AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 39.2002.43
Data decisione, Autorità: 18.03.2003, TCA
Raccomandata
Incarto n. 39.2002.43
rs/cd
Lugano 18 marzo 2003
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Raffaella Sartoris, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 2 maggio 2002 di
contro
la decisione del 26 aprile 2002 emanata da
Cassa cantonale assegni familiari, 6501 Bellinzona 1
in materia di assegni di famiglia
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione del 29 gennaio 2001 la Cassa cantonale per gli assegni familiari (di seguito la Cassa) ha attribuito a ________ un assegno integrativo di fr. 526.-- mensili a favore delle figlie gemelle __________ e __________ (8.9.2000), a decorrere dal 1° novembre 2000 (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione).
Dal 1° gennaio 2001 l'importo dell'assegno integrativo è stato aumentato a fr. 715.-- mensili (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione).
Tale ammontare è stato infine adeguato a fr. 614.-- con effetto dal 1° settembre 2001 (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione).
1.2. A seguito dell'usuale procedura di revisione degli assegni di famiglia, la Cassa con decisione 26 aprile 2002 ha ordinato a ________ di restituire l'importo di fr. 5'483.-- percepiti indebitamente a titolo di assegni integrativi nel periodo dal 1° agosto 2001 al 30 aprile 2002 (cfr. doc. _).
A motivazione della richiesta la Cassa ha precisato che:
" con decisione del 29 gennaio 2001 la nostra Cassa le ha accordato
un assegno integrativo mensile di fr. 526.-- a decorrere dal 1. novembre 2000, in seguito aumentato a fr. 715.--.
Sulla richiesta per assegni di famiglia del 29 settembre 2000 ci comunica che suo marito esercita un'attività lucrativa c/o "__________" di __________ con un salario mensile lordo di fr. 3'606.--, aumentato a fr. 3'756.--.
In data 25 febbraio 2002 le trasmettiamo il formulario per la "Revisione degli assegni familiari (AFI/API) anno 2002" che ci viene ritornato nel corso del mese di aprile 2002. Dallo stesso rileviamo che dal 1. agosto 2001 il salario mensile lordo di suo marito è di
fr. 4'356.--.
L'articolo 41 LAF dispone che il titolare del diritto o il beneficiario sono tenuti ad informare tempestivamente la Cassa competente su ogni cambiamento rilevante per il diritto all'assegno.
Ne consegue che per il periodo dal 01.08.2001 al 30.04.2002 ha percepito a torto l'importo di fr. 5'483.-- come da seguente conteggio:
Assegno integrativo percepito:
dal 01.08.2001 al 31.08.2001 1 mese a fr. 715.-- fr. 715.--
dal 01.09.2001 al 30.04.2002 8 mesi a fr. 614.-- fr. 4'912.--
Assegno integrativo di diritto (cfr. tabelle allegate):
dal 01.08.2001 al 31.08.2001 1 mese a fr. 0.-- fr. 0.--
dal 01.09.2001 al 30.04.2002 8 mesi a fr. 18.-- fr. 144.--
Totale assegno integrativo a nostro favore fr. 5'483.--."
(cfr. doc. _)
1.3. In data 2 maggio 2002 __________ e __________ hanno inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel quale si sono così espressi:
" Domanda di ricorso per essere liberato dall'obbligo di restituzione
dell'assegno integrativo di fr. 5'483.-- e per la decisione dell'assegno mensile di 9.-- fr. l'una per le bambine.
(…)
Con la presente lettera chiediamo il ricorso al pagamento di tale cifra alla Cassa Cantonale per gli assegni familiari.
Avendo da pagare affitto più posteggio, Cassa malati per quattro persone, un debito alla banca, leasing per la macchina, carta Manor con debito molto elevato per la nostra sussistenza, tasse Cantonali, Comunali e Federali, più il mantenimento di due gemelle.
Lo stipendio percepito da mio marito di 4'400.-- fr. mensili vi garantisco che non bastano per vivere una vita normale di quattro persone.
Ci scusiamo nuovamente, siamo persone oneste e in questo periodo bisognose.
Chiedevamo questo sussidio al Cantone fino a che le bambine andavano all'asilo.
Speriamo in una vostra comprensione." (cfr. doc. _)
1.4. L'8 maggio 2002 il TCA ha assegnato alla Cassa un termine di 20 giorni per presentare la risposta di causa. Inoltre ha invitato l'amministrazione a spiegare dettagliatamente perché l'importo dell'assegno si è ridotto a fr. 18.-- dal 01.09.2001 al 30.04.2002 (cfr. doc. _).
La Cassa, il 23 maggio 2002, ha risposto:
" in merito all'interrogativo sottopostoci l'8 maggio 2002 precisiamo
quanto segue:
a) dal 1. settembre 2001 il diritto all'assegno integrativo di fr. 18.- mensili dipende essenzialmente dal computo di un reddito del lavoro di fr. 50'746.- a fronte dei fr. 43'592.- conosciuti dalla Cassa;
b) questo calcolo doveva in effetti già essere valido dal 1. agosto 2001;
c) dal 1. gennaio 2002 al 31 marzo 2002, per effetto del computo di un altro premio cassa malati (da fr. 1'454.- a fr. 865.-), il diritto all'assegno integrativo non poteva più essere dato;
d) dal 1. aprile 2002 al 30 aprile 2002 il rifiuto dell'assegno integrativo è riconfermato in quanto vi è stato l'inizio di un'attività lucrativa con conseguimento di redditi superiori (da fr. 50'746.- a fr. 51'229.-).
II calcolo corretto dell'ordine di restituzione avrebbe comportato l'importo di fr. 5'537.- (+ fr. 54.-).
Dal 1. maggio 2002 il diritto all'assegno integrativo non è dato: la relativa decisione sarà intimata prossimamente." (cfr. doc. _)
1.5. Questa Corte, il 17 giugno 2002, ha inviato all'amministrazione il seguente scritto:
" rileviamo che dalla vostra risposta di causa del 23 maggio 2002 risulta che il premio effettivo complessivo pagato dagli assicurati alla cassa malati sarebbe diminuito a partire dal 1° gennaio 2002.
Vogliate pertanto, entro il termine di 10 giorni dalla ricezione del presente scritto, documentare l'ammontare del premio di fr. 865.--, indicando sia i premi lordi a carico della famiglia ________, sia gli eventuali sussidi cantonali." (Doc. _)
Il 24 giugno 2002 la Cassa ha precisato:
" (…)
Il calcolo relativo al contributo assicurazione malattia è stato effettuato nel seguente modo:
Premio LAMAL annuo 2002
./. sussidio massimo
premio netto
fr. 209.10 x 12 mesi= 2'509.20
fr. 2'359.50
fr. 149.70
fr. 235.70 x 12 mesi= 2'828.40
fr. 2'359.50
fr. 468.90
fr. 74.90 x 12 mesi= 898.80
fr. 675.90
fr. 222.90
fr. 74.90 x 12 mesi= 898.80
fr. 876.--
fr. 22.80
Contributo assicurazione malattia 2002
fr. 864.30."
(cfr. doc. _)
1.6. I coniugi __________, il 4 luglio 2002, hanno rilevato:
" (…)
vi indichiamo la nostra fatturazione dei premi della cassa malati __________.
Con i fogli esibiti si nota che il premio nel mese di giugno, luglio e agosto è di franchi 666,50 mensile. Noi di sussidi cantonali per la cassa malati non ne percepiamo." (cfr. doc. _)
1.7. L'8 luglio 2002 il TCA ha richiesto alla Cassa di comprovare, con l'appropriata documentazione, oltre al sussidio cantonale per l'assicurazione sociale contro le malattie che la famiglia __________ avrebbe percepito nel 2001, anche quanto asserito con scritto del 24 giugno 2002 riguardo al riconoscimento agli assicurati del sussidio per il 2002 e il relativo importo (cfr. doc. _).
L'amministrazione l'11 luglio 2002 ha comunicato:
" (…)
Nel calcolo per assegni di famiglia è stato esposto il contributo assicurazione malattia (premio base LAMAL) con deduzione del sussidio massimo. Abbiamo invitato gli assicurati a voler inoltrare richiesta e a trasmetterci copia della relativa decisione (cfr. decisione del 29 gennaio 2001, doc. _), ma senza esito.
Se i ricorrenti avessero ottenuto un sussidio minore, la Cassa si sarebbe riservata di correggere il proprio calcolo, ciò che nella fattispecie non è stato possibile per desistenza dei coniugi __________.
Abbiamo effettuato il calcolo d'ufficio del sussidio cassa malati e lo stesso ammonta a:
per l'anno 2001
__________ fr. 712.50
__________ fr. 712.50
__________ fr. 225.--
__________ fino ad un massimo di fr. 800.00 all'anno.
per l'anno 2002
(2 importi di sussidio per il cambiamento dei premi __________):
__________ (gennaio-giugno) fr. 331.35
(luglio-dicembre) fr. 339.85
__________ (gennaio-giugno) fr. 331.35
(luglio-dicembre) fr. 339.85
__________ (gennaio-giugno) fr. 111.70
(luglio-dicembre) fr. 111.35
__________ fino ad un massimo di fr. 876.00 all'anno.
Visto quanto precede vi comunichiamo che l'ordine di restituzione può essere modificato da fr. 5'483.- a fr. 3'370.-; facciamo inoltre osservare che il termine per l'inoltro del formulario per la richiesta del sussidio cassa malati 2001 scade il prossimo 20 luglio." (cfr. doc. _)
1.8. Con scritto 5 agosto 2002 i ricorrenti hanno osservato:
" (…)
Vi informiamo che noi nel 2001 e 2002 non abbiamo percepito nessun sussidio cantonale per l'assicurazione sociale contro le malattie.
Abbiamo fatto domanda all'istituto delle assicurazioni sociali il 19 luglio 2002, per il sussidio 2001-2002-2003, ma finora non abbiamo ricevuto risposta.
Se volete ulteriori informazioni vi possiamo spedire tutti i cedolini di versamento del pagamento del premio cassa malati __________ per il 2001 e 2002." (cfr. doc. _)
1.9. La Cassa, il 12 agosto 2002, ha puntualizzato:
" (…)
a) II signor __________ afferma di aver inoltrato richiesta di sussidio cassa malati per gli anni 2001, 2002 e 2003 in data 19 luglio 2002;
b) l'Ufficio assicurazione malattia ha ricevuto molte richieste di sussidio e non è perciò ancora in grado di esaminare le richieste dei ricorrenti;
c) la nostra Cassa non può pertanto confermare gli importi dichiarati nella lettera dell'11 luglio 2002 fino a quando il sussidio cassa malati sarà accordato dall'ufficio competente." (cfr. doc. _)
1.10. Il 14 ottobre 2002 questo Tribunale ha posto alla Cassa i seguenti quesiti:
" se l'Ufficio assicurazione malattia ha emesso le decisioni concernenti la richiesta di sussidi cantonali per l'assicurazione sociale contro le malattie inoltrata dal signor _________ per gli anni 2001 e 2002.
In caso di risposta affermativa, vogliate inviarci una copia di tali provvedimenti e indicarci quali eventuali cambiamenti essi comportano relativamente ai calcoli per la determinazione dell'importo di assegni integrativi da restituire." (Doc. _)
L'amministrazione, il 17 ottobre 2002, ha risposto:
" (…)
vi comunichiamo che l'ufficio assicurazione malattia non ha ancora preso una decisione in merito alla richiesta del sussidio cantonale per gli anni 2001 e 2002.
Non appena saranno emesse le relative decisioni, sarà nostra premura comunicarvi l'esito." (cfr. doc. _)
1.11. In data 12 novembre 2002 la Cassa ha informato il TCA di quanto segue:
" ci riferiamo (…) alle decisioni dell'Ufficio assicurazione malattia
relative alla richiesta di sussidio per gli anni 2001 e 2002 e vi comunichiamo quanto segue.
Per l'anno 2001 la richiesta di sussidio cassa malati è stata respinta.
Per l'anno 2002 (da gennaio a giugno 2002) il sussidio annuo ammonta a fr. 662.80 per __________, fr. 662.80 per __________ e fr. 223.40 per ________.
Per la figlia __________ può essere richiesto, sia per l'anno 2001 che per l'anno 2002, il sussidio massimo per il tramite della Cassa malati.
I relativi calcoli si presentano come segue:
per l'anno 2001
__________ premio base mensile fr. 198.30 x 12 2'379.60
__________ premio base mensile fr. 198.30 x 12 2'379.60
__________ premio base mensile fr. 70.-- x 12 840.--
__________ premio base mensile fr. 70.-- x 12 840.--
./. sussidio massimo anno 2001 per __________ 800.--
Contributo assicurazione malattia anno 2001 fr. 5'639.20
per l'anno 2002
__________ premio base mensile fr. 209.10 x 12 2'509.20
__________ premio base mensile fr. 235.70 x 12 2'828.40
__________ premio base mensile fr. 74.90 x 12 898.80
__________ premio base mensile fr. 74.90 x 12 898.80
./. sussidio anno 2002 per __________ 662.80
./. sussidio anno 2002 per __________ 662.80
./. sussidio anno 2002 per __________ 223.40
./. sussidio massimo anno 2002 per __________ 876.--
Contributo assicurazione malattia anno 2002 fr. 4'710.20
Visto quanto sopra vi comunichiamo che l'ordine di restituzione può essere modificato a fr. 2'680.--." (cfr. doc. _)
1.12. Il 21 novembre 2002 gli assicurati hanno segnalato:
(...) nelle ultime settimane avevo fatto richiesta del sussidio della cassa malati. La richiesta riguardava tutta la nostra famiglia, cioè __________ - __________ le figlie __________ e __________. Per quanto riguarda gli anni, sono stati richiesti il 2001 - 2002 - 2003. Per il 2001 l'esito è stato negativo per tutta la famiglia, per il 2002 è stata accolta solo per __________ (fr. 662,80) __________ (662,80) __________ (223,40).
La risposta per _______ è stata che noi possiamo far richiesta per il 2001 e 2002, che per altro noi abbiamo già fatto richiesta.
Per quanto riguarda l'ordine di restituzione che, con tutte queste richieste di sussidio, ammonterebbe ad oggi fr. 2'680.--.
Questa somma se da noi va restituita, per cause di forze maggiore vista la nostra situazione finanziaria, può essere solo estinta con un massimo di fr. 15.-- al mese.
Vi chiediamo se per __________ dobbiamo fare un'ulteriore domanda di sussidio per la cassa malati 2001 - 2002." (cfr. doc. _)
1.13. Il TCA, il 27 novembre 2002, ha invitato la Cassa a prendere posizione in merito a quanto affermato dall'assicurato nello scritto 21 novembre 2002 circa il fatto che alla figlia __________ non sarebbe stato riconosciuto il sussidio per il 2002, documentando con le relative decisioni emesse dall'Ufficio assicurazione malattia (cfr. doc. _).
Il 20 dicembre 2002 l'amministrazione, allegando una dichiarazione dell'Ufficio assicurazione malattia (cfr. doc. _), ha osservato:
" (…)
Per la figlia __________a, la richiesta del sussidio cassa malati 2001 deve essere inoltrata direttamente alla Cassa malati, per quanto concerne l'anno 2002 il sussidio è già stato accordato con decisione del 31.10.2002 (decisione intestata al signor laschi concernente tutta la famiglia; cfr. dichiarazione Ufficio assicurazione malattia)." (cfr. doc. _)
1.14. ___________, il 3 gennaio 2003, ha rilevato:
" (…)
mi riferisco alla lettera del 20.12.2002 dell'Istituto assicurazioni sociali a voi TCA. In merito a questa lettera è stato scritto che la nostra cassa malati ________ ha concesso a nostro favore il sussidio 2002 in data 04.12.2002.
A oggi venerdì 3 gennaio 2003 non ho ricevuto alcuna comunicazione scritta in merito, da parte della __________.
Dopo vari tentativi telefonici andati a vuoto ho scritto una lettera alla __________ per ricevere spiegazioni.
Comunico pure che __________ e __________ nel 2003 hanno cambiato cassa malati dalla __________ alla __________." (cfr. doc. _)
1.15. Il 9 gennaio 2003 questa Corte ha richiesto alla Cassa le seguenti precisazioni:
" dal vostro scritto del 12 novembre 2002 (doc. _) risulta che anche per l'anno 2001 gli assicurati, benché l'Ufficio dell'assicurazione malattia abbia respinto la loro domanda di sussidio 2001, possono richiedere per la figlia _________ il sussidio massimo tramite la Cassa malati.
"
Al fine di evadere il ricorso interposto dai signori _________, vogliate indicarci, entro il termine di 10 giorni, chi ha deciso che _________ per l'anno 2001 può postulare l'erogazione di un sussidio massimo e per quali motivi la famiglia ________ può ottenere tale sussidio.
Inoltre, visto che gli assicurati sostengono di aver inoltrato la relativa domanda alla Cassa malati (doc. _), ci occorre sapere se effettivamente per il 2001 è stato accordato a _________ il sussidio massimo." (Doc. _)
L'amministrazione, il 27 gennaio 2003, ha specificato:
" (…)
Da accertamenti effettuati presso l'Ufficio dell'assicurazione malattia rileviamo che, per l'anno 2001, alla figlia ___________ non è stato concesso il sussidio cassa malati 2001.
Teoricamente la famiglia ne avrebbe diritto dal momento che il reddito determinante accertato dall'Ufficio dell'assicurazione malattia è compreso tra fr. 34'001.-- e fr. 39'000.--.
In effetti, secondo le disposizioni applicabili nell'ambito dei sussidi dell'assicurazione malattia per l'anno 2001, le famiglie con reddito determinante compreso tra fr. 34'001.-- e fr. 39'000.-- hanno la possibilità di beneficiare del sussidio in favore del 2° figlio e successivi (art. 1 lett. g - DE 14.11.2000 concernente le basi di calcolo per l'applicazione dei sussidi nell'assicurazione sociale malattie per l'anno 2001).
In questi casi, secondo le norme procedurali definite dall'Ufficio dell'assicurazione malattia, la richiesta di sussidio deve essere avanzata direttamente presso la cassa malati interessata (cfr. art. 47 LCAMal).
Nel caso di specie, trattandosi di un sussidio retroattivo occorre far rilevare che l'assicurato in sede di richiesta deve trasmettere alla cassa malati uno scritto con cui motiva il ritardo con il quale questa richiesta viene postulata (art. 53-55 LCAMal)." (cfr. doc. _)
1.16. Il TCA, il 7 febbraio 2003, ha infine trasmesso alla Cassa il seguente scritto:
" vogliate documentare, entro il termine di 10 giorni, sia quanto asserito nel vostro scritto 23 maggio 2002 (VI) relativamente all'aumento di salario dell'assicurato a partire dal mese di aprile 2002 da fr. 50'746.-- a fr. 51'229.-- annui, che l'incremento degli interessi libretto e deposito risparmio da fr. 124.-- a fr. 145.-- annui a decorrere dal mese di gennaio 2002.
Entrambi questi nuovi importi sono stati da voi indicati nelle tabelle di calcolo concernenti l'assegno integrativo trasmesseci con la vostra lettera dell'11 luglio 2002 (XV)." (Doc. _)
Il 12 febbraio 2003 l'amministrazione ha comunicato:
" (…)
II signor laschi è stato alle dipendenze della ditta Fratelli _________ SA con uno stipendio mensile lordo di fr. 4'356.--, pari a fr. 50'746.04 annui fino al 31.03.2002 (doc. _).
Dal 01.04.2002 esercita un'attività lucrativa c/o __________ SA con uno stipendio mensile lordo di fr. 4'400.- pari a fr. 51'229.65 annui (cfr. conteggio 04/02 allegato).
Per quanto concerne gli interessi attivi, gli stessi sono stati modificati a seguito dell'estratto bancario trasmesso in sede di revisione, capitale fr. 9'667.25 ed interessi 1.5% per fr. 145.- (cfr. estratto bancario allegato)." (cfr. doc. _)
1.17. I doc. _ e _ sono stati inviati ai ricorrenti per conoscenza con la facoltà di presentare eventuali osservazioni entro 5 giorni (cfr. doc. _).
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
2.2. Oggetto del presente ricorso è la questione a sapere se la decisione con la quale la Cassa ha chiesto la restituzione di prestazioni indebitamente percepite è conforme o meno alla legge, non tuttavia quella di sapere se debba essere condonata la restituzione di detto importo a motivo del fatto che essa configura un onere troppo gravoso e la richiedente era in buona fede. E` infatti la decisione che determina l’oggetto dell’impugnazione (Rumo-Jungo, Serie: “Rechtsprechung des Bundesgericht zum Sozialversicherungsrecht”, Bundesgesetz über Ergänzungsleistungen zur Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung, Ed. Schulthess, Zurigo 1994, pag. 141; RAMI 2001 pag. 36; DTF 125 V 413=SVR 2001 IV Nr. 27; DTF 118 V 313; DTF 105 V 276 consid. 1), la quale, nel caso di specie, si limita ad ordinare la restituzione.
Va in ogni caso rilevato che i v.art. 44 cpv. 3 LAF e 76 Reg.LAF prevedono la facoltà di chiedere alla Cassa il condono dell'obbligo di restituire.
Il tenore dell'art. 44 LAF non ha comunque subito modifiche in occasione della prima revisione della Legge sugli assegni di famiglia, entrata in vigore il 1° gennaio 2003 per quanto riguarda gli assegni di base e di formazione e il 1° febbraio 2003 relativamente agli assegni integrativi e di prima infanzia (cfr. BU 55/2002 del 24 dicembre 2002 pag. 489 segg.; BU 3/2003 del 31 gennaio 2003 pag. 24 segg.). E' stato però aggiunto il cpv. 4 enunciante che per quanto concerne gli assegni integrativi e di prima infanzia resta riservato l'art. 26 Laps relativo alla restituzione di prestazioni percepite indebitamente e al condono (cfr. BU 3/2003 del 31 gennaio 2003 pag. 17 e 26).
Per inciso va precisato che la Legge cantonale sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps), in vigore dal 1° febbraio 2003, si applica al calcolo agli assegni integrativi e di prima infanzia (cfr. nuovi art. 24 cpv. 1 lett. c; 27 cpv. 1; 31 lett. c, 35 LAF; 2 Laps; BU 3/2003 del 31 gennaio 2003 pag. 13 segg.).
Gli assicurati, il 2 maggio 2002, hanno in effetti inoltrato alla Cassa una domanda di condono della restituzione dell'importo di fr. 5'483.-- (cfr. doc. _), poi riconfermata con scritto del 4 giugno 2002, sempre indirizzato all'amministrazione (cfr. doc. _).
Si giustifica tuttavia pronunciare una decisione di condono solo al momento della crescita in giudicato formale della decisione di restituzione, visto che solo in tal caso l’obbligo è stabilito definitivamente.
Nel merito
2.3. Oggetto del contendere è la restituzione alla Cassa di fr. 5'483.-- percepiti a torto a titolo di assegni integrativi dal 1° agosto 2001 al 30 aprile 2002.
Preliminarmente va segnalato che nel diritto delle assicurazioni sociali è determinante il disciplinamento legale in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie giuridicamente rilevante (cfr. SVR 2003 ALV Nr. 3; STFA del 20 gennaio 2003 nella causa V. e V.-A., K 133/01; STFA del 23 gennaio 2002 nella causa L., H 114/01; DTF 122 V 35 consid. 1; DTF 118 V 110 consid. 3; RAMI 1999 n. K 994 pag. 321 consid. 2).
Il caso in esame si riferisce a un periodo (1° agosto 2001 - 30 aprile 2002; decisione impugnata del 26 aprile 2002) precedente all'entrata in vigore della prima revisione della LAF, per cui vanno applicate le disposizioni valide fino al 31 dicembre 2002 e, relativamente agli assegni integrativi le norme in vigore fino al 31 gennaio 2003.
L’assegno integrativo è regolato agli art. 24ss LAF validi fino al 31 gennaio 2003.
Il v.art. 24 LAF stabilisce come segue le condizioni per poter beneficiare dell'assegno integrativo:
" 1 Il genitore domiciliato nel Cantone ha diritto all'assegno
(integrativo), per il figlio, se cumulativamente:
a) ha la custodia del figlio;
b) ha il domicilio nel Cantone da almeno tre anni;
c) il reddito disponibile del o dei genitori, con l'aggiunta
dell'eventuale assegno di base nonché degli eventuali obblighi
alimentari, è inferiore ai limiti minimi previsti dalla legislazione
sulle prestazioni complementari all'AVS/AI.
2 Se entrambi i genitori hanno la custodia del figlio, la madre ha
diritto all'assegno.
3 Non ha diritto all'assegno il beneficiario di una prestazione
complementare all'AVS/AI, se il figlio è considerato per il calcolo
della prestazione."
Il v.art. 27 LAF prevede altresì che
" 1 L'importo dell'assegno, incluso l'eventuale assegno di base nonché
gli eventuali obblighi alimentari, è pari alla differenza fra il reddito disponibile ai sensi della legislazione sulle prestazioni complementari all'AVS/AI ed i limiti minimi.
2 In ogni caso l'importo dell'assegno non può superare il limite del o
dei figli per i quali l'assegno è riconosciuto.
3 L'assegno integrativo non è versato se il suo importo annuo è
inferiore all'importo mensile dell'assegno di base per un figlio."
Secondo il v.art. 28 cpv. 1 a 3 LAF, inoltre,
" Per l’accertamento ed il calcolo sono applicabili per analogia le disposizione della legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI.
Il reddito del lavoro è computato per intero; la sostanza computabile è considerata quale reddito nella misura di 1/15.
Il premio per l’assicurazione sociale ed obbligatoria contro le malattie a carico della famiglia è preso in considerazione nel calcolo. Le spese di cura e di malattia non sono prese in considerazioni nel calcolo.”
Il v.art. 33 del Regolamento LAF (Reg.LAF) prevede che
" Nei limiti minimi previsti dalla legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI non è compreso il premio dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie”.
Per la determinazione dell’importo dell’assegno vengono considerati anche i figli:
a) se non sono in formazione, fino ai 18 anni;
b) se sono in formazione, fino al termine della stessa ma al più tardi fino ai 25 anni (v.art. 34 Reg.LAF).
2.4. Per il v.art. 29 LAF
" 1 L'assegno integrativo deve essere aumentato, ridotto o soppresso in
caso di cambiamento del reddito disponibile dei genitori o della
composizione della famiglia.
2 Il regolamento disciplina i particolari.
3 L'aumento avviene con il primo giorno del mese in cui la domanda di
revisione è stata inoltrata.
4 La riduzione o la soppressione interviene:
a) se il cambiamento è stato annunciato tempestivamente, il primo giorno del mese successivo la notifica della decisione;
b) se l'interessato ha ottenuto le prestazioni indebitamente, retroattivamente dalla data in cui avvenne la modifica determinante."
In proposito il v.art. 35 RegLAF precisa che
" 1 Per cambiamento della composizione della famiglia si intende ogni
variazione nella comunione di persone che è alla base del calcolo
della prestazione.
2 L'assegno integrativo è aumentato o ridotto in caso di cambiamento
importante del reddito disponibile dei genitori.
3 Il cambiamento del reddito disponibile è importante quando esso
provoca una modifica di almeno fr. 500.- all'anno dell'assegno
erogato."
Secondo il v.art. 36 RegLAF inoltre
" L'assegno integrativo è soppresso in qualsiasi momento se non sono più adempiute le condizioni legali."
2.5. Per il v.art. 41 LAF:
" Il titolare del diritto o il beneficiario sono tenuti ad informare tempestivamente il datore di lavoro, rispettivamente la Cassa competente, su ogni cambiamento rilevante per il diritto all'assegno."
In proposito il v.art. 70 del Reg.LAF precisa che
" Il titolare del diritto o il beneficiario informano immediatamente la Cassa cantonale per gli assegni familiari di ogni cambiamento rilevante per il diritto all'assegno, in particolare:
a) ogni mutamento delle condizioni personali o familiari del titolare del diritto o del beneficiario;
b) ogni variazione della situazione economica del titolare del diritto o del beneficiario, rispettivamente dei loro familiari."
Anche secondo il v.art. 42 LAF:
" Il titolare del diritto o il beneficiario e i loro familiari, i datori di lavoro, le Autorità amministrative cantonali e comunali, le Autorità giudiziarie, le Assicurazioni sociali e private sono tenuti a fornire tutte le informazioni utili all'accertamento del diritto agli assegni ed al pagamento dei contributi."
2.6. Per quanto riguarda l'obbligo di restituzione e del condono il v.art. 44 LAF prevede che:
" 1L'assegno indebitamente percepito deve essere restituito.
2 Il diritto di esigere la restituzione è perento dopo un anno dal
momento in cui la Cassa ha avuto conoscenza dell'indebito ma, in
ogni caso, dopo cinque anni dal pagamento dell'assegno.
3 La restituzione è condonata da parte della Cassa competente, in
tutto od in parte, se il richiedente ha percepito la prestazione
indebita in buona fede e se, tenuto conto delle sue condizioni
economiche al momento della restituzione, il provvedimento
costituirebbe per lui un onere troppo grave."
Dal tenore del Messaggio alla LAF emerge che la norma è stata formulata analogamente all’art. 27 OPC, applicabile in materia di prestazioni complementari (Messaggio relativo all'introduzione di una nuova legge sugli assegni di famiglia pag. 54).
Per il v.art. 76 Reg.LAF:
" 1In caso di violazione dell'obbligo di informare, la Cassa cantonale
per gli assegni familiari emette un ordine di restituzione nei
confronti del titolare del diritto o del beneficiario dell'assegno.
2 La richiesta di condono è presentata dalla persona tenuta alla
restituzione alla Cassa cantonale per gli assegni familiari.
3 La richiesta è presentata, debitamente motivata, nel termine di 30
giorni dalla notifica della decisione di ordine di restituzione della
Cassa."
Secondo il v.art. 47 LAF, infine,
" Per quanto non previsto dalla legge, sono applicabili le disposizioni della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia ed i superstiti e la legislazione sulle prestazioni complementari all'AVS/AI."
2.7. Secondo la giurisprudenza in vigore in materia di restituzione in ambito LAVS, applicabile anche alla LPC e quindi in materia LAF, in base al rinvio di cui al v.art. 47 LAF, la richiesta di restituzione è subordinata ai presupposti della revisione processuale o del riesame. In effetti l’amministrazione può riesaminare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, nel caso in cui è senza dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante oppure deve procedervi se si manifestano nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti a indurre ad una conclusione giuridica differente. Solo in tali casi può richiedere una restituzione (cfr. STFA del 20 ottobre 2000 nella causa C., C 25/00; DTF 122 V 21; RCC 1989 p. 547; RCC 1985 p. 63; Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1994, ad art. 3 p. 68).
Per quel che concerne l’importanza della correzione non è possibile fissare un ammontare limite generalmente valido. E’ infatti determinante l’insieme delle circostanze del singolo caso (RCC 1989 p. 547).
E' tenuto alla restituzione ogni assicurato che ha beneficiato di una prestazione, alla quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto. La prestazione è quindi stata erogata in contrasto con la legge. A questo stadio non è determinante sapere se l'assicurato era in buona fede oppure no quando ha ricevuto l'indebita prestazione. Il problema della buona fede è infatti oggetto di esame nell'ambito della procedura successiva di condono (Widmer, Die Rückerstattung unrechtmässig bezogener Leistungen in den Sozialversicherungen, Tesi, Basilea 1984, pag. 125 a 127; FF 1946 II p. 527-528, edizione francese; STFA del 20 ottobre 2000 nella causa C., C 25/00).
Il principio della restituzione sancito all'art. 47 cpv. 1 LAVS, analogo alle regole del diritto civile (miranti ad evitare l'arricchimento indebito, cfr. art. 62ss CO), ha beneficiato di un complemento importante nell'ambito dell'AVS e delle leggi ad essa correlate (art. 49 LAI e art. 27 LPC), nel senso che, se il principio della restituzione è stato stabilito (da un profilo oggettivo), la persona tenuta a restituire ha la possibilità di domandare, in una procedura distinta, il condono della restituzione, se egli era in buona fede e se la restituzione costituirebbe un onere troppo grave (art. 47 cpv. 1, 2a frase LAVS e art. 79 OAVS; Valterio, Commentaire de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants, pag. 226; STCA 14 maggio 1993 in re P.).
Questo concetto è stato pure ripreso dal v.art. 44 cpv. 3 LAF (cfr. consid. 2.5.).
2.8. A motivazione dell'ordine di restituzione la Cassa sostiene che gli assicurati non hanno tempestivamente notificato l'aumento di stipendio di cui ha beneficiato _________, a partire dal 1° agosto 2001 (cfr. consid. 1.2.; doc. _).
I ricorrenti, dal canto loro, oltre a indicare che dovendo far fronte a diverse spese il solo salario del marito non è sufficiente, contestano il fatto che l'amministrazione nei nuovi calcoli effettuati al fine di determinare l'ammontare da restituire abbia indicato che dal 1° settembre 2001 al 30 aprile 2002 l'assicurata ha diritto unicamente a un assegno integrativo di fr. 18.-- complessivi per le due figlie gemelle (cfr. consid. 1.3.; doc. _).
A tale proposito va ricordato che, in virtù del v.art. 41 LAF e del v. art. 70 Reg.LAF, il titolare del diritto all'assegno è tenuto a informare la Cassa cantonale sui cambiamenti rilevanti per il diritto (cfr. consid. 2.5.).
Inoltre l'art. 25 lett.c OPC, al quale la LAF rinvia in modo generale (cfr. v.art. 28 e 47 LAF), prevede che:
" ad ogni diminuzione o aumento delle spese riconosciute dalla LPC, dei redditi determinanti e della sostanza, se durerà prevedibilmente per un periodo di tempo abbastanza lungo: determinanti sono i nuovi redditi e le spese duraturi, calcolati su un anno, e la sostanza presente alla sopravvenienza del cambiamento, se il cambiamento è inferiore a 120 franchi l'anno, si può rinunciare all'adattamento."
Pertanto a giusto titolo l'amministrazione, dopo essere venuta a conoscenza dell'aumento di salario del ricorrente, ha effettuato un nuovo conteggio tenendo conto del reddito da attività dipendente percepito dal 1° agosto 2001.
Dagli atti di causa risulta che effettivamente la ditta Fratelli __________ SA, presso la quale il ricorrente ha lavorato dal mese di febbraio 1999, ha aumentato lo stipendio mensile di __________ con effetto 1° agosto 2001 da fr. 3'756.-- a fr. 4'356.-- lordi (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione). Effettuando il calcolo su un anno, la retribuzione dell'assicurato, comprensiva della tredicesima, corrisponde a fr. 50'746.-- al netto dei contributi sociali (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione).
Dal 1° aprile 2002 _________ lavora invece per la ditta __________ SA, percependo un salario mensile di fr. 4'400.-- lordi (cfr. doc. _; _ agli atti dell'amministrazione), che riportato su base annua è pari a fr. 51'229.-- netti, comprensivi della tredicesima (cfr. doc. _).
E' pacifico dunque che le entrate annue della famiglia _______, dal mese di agosto 2001, erano superiori al reddito considerato dalla Cassa ai fini del calcolo dell'assegno integrativo (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione), la quale si era basata su quanto _________ percepiva precedentemente al 1° agosto 2001, ovvero fr. 41'803.-- fino al 31 maggio 2001 e dal 1° giugno 2001 fr. 43'592.-- (doc. _ agli atti dell'amministrazione).
Di conseguenza risulta chiaramente che, essendosi realizzato un cambiamento importante del reddito disponibile dei genitori (cfr. v.art. 35 RegLAF; consid. 2.4.), il calcolo dell'assegno integrativo andava rivisto in base al nuovo reddito più elevato.
In simili condizioni, dunque, _________ ha effettivamente percepito indebitamente gli assegni integrativi che le sono stati erogati. Essi vanno così restituiti.
2.9. Occorre ora stabilire se l'importo richiesto in restituzione è corretto.
Come appena esposto (cfr. consid. 2.8.), giusta l'art. 25 cpv. 1 lett. c OPC determinanti sono i nuovi redditi, calcolati su base annua.
Nel conteggio concernente il periodo dal 1° agosto 2001 al 31 marzo 2002 va quindi considerato il guadagno conseguito da __________ presso la Fratelli ________ SA a partire dal 1° agosto 2001, ossia fr. 4'356.-- lordi, corrispondenti a fr. 50'746.-- annui netti, comprensivi della tredicesima (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione).
Per quanto riguarda il lasso di tempo dal 1° al 30 aprile 2002 emerge dal conteggio di retribuzione del mese di aprile 2002 della __________ SA che il ricorrente, dal nuovo datore di lavoro, percepisce fr. 4'400.-- lordi al mese. Eseguendo il conteggio su un anno, risulta che lo stipendio dell'assicurato ammonta a fr. 51'229.-- al netto dei contributi sociali e comprendenti la tredicesima (cfr. doc. _).
La Cassa, nei nuovi calcoli degli assegni integrativi adeguati alla reale situazione economica degli assicurati (cfr. doc. _), ha dunque a ragione computato a titolo di reddito da attività dipendente l'importo di fr. 50'746.-- dal 1° agosto 2001 al 31 marzo 2002.
Per il mese di aprile 2002 avrebbe dovuto invece tener conto della somma di fr. 51'229.--, invece di fr. 50'746.--, come del resto precisato nella tabella di calcolo allegata allo scritto dell'11 luglio 2002 trasmesso al TCA pendente causa (cfr. doc. _).
2.10. Nei conteggi effettuati per stabilire l'importo di assegni integrativi percepiti indebitamente, l'amministrazione ha computato a titolo di interessi da deposito a risparmio per il mese di agosto 2001 la somma di fr. 145.--, mentre per il periodo dal mese di settembre 2001 al mese di aprile 2002 l'ammontare di fr. 124.-- (cfr. doc. _).
Tuttavia la Cassa stessa nelle tabelle allestite in sede di istruttoria ha corretto tale importi, indicando che nel lasso di tempo dal mese di agosto 2001 al mese di dicembre 2001 gli interessi ammontavano a fr. 124.-- e dal mese di gennaio 2002 al mese di aprile 2002 corrispondevano a fr. 145.-- (cfr. doc. _).
Tale modifica trova peraltro riscontro agli atti (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione e doc. _) e non è stata contestata dagli assicurati.
2.11. L’art. 3b della Legge federale sulle prestazioni complementari (LPC), a cui rinvia il v.art. 24 cpv. 1 lett. c LAF, entrato in vigore con la terza revisione delle PC il 1 gennaio 1998, prevede che le spese riconosciute si compongono di un importo destinato alla copertura del fabbisogno vitale, per anno, pari, dal 1° gennaio 2001 fino al 31 dicembre 2002, al minimo per le persone sole, a fr. 15'280.-, per i coniugi, almeno 22’920.- franchi e per gli orfani e per i figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI, a fr. 8'050.- Per i due primi figli si prende in considerazione la totalità dell'importo determinante, per due altri figli due terzi ciascuno (fr. 5'366.--) e per ogni altro figlio un terzo (fr. 2'683.--).
Dal 1° gennaio 2003 il fabbisogno è di fr. 15'700.--, fr. 23'550.-- rispettivamente fr. 8'260.-- (cfr. Ordinanza 03 sull'adeguamento delle prestazioni complementari all'AVS/AI del 20 settembre 2002).
In concreto, visto che per il calcolo degli assegni di famiglia si tiene conto dei limiti minimi previsti dalla LPC (cfr. v. art. 24, 27; 32 LAF; consid. 2.3.) e che il provvedimento contestato si riferisce al periodo dal 1° agosto 2001 al 30 aprile 2002, si applicano i limiti del fabbisogno in vigore fino al 31 dicembre 2002.
Il fabbisogno vitale della famiglia ________, composta dalla madre, dal padre e dalle due figlie gemelle ________ e ________, è pari quindi a fr. 39'020.--, come indicato dalla Cassa (cfr. doc. _).
2.12. Per quanto riguarda l'importo computabile a titolo di pigione, l'art. 5 cpv. 1 lett. b cifra 2 LPC, prevede che, i cantoni stabiliscono l'importo delle spese per pigione fino a concorrenza di un importo annuo, dal 1° gennaio 2001, di fr. 15'000.-- per coniugi e le persone con figli (cfr. Ordinanza 01 sull'adeguamento delle prestazioni complementari all'AVS/AI del 18 settembre 2000 e Decreto esecutivo concernente la legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS e all'AI del 6 dicembre 2000).
Secondo l'art. 2 della legge cantonale di applicazione a titolo di pigione si applica l'importo massimo.
Nel caso di specie l'amministrazione ha indicato, a titolo di pigione lorda annua, l'importo di fr. 18'240.-- per il mese di agosto 2001 e di fr. 17'760.-- per il periodo dal 1° settembre 2001 al 30 aprile 2002 (cfr. doc. _).
Dal contratto di locazione, iniziata il 16 dicembre 1994, emerge che la pigione annua è di fr. 16'200.--, mentre le spese accessorie corrispondono a fr. 1'560.-- (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione).
Complessivamente il canone annuo è pari, pertanto a fr. 17'760.--. Tuttavia dalla documentazione agli atti si evince che, perlomeno dal mese di maggio 2000, gli assicurati versano al proprietario del loro appartamento fr. 1'520.-- mensili, corrispondenti a fr. 18'240.-- annui (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione).
La questione a sapere quale sia l'importo preciso pagato quale pigione è comunque irrilevante, in quanto sia l'ammontare di fr. 17'760.--, che la somma di fr. 18'240.-- sono più elevati del massimo riconosciuto. Rettamente, pertanto, la Cassa ha tenuto conto quale pigione ammessa unicamente dell'importo di fr. 15'000.-- (cfr. doc. _).
Gli assicurati, nell'atto di ricorso, hanno asserito di provvedere anche al pagamento dell'utilizzo di un parcheggio (cfr. consid. 1.3., doc. _).
I coniugi ________ versano in effetti fr. 60.-- mensili a tale titolo (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione).
Le spese di garage non sono però riconosciute quali spese accessorie (cfr. Direttive sulle prestazioni complementari emanate dall'UFAS, n. 3026). L'art. 3b cpv. 1 lett. b LPC, applicabile agli assegni integrativi in virtù del rinvio generale di cui al v.art. 28 LAF, prevede d'altronde quale spesa riconosciuta soltanto la pigione di un appartamento e le relative spese accessorie.
2.13. Per quanto attiene alle modalità di computo del premio per l’assicurazione malattia, si rileva che la Cassa ha agito conformemente alle disposizioni della LAF e del relativo regolamento.
Come indicato al v.art. 28 cpv. 3 LAF (cfr. consid. 2.3.), il premio per l'assicurazione sociale e obbligatoria contro le malattie a carico della famiglia è preso in considerazione integralmente nel calcolo.
Pertanto, per quanto riguarda la modalità di calcolo dei premi dell'assicurazione malattia, la LAF non rinvia alla LPC, la quale si fonda sul premio medio cantonale (cfr. v.art. 33 Reg.LAF; art. 3b cpv. 3 lett. d LPC).
Ai fini del calcolo dell'assegno integrativo, come del resto delle PC, viene computato unicamente il premio relativo all’assicurazione obbligatoria contro le malattie a carico della famiglia e quindi all’assicurazione sociale secondo la LAMal (v.art. 28 cpv. 3 LAF e 33 RegLAF).
Gli eventuali premi che concernono le prestazioni complementari alla LAMal non vengono per contro computati (cfr. Rapporto di maggioranza del 23 maggio 1996 p. 36).
Infine va evidenziato che è computabile il premio netto e meglio va tenuto conto di eventuali sussidi erogati agli interessati. Il v.art. 28 cpv. 2 LAF precisa infatti che va considerato il premio per l’assicurazione sociale ed obbligatoria contro le malattie a carico della famiglia (cfr. in proposito il rapporto di maggioranza della commissione della gestione del 23 maggio 1996 p. 36).
Nell'evenienza concreta la Cassa, nei nuovi calcoli relativi all'assegno integrativo, ha conteggiato un premio netto di fr. 898.-- per il mese di agosto 2001 e di fr. 1'454.-- per il lasso di tempo dal mese di settembre 2001 al mese di aprile 2002 (cfr. doc. _).
Il premio di base nel 2001, senza la deduzione di eventuali sussidi, ammontava a fr. 6'439.-- annui (fr. 198.30 premio mensile per ___________, fr. 198.30 premio mensile per _________, fr. 70.-- premio mensile per ________ e fr. 70.-- premio mensile per ________; cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione).
Nel 2002 il premio complessivo annuo è aumentato a fr. 7'324.-- (fr. 251.40 per la madre, fr. 209.10 per il padre, fr. 74.90.-- per _________ e fr. 74.90 per _________; cfr. doc. _).
Per quanto concerne i sussidi dell'assicurazione malattia, va rilevato che dopo numerosi accertamenti esperiti da questa Corte e dalla Cassa stessa è risultato che la richiesta di sussidio per il 2001, inoltrata dagli assicurati nel mese di luglio 2002 (cfr. doc. _), è stata respinta.
Inoltre, nonostante essi dal profilo della situazione economica ne avessero diritto poiché il loro reddito determinante accertato dall'Ufficio dell'assicurazione malattia era compreso tra i fr. 34'001.-- e fr. 39'000.--, il sussidio massimo per la figlia _________ non è stato loro concesso (cfr. doc. _).
Va osservato infatti che l'art. 45 cpv. 1 LCAMal prevede che le famiglie non sussidiate con un reddito determinate fino a fr. 5'000.-- oltre il limite che dà diritto al sussidio (fr. 34'000.--; cfr. art. 1 lett. c Decreto esecutivo concernente le basi di calcolo per l'applicazione dei sussidi nell'assicurazione sociale malattie per l'anno 2001 del 14.11.2000), sono esonerate dal pagamento del premio dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie per il secondo figlio e per quelli successivi.
Giusta l'art. 53 LCAMal il diritto al beneficio di un sussidio nella forma retroattiva decade dopo cinque anni a partire dall'anno in cui tale diritto si verifica.
Costituisce eccezione l'applicazione del sussidio retroattivo nell'ambito delle procedure di revisione delle prestazioni complementari AVS/AI.
Per l'art. 54 LCAMal il sussidio retroattivo è oggetto di richiesta scritta da parte dell'assicurato all'istanza designata dal Consiglio di Stato. Tale richiesta deve specificare le motivazioni del ritardo. E` riservato l'art. 53 cpv. 2, dove il sussidio viene applicato d'ufficio.
L'art. 55 LCAMal prevede che il Consiglio di Stato fa decidere nel merito delle domande di sussidio retroattivo. Le stesse sono accolte solo se suffragate da motivazioni particolari e fondate. La negligenza a giustificazione del mancato rispetto dei termini stabiliti dal regolamento non è considerata motivo valido per il riconoscimento del sussidio nella forma retroattiva.
Il Messaggio relativo all'introduzione della LCAMal, circa l'art. 55, a pag. 59, precisa che:
" Il riconoscimento di sussidi retroattivi può essere concesso quando l'assicurato fa valere ragioni oggettive e fondate circa i motivi per cui non è riuscito a produrre l'istanza in forma tempestiva.
Relativamente alla fattispecie, all'autorità amministrativa competente è riconosciuto un margine di ponderazione nell'esame delle richieste.
La pura e semplice negligenza nell'inoltro dell'istanza di sussidio nei termini stabiliti non è comunque considerata motivo valido per il riconoscimento di un sussidio nella forma retroattiva."
Un sussidio retroattivo viene dunque corrisposto se il ritardo con il quale è stata inoltrata la relativa richiesta è validamente motivato.
Verosimilmente nel caso in esame l'autorità competente non ha ritenuto giustificata la domanda tardiva degli assicurati riguardante il sussidio a favore di __________ per il 2001 inoltrata il mese di luglio 2002 (cfr. doc. _).
Di conseguenza essi devono sopportarne le conseguenze e ai fini del calcolo AFI vedersi dedurre il sussidio massimo per _________ dal premio lordo della cassa malati per il 2001.
Il sussidio massimo per i minorenni, corrispondente alla quota media cantonale ponderata, per il 2001 era pari a fr. 800.-- (cfr. art. 1 Decreto esecutivo concernente le basi di calcolo per l'applicazione dei sussidi nell'assicurazione sociale malattie per l'anno 2001).
Pertanto nel conteggio per il periodo dal 1° agosto al 31 dicembre 2001 agli assicurati deve essere imputato un premio netto di fr. 5'639.-- (fr. 6'439.-- - fr. 800.--).
La richiesta di sussidi dell'assicurazione malattia formulata dagli insorgenti è invece stata accolta per il 2002 (cfr. doc. _; _).
I sussidi annui erano pari a fr. 671.30 per ________, fr. 671.30 per __________, fr. 223.10 per ________ e fr. 874.50 per _________ (cfr. doc. _).
Va osservato che il sussidio di una delle due gemelle è più elevato rispetto a quello della sorella. L'art. 44 LCAMal prevede, in effetti, che le famiglie sussidiate sono esonerate dal pagamento del premio dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie per il secondo figlio e per quelli successivi, tuttavia ex art. 48 LCAMal solo fino all'ammontare massimo della quota media cantonale ponderata per assicurati il cui premio è inferiore a quello degli adulti, che corrispondeva per il 2002 a fr. 876.-- (cfr. art. 1 Decreto esecutivo concernente le basi di calcolo per l'applicazione dei sussidi nell'assicurazione sociale malattie per l'anno 2002). Globalmente quindi i sussidi erano di fr. 2'440.20.
In simili condizioni, il premio annuo a carico dei ricorrenti ammontava per il 2002 a fr. 4'884.-- (fr. 7'324.-- - fr. 2'440.20).
2.14. Gli assicurati hanno allegato di dover sostenere diversi ulteriori costi relativi in particolare alle fatture della carta Manor, al leasing per l'automobile e alle imposte cantonali, comunali e federali (cfr. consid. 1.3.; doc. _).
A tale proposito va rilevato che la lista dei costi computabili ai fini del calcolo della PC, elencati all'art. 3b cpv. 3 LPC, al quale la LAF rinvia (cfr. v.art. 24 cpv. 1 lett. c; v.art. 28, v.art. 36 LAF consid. 2.2.), è esaustiva e che le disposizioni sono di diritto federale imperativo (E. Carigiet, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, Zurigo 1995, p. 135; e Ergänzungsband, Zurigo 2000, p. 83).
Le spese che non risultano nell'elenco non possono quindi essere ammesse in deduzione.
Nel caso di specie, pertanto, i costi menzionati dagli assicurati non possono essere conteggiati quali spese specifiche.
A tali costi si deve dunque sopperire tramite l'importo destinato a coprire il fabbisogno minimo (in particolare: vestiti, vitto, mobilio, telefono e tasse telefoniche, acqua, luce, ecc.; cfr. E. Carigiet, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, p. 23 N 74, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht (SBVR), Basilea 1998).
Va per inciso segnalato che la nuova Legge cantonale sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps), che come precedentemente visto (cfr. consid. 2.2.) si applica al calcolo degli assegni integrativi e di prima infanzia a partire dal 1° febbraio 2003, prevede che nella spesa vincolata siano computate anche le imposte ordinarie federali, cantonali e comunali sul reddito e sulla sostanza (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. j Laps), trattandosi di un importo non disponibile per l'utente (cfr. Messaggio relativo all'introduzione di una nuova legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 1° luglio 1998).
2.15. Per quanto concerne il mutuo bancario contratto dagli assicurati (cfr. consid. 1.3.; doc. _), il TCA osserva che i debiti sono deducibili dalla sostanza e non dai redditi (cfr. art. 3c cpv. 1 lett. c LPC). Poiché la sostanza computabile di proprietà della ricorrente è uguale a zero, la deduzione dei debiti non ha, in casu, nessuna rilevanza ai fini del calcolo dell’assegno integrativo.
Neppure gli ammortamenti possono essere dedotti, in quanto non previsti nella lista esaustiva di cui all'art. 3b cpv. 3 LPC applicabile alla procedura LAF.
Inoltre, secondo il chiaro tenore della legge a titolo di interessi sui debiti possono essere riconosciuti solo gli interessi ipotecari (cfr. art. 3b cpv. 3 lett. b LPC).
Di transenna va osservato che la Laps stabilisce anch'essa che i debiti sono deducibili unicamente dalla sostanza. Tale normativa contempla tuttavia il computo nella spesa vincolata degli interessi maturati su debiti ammessi in deduzione dall'art. 32 cpv. 1 lett. a Legge tributaria (LT). Gli interessi passivi sui debiti privati vengono riconosciuti fino all'importo complessivo dei redditi della sostanza contemplati dagli art. 19 e 20 LT, maggiorato di fr. 3'000.--, mentre per i debiti derivanti dall'esercizio dell'attività professionale viene ammesso l'importo effettivo degli interessi (cfr. art. 6; 8 Laps; BU 3/2003 del 31 gennaio 2003 pag. 13 segg.).
2.16. Alla luce di quanto esposto, questa Corte deve concludere che per il periodo dal 1° agosto 2001 al 31 dicembre 2001, tenuto conto del premio della cassa malati più elevato (cfr. consid. 2.13.) e dell'interesse del libretto di risparmio meno elevato per il mese di agosto 2001 (cfr. consid. 2.10.), le spese riconosciute degli assicurati ammontavano a fr. 59'659.-- (fr. 5'639.-- premio cassa malati + fr. 15'000.-- pigione + fr. 39'020.-- fabbisogno) a fronte di un reddito complessivo di fr. 55'262.-- (fr. 50'746.-- reddito da attività lucrativa + fr. 124.-- interesse da libretto di risparmio + fr. 4'392.-- assegni di base).
Pertanto ________ aveva diritto a un assegno integrativo di fr. 366.-- (fr. 59'659.-- - fr. 55'262.--: 12 mesi), al contrario di quanto stabilito dalla Cassa (cfr. consid. 1.2.; doc. _).
Per il periodo dal 1° gennaio 2002 al 31 marzo 2002, computando un premio della cassa malati e un interesse del libretto di risparmio più elevati (cfr. consid. 2.10.; 2.13.), gli insorgenti disponevano di un reddito di fr. 55'283.-- (fr. 50'746.-- reddito da attività lucrativa + fr. 145.-- interesse da libretto di risparmio + fr. 4392.-- assegno di base), mediante il quale dovevano provvedere al pagamento delle spese riconosciute di fr. 58'904.--.(fr. 4'884.-- premio cassa malati + fr. 15'000.-- pigione + fr. 39'020.-- fabbisogno).
La ricorrente aveva dunque diritto a un assegno integrativo di fr. 302.-- (fr. 58'904.-- - fr. 55'283.-- : 12 mesi), a differenza di quanto riconosciuto dall'amministrazione (cfr. consid. 1.2.; doc. _).
Nel mese di aprile 2002, considerati un reddito da attività lucrativa dipendente, un premio della cassa malati e un interesse del libretti di risparmio più elevati (cfr. consid. 2.9., 2.10.; 2.13.), le spese riconosciute dei ricorrenti erano pari a fr. 58'904.--.(fr. 4'884.-- premio cassa malati + fr. 15'000.-- pigione + fr. 39'020.-- fabbisogno), mentre i redditi determinanti corrispondevano a fr. 55'766.-- (fr. 51'229.-- reddito da attività lucrativa + fr. 145.-- interesse da libretto di risparmio + fr. 4'392.-- assegni di base).
L'assicurata aveva di conseguenza diritto a un assegno integrativo di fr. 261.-- (fr. 58'904.-- - fr. 55'766.-- : 12 mesi), contrariamente a quanto ritenuto nei calcoli della Cassa per determinare l'importo da restituire (cfr. consid. 1.2.; doc. _).
In simili condizioni l'ordine di restituzione deve essere rettificato nel senso che la somma da rimborsare ammonta a fr. 2'630.-- [fr. 5'627.-- assegni integrativi percepiti - fr. 2'997.-- assegni integrativi di diritto (fr. 366.-- X 5 mesi + fr. 302.-- X 3 mesi + fr. 261.--).
Il ricorso dei coniugi ________ del 2 maggio 2002 è pertanto parzialmente accolto.
2.17. A titolo abbondanziale va segnalato che gli assicurati nello scritto del 21 novembre 2002 hanno indicato che vista la loro situazione finanziaria possono estinguere il debito nei confronti della Cassa versando al massimo un importo di fr. 15.-- mensili (cfr. consid. 1.12.; doc. _).
A tale proposito giova ribadire che, nel caso in cui la loro richiesta di condono (cfr. consid. 2.2.) fosse respinta, un'eventuale soluzione confacente alle esigenze dei ricorrenti deve essere concordata con l'amministrazione. Questo tema non è comunque oggetto della presente vertenza e pertanto il TCA non è tenuto ad occuparsene (cfr. DTF 123 V 230 consid. 3e).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso è parzialmente accolto.
§ La decisione impugnata è annullata e riformata nel senso che _________ e _________ sono tenuti a restituire l'importo di fr. 2'630.-- a titolo di assegni integrativi percepiti a torto.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Intimazione alle parti.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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