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Numero d'incarto:
39.2002.46
Data decisione, Autorità:
12.06.2002, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
39.2002.00046
dc/gm
Lugano
12 giugno 2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
presidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
visto il ricorso del 10 maggio 2002
interposto da
__________,
contro
la decisione del 18 aprile 2002 emanata
da
Cassa cantonale assegni familiari, 6501 Bellinzona 1 Caselle,
in materia di assegni di famiglia
letti ed esaminati gli atti;
visto in particolare lo scritto della parte
convenuta che precisa di aver emesso in data 5 giugno 2002 una nuova decisione
con la quale vengono integralmente accolte le conclusioni dell'atto di ricorso
e viene annullata la precedente decisione qui impugnata (cfr. Doc. _);
ricordato che, ai sensi dell'art. 3/a cpv.
1 della Legge di procedura per i ricorsi al Tribunale cantonale delle
assicurazioni in materia di assicurazioni sociali, l'Autorità amministrativa
può, fino all'invio della sua risposta, riesaminare la decisione impugnata;
ritenuto che comunque anche la ricorrente,
con scritto 11 giugno 2002 (cfr. Doc. _) ha comunicato il ritiro del ricorso
aderendo alla nuova decisione della cassa;
rilevato che di conseguenza il gravame è
divenuto privo di oggetto;
decreta 1.
il ricorso di cui sopra è stralciato dai ruoli;
-
non si percepiscono né
tasse né spese;
intimazione alle parti a sensi ed effetti di legge.
Il
presidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Daniele
Cattaneo
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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