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Numero d'incarto:
39.2002.55
Data decisione, Autorità:
24.02.2003, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
39.2002.00055
dc/sc
Lugano
24 febbraio 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
statuendo sul ricorso del 15 maggio 2002 di
__________,
contro
la decisione del 16 aprile 2002 emanata
da
Cassa cantonale assegni familiari, 6501 Bellinzona 1 Caselle,
in materia di assegni di famiglia
letti ed esaminati gli atti in particolare il
ricorso del seguente tenore:
" Con
la qui presente faccio ricorso contro la decisione del 16.04.2002 e chiedo
gentilmente di mandare tutti gli atti in suo possesso al nostro avvocato a
Zurigo." (Doc. _)
richiamato il decreto 5 agosto 2002 del
Tribunale col quale, costatato che il ricorso non ossequiava i requisiti di cui
all'art. 1a della Legge di procedura 6 aprile 1961 (LPAss), è stato
assegnato alla parte ricorrente un ultimo termine perentorio di 10 giorni per
completare il ricorso, con la comminatoria che, trascorso infruttuoso tale
termine, il gravame sarebbe stato dichiarato irricevibile;
constatato
che il termine assegnato è infruttuosamente trascorso, e che la ricorrente non
ha scusato la propria omissione;
appurato
inoltre che l'assicurata stessa in data 17 febbraio 2003 ha precisato che
l'avv. __________ è il legale di suo marito __________ (cfr. Doc. _, vedi pure:
Doc. _):
richiamati gli art. 1a, 2 e 8 della
Legge di procedura 6 aprile 1961
decreta 1.- Il
ricorso non è ricevibile.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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