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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 39.2002.48
Data decisione, Autorità: 23.05.2002, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n. 39.2002.00048
dc/gm
Lugano 23 maggio 2002
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
statuendo sul ricorso del 15 maggio 2002 di
__________,
contro
la decisione del 19 aprile 2002 emanata da
Cassa cantonale assegni familiari, 6501 Bellinzona 1 Caselle,
in materia di assegni di famiglia
Ritenuto che, - con decisione 19 aprile 2002 la Cassa cantonale per gli assegni familiari ha ordinato a __________ la restituzione degli assegni integrativi percepiti indebitamente dal 1° novembre 1999 al 28 febbraio 2002 (cfr. doc. _);
" In data 19 aprile scorso mi è stato notificato l'ordine di restituzione - assegno integrativo (come da copia annessa) da parte dell'Istituto delle assicurazioni sociali, per gli assegni integrativi da me percepiti, nel periodo a decorrere dal 1. novembre 1999 fino al 28 febbraio 2002 per un importo totale di fr. 12'296.-.
Come si evince dal verbale di udienza, attualmente sono sotto divorzio e da parte del mio ex marito percepisco unicamente fr. 550.- mensili per ogni figlio.
Allego pure fotocopia del "conteggio-quote" del premio cassa malati, contratto di locazione, dichiarazione dell'amministrazione Centro residenziale "__________", notifica di tassazione 2001-2002, assegno integrativo e l'attestato di carenza beni dell'UEF di __________, per un importo di fr. 25'072.90 in cui si evince la mia attuale condizione economica.
Per tali motivi ho presentato all'Istituto sopraccitato, in data odierna, una domanda di condono in quanto mi vedo impossibilitata a far fronte a quanto richiesto e sempre per tali motivi presento ricorso contro la decisione dell'Istituto delle assicurazioni sociali." (cfr. Doc. _)
l'assicurata ha inoltrato la domanda di condono direttamente all'amministrazione in data 15 maggio 2002 (cfr. Doc. _);
ai sensi dell'art. 44 cpv. 1 LAF gli assegni indebitamente percepiti devono essere restituiti. La restituzione è condonata da parte della Cassa competente, in tutto o in parte, se il richiedente ha percepito la prestazione indebita in buona fede e se, tenuto conto delle sue condizioni economiche al momento della restituzione, il provvedimento costituirebbe per lui un onere troppo grave (art. 44 cpv. 3 LAF);
nel caso di specie la ricorrente non contesta la restituzione degli assegni, bensì chiede che tale restituzione le sia condonata;
l'amministrazione non ha emesso una decisione in merito, per cui su tale richiesta questa Corte non può statuire.
Secondo l'art. 68 LAF l'autorità di ricorso può, infatti, pronunciarsi su un determinato oggetto solo in presenza di una decisione emanata dalla Cassa per gli assegni familiari (cfr. RAMI 2001 pag. 36; DTF 125 V 413=SVR 2001 IV Nr. 27; DTF 118 V 313; DTF 110 V 51 consid. 3b, DTF 105 V 276 consid. 1, DTF 104 V 180, DTF 102 V 152, STFA 23 marzo 1992 in re G.C., STCA 4 maggio 1992 in re G.V.; Gygi, Bundesverwaltungrechtspflege, pag. 44 in fine);
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso è irricevibile.
2.- L'incarto è trasmesso alla Cassa cantonale per gli assegni familiari, affinché statuisca sul condono della restituzione degli assegni integrativi richiesto dall'assicurata.
3.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4.- Intimazione alle parti.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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