza di questa persona: di norma si ammette questa condizione quando il reddito determinante non supera i limiti massimi stabiliti dall'articolo 2 cpv. 1 e 3 LPC.
Sulle nostre decisioni per assegni di famiglia citiamo:
"Obbligo di annunciare ogni cambiamento della situazione personale o economica; ogni cambiamento delle condizioni personali ed economiche dei beneficiari indicati nella decisione deve essere annunciato immediatamente all'Istituto delle assicurazioni sociali, Via Ghiringhelli 15 a, 6500 Bellinzona (anche l'inizio o la fine di un termine quadro della disoccupazione o di un'attività lucrativa).
In caso di inosservanza di questo obbligo, l'assicurato dovrà restituire le prestazioni indebitamente percepite".
Nel presente caso la buona fede non è riconosciuta poiché non ci ha comunicato che dal 01.10.2000 è al beneficio di una rendita completiva AI, dal 01.11.2000 di una rendita per orfano di madre e dal 16.10.2000 è iscritta alla __________ Dipartimento di arte applicata, sezione Conservazione Restauro.
Secondo l'art. 41 LAF, il titolare del diritto o il beneficiario sono tenuti ad informare tempestivamente la Cassa competente, su ogni cambiamento rilevante per il diritto all'assegno. Le facciamo pertanto osservare che l'obbligo di annunciare i cambiamenti alla nostra Cassa era di sua spettanza e non del Servizio sociale di ________.
Mancando la prima condizione cumulativa per ottenere il condono, non è necessario esaminare l'altra, quella dell'onere troppo grave."
(cfr. doc. _)
1.4. Contro questo provvedimento l'assicurata ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, nel quale si è così espressa:
" L'Istituto delle Assicurazioni sociali, in data 11 giugno 2002 ha
respinto la mia richiesta di condono degli assegni familiari, ritenendo che io non sia stata in buona fede.
L'assistente sociale che ha seguito il mio caso ha scritto, in data 17 maggio 2002, una lettera all'Assicurazione sociale dichiarando di avermi dato delle informazioni sbagliate in merito alla possibilità di incassare gli assegni sopraccitati.
Essendo in buona fede e ritenendo l'onere troppo elevato chiedo quindi a questo Tribunale, che già è a conoscenza della mia situazione, di rivalutare la decisione dell'Istituto delle Assicurazioni sociali e di proporre un condono per essere liberata dall'obbligo di restituzione. " (cfr. doc. _)
1.5. Con risposta 31 luglio 2002 la Cassa ha proposto di respingere il gravame e ha osservato:
" (…)
In data 03.08.1999 la ricorrente inoltrava richiesta per poter essere posta al beneficio dell'assegno integrativo e di prima infanzia. L'assegno integrativo le fu accordato, con 2 distinte decisioni del 14/15.03.2000, per il periodo 01.08.1999 / 31.12.1999 e dal 01.01.2000. L'assegno di prima infanzia venne invece respinto con decisione del 14.03.2000 in quanto il ricorrente, padre del loro unico figlio Jsmael, non adempiva la condizione posta dell'art. 32, cpv. 1, lett. a LAF.
Con successive decisioni del 28.06.2000 ed effetto dal 01.06.2000, a seguito della separazione dal convivente, la ricorrente fu posta al beneficio di entrambi gli assegni per un importo complessivo di
fr. 2'575.-- (fr. 470.- di AFI e fr. 2'105.-- di API).
Queste 2 prestazioni si giustificavano per il fatto che la famiglia da biparentale era diventata monoparentale, che non vi erano redditi d'attività lucrativa e che la ricorrente soddisfava al requisito posto dell'art. 32, cpv. 1, lett. a LAF.
In sede di revisione periodica del diritto agli assegni, la Cassa venne a conoscenza nell'aprile del 2001 che la signora __________ aveva iniziato a studiare alla ________, dipartimento di arte applicata, a tempo pieno. Questa circostanza, oltre a non consentirle più di adempiere alle condizioni dell'art. 31, cpv. 1, lett. b, le permise di ottenere un rendita completiva AI quale figlia d'invalido ed una rendita per orfano di madre per complessivi fr. 1'205.-- mensili.
II mancato annuncio di questi importanti cambiamenti della situazione personale, da persona senza attività lucrativa a studentessa, ed economica con l'incasso delle 2 citate rendite, ha provocato l'indebito.
La Cassa ritiene tale comportamento incompatibile con il riconoscimento della buona fede. Tale convincimento non può modificarsi per il fatto d'essersi rivolta ad un'assistente sociale che le avrebbe dato informazioni sbagliate. Agli atti non risulta che l'assistente sociale avesse una procura per rappresentare la ricorrente, la quale ha sempre trattato direttamente con la Cassa. Era compito della ricorrente sincerarsi sulla sua situazione assicurativa e sulla legittimità delle prestazioni." (cfr. doc. _)
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel merito
2.2. Oggetto del contendere è il condono della restituzione di
fr. 14'871.-- che a mente della Cassa sono stati percepiti a torto da __________ a titolo di assegni di prima infanzia per il periodo dal 1° ottobre 2000 al 30 aprile 2001.
Preliminarmente va segnalato che la Legge sugli assegni di famiglia dell'11 giugno 1996 (LAF) è stata oggetto di modifiche che sono state adottate dal Parlamento il 26 giugno 2002 (cfr. 53/2002 del 2 luglio 2002 pag. 4752 segg.) e sono entrate in vigore, per quanto riguarda gli assegni di base e di formazione, il 1° gennaio 2003. I nuovi disposti concernenti gli assegni integrativi e di prima infanzia sono invece entrati in vigore il 1° febbraio 2003 (cfr. BU 55/2002 del 24 dicembre 2002 pag. 489 segg.).
Nel diritto delle assicurazioni sociali è determinante il disciplinamento legale in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie giuridicamente rilevante, non tornando applicabile il principio della lex mitior imperante nel diritto penale (cfr. STFA del 23 gennaio 2002 nella causa L., H 114/01; DTF 122 V 35 consid. 1; DTF 118 V 110 consid. 3; RAMI 1999 n. K 994 pag. 321 consid. 2).
Il caso in esame si riferisce a un periodo (1° ottobre 2000 - 30 aprile 2001) precedente all'entrata in vigore della modifica della LAF, per cui vanno applicate le disposizioni valide fino al 31 dicembre 2002 e, relativamente agli assegni integrativi e di prima infanzia, le norme in vigore fino al 31 gennaio 2003.
L’assegno di prima infanzia è regolato agli art. 31ss LAF attualmente in vigore.
L'art. 31 LAF prevede per le famiglie monoparentali in particolare che
" 1 Il genitore domiciliato nel Cantone ha diritto all'assegno, per il figlio, se cumulativamente:
a) ha il domicilio nel Cantone da almeno tre anni;
b) si occupa della cura del figlio e non esercita nessuna attività lucrativa oppure ne esercita una in misura non superiore al 50%;
c) il reddito disponibile del genitore, inclusi gli eventuali assegni di cui il nucleo familiare beneficia in virtù della legge, nonché gli
eventuali obblighi alimentari, è inferiore ai limiti posti dall'art. 24
cpv. 1 lett. c)."
Da quanto esposto all’art. 31 lett. c LAF, che richiama l’art. 24 cpv. 1 lett. c LAF in vigore fino al 31 gennaio 2003, emerge che il calcolo per stabilire il diritto all’assegno di prima infanzia corrisponde a quello relativo all’assegno integrativo.
L'art. 24 cpv. 1 lett. c LAF stabilisce:
" (…)
c) il reddito disponibile del o dei genitori, con l'aggiunta
dell'eventuale assegno di base nonché degli eventuali obblighi
alimentari, è inferiore ai limiti minimi previsti dalla legislazione sulle
prestazioni complementari all'AVS/AI."
Secondo l’art. 36 cpv. 1 a 3 LAF
" Per l’accertamento ed il calcolo sono applicabili per analogia le disposizioni della legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI.
Il reddito del lavoro è computato per intero; la sostanza computabile è considerata quale reddito nella misura di 1/15.
Il premio per l’assicurazione sociale ed obbligatoria contro le malattie a carico della famiglia è preso in considerazione nel calcolo. Le spese di cura e di malattia non sono prese in considerazioni nel calcolo.”
Per la determinazione dell’importo dell’assegno vengono considerati anche i figli:
a) se non sono in formazione, fino ai 18 anni;
b) se sono in formazione, fino al termine della stessa ma al più tardi fino ai 25 anni (art. 56 Reg.LAF).
2.3. Per l’art. 37 LAF
" 1 L'assegno di prima infanzia deve essere aumentato, ridotto o
soppresso in caso di cambiamento del reddito disponibile dei
genitori o della composizione della famiglia.
2 Il regolamento disciplina i particolari.
3 L'aumento avviene con il primo giorno del mese in cui la domanda di
revisione è stata inoltrata.
4 La riduzione o la soppressione interviene:
a) se il cambiamento è stato annunciato tempestivamente, il primo giorno del mese successivo la notifica della decisione;
b) se l'interessato ha ottenuto le prestazioni indebitamente, retroattivamente dalla data in cui avvenne la modifica determinante."
L'art. 59 Reg.LAF prevede:
" In caso di modifica dell'assegno integrativo ai sensi degli art. 29 LAF e art. 35 e 36 Reg. LAF, l'assegno di prima infanzia è conseguentemente aumentato, ridotto o soppresso.
In proposito l’art. 35 RegLAF precisa che
" 1 Per cambiamento della composizione della famiglia si intende ogni
variazione nella comunione di persone che è alla base del calcolo
della prestazione.
2 L'assegno integrativo è aumentato o ridotto in caso di cambiamento
importante del reddito disponibile dei genitori.
3 Il cambiamento del reddito disponibile è importante quando esso
provoca una modifica di almeno fr. 500.- all'anno dell'assegno
erogato."
Le disposizioni appena menzionate non sono state modificate dalla prima revisione della LAF (cfr. BU 55/2002 del 24 dicembre 2002 pag. 489 segg.).
2.4. Secondo l’art. 41 LAF concernente le disposizioni comuni
" Il titolare del diritto o il beneficiario sono tenuti ad informare tempestivamente il datore di lavoro, rispettivamente la Cassa competente, su ogni cambiamento rilevante per il diritto all'assegno."
In proposito l'art. 70 del RegLAF precisa che
" Il titolare del diritto o il beneficiario informano immediatamente la Cassa cantonale per gli assegni familiari di ogni cambiamento rilevante per il diritto all'assegno, in particolare:
a) ogni mutamento delle condizioni personali o familiari del titolare del diritto o del beneficiario;
b) ogni variazione della situazione economica del titolare del diritto o del beneficiario, rispettivamente dei loro familiari."
Anche secondo l'art. 42 LAF
" Il titolare del diritto il beneficiario e i loro familiari, i datori di lavoro, le Autorità amministrative cantonali e comunali, le Autorità giudiziarie, le Assicurazioni sociali e private sono tenuti a fornire tutte le informazioni utili all'accertamento del diritto agli assegni ed al pagamento dei contributi."
Per quanto riguarda l'obbligo di restituzione e del condono l’art. 44 LAF delle disposizioni comuni prevede che
" 1 L'assegno indebitamente percepito deve essere restituito.
2 Il diritto di esigere la restituzione è perento dopo un anno dal
momento in cui la Cassa ha avuto conoscenza dell'indebito ma, in
ogni caso, dopo cinque anni dal pagamento dell'assegno.
3 La restituzione è condonata da parte della Cassa competente, in
tutto od in parte, se il richiedente ha percepito la prestazione
indebita in buona fede e se, tenuto conto delle sue condizioni
economiche al momento della restituzione, il provvedimento
costituirebbe per lui un onere troppo grave."
Dal tenore del Messaggio alla LAF emerge che la norma è stata formulata analogamente all’art. 27 OPC, applicabile in materia di prestazioni complementari (Messaggio p. 54).
Per l’art. 76 Reg.LAF
" 1 In caso di violazione dell'obbligo di informare, la Cassa cantonale
per gli assegni familiari emette un ordine di restituzione nei
confronti del titolare del diritto o del beneficiario dell'assegno.
2 La richiesta di condono è presentata dalla persona tenuta alla
restituzione alla Cassa cantonale per gli assegni familiari.
3 La richiesta è presentata, debitamente motivata, nel termine di 30
giorni dalla notifica della decisione di ordine di restituzione della
Cassa."
Secondo l’art. 47 LAF, infine,
" Per quanto non previsto dalla legge, sono applicabili le disposizioni
della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia ed i superstiti e la legislazione sulle prestazioni complementari all'AVS/AI."
A tale proposito va osservato che il tenore degli art. 38-44; 46; 47 LAF e degli art. 63-71; 73-76 Reg.LAF non ha subito alcuna modifica in occasione della prima revisione della LAF (cfr. BU 55/2002 del 24 dicembre 2002 pag. 489 segg.).
2.5. Secondo la giurisprudenza in vigore in materia di restituzione in ambito LAVS, applicabile anche alla LPC e quindi in materia LAF, in base al rinvio di cui all’art. 47 LAF, la richiesta di restituzione è subordinata ai presupposti della revisione processuale o del riesame. In effetti l’amministrazione può riesaminare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, nel caso in cui è senza dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante oppure deve procedervi se si manifestano nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti a indurre ad una conclusione giuridica differente. Solo in tali casi può richiedere una restituzione (cfr. STFA del 20 ottobre 2000 nella causa C., C 25/00; DTF 122 V 21; RCC 1989 p. 547; RCC 1985 p. 63; Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1994, ad art. 3 p. 68).
Per quel che concerne l’importanza della correzione non è possibile fissare un ammontare limite generalmente valido. E’ infatti determinante l’insieme delle circostanze del singolo caso (RCC 1989 p. 547).
E' tenuto alla restituzione ogni assicurato che ha beneficiato di una prestazione, alla quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto. La prestazione è quindi stata erogata in contrasto con la legge. A questo stadio non è determinante sapere se l'assicurato era in buona fede oppure no quando ha ricevuto l'indebita prestazione. Il problema della buona fede è infatti oggetto di esame nell'ambito della procedura successiva di condono (Widmer, Die Rückerstattung unrechtmässig bezogener Leistungen in den Sozialversicherungen, Tesi, Basilea 1984, pag. 125 a 127; FF 1946 II p. 527-528, edizione francese; STFA del 20 ottobre 2000 nella causa C., C 25/00).
Il principio della restituzione sancito all'art. 47 cpv. 1 LAVS, analogo alle regole del diritto civile (miranti ad evitare l'arricchimento indebito, cfr. art. 62ss CO), ha beneficiato di un complemento importante nell'ambito dell'AVS e delle leggi ad essa correlate (art. 49 LAI e art. 27 LPC), nel senso che, se il principio della restituzione è stato stabilito (da un profilo oggettivo), la persona tenuta a restituire ha la possibilità di domandare, in una procedura distinta, il condono della restituzione, se egli era in buona fede e se la restituzione costituirebbe un onere troppo grave (art. 47 cpv. 1, 2a frase LAVS e art. 79 OAVS; Valterio, Commentaire de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants, pag. 226; STCA 14 maggio 1993 in re P.).
Questo concetto è stato pure ripreso dall'art. 44 cpv. 3 LAF (cfr. consid. 2.6.).
2.6. Nel caso in esame, a giusto titolo, __________ non ha contestato l'obbligo di restituzione fatto valere dalla Cassa.
Dagli atti di causa risulta infatti che l'assicurata, nel mese di ottobre 2000, ha iniziato a frequentare la _________ Dipartimento di arte applicata, sezione Conservazione Restauro, a tempo pieno (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione).
Il TCA in una sentenza del 23 settembre 1998 nella causa A. (inc. 38.1998.30) ha stabilito che una stedentessa-madre che durante i semestri universitari non provvedeva direttamente alla cura del figlio, ma affidava regolarmente il bambino ad un "Tagesheim", non aveva diritto agli assegni di prima infanzia. Essa, infatti, non accudendo il figlio, non ossequiava la condizione voluta dal legislatore per potere beneficiare di tali prestazioni di cui all'art. 31 cpv. 1 lett. b LAF in vigore fino al 31 gennaio 2003, ovvero di curare direttamente il figlio almeno in misura del 50%, senza doversi occupare di altro, per vivere, nei primi tre anni di vita del figlio.
Nella fattispecie l'assicurata, a partire dal mese di ottobre 2000, seguendo i corsi della _________, non poteva più accudire di persona suo figlio _________ nemmeno in misura del 50%.
Di conseguenza, a far tempo da quella data, l'insorgente non adempiva più uno dei presupposti cumulativi per poter avere diritto all'assegno di prima infanzia (cfr. art. 31 cpv. 1 lett. b LAF attualmente valido; consid. 2.1.).
E' pacifico quindi che dal mese di ottobre 2000, essendo intervenuto un cambiamento importante nella situazione della ricorrente, che da casalinga è diventata studentessa, l'erogazione dell'assegno di prima infanzia doveva essere soppressa.
In simili condizioni, dunque, l'assicurata ha effettivamente percepito indebitamente gli assegni di prima infanzia che le sono stati erogati a favore del figlio ________. Essi vanno così restituiti.
A titolo abbondanziale giova comunque segnalare che la prima revisione della legge sugli assegni di famiglia, che per quanto concerne gli assegni integrativi e di prima infanzia è entrata in vigore il 1° febbraio 2003 (cfr. consid. 2.2.), ha abolito il presupposto della cura del figlio (cfr. nuovi art. 31 e 32 LAF; BU 55/2002 del 24 dicembre 2002 pag. 493). L'assegno di prima infanzia può quindi ora essere accordato, a condizione che vi sia nel nucleo familiare almeno un figlio al di sotto dei 3 anni di età, che il genitore sia domiciliato nel Cantone al momento della richiesta da almeno tre anni e che la situazione economica della famiglia lo permetta, anche se è una terza persona (mamma-diurna, baby-sitter, ragazza alla pari, asilo-nido o altro) ad occuparsi del bambino durante la giornata (cfr. p.ti 4.3.1.2.2.; 4.3.6.2. del Messaggio relativo alla prima revisione della legge sugli assegni di famiglia del 18 dicembre 2001 e nuovi art. 31 e 32 LAF). La legge ha tuttavia introdotto la nozione di coabitazione con il figlio per poter accedere al diritto all'assegno integrativo e di prima infanzia, invece della custodia. Pertanto il nuovo assetto legislativo implica sì che la cura diretta del figlio non sia più necessaria durante la giornata, ma anche che ogni sera, salvo le occasionali eccezioni di rito (ad esempio pernottare di quando in quando presso i nonni o altri parenti, ecc), il figlio debba rientrare presso i suoi genitori (cfr. p.ti 4.3.1.1.; 4.3.1.2.2 del Messaggio).
2.7. Riguardo ai presupposti del condono va innanzitutto ricordato che la giurisprudenza, relativamente al concetto di buona fede, distingue la mancanza di coscienza dell’irregolarità commessa, dalla questione a sapere se, nelle circostanze concrete, l’interessato poteva invocare la buona fede o avrebbe dovuto, facendo prova dell’attenzione da lui esigibile, riconoscere l’errore di diritto commesso. La problematica relativa alla coscienza dell'irregolarità commessa è una questione di fatto, per contro quella concernente l'attenzione esigibile è di diritto (cfr. Pratique VSI 1994 p. 126; DTF 122 V 221 = Pratique VSI 1996 pag. 269).
La buona fede non è infatti compatibile con un comportamento di grave negligenza da parte dell'assicurato (U. Meyer-Blaser, "Die Rückerstattung von Sozialversicherungsleistungen, in RSJB 1995, pag. 481).
Secondo l'art. 3 cpv. 2 CCS, che è applicabile analogicamente,
" nessuno può invocare la propria buona fede quando questa non sia compatibile con l'attenzione che le circostanze permettevano di esigere da lui."
Compete al Giudice inoltre, sulla base di un criterio oggettivo, cioè indipendentemente dalle conoscenze e dalle attitudini particolari della parte, determinare il grado dell’attenzione richiesta (DTF 79 II 59).
La buona fede deve essere quindi esclusa, qualora i fatti che hanno determinato l'obbligo di restituire (violazione dell'obbligo di annunciare o di informare) sono imputabili a comportamento doloso o negligenza grave dell'interessato.
Viceversa, l'assicurato può prevalersene quando l'atto o l'omissione colpevole siano costitutivi unicamente di una violazione lieve dell'obbligo di annunciare o di informare (Pratique VSI 1994, pag. 125ss; DTF 118 V 218, 112 V 105, 110 V 180 consid. 3 c, 102 V 245 consid. a) oppure se non ha violato tale obbligo (U. Meyer-Blaser, op. cit., 481/482).
Infatti, la buona fede presuppone che l'assicurato ignori che una prestazione gli è versata indebitamente. Di detta ignoranza egli non si può avvalere se la stessa è stata determinata da sua negligenza (STFA non pubbl. del 31 agosto 1993 in re I. R p. 3).
2.8. Il requisito dell'onere gravoso è intimamente legato alla situazione economica della persona tenuta a restituire l'indebito e deve essere valutato in base alle sue capacità finanziarie.
Dovrà pertanto essere stabilito concretamente, tenendo conto della particolare situazione patrimoniale dell'obbligato al momento di restituire.
2.9. Nel caso in esame la Cassa rimprovera all'assicurata, oltre al fatto di non aver notificato tempestivamente di essere al beneficio di una rendita completiva per figlia di un assicurato invalido dal 1° ottobre 2000 e di una rendita per orfana di madre dal 1° novembre 2000, soprattutto di non aver avvertito di essersi iscritta dal 16 ottobre 2000 alla _________ Dipartimento arte applicata, per frequentare, a tempo pieno, il curriculum Conservazione Restauro (cfr. consid.1.2.; 1.3.).
La ricorrente, dal canto suo, sostiene di aver percepito gli assegni di prima infanzia in buona fede, visto che avrebbe agito secondo le informazioni ricevute dalla sua assistente sociale in merito alla possibilità di incassare comunque gli assegni in questione. La funzionaria del Servizio sociale di _________ le avrebbe infatti comunicato che la frequenza di una scuola a tempo pieno era compatibile con l'erogazione degli assegni di prima infanzia, poiché non essendo salariata non poteva essere assimilata a chi esercita un'attività lavorativa (cfr. consid. 1.4.; doc. _ agli atti dell'amministrazione).
2.10. Come menzionato sopra (cfr. consid. 2.3.), l'art. 41 LAF prevede espressamente che ogni cambiamento rilevante per il diritto agli assegni familiari deve essere comunicato tempestivamente alla Cassa competente.
Inoltre l'art. 70 Reg. LAF enuncia, in relazione all'assegno di prima infanzia, che è proprio la Cassa cantonale per gli assegni familiari che deve essere informata direttamente.
Nell'evenienza concreta va rilevato che, dapprima con la decisione 14 marzo 2000 trasmessa alla ricorrente, che le ha accordato l'assegno integrativo a favore del figlio _________ a decorrere dal 1° agosto 1999, e in seguito con i provvedimenti del 28 giugno 2000, che le hanno confermato l'erogazione dell'assegno integrativo e attribuito l'assegno di prima infanzia a partire dal 1° giugno 2000, la Cassa cantonale per gli assegni familiari ha avvertito espressamente di quanto segue:
" Obbligo di annunciare ogni cambiamento della situazione personale o economica
Ogni cambiamento delle condizioni personali ed economiche dei beneficiari indicati nella decisione deve essere annunciato immediatamente alla:
Istituto delle assicurazioni sociali
Cassa cantonale per gli assegni familiari
Servizio prestazioni complementari
e assegni familiari
Casella postale 2121
6501 Bellinzona
In particolare quanto segue:
il cambiamento di indirizzo;
il cambiamento di domicilio;
la separazione, il divorzio o il nuovo matrimonio;
il decesso del coniuge o di un figlio che è considerato nel calcolo;
l'inizio, la fine o l'interruzione dell'apprendistato, oppure la fine o
l'interruzione della formazione scolastica;
l'inizio o la fine di una attività lucrativa;
l'aumento o la diminuzione del reddito o della sostanza (per
esempio: eredità, donazioni, rendite, pensioni, ecc.);
la vendita di beni immobiliari;
l'inizio o la fine delle prestazioni concesse da una cassa malattia o
da un'assicurazione privata.
In caso di inosservanza di questo obbligo, l'assicurato dovrà restituire le prestazioni indebitamente percepite. Sono inoltre riservate le sanzioni penali." (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione)
Pertanto l'assicurata, dopo aver ricevuto le decisioni relative da un lato all'assegno integrativo a favore del figlio e dall'altro all'assegno di prima infanzia, avrebbe dovuto leggerle accuratamente e constatare che la Cassa, in quanto autorità competente, deve essere informata di ogni modifica rilevante ai fini del diritto all'assegno.
Sul formulario è peraltro chiaramente indicato che deve essere annunciato ogni cambiamento delle condizioni personali ed economiche, in particolare l'aumento del reddito e l'inizio, la fine o l'interruzione dell'apprendistato oppure la fine o l'interruzione della formazione scolastica.
L'insorgente avrebbe dovuto dunque comunicare al più presto alla Cassa, oltre al fatto che percepiva la rendita completiva AI e la rendita per orfana di madre, che si era iscritta alla _________ per frequentare a tempo pieno il curriculum di studi Conservazione Restauro e che quindi non poteva più accudire direttamente __________.
2.11. Circa quanto sostenuto dalla ricorrente relativamente al fatto che essa ha percepito gli assegni di prima infanzia in buona fede, poiché la sua assistente sociale le avrebbe indicato che anche frequentando la __________ avrebbe potuto percepire tali prestazioni sociali (cfr. consid. 1.4.; 2.9.), va osservato che __________ del Servizio sociale di ________, il 17 maggio 2002, ha trasmesso alla Cassa uno scritto del seguente tenore:
" (…)
La signora si è rivolta al Servizio Sociale nell'aprile 2000 in seguito alla decisione di separarsi dal suo convivente.
Si è consigliato quindi di inoltrare domanda per ottenere gli assegni (prima infanzia ed integrativo), sostenendo nello stesso tempo la signora nel suo proposito di riprendere gli studi e terminare la sua formazione (interrotta alla nascita del figlio); infatti data la giovane età della stessa e le capacità dimostrate, appariva opportuno e pienamente giustificato "lavorare" con l'obiettivo di migliorare la sua situazione socioeconomica, garantendole un futuro di "autosufficienza".
Nel mese di aprile 2001 si è avuto un colloquio con la signora poiché erano arrivati (dalla vostra Cassa) i formulari per la revisione degli assegni; in quel frangente, compilando i moduli assieme alla signora, è sorto il dubbio che la scuola frequentata dalla stessa (dall'ottobre 2000), potesse essere "equiparata" ad un impiego a tempo pieno. Ho quindi immediatamente preso contatto con la signora Blank per fissare un incontro, concordato per il 10 aprile successivo (alle ore 15.00) presso il vostro ufficio. In quella sede ho spiegato la situazione chiedendo informazioni rispetto alla frequenza scolastica e facendo presente di non aver pensato che la signora _________ non potesse avere più diritto agli assegni per il figlio. D'altro canto la stessa signora ________ ci comunicava che avrebbe dovuto chiedere delucidazioni al suo capoufficio, poiché anche lei non era sicura della posizione dell'ufficio rispetto alla scuola frequentata dall'assicurata.
Ribadisco che in quell'incontro mi sono ripetutamente scusata per la mia "ignoranza" e ho fatto altresì presente che la signora _________ era assolutamente in buona fede, in quanto si era avvalsa della mia consulenza, confidando di fare le cose in modo corretto.
Si era infine concordato che acquisite le necessarie informazioni e fatti i relativi "conteggi", la signora Blank (dimostratasi collaborante e comprensiva), avrebbe comunicato all'interessata la sua situazione debitoria.
In seguito la signora __________, non mi ha più contattata, evidentemente amareggiata da quanto successo, avendo inoltre probabilmente perso fiducia nel ruolo dell'assistente sociale.
Non conosco perciò la situazione attuale della signora, ma presumo e mi auguro che stia continuando la sua riqualifica professionale, nel qual caso è ovvio che non possa restituire l'importo percepito, date le sue condizioni economiche." (cfr. doc. _)
Di regola un'informazione erronea è vincolante quando l'autorità, intervenendo in una situazione concreta nei confronti di persone determinate, era competente a rilasciarla, il cittadino non poteva riconoscerne l'inesattezza e, sempre che l'ordinamento legale non sia mutato nel frattempo, fidente nell'informazione ricevuta egli abbia preso delle disposizioni non reversibili senza pregiudizio (cfr. SVR 2002 KV Nr. 14 pag. 53; DLA 2002 pag. 113 (115); STFA del 22 agosto 2000 nella causa K.B., C 116/00; DTF 121 V 66 consid. 2a e sentenze ivi citate).
Nel caso di specie è vero che l'assicurata, proprio seguendo i consigli erronei della sua assistente sociale, oltre a comunicare alla Cassa nel mese di maggio 2000 la cessazione della convivenza con il padre di __________ e a richiedere, tramite il Servizio sociale di _________, l'aggiornamento del calcolo degli assegni integrativi già erogati e l'attribuzione degli assegni di prima infanzia (cfr. allegati a doc. _ agli atti dell'amministrazione), il 16 ottobre 2000 si è iscritta alla ________ (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione).
Tuttavia il Servizio sociale non è l'autorità competente in materia di assegni di famiglia. Infatti secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. a LAF è alla Cassa che compete il calcolo e il pagamento degli assegni integrativi e di prima infanzia. Solamente una comunicazione di questo organo sarebbe quindi stata vincolante.
Per di più l'assicurata era, o perlomeno avrebbe dovuto essere al corrente che era la Cassa l'autorità competente in tale ambito, visto che essa le aveva inoltrato la richiesta di assegni familiari già nel mese di agosto 1999 e che dalla Cassa medesima aveva ricevuto le decisioni con le quali sono stati erogati dal mese di marzo 2000 l'assegno integrativo con effetto retroattivo al mese di agosto 1999 e dal mese di giugno 2000 l'assegno di prima infanzia (cfr. consid. 1.1.; 2.11; atti dell'amministrazione).
In simili condizioni, carente una delle condizioni cumulativamente richieste per tutelare la buona fede dell'insorgente, ossia quella secondo cui l'autorità doveva essere competente per il rilascio di una determinata informazione o perlomeno l'assicurato poteva sulla base di motivi sufficienti ritenerla competente (cfr. SVR 2001 KV Nr. 3 pag. 5), anche la censura di una violazione di tale principio, garantito dall'art. 9 Cost. fed., dev'essere disattesa (cfr. STFA dell'8 agosto 2001 nella causa M., K 123/00).
Di transenna va rilevato che l'assistente sociale ha asserito che nel corso del mese di aprile 2001, mentre unitamente alla ricorrente compilava il modulo relativo alla "Revisione degli assegni familiari anno 2001", le è sorto il dubbio che la frequentazione della __________ da parte dell'assicurata potesse essere equiparata a un impiego a tempo pieno (cfr. doc. _).
Pertanto ____________ non poteva essere certa di quanto comunicato all'insorgente nella primavera 2000. Prima di invitare l'assicurata a richiedere gli assegni di prima infanzia e di sostenerla nel suo intento di riprendere a studiare, essa avrebbe dovuto di conseguenza informarsi presso l'amministrazione sulle relative conseguenze.
Per quanto concerne un eventuale errore commesso dall'assistente sociale, va osservato che essa non rappresentava l'assicurata nel disbrigo delle sue pratiche amministrative.
Al riguardo va in ogni caso segnalato che, anche nell'ipotesi in cui nel caso concreto la ricorrente avesse conferito procura a __________ per rappresentarla e quest'ultima avesse commesso degli errori, l'assicurata non sarebbe comunque liberata da ogni responsabilità.
Gli assicurati portano infatti le conseguenze delle azioni o omissioni delle persone alle quali hanno affidato il compito di fare valere i propri diritti (cfr. SVR 2001 KV nr. 3; DTF 111 Ib 222; STCA del 16 luglio 2002 nella causa L., 39.2002.6).
2.12. La ricorrente, contrariamente a quanto previsto all'art. 41 LAF e all'art. 70 Reg.LAF, non ha comunicato tempestivamente né il percepimento della rendita completiva AI a partire dal mese di ottobre 2000 e di una rendita per orfana di madre dal mese di novembre 2000, né l'inizio della frequentazione a tempo pieno della ___________.
A mente di questa Corte la violazione commessa dall'assicurata, avendo la Cassa avvisato in modo chiaro ed esplicito quest'ultima circa il suo obbligo di informare l'organo competente (cfr. consid. 2.10.), configura inoltre una negligenza grave, per cui l'invocata buona fede non deve essere ammessa.
Non potendo riconoscere la buona fede della ricorrente, primo presupposto per ottenere un eventuale condono, questo Tribunale deve, di conseguenza, confermare la decisione dell'11 giugno 2002 della Cassa cantonale per gli assegni familiari e respingere il ricorso.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso è respinto.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Intimazione alle parti.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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